Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Abrogazione dell’articolo 8)
1. L’articolo 8 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 (Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria), è abrogato.
ARTICOLO 2
(Modificazioni all’allegato A)
1. Alla lettera c) del secondo paragrafo dell’allegato A alla l.r. 4/2008, le parole: “e condivisi con gli operatori” sono soppresse.
2. La lettera d) del secondo paragrafo dell’allegato A alla l.r. 4/2008 è sostituita dalla seguente:“d) partecipazione, su indicazione del responsabile del soccorso, alle
attività di:
1) rianimazione cardio-polmonare di base (BLSD);
2) intervento su politraumatizzati (BTLS);
3) estricazione dal veicolo;
4) immobilizzazione con uso dei presidi in dotazione;
5) posizionamento e immobilizzazione, secondo tecniche accreditate, su barella a cucchiaio, su materassino a depressione, su asse spinale;
6) caricamento dell’infortunato su barella e messa in sicurezza per il trasporto;
7) trasporto su telo, su sedia portantina;
8) supporto alle attività connesse alla predisposizione e gestione delle maxiemergenze.”.
3. Le lettere e), f), g), h), i), j), k) e l) del secondo paragrafo dell’allegato A alla l.r. 4/2008 sono abrogate.
ARTICOLO 3
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Formula Finale:
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, 6 aprile 2009.
Il Presidente
ROLLANDIN