NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio
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Legge regionale 6 aprile 2009 n. 9
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Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari montani
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Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale Promulga la seguente legge ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione, nell’ambito delle politiche dirette ad assicurare lo sviluppo civile e sociale dei propri cittadini attraverso un sistema integrato di interventi e servizi di prevenzione, cura e assistenza socio-sanitaria, informato al principio del pieno rispetto della dignità della persona, provvede all’istituzione dei distretti socio-sanitari montani. 2. In particolare, con l’istituzione dei distretti socio-sanitari montani si vogliono garantire livelli essenziali ed uniformi di prestazioni socio-sanitarie ai cittadini residenti nelle aree montane, con specifico riguardo agli standards di sicurezza e funzionalità e alla adeguata presenza sul territorio di servizi relativi al pronto soccorso, alla diagnostica e alle branche specialistiche, nonché ridurre l’indice di mobilità passiva e quello di ricorso alla ospedalizzazione, a favore dell’assistenza domiciliare. ARTICOLO 2 (Definizione) 1. Ai fini della presente legge, per prestazioni socio-sanitarie si intendono le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprese quelle ad elevata integrazione sanitaria, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite ed acquisite. ARTICOLO 3 (Distretto socio-sanitario montano) 1. Il distretto socio-sanitario montano è un’articolazione territoriale, organizzativa e funzionale dell’azienda unità sanitaria locale (ASL), il cui ambito territoriale coincide, di norma, con quello dei territori delle comunità montane ricadenti nella medesima provincia. 2. Il distretto socio-sanitario montano è istituito con apposita deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione del parere della commissione consiliare permanente competente in materia di sanità. 3. Con la deliberazione di cui al comma 2, la Giunta regionale individua, in particolare, le attività e i servizi di competenza del distretto socio-sanitario montano nell’ambito delle seguenti funzioni: a) attuazione locale delle politiche aziendali; b) organizzazione dell’assistenza territoriale diretta o funzionale. 4. Con la deliberazione di cui al comma 2, sono altresì definiti: a) le risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie da destinare al distretto socio-sanitario montano; b) un sistema di incentivi economici volti a favorire l’esercizio dell’attività medico-specialistica in area montana; c) i percorsi diagnostico-terapeutici tesi a realizzare l’integrazione fra il territorio montano e i luoghi dell’eccellenza sanitaria, anche attraverso strumenti di e-government e telemedicina; d) gli adeguamenti dei finanziamenti correnti, in considerazione dei maggiori costi strutturali. 5. Per la specificità ed il ruolo del distretto socio-sanitario montano, la Giunta regionale, relativamente alla definizione degli aspetti di cui ai commi 3 e 4, può derogare a quanto previsto dalla vigente normativa regionale sull’organizzazione del servizio sanitario regionale ed in materia di parametri di riferimento per la dotazione di professionalità qualificate e per il contenimento della spesa. 6. L’incarico di responsabile del distretto socio-sanitario montano è attribuito dal direttore generale della ASL competente per territorio, previo parere della Conferenza locale per la sanità, secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 7, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche. ARTICOLO 4 (Ospedale di montagna) 1. Nell’ambito di ciascun distretto socio-sanitario montano è individuato un ospedale di montagna. 2. Sono considerati ospedali di montagna quei presidi ospedalieri, distanti almeno trenta chilometri da altri complessi ospedalieri, ubicati in aree comprese nel territorio di una comunità montana che presentano le seguenti criticità: a) svantaggi orografici; b) difficoltà di collegamento viario; c) disagi socio-economici; d) squilibri nella struttura demografica, dovuti alla particolare incidenza del tasso percentuale di popolazione anziana. 3. La Regione garantisce in ciascun ospedale di montagna il servizio di eliambulanza. ARTICOLO 5 (Disposizioni transitorie) 1. In fase di prima attuazione della presente legge, sono istituiti e qualificati come distretti socio-sanitari montani i seguenti distretti sanitari: a) il distretto sanitario G4, con sede nel Comune di Subiaco, nell’ambito della ASL Roma G; b) il distretto sanitario RI/5 “Alto Velino”, con sede nel Comune di Amatrice, nell’ambito della ASL Rieti; c) il 1° distretto sanitario, con sede nel Comune di Montefiascone, nell’ambito della ASL Viterbo. 2. In fase di prima attuazione della presente legge, sono individuati e qualificati come ospedali di montagna, con riferimento ai distretti socio-sanitari montani di cui al comma 1, i seguenti presidi ospedalieri: a) l’Ospedale “A. Angelucci” di Subiaco; b) l’Ospedale “F. Grifoni” di Amatrice; c) l’Ospedale Civile di Acquapendente. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 6 aprile 2009 Marrazzo
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