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NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia

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Legge regionale 6 agosto 2010 n. 14
Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale
 
Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge ARTICOLO 1 (Modifiche all’articolo 1 della l.r. 30/2006 e sostituzione dell’allegato A con gli allegati A1 e A2; conseguenti modifiche alla l.r. 34/1978) 1. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007), sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica dell’articolo 1 è sostituita dalla seguente: “Configurazione del sistema regionale. Interventi di razionalizzazione e semplificazione per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte del sistema regionale. Contributo al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale. Modifiche alla l.r. 34/1978.”; b) il comma 1 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente: “1. In attuazione dell’articolo 48 dello Statuto di autonomia, il sistema regionale è costituito dalla Regione e dagli enti di cui agli allegati A1 e A2. La Giunta regionale provvede ad aggiornare gli allegati in occasione dell’approvazione di atti e provvedimenti istitutivi di nuovi enti ovvero modificativi o estintivi di quelli esistenti. L’elenco aggiornato è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.” c) dopo il comma 1 dell’articolo 1 sono inseriti i seguenti: “1bis. La Giunta regionale differenzia, in relazione alla tipologia degli enti, le forme della loro partecipazione al sistema regionale, il potere d’indirizzo della Regione, nonché i rapporti finanziari, i poteri e le modalità di controllo, anche ispettivo, e di vigilanza. 1ter. I compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti di cui al comma 1 individuati, di volta in volta, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite. 1quater. Le modalità di raccordo tra la Regione e gli enti di cui al comma 1ter, la puntuale individuazione dei compiti e delle attività affidate, la disciplina dell’effettivo esercizio e la relativa data di decorrenza sono stabilite con apposite convenzioni, predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta regionale.”; d) al comma 2 dell’articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche: 1) all’alinea, dopo le parole: “Al fine di contribuire” sono inserite le seguenti: “alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale,”; 2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) gli enti di cui all’allegato A1 svolgono tra loro e a favore della Regione le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività”; 3) alla lettera b), le parole: “i soggetti” sono sostituite dalle seguenti: “gli enti”; 4) prima del punto 1 della lettera c) è inserito il seguente: “01) armonizzare le politiche del personale degli enti di cui all’allegato A1;”; 5) al punto 2 della lettera c) e alla lettera cbis), le parole: “dei soggetti” sono sostituite dalle seguenti: “degli enti”; 6) al punto 1 della lettera cbis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “anche con l’avvalimento del patrocinio dell’Avvocatura regionale da parte degli enti di cui all’allegato A1, sezione I”; e) il comma 3 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente: “3. La Giunta regionale, nella definizione degli schemi delle convenzioni di cui al comma 2, lettera c), e nell’adozione delle misure di cui al comma 2, lettera cbis), provvede alle necessarie differenziazioni e graduazioni in ragione della collocazione degli enti di cui al comma 1 .”; f) il comma 4 dell’articolo 1 è abrogato; g) dopo il comma 4 dell’articolo 1 è inserito il seguente: “4bis. In conformità al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), l’organismo indipendente di valutazione di cui all’articolo 30 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), coordina i nuclei di valutazione degli enti di cui all’allegato A1.”. h) dopo il comma 5bis dell’articolo 1 sono aggiunti i seguenti: “5ter. Ai componenti dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori degli enti di cui all’allegato A1, sezione I, spetta un’indennità per l’espletamento delle funzioni in misura non superiore al dieci per cento della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori generali. Ai presidenti degli stessi collegi spetta un’indennità in misura non superiore al quindici per cento della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori generali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore della presente legge 5quater. La Giunta regionale vigila sullo svolgimento dei compiti istituzionali, sull’attività amministrativa e contabile e sul funzionamento degli organi degli enti del sistema regionale. Con deliberazione della stessa Giunta regionale sono disciplinate le modalità di esercizio dell’attività di vigilanza e controllo, compreso lo svolgimento dell’attività ispettiva. 5quinquies. La Giunta regionale procede allo scioglimento o revoca degli organi di amministrazione degli enti di cui all’allegato A1, sezione I, in caso di: a) gravi violazioni di disposizioni normative; b) grave inosservanza degli indirizzi programmatici o delle direttive regionali; c) mancata realizzazione delle priorità strategiche; d) prolungata inattività o riscontrata inefficienza; e) gravi irregolarità amministrative e contabili; f) dissesto finanziario. 5sexies. In caso di scioglimento, il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, un commissario per la temporanea gestione dell’ente. 5septies. Le disposizioni di cui ai commi 5quinquies e 5sexies trovano applicazione ove non sia diversamente disposto dalle discipline di settore. 5octies. I consigli di amministrazione e i collegi dei revisori degli enti dipendenti sono costituiti rispettivamente da un numero di componenti non superiore a cinque e a tre. Per il consiglio di amministrazione dell’ERSAF le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore della presente legge. 5nonies. La partecipazione ad organismi consultivi degli enti dipendenti dà luogo soltanto alla corresponsione di un gettone di presenza. 5decies. Al personale degli enti dipendenti si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Giunta regionale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - ARPA). 5undecies. Per i direttori degli enti dipendenti la retribuzione non può essere superiore a quella prevista dall’articolo 29, comma 5, della l.r. 20/2008.” i) l’allegato A è sostituito dai seguenti: “Allegato A1 Sezione I Enti dipendenti a) Agenzia regionale per l’istruzione, la formazione e il lavoro (ARIFL) b) Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Lombardia (ARPA) c) Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF) d) Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione Società partecipate in modo totalitario a) Cestec s.p. a. - Centro per lo sviluppo tecnologico, l’energia e la competitività delle PMI lombarde b) Finlombarda s.p.a. c) Infrastrutture Lombarde s.p.a. d) Lombardia Informatica s.p.a. Sezione II Enti sanitari a) Azienda regionale dell’emergenza urgenza (AREU) b) Aziende sanitarie locali (ASL); c) Aziende ospedaliere (AO); d) fondazioni IRCCS di diritto pubblico: Policlinico San Matteo di Pavia Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta di Milano Istituto Nazionale dei Tumori di Milano Policlinico Mangiagalli Regina Elena di Milano e) Consorzio “Città della salute” Enti pubblici a) Aziende lombarde per l’edilizia residenziale (ALER) Allegato A2 Società a partecipazione regionale a) Ferrovie Nord Milano (FNM S.p.A.) b) Navigli Lombardi S.c.a.r.l. Enti pubblici a) Consorzi di bonifica b) Enti Parco regionali Fondazioni istituite dalla Regione a) Fondazione Centro Lombardo per l’incremento della Floro-Orto-Frutticoltura -Scuola di Minoprio; b) Fondazione IREALP - Istituto di Ricerca per l’Ecologia e l’Economia applicate alle Aree alpine c) Fondazione Film Commission d) Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA).” 2. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera f bis) del comma 3 dell’articolo 37, le parole: “di cui alla lettera a) dell’allegato A” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’allegato A1, sezione I”; b) al comma 1 degli articoli 78, 78 bis e 79, le parole: “di cui alla lettera a) dell’allegato A” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’allegato A1, sezione I”; c) nella rubrica dell’articolo 79 bis, le parole: “enti e aziende dipendenti”, sono sostituite dalle seguenti: “enti dipendenti”; d) nel comma 1 dell’articolo 79 bis, le parole: “gli enti e le aziende dipendenti”, sono sostituite dalle seguenti: “gli enti dipendenti”; e) nella rubrica dell’articolo 79 ter, le parole: “dei soggetti”, sono sostituite dalle seguenti: “degli enti”; f) al comma 1 dell’articolo 79 ter, le parole: “I soggetti del sistema regionale, di cui all’allegato A”, sono sostituite dalle seguenti: “Gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2”; g) al comma 2 dell’articolo 79 ter, le parole: “sulla base degli indirizzi stabiliti dal DPEFR” sono sostituite dalle seguenti: “sulla base degli indirizzi stabiliti dagli atti di programmazione regionale”; dopo le parole: “attuativi necessari” sono inserite le seguenti: “graduando in ragione della tipologia degli enti”. ARTICOLO 2 (Modifiche agli articoli 11, 12, 13, 15, e 16 della l.r. 16/1999) 1. Alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - ARPA), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente: “1. Sono organi dell’ARPA: a) il Presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Direttore generale; d) il Collegio dei revisori.” b) al comma 2 dell’articolo 11, le parole: “di comprovata esperienza tecnico scientifica in materia ambientale” sono soppresse; c) il comma 3 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente: “3. I componenti del Consiglio di amministrazione e il Presidente sono nominati dalla Giunta regionale.” d) il comma 4 dell’articolo 11 è abrogato; e) il comma 1 dell’articolo 12 è sostituito dai seguenti: “1. Compete al Consiglio di amministrazione approvare: a) su proposta del Presidente: 1) il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo, nonché il bilancio di esercizio di cui all’articolo 2423 del codice civile; b) su proposta del Direttore generale: 1) il piano pluriennale di attività, in coerenza con gli atti di programmazione regionale; 2) i regolamenti di organizzazione e di contabilità; 3) il tariffario per le prestazioni rese a soggetti privati; 4) il programma di lavoro annuale sulla base del piano pluriennale di attività. 1bis. Compete altresì al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore generale, su proposta del Presidente.”; f) al comma 3 dell’articolo 12, le parole: “al comma 1, lettera b1)” e le parole: “al comma 1, lettera b3)” sono rispettivamente sostituite dalle parole: “al comma 1, lettera b, punto 2)” e “al comma 1, lettera b), punto 3)”; g) i commi 1 e 2 dell’articolo 13 sono sostituiti dal seguente: “1. Compete al Presidente: a) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione e stabilire l’ordine del giorno delle sedute; b) verificare l’attuazione del piano pluriennale di attività approvato dal Consiglio di amministrazione; c) presentare al Consiglio di amministrazione, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento del piano pluriennale; d) proporre al Consiglio di amministrazione, entro quarantacinque giorni dalla sua nomina, la nomina del Direttore generale; e) nominare, su proposta del Direttore generale, il vice direttore; f) proporre al Consiglio di amministrazione l’approvazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni, nonché del conto consuntivo e del bilancio di esercizio.”; h) il comma 1 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente: “1. Il Direttore generale assicura l’attuazione degli indirizzi programmatici regionali e il raccordo con la Giunta regionale; cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità; garantisce il controllo di gestione e la verifica della qualità dei servizi prestati dall’ARPA. In particolare spettano al Direttore: a) la rappresentanza legale dell’Agenzia; b) la predisposizione dei regolamenti di organizzazione e di contabilità, nonché del piano pluriennale di attività e del programma di lavoro annuale; c) la predisposizione del bilancio di previsione, delle relative variazioni, nonché del conto consuntivo e del bilancio di esercizio; d) l’adozione dei provvedimenti in materia di personale; e) la promozione e il coordinamento dei rapporti dell’Agenzia con enti ed istituzioni esterne; f) l’assunzione di tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell’Agenzia, compresa la nomina dei direttori di settore e di dipartimento.”; i) il comma 2 dell’articolo 15 è abrogato; j) al comma 2 dell’articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per ragioni di economicità e di efficienza nell’impiego delle risorse, le attività e i servizi possono essere articolati su base sovraprovinciale.”; k) al comma 6 dell’articolo 16, le parole da: “Il direttore generale dell’ARPA individua” a: “tesserino di riconoscimento” sono soppresse. ARTICOLO 3 (Istituzione dell’Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione) 1. E’ istituito l’Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione, con sede a Milano, al fine di razionalizzare, coordinare e potenziare l’esercizio delle funzioni della Regione in materia di ricerca, statistica e formazione, svolte, alla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso l’Istituto regionale lombardo di formazione per l’amministrazione pubblica (IReF), l’Istituto regionale di ricerca (IReR) e la competente struttura regionale per quanto concerne la statistica. 2. L’Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia nei limiti stabiliti ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 30/2006 e del presente articolo. Svolge le seguenti funzioni e attività, nell’ambito degli indirizzi regionali: a) studi e ricerche inerenti agli assetti e ai processi istituzionali, territoriali, economici e sociali finalizzati all’attività di programmazione della Regione; b) supporto tecnico-scientifico all’individuazione, all’attuazione e al monitoraggio delle politiche regionali; c) gestione della funzione statistica regionale, anche in raccordo con l’ISTAT, in osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) e del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati a scopi statistici; d) gestione degli osservatori istituiti dalla Giunta regionale e coordinamento di quelli istituiti dagli enti del sistema regionale, esclusi gli osservatori istituiti in base a leggi statali e finanziati dallo Stato; e) formazione del personale della Regione e degli enti del sistema regionale, nonché del personale di altri enti e aziende pubbliche o di enti operanti in rapporto con il pubblico. 3. Sono organi dell’Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione: a) il Consiglio di amministrazione; b) il Direttore generale; c) il Collegio di revisori. 4. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, compreso il presidente, di comprovata esperienza tecnico-scientifica in materia di ricerca, statistica e formazione e dura in carica cinque anni. 5. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dalla Giunta regionale. Per la peculiarità e la specificità delle funzioni e delle attività dell’Ente, un componente è indicato dai presidenti dei gruppi del Consiglio regionale appartenenti alla minoranza. Qualora l’indicazione del componente non sia comunicata al Presidente della Giunta regionale almeno cinque giorni prima della scadenza del termine entro cui la Giunta deve provvedere alla nomina, la Giunta procede. 6. Compete al consiglio di amministrazione approvare, su proposta del direttore generale: a) il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo; b) i regolamenti di organizzazione e di contabilità; c) il piano pluriennale di attività, in coerenza con gli atti della programmazione regionale; d) il programma di lavoro annuale sulla base del piano pluriennale di attività; e) la relazione annuale sull’attività svolta. 7. Compete, altresì, al consiglio di amministrazione la nomina del Direttore generale, su proposta del presidente dello stesso Consiglio di amministrazione. 8. Le deliberazioni di cui al comma 6, lettera b), sono trasmesse alla Giunta regionale per l’approvazione entro trenta giorni dal ricevimento; trascorso tale termine senza che la Giunta regionale si sia espressa, si intendono approvate. 9. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell’Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione ed esercita i poteri gestionali. E’ scelto tra persone in possesso del diploma di laurea che abbiano competenze ed esperienze professionali coerenti con il ruolo da svolgere. Il suo incarico è regolato, secondo le previsioni del regolamento di organizzazione, da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale, rinnovabile. Compete, in particolare, al Direttore predisporre: a) i regolamenti di organizzazione e di contabilità; b) il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo; c) il piano pluriennale di attività e il programma annuale; d) la relazione annuale sull’attività svolta. 10. Il Collegio dei revisori è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre membri. Il Collegio svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) verifica la regolarità amministrativa e contabile; b) vigila sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale; c) esamina ed esprime le proprie valutazioni sul bilancio di previsione, sulle relative variazioni e sul conto consuntivo. 11. A supporto delle attività dell’Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione è istituito, quale organo consultivo e di raccordo con la comunità scientifica e accademica, un comitato tecnico-scientifico del quale fanno parte eminenti studiosi che siano espressione di diversi approcci culturali e scientifici nelle discipline oggetto dell’attività dell’ente. Le modalità di scelta e i requisiti richiesti sono definiti dal regolamento di organizzazione dell’Ente secondo criteri di alta professionalità e trasparenza. Le candidature per le nomine possono essere presentate da università, ordini professionali, nonché consiglieri regionali. I componenti del comitato tecnico-scientifico sono nominati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dello stesso Consiglio di amministrazione, e durano in carica cinque anni. Uno dei componenti è nominato su indicazione dei presidenti dei gruppi del Consiglio regionale appartenenti alla minoranza. Il comitato tecnico-scientifico esprime parere obbligatorio sul piano pluriennale di attività e sul programma di lavoro annuale. 12. Il regolamento di organizzazione specifica, in particolare, le attribuzioni degli organi e definisce l’articolazione interna. 13. Costituiscono entrate dell’ente: a) le entrate derivanti da contributi, affidamenti, assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione e di altri enti pubblici, così ripartite: 1) contributo annuo della Regione per le spese di funzionamento, il cui importo è definito dalla legge di approvazione del bilancio regionale; 2) contributi specifici della Regione per attività istituzionali affidate all’Ente; 3) contributi da parte di enti pubblici o privati; b) le entrate derivanti da rendite patrimoniali e da servizi prestati a enti pubblici o privati; c) le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e da rimborso di crediti; d) le entrate derivanti da prestiti o da altre operazioni creditizie. ARTICOLO 4 (Scioglimento dell’IReF e dell’IReR) 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge: a) sono sciolti i consigli di amministrazione dell’IReF e dell’IReR; b) i presidenti degli stessi istituti cessano dall’incarico e assumono le funzioni di commissari straordinari per il disbrigo degli affari correnti, il compimento degli atti necessari ed urgenti, la ricognizione di tutti i rapporti, compresi quelli patrimoniali, del personale ed economico-finanziari, connessi all’istituzione dell’Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione, nonché la predisposizione di una relazione, allegata all’atto di ricognizione, contenente le proposte in ordine alla regolazione dei rapporti medesimi. 2. Entro sessanta giorni dall’assunzione delle funzioni di commissari straordinari, la ricognizione e la relazione di cui al comma 1, lettera b), sono trasmesse alla Giunta regionale per la presa d’atto. 3. Entro trenta giorni dall’adozione della deliberazione di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale provvede, con decreto pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, all’assegnazione dei beni e del personale degli enti disciolti. 4. Alla data indicata nel decreto di cui al comma 3: a) l’Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione subentra in tutti rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’IReR e all’IReF; b) sono abrogate le seguenti disposizioni: 1) la legge regionale 17 ottobre 1997, n. 39 (Ordinamento dell’Istituto Regionale lombardo di Formazione per l’amministrazione pubblica I.Re.F); 2) l’articolo 10 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario); 3) il comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione); 4) il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 33 (Disposizioni per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2009); c) ogni riferimento all’IReF e all’IReR, contenuto in leggi, regolamenti o altri atti s’intende fatto all’Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione. 5. L’attività di commissariamento si protrae fino all’insediamento dei nuovi organi e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. 6. Il regolamento di organizzazione e quello di contabilità sono trasmessi alla Giunta regionale per l’approvazione entro tre mesi dall’insediamento del Consiglio di amministrazione. 7. Il personale dell’IReR, con contratto a tempo indeterminato, è inquadrato in un ruolo speciale, ad esaurimento, e mantiene lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento presso l’ente di provenienza. Entro il termine di sei mesi dalla costituzione del nuovo Ente sono avviate le procedure selettive per l’inquadramento nell’organico dell’Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione. ARTICOLO 5 (Attribuzione all’ERSAF delle funzioni della fondazione IREALP - conseguente modifica della l.r. 31/2008) 1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 5 dell’articolo 49: 1) dopo le parole: “dell’ERSAF” è soppressa la virgola ed è inserita la parola: “e”; 2) le parole: “e dell’Istituto di ricerca per l’ecologia e l’economia applicata alle aree alpine (IREALP)” sono soppresse; b) al comma 1 dell’articolo 58, le parole: “e dell’IREALP” sono soppresse; c) al comma 1 dell’articolo 62, le parole: “dei servizi ai settori agricolo, agroalimentare, agroforestale e al territorio rurale” sono sostituite dalle seguenti: “dei servizi ai settori agricolo, agroalimentare, agroforestale, al territorio rurale e alla montagna”; d) al comma 1 dell’articolo 63, le parole: “agroalimentare e agroforestale” sono sostituite dalle seguenti: “agroalimentare, agroforestale e della montagna”; e) al comma 3 dell’articolo 63, le parole: “agroalimentare e agroforestale e del territorio rurale” sono sostituite dalle seguenti: “agroalimentare, agroforestale, del territorio rurale e della montagna”; f) dopo il comma 2 dell’articolo 64 è inserito il seguente: “2 bis. L’ERSAF svolge altresì attività di ricerca tecnologica e scientifica, nonché di ricerca per l’ecologia e l’economia su tematiche di interesse per le aree montane.”; g) al comma 3 dell’articolo 64, le parole: “di cui ai commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1, 2 e 2 bis”; h) al comma 4 dell’articolo 64, le parole: “agroalimentare e agroforestale” sono sostituite dalle seguenti: “agroalimentare, agroforestale e della montagna”; i) il comma 17 dell’articolo 65 è sostituito dal seguente: “17. La struttura organizzativa dell’ERSAF, in conformità alle disposizioni dello statuto, è stabilita nel regolamento organizzativo che ne definisce l’articolazione in dipartimenti, di cui uno dedicato all’attività di ricerca prevista all’articolo 2bis e per la tutela e lo sviluppo della montagna. I dipartimenti possono essere organizzati in sedi territoriali in relazione alle peculiarità funzionali attribuite.”; j) al comma 18 dell’articolo 65, le parole: “agricola e forestale” sono sostituite dalle seguenti: “agricola, forestale e della montagna”; k) al comma 19 dell’articolo 65, le parole: “agroalimentare e forestale” sono sostituite dalle seguenti: “agroalimentare, forestale e della montagna”; l) al comma 1 dell’articolo 66, le parole: “agricolo e forestale” sono sostituite dalle seguenti: “agricolo, forestale e della montagna”; m) al comma 2 dell’articolo 66, le parole: “agroalimentare e agroforestale” sono sostituite dalle seguenti: “agroalimentare, agroforestale e della montagna”. ARTICOLO 6 (Disposizioni transitorie - Scioglimento della fondazione IREALP) 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge: a) è sciolto il consiglio di amministrazione della fondazione IREALP, di seguito denominata fondazione; b) il presidente della fondazione cessa dall’incarico; c) con decreto del Presidente della Giunta regionale, il presidente cessato dall’incarico è nominato commissario straordinario per il disbrigo degli affari correnti, il compimento degli atti necessari ed urgenti, la ricognizione di tutti i rapporti, compresi quelli patrimoniali, del personale ed economico-finanziari, connessi all’ampliamento delle funzioni dell’ERSAF, nonché la predisposizione di una relazione, allegata all’atto di ricognizione, contenente le proposte in ordine alla regolazione dei rapporti medesimi. 2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la ricognizione e la relazione di cui al comma 1, lettera c), sono trasmesse alla Giunta regionale, per la presa d’atto. 3. A seguito della presa d’atto di cui al comma 2, la Giunta regionale compie gli atti necessari all’estinzione della fondazione. 4. Intervenuta la cancellazione della fondazione dal registro delle persone giuridiche private, il Presidente della Giunta regionale provvede con decreto, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, all’assegnazione all’ERSAF dei beni e del personale della stessa fondazione. 5. Alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4: a) l’ERSAF subentra in tutti rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla fondazione; b) è abrogato l’articolo 8, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani); c) è abrogata la lett. b) Fondazione IREALP - Istituto di Ricerca per l’Ecologia e l’Economia applicate alle Aree alpine, del punto “Fondazioni istituite dalla Regione” dell’Allegato A2 della legge regionale 30/2006; d) ogni riferimento alla fondazione contenuto in leggi, regolamenti, o altri atti s’intende fatto all’ERSAF; e) trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 5. 6. Il personale della fondazione IREALP, con contratto a tempo indeterminato, confluisce nell’ERSAF, è inquadrato in un ruolo speciale, ad esaurimento, e mantiene lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento presso la fondazione di provenienza. Entro il termine di sei mesi dallo scioglimento della fondazione, sono avviate le procedure selettive per l’inquadramento nell’organico dell’ERSAF. 7. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4, lo statuto, il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità dell’ERSAF sono adeguati al nuovo assetto. ARTICOLO 7 (Modifiche alle leggi regionali 14/1997; 32 del 2008; 14 e 25 del 2009 conseguenti al riordino) 1. Alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell’attività contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale elencati all’allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 “Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007” in materia di acquisizione di forniture e servizi), è apportata la seguente modifica: a) nel titolo e ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 le parole: “all’allegato A” sono sostituite dalle seguenti: “agli allegati A1 e A2”. 2. Alla legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione), sono apportate le seguenti modifiche: a) agli articoli 1, comma 2; 3, comma 1; 7, comma 3, e 15, comma 2, le parole: “all’allegato A” sono sostituite dalle seguenti: “agli allegati A1 e A2”; b) all’articolo 10, comma 1, lettera a), le parole: “di cui all’allegato A), lettere a) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’allegato A1, sezione I, Enti dipendenti, lettere a) e c)”. 3. Alla legge regionale 3 agosto 2009, n. 14 (Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2009 ed al bilancio pluriennale 2009/2011 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), è apportata la seguente modifica: a) al comma 25 dell’articolo 7, le parole: “all’allegato A” sono sostituite dalle seguenti: “agli allegati A1 e A2.” 4. Alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale), è apportata la seguente modifica: a) al comma 2 dell’articolo 2, le parole: “allegato A” sono sostituite dalle seguenti: “agli allegati A1 e A2”. ARTICOLO 8 (Disposizioni finali) 1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il regolamento di organizzazione dell’ARPA è adeguato ai nuovi assetti. 2. La Giunta regionale determina il compenso spettante ai commissari. 3. Per il triennio 2010/2013 le indennità di cui all’articolo 1, comma 5ter, non possono comunque superare l’importo di € 22.500,00 per il Presidente e di € 15.000,00 per gli altri componenti. ARTICOLO 9 (Norma finanziaria) 1. Per le attività di cui agli articoli 4, comma 1, lettera b), e 6, comma 1, lettera c), è autorizzata, per l’anno 2010, la spesa di € 200.000,00. 2. Agli oneri di € 200.000,00, di cui al comma 1, si provvede con le risorse stanziate per l’anno 2010 all’UPB 1.1.4.3.2.315 “Governance interistituzionale e partenariato” come rideterminate dalla variazione di bilancio di cui al comma 3; 3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010/2012, è apportata la seguente variazione: - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 7.4.0.2.210 “Fondo per altre spese correnti” è ridotta per l’anno 2010 di € 200.000,00; - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 1.1.4.3.2.315 “Governance interistituzionale e partenariato” è incrementata, per l’anno 2010, di € 200.000,00. ARTICOLO 10 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Formula Finale: La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 6 agosto 2010 (Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n.IX/41 del 28 luglio 2010)


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