NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio
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Legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20
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Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale
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Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 (Finalità e oggetto)
1. La Regione, in attuazione dei principi statutari e al fine della concreta applicazione della “Carta europea riveduta di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale” adottata dal Consiglio d’Europa nonché in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) e nell’ambito di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), promuove la partecipazione istituzionale dei giovani, dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa delle comunità locali. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in particolare, riconosce il ruolo e favorisce l’istituzione, lo sviluppo e l’interazione: a) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani; b) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei bambini e dei ragazzi.
ARTICOLO 2 (Consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani)
1. Il consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani, autonomamente istituito, rispettivamente, dal comune, dal municipio o dai comuni in forma associata, svolge in particolare, le seguenti funzioni: a) promuove la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale; b) facilita la conoscenza, da parte dei giovani, dell’attività e delle funzioni dell’ente locale; c) promuove l’informazione rivolta ai giovani; d) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni; e) segue l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale. 2. Il consiglio dei giovani può presentare proposte di deliberazione al consiglio comunale, municipale e alla giunta e, su richiesta degli organi consiliari, esprimere parere non vincolante su ogni materia che presenti specifico interesse per i giovani.
ARTICOLO 3 (Consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei bambini e dei ragazzi)
1. Il consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei bambini e dei ragazzi, autonomamente istituito, rispettivamente, dal comune, dal municipio o dai comuni in forma associata, d’intesa con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio, svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) promuove la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa locale; b) facilita la conoscenza dell’attività e delle funzioni dell’ente locale; c) fornisce consulenza agli organi istituzionali sulle questioni che interessano i bambini e i ragazzi in ambito locale; d) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni; e) segue l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai bambini e ai ragazzi in ambito locale. 2. La Regione, al fine di facilitare lo scambio di esperienze dei consigli dei bambini e dei ragazzi, promuove annualmente un forum dei consigli stessi, istituiti ed operanti nel territorio regionale e ne effettua il censimento e il relativo aggiornamento.
ARTICOLO 4 (Consigli, forum o consulte provinciali)
1. Le province, al fine di promuovere la partecipazione ai propri processi decisionali dei bambini, dei ragazzi e dei giovani, possono istituire, rispettivamente, consigli provinciali dei bambini e dei ragazzi, forum o consulte provinciali giovanili, nonché prevedere forme di coordinamento con i consigli comunali, municipali e sovracomunali operanti nei rispettivi ambiti territoriali.
ARTICOLO 5 (Rete regionale dei consigli dei giovani)
1. Per le finalità di cui alla presente legge, presso l’assessorato egionale competente in materia, è istituita, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, un’apposita struttura denominata “Rete regionale dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani”. 2. La struttura di cui al comma 1, in raccordo con le strutture della Presidenza della Regione, in particolare: a) svolge attività di supporto ai consigli comunali, municipali e sovracomunali dei giovani nonché assistenza tecnica per l’accesso alle opportunità offerte dai programmi comunitari e dagli scambi socio-culturali giovanili; b) gestisce servizi informativi e banche dati sulle attività svolte dai consigli dei giovani; c) agevola la comunicazione e lo scambio di informazioni all’interno dei consigli dei giovani e con analoghi organismi di altre regioni; d) promuove iniziative periodiche di raccordo e dibattito; e) provvede ad attivare ogni opportuna e necessaria sinergia con i consigli dei bambini e dei ragazzi.
ARTICOLO 6 (Contributi e indirizzi regionali)
1. La Regione concede ai comuni, singoli o associati, nonché ai municipi un contributo per le spese necessarie ai fini: a) dell’istituzione e gestione dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani; b) dell’istituzione e gestione dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei bambini e dei ragazzi. 2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti, in particolare: a) le modalità per la presentazione, da parte dei comuni o dei municipi, delle richieste di contributo; b) i criteri per la valutazione delle richieste di contributo e per la formazione di una graduatoria regionale secondo un ordine di priorità; c) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, la percentuale dei contributi concedibili nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi; d) le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi e del recupero delle somme erogate. 3. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono stabiliti altresì, indirizzi per la costituzione e il funzionamento dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani nonché di quelli dei bambini e dei ragazzi al fine di assicurarne i requisiti minimi di uniformità in ambito regionale.
ARTICOLO 7 (Disposizione finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge provvede mediante lo stanziamento del capitolo di spesa R31516 del bilancio di previsione della Regione, il quale assume la seguente nuova denominazione “Spese relative alla promozione degli strumenti di partecipazione delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale”.
ARTICOLO 8 (Abrogazione e modifiche di norme)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 32 (Promozione dell’istituzione del consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9. 2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 (Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani) è aggiunta la seguente lettera: “d bis) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani autonomamente istituiti dagli enti locali.”.
ARTICOLO 9 (Disposizioni transitorie)
1. I procedimenti di richiesta di contributi regionali ai sensi della l.r. 32/2003, eventualmente ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti in conformità alla deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi della stessa l.r. 32/2003.
ARTICOLO 10 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 7 dicembre 2007 Marrazzo
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