Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9
1. All’articolo 10 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 "Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza", dopo le parole "e successive modifiche" viene introdotta la locuzione ", ridotta della misura del 25%".
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 06 febbraio 2007
VASCO ERRANI