Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. Il termine di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 10 è prorogato al 30 giugno 2010.
2. La Giunta regionale, entro e non oltre 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione previsto dall’articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 7 dicembre 2009 - Loiero