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NORMATIVA
Normativa regionale - Calabria

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Legge regionale 6 aprile 2011, n. 11
Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge


Art. 1
(Istituzione - oggetto e finalità)


1. Il Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria, di seguito denominato BURC, è lo strumento esclusivo di comunicazione istituzionale e di pubblicità legale delle leggi, dei regolamenti regionali e di tutti gli atti della Regione. Resta ferma la possibilità, in via integrativa, di effettuare la pubblicità anche sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione.


2. La Regione Calabria, tramite la pubblicazione sul BURC, favorisce il diritto di accesso e di informazione dei cittadini, in conformità al dettato degli articoli 5 e 9 dello Statuto e alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi).


Art. 2
(Validità degli atti pubblicati)


1. Il BURC è pubblicato esclusivamente in forma digitale, sull'apposita sezione del sito web della Regione Calabria e del Consiglio regionale, con le modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti pubblicati.


2. La pubblicazione degli atti sul BURC ha valore legale.


3. Il testo delle leggi, dei regolamenti regionali e degli altri atti pubblicati nel BURC si presume conforme all’originale.


4. La pubblicazione dei testi coordinati e aggiornati e delle note di cui all'articolo 13 ha solo carattere informativo.


Art. 3
(Articolazione del BURC)


1. Il BURC si divide in tre parti, che possono essere articolate, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, in sezioni.


2. Gli atti particolarmente complessi e, in ogni caso, i bilanci e i conti consuntivi, sono pubblicati in appositi supplementi.


Art. 4
(Parte prima)


1. Sono pubblicati nella parte prima del BURC:


a) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;


b) le leggi e i regolamenti della Regione Calabria;


c) i regolamenti del Consiglio regionale;


d) i provvedimenti che determinano l’interpretazione di leggi o regolamenti o dettano disposizioni per la loro applicazione;


e) atti contenenti indirizzi nei confronti dei soggetti privati singoli o di categorie;


f) le richieste di referendum regionali e la proclamazione dei relativi risultati;


g) i dispositivi di sentenze e di ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Calabria, a leggi statali impugnate dalla Regione Calabria, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché le ordinanze con cui gli organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali;


h) tutti gli atti che comportano oneri a carico del bilancio regionale.


Art. 5
(Parte Seconda)


1. Sono pubblicati nella parte seconda del BURC:


a) le deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale;


b) i decreti, le ordinanze e gli altri atti del Presidente della Giunta regionale aventi rilevanza esterna;


c) le deliberazioni e i comunicati del Presidente o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale aventi rilevanza esterna o che per il loro contenuto devono essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini. In tali casi, la pubblicazione è motivatamente disposta negli atti stessi;


d) le determinazioni dirigenziali aventi rilevanza esterna;


e) le circolari esplicative delle leggi regionali nonché gli atti di organi della Regione contenenti indirizzi nei confronti di amministrazioni pubbliche, i provvedimenti di organi politici e di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.


2. Sono, altresì, pubblicati gli atti di enti locali, di enti pubblici e di altri enti ed organi e, su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Calabria, nonché i comunicati o le informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui non sia prescritta in generale la pubblicazione.


3. Possono essere pubblicati, su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate, altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale e, qualora contengano dati sensibili, il relativo trattamento deve avvenire nel rispetto della normativa di riferimento, e, in generale, di quelle per le quali non è consentito l'accesso ai sensi della normativa vigente.


4. Sono, inoltre, pubblicati gli atti della Regione che per il loro contenuto devono essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini. La pubblicazione, in tali casi, è motivatamente disposta negli atti stessi.


Art. 6
(Parte terza)


1. Sono pubblicati nella parte terza del BURC:
a) i bandi e gli avvisi di concorso e di gara, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, di contributi, di sovvenzioni, di benefici economici o finanziari ed i provvedimenti di approvazione degli stessi;


b) gli annunzi legali ed i provvedimenti di approvazione degli stessi;


c) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative a concorsi, borse di studio, attribuzione di contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari; i provvedimenti di approvazione dei risultati delle gare e di aggiudicazione delle forniture, dei servizi e dei lavori pubblici.


Art. 7
(Supplemento speciale)


1. Le richieste di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, le proposte di legge alle Camere, di cui all'articolo 121 Cost., e le proposte di atti amministrativi di rilevante importanza sono pubblicati in apposito supplemento del BURC.


2. Sono atti amministrativi di rilevante importanza, ai fini di cui al comma 1:


a) le proposte e i pareri previsti con cui la Regione partecipa alla elaborazione del programma economico nazionale ed alla programmazione comunitaria;
b) i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 Cost.;


c) i pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica, tranne che da questi non sia assegnato un termine inferiore a sessanta giorni;


d) ogni altro atto espressamente qualificato di rilevante importanza dalla legge regionale.


3. Per consentire la migliore conoscibilità dell'attività del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, può disporre la pubblicazione nel Supplemento speciale di atti diversi da quelli indicati nel comma 2.


4. La pubblicazione del Supplemento speciale del BURC è curata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.


5. Alla gestione contabile del Supplemento speciale provvedono i competenti servizi preposti all'amministrazione e gestione del BURC.


6. Le caratteristiche del Supplemento speciale devono corrispondere al modello approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.


Art. 8
(Atti non soggetti a pubblicazione)


1. Non sono pubblicati sul BURC gli atti amministrativi regionali aventi rilevanza esclusivamente interna per i quali le leggi vigenti non ne prevedono la pubblicazione.


2. Non sono, altresì, pubblicati gli atti regionali meramente attuativi di precedenti provvedimenti amministrativi.


Art. 9
(Modalità di pubblicazione e tutela della riservatezza)


1. La pubblicazione degli atti sul BURC avviene in forma integrale, salvo che non sia espressamente prevista la pubblicazione per estratto.


2. Sono pubblicati per estratto gli atti indicati ai commi 3 e 4 dell'articolo 5. La redazione dell'estratto deve essere effettuata dall'organo regionale che ha emanato l'atto o dalla diversa amministrazione richiedente. Per gli atti di iniziativa della Giunta, la redazione dell'estratto è effettuata dal servizio del competente assessorato.


3. Al fine di salvaguardare la riservatezza dei destinatari dell’atto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, si osservano le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.


Art. 10
(Richiesta di pubblicazione)


1. Il Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio regionale, gli assessori competenti ovvero i dirigenti generali regionali richiedono alla direzione del BURC la pubblicazione degli atti degli organi regionali.


2. Gli enti e le amministrazioni non regionali richiedono la pubblicazione degli atti alla direzione del BURC, indicando la norma che ne prescrive la pubblicazione ovvero precisando che si tratta di atti che, per il loro contenuto, devono essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini.


3. La pubblicazione avviene secondo le modalità specificate nella richiesta e nel testo fornito.


Art. 11
(Termini per la pubblicazione)


1. Le Leggi ed i Regolamenti della Regione sono pubblicati entro 10 giorni decorrenti rispettivamente dalla data di promulgazione e di emanazione.


2. Gli altri atti sono pubblicati entro 15 giorni dalla data della loro ricezione da parte dell'Ufficio del BURC.


3. L'invio degli atti per la pubblicazione all'Ufficio del Bollettino Ufficiale deve essere effettuato nel termine perentorio di cinque giorni dall’emanazione.


Art. 12
(Correzione degli errori)


1. In caso di difformità fra il testo di un atto pubblicato nel BURC e il testo originale, il direttore responsabile del Bollettino, su indicazione del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, ne dispone la correzione mediante pubblicazione nella prima parte del BURC di un comunicato che indichi con esattezza sia la parte erronea del testo pubblicato che il testo esatto da sostituire, disponendo, altresì, se necessario, la ripubblicazione dell'intero testo.


2. La correzione degli errori, di cui al comma 1, è richiesta:


a) dall’ufficio del Segretario generale del Consiglio regionale, per le leggi o per gli atti dello stesso Consiglio;


b) dal Segretario della Giunta regionale, per i regolamenti o per gli atti della stessa Giunta;


c) dal responsabile della struttura che ha emanato l'atto, per i decreti dirigenziali;


d) dai responsabili delle relative strutture degli Enti ed Amministrazioni, diversi dalla Regione, che hanno richiesto la pubblicazione nel BURC, per gli atti e i provvedimenti di loro competenza.


Art. 13
(Pubblicazione delle note e dei testi coordinati agli atti normativi aggiornati)


1. Sono sottoposti a pubblicazione sul BURC:


a) le norme richiamate in altro testo normativo, in calce al testo ove è stato effettuato il rinvio;


b) l'intero articolo modificato, in calce al provvedimento di modifica, nel testo risultante dalle modifiche che sono stampate in modo caratteristico, quando un testo normativo dispone l'abrogazione, l'aggiunta o la modificazione di una o più parole nel corpo di una preesistente disposizione normativa;


c) il testo coordinato, quando un testo normativo ha subito diverse e complesse modifiche.


2. Il Presidente della Giunta regionale dispone la pubblicazione nel BURC di un testo aggiornato dell'atto, nel quale le modifiche sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte.


3. La redazione dei testi e delle note di cui al presente articolo è curata dalla Segreteria della Giunta regionale.


Art. 14
(Periodicità e indici della pubblicazione)


1. Il BURC è pubblicato di norma con cadenza settimanale e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.


2. In caso di particolari esigenze, possono essere pubblicati supplementi straordinari.


Art. 15
(Responsabilità della pubblicazione – Direzione, redazione, amministrazione)


1. La pubblicazione del BURC è curata dalla struttura regionale competente per l'amministrazione e la redazione del periodico.


2. Le direttive editoriali, i termini e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, su proposta congiunta del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio.


3. Il direttore responsabile del BURC è scelto prioritariamente tra i giornalisti professionisti dell'Ufficio stampa della Giunta regionale in possesso di laurea ed è nominato dalla Giunta regionale su proposta congiunta del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio.


Art. 16
(Regole tecniche)


1. Le regole tecniche relative alla pubblicazione del BURC sono fissate in apposito atto del Segretario della Giunta regionale su proposta delle relativa struttura competente in materia di sistema informativo, di concerto con la relativa struttura del Consiglio regionale, acquisiti i pareri dell’ufficio del BURC e della struttura della Giunta regionale competente in materia di informazione multimediale.


2. Nell’atto di cui al comma 1 sono disciplinate:


a) le modalità per l’invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione;


b) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza dei testi pubblicati, in modo da garantirne l’autenticità e l’integrità;


c) le modalità di archiviazione dei testi pubblicati;


d) le modalità di conservazione dei testi pubblicati;


e) le garanzie di manutenzione del sistema informativo e della sua operatività continuativa;


f) le modalità di realizzazione della sezione del sito della Regione e del Consiglio regionale dedicata al Bollettino, con motore di ricerca idoneo a consentire la navigazione anche ai soggetti diversamente abili;


g) le modalità dell’invio per posta elettronica a determinati soggetti o categorie dell’avviso dell’avvenuta pubblicazione del BURC, in modo da realizzare un’informazione tempestiva.


Art. 17
(Consultazione del BURC)


1. La consultazione del BURC sul sito web della Regione Calabria e del Consiglio regionale della Calabria è libera, permanente e gratuita.


2. La consultazione gratuita del BURC sul sito web della Regione Calabria e del Consiglio regionale della Calabria è garantita, con l’opportuna assistenza, presso gli uffici per le relazioni con il pubblico della Regione e degli enti ed aziende da essa dipendenti, nonché le biblioteche degli enti locali e presso tutti i comuni della Calabria provvisti dei relativi servizi.


3. Gli utenti possono richiedere ai soggetti di cui al comma 2 la stampa degli atti di proprio interesse pubblicati sul BURC.


4. Per la stampa degli atti gli interessati corrispondono ai soggetti di cui al comma 2 un contributo in misura corrispondente a quella fissata per l’estrazione di copie di atti amministrativi.


5. Gli utenti che risiedono in una zona del territorio regionale ove gli operatori pubblici non rendono disponibili servizi di connessione alla rete in banda larga, possono chiedere alla redazione del BURC l’invio per posta di una stampa dell’atto di interesse, dietro pagamento in contrassegno di una quota fissata dal responsabile del BURC e comprensiva dei diritti di estrazione di copie.


6. Presso tutti i comuni della Calabria è lasciata in visione gratuita ai cittadini almeno una copia dell'ultimo numero del BURC, stampata a spese del comune medesimo. Per il rilascio di copie si applica il comma 4.


Art. 18
(Spese di pubblicazione)


1. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione Calabria.


2. La pubblicazione degli Statuti degli enti locali è gratuita.


3. La Giunta regionale, annualmente, o in caso di necessità, fissa le tariffe di inserzione delle pubblicazioni per gli enti, le amministrazioni ed ogni altro soggetto avente titolo. Individua, altresì, le aziende e gli enti regionali per i quali la pubblicazione è a carico della Regione Calabria.


4. Per le pubblicazioni degli atti di cui all’articolo 6, effettuate su richiesta di altre amministrazioni o enti, il relativo costo è a carico dei soggetti richiedenti.


Art. 19
(Versamento proventi)


1. I proventi delle pubblicazioni sono versati in apposito conto corrente postale intestato al BURC.


2. Le somme disponibili nel conto corrente sono versate trimestralmente alla Tesoreria della Regione Calabria.


Art. 20
(Banche dati degli atti amministrativi)


1. Sono istituite apposite banche dati degli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale.


2. Gli atti amministrativi regionali pubblicati sul BURC sono pure pubblicati sul sito web della Regione e del Consiglio regionale, per il tramite delle banche dati di cui al comma 1.


3. Non sono resi pubblici gli atti amministrativi aventi rilevanza meramente interna, individuati con deliberazione della Giunta regionale o dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, secondo la rispettiva competenza.


4. Le banche dati sono fra loro opportunamente collegate in modo da garantire all’utente agevole consultazione e ricerca.


Art. 21
(Disciplina delle banche dati)


1. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disciplinano le modalità di pubblicazione degli atti amministrativi di rispettiva competenza mediante la propria banca dati, anche nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e le modalità di accesso alla banca dati stessa.


2. Le caratteristiche tecniche della banca dati sono fissate con atto del Segretario della Giunta regionale, sentite la struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo e le strutture della Giunta competenti in materia di controllo sugli atti dei dirigenti e in materia di informazione multimediale.


3. Per il Consiglio regionale l’atto di cui al comma 2 è assunto dal Segretario generale del Consiglio, sentite la struttura competente in materia informatica e le strutture competenti in materia di controllo sugli atti dei dirigenti ed in materia di informazione e comunicazione.


4. Gli atti di cui al presente articolo sono assunti assicurando il coordinamento reciproco ai fini degli opportuni collegamenti, ai sensi del comma 4 dell’articolo 20.


Art. 22
(Disposizione finanziaria)


1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale.


Art. 23
(Decorrenza e norma transitoria)


1. Il BURC è pubblicato esclusivamente in formato digitale a partire dal 1° gennaio 2012.


2. Dall’entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2011 restano ferme le procedure e le modalità di pubblicazione del BURC previste dalla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione Calabria) innovate nei contenuti di cui alla presente legge.


Art. 24
(Abrogazioni)


1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni con la stessa incompatibili.


2. In particolare, sono abrogati gli articoli da 50 a 59 e 61 del Titolo III della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione Calabria).


Art. 25
(Norma finale)


1. La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione degli atti amministrativi già di competenza degli organi statali sostituisce, a tutti gli effetti, la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nei Bollettini Ufficiali dei Ministeri, nel Foglio annunzi legali della Provincia.


Art. 26
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore dopo 45 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.



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