NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria
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Legge regionale 6 giugno 2008, n. 13
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Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA la seguente legge:
Articolo 1 (Finalità)
1. La Regione incentiva il mantenimento delle spiagge libere nel territorio ligure, come definite negli articoli 1 e 2 delle linee guida per le spiagge libere ed attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 512 del 21 maggio 2004, concedendo contributi ai Comuni costieri a sostegno di interventi diretti al miglioramento della qualità della fruizione delle stesse e della sicurezza della balneazione.
ARTICOLO 2 (Contributi per la sicurezza della balneazione)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione concede, nella misura prevista dall’articolo 5, contributi ai Comuni costieri per la realizzazione di un servizio di vigilanza sulle spiagge libere di loro pertinenza, delle quali abbiano la gestione diretta, da attuarsi attraverso l’impiego di personale munito di brevetto di salvataggio, secondo i tempi e le modalità stabilite dalla competente Capitaneria di Porto. 2. Rientrano tra le spese ammissibili, oltre alle spese relative al personale addetto, anche quelle relative alla dotazione degli strumenti e delle attrezzature utili alle operazioni di salvataggio.
ARTICOLO 3 (Contributi per favorire l’accesso a soggetti con problemi motori)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione concede, nella misura prevista dall’articolo 5, contributi ai Comuni costieri per la realizzazione di strutture mobili o fisse, dotate dei prescritti titoli abitativi, atte ad agevolare il raggiungimento della spiaggia o la fruizione dei servizi, ove presenti, ai soggetti con ridotte capacità motorie. 2. La presenza delle strutture di cui al comma 1 deve essere adeguatamente segnalata.
ARTICOLO 4 (Contributi per l’igiene e la pulizia delle spiagge libere)
1. Per migliorare le condizioni di igiene delle spiagge libere, la Regione concede contributi ai Comuni costieri a parziale finanziamento delle spese sostenute per la pulizia delle stesse, sulla base di parametri definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale. 2. Nel provvedimento di cui al comma 1 la Giunta regionale può altresì individuare criteri di priorità, anche in considerazione delle caratteristiche orografiche del territorio.
ARTICOLO 5 (Misura del contributo)
1. Entro il 30 novembre di ogni anno i Comuni presentano alla Giunta regionale le domande di ammissione ai contributi di cui alla presente legge; le domande sono corredate da idonea documentazione predeterminata con atto del dirigente della struttura regionale competente. 2. Entro il 28 febbraio il dirigente di cui al comma 1, compilata la graduatoria, comunica ai richiedenti l’esito della stessa. 3. Il contributo è corrisposto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, nella seguente misura: a) 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i Comuni le cui spiagge siano riservate in percentuale dal 25 al 49 per cento a spiaggia libera; b) 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i Comuni le cui spiagge siano riservate in percentuale pari o superiore al 50 per cento. 4. I contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono cumulabili. 5. Per gli interventi ammissibili è riconosciuta priorità alle richieste avanzate dai Comuni che si sono dotati di progetto di utilizzo di cui al punto 9 della lettera b) dell’articolo 8 del Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 18 del 9 aprile 2002.
ARTICOLO 6 (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede nello stato di previsione della spesa del bilancio, per l’anno finanziario 2008, mediante: - prelevamento dall’U.P.B. 18.107 “Fondo speciale di parte corrente” di quota pari ad euro 10.000,00, in termini di competenza e di cassa, e contestuale iscrizione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, all’U.P.B. 3.101 “Spese connesse all’attività di pianificazione territoriale”; - prelevamento dall’U.P.B. 18.207 “Fondo speciale di conto capitale” di quota pari ad euro 10.000,00, in termini di competenza e di cassa e contestuale iscrizione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, all’U.P.B. 3.201 “Spese connesse all’attività di pianificazione territoriale”. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 6 giugno 2008 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)
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