NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria
|
|
|
|
Indietro
|
Legge regionale 6 marzo 2007, n. 8
|
Istituzione del Parlamento regionale degli studenti della Liguria
|
|
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 (Finalità)
1. La Regione Liguria, in conformità all’articolo 31 della Costituzione ed in attuazione dell’articolo 6 dello Statuto, riconosce la cittadinanza attiva dei giovani studenti quale elemento fondamentale della società democratica per favorire la loro partecipazione alla vita pubblica e sociale. 2. La Regione opera per creare forme di partecipazione e rappresentanza degli studenti alla vita istituzionale regionale.
ARTICOLO 2 (Istituzione del Parlamento regionale degli studenti della Liguria)
1. Per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1 è istituito, presso il Consiglio regionale, il Parlamento regionale degli studenti della Liguria, quale organismo di consultazione e rappresentanza regionale unitaria degli interessi e delle problematiche del mondo dei giovani e quale sede di confronto e dibattito sulle materie di loro interesse in ordine alle questioni riguardanti il diritto allo studio e ogni altra materia che possa interessare direttamente il mondo giovanile. 2. Il Parlamento regionale degli studenti comunica all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale le iniziative che ritenga utili per la tutela dei diritti e delle aspettative dei giovani e degli studenti. 3. I membri del Parlamento regionale degli studenti rappresentano il mondo giovanile nella sua interezza senza poter far propaganda per partiti, movimenti e associazioni politiche. 4. Il Parlamento regionale degli studenti può richiedere all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di promuovere gemellaggi con analoghi organismi di rappresentanza degli studenti regionali, statali e comunitari, nonché di stipulare con gli stessi accordi e convenzioni per la realizzazione di progetti condivisi, in particolare nell’ambito delle iniziative sulla cittadinanza e partecipazione dei giovani nella Unione Europea.
ARTICOLO 3 (Composizione)
1. Il Parlamento regionale degli studenti è composto di trenta studenti eletti democraticamente in rappresentanza della popolazione studentesca degli Istituti e Scuole secondarie superiori presenti sul territorio regionale. 2. Nella composizione del Parlamento regionale degli studenti è assicurata la parità numerica tra uomini e donne. 3. Il Parlamento regionale degli studenti dura in carica cinque anni. 4. Gli studenti eletti entrano nell’esercizio delle loro funzioni all’atto di insediamento del Parlamento regionale degli studenti e rimangono in carica fino all’insediamento del nuovo Parlamento. 5. Lo studente eletto che non sia più iscritto a Istituti o Scuole secondarie uperiori presenti sul territorio regionale cessa dall’esercizio della funzione di rappresentanza. 6. L’assenza ingiustificata a due sedute del Parlamento, nell’ambito della stessa legislatura, comporta la decadenza. 7. Nell’ipotesi in cui lo studente eletto cessi o decada dal proprio mandato per una qualsiasi causa, viene sostituito, dal primo studente non eletto che abbia conseguito il maggior numero di voti.
8. L’elezione del Parlamento regionale degli studenti si svolge entro trenta giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio regionale. 9. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d’intesa con la Direzione Scolastica regionale, individua le modalità di elezione del Parlamento regionale degli studenti della Liguria.
ARTICOLO 4 (Regolamento Interno)
1. Al Parlamento regionale degli studenti si applica, per quanto compatibile con le disposizioni della presente legge e la sua particolare natura, il Regolamento Interno del Consiglio regionale.
ARTICOLO 5 (Prima seduta e Presidenza provvisoria)
1. Nella prima seduta successiva alle elezioni, la carica di Presidente è provvisoriamente assegnata allo studente eletto che abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità allo studente eletto più anziano. Lo studente eletto più giovane svolge le funzioni di segretario.
ARTICOLO 6 (Funzionamento)
1. Il Parlamento si riunisce almeno tre volte l’anno presso la sede del Consiglio regionale della Regione Liguria. 2. Nell’ambito del Parlamento sono istituite tre Commissioni permanenti per il preventivo esame di tutte le questioni, con competenza nelle seguenti materie: a) istruzione, diritto allo studio e politiche regionali per i giovani, pari opportunità; b) formazione e lavoro; c) cultura, sport e turismo. 3. Ogni studente non può far parte di più di due Commissioni. Ciascuna Commissione si riunisce, di regola, non più di sei volte nel corso dell’anno. 4. Le determinazioni assunte dal Parlamento regionale degli studenti sono trasmesse al Presidente del Consiglio regionale che ne dà comunicazione ai Presidenti delle Commissioni consiliari competenti in materia.
ARTICOLO 7 (Dotazioni strumentali e rimborso delle spese)
1. I lavori e l’attività del Parlamento regionale degli studenti sono pubblicati su apposite pagine del sito internet della Regione Liguria. 2. Gli studenti eletti hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute.
ARTICOLO 8 (Disposizioni finali e transitorie)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Ufficio di Presidenza, d’intesa con la Direzione scolastica regionale, provvede ad individuare il sistema di rappresentanza e le modalità di elezione del Parlamento regionale degli studenti della Liguria ed all’organizzazione delle consultazioni elettorali. 2. In sede di prima applicazione il Parlamento regionale degli studenti della Liguria viene costituito con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esso rimane in carica fino all’insediamento del successivo Parlamento regionale degli studenti della Liguria eletto ai sensi dell’articolo 3, comma 7. 3. Le strutture regionali di supporto all’attività del Parlamento regionale degli studenti della Liguria sono individuate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 9 (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento dell’U.P.B. 1.101 “Spesa per l’Assemblea legislativa regionale” dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 6 marzo 2007 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)
|
|
|
|
|

STAMPA QUESTA PAGINA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
|
 |
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
|
 |
|
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
|
 |
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
|
 |
|
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
|
 |
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
|
 |
|
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
|
 |
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
|
|
|
|
|
|
|
Atti e procedure della Polizia municipale
E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
|
 |
Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l'accertamento degli illeciti sia amministrativi ...
|
 |
Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
|
 |
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
|
 |
Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
|
 |
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
|
 |
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
|
 |
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|