Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Calabria, in armonia con il proprio Statuto e in conformità con l'ordinamento comunitario e le norme nazionali vigenti in materia, adotta le necessarie misure per garantire la legalità e la trasparenza nelle procedure contro i rischi di infiltrazione 'ndranghetista, nell'ambito della più globale strategia di contrasto all'illegalità in Calabria.
Art. 2
(Misure per la legalità e la trasparenza)
1. Al fine di garantire la legalità, la trasparenza delle operazioni finanziarie ed amministrative della Regione Calabria e la tracciabilità dei flussi finanziari, tutti i beneficiari pubblici e privati che usufruiscono di finanziamenti regionali, devono utilizzare un conto corrente unico dedicato per l'accredito ed utilizzo dei suddetti fondi in conformità e secondo le procedure previste nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 così come modificata dalla legge n. 217 del 17 dicembre 2010, per importi di ammontare uguali o superiori a €. 10.000,00 (Euro diecimila).
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria