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NORMATIVA
Normativa regionale - Sardegna

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Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3
Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale.
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario

1. È disposta dagli esercizi finanziari 2007 e 2008 la cancellazione
dei residui attivi determinatisi ai sensi e per gli effetti, rispettivamente, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione - legge finanziaria 2007), articolo 1, comma 1, e della
legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria
2008), articolo 1, comma 1. Per consentire la conseguente rettifica
dei consuntivi per gli stessi anni il termine di cui alla legge
regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna.
Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge
regionale 5 maggio 1983, n. 11, e della legge regionale 9 giugno
1999, n. 23), articolo 58, comma 1, punto 2, è prorogato, nell’anno
2009, a trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Al maggior disavanzo derivante dall’applicazione del comma 1,
determinato in euro 972.617.328,09, si fa fronte mediante ricorso ad uno o più mutui, o prestiti obbligazionari ai sensi della legge
regionale n. 11 del 2006, articolo 30, comma 2, a copertura delle
spese per investimenti autorizzate dalle disposizioni di cui al comma
1 ed elencate nella tabella A.
3. La contrazione del mutuo è effettuata sulla base delle esigenze di
cassa, per una durata non superiore a cinque anni e ad un tasso di
riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e
prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 218.338.000 per
ciascuno degli anni dal 2010 al 2014 (UPB S08.01.005 e S08.01.006).
4. A decorrere dall’anno 2009 la misura della tassa sulle concessioni regionali in materia di caccia prevista dalla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna), articolo 87, comma 1, lettera b), è ridotta a euro 25; la relativa minore entrata è valutata in euro 1.075.000 annui (UPB E116.001).
5. L’Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire, al prezzo
simbolico di un euro, alla società ARST Spa o alla sua controllata
ARST Gestione FdS Srl, la proprietà dei beni immobili e delle loro
pertinenze necessari all’esercizio dei servizi di trasporto,
acquisiti al patrimonio regionale ai sensi del decreto legislativo 21
febbraio 2008, n. 46 (Norme di attuazione dello statuto speciale
della regione autonoma Sardegna concernenti il conferimento di
funzioni e compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico locale); tali beni sono individuati, sulla base di
apposito elenco, con deliberazione della Giunta regionale, adottata
su proposta dell’Assessore regionale dei trasporti, previo parere
della Commissione consiliare competente da esprimersi entro quindici giorni, trascorsi i quali se ne prescinde. L’elenco, convalidato con determinazione del direttore del Servizio centrale demanio e patrimonio, costituisce titolo ai fini della trascrizione nella Conservatoria dei registri immobiliari. I beni non più necessari per l’esercizio dei servizi di trasporto sono trasferiti, al prezzo
simbolico di un euro, ai comuni territorialmente competenti che ne
facciano richiesta per finalità sociali e produttive.
6. Nell’articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4
(Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della
spesa, politiche sociali e di sviluppo), sono introdotte le seguenti
modifiche:
a) nel comma 9 le parole: "e degli interessi legali maturati" sono
sostituite dalle seguenti: "e applicando gli interessi legali vigenti
alla data della transazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. La Giunta
regionale definisce i criteri di individuazione delle posizioni
ammesse alla transazione, che può essere eseguita anche in più rate mensili, secondo condizioni, termini e modalità fissati dalla Giunta regionale";
b) nel comma 10, dopo le parole: "con contestuale soppressione degli stessi fondi, i crediti" sono aggiunte le seguenti: "in regolare
ammortamento";
c) il comma 12 è sostituito dal seguente:
"12. Per le operazioni di finanziamento in contenzioso, gli
Assessorati competenti per materia sono autorizzati a formulare,
previa segnalazione dei soggetti convenzionati e secondo i criteri
fissati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 9, proposte
transattive nei confronti dei debitori. In caso di rifiuto dei
debitori o di mancato rispetto degli impegni assunti nell’accordo
transattivo, l’Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le
entrate provvede al recupero del relativo credito ai sensi della
legge regionale n. 1 del 2009, articolo 2.". Per le finalità di cui
alla presente lettera è autorizzata per l’anno 2009 la spesa di euro
200.000 (UPB S08.01.007).
7. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, una
spesa valutata in euro 4.000.000 per l’acquisizione delle ulteriori
quote di partecipazione al capitale sociale della SFIRS (UPB
S01.05.002).
8. È autorizzata, nell’anno 2009, la spesa di euro 400.000 per la
corresponsione dell’indennità dovuta, ai sensi della legge 3 maggio
1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), articoli 16 e 17, agli
affittuari che abbiano eseguito opere di miglioramento, addizione e
trasformazione effettuate su fondi di proprietà della Regione,
qualora sia cessato il relativo contratto di affitto di fondo rustico
(UPB S01.05.001).
9. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 2 gennaio
1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie
per l’istituzione di nuove province e la modificazione delle
circoscrizioni provinciali), come modificata dall’articolo 5 della
legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla
istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e
modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4), è inserito il
seguente:
"1 bis. Insieme ai beni immobili sono inoltre trasferiti i beni
mobili e le attrezzature di pertinenza degli immobili stessi. Gli
oneri finanziari dipendenti da mutui accesi per la realizzazione
degli immobili trasferiti ed ancora pendenti, sono assunti dalle
nuove province a seguito dell’attribuzione delle risorse in entrata
derivante dalla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al
comma 1.".
10. Nella legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge
finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 27 dell’articolo 1 è soppressa la parola "specificamente";
b) il comma 28 dell’articolo 1 è abrogato;
c) nel comma 32 dell’articolo 1 sono soppresse le parole: "a favore
degli enti pubblici territoriali";
d) il comma 9 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente: "9. Per gli
anni dal 2009 al 2012, alle piccole e medie imprese, così come
definite dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministero delle attività
produttive, operanti in Sardegna attraverso insediamenti stabili,
limitatamente al valore della produzione netta generata nel
territorio della Regione, si applica l’aliquota ordinaria dell’IRAP
ridotta nella misura massima prevista dalle leggi statali vigenti.
Tale agevolazione è concessa a condizione che il numero dei
lavoratori dipendenti mediamente occupati in ciascun periodo
d’imposta, per il quale si richiede l’agevolazione, non risulti
inferiore al numero dei lavoratori occupati alla data del 31 ottobre
2008. Tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 50
e 226, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la misura
dell’agevolazione prevista dalla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3,
articolo 2, per l’imposta regionale sulle attività produttive, è
riparametrata sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.";
e) nel comma 11 dell’articolo 2, dopo le parole "insediamenti
stabili" sono inserite le seguenti: "limitatamente al valore della
produzione netta generata nel territorio della Regione";
f) le lettere a) e b) del comma 11 dell’articolo 2 sono sostituite
dalle seguenti:
"a) le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di
cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991,
n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno;
l’esenzione compete, ai sensi dell’articolo 10, comma 9, del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, limitatamente all’esercizio
delle attività elencate alla lettera a), comma 1, del medesimo
articolo;
b) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui al
decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma
dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), trasformate,
ai sensi dell’articolo 5 del medesimo decreto, in conformità al
regolamento regionale di attuazione della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, approvato con decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 3, in aziende pubbliche di servizi alla persona.";
g) nel punto 2) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 è
soppressa la parola: "pubblici";
h) nel comma 4 dell’articolo 4 sono soppresse le parole "presso la
SFIRS";
i) l’ultimo capoverso del secondo periodo del comma 37 dell’articolo
4 è sostituito dal seguente: "Entro i successivi quindici giorni,
ovvero in caso di particolare complessità dell’istruttoria, entro
trenta giorni, la direzione generale della Presidenza convoca una
conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni. Entro i successivi trenta giorni dall’acquisizione del
provvedimento finale previsto dal comma 9 dell’articolo 14 ter della
legge n. 241 del 1990, il Presidente della Regione approva l’accordo
di programma per l’avvio dei lavori.".
11. Gli interventi di cui alla programmazione comunitaria 2007-2013, attuati per il tramite di trasferimenti di risorse a fondi di
rotazione e assimilati, sono realizzati anche in deroga a quanto
disposto dalla legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione -
legge finanziaria 1993) articolo 2, comma 2.
12. È autorizzata una spesa valutata in euro 60.000 annui, per
ciascuno degli anni dal 2009 al 2013 da destinare ad attività di
comunicazione ed animazione territoriale a favore dei soggetti
interessati ai programmi di cooperazione europea attivati a valere
sul ciclo di programmazione 2007-2013 (UPB S01.03.004).
13. Nella legge regionale n. 11 del 2006 sono introdotte le seguenti
modifiche:
a) alla fine del comma 4 dell’articolo 36, dopo le parole: "degli
Assessorati", sono aggiunte le seguenti: "la trasmissione
all’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e
assetto del territorio, dei dati e della documentazione necessaria
agli accertamenti e";
b) alla fine del comma 1 dell’articolo 38, dopo la parola:
"determinabili", sono inserite le seguenti: "parimenti costituiscono
impegni le conservazioni delle somme previste dall’articolo 60 della
presente legge e da quelle disposte da specifiche norme.";
c) il comma 8 dell’articolo 60 della legge regionale n. 11 del 2006 è
sostituito dai seguenti:
"8. Le somme stanziate per la realizzazione di opere pubbliche in
gestione diretta sono conservate, costituendo impegno nel conto
residui, per un anno successivo a quello di iscrizione in bilancio,
ovvero per due anni quando la loro realizzazione richieda
l’approvazione di un progetto esecutivo, per tre anni quando è
richiesta l’approvazione o autorizzazione paesaggistica o ambientale, per quattro anni quando è richiesta la valutazione di impatto ambientale.
8 bis. Gli stanziamenti relativi a finanziamenti destinati alle opere
in gestione diretta da parte dell’Amministrazione regionale sono
impegnati, complessivamente e con unico provvedimento, a favore
dell’Assessorato competente per materia secondo le voci di spesa
previste nel quadro economico, anche rivisitato in relazione alle
esigenze di realizzazione dei lavori. Per impegno entro i termini si
intende la costituzione di un’obbligazione giuridicamente perfezionata o la pubblicazione del bando di gara, entro gli stessi
termini, purché faccia seguito l’affidamento dei lavori entro l’esercizio immediatamente successivo.
8 ter. I finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche, oggetto di perenzione amministrativa o di economia disposta in forza di legge, possono essere riassegnati ai sensi dell’articolo 26 della presente legge, anche a favore di soggetti diversi da quelli per i quali è stato assunto l’originario impegno di spesa, qualora le somme riassegnate siano utilizzate per le medesime finalità per le quali furono stanziate in bilancio.".
14. I termini previsti nell’allegato A della legge regionale 31
ottobre 2007, n. 12 (Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna), articolo 25, comma 1, e articolo 26, comma 1, sono rispettivamente
rideterminati al 31 dicembre 2009 e al 30 ottobre 2009.
15. Nell’articolo 11 della legge regionale n. 2 del 2007 è soppresso
l’importo relativo all’annualità 2009 (UPB S01.06.001).
16. Nei comuni capoluogo di provincia di nuova istituzione, nelle
more di emanazione della normativa regionale di riordino
dell’ordinamento delle autonomie locali, non si procede, anche nel
caso in cui la segreteria si renda vacante, alla riclassificazione
della sede ai fini della nomina del segretario comunale. Ai comuni
continua, pertanto, ad applicarsi la disciplina attualmente vigente,
sulla base della classe di appartenenza per popolazione o della
classificazione posseduta al momento dell’istituzione del capoluogo
di provincia. È fatta salva, comunque, la possibilità che il
consiglio comunale del comune neocapoluogo stabilisca, con propria
deliberazione, la riclassificazione della sede in classe I/A o I/B.
17. In attesa della disciplina organica regionale dell’ordinamento
degli enti locali, in deroga a quanto previsto dal decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), articolo 51, comma 2, nei comuni
sardi aventi popolazione sino a 3.000 abitanti sono consentititi al
sindaco tre mandati consecutivi.
18. Le risorse autorizzate dalla legge regionale n. 1 del 2009,
articolo 1, comma 12, possono essere utilizzate, anche per incentivi
aggiuntivi a favore del personale dipendente impiegato nell’attuazione del relativo progetto, sulla base di criteri e
modalità stabiliti dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore
competente in materia di bilancio.
19. I termini previsti dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo
7, comma 55, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2009.
20. L’articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35
(Alienazione dei beni patrimoniali), è sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Cessioni agli enti locali territoriali)
1. Le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 1952, n. 34, per
la vendita a prezzo simbolico dei beni regionali per finalità
pubbliche, di interesse pubblico o sociale, restano in vigore solo
per le cessioni effettuate a favore degli enti locali territoriali e
trovano applicazione previa apposita deliberazione della Giunta
regionale sentita la Commissione consiliare competente che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento della proposta.
2. Nello spirito di sussidiarietà e decentramento ai comuni nella
gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico, la Regione con
deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore
competente in materia di demanio e patrimonio, è autorizzata, in
deroga all’articolo 3, comma 1, della presente legge, ad individuare
l’elenco dei beni immobili regionali da destinare agli enti locali
territoriali interessati, al prezzo simbolico di un euro.".
21. I beni mobili, anche registrati, di proprietà della Regione già
in carico o comunque utilizzati dai servizi dell’Ispettorato
ripartimentale dell’agricoltura di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari
e relativi uffici periferici, sono trasferiti all’Agenzia regionale
per la gestione e l’erogazione degli aiuti in agricoltura.
22. Il comma 9 dell’articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2007, è
sostituito dal seguente:
"9. Al fine di consentire il pagamento urgente di spese da
effettuarsi con immediatezza, anche in contanti, è autorizzata
l’apertura di un conto corrente bancario intestato alla Regione a
favore del cassiere regionale, sul quale versano i competenti centri
di responsabilità tenuti ai pagamenti. Il cassiere è tenuto a rendere
annualmente il conto dei fondi messi a disposizione. Gli interessi
maturati e le somme disponibili su tale conto, alla fine
dell’esercizio sono riversati alle entrate della Regione entro il 15
gennaio dell’esercizio successivo. Ai fini della rendicontazione e
del controllo valgono le disposizioni di cui all’articolo 45 della
legge regionale n. 11 del 2006.".
23. Nell’articolo 26 della legge regionale n. 2 del 2007, dopo il
comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis. Al contratto di lavoro del direttore generale si applica,
altresì, la disciplina di cui al comma 5 dell’articolo 30 della legge
regionale 8 agosto 2006, n. 13. In sede di prima applicazione i
termini ivi previsti decorrono dalla data di approvazione della
presente legge.".
24. All’articolo 11 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19
(Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), è
aggiunto il seguente comma:
"4 bis. Le amministrazioni pubbliche sono esentate dall’obbligo del
pagamento dei canoni di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici), articolo 7, ed al regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285
(Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche),
articoli 9 e 10, per le richieste di concessione di derivazione di
acque pubbliche utilizzate esclusivamente per alimentare le riserve
idriche destinate al Servizio antincendio e di protezione civile
quali vasconi, laghetti collinari, vedette, serbatoi di cantiere e
postazioni AIB. Eventuali crediti facenti capo all’Amministrazione
regionale nei confronti delle suddette pubbliche amministrazioni,
derivanti da obblighi pregressi connessi alle fattispecie di cui al
presente comma, sono estinti.".
25. All’articolo 4, comma 36, della legge regionale n. 1 del 2009, le
parole "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre
2009".
26. A valere sull’UPB S01.05.001 (cap. SC01.0909) una quota pari ad euro 14.000 per gli anni dal 2009 al 2021 è utilizzata quale
rimborso, a favore dell’Unione dei comuni del Sinis-Montiferru, a
copertura degli oneri derivanti dai contratti di mutuo per la
ristrutturazione del monumento storicoartistico ex Seminario di
Cuglieri.

ARTICOLO 2
Disposizioni nei settori produttivi e occupazionali

1. È autorizzata nell’anno 2009 la spesa di euro 3.000.000 per
l’erogazione di finanziamenti, tramite ARGEA Sardegna, a favore dei
comuni a titolo di rimborso delle spese sostenute per gli interventi
emergenziali, finalizzati alla sopravvivenza e governo del bestiame,
in favore degli allevatori le cui aziende siano state interessate
dagli incendi verificatisi nel mese di luglio 2009. Gli interventi
effettuati dai comuni sono conformi al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (UPB S01.06.001).
2. L’autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale n. 3 del
2008, articolo 7, comma 4, è destinata al soddisfacimento delle
domande presentate ai sensi della legge regionale n. 2 del 2007,
articolo 21, comma 4, anche a favore dei soggetti di cui al comma 4
dell’articolo 7.
3. Nell’articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2008 sono introdotte le seguenti modifiche:
a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. L’Amministrazione regionale incentiva le produzioni di qualità
erogando, ai produttori agricoli che corrispondono alla definizione
di piccola e media impresa dell’allegato 1 del regolamento (CE) n.
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Regolamento generale di esenzione per categoria) recante aiuti per: a) l’ideazione e la progettazione del prodotto; b) la presentazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità. Gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi e sino al 100 per cento delle spese ammesse.
L’Amministrazione regionale finanzia la partecipazione dei produttori agricoli a sistemi di qualità alimentare non finanziabili con il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 (PSR), in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.";
b) il comma 12 è sostituito dal seguente:
"12. L’Amministrazione regionale eroga aiuti sino all’80 per cento
delle spese ammissibili per la realizzazione di campagne
pubblicitarie nei paesi terzi, conformemente a quanto previsto dal
regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007,
relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti
agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, alle organizzazioni
di produttori (OP), alle loro unioni (OC), alle imprese agricole di
trasformazione costituite in consorzi di cooperative e ai consorzi di
tutela per i seguenti prodotti:
a) prodotti destinati al consumo diretto o alla trasformazione per i
quali esistono possibilità di esportazione o di sbocchi nuovi nei
paesi terzi, in particolare senza la concessione di restituzioni;
b) prodotti tipici o di qualità con un forte valore aggiunto. La
Giunta regionale, con deliberazione, definisce le condizioni di
erogazione degli aiuti in conformità a quanto disposto dagli
"Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo
e forestale 2007-2013" capitolo VI.D;
l’erogazione degli aiuti alla pubblicità è subordinata all’approvazione della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE". Per tali finalità è autorizzata, nell’anno 2009, la spesa di euro 1.000.000 (UPB S06.04.015);
c) il comma 13 è abrogato;
d) il comma 14 è sostituito dal seguente:
"14. La Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta
dell’Assessore competente in materia di agricoltura, definisce
programmi di attività promozionale e pubblicitaria. Tali programmi,
che possono comprendere azioni di promozione e pubblicità rivolte
anche ai paesi terzi, sono notificati alla Commissione europea ed
attuati solo dopo l’approvazione ai sensi degli articoli 87 e 88 del
trattato CE. Per la partecipazione istituzionale a fiere
specializzate, l’Amministrazione regionale eroga aiuti sino al 100
per cento delle spese ammissibili, sotto forma di servizi agevolati:
a) alle PMI attive nella produzione di prodotti agricoli secondo le
modalità previste dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della
Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle
piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli
e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;b) alle PMI attive nella trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de
minimis);
c) alle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca secondo le modalità
previste dal regolamento (CE) n. 875/2007 (de minimis).". Per tali
finalità, nell’anno 2009, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000
(UPB S06.04.015).
4. Gli aiuti all’avviamento delle organizzazioni di produttori ittici
(OP) e delle loro unioni (OC), previsti dalla legge regionale n. 3
del 2008, articolo 7, comma 15, sono erogati in conformità a quanto
disposto dal regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, regolamento di
esenzione per il settore della pesca.
5. È autorizzata, nell’anno 2009, l’ulteriore spesa di euro 3.000.000
al fine di incentivare, tramite i consorzi di difesa, le aziende
agricole a ricorrere agli interventi assicurativi previsti nel Piano
assicurativo nazionale e limitare, quindi, l’erogazione di indennizzi
ex post per calamità naturali (UPB S06.04.006).
6. Per le finalità previste dalla legge regionale 14 novembre 2000,
n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore
dell’agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di
Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture
rurali e della silvicoltura), articolo 18, è stanziata la somma di
euro 1.000.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012 (UPB
S06.04.014).
7. La Regione, per l’attuazione dei piani di sviluppo locali, nomina,
con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore
dell’agricoltura e riforma agropastorale, fino a tre propri
rappresentanti presso gli organi decisionali esecutivi dei singoli
Gruppi di azione locale (GAL), per il periodo corrispondente
all’operatività del PSR 2007-2013. I rappresentanti partecipano alle
riunioni degli organi decisionali esecutivi, senza diritto di voto.
Ad essi compete, se previsto dall’organo decisionale, un gettone di
presenza d’importo pari a quello previsto per gli altri componenti;
il relativo onere è rimborsato dalla Regione a fronte di attestazioni
dei direttori dei GAL dell’avvenuta partecipazione. A tal fine, è
autorizzata una spesa valutata, per il periodo di vigenza del PSR, in
euro 10.000 (UPB S06.04.023).
8. L’Amministrazione regionale, tramite l’Agenzia ARGEA Sardegna,
eroga contributi a favore dei produttori agricoli, sino ad un massimo
di 2.500 euro per azienda e per triennio, a copertura degli interessi
maturati nell’anno 2009 di mutui contratti per la realizzazione di
progetti non finanziati con fondi pubblici o per il risanamento di
posizioni debitorie. La Giunta regionale, con deliberazione,
definisce le direttive di attuazione dell’intervento in conformità a
quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli. Per tali finalità, per l’anno 2009, è
stanziata la somma di euro 5.000.000 (UPB S06.04.005).
9. Per la ristrutturazione dei debiti delle aziende agricole è
destinata, ad integrazione del Fondo di garanzia dei consorzi fidi
convenzionati con ISMEA, la somma di euro 2.000.000 per ciascuno
degli anni 2009, 2010 e 2011 da erogarsi in relazione all’effettivo
utilizzo della convenzione da parte dei consorzi fidi stessi. La
Giunta regionale, con deliberazione, definisce i criteri di attuazione dell’intervento (UPB S06.04.005).
10. L’autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale n. 1 del
2009, articolo 4, comma 24, è incrementata di euro 2.500.000 per
ciascuno degli anni 2009 e 2010 e l’applicazione del citato articolo
è estesa a tutti i prodotti agro-alimentari previsti nell’articolo 32
del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre
2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (UPB S06.04.015).
11. Le lettere f), g) ed h) del comma 1 dell’articolo 35 della legge
regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti
agli enti locali) sono abrogate.
12. È autorizzata, nell’anno 2009, la spesa di euro 500.000 a favore
delle province competenti per territorio, destinata alla concessione
di indennizzi, per i danni causati dal gruccione (Merops apiaster)
agli apiari e alle produzioni apistiche nel corso dell’anno 2008,
agli imprenditori apistici previsti dalla legge 24 dicembre 2004, n.
313 (Disciplina dell’apicoltura), articolo 3, comma 2, in conformità
alle direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16
luglio 2003, n. 21/59 (UPB S06.04.012).
13. Le superfici vitate impiantate successivamente al 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto sono estirpate.
Qualora l’estirpazione non venga eseguita entro il termine di sei
mesi dal ricevimento della comunicazione dell’autorità regionale, si
applica una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.200 per ogni decara o frazione di decara di superficie vitata illegale. La
sanzione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009 per le superfici
vitate impiantate precedentemente all’entrata in vigore del
regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008,
relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che
modifica i regolamenti CE n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n.
1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, e a decorrere dalla data di impianto della superficie vitata illegale, per le superfici vitate impiantate
successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento (CE)
n. 479/2008; la sanzione è applicata ogni dodici mesi, a partire
dalle date sopra indicate, aumentata di euro 600 per ogni decara o
frazione di decara rispetto all’importo stabilito nell’anno precedente, fino ad un importo annuo non superiore al quadruplo di quella iniziale.
14. Le superfici vitate impiantate anteriormente al 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto e non
regolarizzate ai sensi del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, sono regolarizzate entro il 31 dicembre 2009 mediante il versamento di una somma di euro 250 per ogni decara o frazioni di decara di superficie illegale. I produttori estirpano a loro spese le
superfici impiantate illegalmente e non regolarizzate entro il 31
dicembre 2009. A decorrere dal 1° luglio 2010, al produttore che non abbia proceduto ad estirpare le superfici impiantate illegalmente e non regolarizzate entro il 31 dicembre 2009, è applicata la sanzione prevista nel comma 12 aumentata, ogni dodici mesi di riscontrata violazione, secondo le stesse modalità ivi stabilite.
15. In attesa della regolarizzazione prevista nel comma 12, ovvero in attesa della estirpazione prevista nei commi 12 e 13, i prodotti
vitivinicoli derivanti dalle suddette superfici non possono essere
immessi in circolazione, se non per la distillazione. A tal fine i
conduttori presentano alla competente autorità regionale il contratto
di distillazione entro la fine della campagna viticola nella quale i
prodotti sono stati ottenuti, ovvero informano la stessa, entro il 31
maggio del medesimo anno, se intendano procedere a proprie spese alla vendemmia verde, con la distruzione totale o all’eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione. Per ogni campagna viticola, un mese dopo la scadenza della presentazione del contratto di distillazione, qualora il contratto non sia presentato nei termini prescritti, ovvero copra parzialmente la produzione della superficie illegale, è inflitta una sanzione amministrativa variabile da 600 a 1.200 euro per ogni decara o frazione di decara di superficie illegale. La medesima sanzione è inflitta, dal 1° settembre della campagna viticola di riferimento, qualora non venga data comunicazione entro i termini prescritti dell’intenzione di procedere alla vendemmia verde, ovvero la vendemmia verde sia eseguita parzialmente.
16. I controlli del rispetto delle norme comunitarie, nazionali e
regionali in materia di potenziale produttivo vitivinicolo e
l’irrogazione delle sanzioni sono svolti dall’Agenzia ARGEA.
17. Per il cofinanziamento dell’apposito fondo statale per la
prevenzione del fenomeno dell’usura, previsto dalla legge 7 marzo
1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), articolo 15, è
autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012. Le risorse sono ripartite con deliberazione della Giunta regionale e con obbligo di rendicontazione, nella misura massima del 20 per cento delle erogazioni statali, in favore dei consorzi fidi (Confidi) delle associazioni di categoria imprenditoriali e degli ordini professionali, legalmente riconosciuti per la prevenzione del fenomeno dell’usura e iscritti nell’elenco istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze (UPB S05.03.005).
18. I benefici di cui all’articolo 1, primo comma, punti 1 e 2 della
legge regionale 11 agosto 1983, n. 16 (Agevolazioni creditizie a
favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi), e
di cui agli articoli 17, 18, 19 e 21 della legge regionale 22 aprile
1997, n. 16 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale), sono concessi fino al limite massimo consentito dalla normativa europea generale e di settore relativa al regime de minimis.
19. È autorizzato, nell’anno 2009, l’ulteriore stanziamento di euro
2.000.000 al fine di consentire anche il pagamento dei contributi in
conto interessi sui prestiti concessi alle imprese artigiane
relativamente alle pratiche deliberate e finanziate nelle passate
annualità (UPB S06.03.002).
20. Per la prosecuzione dell’intervento previsto dalla legge regionale 13 agosto 2001, n. 12 (Incentivi alle imprese artigiane sull’apprendistato), relativamente all’apertura del bando per le
assunzioni di apprendisti effettuate nell’anno 2006, è autorizzato,
nell’anno 2009, lo stanziamento di euro 7.000.000 (UPB S06.03.002).
21. Per garantire il mantenimento e la prosecuzione dei programmi e il completamento delle misure in corso, per la partecipazione a fiere e momenti di aggregazione tra imprese che favoriscano
l’internazionalizzazione delle aziende artigiane tramite interventi
relativi alla promozione e valorizzazione dell’artigianato tipico,
tradizionale ed artistico della Sardegna è autorizzato, nell’anno
2009, lo stanziamento di euro 2.500.000 (UPB S06.03.001).
22. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali) sono introdotte le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole "comprese quelle del demanio marittimo," sono sostituite da: "escluso il demanio marittimo";
b) alla lettera b), dopo le parole "ed ogni altra area di qualunque
natura destinata ad uso pubblico", sono aggiunte: "fatta eccezione
per quelle del demanio marittimo".
23. È autorizzata, nell’anno 2010, l’ulteriore spesa di euro 25.000.000 per interventi creditizi a favore dell’industria alberghiera previsti dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 (Interventi creditizi a favore dell’industria alberghiera), articolo 16 (UPB S06.02.006).
24. È recepito il decreto 21 ottobre 2008 della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 34
dell’11 febbraio 2009, recante "Definizione delle tipologie dei
servizi forniti dalle imprese turistiche nell’ambito dell’armonizzazione della classificazione alberghiera".
25. Il primo capoverso del comma 44 dell’articolo 7 della legge
regionale n. 3 del 2008 è così sostituito: "La Regione è autorizzata
a concedere a favore dei comuni sovvenzioni per le
infrastrutturazioni funzionali di aree destinate alle attività
produttive. Il relativo programma di spesa è approvato dalla Giunta
regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di
industria.".
26. Ad integrazione degli stanziamenti disposti dalla legge regionale
n. 1 del 2009, articolo 4, comma 11, è autorizzato, al fine del
completamento del piano di investimenti di Carbosulcis Spa, e per le attività di IGEA Spa, l’ulteriore stanziamento di euro 9.000.000 per l’anno 2009 (UPB S06.03.024).
27. L’articolo 3, comma 1, della legge regionale 25 luglio 2008, n.
10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali), è da
interpretarsi nel senso che il consorzio industriale provinciale è
costituito tra la provincia e i comuni, facenti parte dei consorzi
industriali di cui alla tabella A allegata alla legge, nel cui
territorio insistano aree industriali inserite nel piano regolatore
industriale sovracomunale di cui all’articolo 51 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno).
28. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, approva un disegno di legge di
riforma della legge regionale n. 10 del 2008, in materia di riordino
delle aree industriali.
29. Al comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2008,
sono introdotte le seguenti modifiche:
a) dopo la parola: "Borore" sono inserite le seguenti: ", salvo
diversa deliberazione degli stessi,";
b) alla fine del comma sono aggiunte le parole: "I predetti comuni,
per la gestione delle aree industriali che insistono sul proprio
territorio, possono costituire un consorzio ai sensi dell’articolo 31
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali).".
30. Nella legge regionale n. 3 del 2008, all’articolo 1, dopo il
comma 20 è inserito il seguente:
"20 bis. Le comunicazioni e le dichiarazioni relative al solo
esercizio dell’attività produttiva, che non comportano valutazioni
tecniche, si presentano al SUAP mediante una dichiarazione
autocertificativa da parte dell’imprenditore che attesti la
sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l’effettivo
esercizio dell’attività e la conformità dell’intervento alla
normativa applicabile. Contestualmente alla presentazione della
dichiarazione autocertificativa, laddove la comunicazione sia
completa, il SUAP rilascia una ricevuta che costituisce titolo
autorizzatorio per l’immediato avvio dell’intervento dichiarato.".
31. Per il pagamento degli oneri rinvenienti dalla liquidazione ex
EMSA è autorizzata, nell’anno 2009, la spesa di euro 730.000 (UPB
S06.03.023).
32. Le autorizzazioni di spesa di cui alla legge regionale n. 1 del
2009, articolo 3, comma 2, lettera b), punto 1), possono essere
utilizzate anche per l’attuazione di piani locali per l’occupazione
giovanile che, deliberati dai comuni, sono finalizzati a favorire
l’occupazione e l’autoimpiego di persone di età inferiore ai
trentacinque anni, attraverso progetti promossi da soggetti pubblici
e/o privati o mediante la creazione o l’espansione di imprese
rispondenti ai criteri dell’imprenditoria giovanile. I comuni
applicano procedure di evidenza pubblica per la selezione dei
progetti proposti da terzi e per la selezione delle persone da
impiegare nei progetti direttamente promossi dai comuni. I comuni
ricorrono alle graduatorie degli uffici per l’impiego o, quando
necessario, attraverso altre procedure basate su criteri non
discriminatori.
33. Il comma 13 dell’articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2009 è
sostituito dal seguente:
"13. È autorizzata la spesa di euro 25.000.000 per ciascuno degli
anni 2009, 2010, 2011 e 2012 a copertura degli oneri derivanti
dall’attuazione delle convenzioni stipulate per la stabilizzazione
occupazionale dei lavoratori socialmente utili, ai sensi del decreto
legislativo n. 81 del 2000 e della legge n. 388 del 2000, articolo
78, comma 2, nonché quelle attuative del 21 dicembre 2001 per la
stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, ex
decreto legislativo n. 81 del 2000 e della legge n. 388 del 2000,
articolo 78, comma 2, nonché per l’attivazione di programmi volti
all’assunzione di soggetti svantaggiati, ai sensi del decreto
legislativo n. 181 del 2000, come modificato dal decreto legislativo
n. 297 del 2002, e dagli ulteriori accordi relativi ad interventi di
recupero ambientale complementari a quelli previsti dalle
convenzioni. Per l’attivazione dei programmi di cui al capoverso
precedente si procede secondo le disposizioni contenute nell’articolo
34, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Le opere ed i servizi erogati in forza delle convenzioni sono sottoposti, ai fini
della liquidazione finale delle somme spettanti, all’esame e verifica
amministrativa da parte di una commissione istituita con
deliberazione della Giunta regionale che ne determina i compiti e le
funzioni. Le opere realizzate in attuazione della convenzione firmata
dal Ministero del lavoro, dal Ministero dell’ambiente, dal Ministero
dei beni culturali, dal Ministero delle attività produttive e dalla
Regione autonoma della Sardegna il 23 ottobre 2001 e il 4 dicembre 2001, ai sensi della normativa sopracitata, sono assegnate a titolo gratuito ai comuni che ne cureranno la gestione anche in collaborazione con l’Ente parco geominerario storico, culturale ed ambientale della Sardegna.
L’individuazione delle opere da trasferire ai comuni è effettuata con
provvedimento dell’Assessorato competente in materia di patrimonio.".
Alla maggiore spesa di euro 4.500.000 si fa fronte mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale n. 1 del 2009, articolo 1, comma 6, iscritta in conto dell’UPB S06.06.002 (UPB S04.06.005).
34. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge
regionale n. 4 del 2006, articolo 27, comma 5, da attuarsi mediante i soggetti esecutori individuati dalle deliberazioni della Giunta
regionale del 21 novembre 2006 e del 29 maggio 2007, è autorizzata, nell’anno 2009, la spesa di euro 500.000 (UPB S02.03.007).
35. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 18 bis della legge
regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici.
Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente
l’organizzazione amministrativa della Regione sarda) sono inserite le parole: "siano stati prima dell’entrata in vigore della legge n. 431
del 1985, concessi da parte dei comuni in uso, locazione, enfiteusi,
mediante atti posti in essere dai comuni stessi anche in difformità
alla normativa di cui alla legge n. 1766 del 1927, e".
36. Le disposizioni di cui al comma 35 si attuano in via straordinaria entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi trenta giorni la classificazione è dichiarata con decreto dell’Assessore regionale dell’agricoltura e
riforma agro-pastorale previa deliberazione della Giunta regionale.
L’utilizzo dei terreni è coerente con la programmazione urbanistica
comunale.
37. Dopo il comma 5 dell’articolo 25 della legge regionale n. 2 del
2007, sono aggiunti i seguenti:
"5 bis. Per garantire un efficace coordinamento nell’attuazione degli
interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese previsti in
programmi finanziati o cofinanziati con risorse regionali, attuati
direttamente o delegati a enti locali o agenzie di sviluppo,
l’Amministrazione regionale definisce metodologie, procedure e
strumenti atti a garantire la trasparenza, la semplificazione e
l’informatizzazione delle attività favorendo, al contempo, la
concentrazione territoriale delle risorse anche attraverso la stipula
di specifici accordi di programma che possono prevedere investimenti produttivi, infrastrutture e servizi sia pubblici che privati, anche ai sensi della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d’area), e sulla base di specifiche direttive di attuazione adottate nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi. Per favorire la costituzione di nuove imprese e l’innovazione delle piccole e medie imprese, viene fornita assistenza tecnica allo
startup e allo sviluppo d’impresa anche in modalità telematica con
l’implementazione del portale regionale dedicato alle imprese e
l’utilizzo della rete regionale degli sportelli unici per le attività
produttive. Per le attività previste dal presente comma,
l’Amministrazione regionale si avvale del supporto tecnico del BIC
Sardegna Spa con oneri a carico degli stessi programmi. Il programma di azione annuale delle attività dell’agenzia è predisposto sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di programmazione. Per l’acquisizione delle ulteriori quote di partecipazione del capitale sociale del BIC Sardegna Spa è autorizzata la spesa, per l’anno 2009, di euro 688.000 (UPB S01.05.002).
5 ter. Nell’attuazione degli strumenti di agevolazione previsti dal
presente articolo una parte delle risorse programmate può essere
destinata al finanziamento delle iniziative produttive da realizzarsi
in specifici ambiti territoriali interessati da situazioni di crisi.".
38. Per le aree di crisi di Portovesme, Ottana, Tossilo, Siniscola,
Pratosardo, Porto Torres, Oristano e La Maddalena e per le altre aree individuate con deliberazione della Giunta regionale, a valere sugli stanziamenti del fondo della programmazione negoziata e per il sostegno alle attività produttive, è autorizzata una spesa di euro
10.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.
39. L’articolo 5 della legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5
(Abrogazione della legge regionale 11 novembre 1949, n. 4, e
costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo
dell’attività cooperativistica), è sostituito dal seguente:
"Art. 5
1. Le sovvenzioni ed i contributi di cui all’articolo 4 sono concessi
con determinazione del dirigente del Servizio competente in materia
di cooperazione. Le direttive di attuazione della presente legge sono
approvate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere
di una commissione composta da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di cooperazione, o un suo delegato che la presiede;
b) i rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche legalmente
riconosciute. La concessione di sovvenzioni per le cooperative e i
consorzi di cooperative è attivata conformemente alle regole
comunitarie in materia di aiuti de minimis alle imprese.".
40. L’Agenzia LAORE Sardegna è autorizzata a inquadrare, attraverso prove selettive concorsuali per soli titoli, il personale dipendente dell’Associazione regionale allevatori in servizio alla data del 31 dicembre 2006, che abbia prestato la propria attività lavorativa nei servizi di assistenza tecnica a favore degli allevatori della Sardegna, ivi compresa l’attività di laboratorio e di
amministrazione, finanziati con risorse regionali o statali, per
almeno tre anni, riconoscendo nel passaggio l’anzianità di servizio
e, a tal fine, la Giunta regionale, in attuazione della legge 8
agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle
funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna,
LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna), articolo 28, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modifiche della pianta organica della stessa Agenzia. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse previste nell’UPB S06.04.009.

ARTICOLO 3
Disposizioni per il superamento del precariato

1. Al fine del superamento delle forme di lavoro precario nella
pubblica amministrazione regionale, a far data dall’entrata in vigore
della presente legge, la Regione, gli enti e le agenzie regionali
possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, esclusivamente per motivate esigenze straordinarie ed entro la misura massima del 3 per cento delle proprie dotazioni organiche; le assunzioni avvengono sulla base di forme pubbliche di selezione, privilegiando quelle per soli titoli. Le assunzioni non costituiscono in alcun modo presupposto per l’ingresso nei ruoli a tempo indeterminato. I provvedimenti di assunzione in violazione dei limiti previsti sono nulli e determinano la responsabilità contabile di chi li ha posti in essere. Gli stessi provvedimenti sono immediatamente notificati alle competenti autorità di controllo.
2. L’Amministrazione regionale, in funzione delle finalità di cui al
comma 1 è, inoltre, autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali,
di durata quadriennale.
3. I comuni e le province provvedono alla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari, fatta eccezione per quelli assunti con funzioni dirigenziali e per quelli di nomina fiduciaria degli amministratori, attribuendo priorità ai lavoratori provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e a quelli già assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con
collaborazioni coordinate e continuative in ambito di analoghe
attività a finanziamento pubblico regionale. Tali programmi di
stabilizzazione sono attuati dagli enti locali interessati avuto
riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in
vigore della presente legge, abbia maturato almeno trenta mesi di
servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non
continuativi, a far data dal 1° gennaio 2002. Tale personale è
individuato dando ulteriore priorità all’anzianità anagrafica anche
ai fini dell’accompagnamento alla maturazione dei requisiti di
anzianità per la collocazione in quiescenza. A tale personale sono
attribuiti, in via prevalente, l’esercizio di funzioni e compiti
relativi a materie delegate o trasferite dalla Regione al sistema
delle autonomie locali, ai fini delle necessarie deroghe ai limiti
posti in materia di spesa e organici negli enti locali.
4. I programmi di cui al comma 3, da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono l’elenco degli aventi diritto, il relativo piano di spesa, i tempi di attuazione e le procedure di monitoraggio.
5. La Regione provvede, inoltre, tramite i propri Assessorati
competenti in materia di personale e igiene e sanità,
all’aggiornamento e prolungamento dei piani di stabilizzazione
previsti dalla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 36, e dalla
deliberazione 7 giugno 2007, n. 22/31, entro il limite massimo di
quattro anni, al fine di ricomprendere i lavoratori precari che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturati i
requisiti richiesti dalle rispettive amministrazioni ai sensi delle
vigenti normative.
6. La Regione provvede, tramite l’Assessorato regionale del lavoro,
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, alla
puntuale verifica della attuazione delle norme di mantenimento in
servizio del personale assegnato alle attività dei servizi per il
lavoro, dei centri per lo svantaggio e delle agenzie di sviluppo
locale di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2008,
così come modificato dalla legge regionale n. 1 del 2009.
L’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale, ai fini della piena attuazione
delle norme definisce i necessari specifici accordi ai sensi della
legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i
cittadini e l’Amministrazione della Regione Sardegna nello
svolgimento dell’attività amministrativa), articolo 24.
7. I contratti a termine, atipici o flessibili, in essere alla data
del 28 febbraio 2009, sono prorogati fino alla conclusione dei
programmi di stabilizzazione previsti nel presente articolo.
8. Per l’attuazione dei programmi previsti nei commi 2 e 3 è
autorizzata, per l’anno 2009, una spesa valutata in euro 3.000.000;
per gli anni successivi si provvede annualmente con legge finanziaria nella misura non inferiore a quella stabilita per l’anno 2009 (UPB S01.06.001). Gli enti locali concorrono con una spesa di pari importo.
9. Per garantire la continuità del servizio svolto dal personale con
contratti a termine, atipici o flessibili e di collaborazione
coordinata e continuativa che opera nelle attività di disinfestazione, il contributo annuo alle province, previsto dalla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 15, comma 22, è incrementato di euro 850.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011 (UPB S05.01.013).
10. L’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale riferisce, con cadenza
quadrimestrale, alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari
competenti in materia di bilancio e di lavoro, sull’andamento delle
spese programmate a valere sul fondo regionale per l’occupazione
previsto dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 6, alla cui
dotazione finanziaria concorrono le assegnazioni provenienti dal
bilancio regionale, dal bilancio statale e dai fondi comunitari
destinate agli interventi regionali di politica del lavoro, di
formazione professionale e per l’organizzazione e qualificazione dei
relativi servizi anche territoriali.
L’Assessore riferisce, inoltre, sullo stato di attuazione delle
disposizioni in materia di lavoro previste dalla legge regionale n. 1
del 2009, dalla legge regionale 30 maggio 2008, n. 8 (Interventi
urgenti a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul
lavoro in Sardegna e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro),
dalla legge regionale n. 3 del 2008 e dalla legge regionale 5
dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione
dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei
servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge
regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all’impiego).
11. Nelle more della elaborazione e approvazione del nuovo Piano
d’ambito delle risorse idriche, nel quale sono definite le
compatibilità tecnico-economiche del sistema anche con il ricorso a
strumenti e interventi straordinari, il gestore Abbanoa Spa è
impegnato nella salvaguardia dei livelli occupazionali del personale
dipendente delle ditte di conduzione di impianti, secondo le modalità
definite nell’accordo RAS - ATO - organizzazioni sindacali e gestore
del 10 luglio 2007. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, il gestore provvede all’impiego, secondo le procedure di legge, di non meno di 230 unità del sistema della conduzione di potabilizzatori. Entro i successivi trentasei mesi, il gestore prosegue con la progressiva internalizzazione del sistema dei depuratori con l’impiego, secondo le procedure di legge e secondo i piani di gestione definiti dal gestore, delle unità aventi titolo ai sensi dell’accordo programmatico del 10 luglio 2007. Il gestore esegue un articolato programma di formazione, finanziato dalla Regione con una apposita linea di intervento, finalizzato
all’aggiornamento professionale ed alla riqualificazione delle
risorse aventi titolo, ai sensi dell’accordo programmatico del 10
luglio 2007, per la salvaguardia del livello occupazionale.
12. L’Amministrazione regionale, le agenzie e gli enti di cui alla
legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione) sono
autorizzati ad inquadrare, nei limiti delle disponibilità di organico
e delle risorse stanziate a copertura delle medesime, i dipendenti in
servizio al 1° gennaio 2009 a tempo determinato, a condizione che il rapporto di lavoro sia stato instaurato a seguito di concorso
pubblico conforme alle disposizioni della legge regionale n. 31 del
1998 e prorogato, alla data di entrata in vigore della presente
legge, almeno una volta.

ARTICOLO 4
Politiche attive del lavoro

1. Gli interventi previsti dalla legge regionale n. 3 del 2008,
articolo 6, comma 1, lettera b), destinati alla realizzazione di
azioni sperimentali e a progetti mirati di inserimento e
reinserimento lavorativo, anche di lavoratori disoccupati, in
mobilità o in cassa integrazione, provenienti da situazioni di crisi
occupazionale, e quelli della legge regionale n. 1 del 2009, articolo
3, comma 12, finalizzati al mantenimento dei livelli occupativi in
particolari settori interessati da situazioni di crisi, sono
individuati e attuati dalla Regione, tramite accordi promossi
dall’Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale, di cui siano partecipi le
organizzazioni sindacali e datoriali e i soggetti pubblici e privati
interessati, con il ricorso alle forme pattizie previste dalla legge
regionale n. 40 del 1990, articolo 24.
2. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, si avvale
per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, ove lo ritenga
necessario, anche in deroga alle vigenti normative, degli enti,
aziende e agenzie regionali e/o istituite con legge regionale e delle
società controllate o partecipate dalla Regione. A tal fine si
applicano le disposizioni di cui al titolo III della legge regionale
n. 40 del 1990, e i relativi accordi sono pubblicati entro dieci
giorni dalla loro stipula nel Bollettino ufficiale della Regione
Sardegna (BURAS).
3. Ai fini della massima accelerazione della spesa si provvede al
finanziamento delle azioni e dei progetti mirati, previsti nel comma
1, tramite il fondo regionale per l’occupazione e con erogazioni
entro le misure consentite dalla normativa comunitaria che non
necessitino di preventiva notifica all’Unione europea. La Giunta
regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio
necessarie anche in funzione dell’impegno integrale delle risorse
disponibili in materia di lavoro.

ARTICOLO 5
Ambiente e governo del territorio

1. Per la gestione, il completamento e la manutenzione migliorativa,
adeguativa e correttiva del Sistema informativo territoriale è
autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l’anno 2009 e di euro
3.500.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 (UPB S04.09.006).
2. Il programma di spesa previsto dalla legge regionale n. 2 del
2007, articolo 12, comma 8, finalizzato all’informatizzazione dei
catasti, è attuato dall’Amministrazione regionale attraverso progetti
a favore dei comuni.
3. Al fine di favorire l’attuazione delle previsioni contenute negli
atti di pianificazione strategica regolarmente approvati, è
autorizzata, in conto dell’UPB S01.06.001, la spesa di euro 2.350.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, finalizzata alla concessione di contributi a favore dei comuni per gli studi di fattibilità e per la progettazione preliminare delle opere di
maggiore impatto economico-sociale previste nei rispettivi piani
strategici. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore degli
enti locali, finanze ed urbanistica, entro sessanta giorni dalla data
di approvazione della presente legge, approva i criteri e le modalità
di assegnazione dei contributi e identifica i relativi meccanismi di
monitoraggio. È ammessa la presentazione di un massimo di tre istanze da parte di ogni ente locale. Costituiscono condizioni per
l’ottenimento del contributo:
a) la dimostrazione dell’impatto socio-economico dell’opera;
b) il cofinanziamento comunale fino alla concorrenza di almeno il 30
per cento degli oneri per la progettazione e gli studi di fattibilità.
Il limite massimo di contribuzione riferito ad ogni singola progettazione preliminare è fissato in euro 180.000.
4. Al fine di sostenere la lotta all’abusivismo edilizio e la
vigilanza sul territorio, la Regione promuove attività di supporto
tecnico, logistico e operativo a favore dei comuni nell’espletamento
delle competenze loro attribuite per legge; per tali finalità è
autorizzata una spesa valutata in euro 250.000 annui (UPB S04.09.003).
5. Al fine dell’attuazione del Piano paesaggistico regionale è
autorizzata la spesa di euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2009,
2010, 2011 e 2012 destinata alle attività di predisposizione,
divulgazione e diffusione di linee guida, manuali ed altri strumenti
operativi a supporto dell’attuazione del piano paesaggistico (UPB
S04.09.003).
6. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 14 maggio
1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) è
aggiunto il seguente:
"4 bis. Nei campeggi non è richiesto il titolo abilitativo edilizio
per gli allestimenti mobili di pernottamento che conservano i
meccanismi di rotazione in funzione, non sono collegati
permanentemente al terreno e i cui allacciamenti alla rete idrica,
elettrica e fognaria sono amovibili in qualsiasi momento.".
7. Alla lettera i) del comma 2 dell’articolo 10 bis della legge
regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del
territorio regionale), dopo le parole "gli interventi" sono aggiunte
"relativi alla realizzazione delle pertinenze di cui all’articolo 817
del Codice civile, quelli".
8. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale) è
aggiunto il seguente:
"3 bis. Le correzioni dei tematismi e degli elementi descrittivi e
cartografici relativi alle componenti di paesaggio, ai beni
paesaggistici ed ai beni identitari individuati dal Piano
paesaggistico regionale, anche a seguito di motivata proposta del
comune, sono effettuate dalla Regione mediante deliberazione della
Giunta regionale da pubblicarsi sul BURAS e della quale è data
pubblicità sul sito istituzionale della Regione.".
9. Per assicurare la gestione della Rete natura 2000 attribuita alle
regioni dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), articoli 3, 4, 7, 8 e 9, e per la concessione di contributi ai soggetti/enti gestori è autorizzata la spesa di euro 500.000 per il 2009 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 (UPB S04.08.001).
10. Per l’attuazione del progetto CAMP Italia per la Sardegna è
autorizzata, a favore della Agenzia regionale Conservatoria delle
coste della Sardegna, la spesa aggiuntiva di euro 300.000 per l’anno 2009 e di euro 700.000 per l’anno 2010, quale cofinanziamento degli interventi previsti nel memorandum sottoscritto da UNEP (Programma ambiente delle Nazioni unite), dal Ministero dell’ambiente e dalla Regione Sardegna (UPB S04.04.002).
11. Per garantire il pagamento dei maggiori oneri retributivi a
seguito dell’approvazione del contratto collettivo nazionale del
lavoro (CCNL) di comparto e del contratto integrativo regionale di
lavoro (CIRL) e l’assolvimento degli oneri derivanti dai cantieri
avviati in attuazione alle previsioni normative di cui alla legge
regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria
2003), è autorizzata, per l’anno 2009, la spesa complessiva di euro
6.950.000 quale integrazione del contributo erogato per lo stesso
anno a favore dell’Ente foreste della Sardegna (UPB S04.08.007).
12. Per le finalità previste dalla legge regionale n. 1 del 2009,
articolo 4, comma 34, è autorizzata, nell’anno 2009, l’ulteriore
spesa di euro 4.000.000 (UPB S04.03.004).
13. Per le finalità di cui alla legge regionale n. 19 del 2006,
articolo 7, comma 1, e articolo 12, comma 2, è autorizzata una spesa valutata in euro 100.000 annui per le spese di funzionamento
dell’Autorità di bacino (UPB S01.03.003).
14. Nel comma 33 dell’articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2008,
il riferimento all’UPB S04.01.003, è sostituito con l’UPB S04.01.001.
15. È autorizzata la spesa di euro 250.000 per ciascuno degli anni
2009 e 2010 finalizzata ad attività di studio e monitoraggio dello
stato di qualità delle acque, nonché per lo sviluppo della
pianificazione di bacino con riferimento agli adempimenti previsti
dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2000/60/CE,
del 23 ottobre 2000, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale) (UPB S04.02.001).
16. È autorizzata la spesa di euro 250.000 per ciascuno degli anni
2009 e 2010 finalizzata ad attività di studio e monitoraggio in
materia di difesa del suolo e delle coste, nonché per lo sviluppo
della pianificazione di bacino con riferimento agli adempimenti
previsti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n.
2007/60/CE, del 23 ottobre 2007, e del decreto legislativo n. 152 del 2006 (UPB S04.03.003).
17. Per l’attuazione degli interventi conseguenti alle disposizioni
previste dalla legge regionale n. 4 del 2006, articolo 22, comma 16,
e dalla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 15, comma 10, diretti
alla realizzazione della scuola di formazione del Corpo forestale e
di vigilanza ambientale della Sardegna, è autorizzata nell’anno 2009
la spesa di euro 5.000.000 (UPB S02.02.004).
18. Il comma 10 dell’articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2008,
è sostituito dal seguente:
"10. Per la realizzazione di interventi di politiche di sviluppo e
per incentivare l’occupazione nel settore ambientale,
l’Amministrazione regionale, previa sottoscrizione di appositi
accordi di programma con gli enti locali interessati volti alla
costituzione o alla gestione di aree protette, o al completamento
degli interventi dei piani di gestione dei SIC, avviati con le
risorse POR 2000-2006, è autorizzata a finanziare interventi di
tutela, ove prioritariamente sono impiegati, nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di collocamento, i lavoratori
disoccupati residenti nei comuni sottoscrittori dell’intesa o dei
SIC. Per le finalità del presente comma sono utilizzate le disponibilità sussistenti in conto dell’UPB S04.08.002 (cap. SC04.1753).".
19. Per assicurare la salvaguardia della fauna selvatica ferita o in
difficoltà e, in particolare, le attività di recupero, trasporto,
riabilitazione e rilascio, in attuazione delle disposizioni previste
nella legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione
della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna), e
successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l’anno 2009,
la spesa di euro 400.000, da trasferire alle province e agli enti
facenti parte della Rete regionale per la conservazione della fauna
marina (mammiferi e tartarughe marine) (UPB S04.08.016).
20. Nella legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 (Istituzione
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna - ARPAS) sono introdotte le seguenti modifiche:
a) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 è sostituita dalla
seguente: "c) a contribuire alla gestione, nell’ambito del tavolo di
coordinamento diretto dalla Regione, del sistema informativo
ambientale regionale (SIRA), per i moduli applicativi inerenti i
processi operativi di interesse dell’Agenzia e, in tale ambito, alla
raccolta sistematica, alla registrazione, alla validazione,
all’elaborazione ed alla massima divulgazione dei dati ed
informazioni rilevanti sotto il profilo della prevenzione e della
protezione ambientale e territoriale;";
b) dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 è aggiunta la
seguente: "c bis) a fornire, con continuità, tutti i dati di
rilevanza ambientale in proprio possesso e/o derivanti dai propri
compiti istituzionali, necessari per il popolamento e l’aggiornamento
del SIRA, secondo i formati, le regole di conformità e le modalità
indicati dalla Regione;";
c) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 è sostituita dalla
seguente: "d) alla realizzazione, in coordinamento con la Regione, ed alla gestione delle reti di monitoraggio e di altri sistemi di
indagine, anche ai fini della valutazione del rapporto tra stato
dell’ambiente e salute delle popolazioni;";
d) dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 è aggiunta la
seguente: "d bis) a utilizzare per la propria attività di
monitoraggio, ispezione e controllo, il SIRA, al quale collabora per
la gestione, unitamente alla Regione stessa;";
e) il comma 1 dell’articolo 4, il cui titolo è modificato in "Sistema
informativo", è sostituito dal seguente: "1. Per lo svolgimento delle
attività di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 2,
l’ARPAS utilizza e contribuisce alla gestione, nell’ambito del tavolo
di coordinamento diretto dalla Regione, dei moduli inerenti i
processi operativi di interesse dell’Agenzia, come organizzati entro
il SIRA, che comprende, tra l’altro: a) i sistemi informativi e le
reti di monitoraggio ambientale esistenti, sia regionali che degli
altri enti pubblici; a tale scopo l’ARPAS provvede, se necessario, a
proporne, nell’ambito del tavolo di coordinamento diretto dalla
Regione, la loro integrazione, il potenziamento e l’adeguamento; b) i sistemi informativi e le reti di monitoraggio ambientale la cui
realizzazione risulti programmata o in corso di realizzazione da
parte della Regione e degli altri enti pubblici al momento
dell’entrata in vigore della presente legge.";
f) i commi 2 e 3 dell’articolo 6 sono sostituiti dai seguenti: "2. Il
controllo preventivo è esercitato dell’Assessorato regionale della
difesa dell’ambiente, tramite il competente servizio ai sensi della
legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, ed ha per oggetto gli atti da
essa indicati all’articolo 3. Inoltre, il controllo si estende agli
atti attinenti le procedure concorsuali, la costituzione di rapporti
di lavoro e l’attribuzione di incarichi di consulenza. 3. Il
controllo di cui al comma 2 è di legittimità e di merito. Il
controllo di legittimità consiste nel giudizio sulla conformità
dell’atto rispetto a disposizioni legislative e regolamentari. Il
controllo di merito ha natura di atto di alta amministrazione e
consiste nella valutazione della coerenza dell’atto adottato
dall’azienda rispetto agli indirizzi della programmazione regionale,
alle regole di buona amministrazione e alle direttive della Giunta
regionale.";
g) dopo il comma 3 dell’articolo 6 sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. Qualora l’ente non provveda all’adozione degli atti
obbligatori per legge o di quelli richiesti dal competente
Assessorato, previa diffida a provvedere entro trenta giorni, la
Giunta regionale su proposta dell’Assessore nomina commissari ad
acta.
3 ter. Alla tabella A allegata alla legge regionale n. 14 del 1995,
dopo il "n. 16) Ente foreste della Sardegna" sono aggiunti il "n. 17)
Conservatoria delle coste della Sardegna" ed il "n. 18) ARPAS".".
21. Al comma 25 dell’articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2008,
come modificato dalla lettera b) del comma 5 dell’articolo 4 della
legge regionale n. 1 del 2009, dopo le parole "Autorizzazione
integrata ambientale (AIA)" sono aggiunte le seguenti "autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e autorizzazioni in ipotesi particolari ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, articoli 208 e 210, nonché
l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’articolo
269 del medesimo decreto legislativo e la valutazione di incidenza
ambientale.".
22. È autorizzata, nell’anno 2009, a favore del CRAL regionale la
spesa di euro 100.000 per il restauro e la messa in norma degli
edifici di proprietà regionale concessi in uso al CRAL (UPB
S01.05.001).
23. In attesa dell’approvazione di una legge regionale organica in
materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di
impatto ambientale sono adottate integralmente le disposizioni del
decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive
ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in
materia ambientale), ed è abrogato l’articolo 31 della legge
regionale n. 1 del 1999. Gli impianti industriali per la produzione
di energia mediante lo sfruttamento del vento sono assoggettati alle
procedure di valutazione di impatto ambientale ovunque localizzati.
Gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 1 MW sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla
procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dal decreto
legislativo n. 4 del 2008, articolo 20. Gli impianti eolici con
potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati
minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di
impatto ambientale, anche ai sensi di quanto stabilito dalla legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), articolo
2, comma 158, lettera g).
24. I progetti riportati all’allegato IV del decreto legislativo n. 4
del 2008 ricadenti anche parzialmente all’interno dei siti Natura
2000 sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto
ambientale.
Nell’articolo 48, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2006 le
parole "di cui all’articolo 31 della legge regionale 18 gennaio 1999,
n. 1 (legge finanziaria 1999), sono sostituite dalle seguenti
"relative alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di
impatto ambientale".
25. In attesa dell’approvazione di una legge regionale che disciplini
in modo organico la materia, l’autorizzazione unica per la
realizzazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia
da fonti rinnovabili, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), articolo 12, è
rilasciata dalle province con decorrenza dall’entrata in vigore della
legge regionale n. 3 del 2008. Il termine massimo per la conclusione del relativo procedimento non può essere superiore a centottanta giorni.

ARTICOLO 6
Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili

1. La Regione promuove la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili e ne garantisce l’utilizzo regolamentato nel rispetto
della sostenibilità ambientale ed in conformità alle finalità e ai
principi posti dal decreto legislativo n. 387 del 2003, e successive
modifiche ed integrazioni, di attuazione della direttiva 2001/77/CE.
2. Le presenti disposizioni disciplinano la competenza e il
procedimento per il rilascio delle autorizzazioni relative agli
impianti di produzione di energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili, così come definite ed individuate dalla
vigente normativa comunitaria e statale.
3. Al comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale n. 9 del 2006,
alla fine della lettera b), è inserito il seguente periodo "e gli
impianti di produzione di energie rinnovabili". Sino all’approvazione
del Piano energetico ambientale regionale la competenza indicata
nell’articolo 21, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 9 del
2006 è della Regione.
4. Il procedimento di rilascio del titolo abilitativo relativo agli
impianti di produzione di energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili è disciplinato dall’articolo 12 del decreto
legislativo n. 387 del 2003.
L’amministrazione competente può stipulare accordi di cui
all’articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni,
finalizzati al rilascio dell’autorizzazione unica prevista dal
decreto legislativo n. 387 del 2003, articolo 12, comma 3.
5. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, procede alla revisione delle linee guida per la
localizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile.
6. Qualora le domande di rilascio siano eccedenti rispetto a quelle
rilasciabili compatibilmente con le esigenze di natura tecnica e di
tutela ambientale e territoriale, è adottato un criterio selettivo,
non discriminatorio, di valutazione comparativa degli interessi
coinvolti. Il criterio di valutazione garantisce un uso sostenibile
del territorio il cui consumo consenta per le comunità locali, di
conseguire obiettivi di qualità socio-economici, ambientali e
paesaggistici.
7. Nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria, in
conformità con le linee guida di cui al comma 5, la Regione adotta un Piano regionale di sviluppo delle tecnologie e degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.
8. Nella legge regionale n. 2 del 2007 l’articolo 18 è sostituito dal
seguente:
"Art. 18 (Energia rinnovabile-eolica)
1. In base alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale la
realizzazione di nuovi impianti eolici è consentita nelle aree
industriali, retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli
ambiti di paesaggio costieri oltre la fascia dei 300 metri, o in aree
già compromesse dal punto di vista ambientale, da individuarsi
puntualmente nello studio specifico di cui all’articolo 112 delle
norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale.".

ARTICOLO 7
Disposizioni in materia di opere pubbliche e trasporti

1. L’autorizzazione di spesa, prevista dalla legge regionale n. 3 del
2008, articolo 8, comma 22, in materia di edilizia abitativa, è
rideterminata in euro 30.000.000 per l’anno 2009, in euro 50.000.000 per l’anno 2010 e in euro 30.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Il programma di spesa è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale dei lavori pubblici, anche in deroga alle percentuali di ripartizione della spesa indicate nella legge regionale n. 3 del 2008, articolo 8, comma 23 (UPB S05.03.010).
2. Una quota pari a euro 20.000.000 dell’autorizzazione di spesa
prevista dalla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione -
legge finanziaria 2006), articolo 5, comma 1, è destinata al
potenziamento del programma straordinario di edilizia abitativa già
approvato con deliberazione della Giunta regionale;
per la prosecuzione del programma straordinario di edilizia abitativa
per la costruzione e il recupero di alloggi di edilizia abitativa da
attribuire prioritariamente in locazione a canone moderato, approvato con deliberazione del 16 novembre 2006, n. 47/10, è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 (UPB S05.03.010).
3. È autorizzata, nell’anno 2009, la spesa di euro 1.000.000 da
destinare al finanziamento di progetti di ripristino, restauro e
recupero di edifici di culto e delle strutture annesse di particolare
pregio storico, artistico e culturale (UPB S03.01.004).
4. È autorizzato nell’anno 2009, l’ulteriore stanziamento di euro
2.500.000 per le finalità previste dalla legge regionale n. 3 del
2008, articolo 9, comma 14, relative alla concessione di
finanziamenti per opere e infrastrutture di interesse degli enti
locali (UPB S07.10.005).
5. Al fine di consentire la piena partecipazione della Regione
all’Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la
compatibilità ambientale (ITACA), organo tecnico della Conferenza
delle regioni e delle province autonome per la materia degli appalti
pubblici, è autorizzata una spesa valutata in euro 40.000 annui (UPB
S01.03.007).
6. Per la realizzazione del sistema di monitoraggio e certificazione
regionale della spesa previsti dalla legge regionale n. 1 del 2009,
articolo 1, comma 12, inerente gli interventi relativi ad opere
pubbliche delegate agli enti o le opere pubbliche da realizzarsi
sulla base di specifici atti convenzionali è autorizzata, per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa di euro 300.000 (UPB S01.04.002).
7. Al comma 22 dell’articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2007,
n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori,
forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31
marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo
dell’appalto), dopo le parole "fisico e procedurale" sono inserite le
seguenti: "anche mediante apposita certificazione informatica".
8. L’autorizzazione di spesa, prevista dalla legge regionale n. 3 del
2008, articolo 5, comma 22, finalizzata all’integrazione delle
risorse assegnate dallo Stato per la realizzazione di opere e di
interventi previsti dal Piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico, è rideterminata in euro 6.000.000 per ciascuno degli
anni 2010, 2011 e 2012 (UPB S04.03.004).
9. Sono autorizzati gli interventi di messa in sicurezza aventi
carattere di particolare urgenza relativi ad opere connesse alle
concessioni di derivazione d’acqua rilasciate ai sensi del regio
decreto n. 1775 del 1933; la relativa spesa, da effettuarsi mediante
anticipazione di risorse regionali con successiva rivalsa a danno dei
titolari inadempienti è valutata in euro 1.000.000 annui (UPB
S04.09.003).
10. È autorizzato, nell’anno 2009, lo stanziamento di euro 500.000
per le spese di gestione relative all’esercizio delle funzioni sul
demanio marittimo e per la progettazione e studi periziali
finalizzati alla predisposizione dei piani regolatori dei porti
turistici della Sardegna (UPB S07.04.001).
11. Il comma 18 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2007 è
sostituito dal seguente:
"18. I finanziamenti delle opere da attuarsi a cura degli enti
interessati sono impegnati entro il 31 dicembre dell’anno successivo
a quello di erogazione dei fondi, ovvero del secondo anno successivo quando la loro utilizzazione richieda l’approvazione di un progetto esecutivo. Il termine è prorogato di un anno per i progetti che necessitano di provvedimenti autorizzativi o approvativi in materia paesaggistica o ambientale e di un ulteriore anno per quelli soggetti a valtazione di impatto ambientale. Per impegno entro i termini si intende la costituzione di un’obbligazione giuridicamente
perfezionata o la pubblicazione del bando di gara, entro gli stessi
termini, purché faccia seguito l’affidamento dei lavori entro
l’esercizio immediatamente successivo.".
12. Nella legge regionale n. 1 del 2009 sono introdotte le seguenti
modifiche:
a) nella lettera b) del comma 14 dell’articolo 4, le parole:
"l’importo dello stanziamento di cui all’articolo 9, comma 1, della
legge regionale 5 marzo 2008, n. 3" sono sostituite dalle seguenti:
"l’importo che residua dagli stanziamenti di cui all’articolo 9,
comma 1, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3";
b) il comma 16 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente: "16. Al
fine di garantire la continuità del servizio di preminente interesse
pubblico, gli eventuali prestiti assunti dal gestore del servizio
idrico integrato regionale, Abbanoa Spa, società pubblica
partecipata, usufruiscono della garanzia regionale per il rimborso
del capitale, interessi e oneri accessori.
I relativi oneri sono valutati in euro 2.000.000 per ciascuno degli
anni 2009, 2010 e 2011 a valere sul fondo di cui alla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 1, comma 5 (UPB S08.01.001).".
13. Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 21 febbraio 2008,
n. 46 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
autonoma Sardegna concernenti il conferimento di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico locale), al fine della riorganizzazione dei servizi e della integrazione delle relative strutture organizzative, le società di
trasporto pubblico locale a capitale partecipato dalla Regione
individuano il personale cui attribuire annualmente, attraverso le
domande degli interessati e secondo le priorità dell’anzianità
contributiva, indennità incentivanti per favorire l’esodo anticipato,
mediante copertura degli oneri necessari al raggiungimento dei
requisiti minimi di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché
ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), articolo
1, comma 2, e della allegata tabella B. Con deliberazione della
Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore competente in
materia di trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità di
erogazione.
Per tali finalità è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l’anno
2009 e per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
14. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, la
spesa di euro 2.000.000 per il finanziamento di studi, elaborazioni e
progettazioni finalizzati all’attuazione del Piano regionale dei
trasporti (UPB S07.06.01).
15. Per le finalità previste dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2005), articolo 1, comma 148, è
autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per l’anno 2009 e di euro
3.000.000 per l’anno 2010 quale copertura degli oneri relativi ai
trattamenti di malattia del personale dipendente delle aziende di
trasporto pubblico locale (UPB S07.06.001).
16. È autorizzato il rimborso a favore del CACIP (ex CASIC) delle
somme anticipate dallo stesso per la copertura del saldo degli oneri
derivanti dalla liquidazione della Porto terminal Mediterraneo Spa,
nonché delle spese derivanti dalla gestione dei centri intermodali di
Porto Torres e Chilivani a valere sulle risorse stanziate in conto
dell’UPB S07.04.004 (cap. SC07.0395).
17. È autorizzata, nell’anno 2009, la spesa di euro 3.000.000 da
destinare alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’attuazione
degli interventi relativi ai centri intermodali isolani (UPB S07.02.001).
18. A valere sulle disponibilità recate sul fondo della programmazione negoziata di cui all’UPB S01.03.010, una quota fino ad euro 10.000.000 è destinata al potenziamento ed alla valorizzazione del sistema aeroportuale regionale minore.
19. Per la realizzazione dello scavo di alaggio e varo delle
imbarcazioni con gru, all’interno del polo nautico del nord-ovest
della Sardegna, è autorizzata nell’anno 2009, a favore del Comune di Porto Torres, la spesa di euro 3.000.000 mediante utilizzo delle
risorse iscritte in conto dell’UPB S01.03.010.

ARTICOLO 8
Disposizioni nel settore sanitario e sociale

1. Per la riqualificazione della rete di emergenza-urgenza sanitaria
prevista nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992
(Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione
dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza), l’autorizzazione
di spesa di cui alla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 32,
comma 10, è rideterminata per l’anno 2009 in euro 6.500.000 (UPB
S05.01.004 e S05.01.002).
2. Al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute e di
consentire la programmazione regionale degli interventi sanitari
volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi, possono
essere istituiti:
a) registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse
sanitario;
b) registri di pazienti sottoposti a procedure di particolare
complessità.
3. Gli atti di istituzione dei registri previsti nel comma 2 vengono
adottati in conformità al parere espresso dal Garante per la
protezione dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), articolo 154, comma 1, lettera g).
4. I registri previsti nel comma 2 sono istituiti in relazione a
programmi attivati nell’ambito della programmazione sanitaria e
sociale e raccolgono, per lo studio e la ricerca scientifica in campo
medico, biomedico ed epidemiologico, dati anagrafici e sanitari, con
l’esclusione dei dati riferiti alle abitudini personali, relativi
alle persone affette dalle malattie o soggette agli eventi sopra
individuati, nel rispetto della normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali.
5. Per gli accordi integrativi regionali per la medicina generale e
la pediatria di libera scelta, finalizzati al perseguimento della
continuità dei processi di cura, alla riduzione dei ricoveri
inappropriati e degli accessi al pronto soccorso, alla realizzazione
di azioni strategiche mirate alla riqualificazione della spesa
farmaceutica e specialistica secondo principi di appropriatezza, è
autorizzata la spesa di euro 2.500.000 annui a valere sugli
stanziamenti iscritti in conto dell’UPB S05.01.001.
6. Il comma 22 dell’articolo 18 della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004) è abrogato.
7. L’autorizzazione di spesa disposta per le finalità previste dalla
legge 23 gennaio 1968, n. 34 (Provvedimenti per la profilassi della
peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell’afta
epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina
classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre
malattie esotiche), articolo 7, è destinata anche al finanziamento
delle attività nel campo della formazione, aggiornamento e
riqualificazione del personale del Servizio sanitario regionale e
della formazione manageriale (UPB S05.01.001).
8. Per il programma di prevenzione del randagismo previsto dalla
legge regionale n. 3 del 2008, articolo 8, comma 19, è autorizzata,
per l’anno 2009, la spesa di euro 1.000.000 (UPB S05.02.005).
9. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n.
1 del 2009 è così sostituita:
"f) risorse regionali per euro 4.000.000 destinate all’erogazione di
assegni di cura o di altre provvidenze in favore di famiglie che si
assumono compiti di assistenza e cura di disabili fisici,
psichiatrici e sensoriali in situazione di gravità certificati ai
sensi della legge n. 104 del 1992, articolo 3, comma 3, e successive
modifiche ed integrazioni. Tali risorse, anche ad integrazione, sulla
base di criteri adottati con decreto assessoriale, sentita la
commissione consiliare competente, sono destinate in particolare alle famiglie di persone in situazioni più estreme, con il più alto carico assistenziale, anche 24 ore su 24, a più alto punteggio e/o con la presenza di più persone in situazione di gravità nello stesso nucleo familiare, di cui alla graduatoria dei piani personalizzati di
sostegno ai sensi della legge n. 162 del 1998.".
10. Le borse di studio di cui alla legge regionale 31 marzo 1992, n.
5 (Contributo alle Università della Sardegna per l’istituzione di
borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione
delle facoltà di medicina e chirurgia), sono concesse, nei limiti
dello stanziamento di bilancio, a favore dei laureati medici e non
medici, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di
libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro
diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE), articolo 35, e dalla legge 29 dicembre 2000, n. 401 (Norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario), articolo 8. Per tali finalità è autorizzata l’ulteriore spesa valutata in euro 1.500.000 annui (UPB S02.04.010).
11. È autorizzata nell’anno 2009, a favore del Coordinamento
regionale per le donazioni e i prelievi d’organo, la concessione di
un finanziamento di euro 250.000 destinato alla realizzazione di un
programma di pubblicità finalizzato a favorire l’incremento delle
donazioni d’organo nel territorio regionale (UPB S02.04.010).
12. Il contributo previsto dalla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6
(legge finanziaria 2001), articolo 5, comma 44, è elevato fino a un
massimo di euro 4.500. La maggiore spesa prevista per l’anno 2009 è valutata in euro 30.000;
alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede
con la legge finanziaria (UPB S05.01.007).
13. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività
dell’assistenza sanitaria penitenziaria, nelle more del trasferimento
della stessa dal Ministero della giustizia al Servizio sanitario
nazionale per il tramite della Regione, è autorizzata, nell’anno
2009, la spesa di euro 1.000.000 quale anticipazione sui futuri
trasferimenti da parte dello Stato (UPB S05.01.001).
14. Il comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007 è
sostituito dal seguente:
"4. Ai comuni territorialmente competenti sono delegate le funzioni
amministrative previste dalla legge regionale 17 novembre 1978, n.
68, per garantire il funzionamento dei centri di servizi sociali
gestiti dall’Ente italiano di servizio sociale (EISS) - Comitato
regionale Sardegna.
L’Amministrazione regionale determina annualmente con legge
finanziaria, a decorrere dall’anno 2010, l’importo da trasferire ai
comuni ove hanno sede i centri.".
Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l’anno
2009, la concessione di un contributo straordinario di euro 84.000 a
favore del centro di Ottana.
15. Nelle more della predisposizione di un piano di riqualificazione
professionale, sono inclusi, tra gli operatori che possono svolgere
le mansioni di educatore, anche se non in possesso dei requisiti
richiesti dal punto 7 dell’allegato alla delibera della Giunta
regionale n. 62/24 del 14 novembre 2008, gli educatori di ruolo e non di ruolo e i titolari di servizi educativi per la prima infanzia, in
possesso di diploma di scuola media superiore anche ad indirizzo non educativo che hanno maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno cinque anni di esperienza lavorativa nei servizi territoriali socio-assistenziali e/o sanitari pubblici e
privati nello svolgimento delle funzioni di educatore nei settori
sociale e sanitario.
16. Nella legge regionale n. 9 del 2006, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo il comma 2 dell’articolo 71 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Sono trasferite alle ASL le seguenti funzioni:
a) in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui
alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati), e successive modifiche e integrazioni, nonché a causa
di vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria prevista nel comma 3 dell’articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria);
b) relative all’erogazione di contributi a favore di titolari di
patenti di guida A, B, C, speciali con incapacità motorie permanenti
previste nell’articolo 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate).";
b) dopo il comma 3 bis dell’articolo 83 è aggiunto il seguente:
"3 ter. La Giunta regionale definisce i tempi e le modalità di
trasferimento alle ASL delle funzioni previste nel comma 2 bis
dell’articolo 71 e annualmente ne determina le relative risorse
finanziarie.".
17. È autorizzata, nell’anno 2009, la spesa di euro 300.000 per la
concessione di un contributo straordinario a favore dei familiari
delle vittime degli incendi del 23 luglio 2009 (UPB S01.03.009).
18. Nell’articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1963, n. 14
(Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca),
dopo la lettera f) è inserita la seguente:
"f bis) due membri in rappresentanza delle aziende di acquacoltura
intensiva.".
19. Per favorire la partecipazione dei lavoratori beneficiari di
ammortizzatori sociali e di quelli espulsi dal sistema produttivo che
non ne beneficiano, a percorsi di riqualificazione professionale,
aggiornamento, potenziamento delle competenze e reinserimento
lavorativo, prevalentemente attraverso forme di tirocinio presso le
imprese o soggetti accreditati del sistema associativo, sindacale e
datoriale, è autorizzata la spesa complessiva di euro 40.000.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012, cui si provvede a valere sulle risorse del POR-FSE 2007-2013; detto importo è ripartito in egual
misura tra le due categorie di beneficiari. Al lavoratore che
partecipa al percorso formativo è erogato, previa stipula di un
apposito patto di inserimento, un contributo mensile sino a euro 500, nell’ambito degli accordi stipulati tra la Regione e lo Stato.
L’ammontare può variare in relazione ai massimali previsti dalle
leggi vigenti, alla tipologia e alla durata del percorso formativo.
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale del lavoro,
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, approva il programma degli interventi, da realizzarsi attraverso la
predisposizione e l’attuazione di percorsi individuali integrati di
formazione e lavoro realizzati dal sistema pubblico dei servizi per
il lavoro in collaborazione con gli enti di formazione, i criteri di
priorità, i parametri di adeguamento del contributo mensile, le
modalità attuative degli interventi, avendo riguardo al raccordo con
i complessivi interventi di politica attiva del lavoro e di
completamento del sostegno al reddito già in essere. Gli interventi
possono essere attuati anche attraverso la costituzione di doti
finanziarie personali e di conseguenti voucher formativi o destinati
all’acquisizione di servizi utili alle finalità del programma di
intervento. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
20. Gli stanziamenti previsti dalla legge regionale n. 1 del 2009,
articolo 3, comma 2, lettera d), disposti a favore di lavoratori che
non beneficiano degli ammortizzatori sociali ai sensi della vigente
normativa statale e per misure atte a sostenere i lavoratori e le
imprese che decidono di fare ricorso a contratti di solidarietà, sono
utilizzati prioritariamente per l’erogazione di sussidi a favore dei
lavoratori non beneficiari degli ammortizzatori sociali espulsi dal
sistema produttivo nel corso degli anni 2008 e 2009. Il sussidio è
corrisposto per un periodo massimo di dodici mesi. Tali sussidi, la
cui misura è stabilita dalla Giunta regionale con propria
deliberazione, sentite le organizzazioni sindacali regionali, sono
destinati con particolare riferimento ai lavoratori del settore
industriale e del relativo sistema dei servizi in appalto.
21. I limiti di reddito e i rimborsi a favore dei nefropatici
previsti rispettivamente dalla legge regionale 14 settembre 1993, n.
43 (Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 11: «Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici»), articolo 1, commi 1 e 5, e articolo 2, commi 1 e 2, sono elevati nella misura non superiore al 30 per cento e nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio a far data dal 1° giugno 2009. Per tali finalità è autorizzata l’ulteriore spesa di euro 150.000 annui (UPB S05.03.007).

ARTICOLO 9
Disposizioni a favore dell’istruzione, della cultura, dello spettacolo e dello sport

1. A favore dell’istruzione sono autorizzati i seguenti interventi:
a) lo stanziamento, per l’anno 2009, di euro 1.200.000 e euro
5.000.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 ad integrazione delle risorse finanziarie per interventi urgenti di edilizia
scolastica previste dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 4,
comma 1, lettera m), e per la messa a norma di edifici scolastici
(UPB S02.01.005);
b) la concessione, nell’anno 2009, di un contributo straordinario una
tantum di euro 50.000 alle sedi SSIS di Cagliari e Sassari (UPB
S02.01.013);
c) la concessione, nell’anno 2009, agli enti locali, di un contributo
di euro 150.000 per interventi a favore della gioventù previsti dalla
legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13 (Modifiche alla legge
regionale 29 aprile 2003, n. 3 - legge finanziaria 2003, variazioni
di bilancio e disposizioni varie), articolo 7 (UPB S02.01.013);
d) la concessione di un contributo annuo di euro 220.000 a favore del Consorzio Forgea international per la realizzazione di corsi di
formazione nel settore geominerario e ambientale, nella sede di
Iglesias, rivolti a dirigenti e tecnici provenienti da paesi in via
di sviluppo; conseguentemente è ridotta di pari importo
l’autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale n. 1 del
2009, articolo 1, comma 6, in capo all’UPB S02.01.009 (cap.
SC02.0170);
e) una quota annua, pari a euro 980.000, del fondo unico previsto
dalla legge regionale n. 7 del 2005, articolo 12, comma 1, lettera
a), è destinata a favore dell’Associazione per la libera università
nuorese (AILUN) per le finalità previste dalla legge regionale 24
dicembre 1991, n. 39 (Finanziamenti in favore di diversi settori e
disposizioni varie), articolo 25, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. La lettera h) del comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale
n. 2 del 2007 è sostituita dalla seguente:
"h) a favore delle Università di Cagliari e Sassari, una spesa
valutata in euro 2.500.000 annui per il finanziamento dei programmi
di mobilità studentesca internazionale, attivati sulla base dei
programmi comunitari LLP/Erasmus e Leonardo o di accordi bilaterali per la mobilità degli studenti, e per il miglioramento dei servizi agli studenti dei due atenei (UPB S02.01.009);".
3. La Giunta regionale, al fine di favorire l’utilizzo del personale
precario della scuola secondo l’ordine delle relative graduatorie,
predispone, per l’anno 2009-2010, un programma di interventi volto a sostenere l’estensione del tempo scuola nelle scuole dell’infanzia
fino a cinquanta ore settimanali e l’attivazione, nelle scuole
pubbliche di ogni ordine e grado, di moduli didattico-integrativi. Il
programma è approvato in via preliminare dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e inviato alla commissione consiliare competente che esprime il proprio parere entro quindici giorni, decorsi i quali se ne prescinde. Entro ulteriori dieci giorni la Giunta regionale lo approva in via definitiva. Alla relativa spesa si fa fronte con le disponibilità
sussistenti nelle UPB S02.01.001 e S02.01.006. La Giunta regionale
provvede alle variazioni compensative nell’ambito delle medesime UPB a’ termini della legge regionale n. 11 del 2006.
4. Nelle more di una riforma organica della normativa regionale in
materia di istruzione, la Giunta regionale, nell’ambito delle
dotazioni organiche complessive definite in base alle vigenti
disposizioni e tenuto conto delle condizioni di disagio legate a
specifiche situazioni locali, definisce le modalità e i criteri per
la distribuzione delle risorse di personale tra le istituzioni
scolastiche. Nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dalla
Giunta regionale, la Direzione generale dell’Assessorato della
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e
sport, provvede alla distribuzione delle risorse di personale tra le
istituzioni scolastiche.
5. Per favorire l’alta specializzazione giuridica, per ciascuno degli
anni 2009, 2010, 2011 e 2012, è autorizzata la spesa di euro 400.000 per il conferimento di borse di studio, da attribuire anche con la collaborazione degli Uffici giudiziari giudicanti di 1° grado del
distretto di Corte d’appello della Sardegna, a favore dei giovani
laureati in giurisprudenza frequentanti il 2° anno di scuole di
specializzazione per le professioni forensi presso le Università
della Sardegna, o iscritti al Registro dei praticanti avvocati di uno
degli ordini forensi della Regione per il 2° anno di pratica, ovvero
ammessi a dottorati di ricerca in materie giuridiche delle università
sarde. (UPB S02.01.013).
6. Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale
n. 3 del 2008 le parole "e prioritariamente" sono soppresse.
7. Per soddisfare l’attuale fabbisogno del Sistema sanitario
regionale, una quota del Fondo unico previsto dalla legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna), pari a euro 1.000.000 per l’anno 2009 e a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, è destinata al finanziamento dei corsi di laurea in scienze infermieristiche (UPB S02.01.009).
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
gli interventi previsti dalla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28
(Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica),
sono attribuiti ai comuni; per tali finalità è autorizzata una spesa
valutata in euro 1.500.000 annui (UPB S05.04.003). Dalla stessa data sono abrogati:
a) la lettera e) del comma 1 dell’articolo 79 della legge regionale
n. 9 del 2006;
b) la lettera c) del comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 6
dicembre 2006, n. 18 (Disciplina delle attività di spettacolo in
Sardegna);
c) il comma 17 dell’articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2008.
9. La lettera e) del comma 11 dell’articolo 12 della legge regionale
n. 7 del 2005 è sostituita dalla seguente:
"e) la spesa complessiva di euro 100.000 annui da suddividere tra le associazioni aventi comprovata esperienza nel campo degli scambi internazionali nonché accreditate presso le istituzioni europee ed internazionali che hanno le seguenti finalità (UPB S02.01.013):
1) realizzare progetti di mobilità giovanile internazionale, di
promozione dell’interculturalità e della cittadinanza europea;
2) promuovere gli scambi giovanili.".
10. A favore della cultura, dello spettacolo e dello sport, sono
autorizzati i seguenti interventi:
a) per l’anno 2009 e successivi, la spesa di euro 60.000 per il
funzionamento dello Sportello linguistico regionale (UPB S03.02.001);
b) per gli anni 2009 e 2010, la spesa di euro 50.000 per la
sperimentazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, dell’insegnamento e dell’utilizzo veicolare della lingua sarda in
orario curriculare (UPB S03.02.001);
c) per la produzione e la diffusione di programmi radiofonici e
televisivi da realizzare con la concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo, in attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482
(Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e
secondo le modalità previste dalla legge regionale 3 luglio 1998, n.
22 (Interventi della Regione a sostegno dell’editoria locale,
dell’informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e
abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge
regionale n. 11 del 1953), articolo 22, comma 1, lettera b), per
ciascuno degli anni dal 2009 al 2012, la spesa di euro 200.000 (UPB
S03.02.003);
d) per l’anno 2009, a valere sulle disponibilità recate dall’UPB
S05.04.001 - cap. SC05.0856 la somma di euro 100.000 è destinata a sostegno delle attività sportive per i diversamente abili;
e) per l’anno 2009 a valere sulle disponibilità recate dal capitolo
SC03.0053 una quota fino ad euro 300.000 destinata a fronteggiare le spese relative ad indagini archeologiche di emergenza (UPB
S03.01.004);
f) per gli anni 2009 e 2010, la spesa di euro 150.000 per iniziative
di ricerca e monitoraggio sulla promozione della cultura e della
lingua sarda in settori economici di rilevanza strategica (UPB
S03.02.001);
g) a valere sul fondo previsto dalla legge regionale 20 settembre
2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi
della cultura), articolo 20, una quota annuale pari a euro 130.000
destinata alle finalità di cui alla legge regionale 27 novembre 1979,
n. 61 (Concessione di un contributo annuale all’Istituto di studi e
programmi per il Mediterraneo - ISPROM);
h) per l’anno 2009 la spesa di euro 50.000 quale contributo
straordinario all’Istituto studi e programmi per il Mediterraneo
(ISPROM) finalizzato a realizzare interventi per favorire la pace ed
il confronto fra i popoli nell’area mediterranea, da attuarsi anche
attraverso l’organizzazione di iniziative ed eventi culturali per la
città di Betlemme" (UPB S03.02.005);
i) per i compiti istituzionali la spesa di euro 20.000 per l’anno
2009 a favore dell’associazione Centro studi Emilio Lussu di Cagliari
(UPB S03.02.005);
j) per favorire la diffusione della didattica universitaria mediante
l’utilizzo delle nuove tecnologie, per ciascuno degli anni dal 2009
al 2011, la spesa di euro 150.000 a favore della Facoltà di
giurisprudenza dell’Università di Sassari per il finanziamento di un
progetto pilota di formazione a distanza, da realizzare anche con il
coinvolgimento della autonomie locali (UPB S02.01.009);
k) lo stanziamento integrativo di euro 150.000 annui a favore
dell’Istituto Euromediterraneo (ISR) di Tempio-Ampurias per le
finalità di cui alla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 28,
comma 1, lettera g) (UPB S03.02.005);
l) per le finalità di cui alla legge regionale n. 2 del 2007,
articolo 27, comma 2, lettera n), a favore della Facoltà teologica
della Sardegna, la spesa di euro 10.000, quale integrazione del
contributo disposto per l’anno 2009 e la spesa valutata in euro
100.000 annui a decorrere dall’anno 2010 (UPB S02.01.009 - cap.
SC02.0166);
m) per la gestione e l’attività istituzionale, per l’anno 2009, la
spesa di euro 100.000 a favore dell’Istituto Camillo Bellieni di
Sassari (UPB S03.02.005);
n) per la tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio
documentario della Sardegna, per la piena fruibilità da parte della
comunità scientifica e dei cittadini interessati, la concessione di
un contributo di euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al
2011, a favore dell’Archivio storico diocesano di Cagliari, per la
realizzazione di un progetto di ordinamento e inventariazione dei
fondi della Contadoria generale del tribunale di appellazioni e
gravami, della Curia arcivescovile e del Tribunale ecclesiastico di
Cagliari (UPB S03.02.005);
o) a integrazione degli stanziamenti previsti dalla legge regionale
20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria 2000), articolo 38,
l’ulteriore spesa annua di euro 400.000 a favore degli enti locali
che gestiscono siti riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio
dell’umanità; il relativo programma è disposto dalla Giunta regionale a’ termini della legge regionale n. 1 del 1977, articolo 1, comma 4, lettera i) (UPB S03.01.003);
p) per le finalità di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7
(Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche),
articolo 1, comma 1, lettera c), l’ulteriore spesa di euro 100.000
per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012 (UPB S06.02.002):
q) per l’attuazione del protocollo d’intesa tra la Regione, la
Provincia di Sassari, il Comune di Sassari, la Fondazione Banco di
Sardegna e la Camera di commercio, industria e artigianato di Sassari del 14 gennaio 2008, relativo alla costituzione della Fondazione per la realizzazione e la gestione del Museo Biasi, la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012 (UPB S03.01.003);
r) per il 2009 la spesa di euro 260.000 in favore del Comune di
Castelsardo per l’attuazione dell’accordo quadro fra Regione, Camera di commercio di Sassari, Università di Sassari e Comune di
Castelsardo, per la sperimentazione del progetto pilota sul turismo
nei borghi (UPB S06.02.002);
s) per il 2009 la spesa di euro 25.000 in favore del Comune di
Urzulei per l’organizzazione della manifestazione "Forum europeo di
speleologia" (UPB S04.03.003);
t) a valere sulle disponibilità recate dall’UPB S03.01.003, un
contributo annuo di euro 100.000 a favore del centro studi filologici
per la gestione e le attività istituzionali;
u) per l’anno 2009, a valere sulle disponibilità recate dal capitolo
SC05.0860, la concessione di un contributo di euro 50.000 a favore
della sezione sarda del Comitato italiano paralimpico per
l’organizzazione delle paralimpiadi regionali sarde (UPB S05.04.001);
v) per l’anno 2009 a valere sulle disponibilità recate dal capitolo
SC05.0971, la spesa di euro 350.000 per la realizzazione e/o
partecipazione a festival cinematografici di rilievo nazionale e
internazionale organizzati in rete e promossi da organismi costituiti
in forma associata (UPB S05.04.006);
w) per l’anno 2009 a valere sulle disponibilità recate dal capitolo
SC05.0858, la concessione di un contributo di euro 100.000 a favore del Comitato regionale del CONI per la partecipazione della
rappresentativa della Sardegna alla manifestazione sportiva
internazionale denominata Jeux des Iles (UPB S05.04.001);
x) per gli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa di euro 300.000 per la
pubblicazione di opere di particolare pregio finalizzate alla
promozione della Sardegna (UPB S03.02.001);
y) una quota annua, pari ad euro 100.000 dello stanziamento iscritto in conto dell’UPB S03.01.001 (cap. SC03.0001), destinata alle spese di gestione e funzionamento del Padiglione etnografico presso la Cittadella dei musei di Cagliari dedicato all’esposizione regionale permanente della Collezione Cocco;
z) a decorrere dall’anno 2009, a valere sul fondo previsto dalla
legge regionale n. 14 del 2006, articolo 20, una quota pari ad euro
190.000 destinata alla Fondazione Giuseppe Dessì per spese di gestione e per l’organizzazione del relativo premio (UPB S03.02.005);
aa) per favorire gli studi, la ricerca e le attività culturali,
nell’anno 2009, la spesa complessiva di euro 60.000, di cui:
1) euro 15.000 a favore dell’Istituto di studi e ricerche Antonio
Gramsci di Cagliari;
2) euro 30.000 a favore della "Casa Gramsci" di Ghilarza;
3) euro 15.000 a favore dell’Associazione "Casa natale Antonio
Gramsci" di Ales.Il contributo è corrisposto nella misura dell’80 per cento a titolo di anticipazione. Il saldo è erogato previa presentazione di
autocertificazione del responsabile legale attestante l’utilizzo dei
finanziamenti per le finalità assegnate.
11. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge ed in
attuazione di quanto previsto dalla legge regionale n. 18 del 2006,
articolo 8, comma 5, lettera b), la Regione è autorizzata a stipulare
convenzioni rinnovabili di durata triennale con l’Ente concerti
Marialisa De Carolis di Sassari - Teatro di tradizione ai sensi
dell’articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo
ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali), e
riconosciuto di interesse regionale dalla lettera a) del comma 1
dell’articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2006 - per concorrere
all’attività istituzionale, all’organizzazione delle stagioni liriche
e concertistiche annuali, all’incremento del patrimonio
artistico-strumentale, allo sviluppo della cultura musicale sul
territorio e alla gestione di strutture teatrali.
Le convenzioni, inoltre, disciplinano il sostegno finanziario agli
interventi, il cui valore è commisurato anche in relazione alla
partecipazione regionale al bilancio della Fondazione del Teatro
lirico di Cagliari, e garantiscono che la liquidazione di
un’anticipazione pari al 75 per cento del contributo annuo avvenga
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
bilancio.
12. Nella legge regionale n. 14 del 2006, articolo 21, comma 1, dopo la lettera t) è inserita la seguente:
"t bis) il sostegno alle organizzazioni di volontariato iscritte nel
registro regionale previsto nell’articolo 5 della legge regionale 13
settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell’attività di volontariato e
modifiche alla L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, e alla L.R. 17 gennaio
1989, n. 3), settore culturale." (UPB S05.03.001 - S05.03.002).
13. Per il funzionamento dell’Istituto storico arborense per la
ricerca e la documentazione sul Giudicato di Arborea e il Marchesato di Oristano (ISTAR), è autorizzata a favore del Comune di Oristano la concesione di un contributo valutato in euro 50.000 annui (UPB S03.02.001).
14. L’Amministrazione regionale, nell’ambito delle competenze
previste dalla legge regionale n. 14 del 2006, e nell’attesa
dell’approvazione del Piano regionale per i beni culturali, gli
istituti e i luoghi della cultura, è autorizzata a erogare
finanziamenti per il completamento di musei degli enti locali in fase
di ultimazione.
15. Nel comma 30 dell’articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2009,
il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tali risorse sono
utilizzate dagli enti locali per garantire la continuità,
salvaguardando le professionalità e le esperienze acquisite dai
soggetti esecutori, dei progetti in essere ai sensi della legge
regionale 14 giugno 1988, n. 11, articoli 92 e 93, e legge regionale
20 aprile 2000, n. 4, articolo 38, e successive modifiche e
integrazioni, e di quelli di cui al medesimo articolo 23 della legge
regionale n. 4 del 2006, in misura non superiore al 90 per cento, e
sono così determinate:
a) UPB S03.01.003 euro 15.500.000 per l’anno 2009, euro 16.000.000 per l’anno 2010 e euro 18.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012;
b) UPB S03.01.006 euro 7.000.000 per l’anno 2009, euro 7.500.000 per l’anno 2010 e euro 8.500.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012.".
16. L’utilizzazione dei contributi impegnati negli anni 2003, 2004,
2005 e 2006 a favore degli enti locali per le finalità di cui alla
legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna), è prorogata ai due esercizi successivi a quello di assegnazione purché l’ente documenti la realizzazione delle iniziative finanziate.
17. I contributi concessi ai privati, ai sensi della legge regionale
29 ottobre 2008, n. 15 (Interventi urgenti conseguenti agli eventi
alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008),
articolo 1, comma 5, lettera a), per il ripristino delle unità
immobiliari danneggiate sono da rendicontare limitatamente al
raggiungimento della quota del contributo concesso, esclusivamente in relazione alle unità immobiliari a uso di abitazione principale
(prima casa) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28
novembre 2008, n. 67/2.
18. Nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), sono apportate le seguenti
modifiche:
a) nel comma 1 dell’articolo 6:
1) la lettera d) è soppressa;
2) la lettera e) è così sostituita: "quattro rappresentanti di
federazioni sportive nazionali, di cui due per sport individuali,
designati dal Comitato regionale sardo del CONI";
3) la lettera f) è così sostituita: "due esponenti degli enti di
promozione sportiva, designati dal Comitato regionale sardo del
CONI";
4) la lettera l) è soppressa;
5) la lettera m) è soppressa;
6) la lettera o) è soppressa.
b) nel titolo dell’articolo 22 e nel comma 1 le parole "a carattere
dilettantistico" sono soppresse;
c) nel comma 1 dell’articolo 27 le parole "non iscritti a leghe
professionistiche" sono così sostituite "per la partecipazione a
campionati non professionistici";
d) dopo il comma 7 dell’articolo 27 sono aggiunti i seguenti:
"7 bis. La Regione è autorizzata a concedere contributi forfetari,
nella misura massima prevista dal comma 2, a favore delle federazioni sportive riconosciute dal CONI per la partecipazione delle loro
rappresentative ai campionati italiani.
7 ter. Per le squadre che vincono i rispettivi campionati nazionali
della massima serie, con conseguente diritto di partecipazione alle
Coppe europee per le squadre vincitrici di scudetto, Champions
League, è prevista una premialità del contributo regionale pari al 50
per cento del finanziamento programmato su base annuale per la stessa squadra.".

ARTICOLO 10
Piano straordinario per la residenzialità universitaria nella città
di Cagliari

1. L’Ersu di Cagliari, al fine di soddisfare il fabbisogno abitativo
studentesco, accelerando e razionalizzando la spesa degli
stanziamenti statali e regionali specificatamente finalizzati in un
quadro di programmazione unitaria, entro sessanta giorni
dall’approvazione della presente legge, è autorizzato a predisporre
un Piano straordinario per la residenzialità universitaria nella
città di Cagliari.
2. Il Piano di cui al comma 1, fatto salvo il mantenimento delle
strutture esistenti coerenti con i requisiti di cui al presente
articolo, ai fini del rinnovo del patrimonio immobiliare dell’Ente, del contenimento delle spese di gestione dei servizi e del miglioramento qualitativo delle condizioni di vita degli studenti, prevede la polarizzazione delle residenze e delle strutture di servizio culturale, sportivo e di ristorazione in prossimità dei principali poli universitari cittadini.
3. Il Piano predisposto ai sensi dei commi 1 e 2, corredato dai
progetti preliminari delle opere, è trasmesso a cura del Presidente
della Regione al Comune di Cagliari ed agli altri soggetti interessati ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
4. Al fine di dare copertura finanziaria agli interventi del presente
articolo sono rimodulate tutte le risorse non liquidate alla data di
entrata in vigore della presente legge, fatti salvi gli impegni
pluriennali derivanti da mutui o rateizzazioni, stanziate dalla legge
regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi
finalizzati all’occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo
regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), articolo
37, comma 7, dalla legge regionale n. 1 del 1999, articolo 28, e
dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 3, nonché gli
stanziamenti di cui alle deliberazioni CIPE n. 35/2005 e n. 3/2006,
assegnati ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208 (Attivazione
delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 al
fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un
Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione
imprenditoriale nelle aree depresse) e ricompresi nell’Accordo di
programma quadro "Istruzione". L’Ersu di Cagliari è autorizzato, nel
rispetto delle procedure di cui alla legge regionale 15 maggio 1995,
n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti
ed aziende regionali), alla dismissione, in permuta o vendita, degli
immobili del proprio patrimonio che non rappresentino più risorse
strumentali strategiche rispetto alle proprie finalità istituzionali
ovvero non siano coerenti con il Piano di cui al comma 1.
5. Sono fatte salve, con l’eccezione di far ricorso alle ulteriori
transazioni, le disposizioni di cui all’articolo 25 della legge regionale n. 4 del 2006 con le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole "almeno 1.000" sono sostituite dalle parole
"almeno 500";
b) alla lettera a) del comma 2, le parole da "e la realizzazione"
fino a "anche" sono sostituite dalle parole "per un importo pari a
euro 35.000.000";
c) la lettera c) del comma 2 è soppressa.

ARTICOLO 11
Disposizioni per l’organizzazione amministrativa

1. Il Presidente può avvalersi di un portavoce, per il cui contratto
di lavoro si applica la legge regionale 26 agosto 1988, n. 32
(Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio
e di settore dell’Amministrazione regionale) articolo 28, comma 2;
può inoltre avvalersi di un ufficio stampa composto da un capo
ufficio e da un numero di collaboratori, iscritti all’ordine dei
giornalisti, non superiore a dodici, direttamente assunti con
contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a
quella della legislatura ed assegnabili, in qualità di addetti
stampa, agli assessori. I criteri per la composizione e
l’organizzazione dell’ufficio e per il trattamento economico,
nell’ambito del contratto di lavoro giornalistico, sono stabiliti con
deliberazione della Giunta regionale. Gli oneri derivanti
dall’attuazione del presente comma sono valutati in euro 1.385.000
annui (UPB S01.01.002 e S01.02.002).
2. Nell’ambito del servizio trasparenza e comunicazione della
Regione, è definito un contingente, non superiore ad otto unità, per
le attività di informazione e di supporto tecnico al capo ufficio
stampa. Al personale, assunto mediante pubblico concorso tra gli
iscritti all’ordine dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio
1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), e
successive modificazioni, si applica il contratto nazionale di lavoro
dei giornalisti.
3. I dipendenti iscritti all’ordine dei giornalisti, compresi quelli
degli enti e delle agenzie regionali che, alla data del 1° luglio
2009, risultino stabilmente addetti alle attività di informazione e
di supporto tecnico operativo al capo ufficio stampa, possono
chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di essere inseriti nel predetto contingente.
L’inquadramento nelle qualifiche del contratto nazionale
giornalistico è disposto sulla base di certificazione del competente
dirigente, relativa alle attività effettivamente svolte e al periodo
di svolgimento, sentito il capo ufficio stampa. Al restante personale
impegnato in attività di supporto operativo al capo ufficio stampa,
anche con mansioni di autista, è corrisposta come remunerazione per il lavoro straordinario, gli obblighi di reperibilità e gli orari
disagevoli, un’indennità mensile nella misura pari al compenso di 50
ore di lavoro straordinario.
4. Agli oneri relativi ai commi 2 e 3 valutati in euro 150.000 per
l’anno 2009 ed in euro 300.000 per gli anni successivi si fa fronte
con le disponibilità recate dalla UPB S01.02.001.
5. La direzione generale per l’innovazione tecnologica, prevista
dalla legge regionale n. 7 del 2005, articolo 21, è soppressa; le
competenze, le strutture, le risorse finanziarie, strumentali e umane
sono attribuite all’Assessorato degli affari generali, personale e
riforma della Regione.
6. Presso la Presidenza della Regione è istituita la Direzione
generale della protezione civile della Regione Sardegna la quale
esercita le funzioni che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15
marzo 1997, n. 59), articolo 108, comma 1, lettera a), punti 1, 2, 3,
4, 6 e 7, conferisce alle regioni e quelle di cui alla legge
regionale n. 9 del 2006, articolo 69, e coordina le attività di
protezione civile delle strutture della Regione, delle province, dei
comuni e delle associazioni di volontariato. Il presidente svolge le
proprie funzioni anche mediante delega all’Assessore della difesa
dell’ambiente. Alla Direzione sono trasferiti il personale, le
risorse finanziarie e i mezzi allocati nel Corpo forestale
strumentali alle funzioni di cui ai precedenti punti.
7. Per ridurre le spese relative alle prestazioni specialistiche
esterne, le risorse, in particolare quelle derivanti dal
cofinanziamento di programmi comunitari, nazionali e di
programmazione negoziata, iscritte in bilancio possono essere
utilizzate quale incentivo aggiuntivo a favore del personale
dipendente, qualora rendicontabile. La Giunta regionale definisce i
criteri e le modalità dell’intervento.
8. In deroga alle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998,
articolo 32, comma 3, e articolo 56, nei concorsi pubblici banditi
entro il 31 dicembre 2010, la riserva è elevata al 50 per cento.
9. Presso la Presidenza della Regione è istituita la Direzione
generale per il coordinamento della programmazione unitaria.
10. Il comma 1 dell’articolo 42 della legge regionale n. 31 del 1998,
è integrato come segue:
a) dopo la parola "sindacale" sono inserite le parole "nonché i
dipendenti comandati a tempo indeterminato ai sensi della legge
regionale 18 dicembre 1995, n. 37";
b) alla fine del periodo è aggiunto il seguente: "I posti della
dotazione organica occupati dai dipendenti fuori ruolo sono resi
disponibili. Alla cessazione dell’aspettativa o del comando, i
dipendenti sono reintegrati nella dotazione organica mediante, ove
occorra, l’istituzione di posti soprannumerari che sono assorbiti
all’immediato verificarsi delle cessazioni dal servizio.".
11. Nell’ultimo periodo del comma 50 dell’articolo 1 della legge
regionale n. 1 del 2009, sono aggiunte infine le seguenti parole:
"compresi i compensi di cui al presente comma e le spese di
trasferta".
12. Dopo il comma 50 dell’articolo 1 della legge regionale n. 1 del
2009, è aggiunto il seguente:
"50 bis. L’incarico di commissario liquidatore è compreso nei compiti e doveri d’ufficio. Gli oneri relativi ai compensi previsti dal comma 50 e le spese di trasferta, per i dipendenti regionali nominati commissari liquidatori, sono a carico dell’Amministrazione regionale dall’anno 2010. Le risorse di cui alla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 7, comma 42, sono trasferite ai consorzi industriali per le spese di funzionamento al netto degli oneri di cui al comma 50 e 50 bis a valere sulla disponibilità delle UPB S01.02.001, S01.02.002 e S01.02.004.".
13. Le disponibilità previste dalla legge regionale n. 1 del 2009,
articolo 4, comma 25, sono incrementate di euro 1.300.000.
14. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei consorzi di bonifica destinati ad abbattere i costi sostenuti per la manutenzione delle reti irrigue relative alle aree effettivamente irrigate a fini colturali, di cui alla legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), articolo 5, comma 4, negli anni 2006, 2007 e 2008, detratte le somme già assegnate per le finalità di cui alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 (Riordinamento dei consorzi di bonifica), articolo ,13 e successive modificazioni e integrazioni, e
alla legge regionale n. 37 del 1998, articolo 30, commi 1 e 2, e
successive modificazioni e integrazioni. Per tale finalità è
stanziata la somma di euro 1.500.000 a valere sui fondi di cui al
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni
delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e
riorganizzazione dell’Amministrazione centrale) (UPB S04.02.003).
15. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 14 sono
definiti con delibera della Giunta regionale su proposta
dell’Assessore competente in materia di agricoltura.
16. L’Amministrazione regionale, compresi gli enti e le agenzie,
incentivano la risoluzione volontaria del rapporto di lavoro dei
dipendenti che maturino entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di
legge per ottenere la pensione di anzianità, e dei dirigenti che
abbiano maturato i medesimi requisiti e compiuto cinquantasette anni d’età entro la stessa data, e chiedano la risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dello stesso anno. Nella domanda, da presentare entro il 31 dicembre 2009, è indicata la data di maturazione dei requisiti e la data scelta per l’estinzione del rapporto di lavoro, che non può essere successiva al 30 giugno 2010.
17. A favore dei dipendenti di cui al comma 16 è corrisposta
un’indennità o un incentivo all’esodo pari a tre mensilità della
retribuzione in godimento alla data di estinzione del rapporto di
lavoro per ogni anno di differenza tra sessantaquattro anni e l’età
anagrafica, ma per non più di quattro anni; la frazione di anno
superiore a sei mesi è approssimata per eccesso; le indennità sono
corrisposte entro novanta giorni dalla cessazione del servizio e
comunque non oltre il 30 aprile 2010 per il personale che cessi nel
corso del 2009 e il 30 settembre 2010 per il restante personale. Per
la determinazione dell’indennità e dell’incentivo si considerano
esclusivamente le voci retributive utili ai fini dell’indennità di
anzianità. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse stanziate
in conto della UPB S08.01.002.
18. Le disposizioni dei commi 16 e 17 sono estese al personale
dell’Ente foreste della Sardegna.

ARTICOLO 12
Disposizioni in materia di sistema sanitario regionale

1. La Regione al fine di migliorare i servizi e di ottimizzare
l’utilizzo delle risorse umane ed economiche del sistema sanitario
regionale, con le presenti disposizioni avvia il processo di riforma
ridisciplinandone gli assetti istituzionali ed organizzativi.
2. Sono, a questo scopo, istituite nel servizio sanitario regionale,
con deliberazione della Giunta regionale, un numero di macroaree tale che le loro dimensioni rappresentino il livello ottimale per
l’esercizio e la gestione in forma integrata e unitaria di specifiche
attività tecniche, amministrative e di supporto delle aziende
sanitarie, comprese quelle ospedaliere. Le macroaree esercitano le
seguenti funzioni:
a) gestione del patrimonio delle aziende in esse ricadenti;
b) formazione, gestione delle competenze economiche e della
situazione contributiva previdenziale del personale delle aziende in
esse ricadenti;
c) gestione e organizzazione delle reti informatiche e della connessa tecnologia, inclusa la gestione dei sistemi di prenotazione
centralizzata delle prestazioni sanitarie;
d) gestione e organizzazione dei magazzini, anche centralizzati per
macroarea, e della relativa logistica;
e) funzioni di centrale di committenza ai sensi del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE), articolo 33, e successive modifiche ed
integrazioni.
3. Sono istituiti i comitati di coordinamento di ogni macroarea
composti dai direttori generali, amministrativi e sanitari delle
singole aziende appartenenti alle relative macroaree. I comitati, che
operano quali collegi imperfetti e con facoltà di delegare la
partecipazione ai direttori di dipartimento o di struttura complessa
delle singole aziende, hanno i seguenti compiti:
a) adottano, sulla base di un atto di indirizzo della Regione, il
regolamento di funzionamento del comitato;
b) adottano, sulla base di un atto di indirizzo della Regione, gli
atti regolamentari necessari all’operatività della macroarea;
c) approvano il programma annuale di attività;
d) svolgono funzioni di direzione, di indirizzo e di verifica
dell’attività della macroarea.
4. L’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza
sociale esercita le funzioni di coordinamento e di indirizzo
dell’attività di ogni macroarea al fine di garantire l’uniformità di
indirizzo. Restano fermi i poteri di controllo previsti nella legge
regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del
servizio sanitario della Sardegna.
Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5).
5. La partecipazione ai comitati di cui al comma 3 non dà diritto
alla percezione di alcuna indennità, fatti salvi i rimborsi per le
spese di viaggio.
6. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421),
articolo 4, e successive modifiche ed integrazioni, possono inoltre
essere costituite in azienda autonoma le strutture ospedaliere,
singole o funzionalmente accorpate, che possiedano al momento della deliberazione di istituzione dell’azienda da parte della Giunta
regionale le seguenti caratteristiche:
a) organizzazione dipartimentale delle unità operative presenti nella
struttura;
b) presenza di nuclei di alta specialità;
c) disponibilità di un sistema di contabilità economico patrimoniale,
anche di livello regionale e di contabilità per centro di costo;
d) servizi di pronto soccorso e di emergenza accorpati in struttura
di tipo dipartimentale nel rispetto del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, e successive modifiche ed integrazioni;
e) ruolo di ospedale di riferimento in programmi di assistenza
integrati su base regionale e/o interregionale, anche come previsto
dagli atti di programmazione regionale e in considerazione della
mobilità infraregionale;
f) disponibilità di un proprio patrimonio immobiliare adeguato e
sufficiente per consentire lo svolgimento delle attività
istituzionali;
g) dati di produzione di prestazioni sanitarie che superino, in
meglio, la media regionale in almeno il 40 per cento dei principali
indicatori statistici e di performance (tasso di utilizzazione
degenze ordinarie, indice di rotazione degenze ordinarie, indice di
casi, degenza media trimmata, degenza media standardizzata,
percentuale dei DRG sopra soglia, percentuale dei DRG di alta
specialità, percentuale dei DRG a rischio di inappropriatezza, indice
comparativo di performance, tasso di mortalità).
7. Le strutture ospedaliere da scorporare dalle ASL per costituirle
in aziende ospedaliere autonome o per accorparle ad altre aziende già esistenti, sono individuate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di sanità.
8. Per consentire la realizzazione del processo di riforma degli
assetti istituzionali ed organizzativi del sistema sanitario
regionale cui si dà inizio con le presenti disposizioni, con
deliberazione della Giunta regionale si provvede, entro trenta giorni
dalla pubblicazione della presente legge nel BURAS, al
ommissariamento delle aziende sanitarie ed ospedaliere nonché delle aziende spedaliero-universitarie; in quest’ultimo caso i commissari sono nominati d’intesa con i competenti rettori.
9. Al fine di procedere all’individuazione dell’ambito territoriale
delle costituende macroaree di cui al comma 2 e delle funzioni da
attribuire alle medesime, entro sessanta giorni dall’adozione del
provvedimento di commissariamento di cui al comma 8, i commissari delle ASL, dell’Azienda ospedaliera Brotzu e delle aziende ospedaliero-universitarie propongono un progetto di costituzione delle macroaree, con il quale sono, inoltre, determinate le loro modalità organizzative, le funzioni attribuite con possibilità di
individuarne ulteriori connesse a quelle di cui all’elencazione
contenuta al comma 2, la loro allocazione e le modalità di messa a
disposizione del personale occorrente. Per quanto riguarda le aziende ospedaliero-universitarie l’attribuzione delle funzioni alle
macroaree è operativa a seguito della sottoscrizione di intesa con le
università interessate. Il progetto eventualmente modificato ed
integrato dal competente Assessorato, è approvato, sentito il parere
della Commissione consiliare competente in materia di sanità, con
deliberazione della Giunta regionale in uno all’atto di costituzione
delle stesse macroaree, di cui costituisce parte integrante.
10. Al fine di individuare la parte del patrimonio dell’ASL spettante
alle costituende aziende ospedaliere, entro sessanta giorni
dall’approvazione del provvedimento di cui al comma 8 ogni
commissario delle ASL, dell’Azienda ospedaliera Brotzu e delle
aziende ospedaliero-universitarie che ne siano interessate, redige un progetto di scorporo, che è approvato con deliberazione della Giunta regionale con l’atto di costituzione dell’azienda ospedaliera, di cui costituisce parte integrante.

ARTICOLO 13
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
valutati in euro 1.083.618.328,09 per l’anno 2009, in euro
336.718.000 per l’anno 2010, in euro 304.768.000 per l’anno 2011, in euro 286.368.000 per l’anno 2012, in euro 226.251.000 per l’anno 2013 e in euro 226.201.000 per gli anni successivi, si fa fronte con le variazioni di bilancio previste nel comma 3.
2. Nella tabella E, allegata alla legge regionale n. 1 del 2009, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) è eliminata la seguente voce:
S08.01.003 FNOL - investimenti nel settore pubblico 17.127
b) l’importo della seguente voce è sostituito come segue:
S06.03.024 Ricapitalizzazione delle partecipate ex EMSA 43.127(+
8.127)
c) sono introdotte le seguenti voci:
S02.02.004 Scuola forestale 5.000(+ 5.000) S04.03.004 Interventi
urgenti a seguito di alluvioni 4.000(+ 4.000)
3. Nel bilancio della Regione per l’anno 2009 e per gli anni
2010-2012 sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
in aumento
UPB E121.001
Quote di tributi erariali devoluti dallo Stato
2009 euro ---
2010 euro 331.698.000
2011 euro 299.798.000
2012 euro ---
UPB E231.008
Assegnazioni per la realizzazione di interventi nel settore agricolo
e zootecnico
2009 euro 4.800.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB E361.008
Recuperi e rimborsi in capo all’Assessorato dei lavori pubblici
2009 euro 1.000.000
2010 euro 1.000.000
2011 euro 1.000.000
2012 euro 1.000.000
UPB E362.002
Entrate e recuperi vari ed eventuali
2009 euro 4.654.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB E510.001
Ricavo mutui per investimenti
2009 euro 972.617.328,09
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
in diminuzione
UPB E116.001
Tasse sulle concessioni regionali
2009 euro 1.075.000
2010 euro 1.075.000
2011 euro 1.075.000
2012 euro 1.075.000
SPESA
in diminuzione
STRATEGIA 01
UPB S01.05.002
Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e del
demanio regionale
2009 euro 14.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S01.06.001
Trasferimento agli enti locali-parte corrente
2009 euro 5.000.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
STRATEGIA 05
UPB S05.01.014
Investimenti per l’attività fitosanitaria (SOPPRESSA)
2009 euro 20.000
2010 euro 20.000
2011 euro 20.000
2012 euro 20.000
STRATEGIA 06
UPB S06.06.002
Interventi sul costo del lavoro
2009 euro 4.500.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
STRATEGIA 08
UPB S08.01.001
Fondi riserva spese obbligatorie, impreviste e revisione prezzi
2009 euro 300.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2009 euro 13.163.000
2010 euro 4.000.000
2011 euro 3.950.000
2012 euro 131.141.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella A, allegata alla legge finanziaria;
UPB S08.01.003
Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale
2009 euro 17.127.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro 49.000.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella B, allegata alla legge finanziaria;
UPB S08.02.002
Altre partite generali che si compensano nell’entrata
2009 euro 60.423.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro 105.207.000
in aumento
STRATEGIA 01
UPB S01.01.002
Oneri di funzionamento della Giunta regionale e uffici di supporto
2009 euro 937.000
2010 euro 937.000
2011 euro 937.000
2012 euro 937.000
UPB S01.02.002
Oneri per contributi sociali e di fine rapporto a carico
dell’Amministrazione regionale
2009 euro 448.000
2010 euro 448.000
2011 euro 448.000
2012 euro 448.000
UPB S01.03.003
Funzionamento organismi d’interesse regionale
2009 euro 100.000
2010 euro 100.000
2011 euro 100.000
2012 euro 100.000
UPB S01.03.004
Spese per la realizzazione di progetti comunitari e accordi di
programma
2009 euro 60.000
2010 euro 60.000
2011 euro 60.000
2012 euro 60.000
UPB S01.03.007
Quote associative e contributi una tantum
2009 euro 40.000
2010 euro 40.000
2011 euro 40.000
2012 euro 40.000
UPB S01.03.009
Altre spese istituzionali
2009 euro 300.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S01.04.002
Monitoraggio, controllo e assistenza della spesa regionale e delle
finanze regionali
2009 euro 300.000
2010 euro 300.000
2011 euro 300.000
2012 euro ---
UPB S01.05.001
Gestione del patrimonio e del demanio
2009 euro 514.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S01.05.002
Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e del
demanio regionale
2009 euro 4.688.000
2010 euro 4.000.000
2011 euro 4.000.000
2012 euro ---
UPB S01.06.001
Trasferimenti agli enti locali - parte corrente
2009 euro 8.350.000
2010 euro 2.350.000
2011 euro 2.350.000
2012 euro 2.350.000
STRATEGIA 02
UPB S02.01.005
Investimenti a favore dell’istruzione dell’infanzia, dell’obbligo e
superiore
2009 euro 1.200.000
2010 euro 5.000.000
2011 euro 5.000.000
2012 euro 5.000.000
UPB S02.01.009
Formazione universitaria
2009 euro 1.160.000
2010 euro 2.250.000
2011 euro 2.250.000
2012 euro 2.100.000
UPB S02.01.013
Formazione integrata
2009 euro 650.000
2010 euro 450.000
2011 euro 450.000
2012 euro 450.000
UPB S02.02.004
Spese di investimento per il funzionamento delle sedi formative
2009 euro 5.000.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S02.03.007
Trasferimenti agli EE.LL. per interventi di politiche attive del
lavoro - investimenti
2009 euro 500.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S02.04.010
Programmi di ricerca e prevenzione nel settore sanitario
2009 euro 1.750.000
2010 euro 1.500.000
2011 euro 1.500.000
2012 euro 1.500.000
STRATEGIA 03
UPB S03.01.001
Contributi per il funzionamento dell’Istituto superiore regionale
etnografico
(ISRE)
2009 euro 100.000
2010 euro 100.000
2011 euro 100.000
2012 euro 100.000
UPB S03.01.003
Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale -
spese correnti
2009 euro 1.060.000
2010 euro 700.000
2011 euro 700.000
2012 euro 700.000
UPB S03.01.004
Investimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio culturale
2009 euro 1.000.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S03.02.001
Interventi per la valorizzazione della lingua e della cultura sarda
2009 euro 110.000
2010 euro 410.000
2011 euro 210.000
2012 euro 210.000
UPB S03.02.003
Interventi per promuovere e sostenere l’editoria e l’informazione
2009 euro 200.000
2010 euro 200.000
2011 euro 200.000
2012 euro 200.000
UPB S03.02.005
Interventi per manifestazioni e attività culturali
2009 euro 420.000
2010 euro 250.000
2011 euro 250.000
2012 euro 150.000
STRATEGIA 04
UPB S04.01.001
Studi, progetti e convenzioni nel settore energetico
2009 euro 50.000
2010 euro 50.000
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S04.02.001
Spese per la tutela delle acque - parte corrente
2009 euro 250.000
2010 euro 250.000
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S04.02.003
Contributi per la gestione della risorsa idrica nel settore agricolo
2009 euro 2.800.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S04.03.003
Tutela e difesa del suolo - spese correnti
2009 euro 275.000
2010 euro 250.000
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S04.03.004
Tutela e difesa del suolo - investimenti
2009 euro 4.000.000
2010 euro 3.000.000
2011 euro 3.000.000
2012 euro 3.000.000
UPB S04.04.002
Tutela, difesa del suolo e valorizzazione delle coste- investimenti
2009 euro 300.000
2010 euro 700.000
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S04.06.005
Interventi di recupero ambientale e di valorizzazione delle aree
minerarie - investimenti
2009 euro 4.500.000
2010 euro 4.500.000
2011 euro 4.500.000
2012 euro 4.500.000
UPB S04.08.001
Interventi per la tutela dei parchi e per le aree protette - spese
correnti
2009 euro 500.000
2010 euro 1.000.000
2011 euro 1.000.000
2012 euro ---
UPB S04.08.007
Finanziamenti a favore dell’ente foreste
2009 euro 6.950.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S04.08.016
Contributi e finanziamenti in materia di gestione della fauna
selvatica
2009 euro 400.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S04.09.003
D.V. Pianificazione, vigilanza e controllo sull’attività urbanistica
e paesaggistica
2009 euro 4.750.000
2010 euro 4.750.000
2011 euro 4.750.000
2012 euro 4.750.000
UPB S04.09.006
Spese per la gestione del sistema informativo e cartografico
2009 euro 1.500.000
2010 euro 3.500.000
2011 euro 3.500.000
2012 euro 3.500.000
STRATEGIA 05
UPB S05.01.001
Spese per il Servizio sanitario regionale - parte corrente
2009 euro 1.000.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S05.01.004
Spese finalizzate al miglioramento ed al controllo del Servizio
sanitario
2009 euro 1.500.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S05.01.007
Assistenza sanitaria
2009 euro 30.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S05.01.013
Igiene e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro e degli
alimenti
2009 euro 850.000
2010 euro 850.000
2011 euro 850.000
2012 euro ---
UPB S05.02.005
Animali da affezione - spese correnti
2009 euro 1.000.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S05.03.001
Interventi a favore del volontariato - Parte corrente
2009 euro 84.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S05.03.002
Interventi a favore del volontariato - Investimenti
2009 euro 100.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S05.03.005
Finanziamenti per attività socio-assistenziali
2009 euro 100.000
2010 euro 100.000
2011 euro 100.000
2012 euro 100.000
UPB S05.03.007
D.V. Provvidenze a favore di soggetti con disabilità e loro
associazioni
2009 euro 150.000
2010 euro 150.000
2011 euro 150.000
2012 euro 150.000
UPB S05.03.010
Interventi nel settore edilizio a favore delle famiglie
2009 euro ---
2010 euro 40.000.000
2011 euro 40.000.000
2012 euro 30.000.000
UPB S05.04.003
Interventi per manifestazioni e attività di spettacolo
2009 euro 1.500.000
2010 euro 1.500.000
2011 euro 1.500.000
2012 euro 1.500.000
UPB S05.04.006
Interventi in favore del cinema in Sardegna - spese correnti
2009 euro 150.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
STRATEGIA 06
UPB S06.02.002
Promozione e propaganda turistica
2009 euro 360.000
2010 euro 100.000
2011 euro 100.000
2012 euro 100.000
UPB S06.02.006
Incentivazione alle attività turistico-ricettive - spese correnti
2009 euro ---
2010 euro 25.000.000
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S06.03.001
Incentivazioni alle attività artigiane
2009 euro 2.500.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S06.03.002
Incentivazioni di parte corrente per le attività artigiane
2009 euro 9.000.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S06.03.023
Liquidazione dell’EMSA e commesse RAS - spese correnti
2009 euro 730.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S06.03.024
Partecipazioni azionarie del settore industriale
2009 euro 9.000.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S06.04.005
Concorsi negli interessi su mutui contratti per investimenti nel
settore agricolo
2009 euro 7.000.000
2010 euro 2.000.000
2011 euro 2.000.000
2012 euro ---
UPB S06.04.006
Agevolazioni alle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche - parte corrente
2009 euro 3.000.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S06.04.012
Spese per l’attività fitosanitaria e per la lotta agli insetti nocivi
e ai parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante
2009 euro 500.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S06.04.014
Interventi per lo sviluppo dell’infrastrutturazione diffusa nel
territorio
2009 euro 1.000.000
2010 euro 1.000.000
2011 euro 1.000.000
2012 euro 1.000.000
UPB S06.04.015
Tutela, valorizzazione e marketing dei prodotti agricoli - spese
correnti
2009 euro 4.500.000
2010 euro 2.500.000
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S06.04.023
Adempimenti derivanti dall’attuazione della normativa comunitaria sul
PSR 2007/2013
2009 euro 10.000
2010 euro 10.000
2011 euro 10.000
2012 euro 10.000
STRATEGIA 07
UPB S07.02.001
Investimenti per il potenziamento della rete ferroviaria e dei
sistemi intermodali
2009 euro 3.000.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S07.04.001
Spese per la manutenzione ordinaria e la sicurezza dei porti
2009 euro 500.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S07.06.001
Trasporto pubblico locale
2009 euro 4.500.000
2010 euro 7.000.000
2011 euro 4.000.000
2012 euro 4.000.000
UPB S07.10.005
Finanziamenti agli enti locali per la realizzazione di opere di loro
interesse
2009 euro 2.500.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
STRATEGIA 08
UPB S08.01.005
Interessi su rate d’ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari
2009 euro
2010 euro 38.880.000
2011 euro 31.702.000
2012 euro 24.236.000
UPB S08.01.006
Capitale su rate d’ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari
2009 euro
2010 euro 179.458.000
2011 euro 186.636.000
2012 euro 194.102.000
UPB S08.01.007
Spese generali per mutui, prestiti obbligazionari e per le procedure
relative alla cessione dei crediti e anticipazioni di cassa
2009 euro 200.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S08.02.005
Copertura disavanzo 2009 euro 972.617.328,09
4. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge fanno
carico alle UPB di cui al comma 3 del bilancio della Regione per gli
anni 2009-2012 e alle UPB corrispondenti del bilancio per gli anni
successivi.

ARTICOLO 14
Variazioni di bilancio

1. Nel bilancio della Regione per l’anno 2009 e per gli anni
2010-2012 sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
in aumento
UPB E330.001
Somme derivanti dalla liquidazione dell’ISOLA 2009 euro 7.128.000
TOTALE IN AUMENTO
2009 euro 7.128.000
SPESA
in diminuzione
STRATEGIA 01
UPB S01.02.005
Acquisizioni di beni e servizi2009 euro 195.000
UPB S01.05.002
Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e del
demanio regionale
2009 euro 100.000
STRATEGIA 05
UPB S05.01.001
Spese per il Servizio sanitario regionale - parte corrente
2009 euro 5.200.000
STRATEGIA 08
UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente (mediante pari
riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella A allegata
alla legge finanziaria 2009)
2009 euro 14.016.000
2010 euro 5.000.000
2011 euro 4.500.000
2012 euro 4.500.000
TOTALE IN DIMINUZIONE
2009 euro 19.511.000
2010 euro 5.000.000
2011 euro 4.500.000
2012 euro 4.500.000
in aumento
STRATEGIA 01
UPB S01.02.001
Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il
salario accessorio
2009 euro 1.521.000
UPB S01.03.002
Promozione e pubblicità istituzionale
2009 euro 2.000.000 UPB S01.03.007
Quote associative e contributi una tantum
2009 euro 71.000 UPB S01.03.008
Spese per la pubblicazione e per l’acquisto di atti e per l’acquisto
di beni di interesse regionale
2009 euro 50.000 UPB S01.04.001
Studi, ricerche, collaborazioni e simili
2009 euro 300.000 UPB S01.05.002
Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e demanio
regionale
2009 euro 700.000UPB S01.06.002
Trasferimento agli enti locali - Investimenti2009 euro 600.000
STRATEGIA 02
UPB S02.02.005
Altri interventi per la formazione2009 euro 5.200.000
STRATEGIA 03
UPB S03.01.003
Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale -
spese correnti
2009 euro 1.000.000
UPB S03.01.004
Investimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio culturale
2009 euro 500.000
UPB S03.01.005
Archivio storico e biblioteca regionale
2009 euro 100.000
UPB S03.01.006
Interventi a favore delle biblioteche - spese correnti
2009 euro 3.500.000
2010 euro 3.500.000
2011 euro 3.500.000
2012 euro 3.500.000
UPB S03.02.003
Interventi per promuovere e sostenere l’editoria e l’informazione
2009 euro 40.000
UPB S03.02.005
Interventi per manifestazioni e attività culturali
2009 euro 270.000
STRATEGIA 04
UPB S04.08.012
Investimenti finalizzati alle attività istituzionali del Corpo
forestale e di vigilanza ambientale
2009 euro 1.000.000
2010 euro 1.000.000
2011 euro 500.000
2012 euro 500.000
UPB S04.08.013
Prevenzione e difesa dagli incendi - spese correnti
2009 euro 500.000
2010 euro 500.000
2011 euro 500.000
2012 euro 500.000
UPB S04.09.003
Vigilanza e controllo sull’attività urbanistica
2009 euro 295.000
UPB S04.09.006
Spese per la gestione del sistema informativo e cartografico2009 euro
31.000
STRATEGIA 05
UPB S05.02.003
Profilassi e lotta contro le malattie infettive nel settore
zootecnico
2009 euro 424.000
UPB S05.03.001
Interventi a favore del volontariato - parte corrente
2009 euro 100.000
UPB S05.03.002
Interventi a favore del volontariato - investimenti
2009 euro 200.000
UPB S05.04.001
Interventi a favore dello sport - spese correnti
2009 euro 2.000
UPB S05.04.002
Interventi a favore dello sport - investimenti
2009 euro 7.000
UPB S05.05.002
Interventi a favore degli immigrati ed emigrati
2009 euro 200.000
STRATEGIA 06
UPB S06.03.002
Incentivazioni di parte corrente per le attività artigiane
2009 euro 7.128.000
STRATEGIA 07
UPB S07.06.001
Trasporto pubblico locale
2009 euro 900.000
TOTALE IN AUMENTO
2009 euro 26.639.000
2010 euro 5.000.000
2011 euro 4.500.000
2012 euro 4.500.000

ARTICOLO 15
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.

Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 7 agosto 2009
Cappellacci


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