Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità ed adempimenti
1. Al fine di agevolare il diritto di accesso all’informazione dei cittadini, il Consiglio regionale e la Giunta regionale rendono disponibili sui rispettivi siti web istituzionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le seguenti informazioni:
a) per ciascun eletto al Consiglio regionale, per il Presidente della Regione e per ciascun componente della Giunta regionale:
1) nome, cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
2) incarichi elettivi ricoperti nel tempo;
3) ruolo svolto in Consiglio regionale (presidente, vicepresidente o consigliere segretario del Consiglio o di commissione, capogruppo, assessore, presidente o membro di consulte, comitati ed enti nominati dal Consiglio regionale);
4) gettoni di presenza percepiti, a qualsiasi titolo, dalla Regione;
5) dichiarazione dei redditi derivanti dalle attività istituzionali, relativi all’anno precedente l’assunzione dell’incarico, agli anni in cui ricopre l’incarico ed all’anno successivo;
6) i redditi derivanti da attività istituzionali (la dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente l’assunzione dell’incarico, agli anni in cui ricopre l’incarico e all’anno successivo, è depositata presso la segreteria generale del Consiglio regionale che provvede, su richiesta motivata, a fornirne copia);
7) atti presentati, con relativo iter fino alla loro approvazione (progetti di legge, emendamenti a progetti di legge presentati, risoluzioni, ordini del giorno, interpellanze ed interrogazioni);
8) quadro delle presenze ai lavori della Giunta, del Consiglio, delle commissioni ed i voti espressi sui singoli provvedimenti adottati dagli stessi;
9) spese per viaggi, telefonia e dotazione informatica;
b) per il Consiglio e la Giunta regionale:
1) elenco delle proprietà immobiliari della Regione e loro destinazione d’uso;
2) elenco di tutti gli incarichi esterni attribuiti (studi, progettazioni, contratti a tempo determinato); per ogni incarico devono risultare in maniera omogenea le seguenti voci: ufficio proponente, soggetto assegnatario, tipologia dell’incarico (studio, progetto, prestazione, contratto a tempo determinato), ammontare pecuniario riconosciuto, data di conferimento e di scadenza dello stesso e dichiarazione dell’esistenza di rapporti di consulenza con le società controllate o partecipate dalla Regione, nonché attestazione di eventuali condizioni d’incompatibilità;
3) ragione sociale, dati essenziali di bilancio, nominativi dei consiglieri di amministrazione e relativi emolumenti, nonché elenco degli incarichi esterni, per ogni società controllata o ente strumentale della Regione;
4) pubblicità dei lavori consiliari, con relativa pubblicizzazione delle sedute e degli argomenti in discussione nelle commissioni e in Consiglio ed archiviazione fruibile, attraverso resoconto stenografico e audio/video con indicizzazione.
ARTICOLO 2
Norma finanziaria
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge stabilito in euro 20.000,00, si fa fronte per l’anno finanziario 2010, in termini di competenza e di cassa, dello stato di previsione della Spesa, con lo stanziamento di cui all’unità previsionale di base (UPB) 6.23.48 appositamente incrementata, con la istituzione del nuovo capitolo così denominato “Anagrafe pubblica degli eletti. Disposizioni sulla trasparenza e l’informazione”, mediante prelievo dalla UPB 7.29.65, che presenta sufficiente disponibilità.
2. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con la legge di bilancio.
ARTICOLO 3
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge é dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
Caldoro