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NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia

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Legge Regionale 8 febbraio 2005, n. 6
Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – collegato ordinamentale 2005
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

Art. 1
(Disposizioni in materia istituzionale)

1. Alla legge regionale 30 dicembre 1999, n. 30 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi) è apportata la seguente modifica:
a) al comma 4 dell’articolo 34, dopo le parole: “Il Bollettino Ufficiale della Regione è un quotidiano e viene distribuito”, sono soppresse le seguenti: “a pagamento”.
2. Alla legge regionale 12 settembre 1986, n. 50 (Nuove norme per il patrocinio della regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l’adesione e la partecipazione della regione ad associazioni, fondazioni e comitati) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1, dopo le parole: “della Regione Lombardia” sono aggiunte le seguenti: “e di altri premi della Regione Lombardia”;
b) al comma 2 dell’articolo 6 le parole: “con proprio decreto” sono soppresse;
al comma 1 dell’articolo 7 le parole: “che li concede con proprio decreto” sono sostituite dalle seguenti: “e sono concessi dallo stesso”.
3. Alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 ‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione e successive modificazioni.’ Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)) è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 12 è inserito il seguente:
“1 bis. L’erogazione del contributo è subordinata per i soggetti privati alla presentazione di idonea garanzia fidejussoria ovvero altra idonea garanzia reale. La disposizione si applica anche per i contributi FRISL già assegnati.”.
4. Alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell’attività contrattuale della regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell’assistenza sanitaria) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 è soppressa;
b) il comma 3 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“3. E’ consentito provvedere, secondo gli usi del commercio, all’acquisizione di beni e servizi di importo massimo pari a centotrentamila euro al netto dell’IVA. Tale procedura comporta la richiesta di almeno tre preventivi qualora l’importo della spesa non superi l’ammontare di cinquantamila euro al netto dell’IVA., e di almeno cinque preventivi qualora l’l’importo della spesa sia compreso tra cinquantamila e centotrentamila euro al netto dell’IVA.; la scelta del contraente può avvenire in base al criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa; è consentito prescindere dalla richiesta di pluralità dei preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, oppure nel caso di completamento delle prestazioni non previste nel contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito dell’oggetto principale del contratto medesimo, ovvero quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di ventimila euro al netto dell’IVA.”;
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3. bis I titolari della funzione economale designati dai provvedimenti organizzativi dell’amministrazione provvedono all’acquisizione di beni e servizi e al pagamento delle relative spese, nei casi previsti dal regolamento di contabilità entro i limiti di spesa fissati con provvedimento dell’amministrazione stessa.”;
i commi 4 e 6 dell’articolo 3 sono abrogati;
il comma 5 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“5. Per gli enti del settore sanità e le ASP di cui alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia) i contratti di fornitura di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono negoziati secondo le norme di diritto privato con le modalità stabilite dai rispettivi atti aziendali, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.”;
il comma 7 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“7. Le procedure previste dal presente articolo possono essere esperite anche avvalendosi del supporto di strumenti elettronici e telematici, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza e della concorrenza, di semplificazione, trasparenza ed economicità dell’azione amministrativa, nonchè di parità di trattamento dei partecipanti.”;
dopo il comma 7 dell’articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
“7 bis. Nel pubblico incanto esperito mediante strumenti elettronici e telematici, il termine minimo per la ricezione delle offerte può essere ridotto fino a tredici giorni dalla data di pubblicazione del bando sul sito internet; nelle procedure ristrette, esperite con le medesime modalità, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione può essere ridotto fino a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando sul sito internet e quello per la ricezione delle offerte fino a tredici giorni dalla data dell’invio degli inviti. La facoltà di riduzione dei termini è ammessa qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) la procedura riguardi l’acquisizione di beni o servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
b) il bando, il capitolato e ogni altro documento di gara siano pubblicati sul sito internet regionale appositamente dedicato;
c) sia previsto che l’offerta e, nelle procedure ristrette, la domanda di partecipazione e l’invito a presentare offerta, debbano essere trasmesse in via telematica.
7 ter. Nelle procedure esperite con modalità elettronica e telematica, avuto riguardo alla specificità degli strumenti utilizzati, il bando può stabilire che la seduta di gara non si svolga in forma pubblica.
7 quater. Nelle procedure esperite mediante il supporto di strumenti elettronici e telematici, qualora il valore stimato dell’appalto sia inferiore alla soglia comunitaria, l’aggiudicazione può essere preceduta dal rilancio dinamico delle offerte attraverso una o più fasi successive. Il rilancio dinamico può riguardare i prezzi nonchè, quando l’appalto è aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa, i valori degli altri elementi dell’offerta, a condizione che essi possano essere espressi in cifre o percentuali in modo da essere suscettibili di valutazione automatica.
7 quinquies. Per l’applicazione del comma 7 bis, il sito di cui alla lettera b), fino all’attivazione del sito internet regionale appositamente dedicato, è da intendersi quello dell’ente appaltante.”.
5. Alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 19 (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 ed al bilancio pluriennale 2000-2002 con modifiche di leggi regionali - I provvedimento) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell’articolo 1 le parole: “tasso variabile o fisso annuo iniziale” sono sostituite dalle seguenti: “tasso fisso o variabile annuo iniziale”;
b) al comma 10 dell’articolo 1 è soppressa la frase finale del comma 2 ter, dopo le parole “di cui all’art. 2”.
6. Alla legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)) è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 17 è aggiunto il seguente:
“1 bis. In sede di prima applicazione il Comitato, nominato con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1016 del 16 luglio 2004, resta in carica fino alla fine dell’ottava legislatura, fatto salvo il caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale.”.
7. Alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004) è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1 dell’articolo 3 dopo le parole: “la Giunta regionale è autorizzata” sono inserite le seguenti: “per l’anno 2004”.
8. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in relazione alle rispettive competenze sono autorizzati nell’anno 2005 ad incrementare, con risorse proprie, lo stanziamento del fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività dell’anno 2005 previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto per le finalità di spesa previste dal contratto medesimo, fino ad una percentuale del dodici per cento dell’ammontare complessivo del fondo determinato per l’anno 2004.
9. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'adozione degli atti spettanti ai sensi rispettivamente della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale) e della legge regionale 7 settembre 1996, n. 21 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del consiglio regionale), individuano forme organizzative adeguate a dare piena attuazione ai principi costituzionali introdotti con la legge costituzionale del 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) e la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). A tal fine i competenti organi adottano soluzioni organizzative in grado di garantire in particolare:
a) il raccordo intersettoriale nello svolgimento delle funzioni;
b) il coordinamento di tutte le funzioni direzionali trasversali per l'adeguato supporto all'azione dell'intera struttura regionale;
c) il raccordo tra gli organi di governo regionale e le strutture amministrativo-gestionali.
10. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 le assunzioni a tempo indeterminato del personale del Consiglio regionale e della Giunta regionale sono attivate sulla base della determinazione del fabbisogno di personale, nei limiti della dotazione organica.
11. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 le assunzioni a tempo indeterminato del personale degli enti strumentali della Regione sono attivate sulla base della determinazione del fabbisogno annuale di personale effettuata in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dalle leggi regionali che ne disciplinano l'ordinamento e l'organizzazione.
12. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 le assunzioni a tempo indeterminato del personale delle aziende sanitarie sono effettuate sulla base della determinazione del fabbisogno annuale effettivo di personale, secondo i criteri e le modalità stabilite dall' articolo 4, comma 3, della legge regionale 17 dicembre 2001, n. 26 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto della manovra di finanza regionale).
13. L'Agenzia regionale per il lavoro gestisce gli elenchi di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
14. Le assunzioni di cui ai commi 10, 11 e 12 devono comunque assicurare il contenimento delle spese per il personale e la tendenziale riduzione degli organici, ai fini del concorso della Regione Lombardia agli obiettivi di finanza pubblica. 15. Ai fini del concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, nel triennio 2005/2007, il personale regionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è collocato a riposo d’ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno d’età, se in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
16. E’ esclusa nel suddetto periodo l’applicazione dell’articolo 16, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). 17. La risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età di cui al comma 15. 18. In deroga alle procedure di cui alla legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34), la Giunta regionale è autorizzata a concedere un ulteriore contributo sui costi aggiuntivi per la realizzazione del progetto relativo alla tratta Bergamo – Albino della Tramvia delle Valli, per un importo non superiore a 3.500.000 euro, ferma restando l’avvenuta copertura finanziaria da parte dei soggetti cofinanziatori della residua quota dei suddetti costi aggiuntivi. 19. Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 2, comma 4, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario), per la partecipazione della Regione Lombardia alla realizzazione di progetti di cooperazione e per investimenti nelle aree colpite dal maremoto del 26 dicembre 2004, è autorizzata per l’anno 2005 una spesa aggiuntiva complessiva di euro 4.000.000 di cui euro 1.700.000 di parte corrente ed euro 2.300.000 di parte capitale.

Art. 2
(Disposizioni in materia di sviluppo economico)

1. Alla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e disposizioni attuative del D.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’art. 4, comma 4, lett. e) della legge 15 marzo 1997, n. 59”) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il titolo della legge è sostituito dal seguente:“(Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”)”;
b) al comma 10 dell’articolo 5, la parola “indizione” è sostituita dalla seguente “effettuazione”.
2. Alla legge regionale 10 dicembre 2002, n. 30 (Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo) sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1 dell’articolo 1 le parole: “e secondo gli indirizzi di programmazione regionale e locale” sono soppresse;
la lettera a) del comma 6 dell’articolo 5 è soppressa;
la lettera b) del comma 3 dell’articolo 11 è sostituita dalla seguente:“b) concorrere a sostenere, attraverso la concessione di contributi in conto capitale, progetti di qualificazione dei centri fieristici, progetti di infrastrutturazione e di delocalizzazione dei centri, utilizzando anche le risorse delle leggi in materia di infrastrutture;”; il comma 5 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“5. Entro il 31 dicembre di ogni anno i soggetti che realizzano manifestazioni fieristiche e che intendono beneficiare dei contributi di cui al comma 3, lettera a), devono presentare specifica richiesta, corredata da una relazione illustrativa sulle modalità di svolgimento e gli obiettivi della manifestazione fieristica, alla direzione generale competente, secondo le norme del regolamento di cui all’articolo 13 e nei termini stabiliti nel bando.”;
dopo il comma 1 dell’articolo 14 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Per il solo bando relativo all’anno 2005, sono valutate ai fini del contributo regionale di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), anche le richieste relative a manifestazioni fieristiche svoltesi tra il 1 settembre 2004 ed il 31 dicembre 2004.”.

3. Alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera g) del comma 2 dell’articolo 2 è abrogata;
b) al comma 7 dell’articolo 13 le parole: “regolamento di cui all’articolo 5” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento di cui all’articolo 4”.
4. Alla legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli interventi regionali in agricoltura) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 5 è sostituito dal seguente :
“Art. 5
(Organizzazioni di produttori)
1. Le organizzazioni di produttori agricoli sono riconosciute dalla Regione in base alla normativa nazionale vigente. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le procedure per il riconoscimento e la revoca.
2. È istituito presso la Giunta regionale l’elenco delle organizzazioni di produttori agricoli, diviso per settori, cui sono iscritte le organizzazioni riconosciute, nonché le associazioni di produttori già riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674 (Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli), che abbiano adottato, nei termini previsti dalla normativa nazionale vigente, delibere di trasformazione in una delle forme giuridiche previste dall’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), che rispondano ai requisiti prescritti e che abbiano pertanto ottenuto l’ulteriore riconoscimento di cui al comma 1.
3. La Regione può concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.
4. La Regione può altresì concedere, previa verifica di conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo, aiuti alle organizzazioni di produttori riconosciute in grado di organizzare la concentrazione dei prodotti e l'immissione degli stessi sul mercato in misura non inferiore al 75 per cento della produzione degli aderenti, per la realizzazione di programmi operativi riguardanti:
a) la programmazione della produzione e l'adeguamento quali-quantitativo della stessa alla domanda;
b) la riduzione dei costi di produzione;
c) l'assistenza tecnica e lo sviluppo di sistemi di supporto informatici.”;
l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
“Art.6
(Sostegno alla nuova imprenditoria in agricoltura)
1. La Regione promuove il ricambio generazionale in agricoltura e l’avvio di nuove imprese agricole attraverso programmi appositamente dedicati, comprendenti un insieme di servizi di accompagnamento, formazione e sviluppo, coerenti con la normativa comunitaria.
2. I programmi di cui al comma 1 riguardano prioritariamente le aziende condotte da giovani di età inferiore a quaranta anni, nonché le nuove aziende agricole che si sviluppano nelle aree montane di cui all'articolo 17 del reg. (CE) 1257/1999.
3. Per facilitare l’accesso ai programmi di cui al comma 1, la Regione promuove l’applicazione di procedure unificate, anche attraverso il SIARL.”;
c) la lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 è sostituita dalla seguente:
“b) l’introduzione di sistemi di qualità, di tracciabilità e di gestione ambientale;”;
d) il comma 2 dell’articolo 16 è sostituito dal seguente:
“2. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati, in base agli orientamenti comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, programmi di intervento con cui:
a) si individuano i settori produttivi oggetto degli interventi di sostegno;
b) si delimitano, ove necessario, le aree geografiche in cui si verifica il maggior impatto congiunturale;
b) si valuta l'impatto economico, ambientale e sociale, anche sotto il profilo occupazionale, derivante dagli interventi previsti;
c) si definiscono le priorità nella applicazione delle misure di aiuto, con particolare riserva a favore delle aziende condotte da giovani imprenditori agricoli e ubicate in zone montane o aree svantaggiate;
d) si determinano la misura e l'intensità degli aiuti erogabili, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla normativa comunitaria;
e) si stabiliscono condizioni particolari riguardanti l'associazionismo e le imprese cooperative, con privilegio per le azioni di ricapitalizzazione e di rafforzamento finanziario;
f) si definiscono le condizioni generali regolanti gli aiuti, i vincoli per le imprese beneficiarie, le modalità attuative e la procedura, nel rispetto delle intese intervenute attraverso il concerto preventivo con gli organi statali e comunitari;
g) si stabilisce un tetto massimo di aiuti pari a sei milioni di euro;
h) si identificano le cause di difficoltà e si definiscono gli indicatori per il ritorno in buone condizioni finanziarie.”;
e) dopo il comma 2 dell’articolo16 è aggiunto il seguente:
“2 bis. I programmi di interventi di cui al comma 2 sono redatti assicurando il coinvolgimento delle imprese della produzione, trasformazione e commercializzazione e prevedendo il coinvolgimento delle autonomie territoriali e funzionali.”;
f) f) il punto 4 dell’allegato A “Definizioni” è sostituito dal seguente:“4. Imprenditore agricolo professionale Per la definizione di imprenditore agricolo professionale si rinvia all’articolo 1, commi 1 e 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38).”;
g) g) il punto 9 dell’allegato A “Definizioni” è sostituito dal seguente:
“9. Organizzazioni di produttori agricoli
Per organizzazioni di produttori agricoli si intendono gli organismi costituiti nelle forme previste al comma 2 dell’articolo 26 del d.lgs. 228/2001, al fine di porre in essere azioni comuni volte a concentrare l’offerta e ad adeguare la produzione agricola alle esigenze di mercato.”.
5. Alla legge regionale 23 marzo 2004, n. 4 (Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali) è apportata le seguente modifica:
a) dopo il comma 6 dell’articolo 9 è aggiunto il seguente:
“6 bis. Nelle more dell’approvazione del regolamento di cui al comma 5, la Regione procede alla riscossione delle tariffe previste dall’articolo 13 quinquies della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, per i controlli sui vegetali e i prodotti vegetali indicati nell’allegato V, parte B, della stessa direttiva, applicando il tariffario europeo standard di cui all’allegato VIII bis della medesima direttiva”; 6. Alla legge regionale 4 luglio 1998, n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera i) del comma 1 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:“i) il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, la vigilanza ed il controllo sulle attività delle organizzazioni riconosciute e la concessione alle stesse degli incentivi finanziari;”;b) dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 è inserita la seguente: “c bis) l’accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale;”;c) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5, le parole “di imprenditore agricolo a titolo principale” sono soppresse.
7. Alla legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica e irrigazione) è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1 dell’articolo 9 dopo le parole: “consorzio di bonifica” sono inserite le seguenti: “che operi su una superficie corrispondente almeno al 10 per cento dell’intero comprensorio”.
8. Alla legge regionale 30 luglio 2001, n. 12 (Norme per l’incremento e la tutela del patrimonio ittico e l’esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia) è apportata la seguente modifica:
a) dopo il Titolo III è inserito il seguente:
“TITOLO III BIS
PESCA - TURISMO
Art. 16 bis
(Attività di pesca–turismo)
1. Per pesca-turismo s’intende l’attività dell’imprenditore ittico che imbarca su un’unità di navigazione adibita a pesca professionale persone diverse dall’equipaggio per scopi turistico-ricreativi, compresa la pesca dilettantistica. L’attività di pesca-turismo esclude il servizio di trasporto pubblico. Per la definizione di imprenditore ittico si rinvia all’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).
2. La licenza di pesca professionale dell’imprenditore ittico assolve l’obbligo di possesso di licenza da parte delle persone imbarcate.
3. L’imprenditore ittico è tenuto a rispettare tutte le norme in materia di trasporto passeggeri e relativa sicurezza e a stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dall’attività di pesca-turismo.”.
9. Alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 7 (Norme in materia di disciplina e classificazione delle aziende ricettive all’aria aperta) è apportata la seguente modifica:
a) al comma 4 dell’articolo 6 le parole: “entro due anni” sono sostituite dalle seguenti: “entro quattro anni”.
10. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d’arte o nelle zone del territorio dei medesimi, individuati dalla Regione in applicazione della normativa statale e regionale in materia di orari, nel periodo di maggiore afflusso turistico, i giorni di apertura degli esercizi commerciali devono essere fruiti in modo continuativo e in non più di tre periodi all’anno.
11. Alla legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l’impiego) sono apportate le seguenti modifiche:
dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 10, è aggiunta la seguente:
“f bis) sostegno per l’avvio di nuove attività professionali femminili.”;
dopo il comma 9 dell’articolo 10 è aggiunto il seguente:
“9 bis. Per le finalità di cui al comma 2, lettera f bis), la Regione definisce interventi volti a promuovere ed incentivare l’avvio di nuove attività, attraverso la concessione di contributi per il sostegno alle spese relative allo start up, alla formazione e all’innovazione tecnologica.”;

Art. 3
(Disposizioni in materia di trasporti, opere pubbliche e ambiente)

1. Alla legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) è apportata la seguente modifica:
a) a) il comma 3 sexies dell’articolo 23 è sostituito dal seguente:
“3 sexies. L’approvazione dei progetti definitivi degli interventi di ammodernamento e potenziamento delle ferrovie concesse comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. Sono delegati ai soggetti concessionari della rete i poteri espropriativi e la competenza all'adozione dei relativi atti conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità.”.
2. Alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale) è apportata la seguente modifica:
a) il comma 2 dell’articolo 33 è sostituito dal seguente:
“2. I soggetti di cui al comma 1 debbono inoltre essere iscritti al rispettivo ordine o, in mancanza, al collegio professionale da non meno di cinque anni.”. 3. Alla legge regionale 21 dicembre 2004, n. 39 (Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti) è apportata le seguente modifica:
a) al comma 2 dell’articolo 4 le parole: “inferiore al 25 per cento del limite massimo” sono sostituite dalle seguenti: “inferiore del 25 per cento rispetto al limite massimo”.
4. Ai fini dell’attuazione della normativa europea in materia di tutela della qualità dell’aria, e in particolare della direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996 in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria e della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella comunità e dell’attuazione delle norme statali di recepimento, la Regione provvede all’elaborazione del piano regionale della qualità dell’aria e dei relativi piani di azione e all’effettuazione di ricerche, indagini e altre attività volte, anche attraverso lo studio delle migliori tecniche e l’individuazione di interventi strutturali, al contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera e al controllo delle emissioni dei gas climalteranti. La Regione provvede altresì allo scambio di informazioni sia a livello europeo che internazionale e alla stipulazione di accordi e convenzioni con università e istituti di ricerca.
5. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 6 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Nell’ambito della programmazione delle autostrade regionali, come definite al comma 1, si intende per direttrice autostradale il collegamento di area vasta tra ambiti geografici a carattere provinciale o tra sistemi infrastrutturali primari. La definizione del collegamento, ai soli fini identificativi, avviene tramite riferimenti toponomastici privi di carattere vincolante. La definizione territoriale del tracciato è fatta in sede di approvazione del progetto preliminare dei singoli interventi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19.”.
6. Alla legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 (Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 1 le parole “alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ‘Ordinamento della autonomie locali’ sono sostituite dalle seguenti: “al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ‘Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali’”;
b) al comma 1 dell’articolo 2 le parole “della legge n. 142/90” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto legislativo n. 267/2000”;
c) il comma 2 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“2. La durata degli organi consortili di cui al comma 1 e del direttore è di cinque anni.”;
d) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 6 è soppressa;
e) al comma 1 dell’articolo 7 le parole “su designazione rispettivamente dell’assemblea stessa, della giunta regionale e del ministero del tesoro, purché prestino servizio in una provincia del parco” sono sostituite dalle seguenti: “su designazione, rispettivamente, due dell’assemblea stessa ed uno della giunta regionale.”;
f) il comma 3 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:
“3. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti di cui al comma 1 e al revisore di cui al comma 2 spettano i compensi determinati ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000.”;
g) il comma 4 dell’articolo 7 è soppresso;
h) alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 le parole “, se delegato dal presidente” sono soppresse;
i) al comma 3 dell’articolo 8 la parola “quadriennale” è sostituita dalla parola “quinquennale”.
7. I consorzi per la gestione della aree protette regionali adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, della l.r. 26/1996, come modificato dalla presente legge, nei termini e con le modalità previsti dai rispettivi ordinamenti. Dall’entrata in vigore della presente legge le disposizioni statutarie vigenti in materia di durata degli organi consortili e del direttore si intendono di cinque anni.
8. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) è apportata la seguente modifica:
a) dopo l’articolo 33 è inserito il seguente:
“Art. 33 bis
(Indennizzi dei danni provocati dalla fauna selvatica nei parchi naturali)
1. I danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici nel territorio compreso nel parco naturale sono indennizzati a favore dei proprietari o dei conduttori dei fondi. L’ente può corrispondere altresì incentivi per interventi di prevenzione dei danni.
2. L’ente gestore del parco è competente per la gestione dei contributi di cui al comma 1 e definisce mediante apposito regolamento:
a) le modalità, i tempi e la procedura per la denuncia dei danni;
b) le modalità per la verifica e la quantificazione dei danni;
c) le condizioni per la concessione degli indennizzi;
d) le modalità per la prevenzione dei danni.
3. Ai fini di cui al presente articolo la Regione può emanare apposite linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e le modalità di accertamento dei danni e per l’erogazione degli indennizzi.
4. Gli importi massimi dei contributi concedibili a titolo di indennizzo o incentivazione, vengono stabiliti al termine dell’anno di riferimento con piano di riparto della direzione generale competente con proprio atto amministrativo, nei limiti delle disponibilità di bilancio. L’atto in questione determina altresì l’ammontare delle risorse trasferibili ai singoli enti gestori.”.

Art. 4
(Interventi sulla rete ferroviaria regionale)

1. La Regione, per assicurare un’adeguata gestione e manutenzione della rete ferroviaria in concessione, può integrare le risorse allo scopo trasferite dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59); il contratto di servizio con il concessionario, individuato ai sensi della normativa vigente, definisce le modalità di verifica degli obiettivi prefissati di qualità della gestione e manutenzione della rete, nonché le modalità di erogazione dei finanziamenti.
2. La Regione, per assicurare gli interventi continuativi di miglioramento, sviluppo e potenziamento della rete ferroviaria regionale in concessione, può integrare i finanziamenti statali di cui al d.lgs. 422/1997, mediante stipulazione di apposito contratto di programma con il soggetto concessionario della rete.
3. Usufruiscono del finanziamento di cui al comma 2 gli interventi finalizzati a:
a) a) supportare lo sviluppo nel servizio ferroviario regionale e la qualità offerta;
b) b) potenziare gli impianti di stazione adeguandoli agli standard;
c) c) potenziare i nodi di interscambio modale;
d) d) incrementare la tecnologia impiantistica di linea per ottenere la massima potenzialità di traffico e ottimizzare la flessibilità di impiego;
e) e) potenziare gli impianti destinati alla verifica e manutenzione del materiale rotabile;
f) f) assicurare la formazione di un sistema unitario e integrato di trasporto, con particolare riferimento all’integrazione dei servizi ferroviari.

Art. 5
(Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità)

1. La Regione, previa intesa, può delegare ad altri enti pubblici, ivi compresi le comunità montane, le unioni di comuni, i consorzi fra comuni o fra comuni ed altri enti pubblici, le funzioni di autorità espropriante per uno o più procedimenti di competenza regionale propria o conferita dallo Stato, specificamente identificati.
2. L’ente delegato trasmette tempestivamente alla Regione gli atti adottati nell’esercizio delle funzioni delegate di autorità espropriante.
3. La Regione può ritirare la delega in ogni momento, ferme restando la validità e l’efficacia degli atti emanati e delle fasi procedimentali già concluse. La Regione provvede in ogni caso al ritiro, per mancato o tardivo adempimento dell’ente delegato agli obblighi fissati dalla normativa vigente o dall’atto di delega.
4. Con riferimento ai procedimenti di competenza regionale, la Giunta regionale:
a) cura la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità o con cui è disposta l’espropriazione, distinti in relazione alle amministrazioni che li hanno adottati;
b) provvede alla pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sui siti informatici della Regione.
5. Nei procedimenti di espropriazione per l’esecuzione nel territorio regionale di opere pubbliche o di pubblica utilità non espressamente attribuite alla competenza delle amministrazioni statali, oltre ai casi previsti dagli articoli 22, comma 2, e 22 bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), il decreto di cui agli articoli 22, comma 1, e 22 bis, comma 1, del d.p.r. 327/2001, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, nei seguenti casi:realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo e di regimazione delle acque pubbliche;
realizzazione di opere afferenti impianti e servizi a rete di interesse pubblico in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia e distribuzione di combustibili e carburanti a basso impatto ambientale;
ealizzazione di opere di edilizia sanitaria, con riferimento alla costruzione di strutture nuove e alla modifica, anche ampliativa, di strutture esistenti.

Art. 6
(Disposizioni in materia di servizi alla persona)

1. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 7 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“7. Le A.S.L. esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività istituzionali-amministrative e gestionali delle unità di offerta, pubbliche e private, socio-assistenziali e socio-sanitarie accreditate o autorizzate. Alle A.S.L. sono altresì attribuite le attività di vigilanza finalizzate alla verifica del permanere dei requisiti per l’iscrizione ai registri regionali e provinciali e dell’effettivo svolgimento delle attività istituzionali delle organizzazioni e delle associazioni di volontariato, delle associazioni senza scopo di lucro e delle associazioni di solidarietà familiare di cui rispettivamente alla legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato), alla legge regionale 16 settembre 1996, n. 28 (Promozione, riconoscimento e sviluppo dell’associazionismo) e alla legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia).”;
b) al comma 1 dell’articolo 8 dopo le parole: “gli IRCCS di diritto pubblico” sono aggiunte le seguenti parole: “e gli IRCCS non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3)”;
c) dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:
“Art. 13 bis
(Sviluppo professionale continuo del personale del SSR)

1. Con provvedimenti della Giunta regionale vengono definite le modalità operative per l’attivazione del programma di educazione continua in medicina (ECM) in Lombardia. Tale attivazione, che rappresenta l’avvio di un processo di sviluppo professionale continuo, costituisce per ogni professionista del sistema socio-sanitario lombardo una necessità la cui soddisfazione volontaria è incentivata dal sistema stesso.”.
a) d) dopo il comma 7 quinquies dell’articolo 14, è aggiunto il seguente:
“7 sexies. In attuazione dell’articolo 1, comma 173, lettera f), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge Finanziaria 2005”), le disposizioni di cui ai commi 7 bis, 7 ter, 7 quater e 7 quinquies si applicano anche agli IRCCS non trasformati in fondazione ai sensi del d. lgs. 288/2003 .”.
2. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”) è apportata la seguente modifica:
a) il comma 33 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“33. Le ASL esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile sulle persone giuridiche di diritto privato di cui al Libro PRIMO, Titolo II, del codice civile che operano in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale. Sono conferite alle province le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile sulle persone giuridiche di diritto privato di cui al Libro PRIMO, Titolo II, del codice civile che operano in tutti gli altri ambiti. Per le persone giuridiche il cui ambito di operatività è sovraprovinciale, le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sono esercitate dall’ASL o dalla provincia in cui l’ente ha la sede legale. I consigli di rappresentanza dei sindaci di cui all’articolo 6, comma 8, della l.r. 31/1997 esercitano, attraverso apposite commissioni, il controllo sulle Aziende dei Servizi alla Persona (ASP) con le modalità previste dall’articolo 15 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia).”;
3. A far tempo dall’effettivo conferimento delle funzioni di cui al comma 7 dell’articolo 2 della l.r. 31/1997 ed al comma 33 dell’articolo 4 della l.r. 1/2000:
a) al comma 60 dell’articolo 4 della l.r. 1/2000 le parole “e al Comune di Milano” sono soppresse;
b) è abrogato l’articolo 10 del regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2 (Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361).
4. Alla legge regionale 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7 dell’articolo 4 sono aggiunte, in fine, le parole: “e dalle linee guida approvate dalla Giunta regionale.”;
b) dopo il comma 7 bis dell’articolo 4 sono aggiunti i seguenti:
“7 ter. Alla trasformazione in fondazione da parte dell’Asl di proprie strutture residenziali e semi residenziali dell’area socio-sanitaria si applicano le procedure di cui all’articolo 9 bis del d.lgs. 502/1992 nonché le linee guida approvate dalla Giunta regionale.
7 quater. L’Asl può partecipare a fondazioni, fondazioni di partecipazione, ad esclusione di quelle ospedaliere, ed associazioni, previa autorizzazione della Giunta regionale. La partecipazione è limitata all’organo di indirizzo o assembleare.”.
5. Alla legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia) sono apportate le seguenti modifiche:
a) a) al comma 9 dell’articolo 3 le parole da “finalizzati ad abbattere” fino a “nuclei familiari con almeno tre figli” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale, con i provvedimenti di attuazione delle agevolazioni, definisce l’entità delle risorse finanziarie destinate alle agevolazioni e l’importo del contributo erogabile, compreso tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 30.000. I contributi sono concessi prioritariamente nel seguente ordine: giovani coppie; gestanti sole; genitore solo con uno o più figli minori a carico; nuclei familiari con almeno tre figli.”;
b) al comma 10 dell’articolo 3 le parole: “ In caso di estinzione anticipata del mutuo da parte del beneficiario, cessa l’erogazione del contributo residuo” sono soppresse;
c) il terzo periodo del comma 10 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“Al fine di semplificare ed accelerare la procedura di accesso alla agevolazione, la Regione può stipulare convenzioni con soggetti, pubblici e privati, in possesso di adeguata capacità ed organizzazione.”;
d) alla lettera a) del comma 11 dell’articolo 3 le parole: “bandi emessi in attuazione della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “provvedimenti di attuazione delle agevolazioni”;
e) la lettera c) del comma 11 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:
“c) avere un indicatore ISEE standard, ai sensi del d.lgs.109/1998, non superiore a quanto stabilito nei provvedimenti di attuazione delle agevolazioni e comunque non superiore a euro 40.000.”;
f) la lettera b) del comma 12 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:
“b) avere un valore, come risultante dall’atto notarile, non superiore a quanto stabilito dai provvedimenti di attuazione delle agevolazioni e comunque non superiore ad euro 200.000;”;
dopo la lettera b) del comma 12 dell’articolo 3 sono aggiunte le seguenti:
“c) avere le caratteristiche per usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima casa, come definite dalla normativa in materia;
d) essere stato oggetto, in caso di agevolazione per recupero edilizio, di interventi per un importo non superiore a euro 200.000;”;
h) il comma 13 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“13. Ai fini di quanto previsto dai precedenti commi, per “giovane coppia” si intende:
a) chi ha contratto o contrae matrimonio entro i termini definiti con i provvedimenti di attuazione delle agevolazioni e comunque non oltre tre anni antecedenti o un anno successivo alla data indicata nel provvedimento attuativo;
b) i componenti la “giovane coppia” non devono avere età superiore a quanto stabilito dal provvedimento attuativo dell’agevolazione e comunque non superiore a quaranta anni.”;
i) il comma 14 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“14. La Giunta regionale, con i provvedimenti attuativi dell’agevolazione, stabilisce le tipologie di alloggi per i quali erogare i contributi, che possono comprendere una o più delle seguenti categorie, anche tra loro integrate:
a) alloggi acquisiti da terzi a titolo oneroso;
b) alloggi acquisiti, anche a titolo non oneroso, e recuperati;
c) alloggi autocostruiti;
d) alloggi acquisiti e/o recuperati mediante mutuo ipotecario;
e) alloggi acquisiti e/o recuperati mediante varie tipologie di prestito, di durata non inferiore a cinque anni.”;
l) i commi 15 e 16 dell’articolo 3 sono abrogati.
6. Alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 22 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali) sono apportate le seguenti modifiche:
a) a) al comma 4 dell’articolo 3 le parole: “struttura socio-assistenziale obbligata a disporre di direzione sanitaria” sono sostituite dalle seguenti: “struttura socio-sanitaria”;
b) b) al comma 4 dell’articolo 4 le parole da ”In caso di trasporto” fino alle parole ”il cadavere è riposto” sono sostituite dalle seguenti: “In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l’espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti, la salma è riposta”;
c) c) il periodo iniziale del comma 5 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute, ricevono, nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l’ASL abbia certificato l’antigienicità, per:”;
d) al comma 6 dell’articolo 4 le parole: “gestite da privati” sono sostituite dalle seguenti: “gestite da operatori pubblici e privati”;
e) al comma 2 dell’articolo 5 le parole: “all’ufficiale di stato civile” sono sostituite dalle seguenti: “al comune”;
f) alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 9 dopo la parola “anatomiche” è inserita la seguente “riconoscibili”;
g) g) alla lettera a) del comma 7 dell’articolo 9 la parola “tumulazione” è sostituita dalla seguente “sepoltura”;
h) h) al comma 8 dell’articolo 9 le parole “previo parere dell’ASL e dell’ARPA secondo le rispettive competenze” sono soppresse;
i) i) dopo il comma 8 dell’articolo 9 è aggiunto il seguente:
“8 bis. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 8 è richiesto il previo parere dell’ASL e dell’ARPA, secondo le rispettive competenze.”;
l) dopo l’articolo 10, è aggiunto il seguente:

“Art. 10 bis
(Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla egge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
da € 500 a € 1000 per le violazioni all’articolo 4, comma 4, e alle relative norme regolamentari;
da € 2000 a € 5000 per le violazioni all’articolo 4, comma 7, e alle relative norme regolamentari;
da € 1000 a € 2000 per le violazioni all’articolo 4, comma 8;

da € 1000 a € 2000 per le violazioni all’articolo 6 e alle relative norme regolamentari;
da € 3000 a € 9000 per le violazioni all’articolo 8, comma 3, e alle relative norme regolamentari;
da € 3000 a € 9000 per le violazioni all’articolo 8, comma 4.
2. Le somme riscosse a seguito dell’erogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).
3. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).”.

Art. 7
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di parte corrente di euro 1.700.000 e di parte capitale di euro 2.300.000 di cui all’articolo 1, comma 19, della presente legge, si provvede mediante riduzione per pari importi della dotazione finanziaria di competenza e di cassa, rispettivamente delle U.P.B 5.0.4.0.2.210 “Fondo per altre spese correnti” e 5.0.4.0.3.211 “Fondo per il finanziamento di spese di investimento” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2005.
2. Per il sostegno di nuove attività professionali femminili di cui all’articolo 2, comma 11, è autorizzata per l’anno 2005 la spesa di euro 500.000.
3. All’onere di euro 500.000 di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’U.P.B. 5.0.4.0.3.250 “Fondo speciale per spese di investimento” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2005.
4. Per le spese per la elaborazione del piano regionale della qualità dell’aria e delle altre attività volte al controllo delle emissioni climalteranti, di cui all’articolo 3, comma 4, è autorizzata per l’anno 2005 la spesa di euro 40.000.
5. Agli oneri relativi al contributo di cui al comma 4 si provvede con le somme stanziate per l’anno 2005 all’U.P.B. 4.9.7.1.2.161 “Interventi regionali per il miglioramento della qualità dell'aria e il contenimento dell'inquinamento atmosferico”.
6. All’autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvede con successivo provvedimento di legge.
7. In relazione alle disposizioni dei commi precedenti del presente articolo, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005/2007 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- Alla funzione obiettivo 3.6.10 “Cooperazione internazionale”, spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’U.P.B. 3.6.10.1.2.90 “Cooperazione decentrata con Paesi in via di sviluppo e ad economia di transizione” è incrementata, per l’esercizio finanziario 2005, di euro 1.700.000;
- Alla funzione obiettivo 3.6.10 “Cooperazione internazionale”, spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’U.P.B. 3.6.10.1.3.322 “Cooperazione decentrata con Paesi in via di sviluppo e ad economia di transizione” è incrementata, per l’esercizio finanziario 2005, di euro 2.300.000;
- Alla funzione obiettivo 2.5.3 “Politiche del lavoro”, spese in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’U.P.B. 2.5.3.1.3.81 “Politiche attive del lavoro e sviluppo dei servizi per l’impiego è incrementata, per l’esercizio finanziario 2005, di euro 500.000;
- Alla funzione obiettivo 5.0.4 “Fondi”, spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’U.P.B. 5.0.4.0.2.210 “Fondo per altre spese correnti” è ridotta, per l’esercizio finanziario 2005, di euro 1.700.000;
- Alla funzione obiettivo 5.0.4 “Fondi”, spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’U.P.B. 5.0.4.0.3.211 “Fondo per il finanziamento di spese d’investimento” è ridotta, per l’esercizio finanziario 2005, di euro 2.300.000;
- Alla funzione obiettivo 5.0.4 “Fondi”, spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’U.P.B. 5.0.4.0.3.250 “Fondo speciale per spese di investimento” è ridotta, per l’esercizio finanziario 2005, di euro 500.000.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.


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