Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
Art. 1
(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4)
1. L'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 è sostituito dal seguente:
"1. Al Difensore civico spetta il 25 per cento dell'indennità fissa di funzione stabilita per i Consiglieri regionali.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a disciplinare contenuti limiti e modalità di corresponsione delle indennità accessorie (missioni e rimborsi spese) spettanti al Difensore civico, fermo restando che le missioni dovranno essere autorizzate, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio e che non compete indennità di missione e rimborso chilometrico nell'ambito del territorio regionale."
Art. 2
(Entrata in vigore)
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.