Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
Art. 1
(Modifica ed integrazione del 2° comma dell'articolo 13
della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34)
1. Il comma 2, dell'articolo 13 della legge regionale legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 è sostituito dal seguente:
"2. L'istanza di risoluzione anticipata di cui al comma 1, pena l'esclusione, deve essere presentata, per l'anno 2011, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, mentre per gli anni 2012 e 2013, non prima del 1° ottobre e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente, secondo le modalità contenute in apposito avviso pubblicato sul sito web della Regione Calabria dalle competenti strutture che amministrano le risorse umane degli enti di appartenenza. Per il personale di cui al successivo comma 12, per l'anno 2011 il termine di scadenza è fissato al 30 giugno."
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.