NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria
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Legge regionale 7 luglio 2010 n. 9
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Modifiche a norme relative all'attribuzione di funzioni del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria
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Il Consiglio regionale
Assemblea legislativa della Liguria
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale:
Articolo 1 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 35 (Interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea) e successive modificazioni e integrazioni)
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 6 agosto 1996, n. 35 (Interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea) e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “2. Al fine di cui al comma 1, l’Ufficio di Presidenza stabilisce le modalità operative di espletamento del concorso.”. 2. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 35/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “alla Fondazione del Consiglio regionale, che attende allo svolgimento della procedura concorsuale secondo gli indirizzi fissati ai sensi dell’articolo 2 comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “alla Presidenza del Consiglio regionale”. 3. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 35/1996 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: “2. La Commissione è così composta: a) dal Presidente del Consiglio regionale o da un componente dell’Ufficio di Presidenza dallo stesso delegato, con funzioni di presidente; b) da due consiglieri regionali designati dall’Ufficio di Presidenza; c) dal segretario della Federazione Ligure AICCRE, o suo delegato; d) dal direttore scolastico regionale, o suo delegato.”.
ARTICOLO 2 (Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (Testo unico degli interventi regionali per l’affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana) e successive modificazioni e integrazioni)
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (Testo unico degli interventi regionali per l’affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana) e successive modifiche e integrazioni, le parole: “con la Fondazione del Consiglio regionale di cui all’articolo 5, comma 2” sono abrogate. 2. Il comma 2 bis dell’articolo 3 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni è abrogato. 3. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni è abrogato. 4. Al comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: “e della Fondazione” sono abrogate. 5. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: “alla Fondazione del Consiglio regionale, che attende allo svolgimento della procedura concorsuale secondo gli indirizzi fissati dall’Ufficio di Presidenza ai sensi dell’articolo 5 comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “alla Presidenza del Consiglio regionale”. 6. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente: “2. La Commissione è composta da: a) il Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, con funzioni di presidente e un componente dell’Ufficio di Presidenza da questo designato; b) un rappresentante per ciascuno degli Istituti storici della Resistenza della Liguria; c) tre rappresentanti delle associazioni che si ispirano ai valori della Resistenza; d) un rappresentante della Comunità ebraica; e) due docenti designati dal Rettore dell’Università degli Studi di Genova.”. 7. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: ”anche in collaborazione con la Fondazione del Consiglio regionale” sono abrogate. 8. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: “di concerto con la Fondazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa che ne cura l’istruttoria” sono abrogate.
ARTICOLO 3 (Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della Regione Liguria per l’affermazione dei valori della memoria del martirio e dell’esodo dei Giuliani e Dalmati) e successive modificazioni e integrazioni)
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della Regione Liguria per l’affermazione dei valori della memoria del martirio e dell’esodo dei Giuliani e Dalmati) e successive modifiche e integrazioni, le parole: “anche avvalendosi della collaborazione della Fondazione del Consiglio regionale, di cui all’articolo 4 comma 1” sono abrogate. 2. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 29/2004 e successive modifiche e integrazioni è abrogata. 3. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 29/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: “l’Ufficio di Presidenza stabilisce altresì gli indirizzi ai quali la Fondazione del Consiglio regionale dovrà attenersi nell’espletamento delle modalità operative del concorso” sono abrogate. 4. Al comma 3 ter dell’articolo 3 della l.r. 29/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: “alla Fondazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa, che attende allo svolgimento della procedura concorsuale secondo gli indirizzi fissati ai sensi del comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “alla Presidenza del Consiglio regionale”. 5. Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 29/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: “ e della Fondazione” sono abrogate. 6. Al comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 29/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: “con la collaborazione della Fondazione del Consiglio regionale” sono abrogate. 7. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 29/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: “e può decidere di avvalersi, secondo le modalità disciplinate dai protocolli di intesa, della collaborazione della Fondazione del Consiglio regionale Assemblea legislativa costituita ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto e dell’articolo 19 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni” sono abrogate.
ARTICOLO 4 (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni)
1. Il comma 1 bis dell’articolo 19 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.
ARTICOLO 5 (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 61 (Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario della spedizione dei Mille e dell’Unità d’Italia)
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 61 (Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario della spedizione dei Mille e dell’Unità d’Italia), le parole: “e con la Fondazione del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria” sono abrogate.
ARTICOLO 6 (Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 7 luglio 2010 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)
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