NORMATIVA
Normativa regionale - Sardegna
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Legge regionale 7 agosto 2007, n. 5
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Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto.
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Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge: Titolo I Finalità, definizioni e ambito di applicazione ARTICOLO 1 Finalità 1. La Regione autonoma della Sardegna con la presente legge organica disciplina, nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, la programmazione, la progettazione, l’affidamento, l’esecuzione ed il collaudo di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture da eseguirsi sul territorio regionale. Sono esclusi gli appalti da aggiudicarsi a cura delle amministrazioni e degli enti dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1. 2. Le disposizioni della presente legge perseguono gli obiettivi di efficienza, efficacia, trasparenza e qualità del ciclo dell’appalto e sono anche finalizzate a realizzare: a) la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente naturale, dei beni culturali e della qualità architettonica, la sostenibilità ambientale, l’uso oculato delle risorse naturali con particolare riguardo ai materiali e alle fonti non rinnovabili; b) la promozione e la tutela della qualità dell’ideazione e della realizzazione architettonica, cui viene riconosciuta particolare rilevanza pubblica, intesa come esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di carattere funzionale ed estetico poste a base della progettazione e della realizzazione dell’opera e che garantisca il suo armonico inserimento nel paesaggio e nell’ambiente circostante; c) la garanzia della libera e paritaria concorrenza fra gli operatori economici; d) il rispetto integrale dei diritti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione degli appalti in relazione alle necessarie garanzie occupazionali e di reddito, all’applicazione rigorosa delle norme sulla sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, previste dalle vigenti disposizioni di legge, all’applicazione integrale dei contratti collettivi di lavoro del settore di riferimento e dei connessi trattamenti previdenziali e assicurativi; e) la promozione della partecipazione degli operatori economici alle diverse fasi del ciclo dell’appalto. ARTICOLO 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge gli “appalti pubblici” sono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori come individuati al comma 5, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. 2. In particolare: a) “appalti pubblici di lavori” sono contratti aventi per oggetto l’esecuzione o congiuntamente la progettazione e l’esecuzione dei lavori relativi ad una delle attività di cui all’allegato I o di un’opera, oppure l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze individuate dall’amministrazione aggiudicatrice; per “opera” si intende il risultato di un insieme di lavori edili o di genio civile avente una funzione economica o tecnica autonoma; b) “appalti pubblici di forniture” sono contratti aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti; c) “appalti pubblici di servizi” sono contratti aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato II; d) “contratti misti” sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture. I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi, o di forniture, o concessioni di lavori secondo le disposizioni di cui all’articolo 14, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche. 3. Ai fini della presente legge: a) la “concessione di lavori pubblici” è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ma nel quale il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo; b) la “concessione di servizi” è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ma nel quale il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo. 4. Ai fini della presente legge gli operatori economici coinvolti nel ciclo dell’appalto sono definiti come segue: a) i termini “fornitore”, “prestatore di servizi” e “imprenditore” designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o raggruppamento di tali persone e/o organismi che offra sul mercato, rispettivamente, prodotti, servizi o la realizzazione di lavori od opere; il termine “operatore economico” designa sia il fornitore, sia il prestatore di servizi, sia l’imprenditore; b) “offerente” è l’operatore economico che ha presentato un’offerta; “candidato” è l’operatore economico che ha richiesto di essere invitato a partecipare a una procedura ristretta o negoziata. 5. Ai fini della presente legge sono: a) “amministrazioni aggiudicatici” i soggetti elencati all’articolo 3, comma 2, lettere a) e b); b) altri enti aggiudicatori i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere c), d), e) ed f). 6. Per “organismo di diritto pubblico” si intende qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dalla Regione, dagli enti regionali, dagli enti locali, o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di tali soggetti oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dai medesimi soggetti. 7. Le espressioni “stazioni appaltanti” o “soggetti aggiudicatori” comprendono, se non diversamente specificato, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 2. 8. Ai fini della presente legge per “ciclo dell’appalto” si intende lo sviluppo complessivo di tutte le attività necessarie per realizzare una fornitura, un servizio o un lavoro e si articola nelle seguenti fasi: a) “fase interna” è quella che include tutte le attività dal momento della programmazione fino alla predisposizione di tutti i documenti necessari alla indizione di una gara di appalto; b) “fase di evidenza pubblica” è quella che include tutte le attività dalla indizione della gara fino alla stipula del contratto di appalto; c) “fase di esecuzione” è quella che include tutte le attività e gli atti successivi alla firma del contratto di appalto fino al collaudo. 9. Ai fini della presente legge: a) “profilo di committente” è utilizzato negli allegati per indicare il sito internet di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dalla presente legge; b) “vocabolario comune per gli appalti”, in seguito CPV (Common Procurement Vocabular), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento CE n. 2195 del 2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti. 10. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione della presente legge, derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all’allegato I o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all’allegato II, avrà la prevalenza, rispettivamente, la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC. 11. Ai fini dell’articolo 3, comma 14, lettera a), valgono le seguenti definizioni: a) “rete pubblica di telecomunicazioni” è l’infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; b) “punto terminale della rete” è l’insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa; c) “servizi pubblici di telecomunicazioni” sono i servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificatamente affidato l’offerta, in particolare ad uno o più enti di telecomunicazioni; d) “servizi di telecomunicazioni” sono i servizi che consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell’instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione. ARTICOLO 3 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi di importo sia inferiore che superiore alle soglie comunitarie, da eseguirsi sul territorio regionale indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti. Sono esclusi gli appalti da aggiudicarsi a cura delle Amministrazioni e degli enti dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1. Per la determinazione delle soglie e per le modalità di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici si rinvia alla normativa statale di recepimento della direttiva 2004/18/CE e successive modifiche e integrazioni (Relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi). 2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all’articolo 4 si applicano: a) all’Amministrazione regionale ed agli enti elencati all’articolo 69 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modifiche (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione); b) agli altri enti, compresi quelli economici e le agenzie, dipendenti dalla Regione o comunque sottoposti alla sua vigilanza, chiamati tutti anche più brevemente enti regionali; alle aziende sanitarie pubbliche, agli enti locali, alle loro associazioni ed ai loro consorzi, nonché agli altri organismi di diritto pubblico; c) ai concessionari di lavori pubblici che non siano amministrazioni aggiudicatrici, ai quali si applicano solo le norme in materia di pubblicità dei bandi, termini per le gare, qualificazione, quelle in materia di pareri preliminari all’approvazione dei progetti, l’articolo 61 e l’articolo 16, comma 10; per i lavori eseguiti direttamente dal concessionario o tramite imprese collegate, individuate secondo quanto stabilito all’articolo 34, comma 12, si applicano solo le norme in materia di qualificazione e quelle in materia di pareri preliminari all’approvazione dei progetti; d) ai soggetti operanti nei settori speciali di cui alla direttiva 2004/17/CE (che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali), esclusivamente le norme della presente legge che disciplinano le materie della pubblicità, articolo 22, delle offerte anomale, articolo 20, dei controlli sul possesso dei requisiti, articolo 18, commi 3, 4, 5, 6, delle commissioni giudicatrici, articolo 49, degli incarichi di direttore dei lavori o di responsabile tecnico della fornitura o del servizio, articolo 55, delle fasi della procedura, articolo 15, del collaudo, articoli 59 e 60, dell’Osservatorio regionale, articolo 63; per quanto non regolato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 163 del 2006; e) ai concessionari di servizi pubblici, alle aziende in qualsiasi forma costituite, nelle quali una o più amministrazioni di cui alle lettere a) e b) esprimano una presenza nel capitale sociale o nell’organo di amministrazione superiore al 50 per cento; alle aziende speciali, ai consorzi di enti locali per la gestione di servizi pubblici, alle società a capitale pubblico, anche non prevalente, per la gestione di servizi pubblici, alle società che abbiano per oggetto della propria attività la produzione di beni e servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, comprese le società di trasformazione urbana per le attività finalizzate a realizzare beni non destinati al mercato; a tali soggetti non si applicano gli articoli 5, 8, 12, 34, 35 e 55; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo; f) ai soggetti privati che realizzano lavori di edilizia e genio civile attinenti alla costruzione di strade, ponti, ferrovie, canali, irrigazione ed opere idrauliche, nonché lavori civili relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a 1.000.000 di euro o che eseguano servizi o forniture di importo superiore a euro 500.000, i quali usufruiscono di un contributo regionale diretto e specifico che, attualizzato, sia superiore al 50 per cento dell’importo dell’appalto; a tali soggetti non si applicano gli articoli 5, 8, 12, 34, 35 e 55; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo; il provvedimento che concede il contributo della Regione deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle norme della presente legge, pena la decadenza del contributo stesso. 3. I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture. I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi, o di forniture, o concessioni di lavori, secondo le disposizioni che seguono: a) un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un “appalto pubblico di forniture”; b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di cui all’allegato II è considerato un “appalto pubblico di servizi” quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell’appalto; c) un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all’allegato II, e che preveda attività ai sensi dell’allegato I solo a titolo accessorio rispetto all’oggetto principale del contratto, è considerato un “appalto pubblico di servizi”. 4. Ai fini dell’applicazione del comma 3 l’oggetto principale del contratto è costituito dai lavori se l’importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell’appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture che costituiscano l’oggetto principale del contratto. L’affidamento di un contratto misto secondo il presente articolo non deve avere come conseguenza di limitare o escludere l’applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative all’aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l’oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza. 5. La scelta tra l’aggiudicazione di un unico appalto e l’aggiudicazione di più appalti distinti non può essere effettuata al fine di escludere un appalto dall’ambito di applicazione della normativa che disciplina i settori speciali o, dove applicabile, dall’ambito di applicazione della presente legge. 6. Se una delle attività cui è destinato un appalto è disciplinata dalla normativa che disciplina i settori speciali e l’altra dalla presente legge e se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività l’appalto sia principalmente destinato, esso è aggiudicato secondo le disposizioni della presente legge, ferma la facoltà, per gli enti aggiudicatori, di chiedere, in aggiunta all’attestazione di qualificazione ARA o SOA, ulteriori specifici requisiti di qualificazione relativamente alle attività disciplinate dalla normativa che disciplina i settori speciali. 7. Se una delle attività cui è destinato l’appalto è disciplinata dalla normativa che disciplina i settori speciali e un’altra attività non è disciplinata né da tale normativa, né dalla presente legge, e se èoggettivamente impossibile stabilire a quale attività l’appalto è principalmente destinato, esso è aggiudicato ai sensi della normativa che disciplina i settori speciali. 8. Le disposizioni della presente legge applicabili ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera f), si applicano anche ai lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione (primaria se di importo superiore alla soglia comunitaria e secondaria sia di importo inferiore che di importo superiore alla soglia comunitaria) a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e dell’articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica). L’amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, il titolare del permesso di costruire assuma la veste di promotore, presentando all’amministrazione medesima, entro novanta giorni dal rilascio del permesso di costruire, la progettazione preliminare delle opere. All’esito della gara bandita ed effettuata dal promotore sulla base della progettazione presentata, il promotore può esercitare, purché espressamente previsto nel bando di gara, diritto di prelazione nei confronti dell’aggiudicatario, entro quindici giorni dalla aggiudicazione, corrispondendo all’aggiudicatario il 3 per cento del valore dell’appalto aggiudicato. 9. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) e all’articolo 4, comma 1, della legge 29 settembre 1964, n. 847 (Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l’acquisizione delle aree ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167), di importo inferiore alla soglia comunitaria, correlate al singolo intervento edilizio assentito, per le quali ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, il privato può realizzare direttamente le opere. 10. Sono inoltre esclusi dall’applicazione della presente legge i contratti di sponsorizzazione o i contratti assimilabili a questi ultimi, aventi ad oggetto lavori pubblici di cui all’allegato I della presente legge, compresi gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela, ovvero i servizi di cui all’allegato II, ovvero le forniture disciplinate dalla presente legge, quando i lavori, i servizi e le forniture sono realizzati a cura e spese dello sponsor; per la scelta dello sponsor si applicano i principi del trattato, nonché le disposizioni in materia di qualificazione11. La presente legge non si applica ai contratti relativi ai beni culturali. Ad essi si applicano le disposizioni di cui alla parte seconda, titolo IV, capo II, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche. 12. La presente legge non si applica alle concessioni di servizi definite all’articolo 2, comma 3, lettera b), fatto salvo quanto previsto al comma 13. 13. Se un’amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un’amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un’attività di servizio pubblico, l’atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell’ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità. 14. La presente legge non si applica: a) agli appalti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni; b) agli appalti pubblici di servizi : 1) aventi per oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione della presente legge; 2) aventi per oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione; 3) concernenti i servizi d’arbitrato e di conciliazione; 4) concernenti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti; 5) concernenti contratti di lavoro; 6) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell’esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione. 15. La presente legge non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un’altra amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o ad un’associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato istitutivo della Comunità europea. 16. Per gli appalti di servizi di cui all’allegato II B e per quelli il cui valore di tali servizi prevalga rispetto a quello dei servizi di cui all’allegato II A, la presente legge si applica limitatamente all’articolo 14, comma 2, e all’articolo 22, commi 22 e 23. 17. La presente legge si applica agli organismi di diritto pubblico, come definiti all’articolo 2, comma 6, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo dello Stato, oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, qualora tali organismi debbano affidare a terzi l’esecuzione di lavori relativi a opere di competenza regionale, o l’esecuzione di servizi e forniture accessori o connessi a tali lavori. ARTICOLO 4 Regolamento 1. Entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di lavori pubblici, adotta una proposta di regolamento di attuazione e la trasmette al Consiglio regionale per la sua approvazione. Tale regolamento, oltre le materie per le quali è espressamente richiamato, definisce in particolare: a) le funzioni e i compiti del responsabile del procedimento; b) le forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali e delle procedure di accesso a tali atti; c) i rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze; d) la valutazione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; e) il trasferimento in proprietà all’appaltatore dei beni immobili della pubblica amministrazione; f) la procedura di verifica e validazione dei progetti. 2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento si applicano nel territorio della Regione, ad eccezione delle parti incompatibili con le disposizioni della presente legge: a) il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modifiche, nelle parti non abrogate, così come modificato dall’articolo 256 del decreto legislativo n. 163 del 2006; b) il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici). Titolo II Programmazione e progettazione dei lavori, forniture e servizi pubblici (fase interna) ARTICOLO 5 Programmazione degli appalti di lavori di competenza degli enti 1. Sono di competenza degli enti e dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) e b) chiamati tutti più brevemente enti, le opere che non sono ricomprese fra quelle elencate all’articolo 6, comma 12, che sono di competenza della Regione. Per i lavori di importo superiore a euro 200.000 di propria competenza, che intendono realizzare, gli enti sono tenuti alla definizione di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, unitamente all’elenco annuale. 2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità ed individua in modo puntuale, sintetico e con un ordine di priorità l’oggetto di ogni singolo intervento che si intende realizzare, il relativo costo complessivo presunto e le risorse finanziarie disponibili o segnala l’eventuale carenza di risorse. 3. Gli studi indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dell’intervento e contengono un’analisi dello stato di fatto per quanto riguarda le eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilità ambientale, socioeconomiche, amministrative e tecniche. 4. Sono prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento di lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con la prevalenza di capitale privato. Nel programma triennale sono inoltre indicati i beni immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione, anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara. Per gli interventi di manutenzione è sufficiente una sintetica relazione con l’indicazione degli interventi e della stima sommaria dei costi. 5. L’elenco annuale identifica, tra i lavori inseriti nel programma triennale, quelli che si intendono realizzare o comunque avviare nell’esercizio finanziario di riferimento, specificandone le caratteristiche essenziali. 6. L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata alla redazione ed approvazione: a) per i lavori di manutenzione, di una sintetica relazione con l’indicazione degli interventi e dei costi; b) per i lavori di importo inferiore a euro 2.000.000, di uno studio di fattibilità; c) per i lavori di importo superiore a euro 2.000.000, della progettazione preliminare. 7. Un lavoro può essere inserito nell’elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all’intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le risorse complessive finanziarie; in ogni caso dovrà essere certificata la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto. 8. L’elenco annuale indica i lavori in economia per i quali è possibile formulare una previsione. 9. I progetti dei lavori degli enti inseriti nell’elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. 10. Il programma triennale e l’elenco annuale sono approvati unitamente al bilancio di previsione. Lo schema di programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione presso la sede degli enti per almeno trenta giorni consecutivi e sul sito internet della stessa stazione appaltante. 11. L’elenco annuale deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari già disponibili sul proprio bilancio, o disponibili in base a contributi o risorse dello Stato o della Regione o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi bilanci o acquisibili ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403. 12. Il programma triennale e l’elenco annuale sono predisposti e adottati secondo gli schemi-tipo che, definiti dall’Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, sono pubblicati sul sito internet della Regione. Nelle more di tale pubblicazione i programmi triennali devono essere redatti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 giugno 2005 e successive modifiche ed integrazioni. 13. Dopo la loro adozione il programma triennale e l’elenco annuale sono comunicati all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici, che ne dà pubblicità mediante il sito informatico della Regione. Il programma triennale adottato dall’ente è trasmesso a ciascuno degli Assessorati regionali competenti a finanziare le opere inserite. Nell’adottare il programma triennale gli enti possono modificare le previsioni o l’ordine di priorità di quello precedente, in seguito a nuove disposizioni legislative o di sopravvenute circostanze che rendano opportuno il mutamento dell’interesse pubblico. 14. Un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dello stesso elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili da accertate economie. Sono altresì realizzabili gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché quelli dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge, regolamento o atto amministrativo adottati a livello statale o regionale, ovvero atti adottati a livello comunitario. 15. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nei propri bilanci lo stanziamento di un apposito fondo, non superiore al 5 per cento del valore degli appalti inseriti nel piano triennale, per la predisposizione di studi, indagini e ogni attività di ricerca propedeutica e necessaria per una corretta ed efficace programmazione dei lavori da appaltare o affidare in concessione. ARTICOLO 6 Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche - Spese generali 1. La Giunta regionale, previo conseguimento dell’intesa di cui all’articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali), sui criteri generali, approva annualmente, con le modalità previste dell’articolo 4, primo comma, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche, entro sessanta giorni dall’approvazione del bilancio annuale regionale, un programma di spesa, anche per programmi stralcio di settore, per il finanziamento dei lavori pubblici e delle opere pubbliche di competenza dell’Amministrazione regionale e degli enti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) e b). La proposta dell’Assessore competente tiene conto dei programmi triennali degli enti di cui all’articolo 5 ed è corredata da una relazione contenente l’elenco delle richieste di finanziamento pervenute da parte di tali enti e da parte dei soggetti che non sono tenuti alla programmazione triennale, l’indicazione del grado di utilizzazione dei precedenti finanziamenti attribuiti, l’enunciazione dei criteri di selezione delle stesse. 2. Salvo eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, l’Amministrazione regionale non può concedere finanziamenti per interventi non inseriti nei programmi triennali di cui all’articolo 5 o quando la richiesta dell’ente non rispetti l’ordine di priorità indicato nel programma stesso. 3. In aderenza agli obiettivi indicati dal Documento annuale di programmazione economico finanziaria di cui alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna), i programmi di spesa identificano le aree di intervento, la ripartizione delle risorse finanziarie tra le aree di intervento indicandone le priorità, le priorità degli interventi nell’ambito di ogni area e le fonti regionali ed extra regionali che concorrono alla formazione delle risorse. 4. Le istanze di finanziamento devono riguardare esclusivamente interventi inseriti nei programmi triennali delle opere pubbliche e, assieme a detti programmi, sono presentate dai soggetti interessati, in data immediatamente successiva all’approvazione del proprio bilancio, ai singoli Assessorati regionali in relazione alle rispettive competenze; le istanze devono specificare se per la stessa opera è stata o sarà presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell’Amministrazione regionale e/o se è stato o sarà previsto il concorso di finanza privata. I soggetti tenuti alla programmazione triennale dei lavori pubblici di propria competenza approvano le necessarie modifiche al programma triennale ed all’elenco annuale, in conseguenza di finanziamenti regionali non accertati al momento dell’approvazione di tali atti e provvedono ad adeguare il livello progettuale dell’intervento, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 6. Per i soggetti che, ai sensi della presente legge, non sono tenuti alla programmazione triennale, le richieste di finanziamento devono essere trasmesse entro il 30 giugno di ogni anno e devono essere accompagnate da studi di fattibilità o, se l’intervento deve essere avviato nell’anno, dagli elaborati indicati all’articolo 5, comma 6; le istanze di finanziamento devono indicare i tempi stimati per la progettazione e la realizzazione e devono specificare se, per lo stesso intervento, è già stata presentata richiesta di finanziamento all’Amministrazione regionale o ad altra amministrazione o se sarà previsto il concorso di finanza privata. 5. Fatti salvi i criteri determinati in piani di settore o in disposizioni legislative attinenti alle singole categorie di opere, i programmi di spesa devono essere conformi ai criteri generali di una equa ripartizione territoriale dei finanziamenti e dell’esigenza di completamento di progetti generali di opere, parte delle quali siano state già realizzate. 6. Nel programma di spesa ciascun progetto è sempre finanziato per intero. È tuttavia possibile il finanziamento di progetti che, pur facendo parte di un più ampio progetto generale, siano già dotati di una distinta funzionalità e prevedano la realizzazione di opere autonomamente fruibili da parte degli utenti. 7. Tali programmi devono essere pubblicati sul sito internet della Regione. 8. Non sono ricomprese nei programmi le somme destinate ad interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamenti ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale, regionale o comunitario ovvero i programmi attivati mediante bandi di selezione pubblica degli interventi. 9. Le opere incluse nei programmi triennali e negli elenchi annuali, qualora finanziate dalla Regione con il programma di cui al comma 1, sono delegate agli enti i quali curano la progettazione, l’appalto, la direzione e l’esecuzione dei lavori e il collaudo dell’opera. Sono realizzati mediante delega anche gli interventi finanziati dalla Regione ai soggetti che non sono tenuti alla programmazione triennale. 10. Le opere di interesse di due o più enti locali sono di competenza delle unioni di comuni costituite ai sensi della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni). 11. Non fanno parte dei programmi triennali e degli elenchi annuali le opere di competenza dell’Amministrazione regionale. 12. Sono di competenza dell’Amministrazione regionale, ai fini delle procedure di approvazione delle opere pubbliche: a) le opere portuali, di competenza regionale, ed aeroportuali, le opere di viabilità di interesse regionale, le opere idrauliche di seconda e terza categoria, gli interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi, salvo quelli attribuiti alle province dalla legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13 (Norme per l’esercizio delle funzioni relative al controllo ed alla lotta degli insetti nocivi, dei parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante); b) le opere concernenti il demanio e il patrimonio della Regione; le opere demaniali statali delegate alla Regione a’ termini del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla L. 22 luglio 1975, n. 382); c) le opere classificate regionali o di rilevanza regionale, con legge regionale; d) le opere urgenti di prevenzione e soccorso a tutela della pubblica incolumità a seguito di calamità naturali, che non rientrino nella competenza primaria degli enti locali o dello Stato; e) le opere di accumulo e di trasporto della risorsa idrica a monte dell’incile dei sistemi idrici settoriali. 13. Per l’attuazione delle opere di competenza regionale inserite nel programma di cui al comma 1 si procede in esecuzione diretta ovvero mediante finanziamenti da assentirsi, sulla base di specifici atti convenzionali, agli enti individuati in sede di programmazione regionale. 14. Per tali opere l’inclusione nel programma è subordinata: a) per gli interventi di importo inferiore a 10.000.000 di euro, alla redazione di uno studio che deve individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze da soddisfare e deve indicare le funzioni dell’intervento, una sua sommaria descrizione e la stima preliminare dei costi; b) per gli interventi di importo pari o superiore a 10.000.000 di euro, alla redazione dello studio di fattibilità secondo quanto previsto dall’articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali). Per gli interventi di manutenzione è sufficiente una sintetica relazione con l’indicazione degli interventi, della stima sommaria dei costi e delle eventuali fonti di finanziamento; alla redazione dello studio di cui alla lettera a), dello studio di fattibilità di cui alla lettera b) o della relazione per gli interventi di manutenzione, provvedono gli Assessorati competenti per le opere in esecuzione diretta ed i soggetti attuatori per le opere da realizzarsi sulla base di specifici atti convenzionali, ai sensi del comma 13. 15. All’erogazione dei finanziamenti delle opere delegate agli enti o delle opere da realizzarsi sulla base di specifici atti convenzionali, si provvede con determinazione del dirigente regionale competente per materia. I fondi, assegnati con le modalità previste dalle leggi finanziarie regionali per le opere delegate, entrano a far parte del bilancio degli enti finanziati, con destinazione specifica e sono utilizzati per l’esecuzione delle opere. 16. Le quote percentuali determinate sull’importo dei singoli finanziamenti in delega o conseguenti ad atti convenzionali sono le seguenti, fatto salvo quanto previsto al comma 17: a) 10 per cento dell’importo del finanziamento contestualmente all’emissione del provvedimento di delega o alla firma dell’atto convenzionale; b) 15 per cento dell’importo del finanziamento, all’atto dell’affidamento dei lavori; c) 30 per cento dell’importo del finanziamento, per spese sostenute nella misura del 90 per cento degli acconti ricevuti; d) ulteriore 30 per cento dell’importo, per spese sostenute nella misura del 90 per cento degli acconti ricevuti; e) la quota restante, per spese sostenute nella misura del 90 per cento degli acconti ricevuti. 17. Per i finanziamenti di importo inferiore a euro 300.000, le quote percentuali determinate sull’importo dei singoli finanziamenti sono definite come segue: a) 10 per cento dell’importo del finanziamento, contestualmente all’emissione del provvedimento che autorizza l’erogazione del finanziamento; b) 75 per cento dell’importo del finanziamento, all’atto dell’affidamento dei lavori; c) la quota restante dell’importo, per spese sostenute nella misura del 90 per cento degli acconti ricevuti. 18. I fondi devono essere impegnati dall’ente interessato entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di erogazione dei fondi ovvero del secondo anno successivo quando la loro utilizzazione richieda l’approvazione di un progetto esecutivo delle opere da realizzare. Tali termini sono interrotti in presenza di richiesta di pareri obbligatori, autorizzazioni, nulla osta di competenza di altre amministrazioni. Per impegno entro i termini si intende la costituzione di una obbligazione giuridicamente perfezionata o quantomeno la pubblicazione del relativo bando di gara, entro gli stessi termini, purché faccia seguito l’affidamento dei lavori entro l’esercizio immediatamente successivo. 19. La norma di cui al comma 18 non si applica alle assegnazioni finanziarie disposte dallo Stato o dall’Unione europea, per le quali valgono le specifiche disposizioni in termini di impegno, di modalità di rendicontazione e di eventuale restituzione. 20. Le stazioni appaltanti, per le opere di cui al comma 12 di competenza della Regione e per le opere di cui all’articolo 5 di competenza degli enti, sono tenute a comprovare, mediante fatture o parcelle quietanzate ovvero mediante documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, i pagamenti, intermedi e a saldo, per le spese generali relative a tutti gli oneri sostenuti per la realizzazione delle opere, anche attraverso personale dipendente della propria o di altra amministrazione pubblica. 21. Le spese per tali oneri, previste nel quadro economico dell’intervento (quali progettazione e attività ad essa preliminari, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione, assistenza e contabilità, assicurazione dei dipendenti, spese per attività di consulenza e di supporto, per commissioni giudicatrici, per pubblicità, per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici) devono essere certificate in base a documenti che consentano di accertare che tali costi si riferiscono effettivamente ed esclusivamente all’intervento finanziato, anche qualora la stazione appaltante dovesse avvalersi di personale proprio o di altra amministrazione pubblica; in tal caso le spese devono essere certificate dal legale rappresentante della stazione appaltante. 22. Per le opere soggette a rendicontazione presso l’Unione europea le stazioni appaltanti sono tenute a presentare la dimostrazione dì spesa e di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale con le modalità definite dagli Assessorati regionali competenti nelle relative misure dei programmi comunitari interessati. 23. Gli Assessorati regionali effettuano, in corso d’opera, accertamenti e controlli a campione, di natura tecnica, amministrativa e contabile in ordine alla corretta esecuzione delle opere e lavori finanziati dall’Amministrazione regionale; gli Assessorati regionali, secondo le rispettive competenze, si riservano la facoltà di chiedere la rendicontazione finale della spesa delle opere comunque finanziate dall’Amministrazione regionale. 24. A garanzia dell’efficiente ed efficace attuazione dei programmi di opere pubbliche da realizzarsi in regime di delega o mediante atti convenzionali, gli Assessorati regionali competenti in materia provvedono all’attivazione di specifiche procedure di monitoraggio delle opere stesse, mediante utilizzo di apposita quota parte delle risorse finanziarie destinate, da determinarsi in sede di predisposizione del singolo programma di cui all’articolo 4, comma primo, lettera l), della legge regionale n. 1 del 1977, ed all’articolo 9 della legge regionale n. 31 del 1998. 25. Sono abrogate tutte le disposizioni concernenti procedure, modalità di finanziamento e di erogazione dei fondi, nonché quelle inerenti il riconoscimento delle spese generali per oneri connessi con la realizzazione delle opere, in contrasto con le norme della presente legge. ARTICOLO 7 Unità tecnica regionale per i lavori pubblici - Pareri e approvazione dei progetti 1. È istituita presso l’Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici l’Unità tecnica regionale per i lavori pubblici, denominata Unità tecnica regionale (UTR), avente funzione consultiva e di coordinamento tecnico e amministrativo in materia di lavori pubblici. Essa è composta dai seguenti membri con diritto di voto: a) direttore generale dell’Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, con funzioni di presidente; b) tre dirigenti dello stesso Assessorato che hanno competenza in materia di infrastrutture, difesa del suolo, edilizia e un dirigente dello stesso Assessorato esperto in materie amministrative e giuridiche, con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica; c) quattro dirigenti dell’Amministrazione regionale, che hanno competenza in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, compatibilità ambientale, sanità; d) direttore dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna. 2. Partecipano alle sedute dell’UTR, senza diritto di voto: a) esperti esterni alla Regione, nominati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4, scelti tra professionisti iscritti a ordini professionali da non meno di dieci anni o fra docenti universitari, con particolare e comprovata esperienza in materia di acque pubbliche, dighe, opere idrauliche, idriche e di bonifica, opere marittime, edilizia, urbanistica, viabilità, impianti tecnologici e industriali, elettrotecnica, beni culturali ed architettonici, scienze geologiche, agrarie e forestali e in materie giuridico-amministrative; il presidente dell’UTR convoca, di volta in volta, alle sedute dell’organo collegiale, un numero di esperti esterni necessario in relazione alla tipologia dei lavori o all’argomento trattato, non superiore a sei; b) un dirigente dell’Assessorato regionale che ha disposto il finanziamento dell’opera o che ha richiesto il parere dell’organo collegiale. 3. Le funzioni organizzative e di segreteria dell’UTR sono espletate dall’Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici. 4. Alla nomina dei componenti dell’UTR e degli esperti esterni provvede la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, individuando complessivamente un numero di esperti nelle diverse discipline e materie non superiore a quindici. 5. Nei casi di assenza o di legittimo impedimento, il direttore generale e i dirigenti dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici e quelli dell’Amministrazione regionale, possono delegare un sostituto scelto fra i dipendenti in servizio. 6. Il presidente convoca l’UTR con un preavviso minimo di sette giorni; per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; i pareri sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Entro quindici giorni dalla data della seduta i pareri dell’UTR sono comunicati agli enti interessati e sono pubblicati sul sito internet della Regione. 7. L’esposizione degli argomenti in discussione è affidata ad un relatore o gruppo di relatori scelti tra i componenti l’organo collegiale e gli esperti esterni che partecipano alla seduta, che si avvalgono della relazione istruttoria predisposta dal servizio dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici competente per materia. Qualora la specificità dell’argomento lo richieda, possono essere chiamati a far parte dell’attività istruttoria funzionari tecnici e amministrativi di altri Assessorati, per gli aspetti di loro competenza. 8. Gli esperti esterni, che fanno parte dell’Unità tecnica regionale, durano in carica due anni ed hanno diritto ad un compenso di euro 500 per ogni seduta a cui hanno partecipato, comprensivo del gettone di presenza e di tutte le attività svolte. Il trattamento di missione degli esperti esterni è commisurato a quello spettante ai dirigenti regionali. 9. L’UTR è competente ad esprimere pareri obbligatori: a) su progetti di opere pubbliche e di lavori pubblici; b) su perizie suppletive e di variante relative ai progetti di propria competenza e che comportino modifiche sostanziali o spesa superiore al sesto quinto dell’importo contrattuale originario; c) su riserve, compresa la richiesta di esonero di penalità contrattuali, iscritte dagli appaltatori sui documenti contabili, a condizione che le stesse siano confermate sullo stato finale o apposte in sede di collaudo, riguardino la richiesta di un maggior compenso determinato o determinabile in somma superiore a euro 200.000 e non siano oggetto di accordo bonario ai sensi dell’articolo 61; d) preliminari alle procedure di gara per appalto concorso di importo superiore a euro 5.000.000; e) su ogni altro argomento di interesse generale, in materia di lavori pubblici, su richiesta della Giunta regionale o dell’Assessorato interessato. 10. Sui progetti di opere pubbliche e di lavori pubblici, l’UTR esprime il proprio parere sui progetti di importo superiore ai limiti indicati ai commi 16 e 17: a) preliminari, nel caso in cui si debba procedere all’appalto mediante concessione o appalto-concorso; b) preliminari e definitivi, nel caso in cui si debba procedere all’appalto mediante appalto integrato; c) preliminari e definitivi, nel caso in cui si debba procedere alla gara sulla base di un progetto esecutivo. 11. L’UTR esprime il proprio parere sui progetti esecutivi di importo superiore ai limiti di cui ai commi 16 e 17 esclusivamente nei casi seguenti: a) progetti presentati dall’aggiudicatario di una procedura d’appalto espletata mediante concessione o appalto concorso; b) progetti che comportino modifiche sostanziali rispetto ai progetti definitivi di cui al comma 10, lettera c). 12. I progetti parziali derivanti da progetti generali sono considerati progetti a sé stanti, se in possesso di autonomia funzionale e, in tal caso, sono sottoposti al preventivo parere dell’UTR in relazione all’importo del solo progetto parziale. 13. I progetti parziali di progetti generali già approvati sono soggetti al parere dell’UTR se comportino modifiche sostanziali al progetto generale. 14. L’UTR esprime i pareri di propria competenza sui progetti e sulle perizie entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Tale termine, previa motivata comunicazione all’ente richiedente, può essere prorogato per non oltre trenta giorni, nei casi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 9; trascorsi detti termini, su richiesta dell’ente interessato, il servizio dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici competente per materia esprime, entro i successivi trenta giorni, il parere sostitutivo. 15. Fatte salve le diverse attribuzioni degli organi statali in ordine alle opere pubbliche assistite da finanziamento totale o parziale dello Stato da realizzare nel territorio della Sardegna, il presente articolo fissa, altresì, le norme di approvazione dei progetti delle opere pubbliche e di lavori pubblici, comunque finanziati. 16. I progetti di lavori pubblici o di opere pubbliche di competenza della Regione sono approvati con determinazione del dirigente cui compete l’assunzione dell’impegno e l’ordinazione della spesa, previo parere: a) del settore dell’Assessorato competente per materia, che ha curato l’istruttoria, per importi fino a euro 6.000.000; b) dell’UTR negli altri casi. 17. I progetti di lavori pubblici o di opere pubbliche di importo fino a euro 6.000.000 di competenza dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed f) sono approvati con provvedimento degli organi o dei dirigenti competenti, previo parere del responsabile del procedimento o del responsabile del servizio tecnico, che siano ingegneri o architetti. 18. In assenza di tali figure professionali, per i progetti redatti dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), possono esprimere i pareri anche il responsabile del procedimento o il responsabile del servizio tecnico in possesso del diploma di geometra o di altro titolo equiparato, i quali, per progetti di importo superiore a euro 2.000.000, si avvalgono di un incarico di supporto tecnico-amministrativo, da affidarsi nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11. 19. Non possono rilasciare i pareri coloro che abbiano collaborato alla progettazione. 20. Nel caso in cui nell’organico delle amministrazioni aggiudicatrici sia presente un solo funzionario tecnico, l’organo cui compete l’approvazione del progetto valuta se prescindere dall’acquisizione del parere preliminare o se avvalersi di un incarico di supporto tecnico-amministrativo, da affidarsi nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11. 21. Qualora l’opera non rientri nei limiti della competenza di valore fissati dal comma 17, l’approvazione dei progetti è subordinata all’acquisizione del parere dell’UTR. 22. Per i progetti per i quali, ai sensi dell’articolo 13 e del regolamento di cui all’articolo 4, sussiste l’obbligo della verifica tecnica, tale adempimento sostituisce i pareri previsti dalla lettera a) del comma 16 e dal comma 17, mentre deve essere sempre acquisito il parere dell’UTR, se il progetto supera i limiti di importo indicati negli stessi commi. 23. Non possono conseguire l’approvazione i progetti per i quali non siano stati acquisiti preventivamente i pareri obbligatori, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle vigenti norme. 24. I verbali di nuovi prezzi, le perizie suppletive e quelle di variante in corso d’opera sono approvati con le modalità di cui al presente articolo. 25. Nei limiti delle competenze previste dalla presente legge, l’approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge, qualora siano stati completati gli adempimenti preliminari previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni e pubblica utilità. Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti dell’approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi. 26. Con l’entrata in vigore della presente legge, il Comitato tecnico-amministrativo regionale (CTAR) e i Comitati tecnici-amministrativi provinciali (CTAP), già istituiti con legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici), sono soppressi. Fino alla effettiva costituzione dell’UTR, il parere di competenza è espresso dall’attuale Comitato tecnico-amministrativo. 27. I limiti di importo indicati nei commi 16, 17 e 18 sono aggiornati, con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, di norma ogni cinque anni ovvero, se necessario, anche entro un termine inferiore.
ARTICOLO 8 Appalti di lavori: responsabile unico del procedimento o responsabile delle singole fasi del procedimento
1. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici per le fasi della progettazione,dell’affidamento e dell’esecuzione. 2. Il responsabile del procedimento assicura, in ogni fase di attuazione degli interventi, il rispetto dei tempi di realizzazione, il corretto svolgimento delle procedure, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria; segnala eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell’attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all’amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo, necessari per l’attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza. 3. Il regolamento di cui all’articolo 4 disciplina ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, anche in relazione ai compiti ed alle responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e sicurezza durante la progettazione e l’esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), e successive modifiche ed integrazioni. 4. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati ai compiti per cui è nominato. Per lavori e servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di tali professionalità, le stazioni appaltanti nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio o possono procedere ai sensi del comma 5. 5. Qualora l’organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate e non consenta di disporre delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell’intervento, i compiti di supporto all’attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure e le modalità previste per l’attribuzione degli incarichi di cui all’articolo 11, a professionisti singoli o associati, a società di professionisti o di ingegneria, aventi le necessarie competenze specifiche, che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale. 6. L’Amministrazione e gli enti regionali, in considerazione della struttura organica del personale prevista dalla legge regionale n. 31 del 1998, possono nominare, ai sensi della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l’Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa), e successive modificazioni, e tramite i direttori dei servizi competenti, un responsabile del procedimento per ogni singola fase del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione; spetta ai direttori dei servizi la funzione di coordinamento e di controllo dei responsabili del procedimento da essi nominati. I direttori dei servizi competenti devono, comunque, garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile unico dalle disposizioni della presente legge. Il responsabile del procedimento, qualora nominato, viene individuato, di norma, nel responsabile dell’articolazione facente parte del servizio di appartenenza e deve essere un dipendente in ruolo presso l’Amministrazione regionale o gli enti regionali. Per le fasi della progettazione ed esecuzione il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Nell’ipotesi in cui il dirigente dell’unità organizzativa competente affidi l’incarico di responsabile del procedimento ad un dipendente della propria struttura che non abbia la qualifica dirigenziale, quest’ultimo dovrà limitarsi allo svolgimento dell’attività istruttoria e di proposta, mentre l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi rimane nella esclusiva competenza del dirigente; sono fatte salve le competenze del direttore dei lavori e del progettista per la sottoscrizione degli elaborati e/o gli atti che ad essi competono secondo le specifiche disposizioni di legge. 7. Qualora, nella fase della progettazione, dell’affidamento o dell’esecuzione, si renda necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), su proposta del responsabile unico del procedimento, possono promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni. La medesima facoltà può essere esercitata dall’Amministrazione regionale e dagli enti regionali, su proposta dei direttori dei servizi competenti. 8. In materia di conferenza dei servizi si applicano le disposizioni previste dalla legge n. 241 del 1990 e successive modifiche. ARTICOLO 9 Progetti e tipologie progettuali per l’appalto di lavori
1. Il progetto è il documento tecnico costituito da un insieme di elaborati coordinati le cui caratteristiche e i cui specifici contenuti dipendono dal livello di definizione di volta in volta richiesto, in funzione della natura dell’oggetto dell’appalto. 2. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative, la conformità alle norme ambientali e urbanistiche e il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nelle seguenti lettere a), b) e c) sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei 18 lavori da progettare, ritenga tali prescrizioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle: a) il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all’utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l’avvio della procedura espropriativa; b) il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni; esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell’inserimento delle opere sul territorio, nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l’individuazione del tipo di fondazione, negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell’opera, nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti, in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo; gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo; c) il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo; in particolare il progetto è costituito dall’insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall’elenco dei prezzi unitari; esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo; il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti. 3. Nei capitolati speciali sono inserite le specifiche tecniche definite al numero 1), lettera a), dell’allegato III, secondo quanto previsto dall’articolo 10. 4. La progettazione deve rispettare i vincoli esistenti preventivamente accertati, ove possibile, fin dal documento preliminare; essa deve, inoltre, rispettare i principi di minimizzazione dell’impegno di risorse di materiali non rinnovabili, di massimo utilizzo delle risorse naturali impegnate, di massima manutentabilità, durabilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni nel tempo, della massima efficienza energetica, di autoproduzione di energia, di risparmio energetico con particolare attenzione all’inquinamento luminoso, e si svolge in modo da assicurare: a) la qualità del lavoro e la rispondenza alle finalità relative; b) la conformità alle norme ambientali ed urbanistiche; c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario; d) la minimizzazione dell’inquinamento acustico e luminoso. 5. I progettisti, nella redazione dei progetti, devono attenersi alle indicazioni di prezzo contenute nel prezziario unico regionale e devono motivare l’eventuale indicazione di voci di prezzo che abbiano valore di costo differente ai riferimenti ivi contenuti. Il prezziario unico regionale è aggiornato con cadenza annuale. 6. Nei capitolati speciali d’appalto sono inserite specifiche condizioni per favorire l’uso dei materiali recuperabili, secondo le modalità che sono indicate dalla Regione, dagli enti locali e da altri enti, secondo le rispettive competenze. 7. La Regione riconosce il valore culturale delle peculiarità storiche e tradizionali del proprio patrimonio edilizio ed architettonico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali e contribuisce alla sua salvaguardia e tutela. Per le costruzioni e per gli interventi devono essere utilizzati, per quanto possibile, con riferimento alle opere esterne, materiali tradizionali tipici della zona. 8. Il responsabile unico del procedimento per le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), o il dirigente del servizio competente per le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a) qualora ritenga le prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del presente articolo insufficienti o eccessive, provvede ad integrarle o a modificarle. 9. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza, alle prestazioni professionali specialistiche necessarie a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni sua parte, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri enti aggiudicatori. 10. L’accesso per l’espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all’attività di progettazione è autorizzato ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), così come integrato dall’articolo 11, comma 2, dello stesso decreto per quanto riguarda le modalità di notifica ad un numero di destinatari superiore a cinquanta. 11. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l’esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e purché siano precisate nel capitolato speciale o nel bando di gara o nell’invito; tali condizioni possono attenere, in particolare, ad esigenze sociali o ambientali. ARTICOLO 10 Specifiche tecniche e documenti speciali
1. Le specifiche tecniche definite al numero 1) dell’allegato III, figurano nel bando di gara, ovvero nel capitolato d’oneri e, ove sia possibile, devono essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale. Esse, inoltre, devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. 2. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nei limiti in cui sono compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti: a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell’allegato III, e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti; ciascun riferimento contiene la menzione “equivalente”; b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali; devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l’oggetto dell’appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l’appalto; c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a), quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti; d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche, e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche. 3. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al comma 2, lettera a), le stazioni appaltanti non possono respingere un’offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l’offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Costituisce un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto. 4. L’operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnala con separata dichiarazione che allega alla richiesta di invito o, ove questa non sia prevista, all’offerta. 5. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al comma 2, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le stazioni appaltanti non possono respingere un’offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti. 6. Nell’ipotesi di cui al comma 5, nella propria offerta l’offerente è tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali prescritti. Si applicano i commi 3 e 4. 7. Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate alla lettera b) del comma 2, possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all’occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee nazionali, multinazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, quando ricorrono le seguenti condizioni: a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell’appalto; b) i requisiti per l’etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche; c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali; d) siano accessibili a tutte le parti interessate. 8. Nell’ipotesi di cui al comma 7 le stazioni appaltanti possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d’oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. 9. Per “organismi riconosciuti” si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili. Le stazioni appaltanti accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri. 10. A meno di non essere giustificate dall’oggetto dell’appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto non sia possibile applicando i commi 2 e 3, a condizione che siano accompagnati dall’espressione “o equivalente”. 11. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori sono tenuti alla predisposizione di documenti speciali in tutti i casi nei quali siano previsti da leggi dello Stato, della Regione o da direttive europee. Gli stessi soggetti valutano l’opportunità di predisporre tali documenti ogni qualvolta ciò favorisce il miglior raggiungimento degli obiettivi della presente legge, così come indicati all’articolo 1, con particolare riferimento ai seguenti ambiti: a) compatibilità ambientale, uso razionale dei materiali e delle fonti energetiche non rinnovabili; b) compatibilità e sicurezza sismica, geologica, geotecnica e geomorfologica. 12. I requisiti minimi dei documenti speciali sono definiti dal regolamento di cui all’articolo 4.
ARTICOLO 11 Attività di progettazione, direzione lavori ed accessorie 1. Le prestazioni finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici ed in particolare quelle relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alle attività tecnico-amministrative accessorie alla progettazione, nonché alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo al responsabile unico del procedimento per le amministrazioni i cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) o al dirigente del servizio competente per le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui alla vigente normativa; c) dagli uffici di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge o sulla base di formale accordo; d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza), e successive modificazioni, ivi compresi, per gli interventi che lo richiedano, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; e) dalle società di professionisti; f) dalle società di ingegneria; g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f); h) da consorzi stabili di società di professionisti di cui alla lettera e) e di società di ingegneria di cui alla lettera f), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni e che abbiano deciso di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa nel settore della progettazione, direzione lavori e prestazioni accessorie; è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile; ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, a tali consorzi si applicano le disposizioni previste dalla normativa statale in materia. 2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti in possesso del titolo di abilitazione e iscritti ai rispettivi albi professionali. I tecnici diplomati possono firmare i progetti, nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso altra amministrazione, da almeno cinque anni, siano inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione. 3. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sono attribuite le funzioni di progettazione le amministrazioni stipulano, con oneri a proprio carico, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale. Nel caso di affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni, le polizze sono a carico di questi ultimi. 4. In caso di accertata carenza di organico, o di lavori di particolari complessità e in tutte quelle ipotesi in cui, motivatamente, le amministrazioni aggiudicatrici non possano far fronte con proprio personale, le attività di cui al comma 1 del presente articolo possono essere affidate ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h). 5. Si intendono per: a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui al libro quinto del Codice civile, titolo V, capi II, III e IV, ovvero nella forma di società cooperativa di cui al libro quinto del Codice civile, titolo VI, capo I, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale; i soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l’attività in forma associata ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 1815 del 1939; ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale; detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti; b) società di ingegneria le società di capitali di cui al libro quinto del Codice civile, titolo V, capi V, VI e VII, ovvero nella forma di società cooperative di cui al libro quinto del Codice civile, titolo VI, capo I, che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. 6. Ai fini dell’affidamento dei servizi disciplinati dal presente articolo, le società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente svolta dalla società, abilitato all’esercizio della professione da almeno 10 anni, nonché iscritto, al momento dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti o abilitato all’esercizio della professione secondo le norme del paese dell’Unione europea cui appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al relativo albo professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento; l’approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante. 7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l’incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. All’atto dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario. 8. Al fine di valorizzare i giovani professionisti, i soggetti e i raggruppamenti temporanei previsti dal comma 1, lettere d), e), f), g) e h), sono obbligati a indicare, in qualità di co-progettista, almeno un professionista iscritto all’albo professionale ovvero in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla normativa europea, da meno di cinque anni. 9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi per i quali abbiano svolto attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del Codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti. 10. Gli affidatari dei servizi di supporto al responsabile unico del procedimento non possono partecipare agli appalti dei servizi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi del comma 9 del presente articolo. 11. Ai corrispettivi relativi alle attività professionali di cui al comma 5, lettera b), si applica il contributo integrativo, qualora previsto dalle norme che regolano la cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo ordine o albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti. 12. Per l’affidamento degli incarichi di cui al comma 1, il cui importo stimato sia pari o superiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa) si applicano le disposizioni previste dalla presente legge per l’affidamento dei servizi sopra soglia; per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria, si applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo I, capo I del decreto legislativo n. 163 del 2006. 13. Gli incarichi di cui al comma 1 di importo stimato inferiore alla soglia comunitaria sono affidati secondo quanto stabilito dai commi 14, 15 e 16. 14. Per l’affidamento di incarichi il cui importo stimato sia superiore a euro 100.000 si procede mediante gare ad evidenza pubblica, secondo le procedure previste dalla presente legge per l’appalto dei servizi sotto soglia. 15. Per l’affidamento delle prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo il cui importo stimato sia inferiore a euro 100.000 le stazioni appaltanti per il tramite, secondo i rispettivi ordinamenti, del responsabile del procedimento o del dirigente competente, possono procedere all’affidamento ai soggetti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, aggiornati annualmente. A tali elenchi possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale e tecnico-organizzativa. I criteri di selezione degli operatori da invitare a presentare offerta devono tener conto dell’esperienza pregressa in termini di adeguatezza e proporzionalità rispetto all’incarico da affidare. La migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le stazioni appaltanti scelgono il criterio di affidamento ritenuto più adeguato in relazione alla tipologia e all’importo dell’incarico. Costituisce titolo preferenziale nell’affidamento, a parità di valutazione, l’iscrizione all’albo professionale da non più di cinque anni. Sul sito internet della stessa amministrazione e presso l’albo pretorio deve essere reso noto il nominativo dell’affidatario. Le amministrazioni devono assicurare una rotazione nell’affidamento degli incarichi. 16. Per le prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo, di importo stimato inferiore ai 20.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite, secondo i rispettivi ordinamenti, del responsabile del procedimento o del dirigente competente, possono procedere all’affidamento diretto ai soggetti di cui al comma l, lettere d), e), f), g) e h), secondo le modalità e le procedure previste nell’articolo 41, commi 1, 2, 3 e 5 della presente legge, previa indicazione delle prestazioni nel regolamento interno per la disciplina dell’attività contrattuale in economia ovvero nel regolamento istitutivo degli elenchi di operatori economici di cui al comma 15. In tal caso il ribasso sull’importo delle prestazioni, stimato ai sensi delle tariffe professionali di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2001 (Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell’art. 17, comma 14-bis, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche), è negoziato tra il responsabile unico del procedimento o il dirigente ed il professionista cui si intende affidare il servizio. 17. Il regolamento di cui all’articolo 4 stabilisce la disciplina di dettaglio per tali affidamenti. 18. Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato per l’incarico, il conteggio comprende, con l’esclusione dell’IVA e degli oneri previdenziali, oltre l’onorario e il rimborso spese per i servizi di progettazione e per le attività tecnico-amministrative accessorie alla progettazione, tutti i compensi relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla direzione dei lavori, alle attività di supporto al RUP, qualora tali servizi non siano assunti, anche parzialmente, da un dipendente tecnico dell’amministrazione. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. L’importo presunto delle prestazioni, per i servizi indicati nel presente articolo, è stimato ai sensi delle tariffe professionali di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2001. Per le prestazioni accessorie non comprese nelle vigenti tariffe le stazioni appaltanti devono far riferimento all’effettivo valore di mercato. La procedura di calcolo per la determinazione del valore dell’incarico deve essere allegata all’avviso pubblico. 19. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista. 20. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate allo stesso soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile unico del procedimento per le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) o dal dirigente del servizio competente per le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a). In tal caso occorre l’accettazione, da parte del nuovo progettista, dell’attività progettuale precedentemente svolta. L’affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l’avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva21. L’attività di progettazione deve perseguire la qualità architettonica dell’intervento da realizzare, nel rispetto dei principi richiamati all’articolo 1 ed all’articolo 68. 22. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d), operanti nei settori speciali di cui alla direttiva 2004/17/CE, possono affidare le progettazioni, nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l’affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse, direttamente a società di ingegneria di cui al comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l’80 per cento della cifra d’affari media realizzata dalle predette società nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile. ARTICOLO 12 Incentivi per la progettazione di lavori
1. Una somma non superiore al 2 per cento dell’importo posto a base della gara, compresa tra le somme del quadro economico dell’intervento, è ripartita tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della progettazione, del piano della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, con le modalità ed i criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata e riportati in un regolamento adottato dall’amministrazione. La percentuale effettiva, entro la misura massima sopra indicata, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, compresa la quota a carico dell’amministrazione erogante, è stabilita da tale regolamento in relazione all’entità ed alla complessità dell’opera da realizzare; la ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti alle prestazioni che non sono svolte dai dipendenti dell’amministrazione, in quanto affidate a soggetti esterni, costituiscono economie. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere c), d) ed e), possono adottare con propri atti analoghi criteri. 2. Ai sensi dell’articolo 47 della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche, i criteri per il riparto degli incentivi sono determinati, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale per l’Amministrazione regionale ed entro trenta giorni a decorrere dalla delibera della Giunta regionale dai consigli di amministrazione o dell’organo di amministrazione per gli enti; i criteri stabiliti dalla Giunta regionale costituiscono linee-guida per gli enti. 3. Il 35 per cento della tariffa professionale, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, compresa la quota a carico dell’amministrazione erogante, relativo alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell’amministrazione che lo abbiano redatto. Nelle more dell’emanazione di tale regolamento, le amministrazioni applicano quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. Nei casi previsti dall’articolo 11, comma 1, lettera c) la somma incentivante è versata, in proporzione alle prestazioni svolte, dall’amministrazione aggiudicatrice all’amministrazione che ha fornito la prestazione, che provvede al versamento in favore dei propri dipendenti. 5. È vietato l’affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di procedure diverse da quelle previste dalla presente legge. ARTICOLO 13 Verifica e validazione del progetto per l’appalto di lavori
1. In relazione alla tipologia, alla categoria, all’entità ed all’importanza dell’intervento, il regolamento di cui all’articolo 4 stabilisce le modalità dell’attività di verifica tecnica su ciascuna fase di progettazione. 2. La verifica è finalizzata ad accertare la qualità della soluzione progettuale prescelta e la sua compatibilità con la normativa vigente e con lo studio di fattibilità o con il documento preliminare della progettazione o con gli elaborati progettuali già approvati. 3. Per i progetti di importo superiore a 25.000.000 di euro la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004 o da una unità tecnica dell’amministrazione accreditata ai sensi delle stesse norme. 4. Per importi inferiori possono effettuare la verifica: a) i soggetti indicati al comma 3; b) gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti se il progetto sia redatto da progettisti esterni; c) gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti in possesso di un sistema interno di controllo di qualità se la verifica riguarda progetti redatti all’interno; d) i soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, lettere d), e), f), g) e h) in possesso di un sistema di controllo interno di qualità. 5. L’affidamento ai soggetti esterni alle amministrazioni aggiudicatrici può avvenire solo in caso di accertata carenza di organico o della inesistenza delle condizioni di cui ai commi 3 e 4. 6. Prima di iniziare le procedure per l’appalto dei lavori, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), e quelle di cui alla lettera b), procedono, rispettivamente attraverso il dirigente del servizio competente ed il responsabile unico del procedimento, nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento, alla validazione del progetto posto a base di gara, mediante atto formale che riporta gli esiti delle verifiche effettuate ai sensi del comma 1 e dell’esame in contraddittorio con il progettista, previa acquisizione di tutti i pareri richiesti dalle leggi vigenti, compreso, se previsto, quello dell’organo consultivo. Gli altri enti aggiudicatori individuano al proprio interno il soggetto che deve procedere alla validazione del progetto. 7. Il soggetto o i soggetti che effettuano la verifica del progetto devono essere muniti di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di propria competenza. 8. Sono a carico delle amministrazioni la stipulazione delle polizze, ed i relativi oneri, a copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti ai quali è attribuito l’incarico di validazione dei progetti. 9. L’attività di verifica del progetto è incompatibile con quella di progettazione. 10. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 4 gli incarichi di verifica di importo inferiore a euro 100.000 possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, assicurando adeguata pubblicità, secondo le modalità di cui all’articolo 11, comma 15. 11. Per importi superiori si procede secondo le norme previste dalla presente legge per gli appalti di servizi. ARTICOLO 14 Forniture e servizi: elaborati progettuali 1. Per gli appalti di forniture e servizi di qualunque importo nella fase della progettazione il responsabile del procedimento per le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), o il dirigente del servizio competente per le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), individua gli idonei livelli di progettazione ed i loro contenuti documentali, in relazione alla tipologia ed alla complessità dell’oggetto dell’appalto. 2. Nei capitolati speciali sono inserite le specifiche tecniche definite al numero 1 b) dell’allegato III, secondo quanto previsto dall’articolo 10. 3. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l’esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e purché siano precisate nel capitolato speciale o nel bando di gara o nell’invito; tali condizioni possono attenere, in particolare, ad esigenze sociali o ambientali. Titolo III Indizione e svolgimento della gara per l’affidamento dell’appalto e della concessione (fase di evidenza pubblica) ARTICOLO 15 Fasi della procedura 1. Le amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento, decretano di contrarre i pubblici contratti in conformità ai propri ordinamenti e individuandone gli elementi essenziali e i criteri di selezione. 2. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta mediante uno dei criteri previsti dalla presente legge. Al termine della procedura è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente. 3. L’aggiudicazione provvisoria, ove previsto, è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente. In mancanza il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l’aggiudicazione si intende approvata. 4. La stazione appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ed effettuate con esito positivo le verifiche di cui all’articolo 18, comma 3, procede all’aggiudicazione definitiva. Sono fatte salve le norme regionali in materia di controllo sugli atti degli enti regionali. 5. Ciascun concorrente non può presentare più di una offerta. L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. L’offerta dell’aggiudicatario è vincolante fino al termine previsto per la stipula del contratto. 6. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero nell’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. 7. Il contratto non può, comunque, essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’articolo 50, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all’amministrazione di attendere il decorso del predetto termine. 8. L’esecuzione delle prestazioni previste in contratto può avere inizio solo dopo la stipula salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l’ente aggiudicatore ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste nel regolamento di cui all’articolo 4. 9. Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice ovvero mediante scrittura privata nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.
ARTICOLO 16 Sistemi di realizzazione 1. I lavori possono essere affidati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, le forniture ed i servizi pubblici sono affidati esclusivamente mediante contratto di appalto; è fatto salvo quanto previsto dagli articoli 40 e 41 per l’affidamento con il sistema in economia. 2. I contratti hanno per oggetto: a) la sola esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture; b) la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture (appalto integrato). 3. L’appalto integrato può essere utilizzato per lavori qualora: a) la componente impiantistica e tecnologica abbia una incidenza superiore al 50 per cento del valore dei lavori da appaltare; b) i lavori siano di importo inferiore a euro 200.000; c) i lavori siano di importo superiore alla soglia comunitaria; d) si tratti di lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici; e) si tratti di lavori di qualsiasi tipologia e importo, da realizzare con finanziamenti concessi dalla Regione per interventi finanziati o cofinanziati dall’Unione europea o finanziati con le risorse assegnate dal CIPE per interventi nelle aree sottoutilizzate. 4. L’appalto integrato può essere utilizzato per servizi o forniture caratterizzati da particolare complessità impiantistica o tecnologica, ossia qualora la componente impiantistica o tecnologica abbia una incidenza essenziale e fortemente condizionante la funzionalità del servizio o della fornitura da appaltare. 5. Nella procedura di gara finalizzata all’affidamento di un contratto con oggetto la progettazione, oltre che l’esecuzione, deve essere posto a base il progetto definitivo. 6. Per partecipare all’appalto integrato o all’appalto concorso, ogni operatore economico, e quindi sia le imprese in possesso dell’attestazione per la sola costruzione, sia le imprese in possesso dell’attestazione per la progettazione e l’esecuzione, deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l’ammontare delle spese di progettazione esecutiva, comprese nell’importo a base di appalto e i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo. 7. I contratti di lavori sono stipulati a corpo o a corpo e misura; i contratti di cui al comma 3, lettere a), b), c) ed e), sono stipulati a corpo; è facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici stipulare a misura i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché quelli relativi alle opere in sotterraneo e alle opere di consolidamento dei terreni. 8. L’esecuzione dei lavori avviene in ogni caso solo dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o degli organi competenti. Si può prescindere dalla redazione e approvazione del progetto esecutivo nell’ipotesi di lavori di manutenzione o di scavi archeologici. 9. I contratti di forniture e quelli di servizi possono essere stipulati a corpo, a misura, a corpo e misura. 10. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui alle lettere a) e b) ed i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere c), d) ed e), non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l’espletamento delle funzioni di stazione appaltante; le amministrazioni comunali possono, sulla base di apposite convenzioni, affidare tali funzioni alle rispettive province di appartenenza. 11. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell’appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all’appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all’amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma di cui all’articolo 5, in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento antecedente per l’immissione nel possesso dell’immobile. 12. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione dei beni. L’aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni e alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l’amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l’acquisizione del bene. Il regolamento di cui all’articolo 4 disciplina le relative procedure.
ARTICOLO 17 Procedure di affidamento degli appalti 1. Gli appalti di lavori, servizi e forniture sono affidati mediante procedure aperte (pubblici incanti) o ristrette (licitazioni private), come descritte al comma 4, ponendo a base un progetto esecutivo o un progetto definitivo nelle differenti ipotesi in cui il contratto abbia per oggetto, rispettivamente, le prestazioni di cui alla lettera a) o alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 16. 2. Per speciali lavori, forniture o servizi, o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di particolari competenze o la scelta di soluzioni tecniche differenziate, ovvero per la realizzazione di edifici pubblici di rilievo per i quali è opportuno garantire un particolare valore artistico e architettonico è ammesso l’appalto concorso, previa motivata decisione del soggetto aggiudicatore; per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di euro, deve essere acquisito il parere dell’organo consultivo di cui all’articolo 7; la gara si svolge sulla base di un progetto preliminare. 3. La procedura negoziata (trattativa privata) è ammessa nei casi e con le modalità di cui agli articoli 38 e 39. 4. Le procedure di affidamento sono così definite: a) procedure aperte (per pubblici incanti): quelle in cui ogni operatore economico interessato, in possesso dei requisiti richiesti, può presentare offerta; b) procedure ristrette (per licitazioni private e per appalti-concorso): quelle in cui ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori invitati dai soggetti aggiudicatori possono partecipare; c) procedure negoziate (trattative private): quelle in cui i soggetti aggiudicatori consultano più operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto. 5. Oltre alle procedure di cui al comma 4 i soggetti aggiudicatori di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 dell’articolo 3 possono ricorrere a procedure particolari quali: a) l’affidamento con il sistema in economia, con le modalità di cui agli articoli 40 e 41; b) il dialogo competitivo, così come definito dall’articolo 42; c) l’accordo quadro, così come definito dall’articolo 43; d) il sistema dinamico di acquisizione disciplinato dall’articolo 44. 6.Gli stessi soggetti possono inoltre avvalersi dell’asta elettronica prevista dal richiamato articolo 45. 7. Per l’affidamento dei soli lavori, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), d) ed e), possono ricorrere alla procedura di licitazione privata semplificata come disciplinata dall’articolo 21. 8. Tutti i soggetti elencati al comma 2 dell’articolo 3 possono avvalersi del concorso di idee o di progettazione di cui all’articolo 46.
ARTICOLO 18 Criteri di aggiudicazione e verifica del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara
1. I criteri per l’aggiudicazione degli appalti pubblici sono: a) per i lavori, quello del prezzo più basso da determinarsi: 1) per i contratti da stipularsi a corpo, mediante ribasso sull’importo a base di gara; 2) per i contratti da stipularsi a corpo e misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi; per motivate ragioni l’aggiudicazione potrà essere effettuata mediante offerta di prezzi unitari; 3) per i contratti da stipularsi a misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi; per motivate ragioni l’aggiudicazione potrà essere effettuata mediante offerta di prezzi unitari; b) per forniture e servizi, quello del prezzo più basso, mediante ribasso sull’elenco prezzi, o sull’importo a base di gara, o mediante offerta di prezzi unitari; c) per lavori, forniture e servizi, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la stazione appaltante, valutabile in base ad elementi diversi collegati, variabili secondo l’oggetto dell’appalto, da indicarsi nel bando quali, a solo titolo esemplificativo: la qualità, il prezzo, il valore tecnico, le caratteristiche estetiche, funzionali, ambientali, il costo di utilizzazione, il rendimento, il servizio successivo e l’assistenza tecnica, il termine di esecuzione o consegna; d) per i servizi di progettazione, con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi collegati, variabili secondo l’oggetto della prestazione, da indicarsi nel bando quali: 1) pregio tecnico e caratteristiche estetiche e funzionali dell’offerta; 2) caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta, desunte dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico; 3) ribasso percentuale da indicarsi nell’offerta economica. 2. I soggetti aggiudicatori indicano nel bando di gara e nel capitolato speciale il peso da attribuire a ciascun elemento e, ove necessario, sub elementi e sub pesi, per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa e, solo nel caso in cui per ragioni valide e dimostrabili non sia possibile indicare la ponderazione degli elementi di valutazione, questi saranno indicati in ordine decrescente di importanza. 3. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, per gli appalti di lavori, servizi e forniture, al fine di procedere alla verifica dei requisiti richiesti dal bando o dalla lettera di invito (di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa, nonché generali di partecipazione) i soggetti aggiudicatori richiedono, entro dieci giorni dalla conclusione della gara e prima di procedere all’approvazione dell’aggiudicazione, ove previsto, al concorrente provvisoriamente aggiudicatario ed al secondo in graduatoria, di comprovare, entro un congruo termine perentorio, che deve essere indicato nel bando di gara, dal ricevimento della richiesta, il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara. 4. Nell’ipotesi in cui tale prova non sia fornita o non sia confermato il contenuto delle dichiarazioni, i soggetti aggiudicatori procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria ed alla nuova aggiudicazione, previa definizione della nuova soglia di anomalia, qualora le condizioni di gara prevedano la determinazione di tale soglia. 5. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture i soggetti aggiudicatori procedono alla comunicazione del fatto all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici per i provvedimenti di competenza. 6. Per gli appalti di lavori di importo superiore a euro 20.658.276, si rinvia a quanto espressamente previsto dall’articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), e dall’articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito territoriale regionale), e successive modifiche.
ARTICOLO 19 Offerte in variante 1. Quando l’aggiudicazione avviene secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il soggetto aggiudicatore può prendere in considerazione le varianti presentate dagli offerenti, se conformi ai requisiti minimi prescritti dalla stessa amministrazione. 2. Il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara se le varianti sono ammesse; in mancanza di indicazione, le varianti non sono ammesse. 3. Il soggetto aggiudicatore che ammette le varianti precisa nel capitolato speciale i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione. 4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, i soggetti aggiudicatori che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi. ARTICOLO 20 Offerte anormalmente basse
1. Se per un appalto di importo inferiore o superiore alla soglia comunitaria, qualunque sia il criterio di aggiudicazione, alcune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, il soggetto aggiudicatore, prima di respingere tali offerte richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta che possono, in particolare, riguardare: a) l’economia del processo di costruzione, del processo di fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione del servizio; b) le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni particolarmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, per prestare i servizi; c) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti; d) l’eventualità che l’offerente abbia ottenuto un aiuto di Stato; e) il costo del lavoro, come periodicamente determinato dal competente Ministero in apposite tabelle. 2. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. 3. Per gli appalti di lavori non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza per i quali non sia ammesso ribasso d’asta in conformità all’articolo 131 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e alla relativa stima dei costi conforme all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 (Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’articolo 31, comma 1, della L. 11 febbraio 1994, n. 109). 4. Per gli appalti di servizi e forniture nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture. 5. Il soggetto aggiudicatore chiede a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte ritenute basse in modo anomalo, di presentare le giustificazioni; verifica in contraddittorio con il primo concorrente in graduatoria gli elementi forniti e qualora confermi il giudizio di anomalia dell’offerta, procede all’aggiudicazione in favore del secondo concorrente in graduatoria, previa verifica dell’offerta, se risultata anormalmente bassa, o all’aggiudicazione in favore del concorrente che segue, procedendo con le stesse modalità. 6. Per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, il soggetto aggiudicatore che respinge un’offerta risultata anomala, provvede ad informare la Commissione dell’Unione europea. 7. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo sia inferiore sia superiore alla soglia comunitaria, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, il soggetto aggiudicatore prevede nel bando la procedura di verifica delle offerte anomale che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente di quelle di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. La congruità delle offerte risultate anomale verrà valutata secondo la procedura prevista dal comma 5. 8. Esclusivamente per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti, possono prevedere nel bando la procedura di esclusione automatica delle offerte risultate anomale in seguito all’applicazione del meccanismo di cui al comma 7. 9. Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non si applica la media aritmetica di cui al comma 7 e l’esclusione automatica di cui al comma 8. In tal caso, le amministrazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni offerta che appaia in base ad elementi specifici anormalmente bassa. 10. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sia di importo superiore e sia di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il soggetto aggiudicatore procede alla verifica della congruità dell’offerta, secondo i criteri di cui al comma 5. 11. Nella predisposizione delle gare d’appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare il costo del lavoro come espressamente stabilito dall’articolo 86, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche. ARTICOLO 21 Licitazione privata semplificata per l’affidamento di lavori
1. Per l’affidamento dei lavori di importo superiore a euro 200.000 e sino all’importo di euro 1.500.000 IVA esclusa, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere d) ed e), denominati tutti “soggetti aggiudicatori” procedono, di norma, secondo la procedura di licitazione privata semplificata, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. A tale procedura partecipano i concorrenti direttamente invitati dall’amministrazione aggiudicatrice, in numero di almeno dieci per gli appalti di importo inferiore a euro 500.000 e di almeno venti negli altri casi. 2. Entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio di previsione i soggetti aggiudicatori che intendono avvalersi della licitazione privata semplificata pubblicano presso l’albo pretorio del comune dove hanno sede e sul proprio sito internet l’elenco annuale dei lavori appaltabili con tale sistema; un breve avviso è pubblicato su due quotidiani a diffusione regionale. Gli elenchi annuali sono trasmessi all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici, che ne dà adeguata pubblicità. 3. Gli operatori economici che intendono partecipare presentano ai soggetti aggiudicatori entro il termine stabilito dall’avviso di cui al comma 2, apposita domanda corredata da una dichiarazione resa nelle forme di legge, sostitutiva dell’attestato di qualificazione. La domanda consente al richiedente di essere invitato dallo stesso soggetto aggiudicatore ad appalti per lavori della medesima tipologia, che dovessero essere espletati entro e non oltre tre anni decorrenti dal termine stabilito dal predetto avviso per la presentazione delle domande. 4. Qualora per un determinato appalto il numero dei candidati che hanno presentato domanda nei termini ed inseriti nell’elenco, sia superiore a quaranta per i lavori di importo inferiore a euro 500.000 e a sessanta per quelli di importo superiore, è facoltà del soggetto aggiudicatore procedere al sorteggio dei concorrenti fino a raggiungere il numero massimo indicato nel presente comma; l’esito del sorteggio deve essere riportato in apposito verbale. 5. Qualora, invece, le imprese che abbiano presentato domanda di invito siano di numero inferiore al numero minimo indicato nel comma 1, la procedura di cui al presente articolo non può essere utilizzata e si procede mediante licitazione privata, previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’articolo 22, comma 17, e con le procedure ivi indicate. 6. Nel corso dell’anno, esaurita la prima tornata di inviti, le imprese possono essere nuovamente invitate. 7. Nelle procedure previste nel presente articolo non è richiesta la cauzione provvisoria; i concorrenti invitati presentano in sede di gara l’offerta e una dichiarazione con la quale attestano di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dagli appalti e confermano il possesso dell’attestazione di qualificazione per importi e categorie adeguati. 8. Devono, inoltre, presentare la dichiarazione con la quale attestano di aver preso visione dei luoghi in cui devono essere realizzati i lavori, di aver esaminato gli elaborati progettuali, di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi, di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione dei lavori, di essere in possesso di idonea attrezzatura e di disporre di adeguata manodopera. 9. Nel sito internet del soggetto aggiudicatore sono indicati, alla conclusione della procedura, i nominativi dei soggetti invitati, del concorrente aggiudicatario e l’importo di aggiudicazione. 10. I soggetti aggiudicatori richiedono, entro cinque giorni dalla conclusione della gara e prima di procedere all’approvazione dell’aggiudicazione, al concorrente provvisoriamente aggiudicatario di comprovare entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara. 11. La stazione appaltante procede alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati ai sensi dell’articolo 18, commi 3, 4 e 5, fatto salvo per quanto concerne l’escussione della cauzione. 12. Eventuali ulteriori elenchi di lavori appaltabili con il sistema della licitazione privata semplificata che, per motivate ragioni, non siano stati pubblicati entro il termine stabilito dal comma 2, possono essere resi noti anche in data successiva con le stesse modalità. ARTICOLO 22 Bandi di gara, esiti, pubblicità
Termini di presentazione delle domande e delle offerte1. Al fine di uniformare i comportamenti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori e di semplificare gli adempimenti, gli Assessorati competenti pubblicano sul sito internet della Regione autonoma della Sardegna gli schemi di bando ai quali le stazioni appaltanti devono, di norma, attenersi. 2. Per appalti di lavori, servizi e forniture di importi pari o superiori alla soglia comunitaria, il bando di gara integrale è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione autonoma della Sardegna, nonché sul sito della stazione appaltante. 3. È pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale un breve avviso contenente i dati essenziali dell’appalto, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte (in caso di procedura aperta), l’indicazione dell’ufficio presso il quale possono essere acquisite le informazioni, l’indicazione esatta dei siti internet presso i quali il suddetto bando integrale è pubblicato, nonché la data di trasmissione del bando di gara alla Commissione dell’Unione europea, per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 4. Sono fatte salve ulteriori modalità di pubblicazione che dovessero essere previste dalle direttive europee. 5. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi o bandi. 6. La Commissione di cui al comma 3 rilascia alla stazione appaltante una conferma della pubblicazione dell’informazione trasmessa in cui è citata la data di pubblicazione che vale come prova della pubblicazione. 7. Con le stesse modalità devono essere pubblicati gli avvisi di preinformazione; detta pubblicazione è obbligatoria solo se i soggetti aggiudicatori si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte. 8. Per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di cinquantadue giorni dalla data di invio del bando di gara alla Commissione dell’Unione europea. 9. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all’articolo 38 e nel dialogo competitivo: a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trentasette giorni dalla data di trasmissione del bando di gara alla Commissione dell’Unione europea; b) nelle procedure ristrette il termine minimo per la ricezione delle offerte è di quaranta giorni dalla data della trasmissione dell’invito. 10. Nei casi in cui i soggetti aggiudicatori abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte di cui al comma 8 e al comma 9, lettera b), può essere ridotto a trentasei giorni ed eccezionalmente fino a ventidue giorni. Il termine ridotto è ammesso a condizione che l’avviso di preinformazione contenga le informazioni essenziali relative all’appalto richieste nell’allegato IV A, sempreché tale avviso di preinformazione sia stato inviato per la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara. 11. Qualora i bandi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell’allegato V, numero 3), i termini per la ricezione delle offerte di cui ai commi 8 e 10, nelle procedure aperte, e il termine per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 9, lettera a), nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo possono essere ridotti di sette giorni. 12. Una riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte di cui al comma 8 e al comma 9, lettera b), è possibile qualora il soggetto aggiudicatore consenta, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l’allegato V, l’accesso libero, diretto e completo al capitolato d’oneri e ad ogni documento complementare precisando nel testo del bando l’indirizzo internet presso il quale tale documentazione è accessibile. Detta riduzione è cumulabile con quella prevista al comma 10. 13. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all’articolo 38, allorché l’urgenza renda impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, i soggetti aggiudicatori possono stabilire: a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o a dieci giorni se il bando è trasmesso per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all’allegato V, numero 3); b) nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte, non inferiore a 10 giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte. 14. Per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia europea, fatto salvo quanto previsto al comma 17, il bando di gara in norma integrale è pubblicato presso l’albo pretorio del comune dove ha sede la stazione appaltante, sul sito internet della Regione autonoma della Sardegna e su quello della stazione appaltante. 15. Un estratto di avviso di gara è pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione regionale e deve contenere i dati essenziali dell’appalto, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte (in caso di procedura aperta), l’indicazione dell’ufficio presso il quale possono essere acquisite le informazioni, l’indicazione esatta dei siti internet presso i quali il suddetto bando integrale è stato pubblicato, nonché la data di trasmissione del bando di gara al comune per la pubblicazione nell’albo pretorio. 16. La pubblicazione sul sito internet della Regione sostituisce ogni altra forma di pubblicità, fatta eccezione per le forme espressamente previste dai commi 14 e 15. 17. Per gli appalti di lavori di importo inferiore a euro 1.500.000, per i quali non si proceda con il sistema della licitazione privata semplificata, il bando di gara in forma integrale è pubblicato presso l’albo pretorio del comune dove ha sede la stazione appaltante e sul sito internet della Regione autonoma della Sardegna e della stazione appaltante; un breve avviso di gara è pubblicato su due quotidiani a diffusione regionale. Nelle procedure previste dal presente comma la cauzione provvisoria non è dovuta; i concorrenti invitati presentano in sede di gara solamente l’offerta e le dichiarazioni di cui all’articolo 21, commi 7 e 8; la stazione appaltante procede alle verifiche dei requisiti richiesti dal bando secondo quanto previsto all’articolo 18, commi 3, 4 e 5, fatto salvo per quanto concerne l’escussione della cauzione. 18. Per lavori di importo inferiore a euro 500.000 la pubblicazione può essere effettuata soltanto nell’albo pretorio del comune, nell’albo della stazione appaltante e sul sito internet della stessa stazione appaltante. 19. Nelle procedure ristrette il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio del bando integrale al comune; nel caso di urgenza, debitamente motivata, tale termine non può comunque essere inferiore a dieci giorni; il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di invio della lettera di invito. 20. Nelle procedure aperte il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di invio del bando integrale al comune dove ha sede l’amministrazione appaltante, per la pubblicazione all’albo pretorio. 21. In caso di motivata urgenza il termine di ricezione delle offerte nelle procedure aperte e ristrette, può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a quindici giorni. 22. Con le stesse forme di pubblicità previste dal presente articolo le amministrazioni aggiudicatici procedono alla pubblicazione degli avvisi di esito gara entro quarantotto giorni dalla aggiudicazione dell’appalto o dalla conclusione dell’accordo quadro; non sussiste l’obbligo di pubblicare l’avviso per l’aggiudicazione dei singoli appalti basati su tale accordo. 23. Nelle procedure basate sul sistema dinamico di acquisizione, l’avviso deve essere pubblicato entro quarantotto giorni dalla conclusione di ogni appalto, fatta salva la facoltà per la stazione appaltante di raggruppare gli avvisi su base trimestrale. 24. Alla trasmissione delle domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici si applicano le seguenti disposizioni: a) le domande di partecipazione possono essere presentate, a scelta dell’operatore economico, per telefono o per iscritto mediante lettera, telegramma, telex e fax; b) le domande di partecipazione presentate per telefono devono essere confermate, prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione, per iscritto mediante lettera, telegramma, telex e fax; c) le domande di partecipazione possono essere presentate per via elettronica, con le modalità previste dal presente articolo, solo se consentito dalle stazioni appaltanti; d) le stazioni appaltanti possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante telex e fax siano confermate per posta; in tal caso esse ne danno indicazione nel bando di gara con la previsione del termine entro il quale tale richiesta dev’essere soddisfatta. 25. Le spese preventivabili di pubblicità di bandi, avvisi e quelle relative a inviti e comunicazioni sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
ARTICOLO 23 Lavori scorporabili 1. Ferme restando le disposizioni statali in materia di subappalto, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara l’importo complessivo dell’opera o del lavoro oggetto dell’appalto, la categoria prevalente e la relativa classifica, nonché le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate, di cui si compone l’opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono anche interamente subappaltabili o affidabili a cottimo e comunque scorporabili, fatte salve le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di subappalto. 2. Le parti costituenti l’opera o il lavoro subappaltabili e scorporabili sono quelle di valore singolarmente superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a euro 150.000.
ARTICOLO 24 Qualificazione negli appalti
1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici che si svolgono nel territorio regionale devono essere qualificati ai sensi della legge regionale n. 14 del 2002, e successive modifiche, o, in alternativa, ai sensi della normativa statale in materia, norme alle quali espressamente si rinvia; pertanto le stazioni appaltanti opere pubbliche da eseguire nell’ambito del territorio regionale, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, devono ammettere agli appalti di tali opere sia imprese aventi la sola iscrizione all’albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche, sia imprese in possesso della sola attestazione rilasciata dalle SOA. 2. Per gli appalti di servizi e forniture i soggetti aggiudicatori precisano, ai fini della qualificazione, quali siano i requisiti che i concorrenti devono possedere per provare la capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica e professionale di cui agli articoli 27 e 28. 3. Un operatore economico può, per un determinato appalto di lavori, servizi e forniture, fare riferimento sulle capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale di altri soggetti, a prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare al soggetto aggiudicatore che dispone dei mezzi necessari fornendo, almeno, la dichiarazione di impegno di tali soggetti. Alle stesse condizioni un raggruppamento di operatori economici può fare affidamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. 4. Per l’attuazione della disposizione di cui al comma 3 si rinvia, per quanto non previsto dalla presente legge, alle disposizioni del decreto legislativo n. 163 del 2006. 5. Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione europea l’esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. 6. Nel caso di appalti di forniture e di appalti di servizi, i lavori, anche se accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati per appalti di lavori. 7. In ogni caso l’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere, per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture, i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dalla presente legge e dalla normativa regionale o statale richiamata. ARTICOLO 25 Selezione degli operatori economici
1. L’aggiudicazione degli appalti avviene previo accertamento dell’idoneità degli operatori economici da parte dei soggetti aggiudicatori. Tale accertamento è eseguito secondo criteri oggettivi e non discriminatori, volti ad accertare le capacità professionali e tecniche e, in riferimento all’oggetto dell’appalto, le capacità economiche e finanziarie. 2. Qualunque sia la procedura adottata i soggetti aggiudicatori sono tenuti a verificare che fra i soggetti invitati a presentare offerta non sussistano rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile o che le relative offerte non siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 3. I candidati o gli offerenti non possono essere respinti soltanto per il fatto che siano persone fisiche o persone giuridiche. Tuttavia per gli appalti pubblici di servizi o di lavori, nonché per gli appalti pubblici di forniture che comprendano servizi e/o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto d’indicare nell’offerta o nella domanda di partecipazione il nominativo e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire una prestazione determinata. 4. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti consigli nazionali degli organi professionali; per i cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia, può essere richiesto di comprovare, mediante dichiarazione giurata o certificato, l’iscrizione in uno dei registri commerciali o professionali come precisati negli allegati VI A, VI B, VI C. 5. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d’origine il servizio in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l’appartenenza all’organizzazione di cui trattasi. ARTICOLO 26 Motivi di esclusione
1. Per i motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare si rinvia alla normativa statale. 2. Costituisce altresì causa di esclusione il mancato assolvimento dell’obbligo di avvenuto sopralluogo secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante. ARTICOLO 27 Capacità economica e finanziaria del fornitore e del prestatore di servizi
1. La capacità economica e finanziaria di un “fornitore” o “prestatore di servizi” può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze: a) idonee dichiarazioni bancarie ed, eventualmente, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; b) bilanci o estratti di bilanci, se la pubblicazione sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di appartenenza; c) dichiarazione concernente il fatturato globale di impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati al massimo negli ultimi tre esercizi. 2. I soggetti aggiudicatori precisano, nel bando di gara o nell’invito a presentare offerte, le referenze che i concorrenti dovranno presentare, nonché le altre eventuali referenze probanti che devono essere presentate. 3. L’operatore economico che per giustificati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dal soggetto aggiudicatore è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dallo stesso soggetto. 4. Ai fini della qualificazione il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsti al comma 1, lettere b) e c), mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); il regolamento di cui all’articolo 4 indica le modalità di presentazione, da parte dell’aggiudicatario, della documentazione comprovante quanto dichiarato; il requisito di cui al comma 1, lettera a) è comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari.
ARTICOLO 28 Capacità tecniche e professionali del fornitore e del prestatore di servizi
1. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, la capacità tecnica e professionale del fornitore può essere provata in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità e dell’impiego dei prodotti da fornire: a) presentazione di un elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, periodi e destinatari, pubblici o privati: 1) nel caso in cui il destinatario sia un’amministrazione aggiudicatrice la fornitura è comprovata da certificati rilasciati o vistati dall’autorità competente; 2) nel caso in cui il destinatario sia un privato la fornitura è comprovata dall’attestazione dell’acquirente ovvero, in mancanza di tale attestazione, semplicemente dichiarata dal fornitore; b) indicazione dei tecnici o degli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell’impresa del fornitore, e in particolar modo di quelli responsabili del controllo della qualità; c) descrizione dell’attrezzatura tecnica, delle misure adottate dal fornitore per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone; d) verifica effettuata dalla stazione appaltante o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore, qualora i prodotti da fornire siano di natura complessa o, eccezionalmente, debbano rispondere ad una finalità particolare; il controllo riguarda le capacità di produzione del fornitore e, se necessario, di studio e di ricerca e le misure adottate per garantire la qualità; e) campioni, descrizioni e fotografie dei prodotti da fornire, la cui autenticità sia certificabile a richiesta di una stazione appaltante; f) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche o norme. 2. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, la capacità tecnica ed economica dei prestatori può essere provata in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità e della destinazione dei servizi da prestare: a) presentazione di un elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, con indicazione degli importi, dei periodi e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi prestati: 1) nel caso di un’amministrazione aggiudicatrice la prestazione dei servizi è provata da certificati rilasciati o vistati dall’autorità competente; 2) nel caso di committenti privati l’effettiva prestazione va attestata dal committente ovvero, in mancanza di tale attestazione, semplicemente dichiarata dal prestatore di servizi; b) indicazione dei tecnici o degli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell’impresa del prestatore di servizi, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità; c) descrizione delle misure adottate dal prestatore di servizi per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone; d) verifica eseguita dalla stazione appaltante, o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il prestatore di servizi, qualora i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, debbano rispondere ad una finalità particolare; il controllo verte sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità; e) indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dei dirigenti dell’impresa e in particolare dei soggetti concretamente responsabili della prestazione dei servizi; f) nei casi in cui sia necessario, indicazione delle misure di gestione ambientale che l’operatore economico può applicare durante la realizzazione dell’appalto; g) indicazione del numero medio annuo dei dipendenti del concorrente e dei dirigenti, con riferimento agli ultimi tre anni; h) dichiarazione circa l’attrezzatura, i mezzi e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi dispone per fornire i servizi oggetto dell’appalto. 3. Il soggetto aggiudicatore precisa nel bando di gara o nell’invito a presentare offerta quali fra le referenze previste ai commi 1 e 2 debbano essere presentate. 4. Ai fini della qualificazione il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; il regolamento di cui all’articolo 4 indica le modalità di presentazione, da parte dell’aggiudicatario, della documentazione comprovante quanto dichiarato.
ARTICOLO 29 Soggetti ammessi alle gare, raggruppamenti e consorzi negli appalti di lavori
. Per gli appalti di lavori pubblici, i soggetti ammessi alle gare, i raggruppamenti ed i consorzi, nonché i divieti ed i limiti alla partecipazione sono disciplinati dalla normativa statale, fatta eccezione per la qualificazione dei soggetti, per la quale si rinvia all’articolo 24.
ARTICOLO 30 Incentivi per i consorzi di imprese negli appalti di lavori
. I consorzi di imprese hanno facoltà di far eseguire i lavori dai propri consorziati senza che ciò costituisca subappalto, ferma restando la responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante e purché i consorziati possiedano i requisiti generali e speciali di qualificazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. 2. Si intendono per consorzi stabili quelli in possesso, a norma dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dei requisiti previsti dall’articolo 40 del medesimo decreto, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. 3. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale n. 14 del 2002: a) dopo le parole “inferiore alla somma” sono aggiunte le seguenti: “aumentata del 30 per cento”; b) l’ultima frase “per la classifica di importo illimitato è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione.” è sostituita dalla seguente: “per la qualificazione alla classifica di importo illimitato è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne sia almeno una con qualificazione per classifica VIII ed un’altra con classifica VI o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno due con qualificazione per classifica VII.”.
ARTICOLO 31 Soggetti ammessi alle gare, raggruppamenti e consorzi negli appalti di forniture e servizi
1. Per gli appalti di forniture e servizi i soggetti ammessi alle gare, i raggruppamenti ed i consorzi, nonché i divieti ed i limiti alla partecipazione sono disciplinati dalla normativa statale.
ARTICOLO 32 Norme di garanzia della qualità e di gestione ambientale
1. Qualora i soggetti aggiudicatori richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che il concorrente osservi determinate norme in materia di garanzia della qualità, essi fanno riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alla serie delle norme europee relative all’accreditamento. 2. Qualora nei casi di cui all’articolo 28, comma 2, lettera f), i soggetti aggiudicatori richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell’operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, essi fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) o a norme di gestione ambientale basate su pertinenti norme europee o internazionali relative alla certificazione. 3. I soggetti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Essi ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, di attestazione o certificazione ambientale, prodotte dagli operatori economici.
ARTICOLO 33 Elenchi di operatori economici
1. Per le procedure semplificate di cui all’articolo 39, commi 3 e 4, e agli articoli 40 e 41 i soggetti aggiudicatori possono istituire elenchi di operatori economici, previa adeguata pubblicità e senza alcuna limitazione territoriale; gli stessi soggetti devono stabilire le modalità di iscrizione e di utilizzo dei suddetti elenchi, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
ARTICOLO 34 Contratto di concessione di lavori pubblici
1. Per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), è ammesso il ricorso all’affidamento in concessione di un lavoro solo nel caso che la controprestazione a favore del concessionario consista unicamente nel diritto di gestire l’opera oggetto di concessione. Tale diritto può anche essere accompagnato dal pagamento di un prezzo purché questo non sia superiore al prezzo equivalente alla controprestazione derivante dalla gestione dell’opera. 2. L’amministrazione aggiudicatrice può stabilire una durata della concessione superiore a trent’anni, al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti, tenendo conto del rendimento della concessione, del prezzo, dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. Eventuali variazioni apportate dall’amministrazione alle condizioni di base, o intervenute modifiche legislative o regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio dell’attività prevista in concessione, che determinano una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano deve essere effettuata a vantaggio del concedente. 3. Gli adempimenti essenziali che le amministrazioni aggiudicatrici devono porre in essere per l’affidamento a soggetti privati della concessione di opere sono: a) la predisposizione di un progetto preliminare, di un capitolato di condizioni e di uno schema di convenzione per la gestione dell’opera; b) la definizione dei requisiti minimi dei candidati a presentare l’offerta; c) la definizione dei criteri per la valutazione della migliore offerta. 4. I contratti di concessione sono affidati utilizzando le procedure aperte, ristrette, negoziate previa pubblicazione di bando e dialogo competitivo e sono aggiudicati con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione, da valutarsi sulla base degli elementi indicati dall’articolo 18, comma 1, lettera c), integrati dai seguenti: 1) durata della concessione; 2) modalità di gestione, livello e criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all’utenza; 3) ulteriori elementi da individuarsi in base al lavoro da appaltare. 5. L’amministrazione indica, nel bando di gara e nel capitolato d’oneri, il peso da attribuire a ciascun elemento, e, ove necessario, ai sub elementi e sub pesi per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa e, solo nel caso in cui per ragioni valide e dimostrabili non sia possibile indicare la ponderazione degli elementi di valutazione, questi saranno indicati in ordine decrescente di importanza. 6. Si applica alle concessioni l’articolo 22 in materia di bandi, esiti di gara e termini di presentazione delle domande e delle offerte. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione non può essere, comunque, inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando. 7. L’amministrazione aggiudicatrice può prevedere l’obbligo per il concessionario di affidare a terzi lavori per una percentuale non inferiore al 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione e può attribuire ai candidati la facoltà di aumentare tale percentuale; in alternativa può invitare i candidati concessionari a dichiarare nell’offerta la percentuale del valore globale dei lavori oggetto della concessione che intendono affidare a terzi. 8. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto della concessione, né nel contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per l’esecuzione dell’opera, che l’amministrazione aggiudicatrice affida al concessionario, purché l’aggiudicatario sia l’operatore economico che esegue tale opera, a condizione che: a) i lavori complementari non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall’appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici, oppure, pur essendo separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento; b) l’importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il 50 per cento dell’importo dell’opera iniziale oggetto della concessione. 9. Il concessionario che è un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 2 è tenuto, per gli appalti che saranno eseguiti da terzi, all’osservanza delle norme di cui alla presente legge. 10. Il concessionario che non è un’amministrazione aggiudicatrice è tenuto, per gli appalti che sono eseguiti da terzi di importo superiore alle soglie comunitarie, a trasmettere alla Commissione dell’Unione europea per la pubblicazione, un bando di gara redatto secondo lo schema di cui all’allegato IV C. Il termine per la ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando, mentre il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione del bando o dell’invito. Non è richiesta alcuna pubblicità se l’appalto rientra in una delle fattispecie previste dall’articolo 39. 11. Non si considerano terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate. 12. Per “impresa collegata” si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario può esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare un’influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, è soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l’impresa stessa; l’influenza dominante è presunta quando un’impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un’altra impresa: a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa; b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell’impresa; c) può designare più della metà dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa. 13. L’elenco completo di tali imprese è unito alla candidatura per la concessione. In ogni caso l’elenco è aggiornato in relazione alle modifiche intervenute nelle relazioni tra le imprese. 14. Le amministrazioni aggiudicatrici che affidano le concessioni vigilano sul rispetto, da parte dei concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, delle disposizioni del presente articolo e trasmettono all’Autorità, tramite l’Osservatorio regionale, una relazione sulle concessioni affidate a soggetti che non sono amministrazioni aggiudicatrici e sugli appalti da questi affidati a terzi. 15. Il concessionario partecipa alla conferenza di servizi finalizzata all’esame e all’approvazione dei progetti di sua competenza, senza diritto di voto. Si applica, comunque, la disposizione di cui all’articolo 14 quinquies della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche.
ARTICOLO 35 Promotore privato
1. In sede di programmazione triennale o di altri programmi di opere pubbliche le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), individuano gli interventi da realizzarsi con il totale o parziale apporto di capitale privato. 2. Entro sessanta giorni dall’avvenuta approvazione di tali programmi, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, presso la propria sede, sul proprio sito informatico e sul sito informatico della Regione, nonché su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione regionale, un avviso nel quale rendono nota la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, mediante contratti di concessione di cui all’articolo 34, nonché il termine per la presentazione delle proposte ed i requisiti che debbono possedere i presentatori delle proposte. L’avviso deve indicare i criteri, nell’ambito di quelli di cui all’articolo 18, comma 1, lettera c), come integrato dall’articolo 34, comma 4, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa delle diverse proposte. L’avviso deve inoltre indicare espressamente che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), qualora lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti. 3. I soggetti di cui al comma 5, di seguito denominati “promotori”, possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nell’avviso di cui al comma 2, da realizzarsi con risorse totalmente o parzialmente a carico degli stessi promotori. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione, ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (Disciplina delle società fiduciarie e di revisione), una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché l’indicazione degli elementi di cui all’articolo 18, comma 1, lettera c), come integrato dall’articolo 34, comma 4. Le proposte devono inoltre essere accompagnate dalle garanzie offerte dal promotore all’amministrazione aggiudicatrice e devono indicare l’importo delle spese sostenute per la loro predisposizione, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del Codice civile. Tale importo, soggetto all’accettazione dell’amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come risultante nel piano economico-finanziario. 4. I soggetti pubblici e privati possono inoltre presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell’ambito della fase di programmazione, proposte d’intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità, senza che ciò comporti tuttavia alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell’ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l’adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti. 5. Possono presentare le proposte di cui ai commi 1 e 4, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi, tutti i soggetti ammessi a partecipare alle gare per l’esecuzione di lavori pubblici richiamati all’articolo 29, nonché i soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), i soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo di lavori pubblici e di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi cinque anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta, nonché soggetti appositamente costituiti, nei quali tuttavia devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di professionalità indicati nel presente comma. Possono presentare proposte anche le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell’ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, aggregandosi eventualmente ad altri soggetti in possesso dei necessari requisiti. 6. Entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla verifica della completezza dei documenti presentati e a richiedere al promotore eventuali integrazioni.
ARTICOLO 36 Valutazione della proposta
1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell’opera, dell’accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l’assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente e sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse. La decisione delle amministrazioni aggiudicatici deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore. Ove necessario, il responsabile del procedimento per gli enti di all’articolo 3, comma 2, lettera b), o il dirigente del servizio competente per gli enti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma di esame e valutazione. Nella procedura negoziata di cui all’articolo 37 il promotore può adeguare la propria proposta a quella giudicata dall’amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risulta aggiudicatario della concessione.
ARTICOLO 37 Indizione della gara, svolgimento della procedura
negoziata e aggiudicazione della concessione1. Entro quattro mesi dall’individuazione di una o più proposte ritenute di pubblico interesse, le amministrazioni aggiudicatrici procedono, per ogni proposta: a) ad indire una gara da svolgere mediante procedura ristretta (licitazione privata) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 18, comma 1, lettera c), come integrato dall’articolo 34, comma 4, ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore; è altresì consentita la procedura di appalto concorso; b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto. 2. La proposta del promotore posta a base di gara è per lui vincolante qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all’articolo 54, comma 1, e da una ulteriore cauzione pari all’importo delle spese sostenute di cui all’articolo 35, comma 3, da versare, su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, prima della pubblicazione del bando di gara. 3. I partecipanti alla gara, oltre a tale cauzione, versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un’ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all’importo di cui all’articolo 35, comma 3. 4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore non risulti aggiudicatario, entro un congruo termine fissato dall’amministrazione nel bando di gara ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo di cui all’articolo 35, comma 3. Il pagamento è effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario. 5. Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all’altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti dell’importo di cui all’articolo 35, comma 3. Il pagamento è effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall’aggiudicatario. 6. L’amministrazione aggiudicatrice di un appalto pubblico all’atto di una aggiudicazione definitiva ne invia comunicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvedendo allo svincolo e alle garanzie provvisorie eventualmente prestate da questi soggetti per la partecipazione alla gara. ARTICOLO 38 Procedura negoziata (trattativa privata) con pubblicazione di un bando di gara
1. I soggetti aggiudicatori possono aggiudicare appalti pubblici per lavori mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle fattispecie seguenti: a) in caso di offerte irregolari presentate nel corso di una procedura aperta o ristretta o di dialogo competitivo, o che risultino inaccettabili in quanto in contrasto con le prescrizioni della gara, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate; i soggetti aggiudicatori possono prescindere dalla pubblicazione del bando qualora invitino alla trattativa privata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 24, 27, 28, 29, 31 e 32 e per i quali non sussistono i motivi di esclusione previsti dall’articolo 26; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore ad 1.000.000 di euro; b) in casi eccezionali, quando la natura dei lavori, delle forniture o dei servizi o i rischi connessi non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi; c) nel caso di servizi rientranti nella categoria 6 dell’allegato II A e di prestazioni di natura intellettuale, quali la progettazione di opere, se la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l’appalto selezionando l’offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta; d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo. 2. Gli operatori economici che partecipano alla procedura negoziata disciplinata dal presente articolo, devono essere in possesso dei requisiti previsti per l’aggiudicazione di appalti di uguale importo da affidarsi mediante procedure aperte o ristrette. 3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, i soggetti aggiudicatori negoziano con gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e negli eventuali documenti complementari per individuare la migliore offerta. 4. Nel corso della negoziazione i soggetti aggiudicatori garantiscono parità di trattamento tra tutti gli offerenti e non forniscono, in maniera discriminatoria, informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. 5. I soggetti aggiudicatori possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d’oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.
ARTICOLO 39 Procedura negoziata (trattativa privata) senza pubblicazione di un bando di gara
1. I soggetti aggiudicatori possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata senza la pubblicazione di un bando di gara nelle fattispecie seguenti: a) per gli appalti pubblici di lavori, forniture e di servizi: 1) qualora non sia stata presentata alcuna offerta, o alcuna offerta appropriata, o non sia stata presentata alcuna domanda di partecipazione nel corso di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate e, per i soli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sia trasmessa alla commissione, su richiesta, una relazione in merito alle procedure; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore ad 1.000.000 di euro; 2) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; 3) nella misura strettamente necessaria, quando per l’estrema urgenza, determinata da eventi imprevedibili per i soggetti aggiudicatori, non possano essere osservati i termini per le procedure aperte, ristrette o negoziate con pubblicazione di un bando di gara; le circostanze addotte per giustificare l’estrema urgenza, attestate dal responsabile del procedimento, se nominato, o dal dirigente del servizio competente, non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici; 4) nell’eventualità di alluvioni, frane ed altre calamità, per lavori di pronto soccorso, di riparazione e ripristino di opere già esistenti, di difesa del suolo e messa in sicurezza, qualora motivi di urgenza attestati dal responsabile del procedimento se nominato o dal dirigente del servizio competente, rendano incompatibili i termini stabiliti per le procedure aperte, ristrette o negoziate con pubblicazione di un bando di gara; b) per gli appalti pubblici di forniture: 1) qualora i prodotti in questione siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione sufficiente ad accertare la redditività commerciale del prodotto o a coprire i costi di ricerca e di sviluppo; 2) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora la sostituzione del fornitore obblighi il soggetto aggiudicatore ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporti incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; in tali casi la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, come regola generale, superare i tre anni; 3) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime; 4) per l’acquisto di forniture, a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni o regolamentazioni nazionali; c) per gli appalti pubblici di servizi, qualora l’appalto in questione faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso di progettazione; in quest’ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati; d) per gli appalti pubblici di servizi e gli appalti pubblici di lavori: 1) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione, né nel contratto inizialmente concluso, ma che, a seguito di circostanze impreviste, sono divenuti necessari per l’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto, purché siano aggiudicati all’operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, a condizione che: a) tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall’appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti al soggetto aggiudicatore, ovvero, pur essendo separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento; b) l’importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori o servizi complementari non deve superare il 50 per cento dell’importo dell’appalto iniziale; 2) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati allo stesso operatore economico aggiudicatario mediante un precedente appalto aggiudicato dagli stessi soggetti aggiudicatori, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure aperte o ristrette; in questo caso il ricorso alla trattativa privata è ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione dell’appalto iniziale, deve essere indicato in occasione del primo appalto e il costo complessivo stimato dei lavori e dei servizi successivi è preso in considerazione dai soggetti aggiudicatori per la determinazione globale dell’appalto. 2. Nelle ipotesi di cui ai numeri 1), 3) e 4) della lettera a) e numero 1) della lettera b), l’affidamento degli appalti avviene previo esperimento di gara informale alla quale devono essere invitati almeno cinque concorrenti se sussistono in tal numero operatori economici qualificati in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto. Gli operatori economici che partecipano alle procedure negoziate disciplinate dal presente articolo devono essere in possesso dei requisiti previsti per l’aggiudicazione di appalti di uguale importo da affidarsi mediante procedure aperte o ristrette. Qualora gli eventi di cui al comma 1, lettera a), numero 4), siano tali da costituire grave ed imminente pregiudizio alla pubblica incolumità, i soggetti aggiudicatori procedono all’immediata realizzazione dei lavori necessari tramite affidamento diretto, entro il limite di spesa strettamente indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. 3. Oltre alle ipotesi indicate al comma 1 è ammessa la trattativa privata per appalti di lavori di importo non superiore a euro 300.000 (IVA esclusa) alla quale devono essere invitati non meno di dieci concorrenti, se sussistono in tal numero operatori economici qualificati in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto e cioè in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione in relazione agli importi dei lavori da eseguire. 4. La stessa procedura può essere utilizzata per l’affidamento di servizi e forniture di importo non superiore a euro 130.000; alla gara devono essere invitati non meno di dieci concorrenti, se sussistono in tal numero operatori economici in possesso dei necessari requisiti. 5. L’aggiudicazione delle gare di cui ai commi 3 e 4 avviene di norma con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte anomale secondo quanto previsto all’articolo 20, comma 7. 6. Per la scelta dei concorrenti da invitare alle procedure di cui ai commi 3 e 4, i soggetti aggiudicatori devono istituire appositi elenchi, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, previa adeguata pubblicità e senza porre alcuna limitazione territoriale; gli stessi soggetti devono assicurare, nel diramare gli inviti, la rotazione degli iscritti ai predetti elenchi. Nel sito informatico del soggetto aggiudicatore devono essere resi noti, alla conclusione delle procedure, i nominativi dei concorrenti invitati e dell’aggiudicatario, nonché l’importo di aggiudicazione. 7. Nelle procedure di cui ai commi 3 e 4 i concorrenti devono presentare, oltre all’offerta e all’eventuale documentazione tecnica, una dichiarazione, resa nelle forme di legge, con la quale attestano il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dalla lettera di invito in relazione alla tipologia della prestazione, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dagli appalti e di impegnarsi a presentare, a richiesta del soggetto aggiudicatore, la documentazione che comprovi quanto dichiarato. Devono inoltre presentare la dichiarazione di cui all’articolo 21, comma 8, opportunamente adeguata nel contenuto, quando le gare abbiano per oggetto servizi e forniture. Nell’ipotesi in cui il soggetto invitato a comprovare quanto dichiarato non fornisca la prova o non confermi il contenuto delle dichiarazioni, viene escluso dalla gara e la stazione appaltante procede, per gli appalti di lavori, servizi e forniture alla comunicazione del fatto all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici per i provvedimenti di competenza. 8. Nel caso in cui il lavoro, il servizio o la fornitura rivestano carattere di specialità in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, alle procedure di cui ai commi 3 e 4 può essere invitato un numero di concorrenti inferiore a dieci qualora il responsabile del procedimento per le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), e il dirigente per le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a) attestino che non sussistono in tale numero operatori economici qualificati in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto. 9. Nessun appalto può essere suddiviso in più affidamenti al fine di utilizzare le procedure di cui ai commi 3 e 4.
ARTICOLO 40 Lavori da eseguirsi in economia
1. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere d) ed e), possono individuare, con appositi regolamenti, lavori eseguibili in economia sia in amministrazione diretta che per cottimo fiduciario, se rientranti in una delle categorie sotto specificate, entro il limite di euro 200.000: a) manutenzione o riparazione di opere o impianti dovuti ad eventi imprevedibili o non realizzabili con le altre procedure previste dalla presente legge; b) interventi non programmabili in materia di sicurezza; c) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle gare; d) lavori necessari per la redazione dei progetti; e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi sia l’urgenza di completare i lavori; f) negli altri casi che le amministrazioni aggiudicatrici, soggetti operanti nei settori speciali e concessionari di servizi pubblici individuano nel loro regolamento, in relazione alle proprie esigenze. 2. Gli esecutori dei lavori in economia devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione in relazione agli importi dei lavori da eseguire; per la loro individuazione i soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi degli elenchi di cui all’articolo 39, comma 6. 3. Per l’esecuzione in economia mediante cottimo fiduciario gli stessi soggetti richiedono almeno dieci offerte, se sussistono in tal numero operatori economici qualificati in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto. 4. Per lavori di importo inferiore a euro 50.000 è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 5. I lavori da eseguirsi in economia, per cottimo, sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione entro trenta giorni dall’ultimazione. ARTICOLO 41 Servizi e forniture da eseguirsi in economia
1. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere d) ed e), possono individuare con riferimento alle proprie specifiche esigenze, con appositi regolamenti, i servizi e le forniture da acquisire in economia, entro il limite di euro 130.000. 2. Il ricorso al sistema di spese in economia, nel limite dell’importo di cui al comma 1, è inoltre consentito nelle seguenti ipotesi: a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando vi sia l’urgenza di completare l’esecuzione del contratto; b) eventi imprevedibili e urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo o danni; c) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito dell’oggetto principale del contratto; d) acquisto di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente; e) negli altri casi che i soggetti di cui al comma 1 individuano nel regolamento, in relazione alle proprie esigenze. 3. Per l’individuazione degli esecutori dei servizi o forniture i soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi degli elenchi di cui all’articolo 39, comma 6. 4. Per l’esecuzione in economia di servizi e forniture mediante cottimo fiduciario gli stessi soggetti richiedono almeno dieci offerte, se sussistono in tal numero operatori in possesso dei necessari requisiti. 5. Per servizi o forniture inferiori a euro 30.000 è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 6. Le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia, per cottimo, sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione entro trenta giorni dall’ultimazione. ARTICOLO 42 Dialogo competitivo
1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora i soggetti di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 dell’articolo 3, denominati tutti più brevemente “amministrazioni aggiudicatici”, non siano oggettivamente in grado di definire i mezzi tecnici, conformemente a quanto previsto dalle lettere b), c) o d) del comma 2 dell’articolo 10, atti a soddisfare le loro necessità o i loro obiettivi e/o non siano in grado di specificare l’impostazione giuridica e/o finanziaria di un progetto e ritengano che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l’aggiudicazione dell’appalto, possono avvalersi del dialogo competitivo. 2. L’aggiudicazione avviene esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara in cui rendono note le loro necessità e le loro esigenze ed avviano con i candidati, selezionati previa verifica del possesso dei requisiti di idoneità ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, un dialogo finalizzato all’individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. 4. Durante la fase del dialogo le amministrazioni possono discutere con i candidati selezionati tutti gli aspetti dell’appalto, devono garantire la parità di trattamento di tutti gli offerenti, non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni offerenti rispetto ad altri. Le amministrazioni aggiudicatrici inoltre non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte, né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l’accordo di quest’ultimo. 5. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive, in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo, applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara; il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara. 6. L’amministrazione aggiudicatrice prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità. 7. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici li invitano a presentare le loro offerte finali in base alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l’esecuzione del progetto. 8. Su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice gli offerenti possono fornire chiarimenti e precisazioni sull’offerta e possono anche perfezionare l’offerta. Tuttavia tali precisazioni e chiarimenti non possono avere l’effetto di modificare gli elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto posto in gara, la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio. 9. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara e scelgono l’offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all’articolo 18. 10. L’amministrazione aggiudicatrice può richiedere all’offerente che risulta aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa di precisare gli aspetti della sua offerta o di confermare gli impegni assunti in fase di offerta, a condizione che ciò non abbia l’effetto di modificare elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni. 11. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere premi o pagamenti ai partecipanti al dialogo.
ARTICOLO 43 Accordi quadro
1. L’accordo quadro è un accordo stipulato tra i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), d) ed e), denominati tutti più brevemente “amministrazioni aggiudicatici” e uno o più operatori economici, al fine di definire contrattualmente le condizioni da applicare agli appalti da aggiudicare entro un dato periodo, soprattutto in riferimento ai prezzi ed eventualmente alle quantità. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per altri servizi di natura intellettuale, salvo che siano connotati da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate da individuarsi nel regolamento di cui all’articolo 4. 2 Ai fini della conclusione di un accordo quadro le amministrazioni aggiudicatrici seguono le procedure previste dalla presente legge ed applicano i criteri di aggiudicazione stabiliti all’articolo 18. 3. In sede di aggiudicazione di appalti pubblici basati su un accordo quadro, le parti non possono apportare modifiche alle condizioni fissate nello stesso.4. La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni. 5. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti e le condizioni stabiliti nello stesso; se l’accordo non fissa tutte le condizioni, le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l’operatore economico, chiedendogli di completare l’offerta. 6. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno stipulato un accordo quadro con più operatori economici possono aggiudicare gli appalti mediante l’applicazione delle condizioni stabilite nello stesso, senza un nuovo confronto competitivo. 7. Quando l’accordo quadro non fissi tutte le condizioni, le amministrazioni aggiudicatrici possono rilanciare il confronto competitivo fra le parti, secondo la seguente procedura: a) per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto tutti gli operatori economici parti dell’accordo quadro; b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto, tenuto conto di elementi quali la complessità dell’oggetto dell’appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte; c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve restare riservato fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione; d) le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all’offerente che ha presentato l’offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati. 8. La procedura si applica esclusivamente tra l’amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici originariamente parti dell’accordo quadro. 9. Le amministrazioni aggiudicatrici stipulano gli accordi quadro con un numero minimo di tre contraenti, a condizione che vi sia un numero sufficiente di operatori economici che risultino in regola con i criteri di selezione. 10. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono fare ricorso all’accordo quadro al fine di impedire, limitare o distorcere la concorrenza.
ARTICOLO 44 Sistemi dinamici di acquisizione
1. Il sistema dinamico di acquisizione è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice, limitato nel tempo ed aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un’offerta indicativa conforme al capitolato d’oneri. 2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), d) ed e), denominati tutti più brevemente “amministrazioni aggiudicatici”, seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi, fino all’attribuzione degli appalti da aggiudicare nell’ambito di detto sistema. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un’offerta indicativa conforme al capitolato d’oneri e agli eventuali documenti complementari, sono ammessi nel sistema; le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento a condizione che esse restino conformi al capitolato d’oneri. 3. Per l’istituzione del sistema dinamico di acquisizione e per l’aggiudicazione degli appalti nell’ambito del medesimo sistema, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano esclusivamente mezzi elettronici. 4. Ai fini dell’istituzione del sistema dinamico di acquisizione le amministrazioni aggiudicatrici: a) pubblicano un bando di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione; b) precisano nel capitolato d’oneri la natura degli acquisiti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, l’attrezzatura elettronica utilizzata e i dettagli pratici, unitamente alle specifiche tecniche di connessione; c) consentono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino alla conclusione del sistema, l’accesso libero, diretto e completo al capitolato d’oneri ed a qualsiasi documento complementare ed indicano nel bando di gara l’indirizzo internet presso il quale è possibile consultare tali documenti. 5. Per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione gli operatori economici possono presentare un’offerta indicativa, conforme al capitolato d’oneri e agli eventuali documenti complementari, allo scopo di essere ammessi nel sistema medesimo. Le amministrazioni aggiudicatrici concludono la valutazione delle offerte indicative entro quindici giorni a decorrere dalla data della loro presentazione, ma possono prolungare il periodo di valutazione purché nessun appalto sia messo, nel frattempo, in concorrenza. L’ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o il rigetto dell’offerta indicativa è comunicato in tempi brevi all’operatore economico. 6. Le offerte indicative ammesse possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che restino conformi al capitolato d’oneri. 7. Ogni singolo appalto da aggiudicarsi nel quadro del sistema deve essere oggetto di un confronto concorrenziale. Il regolamento di cui all’articolo 4 disciplina le procedure d’affidamento dei singoli appalti. 8. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni, tranne casi eccezionali debitamente giustificati. 9. La disciplina di dettaglio è rimandata al regolamento di cui all’articolo 4. ARTICOLO 45 Asta elettronica
1. L’asta elettronica è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte, permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Di conseguenza appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche. 2. Qualora le specifiche di un appalto pubblico possano essere definite in modo preciso, l’amministrazione aggiudicatrice può stabilire, indicandolo espressamente nel bando di gara, che la sua aggiudicazione sia preceduta da un’ asta elettronica nei casi che seguono: a) procedure aperte, ristrette o negoziate, limitatamente, in quest’ultimo caso, all’ipotesi di cui all’articolo 38, comma 1, lettera a); b) rilancio del confronto competitivo nell’ambito di un accordo quadro di cui all’articolo 43, comma 7; c) indizione di gare per appalti da aggiudicare nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione. 3. L’asta elettronica riguarda: a) unicamente i prezzi, quando l’appalto viene attribuito al prezzo più basso; b) i prezzi e/o i valori degli elementi dell’offerta indicati nel capitolato d’oneri, quando l’appalto è aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa. 4. In ogni caso possono essere oggetto di asta elettronica solo gli elementi suscettibili di valutazione automatica a mezzo elettronico, senza intervento e/o valutazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, ossia solo gli elementi quantificabili in modo tale da poter essere espressi in cifre o percentuali. 5. Il capitolato d’oneri contiene: a) gli elementi i cui valori sono oggetto dell’asta elettronica; b) i limiti eventuali dei valori che possono essere presentati, quali risultano dalle specifiche dell’oggetto dell’appalto; c) le informazioni che sono messe a disposizione degli offerenti nel corso dell’asta elettronica ed, eventualmente, il momento in cui sono messe a loro disposizione; d) le informazioni relative allo svolgimento dell’asta elettronica, le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; e) le informazioni relative al dispositivo elettronico utilizzato e alle modalità e specifiche tecniche di collegamento. 6. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi e/o nuovi valori. L’invito contiene ogni informazione concernente il collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l’ora d’inizio dell’asta. 7. L’asta elettronica può svolgersi in più fasi successive, il cui calendario deve essere indicato nell’invito a partecipare all’asta e non può avere inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di spedizione degli inviti. 8. Nel corso di ogni fase dell’asta elettronica le amministrazioni aggiudicatrici comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione; possono anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché risulti previsto nel capitolato d’oneri; possono altresì rendere noto, in qualsiasi momento, il numero di partecipanti alla fase dell’asta. 9. In nessun caso le amministrazioni aggiudicatrici possono rendere nota l’identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell’asta elettronica. 10. Le amministrazioni aggiudicatrici dichiarano conclusa l’asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità: a) indicano nell’invito a partecipare all’asta la data e l’ora preventivamente fissate; b) quando il numero di fasi dell’asta fissato nell’invito a partecipare è stato raggiunto; c) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi; in questo caso le amministrazioni aggiudicatrici precisano nell’invito a partecipare all’asta il termine che rispetteranno, a partire dalla ricezione dell’ultima presentazione, prima di dichiarare conclusa l’asta elettronica. 11. Dopo aver dichiarata conclusa l’asta elettronica ed in funzione dei risultati della stessa, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano l’appalto ai sensi dell’articolo 18. 12. La disciplina di dettaglio è rimandata al regolamento di cui all’articolo 4.
ARTICOLO 46 Concorsi di idee e di progettazione
1. I concorsi di idee sono finalizzati all’acquisizione di una proposta ideativa. 2. L’idea premiata è acquisita in proprietà della stazione appaltante e può essere posta a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione; a tali procedure può essere ammesso il vincitore del concorso di idee, se in possesso dei necessari requisiti soggettivi. 3. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione del progetto, con procedura negoziata senza pubblicazione di bando, purché detta facoltà sia prevista nel bando del concorso di idee. 4. I concorsi di progettazione sono procedure intese a fornire alla stazione appaltante, nei settori della pianificazione territoriale, dell’urbanistica, dell’architettura e dell’edilizia, per le opere di particolare complessità strutturale dell’ingegneria civile, nonché in quello dell’elaborazione dati, un piano, un progetto, selezionati da una commissione giudicatrice, in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi. Il regolamento di cui all’articolo 4 stabilisce la tipologia e le caratteristiche degli interventi per i quali il concorso di progettazione è reso obbligatorio. 5. Ai concorsi di progettazione si applicano le disposizioni contenute ai commi 2 e 3. 6. I concorsi di idee e di progettazione sono aggiudicati con le procedure aperte (pubblico incanto) o ristrette (licitazione privata). 7. Il regolamento di cui all’articolo 4 disciplina le modalità di espletamento dei concorsi di idee e di progettazione, con particolare riferimento al contenuto dei bandi, ai criteri di valutazione delle proposte ideative e progettuali, alla composizione della commissione giudicatrice, all’interno della quale almeno un terzo dei componenti deve avere la stessa qualifica o qualifica equivalente a quella dei partecipanti, se ad essi è richiesta una particolare qualifica professionale.
ARTICOLO 47 Appalti pubblici di lavori: disposizioni specifiche sull’edilizia sociale
1. Nel caso di appalti pubblici riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso residenziale di edilizia sociale il cui piano, a causa dell’entità, della complessità e della durata presunta dei relativi lavori, deve essere stabilito sin dall’inizio, sulla base di una stretta collaborazione all’interno di un gruppo che comprenda rappresentanti delle amministrazioni aggiudicatrici, esperti e l’imprenditore che deve eseguire l’opera, è possibile ricorrere a una speciale procedura di aggiudicazione volta a scegliere l’imprenditore più idoneo. 2. In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono nel bando di gara una descrizione delle opere quanto più precisa possibile al fine di consentire agli imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto da eseguire. Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici menzionano, in tale bando di gara, i requisiti personali, tecnici, economici e finanziari che i candidati devono possedere. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono a una siffatta procedura, applicano gli articoli 22, 26, 27, 28, 32, 50 (contenuto dei verbali) e possono utilizzare prioritariamente la procedura del dialogo Competitivo.
ARTICOLO 48 Accesso alle informazioni e pubblicità
1. Nell’ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni è fatto tassativo divieto all’amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto: a) l’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime; b) l’elenco dei soggetti invitati nelle procedure per licitazione privata, appalto-concorso o trattativa privata, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. 2. Le imprese interessate alla partecipazione alle gare d’appalto possono prendere visione di tutti gli elaborati facenti parte del progetto dei lavori da affidare, compreso il computo metrico estimativo, il cronoprogramma e i piani della sicurezza. Il capitolato generale, il capitolato speciale d’appalto, l’elenco dei prezzi e i disegni esecutivi fanno parte integrante del contratto. Tutti gli altri elaborati di progetto non fanno parte del contratto e non possono essere utilizzati dall’impresa aggiudicataria a sostegno delle proprie pretese. 3. Sono esclusi dal diritto di accesso: a) le informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte o a giustificazione delle offerte che, sulla base di motivata dichiarazione del concorrente, costituiscano segreti tecnici o commerciali; b) gli eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento di cui all’articolo 4; c) i pareri legali acquisiti per la soluzione di liti e controversie in materia di appalti pubblici; d) le relazioni riservate del direttore dei lavori e del collaudatore o della commissione di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto. 4. Per le informazioni e gli aspetti di cui alle lettere a) e b) è comunque consentito l’accesso al concorrente che lo richieda al fine della difesa in giudizio dei propri interessi. 5. Il regolamento di cui all’articolo 4 disciplina le forme di pubblicità finalizzate a rendere noti il risultato della gara e le fasi principali dell’esecuzione, compreso l’esito di eventuale contenzioso.
ARTICOLO 49 Commissioni giudicatrici
1. Quando i lavori, le forniture ed i servizi sono affidati con il sistema dell’appalto concorso e comunque in tutti i casi in cui la scelta avvenga con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con a base elementi di valutazione non definibili con criteri matematici, l’amministrazione aggiudicatrice e gli enti aggiudicatori costituiscono un’apposita commissione giudicatrice. Essa è composta da un numero dispari di componenti, in prevalenza tecnici esperti nella materia oggetto dell’appalto, variabile da tre a cinque, scelti prioritariamente fra il personale dipendente dell’amministrazione stessa. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento, in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie: a) professionisti con almeno dieci anni d’iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell’ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali; b) professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza; l’amministrazione aggiudicatrice può demandare alla commissione le funzioni di seggio di gara e, nelle procedure ristrette (o per licitazione privata), l’attività di preselezione dei concorrenti. 2. È facoltà delle amministrazioni costituire una commissione giudicatrice secondo i criteri sopra indicati anche per gli appalti di lavori, servizi e forniture da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso. 3. Il presidente della commissione deve essere un dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore. 4. Le commissioni giudicatrici per il concorso di progettazione, il concorso di idee e per gli appalti di servizi di cui all’articolo 11, sono composte da un numero di membri tecnici non inferiore a tre, esperti nella materia oggetto del concorso, di cui almeno uno dipendente della stazione appaltante. Se ai partecipanti ad un concorso di idee o di progettazione è richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualificazione o equipollente . 5. L’attività delle commissioni comprende anche la verifica delle offerte che dovessero risultare anormalmente basse. Esse sono autonome nelle loro decisioni e nei loro pareri, che sono espressi riguardo a progetti presentati e sulla base dei criteri specificati dal bando. 6. Relativamente ai componenti: a) i commissari diversi dal presidente non devono aver svolto, né possono svolgere, alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo riguardo al contratto del cui affidamento si tratta; b) coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari riguardo a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio; c) sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi. 7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’articolo 51 del Codice di procedura civile. 8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
ARTICOLO 50 Dichiarazione preliminare all’espletamento della gara, verbale di gara, clausole contrattuali, stipula dei contratti e informazioni ai concorrenti
1. Prima di avviare le procedure di gara per l’appalto di lavori, il direttore dei lavori deve attestare: a) l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; b) l’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto; c) la conseguente realizzabilità del progetto, previa verifica del relativo documento di validazione. 2. Per ogni gara relativa all’affidamento di lavori, servizi e forniture l’amministrazione aggiudicatrice redige uno o più verbali contenenti le seguenti informazioni, nonché ogni eventuale ulteriore informazione ritenuta utile: a) il nome e l’indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice, l’oggetto e il valore dell’appalto; b) i nomi dei concorrenti che sono stati invitati; c) i nomi dei concorrenti esclusi e i motivi dell’esclusione; d) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse; e) il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell’appalto che l’ aggiudicatario intende subappaltare a terzi; f) nel caso di procedure negoziate, le circostanze che giustificano il ricorso a tali procedure. 3. Le stazioni appaltanti comunicano, entro un congruo termine: a) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della candidatura; b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto dell’offerta, inclusi, per i casi di cui all’articolo 10, commi 4 e 7, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali; c) ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta selezionabile, le caratteristiche ed i vantaggi dell’offerta selezionata ed il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato il contratto o delle parti dell’accordo uadro. 4. In ogni caso l’amministrazione comunica d’ufficio l’aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti gli altri candidati che hanno presentato offerta, compresi gli esclusi. 5. Sono parte integrante del contratto e devono essere in esso richiamati: a) il capitolato generale; b) il capitolato speciale; c) gli elaborati grafici progettuali; d) gli elenchi prezzi unitari; e) i piani di sicurezza; f) il cronoprogramma. 6. L’amministrazione aggiudicatrice è esonerata dall’obbligo di allegare al contratto tali documenti ed elaborati, se li richiama espressamente nel contratto stesso e se ne conserva agli atti, unitamente al contratto, una copia sottoscritti dalle parti. ARTICOLO 51 Disciplina economica dei lavori, dei servizi e delle forniture
1. Per la disciplina economica dei lavori, dei servizi e delle forniture, anche ad esecuzione periodica e continuativa, si rinvia alle norme statali in materia, salva l’applicazione delle seguenti disposizioni. 2. In riferimento a quanto previsto dalla legge regionale 2 giugno 1994, n. 24 (Norme in materia di prezzi nelle opere pubbliche finanziate dalla Regione), e successive modifiche, per le opere da eseguirsi con finanziamenti comunque concessi dalla Regione, non si applica l’articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, fermo restando comunque che la Regione provvede ad aggiornare annualmente il proprio prezziario, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. Il prezziario cessa di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. 3. Per le altre tipologie di lavori, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori potranno fare riferimento al prezziario regionale o, in alternativa, dovranno dotarsi di propri prezziari, da aggiornare annualmente secondo quanto previsto dal richiamato articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
ARTICOLO 52 Norme in materia di sicurezza sul lavoro e a tutela dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, la stazione appaltante è tenuta a prevedere nel capitolato speciale, nel contratto ed a richiamarle nel bando di gara, le seguenti clausole: a) obbligo dell’appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell’esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori l’amministrazione verifica, anche durante l’esecuzione, il rispetto da parte dell’ appaltatore degli obblighi relativi all’iscrizione dei lavoratori alle casse edili; b) obbligo dell’appaltatore di rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito dei lavori ad essi affidati; c) obbligo per le imprese di presentare la documentazione che attesti che l’impresa stessa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche; tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi delle norme vigenti; d) obbligo per l’amministrazione appaltante di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all’acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva; la dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo. 2. Ai fini di semplificazione delle procedure ed ai sensi delle vigenti norme la regolarità contributiva è attestata mediante il “documento unico di regolarità contributiva” denominato DURC. Tale documento certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dell’appalto, ed in ogni altra situazione in cui debba essere accertata la regolarità contributiva, l’adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all’INPS, all’INAIL o alle casse edili. 3. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l’impresa è tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati. 4. Si applicano comunque le disposizioni di cui all’articolo 36 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
ARTICOLO 53 Piani di sicurezza
1. Per la disciplina in materia di sicurezza si rinvia alla normativa statale in materia. 2. Gli oneri della sicurezza vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta. 3. Il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani della sicurezza. ARTICOLO 54 Garanzie ed assicurazione
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 21, comma 7, e dall’articolo 22, comma 17, l’offerta da presentare per l’affidamento di un appalto per lavori, forniture e servizi, esclusi quelli di progettazione, è corredata da una cauzione pari all’1 per cento dell’importo dell’appalto, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal competente Ministero. La cauzione deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e deve espressamente contenere l’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui ai commi 2 e 3, qualora il concorrente risulti aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro quindici giorni dall’aggiudicazione. La cauzione provvisoria non è dovuta per l’affidamento di appalti di forniture e servizi di importo inferiore a euro 211.000. 2. Per gli appalti di servizi e forniture l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria di importo pari al 5 per cento dell’importo di aggiudicazione, che è svincolata per il 95 per cento dell’importo garantito all’approvazione della regolare esecuzione e per il residuo 5 per cento allo scadere del periodo di garanzia, quando prevista; la garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento. 3. Per gli appalti di lavori l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell’importo dell’appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; se il ribasso è superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento, l’incameramento della cauzione e l’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. 4. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, anche rilasciata da intermediari finanziari, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, a seguito di richiesta della stazione appaltante. 5. La garanzia fidejussoria per gli appalti di lavori è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico ed avviene, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. 6. Per gli appalti di lavori, l’esecutore è inoltre obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l’amministrazione aggiudicatrice e gli altri enti aggiudicatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi i danni subiti per danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errore di progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore; la somma assicurata è stabilita nel capitolato speciale. La polizza deve inoltre prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, per un massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di euro 500.000 ed un massimo di euro 5.000.000. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia di tale polizza almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute al soggetto assicuratore a titolo di premio da parte del soggetto esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia. L’appaltatore deve inoltre costituire una fidejuissione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento della rata di saldo, di importo pari all’importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente fra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. 7. Per i lavori di importo superiore a euro 10.000.000, l’esecutore è di norma obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. 8. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell’opera realizzata con il limite massimo di euro 14.000.000. L’appaltatore e il concessionario sono altresì obbligati a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore ad euro 4.000.000. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all’accensione di tali polizze. 9. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall’approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l’amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all’articolo 56, comma 1, lettera f), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di euro 1.000.000 per lavori di importo inferiore a euro 5.000.000, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di euro 2.500.000 per lavori di importo superiore a euro 5.000.000, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale 10. Per i contratti di appalto integrato di importo superiore a euro 75.000.000 e per gli affidamenti a contraente generale di qualunque importo, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sono tenute obbligatoriamente a richiedere all’appaltatore la presentazione di una garanzia globale di esecuzione, per la cui disciplina si rinvia alle disposizioni statali in materia, nelle more dell’adozione di specifica disciplina regolamentare. La garanzia può essere richiesta anche per appalti di lavori di importo superiore a euro 100.000.000. 11. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alla UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fidejussoria previste rispettivamente dai commi 1, 2 e 3, sono ridotte del 50 per cento per le imprese certificate. Titolo IV Realizzazione, controllo e collaudo dell’appalto e della concessione(fase di esecuzione) ARTICOLO 55 Incarichi di direttore lavori o di responsabile tecnico della fornitura o del servizio
1. Le amministrazioni aggiudicatrici, secondo i propri ordinamenti, individuano un responsabile del controllo della corretta e conforme esecuzione dell’oggetto del contratto, al quale assegnano l’incarico di direttore dei lavori, o di responsabile tecnico della fornitura o del servizio, previa verifica dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico stesso. 2. Nel rispetto e con le procedure previste dalla presente legge l’amministrazione può affidare a soggetti esterni all’amministrazione la direzione lavori o la responsabilità tecnica nei contratti di servizi e forniture, previa verifica delle competenze professionali. 3. I compiti del direttore dei lavori e di responsabile tecnico della fornitura o del servizio saranno disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 4.
ARTICOLO 56 Varianti in corso di esecuzione
1. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, o il responsabile tecnico della fornitura o del servizio, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili al momento della redazione del progetto, accertate, su proposta del direttore dei lavori o del responsabile del servizio o della fornitura, dal responsabile del procedimento e, per le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), dal dirigente competente, i quali precisano le ragioni che rendono necessario il ricorso alla variante ed accertano la non imputabilità alla stazione appaltante; c) per la intervenuta possibilità di utilizzare materiali o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che, senza aumento di costo e sempre che non alterino l’impostazione progettuale, possano determinare significativi miglioramenti nella qualità dell’opera, della fornitura, del servizio, del loro importo; d) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’esecuzione, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; e) nei casi previsti dall’articolo 1664, comma 2, del Codice civile; f) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo; in tal caso il responsabile del procedimento o, per le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), il dirigente competente, ne dà comunicazione all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici ed al progettista; g) nell’interesse esclusivo dell’amministrazione, per il miglioramento del lavoro, del servizio, della fornitura o della loro funzionalità, sempre che le variazioni non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze; l’importo in aumento di tali varianti non può superare il 10 per cento dell’importo originario del contratto medesimo e deve trovare copertura nell’importo originariamente stanziato per la realizzazione del lavoro o per l’espletamento del servizio o della fornitura. 2. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera f), eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede, di norma, alla risoluzione del contratto medesimo. La richiesta di recedere dal contratto può essere avanzata anche dall’impresa aggiudicataria. In tali casi l’impresa ha diritto, senza alcun altro compenso o indennizzo, al pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali utili, nonché del 10 per cento dei lavori, dei servizi e delle forniture non eseguiti, fino ai quattro quinti dell’importo del contratto. L’amministrazione indice una nuova gara alla quale è invitato l’aggiudicatario iniziale. 3. Ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 4. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori o dal responsabile tecnico per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, nonché per le forniture ed i servizi, purché non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 5. Il soggetto aggiudicatore, durante l’esecuzione del contratto, può ordinare una variazione in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto, variazione che l’esecutore dell’appalto è tenuto ad eseguire agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Nel caso in cui i prezzi per dar luogo alle variazioni non fossero previsti in contratto, saranno concordati tra i contraenti, su proposta del direttore dei lavori o del responsabile tecnico del servizio della fornitura. 6. Nell’appalto integrato l’appaltatore può, se previsto dal bando, proporre all’amministrazione aggiudicatrice, in sede di redazione del progetto esecutivo, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, modifiche o varianti migliorative al progetto definitivo contenute entro un importo complessivo non superiore al 5 per cento dell’importo del contratto, purché non comportino un aumento dei lavori, dei servizi o delle forniture posti a base di gara e che mantengano invariati il tempo di esecuzione e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. 7. Nell’ appalto integrato, nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e), ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal capitolato generale di cui al decreto ministeriale n. 145 del 2000 e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi del regolamento di cui all’articolo 4. La stazione appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni e al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al progetto definitivo. ARTICOLO 57 Consegna dei lavori ed avvio dell’esecuzione della fornitura o del servizio; sospensioni dell’esecuzione
1. Al momento della consegna dei lavori, o dell’emissione dell’ordine di avvio dell’esecuzione della fornitura o del servizio, l’amministrazione aggiudicatrice deve, tramite il direttore dei lavori o il responsabile tecnico, accertare che non vi siano impedimenti all’esecuzione e che tutti gli adempimenti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri siano stati rispettati. 2. Il regolamento di cui all’articolo 4 disciplina le norme di dettaglio relative alla consegna dei lavori ed all’avvio dell’esecuzione di servizi e forniture, nonché alle sospensioni dell’esecuzione. ARTICOLO 58 Sub-appalti
1. Per gli appalti di lavori e, ove compatibile, per quelli di forniture e servizi, i sub-appalti sono autorizzati a condizione che siano rispettate le condizioni stabilite dalla vigente normativa statale in materia, alla quale espressamente si rinvia, con particolare riguardo all’articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modifiche, e alle disposizioni di cui all’articolo 35, commi dal 28 al 34, del decreto legge n. 223 del 2006, come convertito dalla legge n. 248 del 2006. 2. Per gli appalti di servizi e forniture la stazione appaltante richiede al concorrente, nel bando e nel capitolato speciale, di indicare nell’offerta la parte del servizio o della fornitura che intende eventualmente subappaltare; la stessa stazione appaltante precisa che il subappalto deve comunque essere autorizzato e che resta comunque impregiudicata la responsabilità dell’appaltatore aggiudicatario; indica inoltre se la stessa stazione appaltante provvede al pagamento diretto ai subappaltatori dei corrispettivi per le prestazioni svolte o se al pagamento deve provvedere l’aggiudicatario, il quale deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate, con l’indicazione delle ritenute effettuate. 3. Il servizio di progettazione di un lavoro, servizio o fornitura per il quale sia richiesta una specifica qualificazione professionale non può comunque essere sub-appaltato.
ARTICOLO 59 Collaudo e regolare esecuzione dei servizi e delle forniture
1. Nel caso di servizi e forniture di importo inferiore a euro 500.000, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione redatto dal responsabile tecnico del servizio o della fornitura. Per importi superiori, o quando la particolarità del servizio o della fornitura lo richiedano, si procede al collaudo. 2. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione è approvato dal dirigente competente o da altro dirigente individuato dall’amministrazione, nel caso in cui il dirigente competente abbia svolto l’incarico di responsabile tecnico del servizio o della fornitura o di collaudatore. 3. Nel capitolato speciale e nel contratto sono definiti i tempi per l’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, che non devono comunque essere superiori rispettivamente a tre e due mesi dalla data di ultimazione; l’approvazione dei suddetti certificati dovrà avvenire entro due mesi dalla loro emissione. 4. Nel caso di servizi o forniture di particolare complessità possono essere previsti accertamenti e verifiche in corso d’esecuzione. 5. Il collaudo comprende anche l’esame delle eventuali richieste del fornitore o del prestatore di servizi, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa. 6. Il collaudatore o la commissione di collaudo, costituita da non più di tre componenti, sono nominati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito delle proprie strutture, salvo che nell’ipotesi di accertata carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, certificata dal responsabile del procedimento e per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), dal dirigente competente; in tali ipotesi l’incarico di collaudatore è affidato a soggetti esterni. 7. Nell’ipotesi in cui il compenso stimato per le prestazioni di collaudo sia superiore alla soglia comunitaria, per l’affidamento dell’incarico si applicano le disposizioni previste dalla presente legge per l’appalto dei servizi sopra tale soglia. 8. Per i collaudi che, in relazione all’importo stimato della prestazione, non ricadono nella disciplina di cui al comma 7, i soggetti aggiudicatori procedono all’affidamento dell’incarico nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. A tal fine si avvalgono di un elenco istituito previa adeguata pubblicità, con l’osservanza dei principi sopra richiamati, elenco che ha validità triennale ed è aggiornato annualmente. 9. Nell’atto di affidamento dell’incarico deve essere indicata la misura del compenso spettante al collaudatore. 10. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei servizi e delle forniture sottoposti al collaudo; non devono avere avuto nell’ultimo triennio rapporti di lavoro autonomo o subordinato o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i servizi e le forniture. Il collaudatore o i componenti della commissione non possono far parte di organismi che abbiano funzioni giurisdizionali. 11. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell’intervento.
ARTICOLO 60 Collaudo di lavori pubblici e certificato di regolare esecuzione
1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che il lavoro sia stato eseguito a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche stabilite, in conformità al contratto e agli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, per dimensioni, forma e quantità, per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore siano state espletate con le modalità e nei termini contrattuali e nel rispetto della normativa. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. 2. Il collaudo comprende anche l’esame delle riserve dell’appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento. 3. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 4. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo, che ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato qualora l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 5. Fatto salvo quanto previsto al comma 12, nel caso di lavori di importo complessivo lordo non superiore a euro 1.500.000, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, che è rilasciato dal soggetto che ha effettuato la direzione dei lavori. 6. Il certificato di collaudo ed il certificato di regolare esecuzione devono essere emessi rispettivamente entro sei e due mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice civile7. Le operazioni di collaudo sono affidate a tecnici in possesso di laurea specialistica in ingegneria o architettura e, quando l’esclusiva specificità dell’intervento lo richieda, anche a tecnici in possesso di laurea specialistica in geologia o scienze agrarie e forestali. Tutti questi tecnici devono essere iscritti al proprio ordine professionale da almeno dieci anni. Possono essere nominati collaudatori singoli, nell’ambito delle rispettive competenze professionali, anche i tecnici diplomati qualora la direzione dei lavori sia stata effettuata da un geometra, perito industriale o perito agrario. 8. Per lavori che richiedono l’apporto di più professionalità, diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell’intervento, il collaudo è affidato ad una commissione tecnico-amministrativa composta da un numero massimo di tre componenti. Possono far parte delle commissioni di collaudo laureati in ingegneria o architettura e, limitatamente ad un solo componente della commissione, nell’ambito delle rispettive competenze professionali, laureati in geologia, scienze agrarie e forestali, geometri, periti industriali, periti agrari, avvocati liberi professionisti, nonché laureati in discipline giuridico-amministrative che prestino servizio da almeno cinque anni in uffici pubblici o che si trovino in posizione di quiescenza con particolare esperienza nel settore delle opere pubbliche. Nelle commissioni di collaudo deve comunque essere garantita la presenza di almeno un laureato in ingegneria o architettura. Nel provvedimento di nomina deve essere indicato il nominativo del componente della commissione che assume la funzione di presidente. 9. L’incarico di collaudo deve essere attribuito entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori ovvero entro sessanta giorni dalla data della consegna dei lavori. 10. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo; non devono avere avuto nell’ultimo triennio rapporti di lavoro autonomo o subordinato o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione non possono far parte di organismi che abbiano funzioni giurisdizionali. 11. Il collaudatore o la commissione di collaudo sono nominati dalle amministrazioni aggiudicatici nell’ambito delle proprie strutture, salvo che nell’ipotesi di accertata carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, certificata dal responsabile del procedimento e, per i lavori di competenza dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), dal dirigente competente; in tali ipotesi l’incarico di collaudatore è affidato a soggetti esterni. 12. Per lavori di importo superiore a euro 500.000 è obbligatorio il collaudo in corso d’opera: a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata a professionisti esterni all’amministrazione; b) quando si tratti di opere e lavori di particolare complessità; c) nel caso di intervento affidato in concessione; d) nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali; e) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale. 13. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. 14. Qualora sussistano le condizioni di accertata carenza di cui al comma 11, la designazione del collaudatore o dei componenti delle commissioni di collaudo dei lavori delegati agli enti, è riservata all’Assessorato regionale che ha disposto il finanziamento; la stazione appaltante dovrà tener conto di tale designazione nel suo provvedimento di nomina. 15. Per le opere di competenza della Regione per le quali si proceda in esecuzione diretta o mediante finanziamento agli enti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 13, alla nomina del collaudatore o dei componenti delle commissioni di collaudo provvede l’Assessorato regionale che ha disposto il finanziamento. 16. Nelle ipotesi di affidamento di incarico a soggetti esterni all’amministrazione, l’Assessorato regionale che ha disposto il finanziamento deve osservare le disposizioni previste dalla presente legge per l’appalto di servizi sopra la soglia comunitaria, qualora il compenso stimato per le prestazioni di collaudo sia superiore a tale soglia. 17. Per i collaudi che, in relazione all’importo stimato della prestazione, non ricadono nella disciplina di cui al comma 16, l’Assessorato regionale che ha disposto il finanziamento procede all’affidamento dell’incarico nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. A tal fine si avvale dell’elenco dei collaudatori che, previa adeguata pubblicità, è istituito dall’Assessorato regionale dei lavori pubblici, con l’osservanza dei principi sopra richiamati, elenco che ha validità triennale ed è aggiornato annualmente. 18. L’iscrizione all’elenco dei collaudatori avviene a seguito di deliberazione di una apposita commissione, che vi provvede con maggioranza assoluta dei presenti, composta: a) dal direttore generale dell’Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, con funzione di presidente (sostituito, in caso di assenza, dal direttore di servizio di cui alla lettera b)); b) dal direttore del servizio competente dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici; c) dal responsabile del settore competente dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici; d) da un dirigente tecnico dell’amministrazione provinciale, designato dall’Unione delle province sarde; e) da un ingegnere, iscritto nell’ordine professionale da non meno di dieci anni, designato di concerto dagli ordini provinciali degli ingegneri delle province della Sardegna; f) da un architetto, iscritto nell’ordine professionale da non meno di dieci anni, designato di concerto dagli ordini provinciali degli architetti delle province della Sardegna. 19. La commissione è nominata con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici il quale procede direttamente, qualora gli ordini professionali e l’Unione delle province sarde non abbiano provveduto a segnalare una terna di nominativi entro trenta giorni dalla richiesta. Le deliberazioni sono assunte con la presenza di almeno metà più uno dei componenti e con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Contro le deliberazioni della commissione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione, è ammesso ricorso all’Assessore regionale dei lavori pubblici il quale, entro i sessanta giorni successivi, ove non ritenga di respingerlo, può disporre, per una sola volta, il riesame da parte della commissione. 20. Un estratto delle deliberazioni della commissione è pubblicato, entro trenta giorni dalla loro adozione, nel sito internet della Regione. Nello stesso sito internet è pubblicato l’elenco completo dei collaudatori con i suoi aggiornamenti annuali. 21. I compensi spettanti ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo sono determinati ai sensi dell’articolo 12. 22. I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all’organico della stazione appaltante, per l’effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili, si determinano applicando le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti fatto salvo quanto previsto al comma 23. L’importo da prendere a base del compenso è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell’importo delle eventuali riserve dell’appaltatore diverse da quelle iscritte a titolo risarcitorio. 23. Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25 per cento per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione. 24. Per i collaudi in corso d’opera il compenso determinato come sopra è aumentato del 20 per cento. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del compenso spettante a ciascuno. Per i collaudi in corso d’opera detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento. 25. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell’intervento. 26. Per le opere di propria competenza che non rientrano nelle ipotesi dei lavori delegati di cui al comma 14, gli enti possono avvalersi dell’elenco dei collaudatori di cui al comma 17, fatta salva la facoltà di istituire un proprio elenco, nel rispetto dei principi richiamati nello stesso comma 17. 27. Gli stessi enti sono tenuti ad osservare la disposizione contenuta nel comma 16, per l’affidamento degli incarichi di collaudo che ricadono nella fattispecie ivi prevista. 28. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla istituzione dell’elenco di cui al comma 17 gli Assessorati e gli enti individuano i soggetti cui conferire l’incarico di collaudo nell’ambito dell’albo dei collaudatori disponibile presso l’Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, istituito ai sensi della normativa previgente. 29. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione è approvato dal dirigente competente; nel caso in cui il dirigente competente abbia svolto l’incarico di direttore dei lavori o di responsabile unico del procedimento o di responsabile della fase dell’esecuzione o di collaudatore, il certificato sarà approvato da altro dirigente individuato dall’amministrazione. ARTICOLO 61 Norme acceleratorie in materia di contenzioso per lavori pubblici
1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili dell’appalto di lavori, l’importo economico della prestazione possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso in misura non inferiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento per le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), il dirigente competente per le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a) e, per gli altri soggetti, i responsabili individuati all’interno della struttura, procedono ai sensi di quanto previsto dall’articolo 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, al quale si rinvia per quanto non diversamente previsto dal presente articolo. Per gli istituti del collaudo e la definizione delle controversie, si applicano gli articoli 60 e 62 della presente legge. 2. Su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, la Giunta regionale stabilisce i compensi spettanti alla commissione per le proposte di accordo bonario. 3. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), alla nomina del terzo componente della commissione, in caso di mancato accordo dei componenti già designati, procede, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto.
ARTICOLO 62 Definizione di controversie
1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dei contratti di appalti pubblici di lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, di servizi e di forniture sono demandate all’autorità giudiziaria competente, secondo quanto previsto dalla normativa statale, salvo l’accordo tra le parti di ricorrere ad un collegio arbitrale. 2. Se la controversia viene affidata ad un collegio arbitrale, si applicano le norme stabilite dagli articoli 241, 242 e 243 del decreto legislativo n. 163 del 2006. 3. Si rinvia alla normativa statale anche per le controversie relative alle procedure di affidamento degli appalti pubblici. Titolo V Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualificazionedegli appalti pubblici
ARTICOLO 63 Osservatorio regionale dei lavori pubblici, servizi e forniture
1. Ferme restando le attribuzioni dell’Autorità di vigilanza di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006, è istituito, presso l’Assessorato regionale dei lavori pubblici, l’Osservatorio regionale dei lavori pubblici, servizi e forniture di interesse regionale, di seguito denominato Osservatorio. Esso opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria regionale, degli Assessorati regionali interessati, dell’Istituto regionale di statistica (ISTAT), dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dei comuni ed altri enti pubblici, dell’Unione regionale delle province, dell’Associazione regionale dei comuni (Anci Sardegna), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, nonché delle associazioni imprenditoriali più rappresentative nell’ambito regionale nel settore delle costruzioni. 2. L’Osservatorio svolge i seguenti compiti: a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici, servizi e forniture su tutto il territorio regionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l’impiego della mano d’opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni; redige, a tal fine, il prospetto statistico per i contratti pubblici, secondo le modalità di cui all’articolo 250 del decreto legislativo n. 163 del 2006; b) determina annualmente costi standardizzati medi regionali di riferimento per tipologie di opere, manufatti, per singoli tipi di lavorazione, e per tipo di servizio e fornitura, facendone oggetto di una specifica pubblicazione; c) pubblica i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché, semestralmente, l’elenco dei lavori pubblici affidati; d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici; e) provvede alla formazione di appositi archivi da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate; garantisce l’accesso controllato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni. . Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all’Osservatorio, per contratti di importo superiore a euro 150.000, entro sessanta giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l’importo di aggiudicazione, il nominativo dell’aggiudicatario o dell’affidatario e del progettista e, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l’inizio, gli stati di avanzamento e l’ultimazione dei lavori, l’effettuazione del collaudo, l’importo finale del lavoro. Per i contratti pubblici di importo inferiore a euro 150.000, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all’Osservatorio esclusivamente note informative sintetiche con cadenza annuale. Per i contratti di importo inferiore a euro 500.000 non è necessaria la comunicazione dell’emissione degli stati di avanzamento. 4. Con l’attivazione dell’Osservatorio viene meno l’obbligo, per le stazioni appaltanti della Sardegna, della comunicazione all’Osservatorio nazionale dei dati relativi agli appalti dei lavori pubblici, servizi e forniture; è cura dell’Osservatorio trasmettere tali dati all’Osservatorio nazionale. 5. Con apposito decreto dell’Assessore dei lavori pubblici vengono fissati nel dettaglio i compiti e gli obiettivi dell’Osservatorio, le procedure informatiche e statistiche da adottare per la sua attività, la modulistica per la raccolta delle informazioni che le stazioni appaltanti devono utilizzare, la definizione di un sistema informativo per l’accesso dei dati ai soggetti che ne abbiano interesse.
ARTICOLO 64 Rapporti con le autorità nazionali
1. La Regione assicura la collaborazione alle autorità e organismi nazionali inerenti il settore degli appalti di lavori pubblici, forniture e servizi. 2. La collaborazione è garantita tramite l’Osservatorio per tutti gli appalti di lavori pubblici e le concessioni da realizzare o realizzati nel territorio regionale. 3. Le autorità e gli organismi nazionali provvedono ad acquisire i dati e/o le informazioni sull’attività delle singole amministrazioni aggiudicatrici per il tramite dell’Osservatorio. ARTICOLO 65 Trasparenza e qualificazione del ciclo dell’appalto
1. La Regione, tramite l’Osservatorio degli appalti, promuove e favorisce l’uso di strumenti elettronici nelle procedure di appalto, anche al fine di garantire la massima trasparenza. 2. La Regione e gli enti promuovono l’aggiornamento e la qualificazione delle figure professionali operanti nel ciclo dell’appalto, per lo svolgimento, in particolare, delle seguenti attività: progettazione, responsabile del procedimento, procedure di appalto, responsabili della sicurezza, direzione dei lavori, responsabili tecnici delle forniture e servizi, collaudo.
ARTICOLO 66 Trasparenza nell’attribuzione degli incarichi professionali
1. Le amministrazioni, gli enti ed i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), d), ed e), della presente legge, in sede di approvazione del conto consuntivo annuale, allegano l’elenco degli incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza conferiti e riferiti a interventi in corso di realizzazione.
ARTICOLO 67 Sistemi qualità e attestazione dell’attività amministrativa 1. La Regione promuove l’adozione dei sistemi qualità nell’attività amministrativa dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), ed emana direttive finalizzate alla loro più ampia ed efficace applicazione. 2. Per sistema qualità si intende un sistema di norme procedurali formalizzate mediante un’adeguata documentazione costituita, almeno, dal manuale di qualità e dalla documentazione complementare, in cui sono esplicitamente e puntualmente evidenziati, secondo metodologie ispirate alla normativa tecnica della serie UNI EN ISO 9000, i documenti e le procedure necessari a garantire la qualità dei procedimenti di gara e contrattuali. Titolo VI Qualità architettonica e disposizioni per l’inserimento di opere d’arte negli edifici pubblici
ARTICOLO 68 Principi fondamentali della qualità architettonica
1. La Regione promuove e tutela la qualità dell’ideazione e della realizzazione architettonica, cui riconosce particolare rilevanza pubblica, anche ai fini del miglioramento della qualità urbana, della bellezza dei paesi e delle città e della salvaguardia del paesaggio, intesa come esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di carattere funzionale, sociale e formale poste a base della progettazione dell’opera e che garantisca i valori estetici ed il suo armonico inserimento nell’ambiente circostante. 2. Per tali finalità la Regione e le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, perseguono, per ogni tipologia di intervento, i seguenti obiettivi: a) la bellezza e la qualità architettonica del progetto e delle opere, anche con riferimento agli interventi di riqualificazione; b) il ricorso ai concorsi di idee o di progettazione per gli interventi nuovi e di recupero, come disciplinati dall’articolo 46; c) l’ideazione e la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico. 3. È istituito presso la Regione un fondo, il cui ammontare è annualmente stabilito in legge finanziaria, per il finanziamento delle spese per l’espletamento di concorsi di idee o progettazione cui possono accedere soggetti pubblici. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva apposita delibera contenente le modalità di funzionamento del fondo. 4. La Regione definisce, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Piano per la qualità delle costruzioni pubbliche.
ARTICOLO 69 Disposizioni per l’inserimento di opere d’arte negli edifici pubblici
1. Gli enti regionali, le province, i comuni ed i loro consorzi che, con finanziamento della Regione, provvedano alla nuova costruzione o alla ristrutturazione totale di edifici pubblici, con esclusione delle ville di cui all’articolo 136, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e successive modifiche, devono destinare al loro abbellimento, mediante opere d’arte che ben si integrino con la costruzione stessa, una quota del costo di costruzione, se lo stesso è superiore a euro 500.000; la disposizione si applica anche agli interventi, della stessa tipologia, realizzati dalla Regione. 2. I progetti di tali edifici devono contenere l’indicazione del tipo di opera da inserire, delle sue dimensioni di massima, delle modalità e dei tempi di realizzazione e dello spazio destinato ad accoglierla. 3. A tal fine l’amministrazione nomina, di volta in volta, una commissione composta da un dirigente della stessa amministrazione con funzioni di presidente, dal progettista dell’edificio, da un rappresentante dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, e da due esperti d’arte, scelti tra i docenti di materie artistiche delle università indicati dalle Università degli studi di Cagliari e di Sassari. 4. Nei casi in cui gli edifici siano eseguiti per lotti separati ed anche in tempi successivi, ai fini dell’applicazione della presente disposizione si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto. 5. La quota da riservare, ai sensi del comma 1, è almeno pari: a) al 2 per cento da euro 500.000 a euro 3.000.000; b) all’1,5 per cento per le somme eccedenti. 6. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione si considerano edifici pubblici i fabbricati di proprietà degli enti di cui al comma 1, ad eccezione degli edifici destinati prevalentemente ad uso abitativo, ad uso industriale, ad uso commerciale, ad uso di magazzino o deposito, all’installazione di impianti tecnologici. 7. Sulla quota da riservare ai sensi del comma 5 non incidono le somme eventualmente previste per opere di decorazione. 8. Le opere da realizzare sono scelte tramite pubblico concorso. 9. La commissione di cui al comma 3 provvede alla scelta dell’opera da realizzare e redige motivata relazione della scelta effettuata. 10. Ai componenti della commissione esterni all’amministrazione spetta il rimborso spese ed un gettone di presenza il cui importo viene stabilito nel provvedimento di nomina; tali spese gravano sulle quote accantonate ai sensi del comma 5. 11. Il collaudatore dei lavori di cui al comma 1 deve accertare che gli obblighi di cui al presente articolo siano stati adempiuti. 12. Dell’avvenuto inserimento di opere d’arte in edifici pubblici ai sensi della presente disposizione è data comunicazione, da parte dell’amministrazione committente, alla struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali, che provvede al loro inserimento in un apposito registro.
Titolo VII Rinvio alla normativa statale. Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
ARTICOLO 70 Rinvio alla normativa statale
1. Si rinvia agli articoli del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni ed ai relativi regolamenti di attuazione per la disciplina di ogni altra materia che non sia regolata dalla presente legge.
ARTICOLO 71 Disposizioni transitorie e finali 1. Agli appalti per i quali si sia già provveduto alla pubblicazione dei bandi o degli avvisi di gara e alle concessioni le cui procedure di affidamento siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
ARTICOLO 72 Abrogazione di norme 1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme: a) la legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16 (Collaudazione di opere regionali); b) la legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 (Norme per la semplificazione delle procedure amministrative e l’acceleramento della spesa); c) la legge regionale 23 giugno 1978, n. 39 (Modifiche alla legge regionale 14 agosto 1968, n. 38, concernente: Norme per la partecipazione delle cooperative agli appalti di opere pubbliche ); d) la legge 27 aprile 1984, n. 13 (Nuove norme in materia di albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche); e) il decreto del Presidente della Giunta regionale 27 gennaio 1987, n. 5 (Approvazione disciplinare tipo di concessione); f) la legge regionale 22 aprile 1987, n. 22 (Modifica all’articolo 12 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13: Commissione regionale appaltatori di opere pubbliche); g) la legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di opere pubbliche); h) la legge regionale 8 luglio 1993, n. 29 (Norme in materia di lavori pubblici e modifiche alle leggi regionali 27 aprile 1984, n. 13; 4 giugno 1988, n. 11; 30 maggio 1989, n. 18; 4 ottobre 1955, n. 16; 7 giugno 1989, n. 29; 13 aprile 1990, n. 6 e 20 aprile 1993, n. 17). 2. Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni, normative e regolamentari, in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge. 3. È fatta salva la norma derogatoria di cui all’articolo 7 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell’Ente foreste della Sardegna, sppressione dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione). ARTICOLO 73 Copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutati in euro 1.350.000 per gli anni 2007 e per quelli successivi e fanno carico all’UPB S07.010.001 del bilancio della Regione per gli anni 2007-2010 ed alle UPB corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi. 2. Nel bilancio della Regione per l’anno 2007 e per gli anni 2007-2010 sono introdotte le seguenti variazioni: in diminuzione UPB S08.01.002 (cap. 08.0024) Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente 2007 euro 1.350.000 2008 euro 1.350.000 2009 euro 1.350.000 2010 euro 1.350.000 mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1 della Tabella A allegata alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007). in aumento UPB S07.010.001Oneri relativi agli appalti e contratti e spese generali 2007 euro 1.350.0002008 euro 1.350.0002009 euro 1.350.0002010 euro 1.350.000 ARTICOLO 74 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna. Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.Data a Cagliari, addì 7 agosto 2007 Soru
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