Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
iFinalità.
1. La Regione promuove la valorizzazione delle produzioni agricole regionali, favorendo il consumo e la commercializzazione dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e le specificità di tali prodotti.
2. A tal fine, la Regione con la presente legge disciplina interventi per:
a) incentivare l’impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti agricoli di origine regionale nella preparazione dei pasti;
b) favorire l’incremento della vendita diretta di prodotti agricoli regionali da parte degli
imprenditori agricoli;
c) sostenere l’acquisto di prodotti agricoli di origine regionale da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione o ospitalità nell’ambito del territorio regionale;
d) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati attraverso idonea
attività di controllo anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore;
e) favorire l’incremento della vendita di prodotti agricoli di origine regionale da parte della distribuzione.
3. All’attuazione della presente legge provvedono la Regione e gli enti locali, secondo le
rispettive competenze, nonché gli enti strumentali regionali.
ARTICOLO 2
Utilizzo dei prodotti agricoli di origine regionale nei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici.
1. I servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici devono garantire che nella
preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti agricoli di origine regionale in misura non
inferiore al 50 per cento, in termini di valore, dei prodotti agricoli, anche trasformati,
complessivamente utilizzati su base annua.
2. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari
destinati alla ristorazione collettiva costituisce titolo preferenziale per l’aggiudicazione,
l’utilizzo di prodotti agricoli di origine regionale in misura superiore alla percentuale di cui al comma 1. Sono fatti salvi i contratti in essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza.
3. L’utilizzazione di prodotti agricoli di origine regionale nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici deve risultare espressamente attraverso l’impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi.
ARTICOLO 3
Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.
1. I comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli veneti, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche. I comuni, anche in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”, sono autorizzati all’istituzione di nuovi posteggi, fino al raggiungimento di tale percentuale.
2. Al fine di favorire l’acquisto dei prodotti agricoli regionali e di assicurare un’adeguata
informazione ai consumatori sull’origine e sulle specificità degli stessi prodotti, i comuni,
nell’ambito del proprio territorio e del proprio piano per il commercio, destinano aree per la realizzazione di farmer markets e di mercati dei prodotti agricoli locali riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in deroga alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10.
ARTICOLO 4
Promozione dei prodotti agricoli di origine regionale.
1. La Regione promuove la valorizzazione dei prodotti agricoli di origine regionale e favorisce una migliore conoscenza delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari regionali da parte dei consumatori.
2. Alle imprese esercenti attività di ristorazione o di vendita al pubblico ed operanti nel
territorio regionale che, nell’ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso
dell’anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli
di origine regionale, viene assegnato, al fine di pubblicizzarne l’attività, un apposito
contrassegno con lo stemma della Regione le cui caratteristiche sono determinate con apposita delibera della Giunta regionale.
3. L’approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 2, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l’indicazione dell’origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.
4. Le imprese di cui al comma 2 saranno inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell’ambito delle attività promozionali della Regione Veneto. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge produrrà il regolamento di utilizzo del marchio e il programma di valorizzazione del circuito, comprendente anche sgravi fiscali e specifici contributi.
ARTICOLO 5
Disposizioni in materia di commercio dei prodotti agricoli di origine regionale.
1. Nelle strutture di vendita di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norma di
programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto” ad esclusione degli esercizi di vicinato, sono previsti appositi ed esclusivi spazi destinati alla vendita di prodotti agricoli regionali.
2. Per le strutture di cui al comma 1, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, l’obbligo decorre dal 1° gennaio 2009.
ARTICOLO 6
Attività di controllo e sanzioni.
1. La Regione, le province ed i comuni, nell’ambito delle proprie competenze, esercitano i
controlli per l’accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Per l’esercizio delle attività di cui al comma 1, le amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l’istituzione nell’ambito degli stessi organi, di appositi gruppi di intervento.
3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2005 in materia di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e dei prodotti trasformati, la Regione si avvale degli organi di polizia amministrativa locale.
ARTICOLO 7
Parere comunitario di compatibilità.
1. Gli effetti della presente legge sono subordinati all’acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 25 luglio 2008