Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Calabria, in armonia con il proprio Statuto e con la legislazione nazionale e comunitaria, promuove e realizza forme di sostegno e di incentivazione per le persone che sono qualificate come testimoni di giustizia in procedimenti penali incardinati presso le autorità giudiziarie della Calabria, ai sensi della legge 13/2/2001 n. 45 e della legge 15/3/1991 n. 82, nell'ambito del più generale sostegno alla strategia di contrasto alla 'ndrangheta e alla criminalità organizzata e di difesa della legalità in Calabria.
Art. 2
(Interventi a sostegno dei beneficiari)
1. La Regione Calabria, riconosce ai testimoni di giustizia individuati ai sensi della legge 13/2/2001 n. 45 e della legge 15/3/1991 n. 82, e in coerenza con quanto disposto dall'articolo 1 della legge 13/8/2010 n. 136, l'attribuzione di punteggi di premialità e di preferenzialità nei concorsi pubblici per assunzione e nelle procedure selettive di personale comunque attivate dalla Regione e dagli Enti sub-regionali purché in possesso dei requisiti di legge richiesti per il profilo di accesso.
2. I benefici, di cui al comma 1 sono estesi anche ai familiari conviventi delle vittime della criminalità organizzata, riconosciute tali ai sensi della legge n. 302 del 20 ottobre 1990.
3. La perdita dello status di testimone di giustizia nei casi previsti dalla legge comporta la decadenza dai titoli di preferenza e la rescissione del contratto di lavoro previsti dal comma 1 del presente articolo.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.