Aggiornato al con n.41351 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa regionale - Campania

Indietro
Legge regionale 6 agosto 2010 n. 8
Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta Regionale e delle nomine di competenza del Consiglio Regionale
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 17 (Istituzione del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza), le parole “e non può essere rieletto” sono soppresse.
2. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 18 (Istituzione dell’ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione), le parole “e non può essere rieletto” sono soppresse.
3. L’ articolo 11 della legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo), è così modificato:
a) al comma 1 dopo le parole “tre esperti della materia designati” sono aggiunte le seguenti “dalla commissione consiliare competente” e sono soppresse le lettere a), b) e c);
b) al comma 4 il secondo periodo è così sostituito: “Ogni commissione è composta da tre membri di comprovata esperienza nel rispettivo settore designati dalla commissione consiliare competente per materia. Essa è presieduta dal dirigente e da un funzionario della commissione consiliare competente per materia.”;
c) al comma 5 le parole “sono svolte dal personale del settore competente” sono sostituite dalle seguenti “sono svolte rispettivamente dal personale del settore competente e dal personale della commissione consiliare competente per materia”.
4. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 1 luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato regionale per le
5. La legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (Norme sul diritto agli studi universitari -adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390) è così modificata:
a) al comma 3 dell’articolo 19 dopo le parole “con l’Università di riferimento” sono aggiunte le seguenti “tra i rappresentanti eletti dal Consiglio regionale”;
b) al comma 1 dell’articolo 20, alla lettera a), dopo la parola “Presidente” sono aggiunte le seguenti “eletto dal Consiglio regionale”;
c) al comma 1 dell’articolo 20 la lettera b) è così sostituita: “ b) due rappresentanti della regione Campania eletti dal Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17, con voto limitato”;
d) al comma 8 dell’articolo 20 le parole “Gli altri componenti il Consiglio di amministrazione” sono sostituite con le seguenti “I due rappresentanti della regione Campania”;
e) al comma 1 dell’articolo 24, le parole “con decreto del Presidente della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti “dal Consiglio regionale”.
6. I revisori dei conti degli Enti Provinciali per il Turismo (EPT) e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo della Campania, ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 41 (Assetto normativo degli enti turistici periferici a seguito della soppressione del Ministero del turismo, sport e spettacolo), decadono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio regionale provvede con voto limitato alla nuova indicazione dei revisori dei conti degli EPT.
7. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 7 (Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale), la parola “sette” è sostituita con “cinque” e le parole “di cui quattro” e “dall’assessore competente, compreso il presidente, e tre” sono soppresse.
8. Al comma 14 dell’articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 (Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in regione Campania), dopo le parole “gli attuali consiglieri delle società partecipate” sono aggiunte “nonché degli amministratori unici”.


ARTICOLO 2
1. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento amministrativo, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, in attuazione dei principi dell’attività amministrativa e di organizzazione posti dal titolo IX dello Statuto regionale e in osservanza dei seguenti criteri generali:
a) imparzialità, buon andamento dell’amministrazione regionale e trasparenza dell’azione amministrativa;
b) razionalizzazione organizzativa, contenimento e controllo della spesa, anche mediante accorpamento e soppressione delle strutture esistenti;
c) perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, ed economicità nell’esercizio dei compiti e delle funzioni assegnate alle strutture organizzative individuate;
d) realizzazione della più ampia flessibilità nell’organizzazione degli uffici regionali;
e) rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi politico- amministrativi impartiti dagli organi di governo mediante l’istituzione di apposite strutture organizzative.
2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 è abrogata la legge regionale 4 luglio 1991, n. 11 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale), ad eccezione degli articoli 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23 e 25.


ARTICOLO 3
1. Le procedure previste dall’articolo 1, comma 5, lettere a) e b), si applicano dall’1 gennaio 2011.


ARTICOLO 4
Dichiarazione d’urgenza


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
Caldoro



STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
Atti e procedure della Polizia municipale
E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l'accertamento degli illeciti sia amministrativi ...
     Tutti i LIBRI >