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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale 6 agosto 2009, n. 31
Disposizioni di adeguamento della normativa regionale in materia faunistico-venatoria
 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA la seguente legge: Articolo 1 Modifica alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e successive modifiche ed integrazioni) 1. Dopo la lettera e), del comma 1, dell’articolo 21, della l.r. 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti: “e bis) l’installazione di manufatti leggeri non concretanti volumi chiusi, da utilizzare a fini venatori, denominati “palchi”, di cui all’articolo 29, comma 13, della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), riconducibili all’attività agro-silvo-pastorale; e ter) l’installazione di manufatti leggeri non concretanti volumi chiusi, da utilizzare a fini agro-silvo-pastorali e di fruizione dei parchi e delle aree protette, di osservazione faunistica, di ricerca scientifica e per attività ludiche o didattiche, per i quali la Giunta regionale definisce le caratteristiche dei manufatti, con riferimento in particolare alle dimensioni e ai materiali ammessi per le diverse finalità di impiego, avuto riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi;”. Articolo 2 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)) 1. L’articolo 12 della l.r. 29/1994, è sostituito dal seguente: “Articolo 12 (Piano faunistico venatorio regionale) 1. La Giunta regionale, verificata la compatibilità dei piani faunistico venatori provinciali con gli indirizzi di cui all’articolo 5, li approva entro centottanta giorni dal ricevimento dei relativi atti. 2. L’insieme dei piani faunistico venatori provinciali costituisce il piano faunistico venatorio regionale. 3. La Regione può invitare le Province ad aggiornare il proprio piano faunistico venatorio qualora la situazione ambientale e faunistica sia sensibilmente cambiata. 4. Le Province trasmettono alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno una relazione illustrativa dell’esercizio delle funzioni amministrative svolte nell’anno precedente.”. 2. Il comma 13, dell’articolo 29, della l.r. 29/1994, è sostituito dal seguente: ”13. Anche gli appostamenti realizzati con il consenso del proprietario o conduttore del fondo, costituiti da attrezzature smontabili o da ripari di fortuna che non comportino modificazione del sito, ivi compresi i cosiddetti “palchi” per la caccia in forma tradizionale al colombaccio, sono considerati temporanei. Il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell’appostamento al venir meno del consenso del proprietario o conduttore del fondo.” 3. Alla lettera c), del comma 1, dell’articolo 34, della l.r. 29/1994, le parole "camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); daino (Dama dama)” sono soppresse. 4. Dopo la lettera d), del comma 1, dell’articolo 34, della l.r. 29/1994, è inserita la seguente: “d bis) specie cacciabili secondo i periodi stabiliti dall’articolo 35, comma 2 quater: capriolo (Capreolus capreolus); daino (Dama dama); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra).”. 5. Il comma 3, dell’articolo 34, della l.r. 29/1994, è soppresso. 6. Al comma 1, dell’articolo 35, della l.r. 29/1994, dopo le parole “90 per cento delle presenze di cinghiali rilevate in via induttiva.” sono aggiunte le seguenti: “Il contingente dei capi di cinghiale, se non raggiunto,è completato nei mesi di dicembre e gennaio.”. 7. Dopo il comma 2, dell’articolo 35, della l.r. 29/1994, sono inseriti i seguenti: “2 bis. E’ conferito alle Province, nel rispetto della normativa vigente e previo parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, il potere di regolamentare la caccia di selezione agli ungulati in periodi diversi da quelli previsti dalla l. 157/1992, ai sensi dell’articolo 11 quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) sulla base di piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati distinti per sesso e classi di età e indicanti i periodi di prelievo. 2 ter. Le Province, ogni fine stagione venatoria, devono trasmettere alla Regione una dettagliata relazione sull’attività svolta relativa ai piani di prelievo di cui al comma 1. 2 quater. A partire dalla stagione venatoria 2009/2010, per il prelievo di selezione delle seguenti specie devono essere osservati i sotto riportati periodi: a) capriolo (Capreolus capreolus) - maschi dal 1° giugno al 15 luglio e dal 15 agosto al 30 settembre; - femmine e piccoli dell’anno di entrambi i sessi dal 1° gennaio al 15 marzo; b) daino (Dama dama) - maschi dal 1° settembre al 30 settembre e dal 1° novembre al 15 marzo; - femmine e piccoli dell’anno di entrambi i sessi dal 1° gennaio al 15 marzo; c) camoscio (Rupicapra rupicapra) - maschi, femmine e piccoli di entrambi i sessi dal 1° agosto al 15 dicembre.”. 8. Alla fine dell’ultimo periodo del comma 1, dell’articolo 49, della l.r. 29/1994, le parole ”da lire un milione a lire sei milioni” sono sostituite dalle seguenti: ”da euro 2000,00 a euro 12.000,00 e, anche nel caso di pagamento in misura ridotta, la sospensione del tesserino regionale per un periodo minimo di novanta giorni.”. 9. Il comma 3, dell’articolo 51, della l.r. 29/1994, è sostituito dal seguente: “3. La Commissione faunistico venatoria opera a titolo gratuito.”. Articolo 3 (Integrazioni alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 12 (Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche ed integrazioni) 1. Dopo l’ultimo periodo della lettera f), del comma 1, dell’articolo 1, della l.r. 12/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: “L’attività venatoria, di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), della l.r. 35/2006, è consentita nelle giornate di sabato e domenica.”. ARTICOLO 4 (Dichiarazione d’urgenza) 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Formula Finale: E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 6 agosto 2009 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)


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