Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato e delle norme comunitarie, disciplina organicamente le azioni e gli interventi diretti alla valorizzazione ed alla tutela degli alberi monumentali e della flora spontanea della Calabria che abbiano particolare interesse naturalistico, storico, paesaggistico, culturale ed etno-antropologico.
ARTICOLO 2
(Definizione di albero monumentale e di flora di alto pregio)
1. Si definiscono alberi monumentali le piante arboree di alto fusto di qualsiasi specie, ivi comprese quelle inserite nelle aree demaniali ed in quelle pubbliche, nelle proprietà private, nelle aree rurali e nei centri urbani, che possiedono rilevanti caratteristiche morfologiche, quali l’età secolare, le dimensioni ragguardevoli, il portamento, la forma peculiare, nonché la rarità botanica o l’accertato valore storico-antropologico derivato da citazioni o rappresentazioni in documenti storici.
2. Si definisce flora di alto pregio la vegetazione spontanea autoctona di qualunque specie vegetale presente sul territorio regionale è considerata specie rara e/o minacciata per la quale può essere necessario intraprendere progetti di tutela e di conservazione.
ARTICOLO 3
(Funzioni della Regione)
1. La Giunta regionale, in attuazione dell’articolo 46 dello Statuto regionale, conferisce alle Province tutte le funzioni amministrative inerenti le finalità di cui all’articolo 1.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, elabora un piano di programmazione e coordinamento regionale che, in attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, definisce le linee generali di tutela e valorizzazione ed, in particolare:
a) gli atti di indirizzo per l’istituzione dei Registri provinciali di cui all’articolo 5;
b) gli atti di indirizzo per la costituzione delle Consulte tecniche provinciali di cui all’articolo 4.
3. La Giunta regionale, in attuazione dell’articolo 60 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, promuove un sistema informativo regionale di tutela, valorizzazione e conservazione delle specie botaniche di cui all’articolo 2.
4. La struttura regionale preposta alla tutela dell’ambiente esercita le funzioni di conservazione della copia dei Registri provinciali di cui all’articolo 5 e promuove la pubblicazione degli stessi sul Bollettino Ufficiale Regionale.
5. La struttura regionale preposta alla tutela dell’ambiente definisce la metodologia di rilevazione e i contenuti informativi di una "scheda tipo" di identificazione allo scopo di predisporre il censimento degli alberi di alto pregio e della flora spontanea autoctona da tutelare.
6. La «scheda tipo» di cui al comma precedente deve raccogliere almeno i seguenti dati: Comune, Località, dati catastali, coordinate geografiche, nome scientifico, nome comune, proprietà, notizie storico-culturali, condizioni, fitosanitarie, grado di vulnerabilità, rischi ed indicazioni di eventuali interventi per garantire la conservazione, fotografie e se trattasi di alberi, circonferenza, altezza ed età presumibile.
ARTICOLO 4
(Funzioni delle Province)
1. Le Province recepiscono il piano di programmazione regionale di cui all’articolo 3, comma 2, e garantiscono i livelli di tutela, valorizzazione e salvaguardia secondo le finalità della presente legge.
2. Per le finalità di cui all’articolo 1, le Province istituiscono e curano la composizione delle Consulte tecniche a cui affidare il compito dell’identificazione, validazione e censimento degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona di interesse naturalistico, aesaggistico-ambientale e storico-culturale presenti sul territorio provinciale.
3. Le Province concedono le autorizzazioni di cui all’articolo 6, comma 5, 6 e 7.
4. La Consulta, è composta da:
- Assessore provinciale all’Ambiente, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- Assessore provinciale ai Beni culturali, o suo delegato;
- Rappresentante designato dal Corpo Forestale dello Stato;
- Rappresentante designato dell’Ente Parco, o dagli enti parco ricadenti nella corrispondente area provinciale;
- Rappresentante del mondo scientifico universitario;
- Rappresentante designato dall’UNCEM;
- Rappresentante designato dalle Associazioni ambientaliste;
- Assessore provinciale all’Agricoltura e Forestazione o suo delegato;
-Rappresentante provinciale designato dall’Ordine professionale degli Agronomi Forestali;
- Rappresentante provinciale designato dall’ordine professionale degli Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati;
- Rappresentante provinciale designato dall’Ordine professionale dei Periti Agrari.
5. La Consulta ha il compito di:
a) procedere alla compilazione e alla tenuta dei Registri provinciali di cui all’articolo 5;
b) provvedere all’aggiornamento periodico dei Registri e promuovere la trasmissione al Dipartimento Regionale all’Ambiente;
c) formulare parere sull’eventuale abbattimento degli alberi di cui all’articolo 2, comma 1, inclusi nel Registro di cui all’articolo 5;
d) formulare parere in ordine all’autorizzazione per la raccolta, per quantità e tipologia, della flora di cui all’articolo 2, comma 2, inclusa nel registro di cui all’articolo 5 da utilizzare per scopi scientifici, didattici,farmaceutici e commerciali;
e) provvedere a stabilire le misure di tutela delle aree popolate dalle specie botaniche di alto pregio;
f) esprimere parere in ordine ai finanziamenti per gli interventi provinciali e regionali di cura e manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di valorizzazione e tutela degli alberi di alto pregio e della flora spontanea autoctona di cui all’articolo 2 inseriti nel registro di cui all’articolo 5.
6. Le riunioni della Consulta sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti.
7. La Consulta dura in carica per l’arco di una legislatura e svolge la sua attività fino all’insediamento dei nuovi componenti.
8. Ai componenti della Consulta spettano eventuali rimborsi spese previste dalle leggi vigenti in materia.
9. Per I’espletamento dei compiti ad essa affidati, la Consulta può chiedere pareri a specialisti delle diverse discipline.
ARTICOLO 5
(Registri informatici provinciali)
1. Sono istituiti presso l’Assessorato all’ambiente di ciascuna Provincia i Registri informatici provinciali degli alberi monumentali segnalati come «Alberi monumentali protetti» e della flora autoctona spontanea, contenenti le schede relative ai dati delle singole specie protette di cui al comma 6 dell’articolo 3.
2. I Registri provinciali sono articolati per sezioni e predisposti su supporto digitale.
3. L’inserimento nei Registri degli alberi monumentali e della flora autoctona spontanea avviene seguendo i criteri stabiliti dalle Consulte tecniche provinciali di cui all’articolo 4, attraverso il censimento operato dal Corpo Forestale dello Stato ed anche su indicazione delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, degli Enti Parco, delle Associazioni ambientaliste e dei singoli cittadini.
4. Le proposte per l’inserimento delle specie nei Registri degli alberi monumentali ed in quello della flora protetta devono contenere i dati caratteristici dendrometrici, dendroauxometrici, morfologici e fitopatologici delle specie nonché i criteri di tutela e le indicazioni catastali pubbliche o private.
5. Le specie inserite nei Registri provinciali sono identificate come «Alberi monumentali e flora spontanea autoctona protetti».
6. La Giunta provinciale, sentito il parere della Consulta tecnica di cui all’articolo 4, ed avvalendosi del Corpo Forestale dello Stato predispone I’aggiornamento periodico biennale dei Registri delle specie sottoposte a tutela.
7. Ciascun Assessorato provinciale all’Ambiente provvede alla trasmissione dei Registri al Dipartimento regionale all’ambiente.
8. I Registri provinciali delle specie di cui all’articolo 2 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e comunicati agli Enti interessati.
ARTICOLO 6
(Iniziative di valorizzazione e tutela)
1. Di concerto con le Consulte tecniche di cui all’articolo 4, le Province promuovono e sostengono specifici progetti di valorizzazione e tutela degli alberi monumentali e della flora autoctona spontanea da realizzarsi con gli Enti locali, con le Università, con le Istituzioni culturali e con le Associazioni ambientaliste. Tali iniziative puntano alla creazione di una coscienza il più ampia possibile sul concetto di tutela ambientale e vegetale.
2. Le Province promuovono l’immagine delle specie di cui all’articolo 2 anche ai fini turistici nel rispetto dei principi di ecosostenibilità.
3. Dopo la pubblicazione definitiva degli elenchi contenuti nei Registri di cui all’articolo 5, le specie di alto pregio sono automaticamente sottoposte a vincolo storico-paesaggistico di cui al D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 e sue modifiche ed integrazioni. Per esse saranno previste adeguate forme di valorizzazione e tutela. I Comuni interessati sono tenuti a riportare nei propri strumenti urbanistici gli alberi e la flora spontanea inseriti nel registro di cui all’articolo 5 e le relative aree di pertinenza, dettando eventuali ulteriori apposite norme di tutela.
4. È fatto divieto a chiunque abbatte senza autorizzazione, espiantare, danneggiare, spostare o modificare la struttura delle specie di cui all’articolo 2 inserite nei Registri provinciali di cui all’articolo 5.
5. L’abbattimento, lo sradicamento o lo spostamento delle specie di cui all’articolo 2, comma 1, incluse nei Registri di cui all’articolo 5 collocate su suolo pubblico o privato può essere autorizzato dall’Amministrazione provinciale, previo parere espresso dalla Consulta tecnica provinciale, solo per esigenze di pubblica utilità, o di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato l’impossibilità ad adottare soluzioni alternative volte ad evitare l’abbattimento.
6. L’autorizzazione all’abbattimento, allo sradicamento o allo spostamento di cui al precedente comma deve essere comunicata per competenza al Corpo Forestale dello Stato e al Dipartimento regionale Agricoltura e Forestazione.
7. Le autorizzazioni all’abbattimento delle specie di cui all’articolo 2, comma 1, inserite nel registro di cui all’articolo 5 possono essere subordinate al reimpianto di esemplari appartenenti alla stessa specie secondo modalità e tempi indicati nell’atto stesso di autorizzazione.
ARTICOLO 7
(Controllo e monitoraggio)
1. Le funzioni di controllo, sorveglianza e monitoraggio delle specie di cui all’articolo 2 sono esercitate dal Corpo Forestale dello Stato sulla base di apposita convenzione.
2. Attività di controllo possono altresì essere svolte dalle Polizie provinciali e municipali, dalle guardie venatorie ed ecologiche volontarie.
ARTICOLO 8
(Sanzioni)
1. È fatto divieto a chiunque di abbattere, sradicare, spostare e commercializzare senza autorizzazione alberi monumentali o flora autoctona spontanea, in proprietà pubblica o privata, inseriti nei registri provinciali di cui all’articolo 5.
2. È fatto divieto a chiunque destinare e trasportare alberi monumentali o flora di cui all’articolo 2, inseriti nel registro di cui all’articolo 5, per scopi vivaistici e/o ornamentali.
3. Chiunque violi le disposizioni contenute nella presente legge è sottoposto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 10.000 per ogni pianta interessata.
4. Il soggetto autorizzato all’abbattimento di cui all’articolo 6, comma 5, che non esegua il reimpianto di cui all’articolo 5, comma 6, è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 2.000.
5. Salvo l’applicazione della legge penale, per le sanzioni previste dalla legge, si adotteranno le procedure e le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. L’area di pertinenza delle piante abbattute senza autorizzazione non può essere utilizzata per diversa destinazione che non sia quella di verde, verde attrezzato, rurale o equipollenti.
7. I comuni ed i soggetti gestori nel cui territorio è stata commessa la violazione con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, esercitano il potere sanzionatorio ed utilizzano le risorse finanziarie così acquisite per la tutela, valorizzazione e reimpianto degli alberi monumentali.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 7 dicembre 2009 - Loiero