Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. L’art. 2. comma 2, Legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, deve essere inteso nel senso che la certificazione da parte del responsabile incaricato dal titolare della struttura costituisce
strumento di controllo e valutazione dell’attività della stessa, che può essere attivato da parte del predetto titolare.
2. L’art. 2, comma 2, Legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, deve essere altresì inteso nel senso che la certificazione sopra richiamata, configurandosi come atto interno alla struttura speciale, non costituisce presupposto per la valutazione dell’attività svolta dai membri della struttura speciale ai fini dell’erogazione dei corrispettivi stabiliti.
ARTICOLO 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 07 dicembre 2007
Loiero