Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
Art. 1
(Interventi per l'attuazione dell'Accordo di Programma del 13 dicembre 2007)
1. Al fine di garantire la necessaria ulteriore copertura finanziaria derivante dai maggiori costi riferibili alla costruzione dei quattro presidi ospedalieri previsti dall'Accordo di programma integrativo del 13 dicembre 2007 per il settore degli investimenti sanitari, secondo le indicazioni contenute nel parere del 24 marzo 2010 (prot. n. DG-PROG. 7/1.6.a.h/19002), del Ministero della salute, la Giunta regionale, previa verifica della ulteriore disponibilità di risorse a valere sui fondi ex articolo 20 della legge n. 67/1988, dell'articolo 71 della legge n. 488/1998 e FAS 2007-2013 da destinare a tale scopo, è autorizzata a ricorrere all'indebitamento sulla base delle disposizioni di cui al Titolo III della legge regionale 8 febbraio 2002, n. 8.
2. Il mutuo o prestito obbligazionario per spese di investimento a carico del bilancio regionale è contratto per un importo massimo di euro 80.000.000,00, per una durata massima di 20 anni, in più soluzioni a mezzo di più atti di erogazione e quietanza, da assumere a partire dall'esercizio finanziario 2014, data presumibile di utilizzo effettivo delle risorse in argomento.
3. Gli atti di erogazione saranno eseguiti per le necessità di cassa in seguito all'esaurimento della dotazione finanziaria, attualmente a disposizione per le finalità dì cui al comma 1, esistente sulla contabilità speciale n. 5106 intrattenuta presso la Banca d'Italia di Catanzaro e relativa al precedente mutuo di euro 110.000.000,00 già contratto dalla Regione Calabria per l'attuazione del medesimo accordo di programma.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dagli atti di erogazione e quietanza di volta in volta previsti per gli interessi e rate di ammortamento si provvede mediante iscrizione delle somme necessarie in specifici capitoli di spesa del bilancio annuale 2014 e successivi.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono autorizzate le procedure per la messa a disposizione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635/2007, delle seguenti linee di finanziamento, allo stato non ancora utilizzate o residue:
a) articolo 71 della legge 448/98 - finanziamento di € 16.952.735,67 a carico dello Stato;
b) articolo 20 della legge 67/88 - Accordo di programma stralcio 2004 per il settore degli investimenti sanitari - finanziamento residuo complessivo al netto di quanto in precedenza erogato all'ASP di Cosenza (ex asi n. 3 di Rossano) di € 6.710,928,33 di cui € 6.375.381,91 a carico dello Stato ed € 335.546,42 a carico della Regione Calabria (quota allocata al capitolo n. 61060120 del Bilancio annuale 2011 - Stato di previsione della spesa) finalizzato al Presidio di Rossano - Dipartimento di emergenza o urgenza.
Art. 2
(Modifiche alla legge regionale n. 34/2010)
1. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 è sostituito dal seguente:
"2. A tale scopo è istituito nell'UPB 6.1.01.01. della spesa del bilancio 2011 e pluriennale 2011-2013 il corrispondente capitolo 61010183 con lo stanziamento di euro 30.000.000,00 quale rata annua comprensiva degli interessi e per la durata di 30 anni il cui utilizzo è subordinato alla sottoscrizione del contratto di prestito e all'effettivo livello delle somme attinte".
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.