Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Capo I
Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura
ARTICOLO 1
(Finalita’ e ambito di applicazione)
1. La presente legge disciplina la gestione e il controllo del potenziale produttivo viticolo nella regione Friuli Venezia Giulia in attuazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalita’ di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999.
ARTICOLO 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge per produttore si intende la persona fisica o giuridica che, in qualita’ di proprietario o conduttore o possessore con titolo idoneo, coltiva una superficie vitata ai fini della produzione di uve da vino, di uve da mensa o a duplice attitudine, di marze, o per attivita’ sperimentali.
ARTICOLO 3
(Inventario del potenziale produttivo viticolo)
1. Ogni superficie vitata e’ soggetta a iscrizione a seguito di domanda allo schedario viticolo, di seguito denominato schedario, ai fini della predisposizione dell’inventario del potenziale produttivo viticolo di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Lo schedario e’ tenuto dall’Amministrazione regionale che puo’ avvalersi di altri enti pubblici o organismi privati di riconosciuta competenza.
2. L’iscrizione della superficie vitata allo schedario costituisce condizione per procedere a interventi sul potenziale produttivo viticolo e per accedere alle misure strutturali e di mercato ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
3. Ai fini dell’aggiornamento dello schedario il produttore comunica ogni variazione dell’estensione, della caratteristica tecnica dei vigneti e della titolarita’ di conduzione delle superfici vitate iscritte. Tale comunicazione e’ inviata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna entro novanta giorni dal verificarsi della variazione stessa. In caso di inottemperanza del termine si applicano le sanzioni previste dall’articolo 11, comma 2.
4. I produttori che conducono una o piu’ superfici vitate rientranti tra quelle di cui all’articolo 2 di estensione inferiore a 1.000 metri quadrati sono esonerati dall’iscrizione delle stesse allo schedario, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8.
5. Sono, altresi’, esonerati dall’iscrizione i produttori che alla data del 31 dicembre 2001 risultavano detentori di diritti di reimpianto di superfici vitate di entita’ inferiore a 1.000 metri quadrati e non risultavano proprietari o conduttori di altri vigneti.
ARTICOLO 4
(Contenuti e gestione dello schedario)
1. Lo schedario si compone di un fascicolo aziendale cartaceo e di un archivio informatizzato nel quale sono raccolti tutti i dati relativi al potenziale viticolo.
2. Lo schedario consente l’elaborazione dei dati inerenti il potenziale viticolo su base regionale, nonche’ costituisce punto di riferimento al fine dell’istituzione degli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine e degli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica.
3. I dati dello schedario, riferiti alla singola Unita’ Tecnica Economica (UTE), sono:
a) le superfici vitate impiantate, con l’indicazione della composizione ampelografica;
b) i diritti di reimpianto in portafoglio, i diritti di impianto concessi ma non ancora utilizzati, e gli impegni di esecuzione di estirpi conseguenti alla realizzazione di reimpianti anticipati;
c) le superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine e agli elenchi delle vigne per vini a indicazione geografica tipica.
4. I dati dello schedario dal momento della loro validazione amministrativa costituiscono certificazione di quanto in esso contenuto.
ARTICOLO 5
(Realizzazione delle superfici vitate)
1. Qualsiasi impianto di viti e’ subordinato, previa domanda del produttore, ad autorizzazione dell’Amministrazione regionale quando ricorrono i seguenti casi:
a) impianto derivante da diritti nuovamente creati sia da assegnazione dalla riserva comunitaria o nazionale sia dalla riserva regionale;
b) impianti destinati a sperimentazione viticola;
c) impianti a fronte dei quali il produttore si impegna a estirpare una superficie vitata equivalente prima della fine della terza campagna successiva a quella in cui tale superficie e’ stata piantata;
d) impianti conseguenti a un trasferimento del diritto di reimpianto e quelli conseguenti a misure di ricomposizione fondiaria;
e) impianti soggetti a esproprio per motivi di pubblica utilita’.
2. Non sono soggette ad autorizzazione le seguenti operazioni di variazione del potenziale viticolo:
a) reimpianto con diritto proprio originato nella medesima azienda in cui si e’ prodotto;
b) produzione di piante madri per marze;
c) sovrainnesto;
d) modifica della forma di allevamento;
e) infittimento del vigneto.
3. Il produttore comunica l’avvenuta realizzazione delle operazioni di cui al comma 2 entro il 31 luglio della campagna vitivinicola nel corso della quale le stesse sono state realizzate, pena l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 11, comma 3.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, e’ adottata per unita’ amministrative territoriali la classificazione delle varieta’ di viti per uve da vino consigliate o ammesse alla coltivazione.
5. E’ vietata la realizzazione di superfici vitate con varieta’ di viti per uve da vino non menzionate nella classificazione regionale di cui al comma 4, pena l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 11, comma 6.
ARTICOLO 6
(Aggiornamento dello schedario e misurazione delle superfici vitate)
1. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalita’ per l’aggiornamento dello schedario e le modalita’ tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 5, comma 1, nonche’ le modalita’ tecnico-procedurali per la misurazione delle superfici vitate.
2. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalita’ per l’affidamento d’incarico, con convenzione, a soggetti pubblici o privati titolari delle professionalita’ richieste, per gli accertamenti tecnici a supporto dei procedimenti amministrativi in materia di potenziale viticolo, l’aggiornamento dello schedario e l’iscrizione dei vigneti agli albi a denominazione di origine dei vini e agli elenchi delle vigne.
3. Sono fatte salve le determinazioni delle superfici vitate effettuate dagli Ispettorati provinciali dell’agricoltura e dall’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA - nella gestione del potenziale viticolo.
ARTICOLO 7
(Vigneti familiari)
1. Sono considerati vigneti familiari le superfici vitate con varieta’ di uve da vino di dimensioni inferiori a 1.000 metri quadrati e i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori; detti prodotti non sono oggetto di commercializzazione sotto qualsiasi forma.
2. Salvo i casi di cui all’articolo 8, l’estirpo di un vigneto familiare non origina diritti di reimpianto trasferibili ad altra azienda.
3. L’impianto, l’estirpo e il reimpianto di un vigneto familiare costituiscono variazioni del potenziale viticolo non soggette ad autorizzazione.
4. Salvo i casi previsti dall’articolo 8, per i vigneti familiari, come definiti al comma 1, e’ esclusa ogni forma di adempimento amministrativo.
ARTICOLO 8
(Dichiarazione delle superfici vitate dei vigneti familiari)
1. Le superfici vitate di cui all’articolo 7, realizzate anteriormente ll’1 aprile 1987, data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, qualora dichiarate allo schedario viticolo e successivamente estirpate, possono dare origine a diritti di reimpianto, anche trasferibili, sempre che il vigneto non risulti produttivamente abbandonato.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i produttori conduttori di superfici vitate di cui all’articolo 7 possono presentare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna la dichiarazione della superficie vitata; per detti produttori non trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 11, comma 1.
3. Ai produttori, conduttori delle superfici di cui al comma 2 che cedono i diritti di reimpianto, e’ fatto divieto di impiantare o reimpiantare nella propria azienda vigneti familiari pena l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 11, comma 9; detto divieto e’ posto in capo anche ai produttori subentranti nella conduzione dell’azienda.
ARTICOLO 9
(Ibridi produttori diretti)
1. I vigneti costituiti da ibridi interspecifici iscritti nel registro nazionale delle varieta’ di vite di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), al fine della produzione di distillato d’uva e uve da tavola con superficie vitata pari o superiore a 1.000 metri quadrati, sono iscritti a seguito di domanda dei produttori allo schedario.
2. La domanda di iscrizione di cui al comma 1 e’ presentata dai produttori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna. Per detti produttori non trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 11, comma 1.
3. L’impianto, l’estirpo e il reimpianto dei vigneti di cui al comma 1 sono soggetti a comunicazione all’Amministrazione regionale e successiva iscrizione allo schedario entro i termini di cui all’articolo 3, comma 3, pena l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall’articolo 11, comma 4.
4. L’estirpazione dei vigneti di cui al comma 1 non da’ luogo a diritti di reimpianto per uve da vino.
5. I vigneti di cui al comma 1 rientranti nella categoria dei vigneti familiari sono assoggettati alle disposizioni di cui all’articolo 7.
6. Le superfici piantate con ibridi interspecifici diversi da quelli iscritti nel registro di cui al comma 1 sono estirpate pena l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 11, comma 10, tranne nei casi in cui la produzione delle stesse sia destinata esclusivamente al consumo familiare dei produttori e abbiano un’estensione inferiore a 1.000 metri quadrati.
7. Ai fini del controllo e della vigilanza l’Amministrazione regionale istituisce un registro su base informatica nel quale sono annotati i vigneti costituiti da ibridi interspecifici.
ARTICOLO 10
(Vigilanza e controllo)
1. I controlli sull’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge sono esercitati dall’Amministrazione regionale che puo’ avvalersi di altri enti pubblici o di organismi di diritto pubblico.
2. Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative e’ disciplinato dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo), e successive modifiche.
ARTICOLO 11
(Sanzioni amministrative pecuniarie)
1. In caso di omessa o ritardata presentazione della domanda di iscrizione delle superfici vitate di cui all’articolo 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 60 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione della superficie vitata da iscrivere allo schedario. La sanzione e’ ridotta ad un terzo nel caso in cui il ritardo non superi i trenta giorni.
2. Il produttore che non procede alle comunicazioni di cui all’articolo 3, comma 3, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 20 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione della superficie vitata.
3. Il produttore che non procede alla comunicazione di cui all’articolo 5, comma 3, entro novanta giorni dal termine ivi stabilito, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 60 euro per ogni 1.000 metri quadrati di superficie interessata dalle operazioni per ciascuna campagna vitivinicola, o sua parte, successiva a quella in cui sono state realizzate le operazioni medesime.
4. Il produttore che omette la comunicazione di cui all’articolo 9, comma 3, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro.
5. I produttori uscenti e subentranti che non effettuano la comunicazione di cui all’articolo 3, comma 3, nei termini ivi indicati sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100 euro ad un massimo di 200 euro. La sanzione e’ ridotta a un terzo nel caso in cui il ritardo non superi i trenta giorni.
6. Chiunque realizzi una superficie vitata senza averne titolo ovvero con varieta’ non ricomprese nella classificazione di cui all’articolo 5, comma 4, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 250 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione e il vigneto e’ soggetto a estirpo.
7. Chiunque realizzi una superficie vitata anteriormente all’autorizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 40 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione.
8. La superficie vitata che risulti eccedente rispetto a quella autorizzata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero rispetto a quella reimpiantata risultante dall’attestato di diritto di reimpianto, e’ soggetta a estirpazione ai sensi dell’articolo 12. Qualora tale differenza, determinata secondo le modalita’ indicate con il regolamento di cui all’articolo 6, sia superiore al 5 per cento ma non oltre il 10 per cento rispetto a quella autorizzata o reimpiantabile, oltre all’estirpo della superficie eccedente, al produttore e’ comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di 40 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione risultanti in eccesso. Qualora la differenza superi il 10 per cento sulla eccedente superficie si applica la sanzione di cui al comma 6.
9. Chiunque realizzi un vigneto familiare a seguito di cessione di diritti di reimpianto di cui all’articolo 8, comma 3, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni 100 metri quadrati o loro frazione.
10. Chiunque realizzi una superficie vitata con ibridi interspecifici non ricompresi nel registro nazionale delle varieta’ di vite di cui all’articolo 9, comma 1, con estensione pari o superiore a 1.000 metri quadrati e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 250 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione e il vigneto e’ soggetto ad estirpo.
ARTICOLO 12
(Estirpazione obbligatoria delle superfici vitate)
1. Per le superfici vitate realizzate in difformita’ alla presente legge l’Amministrazione regionale emette provvedimento di estirpazione. Il produttore e’, altresi’, soggetto al pagamento della sanzione amministrativa quando ricorre una delle condizioni di cui all’articolo 11.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine di estirpazione, l’Amministrazione regionale provvede alla rimozione dell’impianto ponendo a carico del trasgressore la relativa spesa.
ARTICOLO 13
(Norme finanziarie)
1. Le entrate derivanti dall’applicazione di quanto disposto dall’articolo 11 e dall’articolo 12, comma 1, sono accertate e riscosse nell’unita’ previsionale di base 3.5.879 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 841 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Per le finalita’ previste dall’articolo 12, comma 2, e’ autorizzata la spesa di 5.000 euro per l’anno 2007 a carico all’unita’ previsionale di base 11.1.330.1.481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 834 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5.000 euro per l’anno 2007, si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unita’ previsionale di base 11.3.330.1.11 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 6860 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
4. Le entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 12, comma 2, sono accertate e riscosse nell’unita’ previsionale di base 3.5.898 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, la cui denominazione e’ sostituita dalla seguente:
<<Entrate diverse di competenza del Servizio produzioni agricole>>, con riferimento al capitolo 842 (3.5.0) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 217 - Produzioni agricole - con la denominazione <<Entrate derivanti da spese sostenute dall’Amministrazione regionale per l’estirpazione di superfici vitate oltre il termine di legge a carico del trasgressore>>.
Capo II
Modifiche alla legge regionale 9/2005 in materia di tutela dei prati stabili naturali
ARTICOLO 14
(Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 9/2005)
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), e’ aggiunto il seguente:
<<4 bis. Le norme di tutela di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano esclusivamente nelle zone E e F dei Piani regolatori comunali e dei Programmi di fabbricazione gia’ esecutivi alla data di adozione del progetto di inventario di cui all’articolo 6.>>.
ARTICOLO 15
(Inserimento dell’articolo 6 bis nella legge regionale 9/2005)
1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 9/2005 e’ inserito il seguente:<<Art. 6 bis
(Aggiornamento straordinario dell’inventario dei prati stabili naturali)1. Qualora un terreno inserito nell’inventario di cui all’articolo 6, comma 1, non presenti i requisiti stabiliti dall’articolo 2, puo’ essere escluso dall’inventario stesso a richiesta del Comune-proprietario o del conduttore, previa domanda in carta semplice indirizzata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.
2. Entro novanta giorni il competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali e montagna si esprime sulla domanda, di cui al comma 1, e dispone l’eventuale aggiornamento dell’inventario.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, approva l’aggiornamento straordinario dell’inventario.>>.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 8 agosto 2007.