NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria
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Legge regionale 6 ottobre 2009, n. 37
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Norme in materia di flussi documentali
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA la seguente legge: Articolo 1 i(Finalità) 1. Nel quadro dei principi e delle regole di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e successive modificazioni ed integrazioni e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)) e successive modificazioni ed integrazioni, la presente legge disciplina gli ambiti di intervento e di sviluppo, nonché gli aspetti organizzativi della gestione dei flussi documentali, in particolare in modalità digitale, al fine di assicurarne la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità. A tal fine utilizza con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 2. Ai fini della presente legge, per flusso documentale si intende l’insieme delle attività di formazione, protocollazione, registrazione, classificazione, fascicolazione, gestione, accesso e conservazione dei documenti su qualsiasi supporto formati, considerate come flusso di lavorazione degli stessi. ARTICOLO 2 (Obiettivi) 1. La Regione persegue i fini di cui all’articolo 1 attraverso la programmazione degli interventi e l’emanazione di direttive per l’attività amministrativa e gestionale. 2. La Regione favorisce l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei rapporti interni, con le diverse amministrazioni e con i privati. Favorisce, altresì, l’esercizio dei diritti dei cittadini e delle imprese all’uso delle tecnologie e alla partecipazione al procedimento amministrativo informatico. 3. La Regione pone in essere opportune modalità progettuali e organizzative al fine del coordinamento delle iniziative volte all’adozione di soluzioni tecnologiche funzionali alla gestione e alla conservazione dei documenti digitali, alla razionalizzazione, modifica o integrazione delle procedure vigenti, all’individuazione di soluzioni che consentano la realizzazione di economie di sistema. ARTICOLO 3 (Ambito di applicazione) 1. Le norme della presente legge si applicano alla Regione, fatta salva l’autonomia organizzativa del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, di cui alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Gli enti appartenenti al settore regionale allargato e gli altri enti di cui alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della Società dell’informazione in Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinano la materia dei flussi documentali, nel rispetto del Codice dell’amministrazione digitale e della restante normativa statale, secondo quanto previsto dalla presente legge ed in relazione ai profili organizzativi dei rispettivi ordinamenti. ARTICOLO 4 (Regolamento attuativo) 1. La Regione stabilisce con regolamento, ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto, la disciplina esecutiva ed attuativa della presente legge, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia. 2. Il regolamento di cui al comma 1 contiene il manuale di gestione di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000 (Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 428), relativo all’area organizzativa omogenea di cui all’articolo 7, comma 2, che descrive il sistema di gestione e conservazione dei documenti e reca le disposizioni in merito a: a) produzione, ricezione e registrazione dei documenti; b) assegnazione, recapito e registrazione dei documenti presso le strutture utenti; c) classificazione e fascicolazione dei documenti; d) spedizione, scambio informatico ed archiviazione dei documenti; e) gestione, accesso e conservazione dei documenti. 3. In allegato al regolamento di cui al comma 1 sono riportate le informazioni esplicative delle disposizioni del regolamento medesimo e le informazioni di carattere tecnico, in particolare quelle relative agli aspetti informatici e alle politiche della sicurezza. Gli allegati sono aggiornati con le modalità previste dal regolamento. ARTICOLO 5 (Natura giuridica dei documenti) 1. Gli archivi della Regione sono soggetti al regime di demanio pubblico ai sensi degli articoli 822 e 823 del codice civile e costituiscono demanio culturale oggetto di specifica tutela secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Gli archivi e i singoli documenti della Regione sono inalienabili. ARTICOLO 6 (Obblighi di conservazione degli archivi) 1. La Regione organizza e ordina i propri archivi, inventaria il proprio archivio storico garantendone la sicurezza e la conservazione secondo le disposizioni normative vigenti. ARTICOLO 7 (Area organizzativa omogenea) 1. Ai fini della gestione dei flussi documentali, l’area organizzativa omogenea è costituita dall’insieme delle strutture individuate per la gestione unica e coordinata dei documenti, nel cui ambito sono assicurati criteri uniformi di classificazione e archiviazione. 2. L’archivio dell’area organizzativa omogenea è da considerarsi unico, indipendentemente dalle sue articolazioni di carattere organizzativo, logistico e gestionale, nonché dal tipo e dal supporto dei documenti conservati. 3. Per le finalità di cui al comma 1, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria e la Giunta regionale, per quanto di rispettiva competenza, individuano, con apposito provvedimento, le strutture che costituiscono le aree organizzative omogenee. ARTICOLO 8 (Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi) 1. Nell’ambito dell’area organizzativa omogenea di cui all’articolo 7 è istituito il servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 4. 2. Il servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi svolge i compiti di cui all’articolo 61, comma 3, del d.p.r. 445/2000. 3. Il competente Direttore generale nomina il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi, nonché il sostituto in caso di vacanza, assenza o impedimento; il responsabile svolge le funzioni stabilite dal regolamento di cui all’articolo 4, ferme restando le competenze attribuite alla dirigenza dalla vigente normativa. ARTICOLO 9 (Digitalizzazione) 1. La Regione favorisce la digitalizzazione dell’attività amministrativa e la dematerializzazione dei flussi documentali per il perseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione dei cittadini. 2. Per l’attuazione di quanto indicato al comma 1, la Regione favorisce l’utilizzo del documento informatico, della firma digitale, della posta elettronica certificata e delle altre tecnologie che si renderanno disponibili. Procede altresì all’analisi e alla reingegnerizzazione dei flussi documentali inerenti i processi e i procedimenti amministrativi, anche tramite la realizzazione delle opportune forme di coordinamento delle attività, valutando il rapporto costi-benefici, coerentemente con quanto disposto dalla normativa vigente in materia. 3. La Regione adegua e sviluppa i propri sistemi informativi per favorire e realizzare l’interoperabilità con le altre pubbliche amministrazioni attraverso il sistema pubblico di connettività. 4. La Regione, per promuovere i processi di digitalizzazione e dematerializzazione dei flussi documentali negli enti di cui all’articolo 3, comma 2, si avvale del Comitato di indirizzo del Sistema informativo regionale integrato previsto all’articolo 8 della l.r. 42/2006. ARTICOLO 10 (Formazione) 1. La Regione, nella predisposizione del piano annuale di formazione del personale, attua politiche di formazione volte alla conoscenza e al migliore utilizzo dei sistemi di gestione dei flussi documentali, nella prospettiva di un miglioramento complessivo della qualità della pubblica amministrazione. ARTICOLO 11 (Norme transitorie) 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento di attuazione di cui all’articolo 4. 2. Fino all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 7, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli atti amministrativi già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, che individuano un’unica area organizzativa omogenea per la Regione Liguria costituita dalle strutture regionali dipendenti dal Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria e dalle strutture dipendenti dalla Giunta regionale. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Direttore generale competente nomina il responsabile del servizio di cui all’articolo 8. 4. Nelle more dell’adozione del provvedimento di cui al comma 3, le funzioni di responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi sono svolte dal Dirigente della struttura regionale competente. ARTICOLO 12 (Abrogazione del regolamento regionale 24 novembre 1997, n. 5 (Regolamento per la tenuta ed il funzionamento dei protocolli collegati al sistema archivistico della Regione Liguria)) 1. Dalla data dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 4, è abrogato il regolamento regionale 24 novembre 1997, n. 5 (Regolamento per la tenuta ed il funzionamento dei protocolli collegati al sistema archivistico della Regione Liguria). Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 6 ottobre 2009 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)
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