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NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia

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Legge Regionale 6 dicembre 2010 , n. 18
Disciplina del Difensore regionale
 
Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge Art. 1 (Oggetto) 1. La presente legge regola e disciplina l'attività e l'esercizio delle funzioni del Difensore regionale, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto d'autonomia ed in conformità ai principi in materia di difesa civica delle organizzazioni comunitarie ed internazionali. 2. Il Difensore regionale, di seguito denominato Difensore, esercita le proprie funzioni in piena autonomia ed indipendenza e non è soggetto ad alcun controllo gerarchico o funzionale da parte degli organi regionali. TITOLO I NOMINA ED ORGANIZZAZIONE Art. 2 (Elezione) 1. Il Difensore è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto. 2. Sono candidabili i cittadini esperti nei campi del diritto, dell'economia e dell'organizzazione pubblica, che diano la massima garanzia di indipendenza, imparzialità e competenza amministrativa. 3. I candidati devono essere in possesso di una qualificata esperienza professionale, almeno decennale, maturata in posizione dirigenziale presso enti od aziende pubbliche o private, ovvero di lavoro autonomo assimilabile, e svolta nei settori di cui al comma 2, preferibilmente nel campo della difesa dei diritti dei cittadini. Le cariche pubbliche di parlamentare nazionale, consigliere regionale, presidente o assessore regionale, presidente o assessore provinciale, sindaco o assessore di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ricoperte complessivamente per almeno dieci anni, sono equiparate all'esperienza richiesta. Art. 3 (Ineleggibilità, incompatibilità, obblighi) 1. Non possono essere eletti alla carica di Difensore: a) i membri del Governo, del Parlamento e dei consigli regionali, provinciali e comunali, i presidenti di regione e provincia, i sindaci, gli assessori regionali, provinciali, comunali, di città metropolitana o di comunità montana; b) coloro che ricoprano altre cariche politiche pubbliche ed i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici o di associazioni sindacali o di categoria; c) i dipendenti della Regione, gli amministratori e i dipendenti degli enti del sistema regionale. 2. Le cariche pubbliche di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere cessate da almeno un anno. 3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applica la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale), con particolare riguardo alle procedure per le candidature e alla valutazione dei requisiti, alle disposizioni in materia di incandidabilità, incompatibilità e di conflitto di interessi. 4. L'incarico di Difensore è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione. 5. L'ineleggibilità prevista dal presente articolo opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal Consiglio regionale. 6. Il titolare dell'incarico di Difensore ha obbligo di residenza nella Regione Lombardia. Art. 4 (Durata in carica) 1. Il Difensore dura in carica sei anni e non è rieleggibile. 2. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Difensore, il Consiglio regionale è convocato per procedere alla elezione del successore; qualora il mandato stesso venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza prevista, il Consiglio regionale procede alla nuova elezione entro due mesi dalla cessazione stessa, con le procedure di cui agli articoli 2 e 3. 3. I poteri del Difensore sono prorogati sino alla entrata in carica del successore, salvi i casi di decadenza, revoca, dimissioni, impedimento permanente. Art. 5 (Revoca) 1. Il Difensore può essere revocato, con deliberazione del Consiglio regionale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni o in caso di impedimento permanente. Art. 6 (Trattamento economico) 1. Al Difensore spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per i consiglieri regionali della Lombardia. Art. 7 (Sede ed organizzazione) 1. Il Difensore ha sede presso il Consiglio regionale, che fornisce i locali e le risorse finanziarie, umane e strumentali proporzionate ad assicurare adeguata e tempestiva risposta ai cittadini. 2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di intesa con il Difensore, istituisce, nell'ambito dell'organizzazione consiliare, la struttura di supporto e ne stabilisce la dotazione organica. La struttura di supporto è posta alle dipendenze funzionali del Difensore. Al Difensore si applica la legge regionale 3 maggio 2004, n. 9 (Disposizioni in ordine alla disponibilità di personale a favore del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e del difensore civico regionale). 3. La struttura assicura idonei orari di apertura e di ricevimento al pubblico degli interessati, avvalendosi anche degli uffici territoriali della Regione. TITOLO II ESERCIZIO DELLE FUNZIONI Art. 8 (Funzioni) 1. Il Difensore assicura a tutti la tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei cittadini singoli ed associati ed esercita le altre funzioni definite dall'a rticolo 61 dello Statuto d'autonomia e dalla legge, concorrendo, anche mediante la formulazione di proposte, con le amministrazioni pubbliche al perseguimento di obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e legalità. A tal fine svolge anche compiti di mediazione tra i soggetti interessati e le pubbliche amministrazioni, con l'intento di pervenire alla composizione consensuale delle questioni sottoposte alla sua attenzione. 2. Il Difensore svolge la funzione di Garante e tutela dei detenuti, dei contribuenti, dei pensionati, dei consumatori e degli utenti, secondo la disciplina stabilita dalla presente legge e dalle altre specifiche disposizioni regionali. In particolare, il Difensore: a) svolge le attività previste dalla legge regionale 14 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia); b) esercita le funzioni previste dall'articolo 22 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali); c) collabora con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi della legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza). 3. Nella propria attività, il Difensore si ispira a principi di efficacia, efficienza, informalità e collaborazione con le amministrazioni interessate. Particolare attenzione è rivolta nel facilitare i rapporti fra la pubblica amministrazione ed i soggetti disagiati titolari di diritti. 4. In quanto Garante dei detenuti, il Difensore interviene nei confronti della amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali, dei gestori o concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati con enti pubblici regionali che interagiscono con gli istituti di pena e con gli uffici di esecuzione penale esterna con sede in Lombardia, per assicurare che alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale siano erogate le prestazioni inerenti alla tutela della salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro. Al fine di esercitare le funzioni di cui alla presente legge, il Difensore può effettuare visite negli istituti di pena come previsto dalla normativa vigente. Qualora, verificate inadempienze che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui sopra, esse perdurino, può proporre l'adozione di opportune iniziative agli organi regionali titolari della vigilanza su tali soggetti, ivi compresa l'attivazione di poteri sostitutivi. Art. 9 (Aree di intervento) 1. Il Difensore interviene nei confronti della Regione e degli enti del sistema regionale, nonché nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici regionali ai sensi della legislazione regionale vigente e delle concessioni o convenzioni di gestione. 2. Il Difensore può intervenire anche nei confronti dei comuni, delle comunità montane e delle province, dei concessionari o gestori di servizi pubblici locali siti sul territorio lombardo quando previsto dalla legge. 3. Il Difensore può intervenire, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge statale, nei confronti degli uffici periferici dello Stato e dei concessionari o gestori di servizi pubblici nazionali. 4. Le amministrazioni e gli altri soggetti nei cui confronti il Difensore interviene sono tenuti a prestare leale collaborazione e ad agevolarne il compito per il raggiungimento delle finalità della presente legge. Art. 10 (Richiesta di intervento) 1. A richiesta di chiunque, singolo o associato, vi abbia diretto interesse, il Difensore interviene presso i soggetti di cui all'articolo 9 per assicurare che: a) il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti amministrativi siano tempestivamente e correttamente adottati; b) gli atti dovuti non siano omessi o immotivatamente ritardati; c) le attività siano esercitate in modo regolare e legittimo; d) non si verifichino mancanza di risposte o rifiuto di informazioni; e) siano osservati i principi di buona amministrazione; f) siano rispettati i principi in materia di erogazione di servizi pubblici dettati dalle disposizioni per la tutela degli utenti; g) non vi siano discriminazioni e disparità di trattamento. 2. La presentazione della richiesta al Difensore non è soggetta a formalità. 3. La presentazione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di presentare richieste al Difensore. 4. Il Difensore valuta il fondamento della richiesta e, in caso di valutazione negativa, comunica all'interessato le ragioni dell'archiviazione. Qualora invece vi siano i presupposti per la propria azione interviene ai sensi dell'articolo 11. Art. 11 (Modalità d'intervento) 1. Il Difensore interviene nel corso del procedimento o ad atto adottato. 2. Il Difensore invita le amministrazioni o i soggetti interessati a fornire tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari; le amministrazioni o i soggetti interessati sono tenuti a fornire le informazioni richieste nel termine massimo di trenta giorni e non possono opporre il segreto d'ufficio. 3. Il Difensore può: a) avere accesso a tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento e ottenerne copia nonché acquisire informazioni utili anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali; b) convocare il responsabile del procedimento oggetto del reclamo, anche congiuntamente agli interessati, anche al fine di raggiungere un accordo fra le parti; c) chiedere agli organi competenti di provvedere all'adozione dell'atto, quando si tratti di atto dovuto omesso illegittimamente, ovvero pretendere la correzione di attività o omissioni ritenute irregolari. 4. Il responsabile del procedimento ha l'obbligo di presentarsi per l'esame della pratica davanti al Difensore nel termine da quest'ultimo stabilito. 5. Nello svolgimento della sua azione, il Difensore può rilevare eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando, in relazione alle questioni sottoposte al suo esame, anche la rispondenza alle regole di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate. 6. L'azione del Difensore può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento, al fine di rimuovere analoghe disfunzioni ad essi comuni. Il Difensore può intervenire altresì di propria iniziativa, a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza. 7. Il Difensore, qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre amministrazioni o di altri soggetti si verifichino disfunzioni od anomalie comunque incidenti sulla qualità e regolarità dell'attività amministrativa regionale diretta o conferita, ne riferisce al Consiglio regionale ed alla Giunta ai sensi dell'articolo 15. Art. 12 (Effetti dell'intervento) 1. Il Difensore, esaurita l'istruttoria, formula i propri rilievi e suggerimenti ai soggetti interessati e può stabilire, se del caso, adempimenti per le parti od un termine per la definizione del procedimento. 2. Il Difensore ricerca, per quanto possibile, una soluzione condivisa fra le parti; a tal fine può anche promuovere un accordo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo). 3. I soggetti di cui all'articolo 9 comunicano al Difensore ed agli interessati gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ritengono di accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del Difensore. 4. Il Difensore informa gli interessati dell'andamento e del risultato del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale. 5. Il Difensore se non ritiene pertinenti o risolutivi gli elementi comunicatigli ovvero nel caso sia decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, o il funzionario competente impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore, informa gli organi degli enti interessati per gli adempimenti conseguenti, eventualmente anche disciplinari od ai fini della valutazione dei dirigenti. Di tali adempimenti da parte delle amministrazioni e degli altri soggetti è data comunicazione al Difensore. Art. 13 (Intervento a tutela del diritto di accesso) 1. Il Difensore può essere chiamato ad intervenire a tutela del diritto di accesso ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge 241/1990, anche sugli atti degli enti locali quando ricorrano le condizioni stabilite dalla stessa legge 241/1990. Art. 14 (Obblighi) 1. Il Difensore e il personale della relativa struttura di supporto sono tenuti al segreto in merito agli atti, notizie ed informazioni di cui siano venuti a conoscenza per le ragioni del loro ufficio, in conformità alle disposizioni che regolano la materia. 2. Qualora il Difensore, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria. Art. 15 (Relazioni al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale) 1. Il Difensore invia al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi e le irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti. La relazione annuale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. 2. Le commissioni consiliari possono ascoltare il Difensore per approfondimenti sui contenuti della relazione o nell'esercizio delle loro funzioni. 3. Il Difensore può anche inviare al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, formulando, ove lo ritenga, osservazioni e suggerimenti. 4. La Giunta regionale riferisce ogni due anni al Consiglio regionale sui provvedimenti adottati in merito alle relazioni ricevute dal Difensore. Art. 16 (Informazione sull'attività) 1. Il Difensore, nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone, informa i mezzi di comunicazione sull'attività svolta e sui risultati, anche avvalendosi delle strutture di comunicazione del Consiglio regionale. TITOLO III LA RETE DI DIFESA CIVICA Art. 17 (Promozione della rete) 1. Il Difensore promuove relazioni ed intese con gli enti locali interessati e con il Consiglio delle autonomie locali e adotta le iniziative utili a favorire lo sviluppo e la qualità della difesa civica locale. Art. 18 (Rapporti con altri organismi di difesa) 1. Il Difensore intrattiene rapporti di collaborazione e di reciproca informazione con i difensori delle altre regioni, con il Mediatore europeo, con il Commissario ai diritti umani del Consiglio d'Europa e con gli organismi internazionali di difesa civica. TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 19 (Prima elezione) 1. L'elezione del Difensore deve avvenire entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino ad allora le funzioni sono esercitate dal Difensore Civico regionale in carica di cui alla legge regionale 18 gennaio 1980, n. 7 (Istituzione del difensore civico regionale lombardo). Art. 20 (Abrogazioni e modifiche) 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 18 gennaio 1980, n. 7, (Istituzione del difensore civico regionale lombardo);(1) b) l'articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010).(2) 2. Alla legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza)(3) sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 4, comma 2 ed all'articolo 6, comma 2, lett. b), è abrogata la parola 'civico'; b) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: ' 1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con le modalità previste per l'elezione del Difensore regionale, dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.'. 3. L'articolo 10 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia)(4)è così sostituito: 'Art. 10 (Il Garante dei detenuti) 1. Il Difensore regionale assolve alle funzioni di Garante dei detenuti. I compiti del medesimo sono definiti sulla base di apposito regolamento.'. 4. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(5) sono apportate le seguenti modifiche: a) l'articolo 22 è sostituito dal seguente: 'Art. 22 (Istituzione del Garante del contribuente regionale) 1. È istituito nella Regione il Garante del contribuente regionale. 2. Il Difensore regionale, ai sensi dell'art. 61, comma 2, lett. b), dello Statuto d'autonomia, assolve alla funzione di Garante del contribuente regionale in piena autonomia, limitatamente alle vertenze inerenti i tributi di cui al Capo I del Titolo III. 3. Le funzioni di segreteria nonché quelle tecniche sono assicurate al Garante del contribuente regionale dagli uffici del Difensore regionale.'; b) il comma 2 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente: ' 2. Per quanto non previsto dal presente Capo, il Garante del contribuente regionale opera ai sensi della legge regionale che disciplina l'attività del Difensore regionale.'. Art. 21 (Norma finanziaria) 1. L'Ufficio di Presidenza, sentito il Difensore, determina le risorse finanziarie da inserire nella proposta di bilancio del Consiglio regionale. 2. Alle spese previste dalla presente legge si provvede con le somme stanziate all'U.P.B. 7.1.0.1.169 'Funzionamento Consiglio regionale' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e successivi.


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