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NORMATIVA
Normativa regionale - Valle d'Aosta

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Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 42
Interventi a sostegno della spesa delle famiglie svantaggiate per favorire il percorso educativo degli studenti delle scuole statali, regionali e paritarie.
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
(Borse di studio a favore di studenti in condizioni di svantaggio economico)


1. Al fine di concorrere alla realizzazione del diritto allo studio, la Regione autonoma Valle d’Aosta assegna borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione, ad integrazione delle provvidenze di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione) ed in armonia con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, n. 106 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 1, comma 9, della L. 10 marzo 2000, n. 62, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano per l’assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione).
2. Tali interventi sono destinati agli studenti delle scuole statali, regionali e paritarie nell’adempimento dell’obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria di secondo grado e sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico.
3. La Giunta regionale fissa annualmente con propria deliberazione i criteri per l’assegnazione delle borse di studio.
4. In caso di soppressione del piano straordinario di finanziamento statale previsto dall’articolo 1, comma 9, della L. n. 62/00, la Regione assicura, nei limiti delle disponibilità iscritte negli appositi capitoli di bilancio, l’impegno finanziario statale.


ARTICOLO 2
(Disposizione transitoria)


1. La Regione assicura il finanziamento delle domande finalizzate
all’assegnazione delle borse di studio per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, in caso di utile collocazione in graduatoria.


ARTICOLO 3
(Disposizioni finanziarie)


1. L’onere complessivo a carico del bilancio della Regione, derivante dall’applicazione della presente legge, è determinato in euro 330.000 per l’anno 2009, euro 200.000 per l’anno 2010, euro 240.000 per l’anno 2011 ed euro 280.000 a decorrere dall’anno 2012.
2. Con riferimento al bilancio della Regione per l’anno 2009 e per il triennio 2009/2011, l’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa nell’obiettivo programmatico 2.2.4.02 (Istruzione e cultura – Diritto allo studio) ed al finanziamento si provvede:
a) quanto a euro 172.700 per l’anno 2009, euro 42.700 per l’anno 2010 ed euro 82.700 per l’anno 2011 mediante l’utilizzo degli stanziamenti iscritti nell’obiettivo programmatico 2.2.4.02 al capitolo 55560 (Spese per
l’attuazione del diritto allo studio nell’ambito universitario);
b) quanto ad annui euro 26.000 per gli anni 2009, 2010 e 2011 mediante l’utilizzo degli stanziamenti iscritti nell’obiettivo programmatico 2.2.4.02 al capitolo 55530 (Provvidenze economiche nell’ambito del diritto allo studio);
c) quanto ad annui euro 131.300 complessivi per gli anni 2009, 2010 e 2011 mediante l’utilizzo degli stanziamenti iscritti nell’obiettivo programmatico 2.2.4.01 (Istruzione e cultura – Funzionamento scuole) al capitolo 55130 (Trasferimenti per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole e degli organi collegiali), per annui euro 25.000, e al capitolo 55145 (Trasferimenti alle istituzione scolastiche regionali di dotazioni straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste), per annui euro 106.300.
3. Con riferimento al bilancio per il triennio 2010/2012, l’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa nell’unità previsionale di base 1.5.4.10 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio nell’ambito della scuola primaria e secondaria) e al finanziamento si provvede mediante l’utilizzo delle risorse iscritte nell’unità previsionale di base 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sull’apposito accantonamento previsto al punto B.1. (Assegnazione di borse di studio a famiglie svantaggiate) del medesimo bilancio.
4. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è
autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta
dell’Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.


ARTICOLO 4
(Dichiarazione d’urgenza)


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma 3, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, 7 dicembre 2009.
Il Presidente
ROLLANDIN



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