NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia
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Legge regionale 6 maggio 2008, n. 14
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Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica)
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 (Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del Servizio Volontario di vigilanza ecologica))
1. Alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del Servizio Volontario di vigilanza ecologica) sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 1, le parole “legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato)” sono sostituite dalle parole “legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle legge regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso)”; b) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3, dopo le parole “emana direttive” sono aggiunte le parole “per definire i requisiti fisici delle GEV e”; c) alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 3, le parole “alle province” sono sostituite dalle parole “agli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui al comma 3”; d) alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 3, le parole “dalle province e dagli enti gestori dei parchi regionali” sono sostituite dalle parole “dagli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui al comma 3”; e) il comma 2 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente: “2. Le Province: a) esercitano, sulla base delle direttive approvate dalla Regione, funzioni di coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica nell’intero territorio provinciale, con particolare riferimento alle forme di cooperazione di cui all’articolo 10; b) organizzano il servizio di vigilanza ecologica ai sensi del comma 3, lettera c).”; f) la lettera b) del comma 3 dell’articolo 3 è sostituita dalle seguenti: “b) a raggruppamenti di comuni costituiti preferibilmente in aree omogenee, in particolare caratterizzate dalla presenza di riserve e monumenti naturali regionali, parchi locali di interesse sovracomunale e reti ecologiche; c) alle province, nel rimanente territorio.”; g) il comma 1 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente: “1. Gli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui all’articolo 3, comma 3: a) organizzano i corsi di formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie sulla base delle direttive regionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b); b) conferiscono gli incarichi alle aspiranti guardie ecologiche volontarie ed alle guardie ecologiche onorarie di cui all’articolo 11 e consegnano loro i tesserini personali ed i distintivi rilasciati dalla Regione; c) designano il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica; d) approvano con periodicità annuale il programma delle attività da svolgere, la relazione e il rendiconto finale delle attività svolte da presentare alla Regione; la relazione deve contenere in particolare sezioni riguardanti: 1) i provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca degli incarichi con le relative motivazioni; 2) i nominativi delle guardie ecologiche trasferite in altro ente o da altro ente, in seguito a nullaosta degli enti interessati, con i relativi decreti; 3) l’elenco aggiornato al 30 giugno e al 31 dicembre delle guardie ecologiche in servizio; 4) l’elenco aggiornato al 30 giugno e al 31 dicembre delle guardie ecologiche onorarie; 5) il rapporto sulle attività svolte dalla vigilanza volontaria nella Rete ecologica Natura 2000 interessata dal territorio di competenza; e) assicurano la cooperazione con le autorità competenti per il trasferimento dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate dalle guardie ecologiche e per la collaborazione in casi di emergenza o di disastri di carattere ecologico.”; h) la lettera f) del comma 2 dell’articolo 4 è così sostituita: “f) richiede periodicamente il rinnovo della nomina a guardia giurata e dei tesserini personali;”; i) la lettera g) del comma 2 dell’articolo 4 è così sostituita: “g)cura il rendiconto annuale dei fondi, da trasmettere alla Regione entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo, unitamente ad una relazione sull’attività svolta;”; j) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 è così sostituita: “c)due esperti in discipline giuridiche, di cui un membro effettivo e uno supplente;”; k) la lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 è così sostituita: “e)quattro funzionari della competente struttura organizzativa regionale, di cui due membri effettivi e due supplenti, designati dal dirigente della struttura stessa;”; l) il comma 2 dell’articolo 6 è abrogato; m) al comma 1 dell’articolo 7 le parole “La provincia, sul cui territorio ha sede l’ente organizzatore e su proposta dello stesso” sono sostituite dalle parole “L’ente organizzatore delle guardie ecologiche volontarie di cui all’articolo 3, comma 3,”; n) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 8, è sostituita dalla seguente: “a)assicurare almeno quattordici ore di servizio mensili, dando comunicazione della disponibilità di giornate e di orari;”; o) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 8 è così sostituita: “d)compilare in modo chiaro e completo i formulari ed i rapporti di servizio, nonché i verbali, facendoli pervenire senza ritardo al responsabile del servizio dell’ente organizzatore;”; p) il comma 1 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente: “1. L’ente organizzatore delle guardie ecologiche volontarie di cui all’articolo 3, comma 3, deve segnalare al Prefetto competente per territorio ogni irregolarità riscontrata nello svolgimento dei compiti assegnati ed addebitabile al comportamento delle guardie ecologiche volontarie. Per la sospensione e la revoca dell’incarico di cui all’articolo 7 è competente l’ente organizzatore.”; q) alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 10, le parole “all’articolo 41 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole)” sono sostituite dalle parole: “all’articolo 115 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”; r) il comma 5 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente: “5. Le attività di cooperazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono svolte sulla base di accordi tra gli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica e gli enti o corpi interessati. Le province possono promuovere accordi quadro per lo svolgimento delle medesime attività di cooperazione.”; s) il comma 1 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente: “1. Le guardie ecologiche volontarie che hanno svolto il servizio di vigilanza ecologica continuativamente per la durata di almeno dieci anni possono rinunciare allo svolgimento del servizio e richiedere all’ente di appartenenza la nomina a guardia ecologica onoraria.”; t) il comma 2 dell’articolo 11 è abrogato; u) l’articolo 12 è sostituito dal seguente: “Art. 12 (Finanziamenti) 1. I programmi annuali del servizio volontario di vigilanza ecologica di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), sono ammessi al contributo regionale entro i limiti delle spese autorizzate per i singoli esercizi finanziari. 2. Entro il 31 marzo di ogni anno gli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui all’articolo 3, comma 3, presentano alla Giunta regionale un dettagliato preventivo di tutte le spese connesse con le attività programmate, nonché il rendiconto dei finanziamenti dell’anno precedente. 3. Nei successivi sessanta giorni il dirigente della competente struttura regionale approva il riparto dei contributi complessivi per gli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui all’articolo 3, comma 3, e stabilisce la quota riservata alla Regione per gli interventi di propria competenza relativi a: a) corsi di aggiornamento e specializzazione delle guardie ecologiche, dei responsabili locali del servizio volontario di vigilanza ecologica e dei coordinatori provinciali; b) redazione, stampa e acquisto di pubblicazioni specialistiche, nonché di materiale divulgativo a supporto dell’attività delle guardie ecologiche; c) acquisto di segni di riconoscimento delle guardie ecologiche volontarie.”.
Formula Finale: La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 6 maggio 2008 (Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/586 del 22 aprile 2008)
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