Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
Art. 1
1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2009, n. 11, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 48, è prorogato al 30 settembre 2011.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.