NORMATIVA
Normativa regionale - Molise
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Legge regionale 6 luglio 2007, n. 21
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Interventi per la valorizzazione dei siti archeologici ove insistono gli anfiteatri di Sepino, di Larino e di Pietrabbondante
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 (Finalità)
1. La Regione Molise con la presente legge intende promuovere e sostenere iniziative di carattere culturale idonee ad attrarre visitatori, anche non residenti nel territorio regionale, nelle località di interesse archeologico di Sepino, di Larino e di Pietrabbondante, incentivando la realizzazione di manifestazioni mediante la specifica utilizzazione e valorizzazione degli anfiteatri ivi esistenti e delle attività teatrali svolte in applicazione dell’apposito programma annuale di cui al successivo articolo 3.
ARTICOLO 2 (Finanziamenti regionali)
1. Per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1 la Giunta regionale dispone annualmente la partecipazione al finanziamento dei programmi previsti dallo stesso articolo nel limite dello stanziamento complessivo di Euro 75.000,00 (SETTANTACINQUEMILA/00) e del contributo massimo, a favore di ciascuno dei tre Comuni, di Euro 25.000,00 (VENTICINQUEMILA/00).
ARTICOLO 3 (Programma annuale)
1. Entro il 31 marzo di ogni anno una commissione, composta dall’Assessore regionale alla cultura, che la presiede, e dai Sindaci dei tre comuni interessati, o loro delegati, predispone il programma delle manifestazioni e degli eventi di cui all’articolo 1 e lo sottopone alla Giunta regionale per l’approvazione. 2. Il programma può prevedere forme di agevolazione a favore dei visitatori che intendono prolungare il loro soggiorno. 3. Non meno del 5 per cento delle spese programmate è destinato all’informazione pubblicitaria da diffondersi al di fuori del territorio regionale. 4. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce in dettaglio i criteri per l’articolazione del programma assicurandone l’efficacia ai fini dell’attuazione della presente legge.
ARTICOLO 4 (Rendicontazione)
1. Entro il 30 settembre di ogni anno i Comuni beneficiari dei contributi di cui alla presente legge rendicontano alla Regione, per il tramite dell’Assessorato regionale alla cultura, le spese sostenute, allegando documentazione giustificativa ed una relazione sull’attività svolta.
ARTICOLO 5 (Partecipazione dei Comuni alle spese)
1. Il contributo annnuale è concesso, con anticipazione del cinquanta per cento entro trenta giorni dall’approvazione del programma ed il restante cinquanta per cento a seguito della rendicontazione di cui all’articolo 4, in misura comunque non superiore al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e documentata dal Comune beneficiario.
ARTICOLO 6 (Disposizioni finanziarie)
1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge è quantificato, per l’esercizio finanziario 2007, in Euro 75.000,00 (SETTANTACINQUEMILA/00). 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2007 è istituito nella U.P.B. n. 545 "Beni e promozione culturale, gestione degli archivi storici della Regione" apposito capitolo con una dotazione finanziaria di competenza e di cassa pari ad Euro 75.000,00 (SETTANTACINQUEMILA/00) al cui finanziamento si provvede attraverso la riduzione nella competenza e nella cassa del capitolo n. 15900 della stessa U.P.B.. 3. Per gli esercizi successivi agli oneri si provvede mediante le rispettive leggi approvative del bilancio.
ARTICOLO 7 (Disposizioni finanziarie)
1. In sede di prima applicazione della presente legge il termine di cui all’articolo 3, comma 1, è fissato al 31 luglio 2007.
ARTICOLO 8 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
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