IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA la seguente legge:
Articolo 1
(Modifica all’articolo 1 della legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7)
1. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati) è sostituita dalla seguente: “a) eliminare ogni forma di razzismo o discriminazione, anche attraverso la manifesta indisponibilità della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati, al fine di garantire una sinergica e coerente politica di interscambio culturale, economico e sociale con i popoli della terra, nel rispetto della tradizione del popolo ligure e della sua cultura di integrazione multietnica;”.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 6 marzo 2009
IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)