Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Art. 1
(Finalita')
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce il ruolo della biodiversita' e dei sottesi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi e paesaggistici, nonche' la sua importanza per l'evoluzione e la conservazione dei sistemi vitali della biosfera.
2. La Regione riconosce, altresi', le peculiarita' del proprio territorio, con particolare riguardo alle produzioni di qualita' che beneficiano di una denominazione o indicazione di origine, alle specialita' tradizionali garantite, alle specialita' realizzate con metodi di produzione biologica o alle quali e' concesso in uso il marchio previsto dalla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualita'), nonche' ai prodotti tradizionali di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ).
3. Nell'ambito della potesta' legislativa riconosciuta dall' articolo 4, primo comma, numero 2), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ( Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), e dei principi di cui ai commi 1 e 2, con la presente legge la Regione, al fine di salvaguardare le colture agricole da possibili commistioni da organismi geneticamente modificati (OGM), da' attuazione all' articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001 , sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio .
Art. 2
(Divieto)
1. E' vietata sul territorio regionale la coltivazione di OGM in agricoltura.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, nel territorio regionale possono essere effettuate emissioni di OGM a fini sperimentali, purche' autorizzate ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati), al fine di impedire il rilascio e la diffusione di materiale genetico modificato e la conseguente commistione delle colture convenzionali e biologiche.
Art. 3
(Ruolo dell'ERSA)
1. Fatto salvo quanto previsto in materia di vigilanza e controllo ai sensi dell'articolo 7, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e' incaricata dall'Amministrazione regionale quale autorita' regionale competente a certificare le eventuali commistioni da OGM che le coltivazioni convenzionali o biologiche possono subire, ferme restando le eventuali competenze in materia di altre autorita' previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale.
2. L'ERSA, in applicazione dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 gennaio 2005 (Prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversita', i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attivita' di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato), individua i siti del territorio regionale utilizzabili per la sperimentazione indicando, se del caso, restrizioni motivate per specifici organismi o siti di rilascio.
Art. 4
(Ristorazione collettiva)
1. Nelle attivita' di ristorazione collettiva scolastica e prescolastica, degli ospedali, dei luoghi di cura della Regione Friuli Venezia Giulia, degli uffici pubblici appartenenti alla Regione, alla Provincia, ai Comuni e ai soggetti privati convenzionati e' raccomandata la somministrazione di prodotti che non contengono OGM.
2. Per garantire sicurezza alimentare ai cittadini e per la promozione della produzione agricola piu' rispettosa della qualita' alimentare e dell'ambiente, le istituzioni pubbliche che gestiscono o svolgono le attivita' di cui al comma 1 prevedono nelle diete giornaliere di utilizzare preferibilmente prodotti biologici e tradizionali, nonche' quelli a denominazione protetta e a indicazione geografica tipica dando valore preminente alle tipicita' della Regione Friuli Venezia Giulia, secondo le modalita' indicate dall' articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000).
Art. 5
(Promozione della ricerca e sperimentazione
1. L'Amministrazione regionale riconosce titolo preferenziale alle ricerche finalizzate alla diversificazione dei sistemi agrari e a quelle volte all'individuazione, valorizzazione e tutela delle risorse genetiche autoctone e alla relativa creazione varietale, con tecniche genetiche basate sull'incrocio e sulla selezione di genotipi locali, tradizionali o antichi di interesse agrario.
2. L'Amministrazione regionale promuove, altresi', la ricerca e la sperimentazione del settore agricolo con l'obiettivo di mantenere e sviluppare le biodiversita' sia delle varieta' coltivate sia di quelle naturali anche ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 22 aprile 2002, n. 11 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale), nella direzione di uno sviluppo durevole e del mantenimento dell'alto valore del paesaggio agricolo e rurale regionale.
Art. 6
(Promozione dell'innovazione)
1. La Regione promuove e finanzia tecniche di selezione genetica delle piante coltivate che utilizzano metodi di incrocio basati sia sulla selezione tradizionale sia assistita da marker e in grado di rispondere alle esigenze del territorio e tali da valorizzare le sue peculiarita'.
2. La Regione promuove azioni a sostegno delle aziende agricole e agroalimentari che non utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime o seconde derivate da piante o animali geneticamente modificati.
Art. 7
(Vigilanza e controllo)
1. Ferme restando le competenze di altre autorita' previste da leggi statali e regionali in materia di OGM, la Regione svolge le attivita' di vigilanza e controllo sul rispetto della presente legge attraverso il Corpo forestale regionale e si avvale dell'ERSA per quanto riguarda gli accertamenti tramite campioni nei terreni.
2. La Giunta regionale puo' adottare un programma pluriennale e annuale di vigilanza e controllo sulla base della proposta elaborata dall'ERSA, sentito un tavolo tecnico composto da personale dell'Amministrazione regionale, dell'ERSA e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), da rappresentanti delle associazioni degli agricoltori, dei consumatori e delle associazioni ambientaliste, nonche' da esperti indicati dalle Universita' e dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali.
Art. 8
(Sanzioni)
1. La violazione del divieto di cui all'articolo 2, comma 1, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro a ettaro o sua frazione. E' esente da qualsiasi responsabilita' chi abbia utilizzato sementi certificate dall'autorita' pubblica e munite di dichiarazione della ditta sementiera sull'assenza di OGM.
2. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale.
3. Gli importi derivanti dalle sanzioni vengono destinati a interventi nell'ambito della tutela del territorio agricolo.
4. Fatta salva l'applicazione della sanzione di cui al comma 1, qualora siano coltivati OGM, il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale ordina al trasgressore di provvedere alla relativa rimozione e, in caso di inottemperanza, interviene direttamente o tramite terzi con oneri a carico del conduttore.
Art. 9
(Regolamenti di attuazione)
1. Con regolamenti, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati:
a) i criteri per l'individuazione dei siti del territorio regionale utilizzabili per la sperimentazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2;
b) i criteri per la predisposizione del programma pluriennale e annuale di vigilanza e controllo e per la nomina del tavolo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2;
c) i criteri e le modalita' per l'applicazione della procedura di rimozione di cui all'articolo 8, comma 4.
Art. 10
(Modifiche alle leggi regionali 21/2000 e 21/2002)
1. Alla legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle << Strade del vino >>), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell'articolo 1, e gli articoli da 3 a 10 sono abrogati;
b) il comma 1 dell'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
<<1. Con regolamento sono individuate le competenze attribuite all'ERSA.>>.
2. L' articolo 12 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualita'), e' abrogato.
Art. 11
(Norma finanziaria)
1. Gli oneri relativi al disposto di cui all'articolo 5, comma 2, all'articolo 6, commi 1 e 2, all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 8, comma 3, fanno carico all'unita' di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 6800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
2. Gli oneri relativi al funzionamento del tavolo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, fanno carico all'unita' di bilancio 10.1.1.1162 con riferimento al capitolo 9806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
3. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 1, sono accertate e riscosse sull'unita' di bilancio 3.2.121 con riferimento al capitolo 1178 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 che si istituisce "per memoria" con la denominazione "Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di violazione del divieto di coltivazione di OGM in agricoltura".
Art. 12
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.