NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio
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Legge regionale 7 novembre 2007, n. 18
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Programma straordinario di interventi urgenti nella provincia di Roma per la tutela e lo sviluppo socio-economico ed occupazionale della valle dell’Aniene”
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Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 (Programma straordinario di interventi)
1. La Regione, al fine di contrastare e di invertire i processi di calo demografico ed occupazionale nonché di abbandono della residenza nei comuni della Valle dell’Aniene, interviene, con la presente legge, per promuovere la realizzazione di un programma straordinario di interventi intersettoriali, concernenti la valorizzazione ambientale, l’assetto del territorio e per lo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale del suddetto territorio. L’area degli interventi, interna ad un ambito territoriale omogeneo di rilevante interesse per il suo valore ambientale, storico e culturale, comprende tutti i comuni facenti parte della Comunità montana Valle dell’Aniene, di seguito denominata “Comunità montana” e i Comuni di Castel Madama, Ciciliano, Pisoniano e San Vito Romano. 2. Il programma di cui al comma 1 è attuato mediante piani pluriennali o annuali di intervento, settoriali ed intersettoriali, secondo quanto previsto dalla presente legge.
ARTICOLO 2 (Obiettivi del programma straordinario)
1. Il programma straordinario di cui alla presente legge persegue, in particolare, i seguenti obiettivi: a) il disinquinamento delle acque superficiali e il riassetto idrogeologico delle zone a rischio sismico o di dissesto idrogeologico; b) la conservazione, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio ambientale, storico, artistico ed archeologico, anche mediante l’utilizzazione di moderne metodologie della ricerca scientifica; c) lo sviluppo di attività economiche, produttive ed artigianali, di interesse sovracomunale, nei settori agricolo, turistico-ricettivo e dei servizi, compatibili con le caratteristiche peculiari della Valle dell’Aniene.
ARTICOLO 3 (Piano integrato per il recupero ambientale e per il riassetto idrogeologico)
1. Per l’attuazione dell’obiettivo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), la Giunta regionale, espletate le procedure previste all’articolo 6, comma 1, approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano integrato pluriennale di interventi nel quale: a) sono individuati i soggetti di cui all’articolo 7, comma 1 e le opere necessarie per il recupero ambientale di aree interessate da attività sismiche e da dissesto idrogeologico e per la ricostruzione di ambienti vegetazionali ripariali o nei fronti collinari e montani; b) sono indicati il procedimento per la realizzazione delle opere e le relative fasi temporali; c) è quantificato l’onere finanziario complessivo e sono indicati i tempi per la realizzazione delle opere nonché i soggetti che concorrono al finanziamento delle spese; d) sono individuati i comuni interessati da ciascuna opera; e) sono indicate le modalità di erogazione dei finanziamenti.
ARTICOLO 4 (Piani settoriali per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico ed ambientale)
1. Per l’attuazione dell’obiettivo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), la Giunta regionale, espletate le procedure previste all’articolo 6, comma 1, approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i seguenti piani settoriali: a) il piano denominato “Riscopriamo la Valle Santa e i monasteri benedettini”, per la realizzazione di itinerari escursionistici su sentieri di origine storica, da recuperare per rendere fruibili le vestigia ed i siti abbandonati di epoca romana e medioevale; b) il piano denominato “Riutilizziamo i centri storici”, per la valorizzazione dei centri storici, attraverso l’offerta di attrezzature turistiche, ricettive e di servizi urbani, culturali e ricreativi, privilegiando il riuso di strutture edilizie esistenti; c) il piano denominato “Tempo libero”, per la valorizzazione dei beni ambientali, attraverso l’offerta di strutture sportive, culturali e ricreative connesse con la realizzazione del Parco regionale dei monti Lucretili e dei monti Simbruini e con l’uso agricolo del territorio.2. Ciascun piano settoriale prevede: a) l’individuazione dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 1 e delle opere necessarie per realizzare gli obiettivi indicati al comma 1, con il relativo importo; b) il procedimento per la realizzazione delle opere e le relative fasi temporali; c) l’onere finanziario complessivo e l’indicazione dei tempi per la realizzazione del piano nonché l’individuazione dei soggetti che concorrono al finanziamento delle spese; d) l’individuazione dei comuni interessati da ciascuna opera; e) l’indicazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti.
ARTICOLO 5 (Piani per lo sviluppo delle attività economiche)
1. Per l’attuazione dell’obiettivo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), la Giunta regionale, espletate le procedure previste all’articolo 6, comma 1, approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i seguenti piani di intervento: a) il piano “Agricoltura e ambiente”, per incentivare le attività di ricerca, sperimentazione e produzione, nel rispetto della qualità ambientale, delle aree agricole interne al perimetro della Riserva naturale Valle dell’Aniene, come previsto dai PTP n. 8 e n. 6.1./7.178.1; b) i piani coordinati dello sviluppo delle attività economiche intercomunali, basati sul riordino urbanistico, il recupero ambientale, la dotazione di servizi tecnologici alle imprese, di opere infrastrutturali e di urbanizzazione e lo sviluppo delle strutture ricettive; c) il piano per le piccole e medie imprese, aventi sede ed operanti nell’ambito territoriale della Comunità montana e dei Comuni di Castel Madama, Ciciliano, Pisoniano e San Vito Romano, per la realizzazione di progetti che perseguono le finalità indicate all’articolo 1. 2. Sono finanziati prioritariamente i progetti che prevedono: a) la reimmissione nel mondo del lavoro degli ex dipendenti della cartiera di Subiaco e comunque l’utilizzazione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o che sono collocati in cassa integrazione guadagni; b) l’innovazione dell’impresa, attraverso l’acquisizione di impianti ed attrezzature tecnologicamente avanzati; c) l’impiego di nuove unità lavorative; d) la realizzazione di servizi turistici, culturali e scolastici. 3. Ciascun piano prevede: a) l’individuazione dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 1 e delle opere necessarie per la sua realizzazione, con il relativo importo; b) il procedimento per la realizzazione delle opere e le relative fasi temporali; c) l’onere finanziario complessivo e l’indicazione dei tempi per la realizzazione del piano nonché l’individuazione dei soggetti che concorrono al finanziamento delle spese; d) l’individuazione dei comuni interessati da ciascuna opera; e) l’indicazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti.
ARTICOLO 6 (Predisposizione ed attuazione dei piani)
1. Ciascun piano di cui alla presente legge è predisposto dalla Comunità montana, sentite le amministrazioni interessate. L’assessorato regionale competente in materia di sviluppo economico, d’intesa con gli altri assessorati competenti, verifica la conformità di ciascun piano alle disposizioni della presente legge ed alla normativa vigente. 2. I piani sono redatti in conformità ai seguenti criteri: a) priorità per le iniziative che prevedono il recupero del patrimonio edilizio esistente, sia di quello ubicato nei centri storici sia di quello relativo ad insediamenti rurali di interesse ambientale; b) le opere strutturali devono essere compatibili con l’esigenza di salvaguardia dell’ambiente; c) gli eventuali soggetti privati beneficiari devono essere proprietari dell’area o dell’immobile o gestori in via diretta delle attività esercitate; d) i contributi in conto capitale in favore di eventuali soggetti privati non possono superare il 40 per cento del costo totale dell’investimento e comunque sono concessi nella misura del “de minimis” come stabilito dalla normativa comunitaria; e) i benefici previsti dalla presente legge sono compatibili con quelli analoghi previsti dalla normativa vigente, purchè l’importo complessivo del contributo non superi il 70 per cento della spesa. 3. I piani di cui agli articoli 4 e 5 prevedono, in particolare: a) l’individuazione delle tipologie dei soggetti beneficiari degli interventi e delle iniziative da ammettere a contributo e le relative priorità, nonché indicazioni circa il raccordo e la connessione degli interventi; b) l’indicazione delle procedure per la realizzazione dei progetti, le modalità di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati e le modalità per la relativa attività istruttoria, ai fini della concessione dei contributi; c) le modalità per la verifica dell’esecuzione delle iniziative e per la rilevazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.
ARTICOLO 7 (Modalità di predisposizione, attuazione e finanziamento dei progetti)
1. La progettazione e la realizzazione delle opere comprese nei singoli piani della presente legge sono curate dai soggetti individuati nei piani medesimi, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di sviluppo economico ed in conformità alle disposizioni dettate dalla presente legge e dalla normativa vigente. 2. Le spese per la redazione dei progetti non possono superare la misura dell’8 per cento dell’importo complessivo. 3. Nell’ambito dello stanziamento complessivo annuale di bilancio relativo alla presente legge, una quota pari al 60 per cento è riservata agli enti pubblici e la restante, pari al 40 per cento, è riservata ai soggetti privati.
ARTICOLO 8 (Norme finanziarie)
1. L’attuazione del programma straordinario di interventi previsto dalla presente legge è effettuata in base all’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007, per la parte relativa agli interventi degli enti pubblici. 2. Allo stanziamento dell’UPB C22 si provvede in termini di competenza mediante riduzione di un milione di euro per l’esercizio finanziario 2007, di un milione 500 mila euro per l’esercizio finanziario 2008 e di un milione 500 mila euro per l’esercizio finanziario 2009 del capitolo T28501, lett. c), di cui all’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 ed in termini di cassa mediante riduzione rispettivamente di un milione di euro per l’esercizio finanziario 2007, di un milione 500 mila euro per l’esercizio finanziario 2008 e di un milione 500 mila euro per l’esercizio finanziario 2009 dell’UPB T25. 3. Per l’attuazione della parte del programma straordinario di cui alla presente legge relativa ai soggetti privati, si provvede mediante finanziamento con legge di bilancio.
Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 7 novembre 2007 Marrazzo
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