Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
(Finalita’)
1. La Regione tutela la fauna selvatica omeoterma nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e successive modifiche, e in conformita’:
a) alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
b) alla direttiva 85/411/CEE della Commissione, del 25 luglio 1985, che modifica la direttiva 79/409/CEE;
c) alla direttiva 91/244/CEE della Commissione, del 6 marzo 1991, che modifica la direttiva 79/409/CEE;
d) alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
e) alla convenzione per la protezione degli uccelli, firmata a Parigi il 18 ottobre 1950, ratificata ai sensi della legge 24 novembre 1978, n. 812 (Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione);
f) alla convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971);
g) alla convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979).
2. La Regione, nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 4 dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche, e in attuazione delle finalita’ di cui al comma 1, con la presente legge provvede a:
a) disciplinare la programmazione e la gestione del patrimonio faunistico promuovendo la salvaguardia dell’equilibrio ambientale e faunistico e la gestione sostenibile della fauna selvatica, nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli Venezia Giulia;
b) disciplinare la gestione venatoria nel rispetto dei principi di tutela e conservazione della fauna selvatica e della utilizzazione sostenibile delle specie di uccelli e di mammiferi oggetto di prelievo venatorio e in armonia con le risorse ambientali e con le esigenze dell’economia agricola e forestale, nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli Venezia Giulia;
c) disciplinare il prelievo venatorio nel rispetto del principio della pari dignita’ di ogni forma di esercizio venatorio e nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli Venezia Giulia;
d) coinvolgere le associazioni di protezione ambientale, agricole e venatorie nella gestione del patrimonio faunistico e degli habitat;
e) promuovere la conoscenza del patrimonio faunistico e della cultura venatoria, avvalendosi della collaborazione di associazioni di protezione ambientale, agricole, venatorie e culturali.
ARTICOLO 2
(Principi per la destinazione del territorio)
1. Ai fini dell’applicazione della presente legge, il territorio della regione Friuli Venezia Giulia e’ sottoposto al regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi.
2. Il territorio agro-silvo-pastorale della regione e’ soggetto a pianificazione faunistica e venatoria al fine di conservare un ambiente idoneo alla fauna selvatica nel rispetto delle coltivazioni agricole. Tale territorio e’ individuato dal Piano faunistico regionale e, sino alla sua approvazione, con decreto del Presidente della Regione.
3. La Regione destina a protezione della fauna una quota del territorio agro-silvo-pastorale non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento.
4. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale puo’ essere destinato, nella misura massima del 10 per cento, a caccia riservata a gestione privata organizzata in aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie.
5. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia.
TITOLO II
TUTELA DELLA FAUNA
Capo I
Organizzazione della tutela
ARTICOLO 3
(Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) programmazione faunistica per la tutela e la gestione della fauna;
b) istituzione di oasi di protezione lungo le rotte di migrazione e di zone di ripopolamento e cattura;
c) attivita’ tecniche e scientifiche di indirizzo e di coordinamento per la tutela e la conservazione della fauna e dei suoi habitat;
d) controllo della fauna ai sensi degli articoli 5, 6 e 11 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006);
e) prevenzione e indennizzo dei danni delle specie di cui all’articolo 11;
f) adozione di atti di indirizzo per promuovere e coordinare l’attivita’ degli enti territoriali e delle associazioni operanti nel settore faunistico e venatorio;
g) monitoraggio delle specie faunistiche tutelate;
h) monitoraggio sanitario;
i) vigilanza e monitoraggio degli illeciti venatori;
j) gestione venatoria, limitatamente alle funzioni previste al comma 2.
2. La Regione esercita le seguenti funzioni concernenti la gestione venatoria:
a) determina, in base alle indicazioni del Piano faunistico regionale, il numero massimo dei cacciatori, suddivisi per singola Riserva di caccia, che possono esercitare l’attivita’ venatoria in ciascun Distretto venatorio;
b) modifica l’elenco e le dimensioni dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia al fine di migliorare la gestione faunistica e venatoria;
c) approva i Piani venatori distrettuali;
d) verifica i risultati inerenti alla gestione dei Piani venatori distrettuali;
e) adotta criteri generali per l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia e per il rilascio di permessi annuali per l’esercizio venatorio a cacciatori non associati;
f) esclude terreni dall’esercizio venatorio;
g) vieta o limita la caccia, anche per periodi e ambiti definiti, a determinate specie di fauna selvatica per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie.
3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono esercitate sentiti i Distretti venatori e le Riserve di caccia.
ARTICOLO 4
(Funzioni tecnico-scientifiche della Regione)
1. La Regione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera c), esercita in particolare le seguenti funzioni:
a) attivita’ tecnico-scientifiche per tutte le iniziative inerenti alla tutela della fauna e dei suoi habitat e per la loro pianificazione ivi compresa quella del prelievo venatorio;
b) studi, ricerche e monitoraggi della fauna selvatica;
c) propone e sperimenta interventi di miglioramento dello stato faunistico e ambientale anche attraverso progetti di restauro ambientale, immissioni o prelievi di fauna;
d) cura e realizza progetti o programmi di iniziativa comunitaria in materia faunistica e venatoria;
e) propone azioni per il controllo della fauna selvatica e per la mitigazione dell’impatto provocato da specie selvatiche alle attivita’ produttive o ad altre specie animali;
f) supporto conoscitivo per la redazione e l’aggiornamento del Piano faunistico regionale e per la sospensione o limitazione o ampliamento del prelievo venatorio a determinate specie;
g) istituzione e gestione di una banca dati sulla gestione faunistica e venatoria;
h) rilascio di pareri tecnico-scientifici.
2. L’Amministrazione regionale puo’ collaborare con universita’, istituti di ricerca, enti e associazioni, anche internazionali, per la realizzazione di progetti scientifici finalizzati all’attuazione della presente legge.
3. Con il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche, e’ istituita la struttura operativa tecnico-scientifica per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge.
4. La Regione promuove forme di collaborazione con l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).
ARTICOLO 5
(Funzioni delle Province)
1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:
a) organizzano la cattura e la distribuzione degli uccelli a fini di richiamo e di allevamento;
b) disciplinano l’allevamento, la vendita, la detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;
c) gestiscono le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna e le zone di ripopolamento e cattura;
d) istituiscono e gestiscono centri di recupero per il soccorso della fauna in difficolta’ con l’obbligo di comunicare ai Distretti venatori interessati i dati dei capi recuperati per morte accidentale o da investimento;
e) gestiscono l’attivita’ cinotecnica e cinofila;
f) organizzano i corsi per dirigenti venatori;
g) organizzano i corsi per il conseguimento dell’abilitazione alla caccia di selezione;
h) organizzano i corsi per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio;
i) organizzano i corsi per il conseguimento dell’abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita;
j) organizzano i corsi e gli esami abilitativi per i prelievi in deroga di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 14/2007;
k) organizzano i corsi annuali per la formazione permanente dei cacciatori;
l) organizzano gli esami abilitativi all’esercizio venatorio, alla caccia di selezione e al prelievo degli ungulati con cani da seguita, in almeno due sessioni dell’anno;
m) istituiscono le Commissioni d’esame nel settore venatorio e della vigilanza volontaria e ne disciplinano il funzionamento e la durata;
n) concedono i contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli di cui all’articolo 10 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell’aucupio), e successive modifiche;
o) provvedono all’indennizzo dei danni di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b);
p) irrogano le sanzioni amministrative in materia di tutela della fauna e di prelievo venatorio.
2. Le Province esercitano, altresi’, le seguenti funzioni concernenti la gestione faunistica e venatoria:
a) rilascio dei provvedimenti inerenti alle aziende faunistico-venatorie, alle aziende agri-turistico-venatorie e alle zone cinofile;
b) rilascio delle autorizzazioni per l’effettuazione di gare e prove cinofile e per il relativo addestramento di cani;
c) rilascio, distribuzione, sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia;
d) raccolta dei dati relativi alla gestione faunistica e venatoria attuata sul territorio di competenza;
e) vigilanza venatoria ai sensi dell’articolo 35.
3. Le funzioni di cui al comma 1, lettere f), g), h), i) e l), sono esercitate ai sensi dell’articolo 29, comma 2, in accordo con l’Associazione di cui all’articolo 19 e le funzioni di cui al comma 1, lettera k), sono esercitate ai sensi dell’articolo 29, comma 8, in collaborazione con la medesima.
4. Per l’esercizio della funzione della distribuzione dei tesserini di cui al comma 2, lettera c), le Province possono avviare collaborazioni con l’Associazione di cui all’articolo 19.
5. Le Province trasmettono all’Amministrazione regionale i dati raccolti nello svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti, anche su supporto informatico.
6. Le Province esercitano le funzioni in materia di caccia ai sensi degli articoli 13 e 17 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche.
ARTICOLO 6
(Comitato faunistico regionale)
1. Presso la Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria e’ istituito il Comitato faunistico regionale, di seguito denominato Comitato, quale organo di consulenza tecnica della Regione e degli enti locali, che esprime i pareri ed esercita le altre funzioni di cui all’articolo 7.
2. Il Comitato e’ istituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e rimane in carica cinque anni.
3. Il Comitato e’ costituito da una rappresentanza degli enti territoriali e del mondo scientifico, ambientale, agricolo e venatorio, cosi’ formata:
a) l’Assessore regionale competente in materia faunistica e venatoria, o suo delegato, in qualita’ di Presidente;
b) il Direttore del Servizio regionale competente in materia di gestione faunistica e venatoria, o un suo delegato, in qualita’ di vice Presidente;
c) un esperto indicato dall’Universita’ degli studi di Trieste e un esperto
indicato dall’Universita’ degli studi di Udine;
d) due esperti designati congiuntamente dalle associazioni di protezione ambientale;
e) due esperti designati congiuntamente dalle associazioni agricole;
f) due esperti designati dall’Associazione di cui all’articolo 19;
g) due esperti designati congiuntamente dall’UPI, dall’ANCI e dall’UNCEM;
h) un esperto designato dalla Federazione delle associazioni venatorie per la conservazione della fauna selvatica dell’Unione europea (FACE).
4. Il Comitato e’ integrato con un esperto in gestione faunistica, designato dall’INFS, qualora siano trattate materie in cui le disposizioni statali e regionali ne prevedano la consultazione.
5. Il vice Presidente presiede il Comitato in caso di assenza del Presidente.
6. I componenti del Comitato di cui al comma 3, lettere d), ed e), sono designati congiuntamente dai legali rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative in regione, riconosciute a livello nazionale.
Qualora le designazioni non siano congiunte, l’Assessore competente in materia faunistica e venatoria provvede alla nomina dei rappresentanti indicati dagli enti o associazioni. Nelle more della costituzione dell’Associazione di cui all’articolo 19 i due esperti di cui al comma 3, lettera f), sono designati dalla Conferenza dei Presidenti dei Distretti venatori di cui all’articolo 18, comma 2, e restano in carica sino a sessanta giorni dopo la costituzione dell’Associazione dei cacciatori.
7. I componenti del Comitato di cui al comma 3, lettere c), d), e), f) e g) devono essere laureati in biologia ovvero in scienze naturali, in scienze agrarie, in scienze forestali, in scienze della produzione animale, in medicina veterinaria, in scienze ambientali o possedere un adeguato curriculum in gestione faunistica o in gestione venatoria.
8. Alla scadenza della durata del Comitato i componenti possono essere riconfermati. In caso di dimissioni o di sostituzione di un rappresentante, il componente nominato dura in carica sino alla scadenza del periodo di nomina del componente sostituito. L’assenza ingiustificata di un componente per piu’ di tre sedute consecutive comporta la decadenza dall’incarico e la conseguente sostituzione.
9. I pareri del Comitato sono resi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta o degli atti. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato reso il parere o senza che il Comitato abbia rappresentato esigenze istruttorie, e’ in facolta’ dell’amministrazione richiedente procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.
10. Il Comitato e’ convocato almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la seduta, salvo motivate ragioni di urgenza. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parita’, prevale il voto del Presidente.
11. Il Presidente ha facolta’ di invitare di volta in volta, a titolo consultivo, nella seduta del Comitato esperti o funzionari con incarichi attinenti alle materie in discussione.
12. La Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria assicura l’attivita’ di segreteria.
13. La Regione e’ autorizzata a sostenere gli oneri per il funzionamento del Comitato e per gli studi e le ricerche promossi dal medesimo. Il trattamento dei componenti esterni e’ disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso
l’Amministrazione regionale), e successive modifiche.
ARTICOLO 7
(Funzioni del Comitato faunistico regionale)
1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) esprime pareri sul Piano faunistico regionale, sugli atti della programmazione faunistica e venatoria e, in generale, su ogni questione afferente alla gestione faunistica e venatoria;
b) formula proposte di indirizzo dell’attivita’ tecnico-scientifica della Regione in materia faunistica;
c) formula proposte di indirizzo per le attivita’ concernenti la gestione venatoria;
d) formula proposte di studi e ricerche in materia di protezione della fauna;
e) propone strategie, obiettivi faunistici e criteri per la predisposizione e l’adozione del Piano faunistico regionale e dei Piani venatori distrettuali.
2. Il Comitato esprime parere sulle materie disciplinate dalla presente legge su richiesta dell’Amministrazione regionale, degli enti locali e dell’Associazione di cui all’articolo 19.
Capo II
Programmazione faunistica
ARTICOLO 8
(Piano faunistico regionale)
1. La Regione predispone il Piano faunistico regionale (PFR), quale atto di programmazione generale per la realizzazione dei seguenti obiettivi:
a) tutela, conservazione, riproduzione e miglioramento della fauna selvatica e della biodiversita’;
b) gestione del patrimonio faunistico e del prelievo venatorio nel rispetto del principio della pari dignita’ di ogni forma di esercizio venatorio e nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli Venezia Giulia.
2. Il PFR, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, lettera a),
provvede a:
a) individuare lo stato delle diverse specie selvatiche e dei relativi habitat con particolare riferimento a quelle tutelate dalla disciplina comunitaria;
b) analizzare le dinamiche delle diverse popolazioni faunistiche;
c) individuare le misure volte al miglioramento dello stato faunistico e degli habitat.
3. Il PFR, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, lettera b), provvede a:
a) individuare il territorio agro-silvo-pastorale vocato alla programmazione faunistica;
b) individuare unita’ territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica e gestionale;
c) determinare la capacita’ faunistica delle specie cacciabili per ciascuna unita’ territoriale e il massimo prelievo sostenibile delle stesse;
d) individuare i criteri per determinare il numero massimo di cacciatori che possono esercitare l’attivita’ venatoria in ciascuna Riserva di caccia;
e) indicare strategie, obiettivi faunistici e criteri per la predisposizione e l’adozione dei Piani venatori distrettuali;
f) individuare i criteri per una differenziazione del prelievo venatorio relativo alla selvaggina <<pronta caccia>> rispetto alla fauna selvatica;
g) individuare i criteri per disciplinare il prelievo di selezione agli ungulati anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 157/1992;
h) determinare i criteri per la costituzione di aziende faunistico–venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie, delle zone cinofile e per lo svolgimento di prove e gare cinofile;
i) definire programmi specifici di conservazione faunistica relativi a specie di fauna selvatica in difficolta’.
4. Al fine di assicurare la necessaria uniformita’ della programmazione faunistica sul territorio regionale, i programmi di gestione faunistica delle aree protette si raccordano con il PFR.
5. Il PFR e i relativi aggiornamenti sono predisposti dalla Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria, sentite le Province, sentita l’Associazione di cui all’articolo 19 sugli obiettivi del PFR di cui al comma 1, lettera b), al fine di individuare strategie faunistiche comuni nelle aree naturali protette confinanti con le Riserve di caccia ovvero con le aree contigue di cui all’articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), sentiti gli organi gestori dei parchi e delle riserve naturali regionali.
6. Le parti del PFR e dei relativi aggiornamenti attuativi degli obiettivi di cui al comma 1, lettera b), sono soggette a valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche’ della flora e della fauna selvatiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche.
7. Il PFR e i relativi aggiornamenti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Comitato e del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell’articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 1/2006, e successive modifiche.
8. Con il procedimento di cui al comma 7 possono essere approvate separatamente le parti del PFR di cui ai commi 2 e 3.
9. Gli atti generali della programmazione faunistica di cui ai commi precedenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
10. Per la redazione del PFR e dei relativi aggiornamenti l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a promuovere indagini, effettuare studi, curare pubblicazioni e a stipulare convenzioni con centri di ricerca e di consulenza pubblici e con soggetti privati che diano garanzia di provata competenza tecnico-scientifica.
11. Il PFR e’ sottoposto a verifica almeno ogni cinque anni. Le eventuali modificazioni di taluni dei contenuti del PFR di cui ai commi 2 e 3, rese necessarie in esito ai controlli di cui all’articolo 21 ovvero ad altra verifica tecnico-scientifica prevista dalla disciplina comunitaria, nazionale e regionale, determinano in ogni tempo l’aggiornamento del PFR, nelle parti modificate.
12. In sede di prima applicazione della presente legge, il PFR e’ adottato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, entro e non oltre novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ed e’ pubblicato sul sito Internet della Regione, con avviso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Chiunque vi abbia interesse puo’ presentare osservazioni entro i successivi novanta giorni e la Regione avvia la concertazione con le associazioni di protezione ambientale, agricole e venatorie riconosciute a livello nazionale e maggiormente rappresentative sul territorio regionale e con i Distretti venatori.
Capo III
Altre disposizioni concernenti la gestione faunistica
ARTICOLO 9
(Monitoraggio sanitario)
1. La Regione predispone e coordina, mediante la Direzione centrale competente in materia di salute pubblica d’intesa con la Direzione centrale competente in materia di tutela della fauna e avvalendosi degli Istituti zooprofilattici, delle Aziende per i servizi sanitari e dell’attivita’ del Corpo forestale regionale, delle Riserve di caccia e delle guardie venatorie provinciali e volontarie, il programma di monitoraggio delle malattie a carattere diffusivo o infettivo che interessano la fauna selvatica e l’attuazione del programma medesimo. Il programma di monitoraggio e’ predisposto entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione ed e’ aggiornato, ogni triennio, alla situazione epidemiologica regionale.
2. Per l’attuazione del programma di monitoraggio sono predisposti protocolli operativi.
3. Il monitoraggio e’ effettuato su un campione statisticamente significativo di mammiferi e uccelli che presentano, vivi o morti, sintomatologie riferibili a quanto previsto dai protocolli operativi e di selvaggina di grossa taglia rinvenuta morta all’interno dei centri abitati o a distanza inferiore a trecento metri da stabilimenti zootecnici.
4. Il programma di monitoraggio prevede:
a) l’analisi della situazione epidemiologica della fauna selvatica regionale, con particolare riferimento allo stato sanitario degli animali ricoverati nei Centri di recupero della fauna selvatica e della selvaggina di grossa taglia;
b) la percentuale di capi, distinti per specie, che le Riserve di caccia devono far sottoporre ad analisi;
c) la percentuale dei capi, rinvenuti morti o feriti, da sottoporre a monitoraggio;
d) le malattie da ricercare, distinte per ciascuna specie;
e) i protocolli di raccolta, esame e consegna dei campioni destinati all’indagine.
5. Le carni degli animali selvatici abbattuti nel corso dell’attivita’ venatoria sono cedute dal cacciatore al consumatore, come definito dall’articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicita’ dei prodotti alimentari), e successive modifiche, previa visita sanitaria ai sensi dell’articolo 67 del regio decreto 3 agosto 1890, n. 7045 (Regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico), e successive modifiche.
ARTICOLO 10
(Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi)
1. E’ istituito il <<Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi>>, di seguito denominato Fondo, alimentato anche con i proventi delle tasse di concessione in materia di caccia, per le seguenti finalita’:
a) prevenzione e indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all’agricoltura, al patrimonio zootecnico, ai veicoli e altri danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura massima dell’80 per cento del danno stimato o accertato;
b) indennizzo dei danni, non altrimenti risarcibili, arrecati all’agricoltura dall’esercizio dell’attivita’ venatoria;
c) concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli di cui all’articolo 10 della legge regionale 29/1993, e successive modifiche;
d) finanziamento di attivita’ di gestione faunistico-ambientale delle Riserve di caccia e iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle Riserve di caccia intese a favorire l’insediamento, la salvaguardia e l’incremento della fauna selvatica.
2. Le disponibilita’ del Fondo sono ripartite nel seguente modo:
a) il 60 per cento alle Province, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
b) il 40 per cento all’Associazione di cui all’articolo 19, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera d), destinando almeno il 50 per cento della disponibilita’ alle attivita’ di gestione faunistico-ambientale.
3. Il Fondo e’ ripartito fra le Province nel rispetto dei criteri individuati con regolamento regionale ai sensi dell’articolo 39.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno le Province inviano alla Regione una relazione sui danni denunciati e indennizzati e sugli interventi effettuati per la prevenzione. Di tali relazioni la Regione puo’ tenere conto nelle ripartizioni successive.
5. Ogni Provincia provvede a ripartire le somme assegnate destinando una quota non inferiore al 70 per cento delle medesime all’indennizzo e alla prevenzione dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attivita’ venatoria.
6. Le Province possono stipulare apposite polizze, individuando le tipologie dei rischi di cui al comma 1, lettere a) e b), oggetto della copertura assicurativa.
ARTICOLO 11
(Tutela di specie di interesse comunitario)
1. Al fine di garantire la salvaguardia e la conservazione delle specie Orso bruno (Ursus arctos), Lince (Lynx lynx) e Lupo (Canis lupus), appartenenti a specie di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi per l’esecuzione di opere di prevenzione dei danni arrecati da tali specie e a indennizzare i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l’esercizio dell’attivita’ agricola o di allevamento. Sono indennizzabili, altresi’, i danni arrecati dalla specie Orso bruno ad altri beni o attivita’.
2. Il contributo per le opere di prevenzione e’ fissato nella misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili, fatta salva la facolta’ dell’Amministrazione regionale di consegnare in comodato le attrezzature per la prevenzione dei danni, qualora disponibili.
3. L’indennizzo dei danni e’ fissato nella misura massima del 100 per cento, detratti eventuali premi assicurativi corrisposti al danneggiato. Il procedimento deve concludersi entro il termine di trenta giorni.
4. Qualora il proprietario del bene danneggiato risulti responsabile dell’abbattimento di esemplari delle specie protette di cui al comma 1, si provvede al recupero delle somme gia’ erogate.
TITOLO III
GESTIONE VENATORIA
Capo I
Programmazione della gestione venatoria
ARTICOLO 12
(Gestione venatoria)
1. La gestione venatoria e’ l’insieme delle attivita’ necessarie per l’attuazione di un prelievo venatorio programmato e funzionale a conseguire gli obiettivi del PFR.
2. La gestione venatoria e’ attuata dai cacciatori con le modalita’ e nei limiti previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali di settore.
ARTICOLO 13
(Piano venatorio distrettuale)
1. Il Piano venatorio distrettuale (PVD) e’ l’atto di programmazione venatoria che attua, sul territorio di ciascun Distretto venatorio, strategie e obiettivi del PFR e disciplina gli aspetti di rilievo pubblicistico dell’esercizio venatorio indicati con deliberazione della Giunta regionale.
Sino all’approvazione del PFR, la Giunta regionale individua gli indirizzi generali e i criteri per la predisposizione del PVD e per l’attuazione dei prelievi di fauna previsti dal medesimo.
2. Il PVD riguarda la fauna oggetto di prelievo venatorio. Nessuna specie puo’ essere oggetto di prelievo o di un provvedimento di gestione venatoria in assenza della relativa previsione nel PVD.
3. Il Distretto venatorio predispone il PVD, sentiti i rappresentanti locali delle associazioni di protezione ambientale, agricole e venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale e gli enti locali territorialmente compresi nel Distretto venatorio, e lo propone alla Giunta regionale, trasmettendolo contestualmente alla struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, il Distretto venatorio propone il PVD ai sensi del comma 3 entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1. Qualora entro tale termine sia approvato il PFR, il Distretto venatorio propone il PVD entro novanta giorni dalla pubblicazione del PFR sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. L’Amministrazione regionale, successivamente al ricevimento della proposta di PVD, puo’ per una sola volta richiedere al Distretto Venatorio proponente integrazioni e modifiche ai contenuti del Piano.
6. La Giunta regionale, previo parere del Comitato, approva con propria deliberazione il PVD, con eventuali prescrizioni, entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta del PVD. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine per l’approvazione del primo PVD di ciascun Distretto venatorio e’ di centoventi giorni.
7. Entro venti giorni dall’approvazione del PVD, la struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria concede il prelievo di fauna previsto nel PVD alle Riserve di caccia e alle aziende faunistico-venatorie comprese nel territorio del Distretto venatorio proponente, nel rispetto delle eventuali prescrizioni indicate dalla Giunta regionale.
8. Il PVD e’ valido cinque anni e puo’ essere modificato dalla Giunta regionale anche in esito a verifiche sui risultati di gestione del PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio.
9. Possono essere proposti da piu’ Distretti venatori e approvati, anche solo per alcune specie, PVD concernenti piu’ Distretti venatori.
10. Il PVD, sottoscritto da un tecnico laureato in biologia ovvero in scienze naturali, in scienze agrarie, in scienze forestali, in scienze della produzione animale, in medicina veterinaria, in scienze ambientali, e con comprovata esperienza in gestione faunistica, contiene:
a) l’analisi della situazione faunistica con l’indicazione della consistenza, della densita’ e della tendenza complessiva delle popolazioni faunistiche, specificate per ambito territoriale;
b) l’indicazione degli obiettivi faunistici e venatori perseguiti;
c) il programma delle immissioni di fauna nelle stagioni venatorie, nel rispetto del PFR e degli indirizzi regionali, fermo restando l’obiettivo di contenere tali immissioni nei periodi individuati dal calendario venatorio;
d) i programmi di miglioramento ambientale indispensabili per raggiungere gli obiettivi di cui alla lettera b), da attuarsi a cura delle Riserve di caccia, che si avvalgono prioritariamente dei propri soci, delle aziende agricole presenti sul proprio territorio e delle aziende faunistico-venatorie;
e) l’elenco dei piani di prelievo venatorio, distinti per Riserva di caccia e per azienda faunistico-venatoria;
f) la disciplina degli aspetti di rilievo pubblicistico dell’esercizio venatorio di cui al comma 1;
g) lo studio per valutare l’incidenza che il PVD puo’ avere sui siti compresi nella rete <<Natura 2000>>, predisposto nel rispetto della disciplina nazionale e regionale.
Capo II
Organizzazione della gestione venatoria
Sezione I
Riserve di caccia
ARTICOLO 14
(Riserve di caccia)
1. Il territorio regionale e’ suddiviso in unita’ territoriali denominate Riserve di caccia individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia faunistica e venatoria, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il Comitato. Con il medesimo procedimento possono essere modificati l’elenco e le dimensioni delle Riserve di caccia, al fine di migliorare la gestione faunistica e venatoria.
2. L’Amministrazione regionale assegna il territorio corrispondente a ciascuna Riserva di caccia, per la gestione venatoria, a una associazione senza fine di lucro, costituita tra i cacciatori ammessi a esercitare l’attivita’ venatoria sul medesimo territorio.
3. Il territorio e’ assegnato alle associazioni di cui al comma 2 che aderiscono all’Associazione di cui all’articolo 19, per le finalita’ ivi previste.
4. Lo statuto dell’associazione della Riserva di caccia individua gli scopi dell’associazione e disciplina l’elezione, l’organizzazione e il funzionamento degli organi, i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione ed esclusione.
5. Sono organi necessari dell’associazione della Riserva di caccia l’Assemblea dei soci, che adotta gli atti di gestione venatoria della Riserva di caccia e il Direttore della medesima.
6. Il Direttore della Riserva di caccia e’ il legale rappresentante dell’associazione della Riserva di caccia ed e’ iscritto nell’Elenco regionale dei dirigenti venatori istituito e tenuto dall’Associazione di cui all’articolo 19. La mancata iscrizione nell’Elenco dei dirigenti venatori a seguito della non partecipazione al primo corso utile dall’elezione, comporta la decadenza del Direttore della Riserva di caccia e la gestione diretta dell’associazione Riserva di caccia da parte dell’Associazione di cui all’articolo 19.
7. Il Direttore della Riserva di caccia rimane in carica cinque anni e, qualora cessi dal mandato, e’ sostituito per il restante periodo.
ARTICOLO 15
(Funzioni)
1. L’associazione della Riserva di caccia attua la gestione venatoria in esecuzione del PVD e degli indirizzi del Distretto venatorio e organizza l’esercizio venatorio nel rispetto anche degli usi, tradizioni e consuetudini locali.
2. L’associazione della Riserva di caccia provvede in particolare a:
a) attuare il PVD sul territorio di competenza;
b) adottare il regolamento di fruizione venatoria;
c) trasmettere al Distretto venatorio gli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche, il piano di prelievo venatorio e i consuntivi annuali di gestione faunistica e venatoria;
d) tenere i registri necessari per l’esercizio venatorio;
e) segnalare le presunte violazioni disciplinari di competenza dell’Associazione di cui all’articolo 19;
f) attuare i programmi di miglioramento ambientale individuati nel PVD;
g) rilasciare i permessi di caccia a cacciatori non associati;
h) partecipare alle attivita’ del Distretto venatorio di appartenenza.
3. Qualora una Riserva di caccia provveda a suddividere il territorio in zone al fine dell’esercizio venatorio, il criterio di assegnazione dei cacciatori alle zone stesse deve essere basato su criteri oggettivi, quali il sorteggio, o altri criteri oggettivi definiti dal Distretto venatorio.
4. Quanto disposto dal comma 3 si applica anche nei casi in cui la suddivisione del territorio in zone sia avvenuta in data antecedente l’entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 16
(Regolamento di fruizione venatoria)
1. Il regolamento di fruizione venatoria disciplina il prelievo e l’esercizio venatorio sul territorio assegnato e per le annate venatorie in esso indicate, nel 'rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli indirizzi della Regione, dellAssociazione di cui all’articolo 19 e del Distretto venatorio.
2. Il regolamento e’ adottato, su proposta del Direttore, dall’Assemblea dei soci e diventa esecutivo con l’approvazione da parte del Distretto venatorio.
3. L’esercizio venatorio e’ consentito sul territorio della Riserva di caccia esclusivamente qualora la medesima sia dotata del regolamento di fruizione venatoria gia’ esecutivo e siano stati ratificati i censimenti annuali ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera f).
Sezione II
Distretti venatori
ARTICOLO 17
(Distretti venatori)
1. I Distretti venatori sono unita’ territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica, di usi e consuetudini locali e sono istituiti con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il Comitato. Con il medesimo procedimento possono essere modificati l’elenco e le dimensioni dei Distretti venatori.
2. Il Distretto venatorio e’ composto dall’insieme delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile il cui territorio ricade, in misura prevalente, nell’ambito territoriale di competenza del Distretto venatorio. Il Distretto venatorio esercita le funzioni di cui all’articolo 18, con le modalita’ previste dai commi seguenti.
3. I Distretti venatori sono il coordinamento dei soggetti preposti all’organizzazione venatoria sul territorio, esercitato attraverso i seguenti organi:
a) l’Assemblea, che e’ composta dai legali rappresentanti delle associazioni delle Riserve di caccia, ovvero dai vicedirettori eventualmente delegati e, inoltre, dai legali rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile, in misura non superiore al 10 per cento dei rappresentanti delle associazioni delle Riserve di caccia;
b) il Presidente, quale legale rappresentante del Distretto venatorio, eletto dall’Assemblea del Distretto venatorio tra i legali rappresentanti dei soggetti appartenenti al Distretto venatorio, che rimane in carica cinque anni e, qualora cessi dal mandato, e’ sostituito per il restante periodo;
c) il vice Presidente, nominato dal Presidente, che sostituisce con pieni poteri il Presidente in caso di sua assenza o altro legittimo impedimento.
4. L’Assemblea di cui al comma 3, lettera a), svolge le funzioni attribuite al Distretto venatorio.
5. L’associazione della Riserva di caccia, ovvero altro soggetto che esprime il Presidente del Distretto venatorio, assicura l’attivita’ di segreteria e di supporto tecnico del Distretto venatorio, per l’esercizio delle funzioni e per il funzionamento del medesimo.
6. Con regolamento sono disciplinati:
a) l’organizzazione e il funzionamento degli organi di cui al comma 3;
b) la quota che ciascun componente versa al soggetto di cui al comma 5 per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 18.
7. Il regolamento e’ approvato, conformemente agli indirizzi dati dalla Giunta regionale, entro novanta giorni dall’insediamento dell’organo di cui al comma 3, lettera a), dalle Assemblee dei soci delle associazioni delle Riserve di caccia e dai legali rappresentanti di tutti gli altri soggetti di cui al comma 2 ed e’ sottoscritto da questi ultimi e dai Direttori delle associazioni delle Riserve di caccia.
ARTICOLO 18
(Funzioni)
1. I Distretti venatori svolgono le seguenti funzioni:
a) elaborano le proposte di PVD;
b) coordinano l’attivita’ di gestione venatoria delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile di competenza;
c) coordinano le attivita’ connesse all’esercizio venatorio provvedendo a predisporre il regolamento tipo di fruizione venatoria delle Riserve di caccia;
d) individuano criteri oggettivi per l’assegnazione dei cacciatori nelle zone, eventualmente individuate dalle Riserve di caccia, per l’esercizio venatorio;
e) approvano i regolamenti di fruizione venatoria delle Riserve di caccia;
f) ratificano la relazione consuntiva annuale della gestione faunistico-venatoria delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile di competenza e la trasmettono all’Amministrazione regionale, unitamente agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia, al fine di consentire lo svolgimento delle attivita’ di cui all’articolo 21;
g) realizzano almeno una volta all’anno, con le modalita’ stabilite dall’Associazione di cui all’articolo 19, le mostre dei trofei dei capi ungulati abbattuti nelle Riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie del Distretto venatorio a cui tutte le Riserve di caccia e le aziende faunistico-venatorie del Distretto stesso sono tenute a partecipare.
2. I Distretti venatori, riuniti in Conferenza in persona dei loro Presidenti, sono sentiti dalla Regione qualora sia ritenuto opportuno ai fini di una corretta gestione venatoria.
3. Per la loro attivita’ i Distretti venatori possono utilizzare risorse finanziarie private o pubbliche. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi alla associazione della Riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del Distretto venatorio, per le spese concernenti la predisposizione del PVD, l’attivita’ di segreteria e l’attivita’ di presidenza, nella misura massima del 60 per cento delle spese ritenute ammissibili.
Sezione III
Associazione dei cacciatori
ARTICOLO 19
(Associazione dei cacciatori)
1. L’Associazione dei cacciatori e’ costituita dalle associazioni delle Riserve di caccia con sede sul territorio regionale che aderiscono alla medesima ed e’ finalizzata alla gestione associata delle funzioni concernenti l’organizzazione dell’attivita’ venatoria. L’associazione dei cacciatori e’ riconosciuta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, lo statuto dell’Associazione dei cacciatori:
a) individua, come suoi organi, il Presidente, quale legale rappresentante dell’Associazione, l’Assemblea degli eletti, che esprime il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori dei conti;
b) garantisce la partecipazione di tutti i cacciatori della regione ammessi alle associazioni di cui al comma 1 alle elezioni del Presidente e dell’Assemblea degli eletti;
c) determina la composizione degli organi, assicurando nell’Assemblea degli eletti un’adeguata e omogenea rappresentanza dei cacciatori sia territoriale, su base distrettuale, che per tipologia di caccia e, qualora una tipologia non trovi rappresentanza in seno all’Assemblea degli eletti, tale organo e’ integrato mediante cooptazione nel numero di un componente per ciascuna delle tipologie non rappresentate;
d) stabilisce la presenza di un componente del Collegio dei revisori dei conti nominato dalla Regione.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, lo statuto e’ adottato dai legali rappresentanti delle associazioni delle Riserve di caccia che aderiscono alla Associazione dei cacciatori in qualita’ di soci fondatori, in conformita’ allo schema-tipo predisposto, previo parere della competente Commissione consiliare, dalla Giunta regionale. Lo statuto e’ adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dello statuto-tipo approvato dalla Giunta regionale ed e’ comunicato alla Giunta regionale per le finalita’ di cui al comma 2.
4. I legali rappresentanti di cui al comma 3 sono convocati dalla Conferenza permanente dei Distretti venatori di cui all’articolo 40, comma 8.
5. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dello statuto-tipo approvato dalla Giunta regionale, le assemblee dei soci delle associazioni delle Riserve di caccia deliberano l’eventuale adesione all’Associazione dei cacciatori.
6. Ogni modifica dello statuto di cui al comma 3 adottata dall’Associazione dei cacciatori e’ comunicata alla Giunta regionale che, entro trenta giorni, trasmette le eventuali proprie vincolanti valutazioni.
7. L’Associazione, per il suo funzionamento, utilizza risorse proprie o altre risorse private o pubbliche.
8. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi all’Associazione dei cacciatori per le spese concernenti l’attivita’ di segreteria e per l’esercizio delle funzioni conferite, nella misura massima del 60 per cento delle spese ritenute ammissibili.
ARTICOLO 20
(Funzioni)
1. L’Associazione dei cacciatori coordina l’attivita’ delle associazioni delle Riserve di caccia e dei Distretti venatori, promuove la tutela della fauna e del territorio e il buon esercizio venatorio anche attraverso la diffusione delle regole venatorie e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) l’esercizio delle attivita’ concernenti l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia in conformita’ ai criteri indicati dalla Regione;
b) l’adozione dei provvedimenti di decadenza dei Direttori delle Riserve di caccia e dei cacciatori;
c) l’esercizio dell’attivita’ disciplinare connessa a violazioni di statuti e regolamenti di fruizione venatoria delle Riserve di caccia mediante l’irrogazione delle sanzioni della censura scritta e della sospensione dall’esercizio venatorio per un periodo non superiore a una annata venatoria nella Riserva di caccia di appartenenza;
d) la tenuta e l’aggiornamento del registro dei cacciatori della Regione;
e) la tenuta dell’Elenco dei Dirigenti venatori;
f) la collaborazione alla formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori ai sensi dell’articolo 29;
g) l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera b), nel rispetto dei criteri e delle modalita’ individuati con regolamento regionale;
h) la gestione diretta dell’attivita’ venatoria nei casi previsti dal comma 2.
2. L’Associazione provvede, in via sostitutiva, alla gestione dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia nei seguenti casi:
a) qualora siano privi dei loro organi, sino alla ricostituzione dei medesimi;
b) su richiesta dell’Amministrazione regionale, qualora siano accertate a carico dei Presidenti dei Distretti venatori e dei Direttori delle Riserve di caccia violazioni di leggi e regolamenti che compromettano il funzionamento degli organismi di appartenenza;
c) su richiesta dell’Amministrazione regionale, ai sensi dell’articolo 21, comma 2.
3. L’Associazione dei cacciatori provvede alla sospensione dell’attivita’ venatoria nei territori interessati dall’attivita’ sostitutiva di cui al comma 2, anche su richiesta dell’Amministrazione regionale, qualora sia necessario assicurare la corretta e razionale gestione del patrimonio faunistico regionale.
4. L’Associazione dei cacciatori invia all’Amministrazione regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla attivita’ di gestione delle funzioni esercitate.
5. L’Associazione dei cacciatori esercita le funzioni disciplinate ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettere a) e f), conferite dalla presente legge nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione e partecipazione al procedimento amministrativo dettati dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.
6. Qualora l’Associazione dei cacciatori non svolga i compiti ad essa demandati o li svolga in difformita’ dalla legge, dai regolamenti regionali o dallo statuto, l’Amministrazione regionale assegna un termine per adempiere.
Qualora l’Associazione dei cacciatori non ottemperi, il Presidente della Regione provvede alla nomina di un commissario per il compimento di singoli atti di gestione. L’Associazione dei cacciatori e’ commissariata dalla Regione nei casi di gravi irregolarita’ gestionali che compromettano il funzionamento degli organi della medesima.
Capo III
Controllo dei risultati della gestione venatoria
ARTICOLO 21
(Controllo dei risultati di gestione del PVD)
1. L’Amministrazione regionale provvede, con frequenza almeno biennale, a verificare i risultati di gestione del PVD, il rispetto degli obiettivi previsti dal PFR e dal PVD e le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale di adozione del PVD.
2. L’Amministrazione regionale, qualora a seguito delle verifiche, accerti che la gestione venatoria sul territorio del Distretto venatorio contrasta con gli obiettivi del PFR o del PVD, con le prescrizioni del provvedimento di approvazione del PVD o con la tutela della fauna, provvede, previa diffida, ad adottare uno o piu’ provvedimenti tra i seguenti:
a) revoca totale o parziale del provvedimento di cui all’articolo 13, comma 7;
b) chiede l’intervento sostitutivo dell’Associazione dei cacciatori nella gestione del Distretto venatorio o della Riserva di caccia;
c) sospende l’attivita’ venatoria nei territori interessati;
d) revoca alle associazioni il provvedimento di assegnazione del territorio.
3. Qualora le verifiche di cui al comma 2 riguardino un’azienda faunistico-venatoria, un’azienda agri-turistico-venatoria o una zona cinofila, la Provincia provvede alla revoca dell’autorizzazione, previa diffida da comunicare anche all’Amministrazione regionale.
4. A seguito della diffida prevista ai commi 2 e 3, l’Amministrazione regionale puo’ disporre la totale chiusura o limitazioni all’esercizio dell’attivita’ venatoria nei territori interessati.
Capo IV
Altri istituti per la gestione faunisco-venatoria
ARTICOLO 22
(Disposizioni generali per le aziende venatorie)
1. La Provincia autorizza l’istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, e di aziende agri-turistico-venatorie, nel rispetto dei criteri indicati dal PFR ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera h).
2. Le aziende venatorie devono:
a) interessare non piu’ del 10 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Riserva di caccia;
b) conformarsi alla pianificazione faunistico-venatoria e agli indirizzi dei competenti organismi di settore;
c) essere costituite su terreni posti in continuita’ e contiguita’ fra loro per una superficie non inferiore a settantacinque ettari per le isole, a centocinquanta ettari in pianura e a trecento ettari in zona montana, individuata ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche.
3. Sino all’adozione del PFR, le aziende venatorie devono destinare:
a) una superficie non inferiore al 22 per cento del comprensorio dell’azienda a spazi naturali permanenti in pianura;
b) una superficie non inferiore al 5 per cento del comprensorio dell’azienda a prato ovvero a prato pascolo in zona montana.
4. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni nelle materie disciplinate dal presente articolo, per spazi naturali permanenti si intendono le zone del territorio aziendale occupate da boschi, boschetti o siepi alberate e cespugliate e, altresi’, le zone destinate a prati stabili o a prati pascolo e a zone umide, a vigneti e a frutteti e le colture a perdere. I medicai e i pioppeti inerbiti e sfalciati possono contribuire alla formazione dello spazio naturale permanente nella misura massima dell’8 per cento dell’azienda.
5. I confini delle aziende venatorie sono delimitati con tabelle.
6. Le aziende venatorie gia’ costituite per regolare concessione decadono alla scadenza dei cinque anni dalla loro costituzione in mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi. Permangono le deroghe di estensione territoriale e di distanza per le Riserve di caccia private o consorziali gia’ convertite in aziende faunistico-venatorie o aziende agri-turistico-venatorie.
7. I territori che, per qualunque ragione, cessano di far parte di un’azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria sono inclusi nelle Riserve di caccia confinanti.
8. Il legale rappresentante di un’azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria deve iscriversi nell’Elenco dei dirigenti venatori. La mancata iscrizione nell’Elenco dei dirigenti venatori a seguito della non partecipazione al primo corso utile dalla nomina, comporta la revoca dell’autorizzazione.
9. Le Province provvedono a disciplinare le condizioni e le modalita’ per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell’autorizzazione, gli adempimenti necessari per lo svolgimento dell’attivita’ e le adeguate delimitazioni o recinzioni.
10. Qualora l’istanza di autorizzazione all’istituzione di una azienda venatoria abbia estensione sovraprovinciale, le Province esercitano d’intesa le funzioni avvalendosi delle forme collaborative previste dalla legge regionale 1/2006 e il rilascio del provvedimento compete alla Provincia nella quale insiste la superficie maggiore dell’azienda venatoria.
ARTICOLO 23
(Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie)
1. Le Province autorizzano, previo parere del Comitato, l’istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fine di lucro, per finalita’ di miglioramento ambientale e faunistico, a favore di uno o piu’ proprietari o conduttori che conferiscono i loro terreni al fine di goderne l’utilizzo a scopo venatorio.
2. L’autorizzazione e’ corredata di un programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale al fine di garantire l’obiettivo del miglioramento ambientale e faunistico.
3. I terreni situati all’interno di un’azienda faunistico-venatoria possono essere inclusi coattivamente, nella misura massima del 10 per cento del comprensorio aziendale, con l’esclusione delle zone sulle quali e’ vietata la caccia; i terreni rientranti nella perimetria delle costituende aziende che si trovano nelle zone montane possono essere oggetto di inclusione coattiva pari al 20 per cento del comprensorio aziendale.
4. Le aziende faunistico-venatorie provvedono a:
a) predisporre i censimenti annuali delle specie faunistiche, i piani di prelievo venatorio e redigere i consuntivi annuali di gestione faunistico-venatoria;
b) trasmettere gli atti di cui alla lettera a) al Distretto venatorio;
c) trasmettere alla Provincia una relazione sugli utili di gestione faunistico-venatoria; gli utili sono investiti in progetti di miglioramento ambientale.
5. Le Province autorizzano l’istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, previo parere del Comitato, al fine di consentire un’integrazione del reddito delle imprese agricole. L’autorizzazione e’ rilasciata a favore di uno o piu’ soggetti che conferiscono terreni dell’azienda agricola a scopi venatori.
6. L’autorizzazione di cui al comma 5 e il rinnovo della medesima sono rilasciati a condizione che i terreni siano inclusi volontariamente nel comprensorio dell’azienda.
7. Nelle aziende agri-turistico-venatorie e’ consentita, per tutta la stagione venatoria, l’immissione e l’abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili.
8. La fruizione venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie non costituisce giornata di caccia ed esonera dall’obbligo dell’indicazione delle giornate fruite e dei capi abbattuti.
9. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentiti l’addestramento e l’allenamento di cani da caccia e di falchi e l’effettuazione di gare e prove cinofile anche con l’abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili durante tutto il periodo dell’anno.
10. Le aziende agri-turistico-venatorie non possono includere territori individuati come zone di ripopolamento e cattura ovvero sulle quali e’ vietata la caccia.
11. Le autorizzazioni all’istituzione di aziende venatorie sono rilasciate per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni; la durata e’ determinata in considerazione dei programmi di gestione faunistico-venatoria e di miglioramento ambientale.
12. Le norme del presente articolo costituiscono requisiti minimi di uniformita’ per la disciplina delle funzioni.
ARTICOLO 24
(Aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative)
1. Su terreni di proprieta’ regionale, la Regione, sentito il Comitato, puo’ istituire aziende faunistico-venatorie aventi finalita’ didattico-sperimentali o dimostrative a supporto di iniziative tecnico-scientifiche o formative attuate dalla Regione, dalle Province o da altri soggetti pubblici o privati.
2. La gestione delle aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 e’ effettuata sulla base di programmi di gestione faunistica e venatoria redatti o approvati dalla Regione, coordinati al solo PFR, e puo’ essere affidata con una convenzione a enti pubblici o privati ovvero ad associazioni di protezione ambientale o venatorie.
3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per l’individuazione delle aree da destinare alle aziende di cui al comma 1, le modalita’ di gestione, le forme di fruizione venatoria e i soggetti che possono esercitare i prelievi.
ARTICOLO 25
(Zone per le attivita’ cinofile)
1. La Provincia, su richiesta delle Riserve di caccia, di associazioni venatorie o cinofile e di imprenditori agricoli singoli o associati, autorizza l’istituzione di zone cinofile per l’addestramento, l’allenamento, le prove cinofile e le gare per cani da caccia, alle seguenti condizioni:
a) che le zone cinofile non interessino piu’ del 2 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Riserva di caccia;
b) che le zone cinofile siano istituite su terreni disponibili e posti in continuita’ e contiguita’ fra loro;
c) che l’area interessata sia di scarso rilievo faunistico.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni nelle materie disciplinate dal presente articolo, si adottano le seguenti definizioni:
a) prova cinofila: attivita’ zootecnica volta alla verifica dell’aderenza delle qualita’ psicoattitudinali dei cani da caccia, appartenenti alle razze ufficialmente riconosciute, ai relativi standard di razza e finalizzata al mantenimento e miglioramento delle razze canine da caccia attraverso il conseguimento dei titoli necessari per l’assegnazione dei campionati di lavoro riconosciuti dall’Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) e dalla Fe’de’ration Cynologique Internationale (FCI); si definiscono, altresi’, prove cinofile le verifiche previste dalla normativa vigente al fine di abilitare i cani da caccia alla tipologia di impiego per cui sono stati selezionati;
b) gara cinofila: competizione relativa alle attitudini di lavoro dei cani da caccia, condotta con finalita’ prevalentemente ludico-ricreative;
c) addestramento e allenamento: il complesso delle attivita’ di istruzione ed educazione del cane da caccia, nonche’ quelle finalizzate al mantenimento delle attitudini in tal modo conseguite.
3. Le Province possono autorizzare l’istituzione di zone cinofile richieste da Riserve di caccia, in forma singola o associata, che limitano l’attivita’ di addestramento, allenamento, prove e gare per cani da caccia, di cui al comma 1, a un periodo di tempo inferiore all’annata venatoria, ferma restando, per il rimanente periodo, la destinazione della zona cinofila a esercizio venatorio pubblico nel rispetto del calendario venatorio. In tal caso il limite di cui al comma 1, lettera a), puo’ essere elevato fino al 45 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Riserva di caccia.
4. Il territorio destinato all’attivita’ di cui al comma 2 non e’ soggetto alle limitazioni previste dall’articolo 2, comma 4, e non e’ soggetto al pagamento di alcuna tassa regionale.
5. Qualora la gestione della zona cinofila sia effettuata dalle Riserve di caccia e dalle associazioni venatorie e cinofile, le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate previo consenso scritto dei proprietari dei terreni.
6. La Provincia provvede a disciplinare, in particolare, le condizioni e le modalita’ per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3, il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni medesime.
7. Nelle zone cinofile di cui al presente articolo e’ ammesso l’abbattimento per tutta la stagione venatoria esclusivamente di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili.
8. Le norme del presente articolo costituiscono requisiti minimi di uniformita’ per la disciplina delle funzioni.
9. Per promuovere le attivita’ disciplinate al comma 1, le Province concedono contributi in conto capitale ai proprietari o conduttori dei terreni, nella misura massima del 70 per cento delle spese ritenute ammissibili.
ARTICOLO 26
(Gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia)
1. La Provincia autorizza lo svolgimento di gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia o su parte di esso, sentiti la struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna e il Distretto venatorio competente, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
2. La domanda di autorizzazione e’ corredata dei seguenti elementi:
a) assenso preventivo della Riserva di caccia;
b) indicazione della tipologia dei cani cui e’ destinata la gara o prova, del numero massimo dei cani partecipanti e della tipologia di manifestazione cinofila;
c) specie selvatica coinvolta nella gara o prova;
d) cartografia della Riserva di caccia interessata con perimetrazione dell’area utilizzata;
e) indicazione di eventuali immissioni e prelievi di fauna selvatica;
f) regolamentazione della gara o della prova.
3. Le gare e prove cinofile si effettuano nel rispetto delle previsioni del PFR. Sino all’approvazione del PFR, le gare e prove cinofile si effettuano con cani da ferma su selvaggina naturale e su selvaggina autoctona allevata e con cani da seguita su lepri, cinghiali e caprioli.
ARTICOLO 27
(Zone cinofile regionali)
1. Per gli scopi della cinofilia venatoria relativi all’addestramento e all’allenamento, nonche’ per le prove di cani da caccia, la Regione puo’ costituire con provvedimento amministrativo, su terreni di proprieta’ della Regione, una o piu’ zone cinofile.
2. La gestione senza fini di lucro delle zone cinofile di cui al comma 1 e’ affidata alla delegazione ENCI competente per territorio e all’Associazione dei cacciatori.
3. L’affidamento della zona cinofila non e’ soggetta al pagamento della tassa regionale prevista dall’articolo 31, comma 3.
4. L’associazione affidataria della gestione e’ tenuta alla salvaguardia delle colture agricole, dell’ambiente e della fauna, al risarcimento dei danni comunque provocati dalla fauna e dall’attivita’ cinofila, all’adozione di un disciplinare per l’utenza e la garanzia d’uso della zona da parte dei soggetti interessati, approvato dalle strutture tecniche della Regione, e al divieto di abbattimento della fauna.
5. Ai fini della presente legge, le zone cinofile previste dal comma 1 devono essere tabellate a cura del gestore dell’impianto e rientrano nella percentuale di territorio di cui all’articolo 2, comma 4.
TITOLO IV
ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ VENATORIA
Capo I
Disposizioni per l’esercizio dell’attivita’ venatoria
ARTICOLO 28
(Esercizio venatorio)
1. Per esercizio venatorio si intende il complesso delle attivita’ dirette all’abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l’impiego dei mezzi di cui all’articolo 13 della legge 157/1992, che consentono a un cittadino in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione venatoria statale e regionale di effettuare un prelievo venatorio programmato, nel rispetto dell’ambiente e del territorio, delle norme comunitarie, nazionali e regionali e delle culture, consuetudini e tradizioni locali.
2. L’esercizio venatorio e’ consentito ai cacciatori:
a) ammessi a una delle Riserve di caccia;
b) titolari di permesso annuale rilasciato dalla Riserva di caccia;
c) concessionari, consorziati di Riserva privata, legali rappresentanti, proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi e titolari di permessi annuali e giornalieri di aziende faunistico-venatorie;
d) invitati nelle Riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie;
e) cittadini stranieri e italiani residenti all’estero maggiori di diciotto anni muniti dei documenti previsti dallo Stato di residenza per l’esercizio venatorio, della polizza di assicurazione e invitati da un cacciatore ammesso alla Riserva di caccia o dal legale rappresentante di azienda venatoria.
3. L’esercizio venatorio e’ consentito inoltre ai fruitori di aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta gli indirizzi e i criteri volti a garantire che l’esercizio venatorio sia praticato con l’adozione delle opportune misure di sicurezza per l’incolumita’ delle persone e la tutela dei beni.
5. Non e’ considerato esercizio venatorio il comportamento del cacciatore che, nell’esercizio dell’attivita’ venatoria, attraversa le strade carrozzabili di cui all’articolo 34, con le armi scariche e prive di munizionamento.
ARTICOLO 29
(Formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori)
1. Le Province, anche in accordo fra loro e avvalendosi delle forme collaborative previste dalla legge regionale 1/2006, organizzano i corsi per dirigenti venatori, i corsi per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio e dell’abilitazione all’esercizio della caccia di selezione e della caccia tradizionale agli ungulati e per i prelievi in deroga.
2. Dall’istituzione dell’Associazione dei cacciatori, lo svolgimento dei corsi di cui al comma 1 si attua in accordo con l’Associazione medesima.
3. L’attestato di frequenza e di superamento dell’esame finale dei corsi di formazione per dirigenti venatori costituisce condizione per l’iscrizione dei Direttori delle Riserve di caccia e dei legali rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nell’Elenco dei dirigenti venatori istituito presso l’Associazione dei cacciatori. In sede di prima applicazione della presente legge, il superamento dell’esame finale non e’ richiesto ai soggetti che abbiano almeno dieci anni di esercizio di direttore di riserva o di legale rappresentante di azienda agri-turistica-venatoria o di azienda faunistico-venatoria.
4. L’esame di abilitazione all’esercizio venatorio, previo conseguimento dell’attestato di frequenza di apposito corso, consiste:
a) in una prova orale sulla disciplina venatoria, sulla zoologia applicata alla caccia, sulle armi e le munizioni da caccia, nonche’ sui principi di tutela dell’ambiente e di salvaguardia delle colture agricole;
b) in prove pratiche di corretto maneggio delle armi, di tiro a bersaglio mobile e a bersaglio fisso da effettuarsi, anche in provincia diversa da quella di residenza, sui campi di tiro a volo e sui poligoni di tiro a segno.
5. La Commissione per l’abilitazione all’esercizio venatorio e’ composta da cinque esperti nelle materie d’esame di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi. I componenti sono nominati dalla Provincia e, dalla data di istituzione dell’Associazione dei cacciatori, in accordo con la medesima.
6. La domanda di ammissione all’esame di cui al comma 4 e’ corredata del certificato medico di idoneita’ fisica all’esercizio venatorio.
7. L’esame di abilitazione all’esercizio della caccia di selezione e della caccia tradizionale agli ungulati, previo conseguimento dell’attestato di frequenza del relativo corso, si svolge sulla base degli indirizzi dell’INFS in materia. L’esame consente di verificare, in particolare, la conoscenza di nozioni di legislazione venatoria, di biologia, etologia ed ecologia applicata alla gestione faunistica, dei principi di gestione faunistica, dei sistemi di caccia, delle tecniche venatorie e della balistica, di etica venatoria, il riconoscimento degli ungulati e la trofeistica.
8. Le Province, con la collaborazione dell’Associazione dei cacciatori, promuovono l’organizzazione di corsi annuali di formazione sulla conoscenza del territorio e nelle materie agro-faunistico-ambientali, sulle tecniche venatorie, sulla cinofilia e sulle nuove disposizioni in materia faunistica e venatoria.
ARTICOLO 30
(Tesserino regionale di caccia)
1. Per l’esercizio dell’attivita’ venatoria, oltre ai documenti previsti dalla legislazione venatoria vigente, e’ necessario il possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validita’ conforme al modello-tipo approvato dalla Regione.
2. Il tesserino regionale di caccia e’ un permesso rilasciato annualmente dalla Provincia su cui sono indicate la tipologia di fruizione venatoria, le giornate di caccia e le specie e quantita’ di fauna prelevata giornalmente.
3. Le annotazioni sul tesserino regionale di caccia devono essere leggibili ed effettuate con inchiostro indelebile. Le correzioni sono effettuate in maniera tale da consentire la lettura dell’annotazione originale.
4. Il tesserino regionale di caccia e’ valido per un’annata venatoria.
5. Il rilascio del tesserino regionale di caccia e’ subordinato:
a) al possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata in conformita’ alle leggi di pubblica sicurezza;
b) all’avvenuto versamento della tassa di concessione governativa per licenza di porto di fucile per uso caccia;
c) all’avvenuto versamento della tassa di concessione regionale;
d) alla stipulazione della polizza assicurativa per la responsabilita’ civile verso terzi, in conformita’ alla legislazione vigente.
6. Per la fruizione venatoria di cui all’articolo 28, comma 2, lettera e), e comma 3, non e’ necessario il possesso del tesserino regionale di caccia.
7. Alla scadenza della validita’, il tesserino regionale di caccia e’ restituito secondo le modalita’ disciplinate dalla Provincia competente per territorio.
ARTICOLO 31
(Tasse di concessione regionale)
1. La tassa annuale di concessione regionale per il rilascio del tesserino regionale di caccia e’ determinata nella misura del 60 per cento della tassa erariale di cui all’articolo 5, comma 1, della tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995 (Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative), e successive modifiche.
2. Per la costituzione e per il rinnovo di aziende faunistico-venatorie e zone cinofile e’ pagata una tassa annuale di concessione regionale pari a 6 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie agro-silvo-pastorale.
3. Per la costituzione e per il rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile con finalita’ di lucro e’ pagata una tassa annuale di concessione regionale pari a 15 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie agro-silvo-pastorale.
4. Il versamento delle tasse di concessione e’ effettuato sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Friuli Venezia Giulia:
a) anteriormente al ritiro del tesserino regionale di caccia nei casi di cui al comma 1;
b) entro il 31 marzo di ogni anno nei casi di cui ai commi 2 e 3.
5. Gli importi delle tasse di concessione regionale di cui ai commi 2 e 3 sono aggiornati con decreto del Presidente della Regione, tenuto conto dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie d’impiegati e operai calcolato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
ARTICOLO 32
(Ammissione e trasferimenti a Riserva di caccia)
1. La domanda di ammissione e di trasferimento a una Riserva di caccia e’ presentata all’Associazione dei cacciatori entro il 31 marzo di ogni anno.
2. L’Associazione dei cacciatori svolge le attivita’ connesse all’ammissione e al trasferimento dei cacciatori, nel rispetto dei criteri generali adottati dalla Regione.
3. L’ammissione ad altra Riserva di caccia e’ consentita purche’ il cacciatore sia stato socio di una Riserva di caccia per almeno cinque anni o siano decorsi almeno due anni dalle dimissioni da socio di una Riserva di caccia.
4. Coloro che esercitano l’attivita’ venatoria sul territorio regionale non possono contemporaneamente essere soci in piu’ di una Riserva di caccia ovvero essere soci di una Riserva di caccia ed esercitare l’attivita’ venatoria in qualita’ di legali rappresentanti, associati o titolari di permesso annuale di azienda faunistico-venatoria o titolari di permesso annuale in altra Riserva di caccia.
ARTICOLO 33
(Permessi di caccia e inviti)
1. L’associazione della Riserva di caccia puo’ rilasciare i permessi annuali di cui all’articolo 15, comma 2, lettera g), nel rispetto dei criteri individuati dalla Regione ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera e), e comunque nel rispetto del limite pari al 3 per cento del numero massimo dei cacciatori che possono esercitare l’attivita’ venatoria in ciascuna Riserva di caccia ovvero, nel caso di Riserve di caccia con un numero massimo inferiore a cinquanta cacciatori, nel rispetto del limite di due permessi annuali.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, qualora in una Riserva di caccia vi siano ancora posti disponibili, possono essere rilasciati permessi annuali sino al numero totale dei posti disponibili, previo parere favorevole dei competenti organi statutari dell’associazione della Riserva di caccia.
3 Il cacciatore ammesso a una Riserva di caccia puo’ invitare giornalmente a caccia un altro cacciatore purche’ questi sia in possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validita’. Il Direttore della Riserva di caccia e i cacciatori di cui all’articolo 28, comma 2, lettera c), dell’azienda faunistico-venatoria possono invitare giornalmente a caccia uno o piu’ cacciatori purche’ siano in possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validita’ e siano accompagnati dall’invitante o suo delegato.
4. Il direttore della Riserva di caccia o il cacciatore ammesso alla medesima possono invitare i cittadini stranieri o italiani residenti all’estero a cacciare con l’ausilio del falco ovvero a prove o gare riservate alla falconeria.
5. I cacciatori ammessi a una Riserva di caccia possono essere invitati nel limite massimo di cinque volte nella medesima Riserva di caccia nel corso della stessa stagione venatoria. I cacciatori non ammessi a una Riserva di caccia possono essere invitati nel limite massimo di dieci volte nella medesima Riserva di caccia nel corso della stessa stagione venatoria.
6. Il cacciatore invitante provvede ad annotare i prelievi sul proprio tesserino regionale di caccia.
ARTICOLO 34
(Altre disposizioni per l’esercizio dell’attivita’ venatoria)
1. Ai fini dell’applicazione del divieto di cui all’articolo 21, comma 1, lettere e) e f), della legge 157/1992, sono carrozzabili le strade di ogni tipo e dimensione la cui carreggiata e’ interamente coperta da un manto bituminoso o cementizio. Per le medesime finalita’, non sono considerate carrozzabili le strade caratterizzate da opere permanenti a fondo stabilizzato, non coperte da manto bituminoso o cementizio: strade poderali, strade interpoderali, strade soggette al divieto di circolazione con veicoli a motore di cui alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), e strade vicinali la cui carreggiata abbia una larghezza inferiore a quattro metri. Sono equiparate alle strade interpoderali le strade di servizio e accesso ai terreni sottoposti a riordino fondiario.
2. Fermo restando il divieto di cacciare sparando da natanti in movimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera i), della legge 157/1992, in laguna e in mare e’ consentito l’esercizio venatorio agli anatidi da natanti fermi e saldamente ancorati, da considerarsi mezzi galleggianti, posti all’interno di appositi appostamenti fissi a mare e in laguna, denominati <<collegia>>. E’ consentito l’uso dei natanti per il recupero della selvaggina abbattuta o ferita senza l’uso del fucile, che deve essere scarico.
3. Nel corso dell’esercizio venatorio il cacciatore che si trova ad attraversare strade carrozzabili o a transitare nei pressi di centri abitati ha l’obbligo di tenere il cane al guinzaglio e il fucile scarico e aperto, se
basculante, o con l’otturatore aperto, se semiautomatico. Il fucile stesso deve essere riposto in custodia se trasportato su automezzi, natanti o bicicli, o se introdotto in pubblici esercizi. Tali disposizioni non si applicano nella fattispecie prevista all’ultimo periodo del comma 2.
TITOLO V
VIGILANZA
Capo I
Vigilanza venatoria
ARTICOLO 35
(Vigilanza venatoria e monitoraggio degli illeciti venatori)
1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge e’ affidata alle Province, ferme restando le competenze del Corpo forestale regionale.
2. Le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale partecipano alla vigilanza venatoria e il loro coordinamento e’ affidato alle Province.
3. Le Province organizzano annualmente i corsi di preparazione e di aggiornamento dei soggetti cui e’ affidata la vigilanza venatoria con particolare riferimento alle materie concernenti l’esercizio venatorio, la tutela dell’ambiente e della fauna selvatica.
4. Le Province inviano annualmente alla Regione una relazione sugli illeciti venatori, commessi sul territorio di competenza, sulla base del modello adottato dalla Regione con decreto del Presidente della Regione.
5. L’Amministrazione regionale istituisce la banca dati per il monitoraggio degli illeciti venatori ed e’ autorizzata a sostenere gli oneri per la sua istituzione e per il suo funzionamento.
ARTICOLO 36
(Disposizioni per l’esercizio unitario delle funzioni di vigilanza ambientale)
1. Al fine di assicurare l’esercizio unitario delle funzioni di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria e di potenziare gli interventi di salvaguardia e controllo del territorio, sino al riordino complessivo delle funzioni di vigilanza ambientale sul territorio regionale da realizzarsi entro il 31 dicembre 2009, la struttura regionale competente in materia di risorse forestali e naturali e’ titolare del coordinamento unico delle attivita’ del Corpo forestale regionale e di quelle esercitate dalle Province in materia di vigilanza ittica nelle acque interne e venatoria, nelle more della costituzione di un corpo unico da realizzarsi entro il 31 gennaio 2009.
2. La struttura regionale competente in materia di risorse forestali e naturali promuove forme permanenti di raccordo delle attivita’ del Corpo forestale regionale con le attivita’ del Corpo forestale dello Stato, delle altre Forze di polizia e di pubblica sicurezza, anche sulla base di apposite convenzioni.
3. La struttura regionale competente in materia di risorse forestali e naturali puo’ sottoscrivere accordi per il coordinamento degli interventi per la promozione della cultura della tutela ambientale con le associazioni di protezione ambientale, riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale), e successive modifiche.
TITOLO VI
SANZIONI
ARTICOLO 37
(Sanzioni amministrative)
1. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall’articolo 31 della legge 157/1992, e successive modifiche, per le violazioni delle seguenti fattispecie si applicano le sanzioni amministrative cosi’ determinate:
a) da 400 a 2.500 euro per chi esercita la caccia senza essere in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia;
b) da 300 a 1.800 euro per chi esercita la caccia durante il periodo di ritiro o di sospensione del tesserino regionale di caccia; la sanzione e’ raddoppiata nel caso di reiterazione della violazione;
c) da 25 a 200 euro per chi abbatte, cattura o detiene, in violazione di quanto disposto dalle vigenti leggi e regolamenti, esemplari di fauna selvatica appartenenti a specie cacciabili; la sanzione si applica per ogni esemplare abbattuto, catturato o detenuto che e’, in ogni caso, confiscato; la sanzione e’ raddoppiata nel caso di reiterazione della violazione;
d) le sanzioni di cui alla lettera c) sono raddoppiate in caso di fauna migratoria e in caso di fauna tipica stanziale alpina;
e) le sanzioni di cui alle lettere c) e d) si applicano anche nei casi di abbattimento di fauna in eccesso rispetto a quanto previsto dal piano di prelievo per ciascuna Riserva di caccia, non rientranti nelle previsioni di compensazione del PVD e di abbattimento di fauna non proveniente da allevamento all’interno delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile;
f) da 100 a 600 euro nel caso di caccia da appostamento al beccaccino, di caccia alla posta alla beccaccia, nonche’ in caso di caccia al camoscio, muflone e daino in forma diversa da quella di selezione; la sanzione e’ applicata per ogni esemplare abbattuto;
g) da 100 a 600 euro nel caso di rifiuto di esibizione della fauna abbattuta, di superamento del numero massimo di giornate di caccia consentite ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 24/1996, e successive modifiche, o di esercizio dell’attivita’ venatoria da parte degli agenti incaricati della vigilanza venatoria nei territori in cui esercitano le loro funzioni;
h) da 100 a 600 euro per omissioni nell’applicazione dei contrassegni inamovibili sui capi abbattuti, nei casi previsti dall’articolo 6 bis della legge regionale 24/1996, come introdotto dall’articolo 45, comma 1, della presente legge;
i) da 50 a 300 euro nel caso di abbattimenti difformi, per classe di sesso ed eta’, dalle previsioni del calendario della caccia di selezione;
j) da 50 a 300 euro per la vendita a privati e la detenzione da parte di questi di reti da uccellagione, nonche’ per la produzione, detenzione e vendita di trappole per la fauna selvatica; la sanzione e’ applicata per ogni rete o trappola;
k) da 50 a 300 euro per la violazione della disposizione di cui all’articolo 30, comma 3;
l) da 25 a 300 euro per ogni altra violazione delle disposizioni della legge 157/1992, e successive modifiche, e delle disposizioni regionali concernenti l’attivita’ venatoria o la tutela della fauna non espressamente sanzionata.
2. All’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvedono le Province secondo le modalita’ della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche. Le entrate derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative sono introitate dalle Province.
ARTICOLO 38
(Sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia)
1. Nei casi previsti dall’articolo 30, comma 1, della legge 157/1992, e successive modifiche, la Provincia puo’ provvedere al ritiro del tesserino regionale di caccia, con effetto immediato, fino alla definizione del procedimento penale e comunque:
a) per una durata non superiore a due annate venatorie nei casi di cui all’articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), i), e I), della legge 157/1992, e successive modifiche;
b) per una durata non superiore a un’annata venatoria nei casi di cui all’articolo 30, comma 1, lettere g) e h), della legge 157/1992, e successive modifiche.
2. Il ritiro del tesserino regionale di caccia di cui al comma 1 e’ disposto entro trenta giorni dall’accertamento, tenuto conto della particolare gravita’ dell’illecito contestato all’interessato e delle osservazioni formulate dal medesimo nell’ambito del procedimento.
3. La Provincia sospende il tesserino regionale di caccia:
a) per un periodo non superiore a tre annate venatorie, nei casi previsti dall’articolo 30, comma 1, della legge 157/1992, e successive modifiche;
b) per un periodo non superiore a due annate venatorie, nei casi previsti dall’articolo 31, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e m) della legge 157/1992, e successive modifiche;
c) per un periodo non superiore a due annate venatorie, nei casi previsti dall’articolo 37, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e h), della presente legge.
4. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 3 e’ applicato, tenuto conto della particolare gravita’ dell’illecito contestato all’interessato e delle osservazioni formulate dal medesimo nell’ambito del procedimento, entro un anno che decorre:a) nei casi previsti dal comma 3, lettera a), dalla data in cui la sentenza di
condanna diventa irrevocabile, ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale;
b) nei casi previsti dal comma 3, lettere b) e c), dalla data della contestazione immediata o dalla notificazione del processo verbale di accertamento.
5. Le sanzioni di cui al comma 3, qualora siano inferiori a un’annata venatoria, devono riguardare periodi di effettivo esercizio venatorio.
6. La Provincia disciplina il procedimento per l’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 39
(Regolamenti di esecuzione)
1. Con uno o piu’ regolamenti, da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i seguenti aspetti applicativi della presente legge:
a) in esecuzione dell’articolo 10, comma 2, lettera a), sono individuati i criteri di ripartizione del Fondo tra le Province e, in esecuzione dell’articolo 10, comma 2, lettera b), sono determinati i criteri e le modalita’ per la concessione dei contributi alle Riserve di caccia e le tipologie di spese ammissibili;
b) in esecuzione dell’articolo 11, comma 1, sono individuati i criteri e le modalita’ per la concessione dei contributi e le tipologie di opere e di spese ammissibili, i criteri e le modalita’ per la consegna in comodato delle attrezzature per la prevenzione dei danni e i criteri e le modalita’ per l’indennizzo dei danni e le tipologie di spese ammissibili;
c) in esecuzione dell’articolo 14, comma 2, sono individuati i criteri per l’assegnazione ad associazioni venatorie del territorio corrispondente a ciascuna Riserva di caccia;
d) in esecuzione dell’articolo 18, comma 3, sono determinati i criteri e le modalita’ per la concessione dei contributi alla Riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del Distretto venatorio e le tipologie di spese ammissibili;
e) in esecuzione dell’articolo 19, comma 8, sono determinati i criteri e le modalita’ per la concessione dei contributi all’Associazione dei cacciatori e la tipologia delle spese ammissibili a contributo;
f) in esecuzione dell’articolo 20, comma 1, sono individuati le modalita’ e i criteri per lo svolgimento delle funzioni concernenti le ammissioni e i trasferimenti dei cacciatori, le fattispecie di decadenza del Direttore della Riserva di caccia e del cacciatore dalla Riserva di caccia in cui e’ stato ammesso, la tenuta e l’aggiornamento del registro dei cacciatori della regione e dell’Elenco dei dirigenti venatori e l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d);
g) in esecuzione dell’articolo 3, comma 2, lettera e) e dell’articolo 33, comma 1, sono individuati i criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia;
h) in esecuzione dell’articolo 24, sono individuati i criteri per l’individuazione delle aree da destinare alle aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative, le modalita’ di gestione, le forme di fruizione venatoria e i soggetti che possono esercitare i prelievi.
ARTICOLO 40
(Disposizioni transitorie)
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
2. La Regione consegna alle Province i tesserini regionali di caccia relativi all’annata venatoria 2008/2009.
3. Il Comitato di cui all’articolo 6 e’ costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il Comitato faunistico-venatorio regionale nominato ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell’attivita’ venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche, resta in carica nella sua attuale composizione sino alla nomina del Comitato di cui all’articolo 6.
5. Il Comitato nominato ai sensi dell’articolo 6 subentra al Comitato nominato ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 30/1999 nella trattazione dei procedimenti in corso alla data determinata dal decreto del Presidente della Regione di cui all’articolo 6, comma 2.
6. Tutti i riferimenti normativi al Comitato di cui all’articolo 22 della legge regionale 30/1999 si intendono riferiti al Comitato nominato ai sensi dell’articolo 6.
7. Le Riserve di caccia e i Distretti venatori sono individuati entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1, e dell’articolo 17, comma 1. E’ fatta salva l’organizzazione venatoria di cui all’allegato A della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, sino all’assegnazione dei territori delle Riserve di caccia prevista dall’articolo 14, comma 2. Gli organi statutari dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia, in carica all’entrata in vigore della presente legge, continuano a svolgere le loro funzioni sino alla scadenza determinata dall’applicazione della legge regionale 30/1999.
8. La Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori di cui all’articolo 23 della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, resta in carica sino al completamento delle attivita’ di cui all’articolo 19, comma 4.
9. I cacciatori gia’ assegnati alle Riserve di caccia, istituite con la legge regionale 30/1999, e successive modifiche, sono ammessi alle corrispondenti Riserve di caccia di cui al comma 7.
10. Sono fatti salvi i diritti dei dirigenti venatori iscritti nell’Elenco dei dirigenti venatori di cui all’articolo 9, comma 2, della legge regionale 30/1999, e successive modifiche. I dirigenti venatori sono iscritti di diritto nell’Elenco dei dirigenti venatori di cui all’articolo 20, comma 1, lettera e).
11. Sino all’adozione dei PVD di cui all’articolo 13, le Riserve di caccia e i Distretti venatori provvedono a predisporre gli atti previsti dall’articolo 7, comma 3, lettera a), e dall’articolo 14, comma 2, lettera b), della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, che sono sottoposti alla disciplina di cui all’articolo 16 della medesima legge regionale e successive modifiche.12. La Regione adotta lo statuto tipo di cui all’articolo 19, comma 3, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge.
13. Sino al riconoscimento dell’Associazione e, comunque, sino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 39, comma 1, lettere a) e f), che disciplina l’esercizio delle funzioni conferite all’Associazione dei cacciatori, le funzioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), sono svolte dalle Province, le funzioni di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a), b), d), e), f), e h) sono svolte dall’Amministrazione regionale che le disciplina con proprio regolamento e le funzioni di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c), sono svolte dall’Amministrazione regionale in conformita’ agli articoli 25 e 38 della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, e al procedimento disciplinato dal regolamento recante procedure e criteri per il funzionamento del Comitato di saggi e delle Commissioni disciplinari, nonche’ per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari, emanato ai sensi dell’articolo 25, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 ottobre 2004, n. 0329/Pres.14. Gli articoli 25 e 38 della legge regionale 30/1999 e il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 12 ottobre 2004, n. 0329/Pres. restano in vigore sino al riconoscimento dell’Associazione e, comunque, si applicano sino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 39, comma 1, lettere a) e f), che disciplina l’esercizio delle funzioni conferite all’Associazione dei cacciatori.
15. Le Province esercitano le funzioni di cui agli articoli 22 e 23 a decorrere dall’1 settembre 2008. Sino a tale data le funzioni sono svolte dall’Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 30/1999 e del relativo regolamento di esecuzione. I procedimenti in corso alla data dell’1 settembre 2008 sono conclusi dall’Amministrazione regionale. Gli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 30/1999 e il relativo regolamento di esecuzione restano in vigore sino alla data dell’1 settembre 2008 e, comunque, si applicano ai procedimenti in corso alla data dell’1 settembre 2008.
16. Le aziende faunistico-venatorie, le aziende agri-turistico-venatorie nonche’ le zone cinofile, gia’ autorizzate ai sensi della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, continuano ad operare in conformita’ dell’autorizzazione rilasciata. I procedimenti in corso all’entrata in vigore della presente legge sono conclusi dall’Amministrazione regionale.
17. Sino all’adozione dei regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti all’entrata in vigore della presente legge, in quanto compatibili.
18. Gli effetti delle sanzioni consistenti nel ritiro a tempo indeterminato del permesso di caccia di cui all’articolo 52 del regolamento di esecuzione della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, concernente la costituzione e la gestione delle riserve di caccia nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 28 dicembre
1971, n. 4772/Pres., cessano all’entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 41
(Trattamento dei dati personali)
1. In conformita’ ai principi di cui all’articolo 11 e all’articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Regione e le Province sono autorizzate a comunicare ad altri soggetti pubblici, ovvero a privati e a enti pubblici economici, dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, oggetto di trattamento nell’ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali loro attribuite dalla presente legge.
2. Costituiscono finalita’ di rilevante interesse pubblico, per il conseguimento delle quali la Regione e le Province sono autorizzate al trattamento di dati giudiziari ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 196/2003:
a) l’applicazione della disciplina in materia di costituzione e funzionamento di organi collegiali;
b) l’esercizio di attivita’ di vigilanza e controllo;
c) l’esercizio di attivita’ sanzionatorie e la predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale.
ARTICOLO 42
(Modifiche alla legge regionale 56/1986)
1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonche’ di pesca in acque interne), sono inseriti i seguenti:
<<Art. 7 bis (Abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita)
1. L’esercizio della caccia agli ungulati con cani da seguita e’ subordinato alla frequentazione di un apposito corso e relativo esame abilitativo organizzati dalla Provincia competente per territorio.
2. Le Province organizzano i corsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attivita’ venatoria).
3. Fino alla conclusione dell’annata venatoria 2008/2009 possono esercitare la caccia agli ungulati con cani da seguita i cacciatori che hanno presentato domanda di iscrizione ai corsi abilitativi di cui al comma 1.
4. Possono continuare ad esercitare la caccia agli ungulati nella forma tradizionale i cacciatori che praticano tale forma di caccia da almeno cinque anni come attestato da idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ del Direttore della Riserva di caccia ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e, infine, i cacciatori di eta’ superiore ad anni sessanta all’entrata in vigore della legge regionale n. 6/2008.
Art. 7 ter (Altre disposizioni per il prelievo degli ungulati con cani da seguita)
1. A decorrere dall’annata venatoria 2010/2011, l’esercizio della caccia agli ungulati e’ consentito con cani da seguita cani di eta’ inferiore a 2 anni che hanno conseguito un apposito attestato abilitativo rilasciato dalla Provincia in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 6/2008, superando una prova pratica di valutazione valida per l’impiego venatorio su ogni specie selvatica cacciabile.
2. Sono utilizzabili nella caccia agli ungulati i cani da seguita gia’ in possesso di attestato abilitativo rilasciato dalla Provincia ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera f), della legge regionale 30/1999, e successive modifiche.
3. La prova pratica di valutazione e’ effettuata da una Commissione d’esame istituita dalla Provincia, nella quale e’ assicurata la presenza di un esperto in materia designato dalla Regione.
4. I criteri per le prove abilitative sono adottati dalle Province, sentito il Comitato di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 6/2008.
5. Nella caccia ai cervidi possono essere impiegati al massimo due cani per la singola cacciata o seguita per ogni squadra di cacciatori.
6. Ai fini dell’applicazione del presente articolo per <<cacciata>> o <<seguita>> si intende l’azione di caccia in una zona determinata, che inizia con il rilascio dei cani da seguita e termina con il loro recupero.>>.
ARTICOLO 43
(Modifiche alla legge regionale 14/1987)
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell’esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica), e’ sostituita dalla seguente:
<<b) cinghiale: dal 15 maggio al 15 gennaio;>>.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 14/1987 e’ inserito
il seguente:
<<2 bis. Al fine di contenere l’espansione della specie cinghiale e consentire il completamento dei piani di abbattimento, nelle Riserve ove si pratica la caccia di selezione al cinghiale, la caccia a questa specie puo’ essere esercitata anche con il metodo della girata, ovvero mediante l’uso di un cane da sangue o da traccia condotto al guinzaglio in prossimita’ dei centri di riposo, dal 15 novembre al 15 gennaio.>>.
3. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 14/1987 dopo le parole:
<<il Direttore della riserva di caccia deve destinare per l’attivita’ una unica zona>> sono inserite le seguenti: <<- ovvero due, qualora le zone siano contigue con le zone di altre Riserve di caccia destinate alla selezione ->>.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 14/1987 sono aggiunti i seguenti:
<<3 bis. Al fine di conformare la gestione venatoria alle esigenze delle specie cacciabili e di consentire il completamento dei piani di abbattimento, l’Assemblea dei soci della Riserva di caccia puo’ deliberare di praticare la caccia di selezione agli ungulati anche nei territori destinati alla caccia tradizionale, per periodi di tempo determinati e diversi da quelli previsti dall’articolo 3 della legge regionale 24/1996 o dal Distretto venatorio, fermo restando il rispetto dei periodi fissati dall’articolo 2.
3 ter. L’attivita’ venatoria di cui al comma 3 bis e’ esercitata dai cacciatori che, pur avendo optato per la caccia in forma tradizionale agli ungulati, hanno l’abilitazione all’esercizio della caccia di selezione.>>.
ARTICOLO 44
(Modifiche alla legge regionale 29/1993)
1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell’aucupio), sono sostituiti dai seguenti:
<<Art. 1 (Oggetto e competenze)
1. Nel territorio regionale la cattura, detenzione e cessione senza fini di lucro di uccelli e’ disciplinata dalle norme della presente legge.
2. Le funzioni amministrative relative alle attivita’ di cui al comma 1 sono esercitate dalle Province territorialmente competenti che sono titolari degli impianti di cattura e dei centri di raccolta.
Art. 2 (Specie, quantita’ catturabili, calendario)
1. Sono catturabili, con le modalita’ previste dalla presente legge, esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella, colombaccio.
2. Le quantita’ catturabili e il numero di impianti da attivare nel territorio regionale sono fissati, ogni tre anni, con decreto dell’assessore competente e ripartiti tra le Province, previo parere dell’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica (INFS).
3. Con decreto dell’assessore competente possono essere altresi’ limitati i periodi di cattura per ragioni di tutela della fauna selvatica o di pubblico interesse, nonche’ individuate percentuali di esemplari da liberare ai fini di studio delle migrazioni.
Art. 3 (Impianti di cattura e loro gestione)
1. Per la cattura di uccelli prevista dalla presente legge e’ consentito esclusivamente l’uso di impianti fissi a reti orizzontali (prodine) e verticali (roccoli e bressane), di cui sono titolari le amministrazioni provinciali.
2. Gli impianti a reti orizzontali si compongono di una o al massimo di due reti parallele e complementari. La maglia delle reti orizzontali non puo’ essere inferiore a venti millimetri di lato a piu’ fili ritorti. Il telaio di sostegno di ciascuna rete non puo’ avere una lunghezza superiore a venti metri e l’altezza del palo dal terreno non puo’ superare i quattro metri. Gli impianti a reti orizzontali possono essere dotati di dispositivi esclusivamente meccanici e lo scatto di azionamento delle reti puo’ essere prodotto solo da molle o da elastici.
3. Gli impianti a reti verticali si compongono di una o piu’ reti di tipo mest-net o a tramaglio, di lunghezza complessiva non superiore a novanta metri, la maglia della rete non deve essere inferiore a trentadue millimetri di lato a piu’ fili ritorti.
4. Alla cessazione dell’attivita’ giornaliera di cattura le reti orizzontali e verticali devono essere raccolte in matasse o tolte dall’impianto.
5. Le amministrazioni provinciali possono utilizzare, per l’esercizio della funzione di cui al comma 1, impianti esistenti di proprieta’ di terzi acquisiti in disponibilita’. L’attivazione annuale degli stessi disposta dall’amministrazione provinciale costituisce atto idoneo per l’acquisizione della titolarita’ dell’impianto stesso ai fini dell’utilizzazione prevista dalla presente legge e autorizzazione all’esercizio dello stesso. La disponibilita’ puo’ essere estesa alle attrezzature fisse e mobili, nonche’ al personale a esso preposto a titolo di collaborazione.
6. Il personale preposto agli impianti di cui ai commi 1 e 5 deve appartenere al ruolo delle amministrazioni provinciali ovvero, se esterno alle stesse, essere riconosciuto idoneo dall’INFS. Negli impianti e’ consentita altresi’ la presenza di una o piu’ persone, con le sole mansioni di osservatore, aiutante, manutentore, sorvegliante, alle quali non e’ consentita la manipolazione del catturato e la compilazione delle prescritte registrazioni.
7. I soggetti interessati alle collaborazioni con le amministrazioni provinciali di cui al comma 5 presentano apposita lettera di disponibilita’ alle amministrazioni provinciali entro il 28 febbraio di ciascun anno, contenente le informazioni e con le allegate certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla presente legge.
8. Le amministrazioni provinciali attribuiscono priorita’ alle collaborazioni che prevedono la gestione dell’impianto da parte di due soggetti riconosciuti idonei dall’INFS. Gli addetti alla gestione possono operare soltanto presso un impianto. In caso di offerta di disponibilita’ di piu’ impianti a distanze inferiori ai mille metri tra loro, e’ data priorita’ all’attivazione dell’impianto con caratteristiche storiche e paesistiche e con presenza di piante di alto fusto.
9. Le amministrazioni provinciali possono individuare un impianto compreso tra quelli attivati da destinare a cattura per l’allevamento amatoriale e ornamentale.
Art. 4 (Attivita’ di cattura)
1. L’esercizio della cattura degli uccelli e’ consentito dall’alba al tramonto con metodi che garantiscano la selettivita’ del prelievo.
2. Gli impianti di cattura, una volta attivati, devono essere sempre custoditi dal personale incaricato della loro gestione e le reti vanno esaminate almeno una volta ogni ora.
3. E’ vietato usare a fini di richiamo o detenere al capanno uccelli di specie diverse da quelle catturabili per ogni impianto, comprese quelle per le quali sia stato raggiunto il numero di catture assegnato all’impianto medesimo. E’ vietato utilizzare richiami acustici.
4. L’attivita’ di ciascun impianto deve cessare al raggiungimento del quantitativo di catture previsto per tutte le specie catturabili.
5. L’inanellamento del catturato e’ effettuato tempestivamente, successivamente alla cattura, nel capanno dell’impianto.
Art. 5 (Disciplina degli uccelli catturati)
1. Entro cinque giorni dalla cattura, tutti gli uccelli catturati devono essere conferiti ad appositi centri di raccolta e distribuzione.
2. I centri di cui al comma 1 sono gestiti da personale nominativamente autorizzato dall’amministrazione provinciale che provvede altresi’ a impartire le necessarie istruzioni per la registrazione degli esemplari in termini di carico e scarico e per la chiusura delle stesse registrazioni al termine dell’anno solare.
3. Gli esemplari di cui al comma 1 sono cedibili ai soggetti di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 157/1992, ovvero ai soggetti impegnati nell’attivita’ di cattura al sensi dell’articolo 3.
4. Possono cedere, altresi’, gli esemplari per le finalita’ previste dalla presente legge a soggetti residenti nel territorio regionale, qualora vi sia disponibilita’ rispetto alla prioritaria cessione ai soggetti di cui al comma 3 residenti ovvero operanti nel territorio provinciale.
5. Le amministrazioni provinciali provvedono alle cessioni a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’attivazione e il mantenimento degli impianti di cui all’articolo 3 e dei centri di cui al comma 2 da disciplinare con proprio atto amministrativo. La ricevuta del versamento del rimborso previsto costituisce titolo per l’acquisizione degli esemplari dal centro.
6. I soggetti di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 157/1992 possono detenere al massimo quindici esemplari per ciascuna specie catturabile. Ai fini di richiamo possono essere utilizzati un numero massimo di dieci esemplari per specie. Gli esemplari non trattenuti devono essere restituiti ai centri di cui ai comma 2 al termine annuale di attivita’.
7. I gestori degli impianti di cui all’articolo 3 possono detenere e utilizzare presso gli impianti stessi un numero complessivo massimo di ottanta esemplari delle diverse specie catturabili.
8. Le detenzioni ai fini di allevamento amatoriale e ornamentale di cui all’articolo 3, comma 9, non possono essere superiori complessivamente a cinque esemplari delle diverse specie catturabili.
9. Tutti gli uccelli detenuti per le finalita’ della presente legge sono trattenuti in gabbie idonee, a eccezione di quelli utilizzati come zimbelli, che possono essere utilizzati presso gli impianti di cattura temporaneamente correttamente imbragati.
Art. 6 (Marcatura e registrazioni)
1. All’atto dell’attivazione annua degli impianti di cattura di cui all’articolo 3, l’amministrazione provinciale consegna al preposto all’impianto stesso un numero di fascette inamovibili e numerate pari al numero degli uccelli catturabili presso l’impianto stesso.
2. Le fascette dl cui al comma 1 devono essere apposte agli uccelli catturati tempestivamente dopo la cattura e in ogni caso prima della registrazione.
3. Ogni impianto attivato e’ dotato, a cura dell’amministrazione provinciale, di un registro delle catture e di un registro degli uccelli destinati ai fini del richiamo, predisposti e vidimati dall’amministrazione stessa. I documenti consegnati sono registrati presso ogni singola amministrazione provinciale in apposito registro generale.
4. Nel registro delle catture sono riportati, con penna indelebile, i dati relativi: a) agli uccelli catturati e alle fascette apposte ai medesimi ai sensi del comma 2;
b) agli uccelli catturati eventualmente gia’ in possesso di contrassegno; tali esemplari devono essere immediatamente liberati.
5. I soggetti di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 157/1992, adottano un registro degli uccelli detenuti secondo il modello indicato dall’amministrazione provinciale. Le risultanze dello stesso devono corrispondere, per le parti relative al detentore, a quelle del centri di raccolta e distribuzione di cui all’articolo 5, comma 2.
6. I registri delle catture e delle detenzioni devono essere esibiti a ogni richiesta degli addetti all’attivita’ di vigilanza.
7. Le Amministrazioni provinciali, d’intesa tra loro e con l’Amministrazione regionale, costituiscono una banca dati a livello regionale relativa alla cattura e alla detenzione degli uccelli.
8. Per gli uccelli detenuti per le finalita’ di cui all’articolo 3, comma 9, non sussiste la necessita’ di tenuta di registri. Per gli stessi, per il tramite dell’esibizione delle ricevute dei versamenti al centro di cui all’articolo 5, comma 2, deve essere dimostrata la provenienza.>>.
2. In sede di prima applicazione e limitatamente a un anno, la quantita’ di uccelli catturabili, di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 29/1993, come sostituito dal comma 1, puo’ essere fissata, altresi’, con la procedura di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 14 /2007.
ARTICOLO 45
(Modifiche alla legge regionale 24/1996)
1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 24/1996 e’ inserito il seguente:
<<Art. 6 bis (Utilizzo del contrassegno inamovibile)
1. Subito dopo l’annotazione sul tesserino regionale di caccia dell’abbattimento di esemplari appartenenti a specie di ungulati, il cacciatore applica l’apposito contrassegno inamovibile fornito dalla Riserva di caccia o dall’azienda faunistico-venatoria secondo le modalita’ indicate con regolamento regionale.>>.
2. Il comma 6 dell’articolo 19 della legge regionale 24/1996 e’ sostituito dal seguente:
<<6. Non sono soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia, ne’ ad autorizzazione paesaggistica, ne’ a valutazione d’incidenza gli appostamenti per l’esclusivo esercizio della caccia di selezione e tradizionale agli ungulati di cui all’articolo 11, comma 3, della legge regionale 21/1993, purche’ i medesimi siano realizzati in legno, siano agevolmente asportabili, non superino l’altezza complessiva di nove metri misurata dal piano di campagna e il piano di appoggio utilizzato dal cacciatore non abbia una superficie superiore a tre metri quadrati. Non sono, altresi’, soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia, ne’ ad autorizzazione paesaggistica, ne’ a valutazione d’incidenza gli appostamenti fissi a mare e in laguna, denominati <collegia>>.>>.
3. Dopo l’articolo 21 della legge regionale 24/1996 e’ inserito il seguente:
<<Art. 21 bis (Fauna selvatica morta)
1. Fatte salve le disposizioni relative al trattamento delle carcasse di animali affetti da malattie trasmissibili all’uomo o ad altri animali, le Province provvedono alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento della fauna selvatica abbattuta in attuazione di provvedimenti di deroga di cui alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), e della fauna morta per caso fortuito o di forza maggiore.
2. Per smaltimento della fauna selvatica morta si intende:
a) il conferimento presso idonei impianti di eliminazione mediante combustione;
b) il conferimento presso strutture destinate alla riproduzione, reintroduzione, studio, riabilitazione di animali selvatici minacciati di estinzione o protetti;
c) il conferimento presso istituti scientifici;
d) il conferimento presso istituti, enti o soggetti privati autorizzati a effettuare il trattamento tassidermico;
e) l’eliminazione mediante sotterramento;
f) il conferimento presso strutture autorizzate alla macellazione.
3. Qualora la fauna di cui al presente articolo, nel rispetto delle norme sanitarie, possa essere destinata al consumo umano, o qualora dalle spoglie dell’animale sia possibile preparare trofei di caccia, le Province sono autorizzate alla loro alienazione.
4. Le Province provvedono alle operazioni di cui ai commi precedenti in collaborazione con il Corpo forestale regionale, con il coordinamento della struttura di cui all’articolo 36 del disegno di legge 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attivita’ venatoria). Per l’espletamento di tutte o parte delle operazioni possono, altresi’, essere stipulate convenzioni con enti scientifici, associazioni venatorie, agricole o di protezione ambientale, ovvero altri soggetti pubblici o privati.
5. Le Province sono tenute alla raccolta dei dati relativi alla fauna di cui al comma 1.>>.
ARTICOLO 46
(Modifiche alla legge regionale 14/2007)
1. La lettera k) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 14/2007 e’ sostituita dalla seguente:
<<k) l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo, fatta eccezione per i pallini di piombo nichelato, nelle zone umide naturali, con acqua dolce, salata e salmastra, e in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini.>>.
ARTICOLO 47
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonche’ di pesca in acque interne);
b) il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell’esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica);
c) l’articolo 15 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 (Norme integrative e modificative in materia venatoria);
d) la legge regionale 25 ottobre 1994, n. 15 (Interventi regionali per il risarcimento dei danni causati da specie animali selvatiche di notevole interesse scientifico e naturalistico);
e) l’articolo 27 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attivita’ venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere);
f) la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell’attivita’ venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche, a eccezione dei commi da 6 a 11, del comma 15 e dei commi da 18 a 36 dell’articolo 43;
g) i commi da 1 a 6 dell’articolo 11 (Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di pesca nelle acque interne) della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13;
h) il comma 31 dell’articolo 6 (Interventi nei settori produttivi) della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, e successive modifiche;
i) i commi da 133 a 136 dell’articolo 7 (Interventi nei settori produttivi) e il comma 72 dell’articolo 8 (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili) della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4;
j) i commi da 2 a 18 dell’articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 29/1993 in materia di aucupio, modifiche e integrazioni alle leggi regionali 24/1996 e 30/1999, nonche’ ulteriori disposizioni in materia faunistico-venatoria);
k) i commi da 1 a 3 dell’articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, modificativi della legge regionale 30/1999;
l) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell’attivita’ di tassidermia);
m) i commi da 1 a 7 dell’articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, modificativi della legge regionale 30/1999;
n) l’articolo 14 (Modifiche alla legge regionale 30/1999 riguardante la gestione e l’esercizio dell’attivita’ venatoria nella Regione Friuli Venezia Giulia) della legge regionale 17 aprile 2003, n. 10;
o) il comma 31 dell’articolo 20 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, modificativo della legge regionale 30/1999;
p) i commi 33, 34, 35 e 38 dell’articolo 6 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, modificativi della legge regionale 30/1999;
q) l’articolo 27 (Modifiche alla disciplina regionale in materia di attivita’ venatoria) della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18;
r) l’articolo 27 (Interpretazione autentica e modifiche all’articolo 27 della legge regionale 18/2004) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25.
2. Sino all’adozione dei regolamenti di esecuzione della presente legge, sono confermati tutti gli atti emanati in applicazione delle leggi e delle disposizioni regionali di cui al comma 1.
ARTICOLO 48
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 6, comma 13, per quanto attiene alle spese relative al funzionamento del Comitato faunistico regionale, fanno carico all’unita’ di bilancio 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 6, comma 13, per quanto attiene alle spese relative agli studi e alle ricerche promosse dal Comitato faunistico regionale, e dall’articolo 8, comma 10, previsti in complessivi 24.000 euro per l’anno 2008, fanno carico all’unita’ di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.
3. All’onere di 24.000 euro per l’anno 2008, derivante dal disposto di cui al comma 2, si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unita’ di bilancio 2.2.1.1045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 10, comma 2, lettera a), fanno carico all’unita’ di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b), previsti complessivamente in 990.000 euro, suddivisi in ragione di 490.000 euro per l’anno 2008, e di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2010, fanno carico all’unita’ di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 11, previsti complessivamente in 23.900 euro, suddivisi in ragione di 8.700 euro per l’anno 2008, di 7.170 euro per l’anno 2009 e di 8.030 euro per l’anno 2010, fanno carico all’unita’ di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.
7. All’onere complessivo di 23.900 euro, suddiviso in ragione di 8.700 euro per l’anno 2008, di 7.170 euro per l’anno 2009 e di 8.030 euro per l’anno 2010, derivante dal disposto di cui al comma 6, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle unita’ di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008, come di seguito indicato:
unita’ di bilancio 2008 2009 2010 2.2.1.1045 8.700 2.2.1.1047 7.170 8.030 8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 18, comma 3, previsti complessivamente in 156.390 euro suddivisi in ragione di 68.130 euro per l’anno 2008 e di 44.130 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2010, fanno carico all’unita’ di bilancio 2.2.1.1045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.
9. All’onere complessivo di 156.390 euro suddiviso in ragione di 68.130 euro per l’anno 2008 e di 44.130 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2010, derivante dal disposto di cui al comma 8, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle unita’ di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008, come di seguito indicato:
unita’ di bilancio 2008 2009 2010 2.2.1.1045 68.130 30.600 30.680 2.2.1.1047 13.530 13.450 10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui dall’articolo 19, comma 8, previsti complessivamente in 126.180 euro suddivisi in ragione di 10.000 euro per l’anno 2008, 58.090 euro per l’anno 2009 e 58.090 euro per l’anno 2010, fanno carico all’unita’ di bilancio 2.2.1.1045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.
11. All’onere complessivo di 126.180 euro suddivisi in ragione di 10.000 euro per l’anno 2008, di 58.090 euro per l’anno 2009 e di 58.090 euro per l’anno 2010, derivante dal disposto di cui al comma 10, si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unita’ di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.
12. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 25, comma 9, previsti complessivamente in 46.880 euro suddivisi in ragione di 20.000 euro per l’anno 2008, di 11.330 euro per l’anno 2009 e di 15.550 euro per l’anno 2010, fanno carico all’unita’ di bilancio 9.1.2.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.
13. All’onere complessivo di 46.880 euro suddivisi in ragione di 20.000 euro per l’anno 2008, di 11.330 euro per l’anno 2009 e di 15.550 euro per l’anno 2010, derivante dal disposto di cui al comma 12, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle unita’ di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008, come di seguito indicato:
unita’ di bilancio 2008 2009 2010 2.2.1.1045 20.000 2.2.1.1047 11.330 15.550
14. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 29, comma 1, per quanto attiene le spese relative all’organizzazione dei corsi per dirigenti venatori, e all’articolo 30, comma 2, previsti complessivamente in 48.270 euro suddivisi in ragione di 22.030 euro per l’anno 2008, di 13.160 euro per l’anno 2009 e di 13.080 euro per l’anno 2010, fanno carico all’unita’ di bilancio 9.1.1.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.
15. All’onere complessivo di 48.270 euro suddivisi in ragione di 22.030 euro per l’anno 2008, di 13.160 euro per l’anno 2009 e di 13.080 euro per l’anno 2010, derivante dal disposto di cui al comma 14, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle unita’ di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008, come di seguito indicato:
unita’ di bilancio 2008 2009 2010 2.1.1.1044 12.100 10.640 10.640 2.2.1.1045 9.930 2.520 2.440 16. La Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 1/2006, e previa informazione alla competente Commissione consiliare, individua con propria deliberazione le quote degli stanziamenti di cui ai commi 13 e 15, da trasferire a ciascuna Provincia e le specifiche finalita’.
17. Le entrate derivanti dal disposto di cui all’articolo 31, sono accertate e riscosse nell’ambito dell’unita’ di bilancio 1.2.2 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.
18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 35, comma 5, previsti complessivamente in 25.000 euro suddivisi in ragione di 10.000 euro per l’anno 2008, 10.000 euro per l’anno 2009 e 5.000 euro per l’anno 2010, fanno carico all’unita’ di bilancio 2.2.2.1045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.
19. All’onere complessivo di 25.000 euro, suddiviso in ragione di 10.000 euro per l’anno 2008, di 10.000 euro per l’anno 2009 e di 5.000 euro per l’anno 2010, derivante dal disposto di cui al comma 18, si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unita’ di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 6 marzo 2008.