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NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia

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Legge regionale 7 agosto 2008, n. 25
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 ottobre 2004, n. 24 (Disciplina per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti)
 
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Modifiche ed integrazioni

alla legge regionale 5 ottobre 2004, n. 24 “Disciplina per la razionalizzazione e l’ammodernamentodella rete distributiva dei carburanti”)
1. Alla legge regionale 5 ottobre 2004, n. 24 (Disciplina per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 dopo le parole: “la razionalizzazione” sono aggiunte le seguenti: “, la qualificazione”;
b) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 è sostituita dalla seguente:
“c) la pluralità delle forme di servizio e di vendita e l’adeguata articolazione della rete sul territorio;”;
c) dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 1 è aggiunta la seguente:
“e bis) il rispetto della disciplina in materia di sicurezza viabilistica, di tutela della salute e di qualità dell’ambiente.”;
d) al comma 3 dell’articolo 1:
1) le parole: “determina gli” sono sostituite dalle seguenti: “definisce gli indirizzi generali per i comuni sugli”;
2) le parole: “e metano” sono sostituite dalle seguenti: “, di gas metano, di idrogeno e di miscele metano-idrogeno.”;
e) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 dopo le parole: “gas metano” sono aggiunte le seguenti: “, l’idrogeno, le miscele metano-idrogeno e i bio-carburanti indicati nell’Allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 (Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti)”;
f) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 dopo la prima citazione della parola: “rete” è aggiunta la seguente: “ordinaria”;
g) alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 le parole: “dall’ufficio tecnico di finanza (UTF)” sono sostituite dalle seguenti: “dall’agenzia delle dogane” ;
h) il comma 1 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale carburanti di cui all’articolo 18 e previ studi di scenario affidati all’Istituto regionale di ricerca (IRER), trasmette per l’approvazione al Consiglio regionale il programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti contenente indicazioni relative a:
a) gli obiettivi da perseguire per uno sviluppo equilibrato e concorrenziale della rete distributiva e gli indirizzi generali inerenti i requisiti qualitativi richiesti per i nuovi impianti, anche sotto il profilo urbanistico e della sicurezza;
b) la definizione dei criteri di incompatibilità degli impianti;
c) l’individuazione dei bacini di utenza, delineati in relazione alle caratteristiche economiche, territoriali e viabilistiche del territorio regionale al fine di monitorare l’evoluzione della rete distributiva;
d) l’individuazione degli obiettivi di bacino ed i conseguenti strumenti per il raggiungimento degli stessi;
e) l’individuazione delle aree carenti di impianti, territorialmente svantaggiate, in cui è possibile installare particolari tipologie di impianti e prevedere possibili specifiche agevolazioni per lo sviluppo qualitativo dell’offerta.”.
i) al comma 2 dell’articolo 3 le parole: “e metano, nonché per la determinazione degli” sono sostituite dalle seguenti: “, metano, idrogeno e miscele metano-idrogeno, nonché gli indirizzi generali per gli”;
j) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“Art. 4 (Sistema informativo)
1. La Regione rileva, attraverso un apposito sistema informatico, l’evoluzione della rete distributiva e delle sue caratteristiche qualitative e ne pubblica annualmente i risultati.
2. L’agenzia delle dogane, ai fini del rilevamento dell’evoluzione di cui al comma 1, previa convenzione, comunica annualmente agli uffici regionali competenti i dati relativi al prodotto erogato per ogni impianto e i dati relativi agli impianti ad uso privato.
3. I comuni, anche in collaborazione con i titolari delle autorizzazioni e con le associazioni che li rappresentano, comunicano alla Regione i dati riferiti agli impianti presenti sul proprio territorio e verificano quelli sui servizi accessori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera j).”;
k) la lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 è sostituita dalla seguente:
“e) la ricezione delle comunicazioni inerenti il prelievo o il trasporto dei carburanti in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a cinquanta litri;”;
l) alla lettera j) del comma 1 dell’articolo 5, dopo le
parole: “esercizio provvisorio” sono aggiunte le seguenti: “qualora richiesta dal titolare dell’autorizzazione;”;
m) la lettera n) del comma 1 dell’articolo 5 è sostituita dalla seguente:
“n) l’applicazione della disciplina in materia di orari e di turni di servizio e l’autorizzazione delle eventuali deroghe;”;
n) al comma 2 dell’articolo 5 le parole: “se istituito e operante” sono soppresse;
o) al comma 2 dell’articolo 6:
1) le parole: “criteri urbanistici” sono sostituite dalle seguenti: “criteri di inquadramento territoriale”;
2) le parole: “la concessione edilizia” sono sostituite dalle seguenti: “il permesso di costruire;”;
p) il comma 3 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:
“3. La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale (PRG) o del piano di governo del territorio (PGT) non sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A e nei centri storici.”;
q) dopo il comma 4 all’articolo 6 sono aggiunti i seguenti:
“4 bis. Al fine di favorire una maggiore diffusione dei servizi accessori all’utente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera j), nonchè di prodotti a limitato impatto ambientale e l’autosufficienza energetica dell’impianto mediante fonti rinnovabili, i comuni individuano idonee forme di incentivazione anche mediante agevolazioni e deroghe di tipo urbanistico o interventi sulle volumetrie consentite.
4 ter. Nelle zone classificate di iniziativa comunale (IC) dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali i comuni possono autorizzare l’installazione di impianti eroganti il prodotto metano e il prodotto GPL o uno solo dei due prodotti. Nelle altre zone dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, escluse le zone classificate aree naturali protette, è possibile prevedere la localizzazione di impianti eroganti il prodotto metano e il prodotto GPL o uno solo dei due prodotti, sulla rete ordinaria di viabilità stradale, fatte salve le dovute salvaguardie paesaggistiche e ove la localizzazione non comprometta, a parere dell’ente gestore del parco, rilevanti e documentati aspetti naturalistici.
Nel caso in cui la localizzazione richieda opere di mitigazione e compensazione per il corretto inserimento dell’infrastruttura nel paesaggio il titolare dell’impianto vi provvede.”.
r) all’articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 l’alinea è sostituito dal seguente:
“1. L’autorizzazione per l’installazione di nuovi impianti stradali di carburanti è di competenza del comune ed è subordinata esclusivamente alle seguenti verifiche di conformità:”;
2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal comune che, a tal fine, indice una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), alla quale partecipano:
a) la Regione, per il parere vincolante di conformità di cui all’articolo 1, comma 3;
b) l’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza sanitaria;
c) l’azienda regionale per l’ambiente (ARPA) territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza e tutela dell’ambiente;
d) il comando provinciale dei vigili del fuoco e l’ente proprietario della strada, per il parere di conformità alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia di rispettiva competenza.
1 ter. In caso di inerzia del comune nell’indizione della conferenza di servizi nei termini individuati dai provvedimenti attuativi di cui all’articolo 3, comma 2, la Regione dispone, previa diffida ad adempiere, per l’indizione della conferenza di servizi.
1 quater. Qualora il comune, previa richiesta scritta, entro un termine prestabilito comunque non inferiore a trenta giorni, raccolga dai soggetti invitati alla conferenza di servizi di cui al comma 1 bis pareri tutti positivi, procede al rilascio dell’autorizzazione senza dare luogo alla conferenza, dandone comunicazione a tutti i soggetti interessati.”;
3) al comma 2 le parole: “la concessione edilizia” sono sostituite dalle seguenti: “il permesso a costruire”;
4) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5 bis. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla verifica di compatibilità degli impianti rispetto alla sicurezza viabilistica da attestarsi con riferimento ai vincoli relativi alle condizioni di sicurezza previsti dal regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 7 (Norme tecniche per la costruzione delle strade) e dalle sue norme tecniche attuative e loro successive modifiche e integrazioni. Per quanto non previsto dal regolamento regionale, si applicano le norme in materia stabilite dal codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione, nonché quelle stabilite dalle province e dagli altri enti proprietari o concessionari delle strade.”;
s) all’alinea del comma 1 dell’articolo 8 dopo le parole: “preventiva comunicazione” sono aggiunte le seguenti: “al comune territorialmente competente”;
t) al comma 2 dell’articolo 8 la parola: “UTF” è sostituita dalla seguente: “agenzia delle dogane.”;
u) l’articolo 9 è abrogato;
v) al comma 2 dell’articolo 9 bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il comune, su richiesta del titolare dell’autorizzazione o della concessione e previo parere vincolante della direzione generale competente della Giunta regionale, può concedere, sia sulla rete ordinaria sia nel caso di impianti autostradali, deroghe motivate, solo in caso di impianti completamente realizzati, relativamente a ritardi dovuti all’allacciamento della rete di fornitura del gas metano non imputabili al titolare dell’autorizzazione o della concessione autostradale.”;
w) la lettera d) del comma 3 dell’articolo 10 è sostituita dalla seguente:
“d) il comando provinciale dei vigili del fuoco e l’ente proprietario della strada, per il parere di conformità, secondo le rispettive competenze, alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia;”;
x) la lettera e) del comma 3 dell’articolo 10 è abrogata;
y) i commi 2 e 3 dell’articolo 13, sono sostituiti dai seguenti:
“2. L’autorizzazione non può essere rilasciata, a coloro che:
a) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitto non colposo a pena detentiva non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, o una condanna che comporta la interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione.
3. Il divieto di esercizio dell’attività di distribuzione carburanti ai sensi del comma 1, lettera b) permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell’attività.”;
z) i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 14 sono sostituiti dai seguenti:
“1. Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio i nuovi impianti, gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL devono essere collaudati, su richiesta del titolare dell’autorizzazione, da apposita commissione nominata dal comune e composta da rappresentanti designati:
a) dal comune, il cui rappresentante svolge le funzioni di presidente;
b) dal comando provinciale dei vigili del fuoco;
c) dall’agenzia delle dogane competente per territorio;
d) dall’ASL competente per territorio;
e) dall’ARPA competente per territorio.
2. Il collaudo è effettuato perentoriamente entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del comune, della richiesta dell’interessato. In attesa del collaudo il comune autorizza, su richiesta del titolare dell’autorizzazione, l’esercizio provvisorio dell’impianto, a tal fine il titolare dell’autorizzazione presenta al comune la dichiarazione di inizio attività convalidata dal comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59). Gli oneri del collaudo sono a carico del richiedente. Scaduto il termine di sessanta giorni per l’effettuazione del collaudo il titolare dell’autorizzazione può presentare al comune competente idonea autocertificazione e perizia attestante la conformità dell’impianto al progetto approvato, sostitutive, a tutti gli effetti, del collaudo.
3. La procedura di cui al comma 2 può avere ad oggetto le apparecchiature destinate al contenimento o all’erogazione del prodotto GPL e del prodotto metano.”;
aa) al comma 2 dell’articolo 15 le parole: “, oppure nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione abbia presentato richiesta di volontario trasferimento o concentrazione dell’impianto.” sono soppresse;
bb) al comma 1 dell’articolo 16 la parola: “UTF” è sostituita dalle seguenti: “agenzia delle dogane”;
cc) all’alinea del comma 1 dell’articolo 17 dopo le parole: “idoneo cartello”, sono aggiunte le parole “fornito dai titolari delle autorizzazioni e”;
dd) al comma 1 dell’articolo 18 la parola: “ristrutturazione” è sostituita dalla seguente: “qualificazione”;
ee) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 20 è sostituita dalla seguente:
“a) sospensione non autorizzata dell’esercizio dell’attività dell’impianto, previa diffida alla riapertura entro un termine compreso fra un minimo di quindici giorni ed un massimo di sessanta definito dal comune;”;
ff) all’articolo 21:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
“1. E’ sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle attrezzature non autorizzate chiunque installi impianti di distribuzione carburanti o eserciti l’attività di distribuzione senza la preventiva autorizzazione. E’ sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 8.000 euro e alla confisca delle attrezzature, chiunque realizzi modifiche agli impianti espressamente soggette ad autorizzazione, senza la preventiva autorizzazione.
2. E’ sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle attrezzature non autorizzate chiunque installi, senza preventiva autorizzazione, impianti di distribuzione carburanti ad uso privato; violi il divieto di cui all’articolo 11, comma 1, o eserciti l’attività di distribuzione carburanti ad uso privato, senza la preventiva autorizzazione.”;
2) al comma 3 gli importi “300,00” e “1000,00” sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: “500” e “2.000”;
3) al comma 4 l’importo: “di 1.000,00” è sostituito dal seguente: “da 1.000 euro a 2.000”;
gg) l’articolo 23 è così sostituito:
“Art. 23 (Norma finanziaria)
1. Alle spese per le attività di indirizzo programmatico relative al programma di qualificazione e ammodernamento della rete di distribuzione, di cui all’articolo 3 e per il monitoraggio del processo di razionalizzazione di cui all’articolo 4, comma 1, si provvede con le apposite risorse stanziate all’UPB 7.2.0.2.186 “Studi, ricerche e altri servizi” dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2008 e pluriennale a legislazione vigente 2008-2010”.

Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.
Milano, 7 agosto 2008
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/687 del 29 luglio 2008)


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