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NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia

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Legge regionale 6 novembre 2009, n. 24
Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti) - Disposizioni in materia di demanio della navigazione e servizi lacuali
 
Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge ARTICOLO 1 (Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11) 1. Alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti), sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 4 dopo la parola “interne” sono aggiunte le parole “, le quali sono vincolanti per gli enti delegati e per tutti gli altri soggetti che utilizzino il demanio delle acque interne;”; b) le lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 7 sono abrogate; c) al comma 3 dell’articolo 7 le parole “lettere b), c)” sono soppresse; d) al comma 1 dell’articolo 8 dopo la parola “accordi” sono inserite le parole “, anche interregionali,”; e) il primo e il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 8 sono sostituiti dai seguenti: “Le gestioni associate, tra comuni del medesimo bacino lacuale, sono costituite in forma di consorzio, con le modalità di cui all’articolo 31 del d.lgs. 267/2000, al quale possono aderire le province del bacino lacuale.”; f) dopo il comma 2 dell’articolo 8 sono inseriti i seguenti: “2bis. Il consorzio per la gestione associata esercita, per i comuni consorziati e sul territorio di rispettiva competenza, le funzioni, anche di riscossione, di cui all’articolo 7, comma 2.”; “2ter. I comuni non aderenti al consorzio di cui al comma 2bis versano al consorzio del bacino lacuale di riferimento le quote riscosse dei canoni demaniali di spettanza regionale.”; g) ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 8 le parole “gestioni associate” sono sostituite da “consorzi per la gestione associata”; h) alle lettere a) e b) del comma 6 dell’articolo 8 dopo la parola “demaniali” è aggiunta la parola “riscossi”; i) la lettera c) del comma 6 dell’articolo 8 è sostituita dalla seguente: “c) eventuali trasferimenti regionali integrativi di cui all’articolo 13, comma 5.”; j) dopo il comma 6 dell’articolo 8 sono aggiunti i seguenti: “6bis. I consorzi di cui al comma 2 possono gestire, in base a convenzioni stipulate con la Regione, attività non autoritative, purché in regime di equilibrio tra costi e ricavi e comunque senza aggravi, nemmeno indiretti, a carico della Regione.”; “6ter. I consorzi per la gestione associata di bacino lacuale riconosciuti in base a specifiche convenzioni sono: a) Consorzio dei comuni della sponda bresciana del Lago di Garda e del Lago d’Idro; b) Consorzio per la gestione associata del laghi d’Iseo, Endine e Moro; c) Consorzio del Lario e dei laghi minori; d) Consorzio laghi Ceresio, Piano e Ghirla; e) Consorzio gestione associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese.”; k) il comma 1 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente: “1. Al fine di valorizzare il demanio lacuale, fluviale e dei navigli e tutte le vie d’acqua, in coerenza con gli altri strumenti della programmazione regionale, la Giunta regionale, acquisito il parere dell’ente preposto alla gestione del demanio, sentita la commissione consiliare competente, approva il programma degli interventi predisposto dalla direzione regionale competente.”; l) il comma 2 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente: “2. Il programma di cui al comma 1 individua i criteri di valutazione degli interventi nonché i modelli economico-finanziari per la loro realizzazione.”; m) il comma 5 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente: “5. I proventi delle concessioni di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a) e d), sono destinati, nella misura del 50 per cento, ai comuni a titolo di corrispettivo per l’esercizio delle attività amministrative inerenti alle concessioni demaniali. Tale percentuale, comprensiva dell’eventuale attività di raccolta dei canoni demaniali di cui all’articolo 8, comma 2ter, può essere elevata dalla Giunta regionale sino ad un massimo del 70 per cento per i consorzi per la gestione associata, rappresentativi del 60 per cento dei comuni insistenti sul bacino lacuale di riferimento. La percentuale rimanente, di spettanza regionale, è destinata al finanziamento degli interventi di incremento e miglioramento individuati nel programma di cui al comma 1.”; n) dopo la lettera k) del comma 2 dell’articolo 16 è aggiunta la seguente: “k-bis) un rappresentante dei consorzi di cui all’articolo 8, comma 2.”; o) il comma 1 dell’articolo 80 è sostituito dal seguente: “1. Il canone dovuto per la concessione dei beni del demanio lacuale che fa parte del demanio pubblico di cui all’art. 822 c.c. è determinato in base alle tabelle A, B e C allegate alla presente legge, anche per le concessioni già assentite. Il canone di concessione è calcolato distintamente per il valore dell’area concessa secondo la tabella B e per il valore dell’opera o struttura, eventualmente già realizzata secondo la tabella C. Per le concessioni di ormeggio il canone dovuto è unico e corrisponde al valore dello spazio occupato dall’unità di navigazione secondo la tabella A. La Giunta regionale stabilisce, anche nell’ambito delle direttive di cui all’articolo 4, comma 2, lettera h), particolari condizioni di concessione ad enti pubblici territoriali interessati alla valorizzazione del demanio per uso pubblico o, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, a soggetti privati, anche con scopo di lucro, in grado di assicurare, attraverso progetti di valorizzazione del demanio ed idonei investimenti ritenuti particolarmente meritevoli sotto il profilo del miglioramento dei livelli occupazionali e dello sviluppo turistico o ambientale o paesaggistico o culturale dell’area, lo sviluppo economico e sociale delle comunità interessate. In tali casi, l’ente preposto alla gestione del demanio, applica la riduzione del canone ai sensi del presente comma secondo il coefficiente P di cui alle tabelle allegate, anche in aggiunta ad altre forme di riduzione eventualmente previste in applicazione dei criteri indicati nella presente legge, anche ove specificati nelle direttive di cui all’articolo 4, comma 2, lettera h). I criteri per stabilire il carattere migliorativo del progetto, quale elemento necessario per la riduzione del canone, sono individuati con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente. La Giunta regionale stabilisce periodicamente l’aggiornamento del coefficiente comunale di cui alle tabelle sopraddette facendo riferimento ai valori medi immobiliari. Con provvedimento della direzione generale competente, il valore base del canone indicato in tabella è aggiornato nella misura dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Il canone della singola concessione, comprese quelle in essere, è aggiornato al nuovo valore con effetto dall’anno solare successivo. Nei casi non definiti nelle tabelle allegate alla presente legge, il canone annuo è determinato facendo riferimento alla tipologia più simile. Il canone risultante dall’applicazione delle tabelle suddette è sempre arrotondato all’euro intero inferiore. Nei porti regionali, i comuni o i consorzi per la gestione associata con apposito regolamento possono prevedere concessioni di ormeggio a settimane, a giorni o ad ore, nonché l’utilizzazione dell’ormeggio, a seguito di dichiarazione di non uso dello stesso da parte del concessionario. Il medesimo regolamento, sulla base delle direttive della Giunta regionale, disciplina i canoni e le modalità di assegnazione nonché tariffe particolari per eventuali servizi accessori. Per l’ormeggio temporaneo gli enti delegati possono approntare campi boa in cui applicare tariffe definite sulla base dei servizi effettivamente resi. Ai canoni inerenti alle concessioni sul demanio della navigazione interna, di cui alla presente legge, non si applica l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, prevista dagli articoli 26-27-28-29 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali).”; p) dopo il comma 1 dell’articolo 80 sono inseriti i seguenti: “1bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal 1° gennaio 2010.”; “1ter. Dal 1° gennaio 2010 le tabelle A, B e C allegate alla presente legge sono sostituite dalle tabelle A, B e C introdotte dalla legge regionale (Disposizioni in materia di demanio della navigazione e servizi lacuali – Modifiche alla l.r. 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti)). Fino alla data del 31 dicembre 2009 si applicano le tabelle A, B e C nel testo precedente la sostituzione di cui al presente comma.”; q) il comma 2 dell’articolo 80 è sostituito dal seguente: “2. I consorzi per la gestione associata di bacino lacuale o, laddove non operanti, la Giunta regionale, possono incrementare o diminuire i canoni demaniali nella misura massima del 30 per cento, secondo il coefficiente G di cui alle tabelle allegate. Tale variazione può essere articolata per singoli comuni o per singole tipologie di concessione. Ove la variazione sia decisa dal consorzio per la gestione associata, l’eventuale maggiore entrata è introitata dal consorzio medesimo. Le maggiori risorse sono finalizzate ad interventi di manutenzione, di ripristino ambientale e valorizzazione del patrimonio demaniale. La Giunta regionale può prevedere ulteriori forme di incremento o di riduzione del canone concessorio, anche mediante l’applicazione dei coefficienti T e M di cui alle tabelle allegate, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale del demanio delle acque interne, anche in relazione ad aree a minore o maggiore vocazione turistica o ad aree confinanti con altre regioni, entrambe individuate con proprio provvedimento, e con riguardo inoltre alle aree sottratte al demanio della navigazione interna come conseguenza di interventi antropici relativi ad immobili soggetti a vincolo monumentale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), o alle pertinenze di questi ultimi. Nei casi di cui al precedente periodo, l’ente preposto alla gestione del demanio applica i canoni indicati in aumento o in diminuzione.”; r) al comma 4 dell’articolo 80 dopo la parola “febbraio” sono inserite le parole “o altra data stabilita dall’ente preposto alla gestione del demanio.”; s) al comma 4 dell’articolo 80 le parole “400 euro” sono sostituite dalle parole “500 euro”; t) il comma 1 dell’articolo 81 è sostituito dal seguente: “1. I comuni e i consorzi per la gestione associata hanno titolo di preferenza nell’assegnazione in gestione di porti lacuali esistenti o prima del rinnovo di concessioni di porti in scadenza, sempre che, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, non sia identificabile, nell’ambito dell’iniziativa privata, la capacità di perseguire egualmente gli obiettivi di interesse generale sotto il profilo del miglioramento dei livelli occupazionali e dello sviluppo turistico o ambientale o paesaggistico o culturale dell’area, relativi all’esercizio dell’attività portuale. Nel caso i comuni o i consorzi per la gestione associata decidano di gestire direttamente tali porti lacuali essi possono essere esentati dal pagamento del canone concessorio, purché si impegnino alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti stessi e al rispetto delle direttive regionali in proposito. Apposita convenzione tra la Regione e gli enti interessati regola i canoni d’uso dei posti barca che possono essere riscossi interamente dall’ente e modulati sulla base dei servizi effettivamente svolti. Gli introiti devono comunque sempre essere reinvestiti nella gestione del porto o di altre pertinenze demaniali. I comuni possono delegare la gestione a forme associate, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, o ad aziende da essi dipendenti nelle forme previste dalla vigente normativa in materia di ordinamento delle autonomie locali. Le norme previste nel presente comma si applicano anche alle zone portuali del Naviglio Grande e del Naviglio Pavese. Nell’apposita convenzione sono regolati tutti i canoni concessori inerenti a tali zone portuali.”; u) il comma 1 dell’articolo 82 è sostituito dal seguente: “1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, se previste, e di quelle ripristinatorie dello stato dei luoghi, l’occupazione di spazi ed aree demaniali, lacuali e fluviali senza la prescritta concessione o il perdurare dell’occupazione, oltre il termine previsto dalla concessione, comporta il pagamento di una indennità di occupazione pari per ciascun anno di occupazione: a) al valore del canone concessorio corrente, oltre agli interessi legali, qualora la domanda di regolarizzazione e il pagamento di quanto richiesto avvengano entro i termini indicati dall’ente preposto alla gestione del demanio; b) al valore del canone concessorio corrente, incrementato di una penale pari al 30 per cento del medesimo canone, oltre agli interessi legali, qualora la domanda di regolarizzazione e il conseguente pagamento di quanto richiesto avvengano entro sessanta giorni dai termini indicati dall’ente preposto alla gestione del demanio; c) al valore del canone concessorio corrente, incrementato di una penale pari al 60 per cento del medesimo canone, oltre agli interessi legali, qualora la domanda di regolarizzazione e il conseguente pagamento di quanto richiesto avvengano entro centoventi giorni dai termini indicati dall’ ente preposto alla gestione del demanio. L’inoltro della domanda di regolarizzazione e il pagamento dell’indennità di cui al presente comma non costituiscono comunque titolo per il rilascio della concessione. Resta fermo, in ogni caso, il potere dell’ente preposto alla gestione del demanio di adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni, in particolare per la rimozione delle attrezzature abusive e per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, le quali saranno a carico del soggetto sanzionato.”; v) al comma 2 dell’articolo 82 le parole “il termine del 28 di febbraio o entro trenta giorni dalla comunicazione dell’autorità demaniale” sono sostituite dalle parole “i termini di cui all’articolo 80, comma 4,”; w) al comma 2 dell’articolo 82 dopo la parola “ritardo” sono inserite le parole “, fino ad un massimo del 100 per cento,”; x) il comma 3 dell’articolo 82 è sostituito dal seguente: “3. In caso di accertamento dell’infrazione le penali di cui al comma 2 sono raddoppiate. In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla notifica dell’accertamento la concessione è dichiarata decaduta dall’ente preposto alla gestione del demanio. La decadenza è dichiarata anche qualora le penali raggiungano il limite massimo di cui al comma 2.”; y) dopo il comma 3 dell’articolo 82 è aggiunto il seguente: “3bis. Trascorsi inutilmente i termini concessi per il versamento delle somme richieste ai sensi del presente articolo, l’ente preposto alla gestione del demanio ha la facoltà di procedere alla riscossione coattiva degli importi tramite ruolo o nelle diverse forme ritenute idonee nel caso concreto.”; z) al comma 4 dell’articolo 82 le parole “103 euro” e “1.033 euro,” sono sostituite, rispettivamente, dalle parole “120 euro ” e “1.200 euro,”; aa) al comma 2 dell’articolo 83 le parole “52 euro” e “516 euro.” sono sostituite, rispettivamente, dalle parole “60 euro ” e “600 euro.”; bb) al comma 3 dell’articolo 83 dopo la parola “vigilanza” sono aggiunte le parole “e lo smaltimento è disposto dall’ente preposto alla gestione del demanio senza ulteriore formalità, nel rispetto delle discipline ambientali.”; cc) al comma 4 dell’articolo 83 le parole “, i relitti e gli altri beni rimossi sono conservati” sono sostituite dalle parole “rimosse sono conservate”; dd) al comma 5 dell’articolo 83 le parole “è stato ritrovato il bene o il relitto” sono sostituite dalle parole “è stata ritrovata l’unità di navigazione” e la parola “almeno” è soppressa; ee) i commi 4 e 6 dell’articolo 84 sono abrogati; ff) al comma 5 dell’articolo 84 le parole “103 euro” e “1033 euro.” sono sostituite, rispettivamente, dalle parole “120 euro” e “1.200 euro.”; gg) al comma 4 dell’articolo 85 le parole “52 euro” e “516 euro,” sono sostituite, rispettivamente, dalle parole “60 euro” e “600 euro,”; hh) l’alinea del comma 1 dell’articolo 87 è sostituita dalla seguente: “1. La Giunta regionale, nel rispetto dell’articolo 120 della Costituzione, del codice della navigazione e della presente legge, disciplina, con propri regolamenti, la circolazione sulle vie navigabili attraverso:”; ii) dopo l’articolo 87 sono aggiunti i seguenti: “Art. 87bis (Residenze permanenti e attività commerciali) 1. La destinazione permanente a residenza su unità di navigazione e galleggianti è vietata. 2. L’esercizio dell’attività commerciale su unità di navigazione e galleggianti ancorati saldamente e continuamente assicurati alla riva o all’alveo è ammesso, previo accertamento del rispetto: a) della normativa regionale vigente, ivi comprese le norme urbanistiche e le norme in materia di commercio riferite alla tipologia simile a terra e le disposizioni igienico-sanitarie; b) delle norme di navigazione volte a garantire la corretta utilizzazione delle vie navigabili. 3. In caso di violazione dei commi 1 e 2 il trasgressore è tenuto a pagare le spese di rimozione delle unità di navigazione e dei galleggianti, l’eventuale risarcimento dei danni, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da 120 euro a 1.200 euro. Art. 87ter (Regole applicabili alla conferenza di servizi) 1. Qualora per il rilascio di concessioni demaniali sia necessario acquisire pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di altre amministrazioni, l’ente preposto alla gestione del demanio indice una conferenza dei servizi ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 1 (Interventi di semplificazione – Abrogazione di leggi e regolamenti regionali – Legge di semplificazione 2004). Art. 87quater (Definizione delle situazioni pregresse) 1. Al fine di definire le situazioni debitorie pregresse rispetto alla data di entrata in vigore della legge regionale (Disposizioni in materia di demanio della navigazione e servizi lacuali – Modifiche alla l.r. 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti)) favorendone quindi la regolarizzazione senza deprimere le attività economiche e sociali nel demanio delle acque interne, con esclusivo riferimento a quanto dovuto a titolo di canoni e penali, è consentito, a coloro che siano obbligati al pagamento all’ente preposto alla gestione del demanio, di versare una somma pari a quanto complessivamente dovuto a titolo di canoni, oltre agli interessi legali, alla data di presentazione della domanda di regolarizzazione agevolata, previa rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente, alla data di entrata in vigore della legge regionale sopracitata, dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari, avente ad oggetto la quantificazione dei canoni o la natura delle aree occupate od entrambe. La disposizione è applicabile alle occupazioni senza titolo in corso fino alla data del 15 luglio 2009. 2. Il pagamento di tale somma è rateizzabile, con versamento degli interessi legali, fino a dieci anni, previa presentazione di idonea polizza fideiussoria a totale garanzia degli importi dovuti. Le modalità di prestazione della polizza fideiussoria e di presentazione della domanda di regolarizzazione agevolata sono stabilite con provvedimento del dirigente della struttura competente. 3. Spetta all’ente preposto alla gestione del demanio quantificare per ciascun soggetto, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, l’ammontare della somma dovuta per estinguere il debito maturato nei confronti dell’ente stesso ed esistente alla data di presentazione della domanda di regolarizzazione agevolata. In seguito all’avvenuto pagamento della somma indicata, l’ente preposto alla gestione del demanio rilascia una dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento della somma complessivamente dovuta, precisando che, se i soggetti che si sono avvalsi della regolarizzazione agevolata non versano regolarmente quanto dovuto in relazione ad un eventuale nuovo rapporto concessorio di cui alla presente legge, le penali dovute per la morosità sono aumentate del 20 per cento. Tale conseguenza vale anche, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e ripristinatorie ordinariamente previste, per coloro che, nei successivi cinque anni dall’accoglimento della domanda di regolarizzazione agevolata, occupino abusivamente aree demaniali. 4. Il rilascio della dichiarazione di cui al comma 3 non vale quale titolo concessorio che può essere rilasciato solo successivamente all’avvenuta regolarizzazione; l’eventuale nuova concessione decorre dalla data in cui è avvenuto il rilascio, da parte dell’ente preposto alla gestione del demanio, della dichiarazione attestante l’adempimento di ogni obbligazione dovuta. 5. Il pagamento della somma nella misura determinata dall’ente preposto alla gestione del demanio ai sensi del comma 1 deve essere preceduto dalla definitiva ed incondizionata accettazione dell’accertamento della quantificazione del dovuto, nonché della estensione dell’area demaniale, come operata dall’ente preposto stesso ai fini dell’ammissione al procedimento di regolarizzazione. 6. Per la riscossione di quanto dovuto ai sensi del presente articolo, l’ente preposto alla gestione del demanio ha la facoltà di procedere alla riscossione coattiva degli importi tramite ruolo o nelle diverse forme ritenute più opportune nel caso concreto.”. Formula Finale: La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 6 novembre 2009 (Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/897 del 27 ottobre 2009) ALLEGATO 1 ALLEGATO TABELLA A CANONI MINIMI PER CONCESSIONI D’ORMEGGIO I canoni della presente tabella sono comprensivi di area e strutturaCanone annuale ormeggio e deposito di unità di navigazione per ogni mq - O In Euro dal01/01/2010 Zona portuale in acqua 30 in campi boa delimitati 20 a terra 21 Fuori zona portuale in acqua e a terra 35 Concessionario – C (§) Coeff. Fruitore ordinario 1 “Imprese con finalità turistiche”(*) quali: operatore nautico professionale per le finalità della sua attività, stabilimenti balneari, attività di noleggio, locazione e rimessaggio natanti, boat service 0.5 (^) Operatore di aziende ricettive all’aria aperta 0.7 (^) Strutture alberghiere e attività di somministrazione di cibi e bevande, limitatamente a quanto utilizzato ai fini della navigazione 0.8 (^) Azienda pubblica o privata a maggioranza pubblica per le finalità istituzionali 0.7 Ente o associazione senza fine di lucro per le imbarcazioni sociali 0.5 Ente pubblico o gestione associata per le finalità istituzionali 0.5 Abitanti, proprietari, usufruttuari o locatari nel comune di Monte Isola e nella frazione S. Margherita nel comune di Valsolda per imbarcazioni inferiori a mt. 7,5. 0.2 Pescatore professionista per le sole unità di navigazione iscritte negli appositi registri (coefficiente variabile a discrezione dei Consorzi per la gestione associata) da 0.3 a 0.5 (^) (§) coefficiente basato sulle qualità del soggetto giuridico richiedente la concessione. (*) per “imprese con finalità turistiche” si intendono quelle imprese che per natura, immediata contiguità e relazione sono tipicamente legate al demanio della navigazione interna per finalità nautiche, diportistiche e di fruizione delle sponde, esclusi gli alberghi e le attività di somministrazione di cibi e bevande.(^) valido dal 1 gennaio 2010.- In caso di piu’ coefficienti applicabili contemporaneamente deve essere applicata la riduzione piu’ favorevole Canoni minimi annuali in deroga alla dimensione In euro Zona portuale in acqua 200* – 60** in campi boa delimitati 200* – 60** A terra 200* – 60** Fuori zona portuale in acqua 200* – 60** a terra 200* - 60** * canone valido per i laghi Ceresio, Garda ,Iseo, Lario e Maggiore. **canone valido per gli altri laghi, per il Comune di Monte Isola e la frazione di S. Margherita del Comune di Valsolda. Coefficiente comunale per valori medi immobiliari - V Coeff. Variabile per comune variabile Coefficiente variabile per gestione associata – G Coeff. Variabile da 0.7 a 1.3 variabile Indice ISTAT – I Coeff. Variabile in base a indici ISTAT variabile Coefficiente variabile per vocazione turisticae prospicienza altre Regioni - T Coeff. Bacino lacuale del Lago Maggiore variabile da 0.7 a 1.3 Bacino lacuale del Lago Ceresio variabile da 0.7 a 1.3 Bacino lacuale del Lario variabile da 0.7 a 1.3 Bacino lacuale del Lago d’Iseo variabile da 0.7 a 1.3 Bacino lacuale del lago di Garda variabile da 0.7 a 1.3 Formula per il calcolo del canone per gli ormeggi O x C x V x G x I x T = canone annuale per ormeggio ALLEGATO 2 TABELLA B CONCESSIONI MAGGIORI E MINORI – CANONI PER AREE IN ACQUA E A TERRA Canone annuale per tipoDi area al mq – A Unitàdi misura In Euro dal 01/01/2010 Zona portuale e fuori zona portuale area a terra o in acqua ogni mq mq 7 area privata a terra invasa dall’acquaogni mq mq 3.5 impianto a rete con diametro fino a 25 cm ml 7 impianto a rete con diametro maggioredi 25 cm ml 11 palo o struttura similare cad 12 Concessionario – C (§) Coeff. Fruitore ordinario 1 “Imprese con finalità turistiche”(*) quali: operatore nautico professionale per le finalità della sua attività, stabilimenti balneari, attività di noleggio, locazione e rimessaggio natanti, boat service 0.5 (^) Operatore di aziende ricettive all’aria aperta 0.7 (^) Strutture alberghiere e attività di somministrazione di cibi e bevande, limitatamente a quanto utilizzato ai fini della navigazione 0.8 (^) Cantiere nautico per sole aree destinate alla produzione di unità di navigazione 0.4 (^) Azienda pubblica o privata a maggioranza pubblica per le finalità istituzionali 0.7 Ente o associazione senza fine di lucro per le imbarcazioni sociali 0.5 Ente pubblico o gestione associata per le finalità istituzionali 0.5 (§) coefficiente basato sulle qualità del soggetto giuridico richiedente la concessione.(*) per “imprese con finalità turistiche” si intendono quelle imprese che per natura, immediata contiguità e relazione sono tipicamente legate al demanio della navigazione interna per finalità nautiche, diportistiche e di fruizione delle sponde, esclusi gli alberghi e le attività di somministrazione di cibi e bevande. (^) valido dal 1 gennaio 2010- In caso di piu’ coefficienti applicabili contemporaneamente deve essere applicata la riduzione piu’ favorevole Canoni minimi annuali in deroga alla dimensione In Euro Zona portuale e fuori zona portuale area a terra o in acqua ogni mq 200* – 60** area privata a terra invasa dall’acqua ogni mq 200* – 60** impianto a rete 100* – 60** palo o struttura similare 100* – 60** * canone valido per i laghi Ceresio, Garda ,Iseo, Lario , Maggiore dal. **canone valido per gli altri laghi, per il Comune di Monte Isola ela frazione di S. Margherita del Comune di Valsolda. Fruibilità – F (§§) Coeff. Uso privato o non indiscriminato 1 Uso produttivo di reddito 1 Attività senza fini di lucro 0.8 Uso pubblico limitato da barriere, orari, tariffe simbolicheO altro simile 0.5 Uso pubblico gratuito e generalizzato 0.1 Uso non esclusivo in acqua, attraversabile liberamenteDa tutti i mezzi di navigazione 0.1 (§§) coefficiente basato sulle caratteristiche legate alla maggiore o minorefruibilità dell’area dopo il rilascio della concessione. Utilizzo – U Coeff. superficie nuda 1 solo sottosuolo o attraversamento aereo 0.5 Coeff. Comunale valorimedi immobiliari - V Coeff. Variabile per comune variabile Coefficiente variabileGestione associata – G Coeff. Variabile da 0.7 a 1.3 variabile Indice ISTAT – I Coeff. Variabile in base a indiciISTAT variabile Coefficiente di riduzione per immobili soggetti a vincolo monumentale - M Coeff. Coefficiente fisso 0.8 0.8 Coefficiente di riduzione perconcessioni migliorative - P Coeff. Variabile da 0.7 a 0.8 variabile Coefficiente variabile per vocazione turisticae prospicienza altre Regioni - T Coeff. Bacino lacuale del Lago Maggiore variabile da 0.7 a 1.3 Bacino lacuale del Lago Ceresio variabile da 0.7 a 1.3 Bacino lacuale del Lario variabile da 0.7 a 1.3 Bacino lacuale del Lago d’Iseo variabile da 0.7 a 1.3 Bacino lacuale del lago di Garda variabile da 0.7 a 1.3 Formula per il calcolo del canone per le aree demaniali lacualiA x C x U x F x V x I x G x M x P x T = canone annuale per area ALLEGATO 3 TABELLA C CONCESSIONI MAGGIORI E MINORI – CANONI PER LA SOLA STRUTTURA Canone annuo – A Canone annuo minimoper concessione Oggetto concessione UnitàDi misura In Euro dal01/01/2010 In Euro dal01/01/2010 STRUTTURE PORTUALI Dighe, moli, pontili e altre strutture di ormeggio/attracco galleggianti o di facile rimozione mq 29 200* – 60** Dighe, moli, pontili e altre strutture di ormeggio/attracco inamovibili o di difficile rimozione mq 41 200* – 60** Edifici commerciali-capannoni al servizio del porto/cantiere nautico (1) mq 5 200* – 60** Strutture di contenimento per darsene mq 12 200* – 60** Parcheggi per auto e unità di navigazione, passi carrai, banchine, scivoli d’alaggioe altre pertinenze urbanizzate mq 3.5 200* – 60** STRUTTURE COMMERCIALI E PRODUTTIVE Edifici (1) mq 12 200* – 60** Edifici commerciali (bar, chioschi e altri pubblici esercizi) mq 30 200* – 60** Plateatici mq 10 200* – 60** Altre strutture o impianti fissi o di difficile rimozione mq 12 200* – 60** Altre strutture o impianti non stabilmente infissi al suolo mq 6 200* – 60** Parcheggi per auto, passi carrai, e altre pertinenze urbanizzate mq 4.5 200* – 60** Impianti di carburante, serbatoi e impianti collegati mq 8 200* – 60** Pannelli pubblicitari e di segnalazione (ogni 0.01 mq di pannello) mq 3.5 200* – 60** STRUTTURE RESIDENZIALI Edifici (1) mq 8 200* – 60** Giardini e parchi mq 2.5 200* – 60** Altre strutture o impianti fissi o di difficile rimozione mq 9 200* – 60** Altre strutture o impianti non stabilmente infissi al suolo mq 4.5 200* – 60** Parcheggi per auto, passi carrai, e altre pertinenze urbanizzate mq 3.5 200* – 60** Plateatico, cortile, loggiato e simili mq 3.5 200* – 60** ALTRE STRUTTURE Muri di contenimento, difese arginali e simili (costruiti sul confine demaniale) (2) mq 1 200* – 60** Riempimenti e risagomature solo con terra mq 2.5 200* – 60** Riempimenti e risagomature con strutture cementizie o altro simile mq 3.5 200* – 60** Piazze, passeggiate, sentieri, piste ciclabili mq 2.5 200* – 60** Capanni da caccia (3), bird watching e simili cad 600 600 *canone valido per i laghi Ceresio, Garda ,Iseo, Lario , Maggiore. **canone valido per gli altri laghi, per il Comune di Monte Isola e la frazione di S. Margherita del Comune di Valsolda. (1) La superficie di riferimento degli immobili da utilizzare come base di calcolo è quella lorda commerciale.(2) Queste strutture non pagano il canone per l’area.(3) Il capanno da caccia si intende compreso di corredo standard sino a 50 stampi da richiamo.


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