NORMATIVA
Normativa regionale - Piemonte
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Legge regionale 6 agosto 2009, n. 22
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Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2009.
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Il Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge Capo I. DISPOSIZIONI FINANZIARIE ARTICOLO 1 (Autorizzazione all’utilizzo delle disponibilità di fondi regionali presso l’ARPEA) 1. Per fronteggiare temporanee carenze di cassa di singole assegnazioni o nelle more dell’accredito di somme assegnate dall’Unione europea, dallo Stato o dalla Regione, la Giunta regionale, fatta salva l’effettuazione delle erogazioni delle assegnazioni stesse, può autorizzare l’agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) ad utilizzare le disponibilità di cassa delle assegnazioni di provenienza regionale. Le disponibilità trasferite sono tempestivamente reintegrate al venir meno della carenza di cassa. ARTICOLO 2 (Finanziamento del Programma FEP 2007-2013) 1. È adottato il piano finanziario del Fondo europeo per la pesca (FEP) per il periodo di programmazione 2007-2013, di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, come da tabella riportata nell’allegato A alla presente legge. 2. Il cofinanziamento della quota regionale è definito per il periodo di programmazione 2007-2013 in 119.524,20 euro, come indicato nell’allegato A. ARTICOLO 3 (Finanziamento di progetti di servizio civile) 1. La Regione valorizza, sostiene e promuove il servizio civile quale espressione della difesa non armata della patria attraverso attività di impegno sociale e di solidarietà e quale contributo alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani concorrendo con proprie risorse finanziarie all’avvio di giovani al servizio civile nazionale su progetti approvati degli enti accreditati all’albo regionale del servizio civile, e contribuendo alla realizzazione di progetti sperimentali di servizio civile regionale. 2. I criteri di assegnazione delle risorse finanziarie all’Ufficio nazionale per il servizio civile e dei contributi per la realizzazione di progetti sperimentali di servizio civile regionale sono determinati dalla Giunta regionale sentito il parere della competente commissione consiliare. 3. Per l’erogazione dei fondi di cui al comma 1 è previsto uno stanziamento pari a 500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base (UPB) DB19041 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria. 4. Alla copertura degli oneri per il biennio 2010-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003). ARTICOLO 4 (Finanziamento di interventi a favore del comune di Predosa) 1. La Regione cofinanzia l’eliminazione, con realizzazione di opere sostitutive, di tre passaggi a livello situati nel Comune di Predosa (AL) al fine di migliorare la viabilità e l’assetto urbano del territorio interessato. 2. Con apposita convenzione sono disciplinati i rapporti con il soggetto attuatore Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.. 3. All’onere derivante dall’attuazione degli interventi di cui al comma 1, previsto in 3.000.000,00 euro per l’anno finanziario 2011, in termini di competenza, si fa fronte con le disponibilità della UPB DB09012 del bilancio pluriennale 2009-2011. ARTICOLO 5 (Disposizioni in materia di IRAP) 1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno dell’editoria piemontese e dell’informazione locale), come sostituita dall’articolo 28 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28 (Assestamento al Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie), è sostituita dalla seguente: "d) riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) al 2,98 per cento a partire dall’anno 2009;". ARTICOLO 6 (Autorizzazioni di cassa) 1. Le previsioni in termini di cassa sono modificate secondo il prospetto di cui all’allegato B. 2. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, determinato dall’articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 36 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2009-2011) in 100.000.000,00 euro, è rideterminato in 400.000.000,00 euro ed è iscritto nella UPB DB09011 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009. ARTICOLO 7 (Spese obbligatorie e d’ordine) 1. L’elenco 1 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 di cui all’articolo 5 della l.r. 36/2008 è integrato con il capitolo di spesa n. 177017 denominato "Contributi per le attività della società consortile per l’iternazionalizzazione (art. 2 della l.r. 13/06)" della UPB SB01051 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009. ARTICOLO 8 (Garanzie prestate dalla Regione) 1. L’importo del mutuo assistito da garanzia fidejussoria concessa nell’interesse della SCR Piemonte s.p.a. a favore della Cassa depositi e prestiti, di cui all’elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa di cui all’articolo 6 della l.r. 36/2008, è definito in 259.000.000,00 euro. ARTICOLO 9 (Variazioni di bilancio) 1. Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2009 di cui alla l.r. 36/2008, sono inserite le variazioni in termini di competenza e di cassa di cui all’allegato C. ARTICOLO 10 (Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7) 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 39 della l.r. 7/2001 è aggiunto il seguente: "2 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua tra gli atti concernenti i capitoli denominati ’Acquisto di beni e servizì, ’Trasferimenti correntì e ’Trasferimenti in conto capitale quelli per i quali il parere di regolarità contabile ed amministrativa è obbligatorio ai fini dell’esecutività dell’atto.". 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 43 della l.r. 7/2001 è inserito il seguente: "1 bis. L’Ufficio di Presidenza, nel predisporre il bilancio del Consiglio regionale secondo quanto previsto dal comma 1, individua annualmente, nell’ambito delle risorse necessarie al funzionamento complessivo dell’organo, la spesa per il proprio personale, consentita nel limite massimo desumibile dalla completa copertura della dotazione organica, che concorre insieme alle altre a determinare il fabbisogno di cui all’articolo 42, comma 4.". ARTICOLO 11 (Contributi regionali per alluvionati) 1. Al fine di concorrere al ripristino dei danni causati dagli eventi alluvionali dell’aprile 2009 la Regione eroga contributi ai privati per le abitazioni e le attività economico-produttive danneggiate da allagamenti o frane, a titolo di acconto in anticipo sui finanziamenti nazionali. 2. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare le disposizioni attuative per la tempestiva erogazione di quanto previsto al comma 1. 3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 4.000.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, nell’ambito dell’UPB DB14042 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009, a cui si fa fronte, riducendo di pari importo, la dotazione finanziaria dell’UPB DB09012 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009. ARTICOLO 12 (Finanziamenti di rilocalizzazione) 1. Al fine di consentire il pagamento dei contributi agli interessi relativi al primo anno di preammortamento dei finanziamenti di rilocalizzazione previsti dall’articolo 4 quinquies, comma 1, del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130 (Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura), convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e dei finanziamenti integrativi di cui all’articolo 23 quinquies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273 (Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti), convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è autorizzata per l’anno 2009 la spesa di 5.000.000,00 euro. 2. Le modalità attuative del provvedimento verranno definite dalla Giunta regionale con successivo atto. ARTICOLO 13 (Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18) 1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno dell’editoria piemontese e dell’informazione locale) è sostituito dal seguente:"1. I termini per la presentazione delle domande di contributo sono fissati con delibera di Giunta regionale che ne dispone annualmente le modalità ed i tempi sulla base del bilancio regionale.". Capo II. PARTECIPAZIONI REGIONALI ARTICOLO 14 (Partecipazione della Regione alla Pracatinat s.c.p.a.) 1. Al fine di dare impulso a strategie ed iniziative nel campo dell’educazione, della sensibilizzazione, dell’informazione e della formazione in materia ambientale, la Regione partecipa, con la sottoscrizione di una quota azionaria pari a 750.000,00 euro, alla società consortile per azioni a totale partecipazione pubblica Pracatinat s.c.p.a. . 2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari e connessi all’acquisizione della partecipazione. 3. Per la sottoscrizione delle azioni della società di cui al comma 1, allo stanziamento iscritto nella UPB SB01042 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009, pari alla somma di 750.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, si provvede, nell’esercizio finanziario 2009, con la dotazione finanziaria della UPB DB09012 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009. 4. Al finanziamento delle spese relative al versamento dei contributi consortili, si provvede, a partire dall’anno finanziario nel quale i contributi sono richiesti, con le dotazioni finanziarie della UPB DB10011 del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011. ARTICOLO 15 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19) 1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte spa (SCR-Piemonte spa). Soppressione dell’Agenzia regionale delle strade del Piemonte - (ARES - Piemonte)), è sostituita dalla seguente: "a) la redazione dei documenti preliminari alla progettazione e di studi di fattibilità delle opere di interesse, nonché, previa autorizzazione della Giunta regionale, le ulteriori fasi di progettazione e la direzione dei lavori;". Capo III. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E CACCIA Sezione I. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 479/2008 ARTICOLO 16 (Ambito di applicazione) 1. Nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 479/2008 della Commissione del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed al titolo IV del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante le relative disposizioni di applicazione, la Regione disciplina gli obblighi e le sanzioni amministrative relativi alle superfici vitate impiantate abusivamente. 2. Ai fini della presente sezione per superfici vitate impiantate abusivamente si intendono le superfici impiantate a partire dal 1 aprile 1987 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto. 3. La presente sezione non si applica alle superfici vitate impiantate abusivamente già regolarizzate ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo. ARTICOLO 17 (Superfici vitate impiantate abusivamente dopo il 31 agosto 1998) 1. Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 479/2008, il produttore ha l’obbligo di estirpare a sue spese le superfici vitate, abusivamente impiantate dopo il 31 agosto 1998. L’estirpazione non fa sorgere i corrispondenti diritti di impianto. 2. Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 555/2008, per le superfici vitate impiantate abusivamente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 12.000,00 euro ad ettaro, proporzionale alla superficie vitata abusiva. 3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è nuovamente applicata ogni dodici mesi decorrenti dalle date di cui all’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008 fino a che il produttore non provveda all’obbligo di estirpazione. ARTICOLO 18 (Superfici vitate impiantate abusivamente fino al 31 agosto 1998) 1. Le superfici vitate, impiantate abusivamente, sino al 31 agosto 1998, senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto e non regolarizzate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, sono regolarizzate entro il 31 dicembre 2009, ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008. 2. Il produttore regolarizza la superficie vitata, previa richiesta alla provincia competente per territorio, mediante il versamento di una somma pari a 10.000,00 euro per ettaro, proporzionale alla superficie vitata abusiva. 3. Il produttore iscrive le superfici vitate regolarizzate nello schedario viticolo, di cui all’articolo 108 del regolamento (CE) n. 479/2008, che è inserito nell’anagrafe agricola unica del Piemonte, istituita dall’articolo 28 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l’anno 2006). 4. Ai sensi dell’articolo 55, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 555/2008, l’omessa regolarizzazione delle superfici nei termini di cui al comma 1, comporta: a) l’obbligo del produttore di estirpare le superfici vitate abusive a sue spese; b) il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 12.000,00 euro ad ettaro, proporzionale alla superficie vitata abusiva. La sanzione è applicata ogni dodici mesi fino all’adempimento dell’obbligo di estirpazione a decorrere dal 1 luglio 2010. ARTICOLO 19 (Destinazione delle uve e dei prodotti ottenuti dalle uve) 1. Ai sensi dell’articolo 87 del regolamento (CE) n. 479/2008, nelle more dell’adempimento dell’obbligo di estirpazione di cui all’articolo 17, comma 1 ed all’articolo 18, comma 4, o nelle more della regolarizzazione di cui all’articolo 18, comma 2, le uve ed i prodotti ottenuti dalle uve raccolte possono essere destinati: a) alla vendemmia verde di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 a spese del produttore; b) al consumo familiare, se il vigneto del produttore ha una superficie inferiore a 0,1 ettaro; c) alla messa in circolazione, solo a fini di distillazione a spese del produttore. 2. Il produttore comunica ogni anno alla provincia competente territorialmente l’intenzione di ricorrere alla distillazione o alla vendemmia verde, secondo le indicazioni della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 20. 3. Trascorsi trenta giorni dalla fine della campagna viticola, il produttore soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000,00 euro per ettaro, proporzionale alla superficie vitata abusiva, qualora: a) non abbia presentato il contratto di distillazione alla provincia competente per territorio; b) il contratto presentato non copra l’intera produzione quale dichiarata nella dichiarazione di raccolta o di produzione prevista dal regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione del 28 giugno 2001, di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999; c) non abbia comunicato alla provincia competente per territorio l’intenzione di procedere alla vendemmia verde; d) non abbia eseguito la vendemmia verde in maniera completa riducendo a zero la resa della relativa superficie. ARTICOLO 20 (Disposizioni di attuazione) 1. La Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione individua: a) le modalità procedurali di attuazione dell’articolo 17; b) i termini e le modalità per la procedura di regolarizzazione di cui all’articolo 18; c) i termini e le modalità per la procedura di cui all’articolo 19. ARTICOLO 21 (Funzioni delle province) 1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente sezione sono accertate dalle province territorialmente competenti che provvedono altresì all’irrogazione delle sanzioni amministrative ed all’introito dei relativi proventi, i quali concorrono a migliorare la gestione delle attività in materia vitivinicola. 2. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente sezione si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Sezione II. MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI ARTICOLO 22 (Sostituzione dell’articolo 22 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63) 1. L’articolo 22 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste), è sostituito dal seguente: "Art. 22. (Comitato consultivo regionale per la vitivinicoltura) 1. Al comitato consultivo regionale per la vitivinicoltura sono attribuiti i seguenti compiti: a) esprimere i pareri obbligatori sulle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine controllate e controllate e garantite dei mosti e dei vini ai sensi della normativa comunitaria e nazionale; b) esprimere pareri facoltativi a richiesta della Giunta regionale relativamente alle materie del settore viticoloenologico ed in particolare: 1) programmazione degli impianti viticoli; 2) miglioramento delle produzioni, ricerca scientifica e relativa divulgazione in campo applicativo, dei risultati ottenuti; 3) istruzione specializzata viticoloenologica; 4) propaganda ed informazione tecnico-legislative; 5) attività promozionali; 6) nomina delle commissioni per l’esame organolettico dei vini D.O.C. previste ai sensi della normativa comunitaria e nazionale. 2. Il comitato è composto: a) dall’Assessore regionale all’agricoltura, o da un suo delegato, che lo presiede; b) dal Direttore del C.R.A - Centro di Ricerca per l’Enologia di Asti; c) dal Preside dell’Istituto statale tecnico agrario specializzato per la viticoltura e l’enologia di Alba; d) da un rappresentante per ciascuna provincia; e) da un funzionario dell’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari del M.I.P.A.A.F. operante nella regione; f) da tre docenti della Facoltà di Agraria dell’Università degli studi di Torino; g) da due rappresentanti dell’Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; h) da un rappresentante dell’Istituto di Virologia Vegetale - Unità staccata Viticoltura del C.N.R.; i) da tre rappresentanti per ognuna delle organizzazioni professionali regionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 46, primo comma; j) da due rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche maggiormente operative; k) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei produttori vitivinicoli a carattere regionale in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 46, primo comma; l) da tre rappresentanti dei consorzi volontari di tutela dei vini a denominazione di origine di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d’origine); m) da un rappresentante degli industriali del settore; n) da un rappresentante della associazione enotecnici italiani; o) da tre esperti nominati dalla Giunta regionale. 3. Il comitato è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione dei soggetti di cui al comma 2 e dura in carica tre anni; esso svolge le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo comitato. 4. Le sostituzioni di membri del comitato sono effettuate dall’Assessore all’agricoltura su richiesta del soggetto che aveva designato il membro da sostituire. 5. Le sedute del comitato sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando sono adottati con il voto della maggioranza dei presenti. 6. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario regionale designato dall’Assessore all’agricoltura alle funzioni di segretario. 7. Il comitato si riunisce normalmente presso l’Assessorato regionale all’agricoltura. 8. La partecipazione al comitato da parte di tutti i componenti è a titolo gratuito. 2. Il comitato di cui all’articolo 22 della l.r. 63/1978 attualmente in carica è rinnovato nella composizione e secondo le procedure di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 22, come sostituito dal presente articolo, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.". ARTICOLO 23 (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1996, n. 70) 1. Al comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) le parole "a condizione di reciprocità" sono sostituite dalle seguenti "della Regione Piemonte". 2. Dopo il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 70/1996 è inserito il seguente: "4 bis. La fauna oggetto di caccia catturata in dette zone, per motivate ragioni, può essere destinata ad ambiti territoriali di caccia (ATC) e comprensori alpini (CA) di altre Regioni previa autorizzazione della Giunta regionale.". 3. Dopo il comma 10 dell’articolo 13 della l.r. 70/1996 sono inseriti i seguenti: "10 bis. Per le zone previste ai punti a) e b) del comma 5, la superficie può essere derogata per esigenze legate all’attività della cinofilia, sentiti gli ATC e CA interessati. 10 ter. Le zone previste al comma 5 possono essere recintate e suddivise anche in subaree di superficie inferiore.". 4. Il primo capoverso del comma 14 dell’articolo 13 della l.r. 70/1996 è sostituito dal seguente: "14) Nella caccia di selezione agli ungulati, per i recuperi dei capi feriti e per l’abbattimento selettivo dei capi defedati è consentito l’uso dei cani da traccia, purchè abilitati in prove di lavoro da enti preposti, individuati dalla Giunta regionale secondo le disposizioni dettate dalla stessa, che disciplina altresì le modalità per il rilascio dell’abilitazione ai conduttori di cani da traccia previo corso di istruzione e superamento di una prova d’esame.". 5. Il comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 70/1996 è sostituito dal seguente: "4. L’allevatore è tenuto ad applicare, ai capi presenti in allevamento, un contrassegno inamovibile indicante il numero di autorizzazione dell’allevamento.". 6. Dopo l’articolo 22 della l.r. 70/1996 è inserito il seguente: "Art. 22 bis.(Commercio di fauna selvatica) 1. La fauna selvatica abbattuta, utilizzabile per fini alimentari nel rispetto delle vigenti norme sanitarie, può essere commercializzata nel rispetto dei criteri generali fissati dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare. 2. Il commercio di fauna selvatica morta proveniente dagli allevamenti e munita di contrassegno inamovibile non è sottoposto alle limitazioni di cui al comma 1. 7. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 70/1996 i numeri "50 e 51", sono sostituiti dai seguenti ’’56 e 57’’. 8. Al comma 11 dell’articolo 30 della l.r. 70/1996 dopo le parole "tra il 1 aprile e la data di chiusura della caccia", sono aggiunte, infine, le seguenti "fatta salva la possibilità di proroga fino al 31 luglio per motivate esigenze ambientali, climatiche e gestionali, previa istruttoria tecnica e approvazione da parte della Giunta regionale, sentito l’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)". 9. Al comma 5 dell’articolo 39 della l.r. 70/1996 le parole "mediante perforazione", sono sostituite dalle seguenti in modo indelebile.". 10. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 49 della l.r. 70/1996 è sostituita dalla seguente: "c) usare più di due cani per cacciatore e più di quattro cani per comitiva, ad esclusione per la caccia al cinghiale e dei cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l’ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità.". 11. La lettera t) del comma 1 dell’articolo 49 della l.r. 70/1996 è sostituita dalla seguente: "t) commerciare esemplari vivi di specie di fauna selvatica italiana non proveniente da allevamenti e non munita di contrassegno inamovibile;". ARTICOLO 24 (Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 21) 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 59 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d’irrigazione), è aggiunto il seguente: "2 bis. Agli organismi gestori dei canali demaniali di irrigazione di cui all’articolo 50 ed ai consorzi gestori dei comprensori irrigui istituiti ai sensi dell’articolo 44, la Giunta regionale può concedere i contributi previsti dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 52 per interventi improcrastinabili necessari a ripristinare la funzionalità del servizio irriguo, a prevenirne possibili interruzioni ovvero per la messa in sicurezza delle infrastrutture irrigue.". ARTICOLO 25 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2001, n. 11) 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari), come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 11, è aggiunto il seguente: "1 bis. Qualora l’aiuto per il ritiro dei capi morti sia riservato allo strumento assicurativo, l’adesione alla polizza individuata dal consorzio, a seguito di procedure di aggiudicazione conformi alla normativa comunitaria, è obbligatoria per i soggetti tenuti a consorziarsi di cui all’articolo 2, comma 2.". ARTICOLO 26 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37) 1. Il comma 4 dell’articolo 27 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca), è sostituito dal seguente: "4. Sono esonerati dal pagamento delle tasse e delle soprattasse di cui al comma 1 per l’esercizio della pesca dilettantistica, i cittadini italiani minori di anni 14 e con età superiore ai 65.". Capo IV. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORESTE, ECONOMIA MONTANA E COLLINARE ARTICOLO 27 (Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4) 1. Il comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) è sostituito dal seguente: "3. La Regione provvede direttamente alla gestione del proprio patrimonio silvo-pastorale e delle strutture vivaistiche, anche avvalendosi del personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria da essa dipendente. La gestione del patrimonio silvo-pastorale regionale può essere altresì concessa a soggetti pubblici o privati per le finalità di cui al comma 2.". 2. Dopo il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 4/2009 sono inseriti i seguenti: "3 bis. I beni immobili facenti parte del patrimonio silvo-pastorale regionale possono essere oggetto di concessione a soggetti pubblici o privati, compatibilmente con le finalità previste dal comma 2. 3 ter. La Regione può provvedere direttamente, anche avvalendosi del personale dipendente di cui al comma 3, all’esecuzione di opere di manutenzione sui seguenti beni: a) patrimonio silvo-pastorale di proprietà di altri soggetti pubblici o di interesse pubblico; b) viabilità silvo-pastorale di proprietà di soggetti pubblici o di interesse pubblico; c) parchi, giardini e aree attrezzate di proprietà pubblica o di interesse pubblico.". 3. Al comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 4/2009 le parole: "Per i boschi gravati da vincolo idrogeologico, tale compensazione assolve anche alle finalità previste dall’articolo 9 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - abrogazione della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27)" sono soppresse. 4. Dopo il comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 4/2009 è inserito il seguente: "4 bis. Per i boschi gravati da vincolo idrogeologico, la compensazione di cui al comma 4 assolve anche alle finalità previste dall’articolo 9 della l.r. 45/1989 e comprende anche gli oneri dovuti a tale titolo. L’entità della compensazione è conseguentemente ridotta per le modifiche o le trasformazioni di superfici forestali gravate da vincolo idrogeologico nei casi previsti dall’articolo 9, comma 4, della l.r. 45/1989.". 5. La lettera e) del comma 3 dell’articolo 33 della l.r. 4/2009 è sostituita dalla seguente: "e) un rappresentante della cooperazione agricola;". 6. Il comma 1 dell’articolo 40 della l.r. 4/2009 è abrogato. 7. Dopo il comma 2 dell’articolo 46 della l.r. 4/2009, sono inseriti i seguenti: "2 bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 16, quantificati per l’esercizio finanziario 2009 in 17.000.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, si fa fronte con le risorse finanziarie iscritte nell’ambito delle UPB DB14191 per 9.500.000,00 euro e DB14192 per 7.500.000,00 euro, unità che presentano le necessarie coperture finanziarie. 2 ter. Agli oneri di cui al comma 2 bis, per il biennio 2010-2011, si fa fronte annualmente secondo le modalità previste dall’articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall’articolo 30 della l.r. 2/2003.". ARTICOLO 28 (Modifiche alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 19) 1. All’articolo 30 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 "Testo unico delle leggi sulla montagna"), come modificata dalla l.r. 28/2008, prima del comma 1, è inserito il seguente: "01. Il numero 2) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente: ’’2) il 70 per cento in proporzione alla superficie delle zone montane, all’altimetria delle stesse e alla classificazione di cui all’articolo 4; la Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, stabilisce annualmente le percentuali da assegnare ai parametri di ripartizione e le modalità per la loro individuazione.’’". 2. Dopo il comma 7 dell’articolo 39 della l.r. 19/2008 sono inseriti i seguenti: "7 bis. Le disposizioni modificative dell’articolo 51, comma 1, della l.r. 16/1999, di cui all’articolo 30, comma 01 della presente legge si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario 2011. 7 ter. Nel caso in cui, in fase di prima applicazione della legge, eventi soppravvenuti impediscano la costituzione delle comunità montane secondo la delimitazione territoriale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale prevista dall’articolo 3, comma 2, della l.r.16/1999 come modificato dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina con proprio decreto i Presidenti uscenti Commissari per ciascuna delle comunità montane di cui all’Allegato A alla presente legge, attribuendo loro i poteri necessari a garantire l’operatività degli enti.". 3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 40 della l.r. 19/2008 è inserita la seguente: "e bis) il numero 2) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 51;". 4. Dopo il comma 8 dell’articolo 40 della l.r. 19/2008 è inserito il seguente: "8 bis. L’abrogazione del numero 2) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 16/1999 decorre dal 1 gennaio 2011.". ARTICOLO 29 (Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16) 1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16 (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell’economia collinare), prima delle parole: "Sono beneficiari degli interventi regionali della presente legge" sono inserite le seguenti: "Fatta eccezione per quanto previsto dall’articolo 9,". 2. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 16/2000 è aggiunto il seguente: "4 bis. Una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse del fondo riservate da ciascuna Comunità collinare a spese di investimento deve essere destinata alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dall’articolo 9, in aggiunta alle risorse specificamente assegnate.". 3. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 16/2000 è aggiunto il seguente: "1 bis. Possono essere destinatari degli interventi di cui al comma 1 i Comuni inclusi nella Comunità collinare, indipendentemente dalla rispettiva classificazione effettuata a norma dell’articolo 2.". 4. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 16/2000 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "La ripartizione delle risorse avviene in proporzione al territorio collinare di ciascuna Comunità.". Capo V. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA, AMBIENTE E TERRITORIO ARTICOLO 30 (Autorizzazione alla costituzione o alla adesione a fondi immobiliari) 1. Allo scopo di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati attraverso la realizzazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), la Giunta regionale, in coerenza con gli atti di programmazione in materia di edilizia sociale, è autorizzata ad aderire, fin dalla loro fase costitutiva, ad uno o più: a) fondi immobiliari di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; b) fondi immobiliari promossi dalla Cassa depositi e prestiti per finalità analoghe a quelle di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), del d.l. 112/2008; c) fondi immobiliari promossi dalle fondazioni ex bancarie; d) fondi immobiliari promossi da investitori istituzionali qualificati con il concorso di altri enti pubblici e privati. 2. In presenza di una pluralità di richieste di adesione a diversi fondi immobiliari, la Giunta regionale privilegia le proposte che, a parità di obiettivi e risultati attesi, garantiscano nell’ordine: a) il più efficace coordinamento con le politiche regionali in materia di edilizia residenziale pubblica; b) il maggiore coinvolgimento della Regione nelle scelte strategiche; c) il minore impegno della Regione in termini finanziari; d) la permanente verifica degli interventi in itinere; e) la maggiore dotazione economico-patrimoniale in termini di dimensione del fondo immobiliare. 3. È esclusa la partecipazione della Regione a fondi immobiliari che perseguano, anche indirettamente, obiettivi speculativi o comunque non riconducibili alle finalità di cui al comma 1. 4. Alla copertura degli oneri, quantificati in complessivi 2.500.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2009, si fa fronte con le risorse destinate alla programmazione del II biennio del Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012 e allocate nella UPB DB08032 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009. ARTICOLO 31 (Sostegno all’educazione ambientale) 1. La Regione, nel quadro delle iniziative volte alla salvaguardia ed all’educazione ambientale, promuove lo sviluppo della tutela delle biodiversità e degli ecosistemi. A tal fine concede un finanziamento di 100.000,00 euro per la realizzazione, presso il Centro di educazione ambientale di Villa Paolina sita in Asti, località Valmanera del progetto "Scuola di biodiversità". 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede con le risorse finanziarie dell’UPB DB10011 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria. ARTICOLO 32 (Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2007, n. 13) 1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia) è sostituito dal seguente: "1. In armonia con la normativa vigente, presso la Regione è istituito l’elenco dei professionisti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica al quale sono iscritti: a) i tecnici che, alla data della presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco regionale, risultino iscritti ai relativi ordini o collegi professionali ed abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; b) i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico-scientifici, individuati dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 21, comma 1, lettera f) e che, alla data della presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco regionale, abbiano conseguito l’attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate con la precitata deliberazione.". 2. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 13/2007 è abrogato. 3. Il comma 12 dell’articolo 20 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente: "12. Il venditore che non osserva la disposizione di cui all’articolo 5, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro graduata sulla base della superficie utile dell’edificio.". 4. Il comma 13 dell’articolo 20 della l.r. 13/2007, è sostituito dal seguente: "13. Il locatore che non osserva la disposizione di cui all’articolo 5, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa da 500,00 euro a 5.000,00 euro graduata sulla base della superficie utile dell’edificio.". 5. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 21 della l.r 13/2007, è sostituita dalla seguente: "f) I titoli di studio tecnico-scientifici e le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b);". 6. I commi 2 e 3 dell’articolo 21 della l.r. 13/2007 sono abrogati. ARTICOLO 33 (Modifiche alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 54) 1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 54 (Istituzione del Parco Regionale La Mandria) è sostituita dalla seguente: "a) un’area centrale classificata quale area attrezzata, in ragione del patrimonio naturalistico connesso ai beni immobili e mobili di rilevante interesse storico e culturale e alle attrezzature ricettive funzionali all’impiego del tempo libero presenti nel territorio considerato;". 2. La porzione dell’area C di cui all’allegato cartografico 3V2 del vigente Piano d’Area del Parco regionale La Mandria, come delimitata nella planimetria di cui all’allegato D alla presente legge e nella stessa denominata C1, è classificata Zona di pre-Parco. ARTICOLO 34 (Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44) 1. Il comma 2 dell’articolo 63 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/1998), come da ultimo modificato dall’articolo 39 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, è sostituito dal seguente: "2. Sono, altresì, di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale: a) vincolo idrogeologico, modificazione della perimetrazione del vincolo, rilascio di autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989 relative a:1) opere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale), di competenza dello Stato; 2) impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale; 3) interventi di cui all’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382); 4) opere pubbliche di particolare interesse regionale di cui all’articolo 66, comma 1, lettera i), numero 2); b) rilevamento, aggiornamento e pubblicazione della cartografia geologica e geotematica; c) vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche ai sensi della parte II, capo IV, sezione II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); d) rilascio di autorizzazioni ai sensi dell’articolo 61 del d.p.r. 380/2001; e) espressione dei pareri di cui all’articolo 89 del d.p.r. 380/2001; f) rilascio di autorizzazioni limitatamente alle superfici forestali.". ARTICOLO 35 (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45) 1. Al comma 6 dell’articolo 2 della l.r. 45/1989 le parole ", o accedere a strutture agrituristiche" sono soppresse. Capo VI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ED ASSISTENZA ARTICOLO 36 (Adempimenti formativi degli operatori del settore alimentare) 1. La Regione, nell’esercizio delle funzioni ad essa spettanti ai sensi dell’articolo 117, terzo comma della Costituzione, disciplina gli adempimenti formativi degli operatori del settore alimentare e del personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione, somministrazione, trasporto, deposito e vendita di sostanze alimentari e di bevande. 2. Ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto, la Giunta regionale disciplina con proprio regolamento le attività di formazione e di aggiornamento del personale di cui al comma 1, definendo in particolare: a) le mansioni a rischio ai fini dell’individuazione del personale tenuto all’obbligo di cui al comma 1; b) i soggetti autorizzati ad effettuare la formazione e l’aggiornamento; c) i soggetti esentati dalla formazione perché in possesso di specifico titolo di studio; d) i contenuti e le modalità di svolgimento della formazione e dell’aggiornamento. 3. Per il mancato adempimento dell’obbligo formativo e di aggiornamento previsto al comma 1 si applica all’operatore del settore alimentare, come definito all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, relativo a principi e requisiti generali della legislazione alimentare, per ciascun addetto, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore). ARTICOLO 37 (Cessione dei diritti di nuda proprietà di ASL, AO, AOU) 1. Le aziende sanitarie locali (ASL), le aziende ospedaliere (AO) e le aziende ospedaliere universitarie (AOU) della Regione possono richiedere alla Giunta regionale l’autorizzazione a cedere in proprietà, ai titolari del diritto di superficie, le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare), ovvero delimitate ai sensi dell’articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per l’edilizia residenziale pubblica; norme sull’espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17/08/1942, n. 1150; 18/04/1962, n. 167; 29/09/1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), già concesse in diritto di superficie ai sensi dell’articolo 35, quarto comma, della l. 865/1971. 2. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte delle ASL, AO, AOU e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi dell’articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo). ARTICOLO 38 (Modifiche alla legge regionale 5 novembre 1987, n. 55) 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984), come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 9 febbraio 2004, n. 2, è inserito il seguente: "1 bis. In caso di aggregazione di più laboratori di analisi già autorizzati ed accreditati, al nuovo laboratorio risultante dall’aggregazione può essere autorizzato un numero complessivo di punti di prelievo pari a quelli in funzione all’atto della domanda di aggregazione, ivi compresi i punti di prelievo presenti nelle sedi operative che si prevede di chiudere. L’eventuale trasferimento dei punti di prelievo derivanti da una aggregazione è soggetta alla verifica ai sensi dell’articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421).". 2. Il comma 3 dell’articolo 12 ed i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 18 della l.r. 55/1987, relativi alla Commissione tecnico-consultiva regionale, sono abrogati. Sono parimenti soppressi i riferimenti alla Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all’articolo 18 contenuti negli articoli 7 comma 2, 9 comma 5, 14 comma 1, 15 comma 1, 17 comma 1 e 19 comma 3 della l.r. 55/1987. ARTICOLO 39 (Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1998, n. 10) 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 16 marzo 1998, n. 10 (Costituzione dell’Agenzia regionale per i servizi sanitari), è aggiunto il seguente: "4 bis. L’Agenzia regionale può istituire la figura del vice direttore generale. Il vice direttore supporta il direttore generale nelle attività organizzative, gestionali e deliberative dell’Agenzia. È nominato dal direttore generale, con provvedimento scritto e motivato fra i responsabili delle aree, in possesso di una esperienza almeno quinquennale di direzione in ambito gestionale-sanitario nella pubblica amministrazione.". 2. Il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 10/1998, è sostituito dal seguente: "1. L’Agenzia ha una propria dotazione organica. Al personale dell’Agenzia si applica, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale regionale. Il personale in servizio presso l’Agenzia, con cinque anni di esperienza lavorativa in posizione di comando, è tenuto ad esprimere opzione per l’inquadramento in Agenzia o per il rientro nell’ente di appartenenza.". 3. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 10/1998, è inserito il seguente: "1 bis. Il personale comandato, con meno di cinque anni di attività lavorativa presso l’Agenzia, a richiesta della stessa, può esercitare l’opzione di cui al comma 1. Per i restanti posti vacanti si attivano le ordinarie procedure di mobilità e concorsuali.". 4. Non trovano più applicazione i commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell’articolo 3 dello statuto dell’Agenzia regionale per i servizi sanitari. Parimenti non trovano applicazione, salvi i casi di particolare e comprovata necessità, i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 6 dello statuto. 5. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Agenzia regionale per i servizi sanitari presenta alla Giunta regionale, per l’approvazione, la proposta di statuto con definizione della nuova dotazione organica. 6. Il vice direttore dell’Agenzia regionale per i servizi sanitari, previsto al comma 4 bis dell’articolo 7 della l.r. 10/1998, come inserito dal presente articolo, è nominato nei trenta giorni successivi all’entrata in vigore della presente legge. ARTICOLO 40 (Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9) 1. Al comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2007), dopo le parole: "strutture residenziali per anziani" sono inserite le seguenti: "e per minori". ARTICOLO 41 Modifiche alla legge regionale 26 luglio 1993, n. 34) 1. L’articolo 15 della legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione) è sostituito dal seguente: "Art. 15. (Provvedimenti, sanzioni e vigilanza) 1. In caso di violazione alle norme di cui agli articoli 2 e 3, gli animali maltrattati o detenuti in condizioni inidonee sono posti sotto osservazione sanitaria dal servizio veterinario della azienda sanitaria locale (ASL), per assicurare il ripristino delle condizioni di benessere; i costi relativi sono a carico del detentore dell’animale. 2. Fatte salve ipotesi di responsabilità penale, ai contravventori della legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) per le violazioni delle norme di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) ed all’articolo 5: da 258,00 euro a 1.548,00 euro; b) per le violazioni delle norme di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c): da 258,00 euro a 1.032,00 euro; c) per le violazioni agli articoli 3, 4 e 6 150,00 euro. 3. In caso di recidiva la pena è triplicata. 4. La vigilanza sull’osservanza della presente legge e delle altre leggi in materia di tutela ed identificazione degli animali, con l’accertamento delle violazioni relative è affidata: a) al servizio veterinario delle ASL; b) agli agenti dipendenti dagli enti locali; c) agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato; d) agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia dello Stato; e) alle guardie zoofile ed alle guardie ecologiche che, nell’ambito dei programmi di controllo disposti dall’autorità nazionale o dagli enti locali, esercitano le funzioni previste dall’articolo 6 della legge 189/2004.". Capo VII. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E SPORT ARTICOLO 42 (Sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50) 1. L’articolo 9 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è sostituito dal seguente: "Art. 9. (Maestri di sci di altre regioni e altri Stati) 1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione in Piemonte richiedono l’iscrizione nell’albo professionale della Regione. 2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all’iscrizione, previa verifica che il richiedente risulti già iscritto nell’albo professionale della regione o provincia autonoma di provenienza. 3. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall’albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l’iscrizione nell’albo di altra regione o provincia autonoma. 4. I maestri di sci iscritti negli albi regionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare la professione temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, devono comunicare preventivamente tale scelta al Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte, indicando contestualmente le località sciistiche e il periodo di attività nei quali intendono esercitare. 5. Ai cittadini comunitari che intendono esercitare, stabilmente o temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, la professione di maestro di sci, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania). 6. Fuori dai casi di cui al comma 5, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), i maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali italiani che intendono esercitare temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, devono richiedere preventivamente il nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte. Qualora i maestri di sci stranieri, non iscritti in albi professionali italiani, intendano esercitare stabilmente in Piemonte devono richiedere l’iscrizione nell’albo professionale della Regione Piemonte. 7. Il nulla osta o l’iscrizione di cui al comma 6, sono concessi subordinatamente al riconoscimento da parte della Federazione italiana sport invernali, d’intesa col Collegio nazionale dei maestri di sci, dell’equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento.". ARTICOLO 43 (Funzionamento degli impianti olimpici di proprietà regionale) 1. La Giunta regionale è autorizzata ad intraprendere, per la stagione invernale 2008-2009, le azioni necessarie per garantire il regolare funzionamento in attività ed il mantenimento in efficienza e sicurezza degli impianti di cui al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie). 2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale della "Fondazione 20 marzo 2006" di cui alla legge regionale 16 giugno 2006, n. 21 (Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico). 3. Alla copertura degli oneri necessari per le attività di cui al comma 1 e per le attività della Fondazione di cui al comma 2, stimati, nell’esercizio finanziario 2009, in 3.500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, si fa fronte con le risorse finanziarie stanziate nell’ambito della UPB DB18091 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009. ARTICOLO 44 (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2) 1. Dopo la lettera j) del comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica) è aggiunta la seguente: "j bis) un rappresentante dell’Associazione soccorso alpino e speleologico piemontese.". 2. Il comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge regionale 12 marzo 2009, n. 7, è sostituito dal seguente: "2. I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e le attività escursionistiche, in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, al di fuori dell’area sciabile e dei percorsi individuati e segnalati dai Comuni, sono tenuti a munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso.". ARTICOLO 45 (Modifiche alla legge regionale 13 luglio 1992, n. 35) 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 13 luglio 1992, n. 35 (Interventi a sostegno e promozione della professione di guida alpina) è aggiunto il seguente: "1 bis. L’entità e le modalità di erogazione dei contributi sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.". 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 35/1992 è aggiunto il seguente: "1 bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte negli anni successivi con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall’articolo 30 della l.r. 2/2003.". ARTICOLO 46 (Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1988, n. 15) 1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 30 marzo 1988 n. 15 (Disciplina dell’attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo), è sostituita dalla seguente: "b) la denominazione adottata dalla nuova agenzia di viaggio non è tale da ingenerare confusione nel consumatore e non coincide con la denominazione di comuni o regioni italiane, in conformità con i criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale; .". ARTICOLO 47 (Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75) 1. L’articolo 5 della legge regionale 22 ottobre 1996 n. 75 (Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) è sostituito dal seguente: "Art. 5. (Rilevazione e analisi dei dati e sviluppo del prodotto turistico) 1. A supporto della programmazione regionale nel settore del turismo, la Giunta regionale procede alla rilevazione ed alla analisi dei dati del fenomeno turistico allo scopo di consolidare una approfondita conoscenza del sistema e del fenomeno turistico a livello nazionale ed internazionale. 2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1 sono attribuite alla Giunta regionale le seguenti funzioni: a) la raccolta, l’analisi e l’elaborazione di dati ed informazioni quantitativi e qualitativi, al fine di predisporre una fonte di informazioni utili per la promozione del territorio come destinazione turistica; b) il monitoraggio dei dati sui flussi turistici, anche per quanto riguarda gli standard di qualità dei servizi turistici e la soddisfazione dell’utenza; c) la diffusione presso gli operatori turistici del territorio dei risultati delle elaborazioni statistiche dei dati, degli studi e delle ricerche sviluppate; d) il coordinamento dei sistemi turistici; e) le attività relative alla creazione, al miglioramento e allo sviluppo di prodotti turistici competitivi; f) ogni altra attività utile al raggiungimento delle suddette finalità.". ARTICOLO 48 (Liquidazione della "Sviluppo Piemonte Turismo" s.r.l.) 1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere alla liquidazione della società a responsabilità limitata denominata Sviluppo Piemonte turismo, costituita ai sensi dell’ articolo 57 della l.r. 9/2007. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale nomina un commissario liquidatore il quale, entro centottanta giorni dalla nomina, sulla base del programma temporale stabilito dalla Giunta, provvede a: a) effettuare una ricognizione delle funzioni svolte da Sviluppo Piemonte turismo s.r.l.; b) effettuare una ricognizione della consistenza patrimoniale di Sviluppo Piemonte turismo s.r.l.; c) effettuare una ricognizione dello stato giuridico ed economico del personale in servizio presso Sviluppo Piemonte turismo s.r.l.; d) redigere il conto consuntivo e ogni altro atto che risulti necessario. 3. Conclusa l’attività del commissario liquidatore, la Giunta regionale procede allo scioglimento della Sviluppo Piemonte Turismo s.r.l. assumendone le relative funzioni con contestuale subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi della società. 4. Entro il termine di centottanta giorni previsto dal comma 2 sono avviate procedure selettive per l’inquadramento nel ruolo della Giunta regionale, con esclusione dei ruoli dirigenziali, del personale operante con contratto a tempo indeterminato presso la Sviluppo Piemonte turismo s.r.l., secondo le modalità di reclutamento del personale applicate dalla Regione. Parte delle funzioni e del personale della Sviluppo Piemonte turismo s.r.l. potranno altresì essere assorbiti in altro ente pubblico o privato con finalità analoghe. 5. L’attuale dotazione organica è incrementata di un corrispondente numero di unità necessarie per l’inquadramento del personale di cui al comma 4. ARTICOLO 49 (Sostituzione dell’articolo 11 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75) 1. L’articolo 11 della l.r. 75/1996 è sostituito dal seguente: "Art. 11. (Modalità di gestione dell’attività) 1. Le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) con proprio atto deliberativo individuano la forma giuridica prescelta per lo svolgimento della propria attività tra quelle disciplinate dai commi da 3 a 7 oppure dai commi da 8 a 10. 2. Per ciascun ambito turistico individuato ai sensi dell’articolo 12 non può essere costituita più di un’Agenzia. Più ambiti possono fare riferimento ad una stessa Agenzia. 3. Fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 10, le ATL devono costituirsi sotto forma di consorzio o di società consortile, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile. Tali consorzi si intendono istituiti con legge regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ’Legge finanziaria 2008’). 4. Possono essere consorziati esclusivamente: a) le Province, la Regione e le Camere di commercio; b) gli enti locali, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati; c) le associazioni di categoria del settore turistico, gli enti e le associazioni interessati al turismo, purché non svolgano attività d’impresa e perseguano fini analoghi a quelli di cui all’articolo 10. 5. La Giunta regionale stabilisce i requisiti per l’individuazione dei soggetti di cui alla lettera c) del comma 4 e pubblica ogni anno un avviso per invitare i soggetti interessati a partecipare al Consorzio. 6. La Giunta regionale approva annualmente uno schema di atto di affidamento delle attività in esecuzione dei programmi di cui all’articolo 3 e lo invia alle ATL per accettazione. Tale atto di affidamento individua le attività che devono essere svolte dall’ATL, stabilisce l’ammontare dei contributi stanziati per tali attività, e riserva alla provincia la possibilità di compiere verifiche al fine di influenzare, stimolare e controllare l’operato dell’ATL nonché per controllarne la contabilità. 7. Lo Statuto del Consorzio prevede che: a) le quote del Consorzio sono di tipo ’À, per i consorziati di cui alle lettere a) e b) del comma 4 e di tipo ’B’ per i consorziati di cui alla lettera c) del comma 4; b) le quote di tipo ’B’ danno diritto, collettivamente, all’elezione di un numero di rappresentati nell’organo gestorio inferiore alla metà dei suoi membri; c) i rappresentanti delle quote di tipo ’B’ hanno diritto di voto limitato alle materie di tipo programmatorio e non gestionale; d) le quote di tipo ’B’ hanno diritto di voto in Assemblea limitatamente alla nomina dei consiglieri di loro spettanza ed all’approvazione del bilancio di esercizio; e) l’adesione al Consorzio è aperta a tutti i soggetti di cui alla lettera c) del comma 4, senza limitazioni, fatto salvo il pagamento della quota consortile; f) può essere costituito un Comitato di indirizzo, aperto a tutte le associazioni ed organizzazioni degli operatori turistici, ai consorzi di imprenditori turistici ed agli operatori economici interessati al turismo, anche non consorziati, con potere di emanare un parere obbligatorio ma non vincolante sulle modalità di attuazione, da parte dell’ATL, dell’atto di affidamento di cui al comma 6; g) è vietato al Consorzio distribuire utili o quote del patrimonio ai consorziati di cui alla lettera c) del comma 4; h) è vietato ai consorziati di cui alla lettera c) del comma 4, vendere servizi o forniture al Consorzio, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.8. Fuori dai casi previsti dai commi 3, 4, 5, 6 e 7, le ATL possono costituirsi nella forma di società di capitali, di consorzi o di società consortili tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 4. Le ATL o i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 devono selezionare uno o più soci privati per l’apporto di capitali e per la partecipazione attiva nella gestione della Convenzione di cui al comma 9 con la Regione, attraverso le modalità tecniche di volta in volta individuate.9. La Giunta regionale approva una bozza di convenzione di durata non superiore a nove anni recante le attività che devono essere svolte dall’ATL, l’ammontare dei contributi stanziati per tali attività, i controlli e le sanzioni.10. Lo Statuto deve prevedere che l’oggetto della società o del consorzio sia limitato all’oggetto della convenzione con la Regione e che dopo un numero di anni coincidente con la durata della convenzione, i soci privati devono cedere le loro quote al valore di mercato ai soci di cui alle lettere a) e b) del comma 4 o ai soggetti che risulteranno vincitori di una nuova procedura ad evidenza pubblica.". ARTICOLO 50 (Norma transitoria) 1. Le ATL devono effettuare la scelta di cui all’articolo 11, comma 1 della l.r. 75/1996, come sostituito dall’articolo 49 della presente legge, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della stessa. Tale scelta può essere successivamente modificata. 2. Se l’ATL opta per le modalità di cui all’articolo 11, commi da 3 a 7 della l.r. 75/1996, come sostituito dall’articolo 49 della presente legge, l’adeguamento dello Statuto deve avvenire entro sei mesi dall’adozione della scelta. 3. Se l’ATL, opta per le modalità di cui all’articolo 11, commi 8, 9 e 10 della l.r. 75/1996, come sostituito dall’articolo 49 della presente legge, l’adeguamento dello Statuto e la pubblicazione degli atti di gara per la scelta dei soci privati devono avvenire entro sei mesi dall’adozione della scelta, ovvero, limitatamente alla pubblicazione degli atti di gara, entro sessanta giorni dalla consegna da parte della Regione della bozza di convenzione per l’erogazione dei contributi pubblici, se successiva. 4. La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare, in concorso con gli altri soci pubblici e al valore nominale, le quote di capitale o di fondo consortile dismesse da parte dei soci o dei consorziati che hanno dovuto recedere in attuazione dell’articolo 11 della l.r. 75/1996, come sostituito dall’articolo 49 della presente legge. 5. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle ATL il contributo di cui all’articolo 14 della l.r. 75/1996 per l’anno 2009. L’erogazione del medesimo contributo per l’anno 2010 è subordinato all’avvenuta approvazione della delibera assembleare di cui all’articolo 11, comma 1 della l.r. 75/1996 come sostituito dall’articolo 49 della presente legge. 6. L’articolo 26 della l.r. 12/2008 è abrogato. Capo VIII. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO ARTICOLO 51 (Provvedimenti a sostegno del consumo) 1. La Regione favorisce gli interventi promossi dagli enti locali in collaborazione con le imprese commerciali o dell’artigianato che partecipano alla realizzazione di programmi di intervento a beneficio delle fasce deboli della popolazione, secondo criteri e modalità di attuazione individuati dalla Giunta regionale. 2. I benefici per gli interventi di cui al comma 1 sono attribuiti sotto forma di contributi ad enti locali o loro forme associative, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare. Gli interventi possono essere realizzati anche in collaborazione con organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). 3. La Giunta regionale è tenuta a presentare alla competente commissione consiliare una relazione annuale sugli interventi svolti. 4. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse finanziarie stanziate nella UPB DB17021 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009. 5. Per il biennio 2010-2011 agli oneri di cui al comma 4 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall’articolo 30 della l.r. 2/2003. ARTICOLO 52 (Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28) 1. Alla rubrica dell’articolo 19 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina e sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte (In attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)) dopo le parole "Competenze regionali" sono aggiunte le seguenti: "e comunali". 2. Dopo il comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 28/1999 sono aggiunti i seguenti: "3 bis. Negli esercizi commerciali di cui all’art. 17, comma 4 del d.lgs. 114/1998 è vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. 3 ter. La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 bis è punita con la sanzione prevista dall’articolo 22, comma 1 del d.lgs 114/1998.". Capo IX. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI, NAVIGAZIONE INTERNA E DEMANIO IDRICO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA ARTICOLO 53 (Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2006, n. 22) 1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), è sostituito dal seguente: "1. La Giunta regionale è autorizzata a definire il contributo di iscrizione al registro regionale delle imprese di cui all’articolo 5.". ARTICOLO 54 (Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2) 1. Dopo il comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali) è aggiunto il seguente: "6 bis. Ai fini dell’approvazione del regolamento di cui all’articolo 4, comma 1, lettera j) in materia di rilascio delle concessioni relative all’occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna, la Giunta regionale si attiene ai seguenti principi: a) previsione, a partire dall’anno 2009, di una specifica tipologia di occupazione di sedime demaniale costituita da scivoli posti in prossimità dello specchio acqueo e destinati allo stazionamento di unità di navigazione di limitate dimensioni e di uso locale; b) previsione, per la tipologia di occupazione di cui alla lettera a), di un importo di canone annuo non superiore a 10,00 euro al metro quadro, con esclusione di canoni minimi.". 2. Il comma 2 bis dell’articolo 28 della l.r. 2/2008, come da ultimo sostituito dall’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35, è sostituito dal seguente: "2 bis. Le istanze di cui all’articolo 2, commi 8 e 9, della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2004), devono essere presentate all’autorità concedente territorialmente interessata, entro e non oltre il 31 ottobre 2009, pena l’irricevibilità delle istanze stesse.". 3. Dopo il comma 2 quater dell’articolo 28 della l.r. 2/2008, come inserito dall’articolo 38 della l.r. 12/2008, sono aggiunti i seguenti: "2 quinquies. Sino all’emanazione dei regolamenti regionali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera j), le concessioni riguardanti beni del demanio idrico della navigazione interna sono rilasciate per un periodo inferiore ad anni: a) uno, nei casi di occupazioni contingenti di aree e beni dovute ad esigenze temporanee, quali giostre, attrazioni e strutture per fiere, sagre o festività o per brevi periodi, nonché nei casi di estrazioni di materiali in alveo; b) tre, nei casi di interventi ed usi che comportano una limitata alterazione permanente dei luoghi, in tratti di area scoperta, o occupata con impianti di facile rimozione, o in specchi di acqua, con opere facilmente eliminabili e che interessano aree o spazi ridotti, quali boe, pontili fissi e mobili, zattere, galleggianti in generale; c) nove, nei casi di interventi di modifica sostanziale nel tempo e nella struttura del bene demaniale considerato, quali opere infrastrutturali, concessioni di aree che per l’ampiezza o la durata alterano l’equilibrio degli usi demaniali della collettività interessata o che riguardano darsene coperte o scoperte, edifici o parti di essi, capannoni, o altri manufatti. Tali concessioni possono essere ampliate sino ad un massimo di anni trenta, in presenza di consistenti realizzazioni di opere che necessitano di adeguato periodo di ammortamento. 2 sexies. I comuni o le loro gestioni associate espletano le procedure amministrative ed introitano gli indennizzi, relativi alle occupazioni demaniali non ancora accertate di cui alla l.r. 12/2004 ed alla l.r. 12/2008, utilizzandoli per l’esercizio delle funzioni amministrative di gestione della navigazione interna e del relativo demanio idrico, per gli interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio demaniale, nonché per il finanziamento dei progetti di recupero. 2 septies. L’occupazione di scivoli a lago in aree appartenenti al demanio idrico della navigazione interna, avvenute con unità di navigazione di limitate dimensioni e ad uso locale, nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2008, è sanata mediante il pagamento, ai comuni o alle loro gestioni associate, di una somma pari ad una annualità di canone, determinata secondo le dimensioni dell’unità di navigazione, assumendo quale importo di riferimento il canone per l’anno 2009, previa presentazione di istanza secondo specifica modulistica semplificata predisposta dai comuni o dalle loro gestioni associate. Le somme versate per le finalità di cui al presente comma in eccedenza rispetto all’indennizzo sopra indicato sono rimborsate.". Capo X. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E COOPERAZIONE SOCIALE ARTICOLO 55 (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34) 1. Al comma 5 dell’articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) dopo le parole: "alla fine del cantiere", sono inserite, infine, le seguenti: "e per coloro che risultano essere stati utilizzati in attività socialmente utili concluse entro il 31 dicembre 2005". 2. Il comma 7 dell’articolo 33 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente: "7. La Giunta regionale dispone il trasferimento delle somme necessarie alla concessione dei contributi di cui al comma 1 alle province, che provvedono, nell’ambito degli indirizzi regionali, all’individuazione dei criteri e delle priorità di utilizzo dei fondi in relazione ai diversi interventi previsti a favore dei destinatari indicati al comma 1.". 3. Al comma 8 dell’articolo 33 della l.r. 34/2008, dopo la parola:"eroga", è inserita la seguente: "anche". 4. Dopo il comma 3 dell’articolo 35 della l.r. 34/2008 è aggiunto il seguente: "3 bis. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative di cui alla l. 68/1999 sono introitate nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale, nell’ambito della UPB DB0902 e sono utilizzate in spesa per le finalità indicate dalla legge stessa.". 5. Al comma 3 dell’articolo 36 della l.r. 34/2008, dopo la parola: "disabili" le parole: "ad eccezione di" sono sostituite dalle parole: "in aggiunta a". 6. Dopo il comma 1 dell’articolo 37 della l.r. 34/2008 è inserito il seguente comma: "1 bis). I sussidi di cui al comma 1 possono, altresì essere corrisposti a lavoratori disoccupati o sospesi privi di trattamenti previdenziali.". 7. Al comma 8 dell’articolo 38 della l.r. 34/2008, le parole: "non si applicano", sono sostituite dalle seguenti: "si applicano anche". 8. Al comma 3 dell’articolo 43 della l.r. 34/2008, le parole: "di lavoratori che si trovano in trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)", sono sostituite dalle seguenti: "dei soggetti di cui all’articolo 29". 9. Il comma 2 dell’articolo 52 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente: "2. Al fine di conseguire il riconoscimento della priorità di cui al comma 1, le aziende e gli enti presentano alla Regione progetti o documentazione di azioni positive, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.". 10. Il comma 3 dell’articolo 52 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente: "3. La Regione, nell’applicazione dell’articolo 42, dà priorità alle domande presentate da donne. A tal fine, nell’ipotesi di società di persone o di società cooperativa, le donne devono costituire almeno il 60 per cento dei soci e nell’ipotesi di società di capitali i due terzi delle quote di capitale devono essere detenute da donne e l’organo di amministrazione deve essere composto per almeno i due terzi da donne.". 11. Al comma 3 dell’articolo 53 della l.r. 34/2008 dopo la parola: "conciliazione" sono inserite, infine, le seguenti: "ed i percorsi di carriera". 12. Dopo il comma 2 dell’articolo 65 della l.r. 34/2008 è aggiunto il seguente: "2 bis. Per la valutazione delle domande dirette ad ottenere i benefici previsti dalla legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l’occupazione mediante la promozione ed il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l’inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati), modificata ed integrata dalla legge regionale 9 maggio 1997, n. 22, la Regione si avvale del comitato tecnico di cui all’articolo 7 della l.r. 28/1993, nella composizione attualmente in carica fino al perfezionamento dei provvedimenti attuativi previsti dall’articolo 42 della presente legge.". ARTICOLO 56 (Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18) 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali"), come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 76, è aggiunto il seguente: "3 bis. La Regione concede finanziamenti in via prioritaria alle cooperative sociali iscritte nella sezione B dell’albo regionale di cui all’articolo 2 a titolo di anticipazione di crediti non ancora scaduti, mediante la cessione pro solvendo di fatture emesse, nei confronti delle ASL e delle ASO del Piemonte e da queste non ancora evase. I criteri e le modalità per le anticipazioni sono definiti dalla deliberazione della Giunta regionale, di cui all’articolo 21.". 2. L’articolo 17 della l.r. 18/1994, come sostituito dall’articolo 2 della l.r. 76/1996, è sostituito dal seguente: "Art. 17. (Costituzione di un fondo di rotazione) 1. Al fine di consentire la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, per la realizzazione degli investimenti e per la concessione delle anticipazioni di cui all’articolo 16, la Giunta regionale stipula una convenzione avente l’obiettivo di affidare alla Finpiemonte S.p.A. la gestione di un fondo di rotazione.". ARTICOLO 57 (Anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria) 1. La Regione al fine di alleviare i disagi dei lavoratori e delle lavoratrici colpiti dalla crisi economico-finanziaria individua meccanismi operativi volti ad anticipare l’erogazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria. 2. L’Agenzia Piemonte Lavoro, in qualità di ente strumentale della Regione, è autorizzata ad utilizzare, per le finalità di cui al comma 1, la liquidità giacente in cassa che viene reintegrata, previa convenzione, dall’INPS. 3. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce destinatari, criteri, modalità e termini per l’erogazione degli anticipi. Capo XI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO ARTICOLO 58 (Modifiche alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16) 1. Dopo il comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario), è aggiunto il seguente: "6 bis. Nel periodo in cui le residenze gestite dall’Ente non sono utilizzate dagli studenti, possono essere concesse in uso anche a soggetti diversi da quelli previsti nel presente articolo.". 2. Il comma 5 dell’articolo 19 della l.r. 16/1992, è sostituito dal seguente: "5. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati per due mandati.". ARTICOLO 59 (Sostituzione dell’articolo 24 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63) 1. L’articolo 24 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), è sostituito dal seguente: "Art. 24 (Commissioni esaminatrici, prove finali, attestati di qualifica) 1. Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che abbiano partecipato ad almeno i due terzi delle lezioni sono ammessi alle prove finali per l’accertamento dell’idoneità; tali prove sono pubbliche e si svolgono in conformità alla disciplina di cui all’articolo 20, comma 4. 2. La Giunta regionale, previa intesa con le province e sentito il parere della competente Commissione consiliare, disciplina la composizione, le modalità di funzionamento e l’entità dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici. 3. Il superamento delle prove finali comporta il conseguimento dell’attestato di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) con i relativi effetti e costituisce comunque titolo utile ai fini della valutazione di merito dei concorsi pubblici. L’attestato è rilasciato dalle province secondo quanto stabilito dall’articolo 77, comma 1, lettera c) della l.r. 44/2000, salvo che per le attività formative di competenza regionale. 4. Nelle more dell’adozione del provvedimento di cui al comma 2, le commissioni esaminatrici nominate al termine dei corsi di qualifica dalle province o, per le attività formative di competenza regionale, dalla regione, sono composte, in conformità all’articolo 14 della l. 845/1978, da: a) il Presidente, designato, rispettivamente, dalla provincia o dalla regione; b) un esperto designato dall’Amministrazione periferica del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; c) un esperto designato dall’Amministrazione periferica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; d) un esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori; e) un esperto designato dalle organizzazioni dei datori di lavoro; f) un rappresentante del personale didattico designato dal responsabile dei corsi. 5. Le commissioni esaminatrici per l’attribuzione di qualifiche o titoli previsti dalle vigenti leggi per l’esercizio di attività di lavoro autonomo sono, all’atto della nomina, integrate da rappresentanti di categoria, associazioni o enti interessati. 6. Le commissioni esaminatrici si intendono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei componenti tra cui necessariamente il Presidente.". ARTICOLO 60 (Istituzione di un fondo rotativo per le agenzie formative) 1. Al fine di consentire al sistema formativo regionale sia di supportare le politiche attive del lavoro nell’attuale fase di crisi economico-produttiva, sia di procedere alla necessaria ristrutturazione del sistema stesso, è autorizzata l’istituzione di un fondo rotativo a breve della durata di ventiquattro mesi. 2. L’utilizzabilità del fondo di cui al comma 1 da parte delle agenzie formative è subordinata alla approvazione di piani aziendali che contengano i necessari elementi di razionalizzazione, nonché l’indicazione dei settori e delle azioni di investimento per la qualificazione. La Giunta regionale predispone criteri per disciplinare le modalità per l’erogazione ed il reintegro del fondo. 3. Il fondo di cui al comma 1 è istituito all’interno della UPB SB01001 con una dotazione di 7.000.000,00 euro per l’anno 2009 e di 3.000.000,00 euro per l’anno 2010. Alla copertura finanziaria degli oneri per la costituzione del fondo si provvede con le disponibilità dell’UPB DB15001. Capo XII. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE ARTICOLO 61 (Disposizioni di razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse umane) 1. A supporto e completamento del processo di riorganizzazione dell’ente, la Regione adotta misure di razionalizzazione volte a favorire un miglior utilizzo delle risorse umane. 2. Per gli anni 2009 e 2010, il personale regionale delle categorie, in servizio a tempo indeterminato, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di collocamento a riposo per raggiungimento dell’anzianità massima contributiva. Il dipendente interessato, a condizione che entro l’anno solare di riferimento raggiunga il requisito minimo contributivo richiesto, può presentare richiesta di esonero entro la data annualmente stabilita con provvedimenti organizzativi della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per il personale dei rispettivi ruoli. La richiesta non è revocabile. È data facoltà all’amministrazione di accogliere la domanda in base alle proprie esigenze funzionali e organizzative conseguenti alla valutazione e programmazione complessiva dei fabbisogni di personale. 3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente viene attribuito un trattamento economico pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto all’atto dell’esonero, comprensivo degli emolumenti fissi ed accessori, salvo quelli direttamente collegati alla presenza in servizio. All’atto del collocamento a riposo il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio. 4. I dipendenti esonerati dal servizio possono svolgere lavoro autonomo o attività di collaborazione occasionale o di consulenza per soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, da enti o società partecipate dalle pubbliche amministrazioni stesse o da società o associazioni che svolgano attività per i soggetti pubblici sopra indicati . In ogni caso non è consentito l’esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all’amministrazione regionale. 5. Fino alla data del collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del relativo trattamento economico e di tutti gli oneri versati dall’amministrazione non possono essere utilizzati per altre finalità. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale non dirigente dipendente delle aziende sanitarie della Regione e degli enti strumentali, previa emanazione di indirizzi applicativi da parte della Giunta regionale, finalizzati all’effettiva riduzione della spesa del personale. 7. L’applicazione delle presenti disposizioni non può comportare incremento di spesa per il personale. 8. Con propri atti organizzativi l’amministrazione disciplina l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 72, commi 7, 9, 10 e 11 del d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008, in materia di trattenimento in servizio. ARTICOLO 62 (Trattamento economico del personale) 1. Al fine di supportare i processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura operativa, nonché per valorizzare le professionalità del personale nel quadro del nuovo assetto istituzionale, sono stanziati per l’annualità 2009 270.000,00 euro, al lordo degli oneri riflessi, che vanno ad incrementare per 200.000,00 euro le risorse decentrate previste dall’articolo 31, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 22 gennaio 2004 - comparto regioni -autonomie locali. 2. Gli oneri di cui al presente articolo trovano copertura finanziaria nella UPB DB07051 del bilancio di pluriennale 2009-2011. ARTICOLO 63 (Assistenza legale degli enti strumentali della Regione) 1. A fini di contenimento della spesa pubblica, nei casi in cui non ricorrono motivi di conflitto con gli interessi della Regione, l’Avvocatura regionale svolge attività di rappresentanza e difesa in giudizio, nonché di consulenza legale volta a prevenire il contenzioso, anche in favore degli enti strumentali della Regione sprovvisti di uffici legali, previa approvazione da parte della Giunta regionale di specifiche convenzioni che ne determinano condizioni di utilizzo e rapporti finanziari. Capo XIII. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA INTEGRATA ARTICOLO 64 (Sostituzione dell’articolo 12 della legge regionale 10 dicembre 2007, n. 23) 1. L’articolo 12 della legge regionale 10 dicembre 2007, n. 23 (Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata), è sostituito dal seguente: "Art. 12 (Istituzione di un Fondo di solidarietà per le vittime del terrorismo e della criminalità) 1. È istituito un Fondo di solidarietà per gli appartenenti, di ogni ordine e grado, alle forze armate, alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco, alle forze di polizia locale e per i decorati di medaglia d’oro, d’argento e di bronzo, al valore civile e militare, nati o residenti nel territorio piemontese, o che prestano effettivo servizio a reparti ed enti dislocati sul territorio regionale, che sono deceduti o hanno riportato un’invalidità permanente, pari o superiore all’80 per cento delle capacità psichiche e fisico-motorie, a seguito di lesioni traumatiche subite nel corso dell’espletamento di un servizio ordinario o straordinario nel territorio nazionale o all’estero. 2. Il Fondo di cui al comma 1 è istituito, altresì, a favore dei civili nati o residenti nei comuni del Piemonte, deceduti o che abbiano riportato un’invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento a causa di atti terroristici compiuti nel territorio italiano o all’estero. 3. Il Fondo di cui al comma 1 interviene anche a favore dei civili e loro legittimi eredi conviventi, nati o residenti nei comuni del Piemonte, vittime o resi invalidi all’80 per cento, nel tentativo di fronteggiare la commissione di reati perpetrati nel territorio italiano o all’estero. 4. Le elargizioni del Fondo di cui al presente articolo non sono cumulabili con i benefici economici previsti per altre tipologie di vittime di reati e disciplinati in analoghe normative regionali. 5. Il Fondo di cui al comma 1 può disporre di stanziamenti determinati annualmente dalla legge di bilancio. 6. La Giunta regionale definisce, sentito il parere della competente commissione consiliare, le modalità di gestione del fondo di cui al presente articolo.". Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addì 6 agosto 2009 p. Mercedes Bresso Il Vice Presidente Paolo Peveraro ALLEGATO 1 Allegato A. (Articolo 2) Piano finanziario del FEP - periodo di programmazione2007-2013 (L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito) ALLEGATO 2 Allegato B. (Articolo 6) Variazioni alle autorizzazioni di cassa (L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito) ALLEGATO 3 Allegato C. (Articolo 9) Variazioni di bilancio (L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito) ALLEGATO 4 Allegato D. (Articolo 33) Planimetria Area C1 di cui all'allegato cartografico3V2 del Piano d'Area del Parco regionale La Mandria (L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)
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