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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale 7 luglio 2010 n. 9
Modifiche a norme relative all'attribuzione di funzioni del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria
 
Il Consiglio regionale

Assemblea legislativa della Liguria

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 35 (Interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea) e successive modificazioni e integrazioni)

1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 6 agosto 1996, n. 35 (Interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea) e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“2. Al fine di cui al comma 1, l’Ufficio di Presidenza stabilisce le modalità operative di espletamento del concorso.”.
2. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 35/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “alla Fondazione del Consiglio regionale, che attende allo svolgimento della procedura concorsuale secondo gli indirizzi fissati ai sensi dell’articolo 2 comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “alla Presidenza del Consiglio regionale”.
3. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 35/1996 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“2. La Commissione è così composta:
a) dal Presidente del Consiglio regionale o da un componente dell’Ufficio di Presidenza dallo stesso delegato, con funzioni di presidente;
b) da due consiglieri regionali designati dall’Ufficio di Presidenza;
c) dal segretario della Federazione Ligure AICCRE, o suo delegato;
d) dal direttore scolastico regionale, o suo delegato.”.

ARTICOLO 2
(Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (Testo unico degli interventi regionali per l’affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana) e successive modificazioni e integrazioni)

1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (Testo unico degli interventi regionali per l’affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana) e successive modifiche e integrazioni, le parole: “con la Fondazione del Consiglio regionale di cui all’articolo 5, comma 2” sono abrogate.
2. Il comma 2 bis dell’articolo 3 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.
3. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.
4. Al comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: “e della Fondazione” sono abrogate.
5. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: “alla Fondazione del Consiglio regionale, che attende allo svolgimento della procedura concorsuale secondo gli indirizzi fissati dall’Ufficio di Presidenza ai sensi dell’articolo 5 comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “alla Presidenza del Consiglio regionale”.
6. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
“2. La Commissione è composta da:
a) il Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, con funzioni di presidente e un componente dell’Ufficio di Presidenza da questo designato;
b) un rappresentante per ciascuno degli Istituti storici della Resistenza della Liguria;
c) tre rappresentanti delle associazioni che si ispirano ai valori della Resistenza;
d) un rappresentante della Comunità ebraica;
e) due docenti designati dal Rettore dell’Università degli Studi di Genova.”.
7. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: ”anche in collaborazione con la Fondazione del
Consiglio regionale” sono abrogate.
8. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: “di concerto con la Fondazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa che ne cura l’istruttoria” sono abrogate.

ARTICOLO 3
(Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della Regione Liguria per l’affermazione dei valori della memoria del martirio e dell’esodo dei Giuliani e Dalmati) e successive modificazioni e integrazioni)

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della Regione Liguria per l’affermazione dei valori della memoria del martirio e dell’esodo dei Giuliani e Dalmati) e successive modifiche e integrazioni, le parole: “anche avvalendosi della collaborazione della Fondazione del Consiglio regionale, di cui all’articolo 4 comma 1” sono abrogate.
2. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 29/2004 e successive modifiche e integrazioni è abrogata.
3. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 29/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: “l’Ufficio di Presidenza stabilisce altresì gli indirizzi ai quali la Fondazione del Consiglio regionale dovrà attenersi nell’espletamento delle modalità operative del concorso” sono abrogate.
4. Al comma 3 ter dell’articolo 3 della l.r. 29/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: “alla Fondazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa, che attende allo svolgimento della procedura concorsuale secondo gli indirizzi fissati ai sensi del comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “alla Presidenza del Consiglio regionale”.
5. Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 29/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: “ e della Fondazione” sono abrogate.
6. Al comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 29/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: “con la collaborazione della Fondazione del Consiglio regionale” sono abrogate.
7. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 29/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: “e può decidere di avvalersi, secondo le modalità disciplinate dai protocolli di intesa, della collaborazione della Fondazione del Consiglio regionale Assemblea legislativa costituita ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto e dell’articolo 19 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni” sono abrogate.

ARTICOLO 4
(Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni)

1. Il comma 1 bis dell’articolo 19 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.

ARTICOLO 5
(Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 61 (Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario della spedizione dei Mille e dell’Unità d’Italia)

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 61 (Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario della spedizione dei Mille e dell’Unità d’Italia), le parole: “e con la Fondazione del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria” sono abrogate.

ARTICOLO 6
(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 7 luglio 2010
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)


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