NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio
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Legge regionale 6 novembre 2009, n. 28
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“Misure a sostegno dell’occupazione e del reinserimento nel mondo del lavoro per coloro che hanno superato i quaranta anni di età"
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Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale Promulga la seguente legge ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione, nell’esercizio delle proprie competenze legislative ed amministrative in materia di occupazione, nel rispetto della Costituzione, dei principi della legislazione statale, dello Statuto e dell’ordinamento europeo, al fine di garantire l’attuazione dei principi di non discriminazione nell’accesso al mercato del lavoro e di parità di trattamento economico e normativo, favorisce l’inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro di cittadini disoccupati ed inoccupati con più di quaranta anni di età, quale categoria a rischio di esclusione sociale. ARTICOLO 2 (Incentivi) 1. La Regione concede incentivi alle imprese e a consorzi di imprese, nei limiti della quota de minimis, ai sensi della normativa comunitaria, che assumano personale con contratti a tempo indeterminato in possesso del requisito anagrafico di cui all’articolo 1 e nel rispetto dei criteri e modalità di cui all’articolo 3. 2. Gli incentivi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri eventuali incentivi previsti dalla normativa vigente. ARTICOLO 3 (Criteri e modalità di erogazione dei benefici) 1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare permanente, disciplina con apposito provvedimento i criteri e le modalità di erogazione degli incentivi di cui all’articolo 2 e adotta lo schema di convenzione, da sottoscrivere con le imprese beneficiarie, che contiene tra l’altro: a) i tempi, i contenuti e le modalità di svolgimento dell’attività di formazione e riqualificazione professionale, che in ogni caso non può superare i sei mesi; b) le modalità di controllo della Regione che ha il compito di accertare l’attuazione effettiva dei contenuti formativi del progetto e verificare l’avvenuta assunzione del personale con contratto a tempo indeterminato. ARTICOLO 4 (Revoca del contributo) 1. La Regione provvede alla revoca dei benefici e procede al recupero delle somme liquidate qualora il periodo formativo e di riqualificazione non venga ultimato ovvero non venga stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato al termine del percorso formativo individuale. 2. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto di lavoro, l’impresa è tenuta a trasmettere alla Regione la documentazione relativa all’assunzione. ARTICOLO 5 (Sostegno per la formazione e la riqualificazione) 1. La Regione intende sostenere interventi volti alla formazione e riqualificazione dei lavoratori di età superiore ai quaranta anni attraverso l’impiego di risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie. ARTICOLO 6 (Disposizione finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB F31, di un apposito capitolo denominato “Misure a sostegno dell’occupazione e del reinserimento nel mondo del lavoro per coloro che hanno superato i quaranta anni di età”, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2009, pari a 100 mila euro, alla cui copertura si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo T21501. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 6 novembre 2009 IL VICE PRESIDENTE MONTINO
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