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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale 7 luglio 2010 n. 10
Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni
 
Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale: Articolo 1 (Inserimento dell’articolo 8 ter, sostituzione dell’articolo 23, inserimento dell’articolo 23 bis, modificazioni all’articolo 24, modificazioni all’articolo 29, modificazioni all’articolo 30 bis, della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni) 1. Dopo l’articolo 8 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: “Articolo 8 ter (Determinazione delle risorse e della gestione) 1. In attuazione dell’articolo 70, comma 2, dello Statuto, dalla data di trasferimento del personale alla gestione autonoma dell’Assemblea legislativa, l’Ufficio di Presidenza determina in modo autonomo le risorse destinate al proprio personale e verifica se la spesa rientri nei limiti previsti dalla presente legge. A tal fine l’Ufficio di Presidenza, fatte salve le funzioni proprie in materia del Collegio o del Revisore dei Conti da istituirsi a cura del medesimo entro il 31 dicembre 2010, può avvalersi della collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 16. A decorrere dalla data di trasferimento del personale alla gestione autonoma dell’Assemblea legislativa, in tutte le fattispecie in cui la normativa preveda disposizioni in materia di spesa del personale, per l’Assemblea il valore di riferimento è quello relativo alla spesa per il proprio personale. I limiti di spesa fissati in leggi regionali sono sostituiti dai limiti fissati dalla presente legge salvo che le leggi successive non prevedano espressamente in senso contrario. 2. Ai fini della quantificazione della spesa per il personale e della costituzione dei fondi delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio dei dipendenti e dei dirigenti dell’Assemblea legislativa, l’Ufficio di Presidenza tiene conto delle disposizioni contrattuali e dei seguenti principi e criteri direttivi: a) gli stanziamenti di spesa impegnati per il personale dell’Assemblea legislativa nell’ultimo anno di gestione a cura della competente struttura della Giunta regionale costituiscono il parametro da prendere quale riferimento per determinare l’andamento della spesa per il personale dell’Assemblea legislativa; b) la spesa totale sostenuta per il trattamento accessorio del personale dell’Assemblea legislativa nell’ultimo anno di gestione a cura della competente struttura della Giunta regionale costituisce il parametro per determinare i fondi destinati alla contrattazione decentrata integrativa dell’Assemblea legislativa per l’anno successivo e i seguenti; c) per il primo anno di gestione autonoma del personale dell’Assemblea legislativa la spesa sostenuta in termini di competenza dalla Giunta regionale per il personale dell’Assemblea legislativa nell’ultimo anno di gestione costituisce il monte salari iniziale su cui calcolare la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa. 3. Dalla data di trasferimento del personale alla gestione autonoma dell’Assemblea legislativa, successivamente alla definizione della spesa e dei fondi secondo i principi di cui al presente articolo, l’Ufficio di Presidenza, annualmente, procede: a. alla ricognizione delle risorse assegnate al trattamento economico dei dipendenti dai contratti o dalle leggi; b. alla quantificazione delle medesime; c. alla quantificazione e all’assegnazione alla delegazione di parte pubblica delle risorse disponibili, ai sensi del comma 2, lettere b) e c), e del comma 4, per il personale dell’Assemblea legislativa. 4. In relazione alle esigenze organizzative conseguenti al processo di autonomia dell’Assemblea legislativa, sino alla naturale scadenza della IX legislatura, i fondi sono quantificati entro i limiti della dotazione organica di cui alla presente legge. Annualmente l’Ufficio di Presidenza distribuisce, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio di ogni anno, una quota proporzionale di tali risorse. La minore spesa derivante dall’applicazione del presente comma viene riassegnata al bilancio interno dell’Assemblea legislativa. 5. Dalla data di prima costituzione dei fondi per il trattamento economico accessorio dei dipendenti da parte dell’Ufficio di Presidenza, le risorse, destinate al salario accessorio dei dipendenti, che specifiche leggi dello Stato o della Regione pongono a carico del bilancio dell’Assemblea legislativa, sono assegnate ai medesimi fondi. 6. Nel caso in cui leggi o contratti attribuiscano risorse finanziarie destinate alla retribuzione dei dipendenti, verificate le dotazioni organiche di Giunta e Consiglio al momento dell’attribuzione, l’Assemblea legislativa, accertata la disponibilità sul proprio bilancio, determina le proprie risorse in misura proporzionale alla Giunta e le assegna ai relativi fondi e alle pertinenti Aree Previsionali di Base.”. 2. L’articolo 23 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “Articolo 23 (Principi) 1. L’organizzazione degli uffici dell’Assemblea legislativa è ispirata ai principi definiti dallo Statuto, ai modelli delle assemblee parlamentari ed ai seguenti principi: a) distinzione delle responsabilità e poteri dell’Assemblea legislativa, del Presidente dell’Assemblea, dell’Ufficio di Presidenza, degli altri organi dell’Assemblea, della dirigenza e della vicedirigenza; b) flessibilità della organizzazione nel suo continuo adattamento alle specifiche esigenze dell’Assemblea legislativa; c) promozione dello sviluppo delle competenze e valorizzazione della professionalità dei dirigenti e del personale garantendo a tutti pari opportunità.”. 3. Dopo l’articolo 23 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: “Articolo 23 bis (Modello organizzativo della dirigenza) 1. La dirigenza generale dell’Assemblea legislativa è articolata in: a) Segreteria generale; b) Vice Segreterie generali. 2. La dirigenza dell’Assemblea legislativa è articolata in: a) Strutture speciali; b) Servizi; c) Strutture di staff. 3. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze e proporre alla dirigenza generale il conferimento dei relativi incarichi. Nel caso di delega delle competenze, sino all’adeguamento del regolamento di organizzazione, ai vicedirigenti si applicano i criteri e i parametri previsti dall’articolo 10 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e successive modificazioni e integrazioni e dall’articolo 2, della legge regionale 24 novembre 2008, n. 42 (Norme urgenti in materia di personale, certificazione energetica, Comunità montane e disposizioni diverse) e successive modificazioni e integrazioni. Le funzioni e le competenze dei dirigenti generali non possono essere delegate ai vicedirigenti.”. 4. Le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituite dalle seguenti: “a) le competenze dell’Ufficio di Presidenza, del Presidente, della dirigenza generale, della dirigenza e della vicedirigenza tenuto conto del principio della distinzione tra compiti di indirizzo politico e compiti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa; b) la tipologia e le relative competenze, l’articolazione ed il numero delle strutture dell’Assemblea legislativa, nonché i criteri per l’affidamento degli incarichi riferiti alla dirigenza generale, alla dirigenza ed alla vicedirigenza;”. 5. Dopo il comma 5 decies dell’articolo 29 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti: “5 undecies. In attuazione dell’articolo 70, comma 2 dello Statuto, le disposizioni di legge regionale la cui efficacia, antecedentemente al trasferimento del personale alla gestione autonoma dell’Assemblea legislativa, è riferita al personale della Regione producono effetto nei confronti del personale assegnato, trasferito o successivamente assunto nel ruolo autonomo dell’Assemblea legislativa. Gli istituti collegati a specifiche decorrenze, previsti nei contratti, nelle leggi dello Stato o nelle leggi regionali, producono effetto anche nei confronti del personale assegnato o successivamente assunto nella gestione autonoma dell’Assemblea legislativa rispettivamente dalla data di assegnazione o dalla data di assunzione. 5 duodecies. Nei confronti del personale regionale assegnato ai Gruppi consiliari e alle segreterie politiche e particolari dei componenti dell’Ufficio di Presidenza presso l’Assemblea legislativa, che abbia richiesto ed ottenuto il collocamento in aspettativa, la valutazione del periodo di servizio prestato, ai fini delle progressioni economiche nella categoria, viene operata attribuendo allo stesso, per ogni anno di servizio, la valutazione media ottenuta dai dipendenti collocati nella stessa categoria e nella stessa posizione economica. Sono comunque fatti salvi i trattamenti economici più favorevoli in godimento alla data del 1° gennaio 2009.”. 6. Dopo il comma 1 dell’articolo 30 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: “1 bis. La presente legge può essere modificata solo in modo espresso da leggi regionali successive.”. ARTICOLO 2 (Disposizioni finali) 1. A decorrere dal primo rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie e aziendali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio di Presidenza provvede a nominare per l’Assemblea legislativa la propria autonoma delegazione trattante di Parte pubblica. Il personale dell’Assemblea individua, con autonome elezioni, le proprie distinte rappresentanze sindacali. ARTICOLO 3 (Dichiarazione d’urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 7 luglio 2010 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)


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