NORMATIVA
Normativa regionale - Marche
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Legge regionale 7 luglio 2009, n. 15
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Norme in materia di delocalizzazioni e incentivi alle imprese
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge ARTICOLO 1 (Fina(Finalità) 1. La Regione, con la presente legge, nel rispetto della normativa statale, promuove la tutela e la riduzione dei rischi derivanti dalla delocalizzazione industriale al fine di salvaguardare i livelli occupazionali. ARTICOLO 2 (Revoca dei contributi regionali) 1. La Giunta regionale per le finalità di cui all’articolo 1, procede alla revoca dei contributi regionali, con applicazione degli interessi legali, concessi alle imprese nei seguenti casi: a) delocalizzazione degli impianti produttivi o anche di parte della produzione, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d’azienda o di attività produttive appaltate ad aziende terze con conseguente riduzione del personale dell’impresa entro cinque anni dall’erogazione del contributo; b) mancato mantenimento delle unità produttive per almeno cinque anni dall’erogazione del contributo; c) mancata applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i contributi regionali erogati a titolo di cofinanziamento dei programmi comunitari. ARTICOLO 3 (Controlli) 1. In qualsiasi momento possono essere disposti dalla Regione ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi erogati allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge. ARTICOLO 4 (Relazione annuale) 1. La Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno presenta all’Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. Formula Finale: La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. é fatto olligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche. Data ad Ancona, add' 7 luglio 2009.
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