NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria
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Legge regionale 6 ottobre 2009, n. 38
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Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza) e modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986, n, 17 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore civico) e alla legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori ed i giovani)
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA la seguente legge: Articolo 1 (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza)) 1. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 9/2007 le parole: “messo a disposizione dal Consiglio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “messo a disposizione dalla Giunta regionale”. ARTICOLO 2 (Modifica all’articolo 6 della l.r. 9/2007) 1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 9/2007, le parole: “ha sede presso il Consiglio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “ha sede presso la Giunta regionale”. ARTICOLO 3 (Modifica all’articolo 10 della l.r. 9/2007) 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 9/2007, è aggiunto il seguente: “1 bis. In via transitoria e fino all’effettiva istituzione del Garante, il Difensore civico esercita le funzioni di garanzia di cui alle lettere b) e c) del comma 1 e alle lettere b), c), h), i) e j) del comma 2 dell’ articolo 2.”. ARTICOLO 4 (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore Civico). 1. Il titolo della l.r. 17/1986 è sostituito dal seguente: “Istituzione del Difensore Civico”. 2. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 17/1986, le parole: “istituito dall’articolo 14 dello Statuto“ sono sostituite dalle seguenti: “istituito dall’articolo 72 dello Statuto”. 3. L’articolo 7 bis della l.r. 17/1986, inserito dall’articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009) e modificato dal comma 4 dell’articolo 55 della legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori ed i giovani), è abrogato. 4. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 17/1986, le parole: “Una parte specifica della relazione è dedicata all’attività svolta dal Difensore Civico in qualità di Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ai sensi dell’articolo 7 bis”, sono abrogate. ARTICOLO 5 (Modifiche alla l.r. 6/2009). 1. Il comma 3 dell’articolo 55 della l.r. 6/2009, è abrogato. ARTICOLO 6 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno finanziario 2009: - prelevamento di quota di euro 25.000,00 dall’U.P.B. 18.107 “Fondo speciale di parte corrente”; - iscrizione di euro 25.000,00 all’U.P.B. 1.102 “Spesa per l’attività di Governo”. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. ARTICOLO 7 (Dichiarazione d’urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Formula Finale: E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova 6 ottobre 2009 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)
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