NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria
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Legge regionale 6 giugno 2008, n. 14
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Disposizioni di adeguamento della normativa regionale
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA la seguente legge:
Articolo 1 ((Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE, del 2 aprile 1979, sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le Zone di protezione speciale))
1. Alla rubrica dell’articolo 7 della l.r. 35/2006, dopo le parole: “Misure di salvaguardia” sono inserite le seguenti: “in ambito venatorio”. 2. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 35/2006, è sostituito dal seguente: “1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) vigono i seguenti divieti: a) esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l’eccezione della caccia agli ungulati; b) effettuazione della preapertura dell’attività venatoria, con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati; c) esercizio dell’attività venatoria in deroga ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE; d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009; e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (Falco biarmicus); f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio; g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax), moretta (Aythya fuligula); h) svolgimento dell’attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all’articolo 10, comma 8, lettera e) della l. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell’atto regionale di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)); i) costituzione di nuove zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti; j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli.”.
ARTICOLO 2 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
1. Le risorse finanziarie destinate all’acquisto di mezzi per l’esercizio del trasporto pubblico locale possono essere utilizzate anche per operazioni di locazione finanziaria (contratti di leasing), con obbligo di riscatto. 2. La Giunta regionale determina le modalità tecniche ed operative per la definizione delle operazioni di cui al comma 1.
ARTICOLO 3 (Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale))
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 31/1998, le parole: “di durata almeno quinquennale,” sono soppresse. 2. Nella rubrica dell’articolo 6 della l.r. 31/1998, dopo la parola: “ferroviari” è inserita la seguente: “ed” e le parole: “e di cabotaggio” sono soppresse. 3. Il comma 2 bis dell’articolo 6 della l.r. 31/1998, è sostituito dal seguente: “2 bis. In conformità a quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), la Regione subdelega l’individuazione dei soggetti gestori dei servizi elicotteristici alla Provincia nella quale ha sede la base aeroportuale di partenza.”. 4. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 31/1998, dopo le parole: “nazionali ed internazionali),” sono inserite le seguenti: “nonché a favore di imprese di trasporto marittimo in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’esercizio del trasporto pubblico di persone via mare,”. 5. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 7 della l.r. 31/1998 è inserito il seguente comma: “2 quater. Al fine di perseguire il decongestionamento del traffico cittadino e la riduzione dell’inquinamento atmosferico ed ambientale opera il bike sharing, quale servizio complementare del trasporto pubblico di linea.”. 6. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 31/1998, le parole: “fino al 31 dicembre 2006,” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2007,”. 7. Al comma 2 bis dell’articolo 8 della l.r. 31/1998, le parole: “31 dicembre 2006” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2007”. 8. Al comma 7 dell’articolo 8 della l.r. 31/1998, le parole: “dal 1° gennaio 2009” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2010”. 9. Nella rubrica dell’articolo 14 della l.r. 31/1998, la parola “Trasferimenti” è sostituita dalla seguente: “Conferimenti”. 10. Dopo il comma 5 dell’articolo 14 della l.r. 31/1998, sono inseriti i seguenti: “5 bis. In conformità a quanto previsto dall’articolo 10 del d.lgs. 422/1997 la Regione subdelega le funzioni ed i compiti in materia di servizi marittimi che non richiedono l’esercizio unitario a livello regionale: a) alle Province per i servizi che si svolgono nel territorio di competenza; b) al Comune di Genova per i servizi che si svolgono unicamente nel territorio comunale. 5 ter. La subdelega di cui al comma 5 bis riguarda tutte le funzioni ed i compiti in materia di servizi di cabotaggio delegati alla Regione ed in particolare: a) lo svolgimento delle procedure di gara per l’individuazione del soggetto gestore e per l’affidamento dei servizi di trasporto marittimo; b) la vigilanza sul rispetto degli oneri di servizio assunti dal soggetto gestore, sul rispetto dei vincoli stabiliti nel contratto di servizio, sulla regolarità dell’esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo; c) lo svolgimento delle funzioni in materia di sanzioni e penalità previste nel contratto di servizio in caso di inadempienze dell’aggiudicatario; d) le autorizzazioni di cui all’articolo 7.”. 11. Al comma 1 dell’articolo 14 bis della l.r. 31/1998, le parole: “di cui all’articolo 14, comma 2, lettera a), entro il termine del 30 giugno 2005” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 14, comma 2, lettera a) e comma 5 ter, lettera a) entro sei mesi decorrenti dalla scadenza dei contratti di servizio in essere ”. 12. Al comma 1 dell’articolo 18 bis della l.r. 31/1998, le parole: “al 31 dicembre 2006” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2007”. 13. Al comma 2 dell’articolo 18 bis della l.r. 31/1998, le parole: “31 dicembre 2006,” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2007,”.
ARTICOLO 4 (Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)).
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 25/2007 è soppressa. 2. Il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 25/2007 è sostituito dal seguente: “2. I contributi di cui all’articolo 23, anche cumulabili, sono concessi fino al tetto massimo complessivo di euro 5.000,00 per ciascun richiedente.”. 3. All’articolo 26 della l.r. 25/2007, le parole: “dalla data di erogazione del contributo.” sono sostituite dalle seguenti “dalla data di concessione del contributo.”. 4. Al comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 25/2007, le parole: “entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2008.”.
ARTICOLO 5 (Proroga di termini in materia di accreditamento istituzionale)
1. La validità dell’accreditamento istituzionale concesso ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del d.P.R. 14 gennaio 1997), ai presidi sanitari e socio sanitari che ne abbiano richiesto o ne richiedano il rinnovo entro i termini previsti dal comma 3 del medesimo articolo 12, è prorogata al 31 dicembre 2008, per gli accreditamenti concessi negli anni 2003 e 2004 e al 30 giugno 2009, per gli accreditamenti concessi nell’anno 2005.
ARTICOLO 6 (Concessione contributi per modifica degli strumenti di guida e per l’adattamento dell’autoveicolo di persone disabili)
1. La Regione concede contributi per la spesa relativa a: a) la modifica degli strumenti di guida dell’autoveicolo di proprietà del disabile o della persona che abbia fiscalmente a carico il disabile, con incapacità motorie permanenti ed in possesso di patente di guida speciale A, B o C; b) l’adattamento dell’autoveicolo di proprietà del disabile o della persona che abbia fiscalmente a carico il disabile, per il trasporto del disabile stesso, qualora la Commissione sanitaria per l’accertamento dell’handicap abbia riconosciuto la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). 2. La Giunta regionale stabilisce la misura e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, in relazione alle disponibilità di bilancio. 3. L’istruttoria è effettuata dalle Aziende sanitarie locali sulla base delle modalità stabilite dalla Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 7 (Modifiche alla legge regionale 28 agosto 1986, n. 21 (Disciplina delle iniziative ed attività per favorire la presenza istituzionale della Regione))
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 21/1986, è inserito il seguente: “2 bis. Unitamente al patrocinio, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, può altresì concedere l’utilizzo dello stemma della Regione in deroga a quanto previsto dall’articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 (Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione ai sensi dell’articolo 1 dello Statuto).”. 2. Dopo l’articolo 7 della l.r. 21/1986, è inserito il seguente: “Articolo 7 bis (Contributi e partecipazione finanziaria) 1. Gli atti regionali di concessione di contributi o relativi ad altre forme di partecipazione finanziaria a carico del bilancio regionale prevedono le modalità con le quali i beneficiari sono tenuti a dare atto dell’intervento regionale, indicando, ove previsto, anche lo stemma della Regione.”. 3. L’articolo 8 della l.r. 21/1986, è abrogato.
ARTICOLO 8 (Modifica alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia))
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 35 della l.r. 22/2007, è aggiunto il seguente: “2 bis. Nelle more dell’emanazione dei provvedimenti previsti nel Titolo IV della presente legge, ai fini della certificazione energetica, continua ad applicarsi la normativa nazionale vigente in materia.”.
ARTICOLO 9 (Diritti per la tenuta del registro delle imprese che svolgono attività di recupero rifiuti in procedura semplificata)
1. I diritti per la tenuta del registro in cui vengono iscritte le imprese che svolgono attività di recupero rifiuti in procedura semplificata sono versati, nella misura e con le modalità determinate dai provvedimenti legislativi statali, alla Provincia ora competente ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale). 2. La lettera d) del comma 1 ed i commi 2 e 3 dell’articolo 25 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) sono abrogati.
ARTICOLO 10 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio))
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 111 della l.r. 1/2007 è inserito il seguente: “2 bis. La Giunta regionale, su richiesta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio e sentiti i Comuni, può, ogni anno, entro il 15 novembre, modificare le date di cui al comma 2.”. 2. Al comma 3 dell’articolo 111 della l.r. 1/2007, la parola: “dieci” è sostituita dalla seguente: “tre”. 3. Al comma 3 dell’articolo 113 della l.r. 1/2007, la parola: “dieci” è sostituita dalla seguente: “tre”.
ARTICOLO 11 (Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996 n. 27 (Canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)).
1. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 27/1996, dopo le parole: “in conseguenza di” sono inserite le seguenti: “collocamento a riposo,”.
ARTICOLO 12 (Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni))
1. Il comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 5/2008, è sostituito dal seguente: “2. Gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a euro 750.000,00 sono affidati secondo la procedura semplificata di cui all’articolo 123 del codice dei contratti pubblici, salvo quanto disposto dall’articolo 24. A tal fine la struttura regionale di cui al comma 1 cura la tenuta degli elenchi previsti dal suddetto articolo del codice dei contratti pubblici.”. 2. Al comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 5/2008, dopo le parole: “ad ogni singolo appalto” sono aggiunte le parole: “ferma restando l’applicazione di quanto disposto dall’articolo 125, commi 9 e 11 del codice dei contratti pubblici.”. 3. Al comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 5/2008, dopo le parole: “incarichi professionali” sono inserite le seguenti: “ad esclusione degli incarichi di progettazione di cui all’articolo 27 della presente legge,”. 4. Al comma 3 dell’articolo 35 della l.r. 5/2008, le parole “comma 1 bis” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1 quater”.
ARTICOLO 13 (Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1998, n. 6 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei soggiorni socio - educativi e didattici))
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 6/1998, le parole: "entro il 30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre". 2. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 6/1998, le parole: "entro il 30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre".
ARTICOLO 14 (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 26 aprile 2007 n. 18 (Disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale))
1. All’articolo 4, comma 1 della l.r. 18/2007 dopo le parole: “indicati dalla l. 752/1985,” sono aggiunte le parole “con le sole seguenti modificazioni: tuber magnatum dal 15 settembre al 31 dicembre; tuber melanosporum dal 1° novembre al 31 marzo;”.
ARTICOLO 15 (Modifica alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione))
1. Al comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 15/2006 le parole: “; la somma delle diverse erogazioni non può comunque superare l’entità massima della borsa di studio” sono soppresse.
ARTICOLO 16 (Sostegno alla locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica)
1. La Giunta regionale definisce nuove modalità operative e di utilizzo del fondo di sostegno economico agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all’articolo 20 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9, “Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici”). 2. In attesa del provvedimento di cui al comma 1, i procedimenti di decadenza dall’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica avviati ai sensi degli articoli 16, comma 2, lettera f) e 19 della l.r. 10/2004 sono sospesi per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 17 (Abrogazione del regolamento regionale 14 gennaio 2003, n. 2 (Procedure di rilascio dell’autorizzazione sanitaria di cui all’articolo 4 e del riconoscimento-sostitutivo dell’autorizzazione sanitaria di cui all’articolo 10 del d.P.R. 54/1997))
1. Il regolamento regionale 2/2003 è abrogato.
ARTICOLO 18 (Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile))
1. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 11/2006, le parole: “in collaborazione con gli” sono sostituite dalle seguenti: “nell’ambito dei progetti presentati dagli”. 2. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 11/2006, dopo le parole: “all’Albo regionale” sono aggiunte le seguenti: “, seconda parte”. 3. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 11/2006, le parole: “per motivi di studio” sono soppresse. 4. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 11/2006, le parole: “il compenso previsto nel Piano regionale annuale” sono sostituite dalle seguenti: “appositi compensi e benefici”.
ARTICOLO 19 (Modifica alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria))
1. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni, dopo la lettera i bis) è inserita la seguente: “i ter) ARS – Agenzia sanitaria regionale ligure.”. 2. Al numero 3, lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 42/2006, dopo le parole: “Centro regionale per la ricerca e l’innovazione”, sono inserite le seguenti: “, ARS – Agenzia sanitaria regionale ligure.”.
ARTICOLO 20 (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore Civico))
1. All’articolo 5 della l.r. 17/1986, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma: “7 bis. Il Difensore Civico regionale coordina la propria attività con i Difensori Civici istituiti dai Comuni e dalle Province ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali). Per rendere effettivo tale coordinamento, il Difensore Civico regionale convoca, periodicamente, una Conferenza dei Difensori Civici operanti sul territorio della Regione, al fine di: a) adottare iniziative comuni su tematiche di interesse generale o di particolare rilevanza e individuare modalità organizzative volte ad evitare sovrapposizioni di intervento tra i Difensori Civici; b) favorire l’attuazione e il coordinamento della tutela civica, a livello provinciale e comunale; c) promuovere lo sviluppo della difesa civica sull’intero territorio regionale.”.
ARTICOLO 21 (Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.))
1. La rubrica dell’articolo 11 della l.r. 5/2001 è sostituita dalla seguente: “(Indennità di funzione, rimborsi spese e missioni)”. 2. All’articolo 11 della l.r. 5/2001 i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: “2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta ufficialmente convocata, il rimborso delle spese di viaggio e dei pasti nella misura prevista per il trattamento economico di missione dei dirigenti regionali. 3. Può essere riconosciuto al Presidente, secondo modalità stabilite con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, il rimborso delle spese di viaggio e dai pasti nella misura prevista per il trattamento economico di missione dei dirigenti regionali anche nelle giornate in cui questi si rechi nel luogo delle riunioni per le necessarie attività preparatorie delle sedute ufficiali. 4. Ai Componenti che, su incarico del Comitato e autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Assemblea legislativa, fatta eccezione per i casi di cui al comma 2, si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione, comprensivo delle eventuali spese di soggiorno, previsto per i dirigenti regionali.”.
ARTICOLO 22 (Interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 4 della l.r. 5/2001)
1. L’articolo 3, comma 4, primo capoverso della l.r. 5/2001 si interpreta nel senso che i componenti del Comitato, concluso il periodo del loro mandato, restano in carica per l’ordinaria amministrazione sino alla prima seduta utile del nuovo organismo o, se precedente, non oltre la data di presentazione del proprio rendiconto finanziario di chiusura. I componenti del nuovo Comitato, ancorché eletti dal Consiglio regionale – Assemblea legislativa, entrano in carica dalla data di prima convocazione del medesimo, ovvero dalla data, se precedente, di presentazione del rendiconto finanziario di chiusura da parte del Comitato uscente.
ARTICOLO 23 (Modifiche alla legge regionale 24 luglio 2006, n. 19 (Istituzione della Consulta statutaria))
1. L’articolo 7 della l.r. 19/2006 è sostituito dal seguente:“Articolo 7 (Indennità di funzione e rimborso spese) 1. Al Presidente ed agli altri componenti della Consulta è attribuita una indennità di funzione, per dodici mensilità, pari rispettivamente, al 25 per cento e al 20 per cento dell’indennità mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali. 2. Ai componenti della Consulta che non risiedono nel luogo di riunione della Consulta è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio e dei pasti nella misura prevista per il trattamento economico di missione dei dirigenti regionali. Il rimborso delle spese è dovuto al Presidente della Consulta anche per le necessarie attività preparatorie delle sedute ufficiali. 3. Ai componenti che, su incarico della Consulta e autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa, fatta eccezione per i casi di cui al comma 2, si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione, comprensivo delle eventuali spese di soggiorno, previsto per i dirigenti regionali.”.
ARTICOLO 24 (Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2006, n. 13 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali))
1. All’articolo 4 della l.r. 13/2006, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma: “6 bis. In caso di commissariamento dell’ente locale, i componenti del Consiglio di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) sono sostituiti dal Commissario nominato il quale esprime un numero di voti pari ai soggetti rappresentati; i componenti elettivi di cui alle lettere e) e g) del comma 1 dell’articolo 2, non sono sostituiti dal Commissario e si applicano le procedure di cui al comma 6.”.
ARTICOLO 25 (Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali))
1. All’articolo 4, comma 1 della l.r. 3/1987 le parole “deliberate dall’Ufficio di Presidenza” sono spostate alla fine del comma; la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “zona” e la parola “residenza” è sostituita dalla parola “domicilio”.
ARTICOLO 26 (Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari))
1. All’articolo 7, comma 1, lettera g ter) della l.r. 38/1990, le parole “di fascia A per la categoria D3” sono soppresse.
ARTICOLO 27 (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008))
1. Al comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 10/2008, dopo le parole: “tre componenti” sono aggiunte le seguenti: “di nomina regionale”. 2. Al comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 10/2008, le parole: “fino a euro 715.000,00” sono soppresse. 3. Al comma 1 dell’articolo 43 della l.r. 10/2008, le parole: “almeno” ed “ordinaria” sono soppresse. 4. Dopo l’articolo 47 della l.r. 10/2008, è inserito il seguente: “Articolo 47 bis (Norme finali) 1. In assenza di diversa, specifica disciplina regolamentare interna, adottata ai sensi della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria) e, in ogni caso, sino all’adozione della medesima, in materia di organizzazione e di personale continuano ad applicarsi al Consiglio regionale – Assemblea legislativa le disposizioni di legge regionale. 2. Il comma 2 e il comma 6 dell’articolo 6 sono soppressi.”.
ARTICOLO 28 (Norma di interpretazione autentica)
1. All’articolo 29, comma 6 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) per “zona dove è vietata la caccia” si intendono i parchi nazionali, i parchi regionali naturali, le oasi di protezione della fauna, le zone di ripopolamento e cattura, le foreste demaniali, i centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. 2. L’articolo 29, comma 6 della l.r. 29/1994 si interpreta nel senso che la distanza di 200 metri da rispettare tra un nuovo appostamento fisso ed un altro appostamento fisso preesistente è calcolata fra i rispettivi impianti principali. 3. L’articolo 29, comma 8 della l.r. 29/1994 si interpreta nel senso che la distanza di 100 metri è calcolata dall’impianto principale dell’appostamento fisso.
ARTICOLO 29 (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e balneari))
1. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e balneari) è sostituito dal seguente: “1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono ospitalità in alloggi messi a disposizione dal gestore e costituiti dalle unità abitative di cui all’articolo 16, comma 1, lettere a) e b) inserite in piazzole.”. 2. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 2/2008 è sostituito dal seguente: “3. Ai sensi della presente legge per occupazione stanziale si intende l’occupazione delle piazzole nelle strutture ricettive all’aria aperta con allestimenti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 16, comma 1, lettere b) e c). Tale occupazione, di durata temporanea, è consentita per periodi limitati e comunque non superiori al periodo di apertura del complesso ricettivo ed eventualmente rinnovabili. L’occupazione è consentita a fronte di corrispettivi forfettari, a prescindere dalla continua effettiva presenza degli ospiti. Al termine del rapporto contrattuale relativo all’occupazione, gli allestimenti devono essere rimossi a cura del cliente.”. 3. Il comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 2/2008 è soppresso. 4. L’articolo 16 della l.r. 2/2008 è sostituito dal seguente: “Articolo 16(Norme di carattere urbanistico per villaggi turistici e campeggi) 1. Le unità abitative insediabili nelle strutture ricettive all’aria aperta di cui agli articoli 13 e 14, possono consistere in: a) manufatti realizzati in muratura tradizionale o con sistemi di prefabbricazione ancorati stabilmente al suolo e come tali concretanti volumi in senso edilizio assentibili nel rispetto dei parametri urbanistico - edilizi contenuti nella strumentazione urbanistica vigente e collocati in piazzole di tipo villaggio turistico; b) case mobili, aventi le caratteristiche individuate nello specifico regolamento, non ancorate al suolo in modo stabile, contraddistinte da meccanismi di rotazione in funzione e dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento, installabili nelle piazzole di tipo villaggio turistico o campeggio occupate in modo stanziale; c) manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, aventi le caratteristiche individuate nello specifico regolamento, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento e collocati nelle piazzole in modo stanziale. 2. Gli allestimenti di cui al comma 1, lettere b) e c) non sono soggetti a titolo edilizio. 3. La realizzazione di villaggi turistici e campeggi è soggetta al rilascio di un unitario titolo edilizio avente ad oggetto il complessivo progetto comprensivo della realizzazione delle piazzole, dei manufatti rilevanti in termini di volume edilizio.”. 5. Il comma 3 dell’articolo 60 della l.r. 2/2008 è soppresso. 6. Il comma 6 dell’articolo 63 della l.r. 2/2008 è sostituito dal seguente: “6. Sono obbligati, in solido, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, il titolare di una struttura ricettiva all’aria aperta, ivi comprese le strutture classificate parco per vacanze di cui all’articolo 71, comma 1, e il cliente che installino, in piazzole occupate in modo stanziale, case mobili, unità abitative prefabbricate e caravan con eventuali preingressi non fissamente ancorate al suolo aventi caratteristiche o dimensioni difformi da quelle previste dalla presente legge e dallo specifico regolamento.”. 7. Il comma 7 dell’articolo 63 della l.r. 2/2008 è soppresso. 8. All’articolo 68, comma 3, lettera a) della l.r. 2 /2008 la parola “annuale” è sostituita dalle parole “della variazione”. 9. Al comma 1 dell’articolo 69 della l.r. 2/2008, le parole “con esclusione di quelle all’aria aperta” sono soppresse. 10. L’articolo 71 della l.r. 2/2008 è sostituito dal seguente: “Articolo 71 (Norme transitorie per le strutture ricettive all’aria aperta) 1. Le strutture ricettive all’aria aperta classificate parco per vacanza, ai sensi della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) possono mantenere tale classificazione, fermo restando quanto previsto all’articolo 56, con le modalità disposte dallo specifico regolamento o, in alternativa, i titolari sono tenuti a chiedere la classificazione a campeggio o villaggio turistico, previo adeguamento delle strutture ai requisiti previsti dalle norme vigenti, sulla base delle previsioni del progetto di cui al comma 5. 2. Nelle piazzole delle strutture classificate parco per vacanze di cui al comma 1, campeggio e villaggio turistico esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge occupate in modo stanziale per periodi temporanei e con l’obbligo da parte del cliente di rimozione degli allestimenti al termine del periodo contrattuale, è consentita l’installazione di: a) caravan ed eventuali preingressi contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento e aventi le caratteristiche individuate nello specifico regolamento; b) case mobili e manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, aventi le caratteristiche individuate nello specifico regolamento, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento. 3. L’installazione degli allestimenti di cui al comma 2 non è soggetta a rilascio di titolo edilizio. 4. Le aziende ricettive all’aria aperta, classificate campeggi o villaggi turistici, non dotate delle caratteristiche o degli allestimenti conformi alla presente legge e allo specifico regolamento, mantengono il livello di classificazione posseduto sino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento. Decorso tale termine senza che si sia adempiuto ai necessari adeguamenti si provvede alla modifica del livello di classificazione o, se del caso, alla revoca della classificazione attribuita, secondo quanto disposto e con le modalità previste dallo specifico regolamento. 5. Al fine di ottemperare a quanto disposto dai commi 2 e 4, i titolari delle strutture ricettive all’aria aperta esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento, a presentare un progetto volto alla trasformazione o all’adeguamento delle strutture. Tale progetto è inviato alla Provincia ai fini della conseguente verifica e dell’attribuzione della pertinente classificazione, previa acquisizione del titolo edilizio, ove richiesto, a norma dell’articolo 16. 6. Le strutture ricettive all’aria aperta, esistenti e autorizzate alla data di entrata in vigore della l.r. 11/1982, dotate di strutture per il pernottamento non rientranti tra quelle delle tipologie all’aria aperta, purché in possesso di tutti i requisiti propri della ricettività alberghiera secondo la presente legge, possono mantenere tale qualificazione. La deroga non opera per gli eventuali ampliamenti successivi alla data di entrata in vigore della l.r. 11/1982. 7. Le strutture ricettive all’aria aperta, gestite da associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali o sociali, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano dotate delle caratteristiche o degli allestimenti conformi alla stessa e allo specifico regolamento, vengono classificate al livello una stella sino alla data del 31 dicembre del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, termine entro il quale devono provvedere ad effettuare gli adeguamenti richiesti, pena la revoca della classificazione, secondo quanto disposto e con le modalità previste dallo specifico regolamento.”.
ARTICOLO 30 (Modifica alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 (Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri)
1. All’articolo 6 bis, comma 1 della l.r. 24/2007 e successive modifiche e integrazioni le parole “in forma congiunta” sono eliminate.
ARTICOLO 31 (Modifica alla legge regionale 11 marzo 2008 n. 4 (Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 “Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri”))
1. All’articolo 5 della l.r. 4/2008 le parole “31 dicembre 2008” sono sostituite dalle seguenti “30 giugno 2009”.
ARTICOLO 32 (Modifiche alla legge regionale 12 giugno 1989, n. 15 (Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative))
1. Dopo l’articolo 24 della l.r. 15/1989 è inserito il seguente:“Articolo 24 bis (Accessibilità sostenibile) 1. Al fine di garantire condizioni di mobilità sostenibile, la Giunta regionale, sulla base di criteri da definirsi annualmente, approva bandi rivolti a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di interventi volti a rimuovere impedimenti all’accessibilità delle persone.".
ARTICOLO 33 (Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing)
1. Nell’ambito del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, previsto dai vigenti CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali e nominato con delibera di Giunta regionale del 7 maggio 2004 n. 448, sono istituiti il consigliere di fiducia e lo sportello di ascolto. 2. La Giunta regionale provvede a disciplinare con proprio atto la figura del consigliere di fiducia e lo sportello di ascolto di cui al comma 1. 3. L’onere derivante dall’attività del Comitato di cui al comma 1, trova copertura nell’UPB 18.101 “risorse umane” del bilancio regionale.
ARTICOLO 34 (Norma finanziaria)
1. Per l’anno 2008, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante prelevamento dall’U.P.B. 18.207 “Fondo speciale di conto capitale” di quota pari ad euro 250.000,00 in termini di competenza e di cassa e l’iscrizione di: - euro 200.000,00 in termini di competenza e di cassa all’U.P.B. 7.207 “Edilizia pubblica e sociale” per gli interventi previsti dall’articolo 32; - euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa all’U.P.B. 9.206 “Interventi connessi ad attività socio sanitaria” di nuova istituzione, per gli interventi previsti dall’articolo 6. 2. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 35 (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 6 giugno 2008 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)
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