NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia
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Legge regionale 6 agosto 2009, n. 15
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Disciplina dei rapporti tra la Regione e le università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga seguente legge ARTICOLO 1 (Finalità e ambito di applicazione) 1. Nel rispetto dei principi costituzionali della dignità della persona, della tutela della salute, della autonomia delle istituzioni universitarie e dei principi generali stabiliti nello Statuto, la Regione disciplina i rapporti con le università della Lombardia in relazione alle attività delle facoltà di medicina e chirurgia, al fine di: a) favorire l’attuazione del piano socio-sanitario regionale; b) garantire l’inscindibilità delle funzioni di assistenza, didattica e ricerca; c) garantire l’apporto delle università alla programmazione sanitaria regionale; d) agevolare l’integrazione sociosanitaria attraverso il contributo, ciascuno secondo le proprie peculiarità, di enti pubblici, non profit e soggetti privati; e) riaffermare il ruolo di rilievo delle università della Lombardia nello sviluppo della ricerca scientifica e dell’innovazione, per il conseguimento degli obiettivi di sistema, stimolando la collaborazione ed il dialogo con i centri di ricerca e le comunità tecnico-scientifiche e professionali regionali, nazionali ed extranazionali. ARTICOLO 2 (Principi del sistema lombardo) 1. La Regione, nell’esercizio delle funzioni legislative, di programmazione, di indirizzo, di coordinamento, di controllo e di organizzazione del sistema sanitario e sociosanitario regionale, ne individua gli elementi peculiari: a) nell’implementazione del modello sanitario lombardo, con i principi relativi alla centralità della persona, alla libertà di scelta e, di conseguenza, alla organizzazione dei servizi; b) nell’implementazione della rete regionale integrata dell’assistenza, della formazione e della ricerca, anche con l’identificazione di figure professionali e specialisti in base al fabbisogno, tenendo conto della pianificazione regionale e delle segnalazioni delle università; c) nel riconoscimento del ruolo delle facoltà di medicina e chirurgia, tenuto conto dei particolari livelli di produzione scientifica e di qualità assistenziale e didattica; d) nella valorizzazione delle attività di ricerca e di assistenza ai fini formativi e scientifici. 2. La Regione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, stipula con le università un protocollo generale d’intesa, finalizzato a disciplinare il rapporto tra le facoltà di medicina e chirurgia e i soggetti pubblici e privati accreditati a contratto nel territorio regionale. ARTICOLO 3 (Relazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca) 1. La Regione riconosce il legame esistente tra assistenza, didattica e ricerca nelle facoltà di medicina e chirurgia. 2. Per assicurare la completa integrazione tra l’attività assistenziale, di didattica e di ricerca delle facoltà di medicina e chirurgia, la Regione e le università definiscono e implementano la rete regionale dell’assistenza, della formazione e della ricerca, articolata in tipologie di strutture, queste ultime integrate secondo criteri di organizzazione e funzionamento, definiti mediante il protocollo di cui all’articolo 2, comma 2, coinvolgendo oltre alla facoltà di medicina e chirurgia altre competenze interdisciplinari, con particolare riferimento a quelle tecnologiche. 3. La Regione e le università, con modalità e procedure definite d’intesa, verificano periodicamente, con cadenza almeno annuale, lo stato di attuazione degli obiettivi programmati. 4. Della rete di cui al comma 2 fanno parte: a) i poli universitari, costituiti dall’insieme delle strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate a contratto, con le quali le università stipulano le convenzioni per l’attivazione integrale dei singoli corsi di studio. Tale relazione consente alle facoltà di medicina e chirurgia di rapportarsi con la rete delle strutture sanitarie ubicate sul territorio, concorrendo al conseguimento degli obiettivi di queste ultime e creando un legame articolato su aree geografiche e di competenza assistenziale e didattica; b) gli ospedali e le strutture territoriali collegate, non compresi nei poli universitari, ma coinvolti nella rete della formazione e della ricerca sulla base della collocazione territoriale, della specificità, della qualità, delle reali capacità di partecipazione e contribuzione agli obiettivi. 5. I poli universitari, gli ospedali e le strutture territoriali collegate sono individuati con provvedimento della Giunta regionale d’intesa con le università ed è identificata per ciascun polo universitario la struttura sanitaria principale, intesa come la struttura sulla quale insistono i corsi e le attività della facoltà di medicina e chirurgia in misura prevalente rispetto alle altre. 6. Nel rispetto dell’autonomia universitaria, le facoltà di medicina e chirurgia nella formazione didattica di base e specialistica privilegiano le unità operative delle aziende sedi dei corsi universitari. 7. Gli specialisti ospedalieri concorrono alla formazione didattica di base e specialistica. 8. I corsi di laurea in scienze infermieristiche e loro specializzazioni e delle altre professioni sanitarie e loro specializzazioni, attivati da università con sede in Lombardia, a seguito di convenzioni con la Regione, in corso nell’anno accademico 2008-2009, sono disciplinati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, e possono essere rinnovati secondo i principi di cui all’articolo 2. ARTICOLO 4 (Comitato di indirizzo e coordinamento) 1. E’ istituito il comitato di indirizzo e coordinamento (CIC), quale strumento di partecipazione agli atti di programmazione regionale in relazione alle strutture e ai servizi sanitari coinvolti nell’ambito della formazione sanitaria universitaria. 2. Il CIC è composto dal Presidente della Regione, che lo presiede, dagli assessori e dai direttori generali competenti, dai rettori delle università e dai presidi delle facoltà di medicina e chirurgia. Il protocollo di cui all’articolo 2, comma 2, ne disciplina le modalità di funzionamento. ARTICOLO 5 (Compiti, ruoli e disciplina dei rapporti) 1. All’interno della rete regionale della assistenza, della formazione e della ricerca di cui al all’articolo 3 sono definiti i compiti e i ruoli dei diversi soggetti. 2. I rapporti tra servizio sanitario regionale e università sono disciplinati dal protocollo di cui all’articolo 2, comma 2, in conformità alla presente legge e nel rispetto del principio della leale cooperazione, al fine di assicurare la promozione e l’integrazione delle attività assistenziali, di formazione, di ricerca e di didattica del servizio sanitario regionale e delle università. 3. Il protocollo, in relazione alla dimensione e alle attività della struttura assistenziale rapportata al numero degli studenti in formazione presso la facoltà di medicina e chirurgia, disciplina le modalità di collaborazione tra Regione e università, sulla base dei seguenti principi: a) definizione delle linee generali della partecipazione delle università alla programmazione sanitaria regionale e del ruolo degli attori del sistema lombardo; b) indicazione dei parametri per l’individuazione delle attività e delle strutture assistenziali funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca della facoltà di medicina e chirurgia e degli enti di cui all’articolo 3, secondo criteri di funzionalità e coerenza con le esigenze di assistenza, di didattica e di ricerca e con l’identificazione degli indicatori di risultato. 4. L’attuazione del protocollo è realizzata, sulla base di schemi concordati tra Regione ed università, mediante apposite convenzioni stipulate dalle singole università con ciascuna delle strutture sanitarie comprese nel polo universitario di pertinenza. 5. Nel protocollo la Regione e le università individuano congiuntamente i parametri e le modalità per una valutazione qualitativa e quantitativa dell’attività integrata svolta dagli atenei, tenendo conto delle prestazioni fornite, dell’attività di didattica e di ricerca svolte e dei risultati conseguiti, anche attraverso il coinvolgimento del personale ospedaliero. ARTICOLO 6 (Organizzazione dipartimentale) 1. Ad eccezione delle sperimentazioni gestionali, gli aspetti organizzativi della presenza dell’università nelle strutture sanitarie sono concordati tra struttura sanitaria e università, privilegiando modelli organizzativi dipartimentali che sviluppano congiuntamente l’attività assistenziale, di didattica e di ricerca. 2. I direttori dei dipartimenti, scelti sentito l’organo di programmazione congiunta di cui all’articolo 7, sono nominati dal direttore generale delle strutture sanitarie. ARTICOLO 7 (Rapporti tra università e strutture sanitarie afferenti ai poli universitari) 1. I rapporti tra università e strutture sanitarie afferenti ai poli universitari sono improntati al principio di leale collaborazione e disciplinati da convenzioni, i cui contenuti devono essere coerenti con gli schemi di cui all’articolo 5, comma 4. 2. Il direttore generale della struttura sanitaria principale è nominato dalla Giunta regionale secondo le procedure di cui all’articolo 7, comma 3, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali). 3. Al fine di garantire l’integrazione delle attività istituzionali di assistenza, didattica e ricerca e l’ottimizzazione delle risorse, l’università e la struttura sanitaria principale di cui all’articolo 3, nel rispetto delle reciproche finalità istituzionali ed autonomie, si impegnano a individuare modalità di programmazione congiunta delle proprie attività, definendo congiuntamente le rispettive responsabilità di processo. Tali modalità sono definite da un apposito organismo paritetico, denominato organo di programmazione congiunta (OPC), composto dal rettore, dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, dal direttore amministrativo dell’università, dal direttore generale, dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo dell’azienda sanitaria principale. L’OPC esprime pareri sugli assetti organizzativi. ARTICOLO 8 (Finanziamento del sistema) 1. Il sistema regionale di finanziamento dei poli universitari e degli ospedali tiene conto della specifica missione di tali strutture. La determinazione delle risorse avviene annualmente con deliberazione della Giunta regionale in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale. La Regione istituisce, con il contributo delle direzioni generali coinvolte nelle attività di ricerca e formazione, un fondo speciale per le attività didattiche e di ricerca, finalizzato allo sviluppo e all’attuazione della programmazione regionale. 2. Al sostegno delle attività svolte dalle strutture sanitarie convenzionate concorrono risorse messe a disposizione sia dalle università sia dal fondo sanitario regionale. 3. Le università e la Regione concordano le modalità di rilevazione dei dati contabili ed extra-contabili necessari alla determinazione dei costi dei servizi e delle attività, quantificando i reciproci apporti. ARTICOLO 9 (Rapporti economici e funzioni del personale universitario ed ospedaliero) 1. In coerenza con il proprio stato giuridico, i professori e i ricercatori universitari convenzionati con le strutture sanitarie della Lombardia esercitano funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca. L’impegno orario del personale universitario convenzionato, onnicomprensivo delle tre funzioni evidenziate, è pari a quello del corrispondente personale ospedaliero. La presenza nelle strutture aziendali è comunque rilevata secondo modalità oggettive e deve essere pari almeno al 50 per cento dell’orario complessivo. 2. Per remunerare il contributo offerto alle finalità del servizio sanitario regionale, ai professori e ai ricercatori universitari, nonché alle figure equiparate, compete, oltre alla retribuzione corrisposta dall’università, un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico, pari all’intera retribuzione di posizione conseguente alla graduazione delle funzioni dirigenziali, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza della sanità pubblica, nonché un’indennità pari alla eventuale differenza negativa tra i trattamenti economici di base previsti dai rispettivi ordinamenti. 3. E’ altresì riconosciuto un trattamento economico aggiuntivo in relazione all’effettivo raggiungimento dei risultati ottenuti nell’attività assistenziale, pari all’intera retribuzione di risultato così come disciplinata dalla struttura sanitaria, nel rispetto dei vincoli contrattuali della sanità pubblica. 4. L’indennità di esclusività è riconosciuta per intero a coloro che abbiano optato per l’attività professionale intramoenia. 5. In sede di prima applicazione della presente legge sono fatti salvi i trattamenti di maggior favore attualmente corrisposti al personale universitario tramite un assegno ad personam riassorbibile. 6. Le funzioni di tutor possono essere attribuite anche a personale ospedaliero in possesso di idonei requisiti di professionalità. 7. Le aziende, nella definizione degli assetti organizzativi e delle posizioni dirigenziali, determinano le quote di risorse da destinare al personale universitario nel pieno rispetto dei vincoli economici complessivi del sistema sanitario lombardo. ARTICOLO 10 (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell’attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nell’integrazione delle attività di assistenza, formazione e ricerca, tra strutture universitarie e sanitarie. 2. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti: a) come risulta composta la rete regionale della assistenza, formazione e ricerca, in termini di numero e tipologia degli enti di cui all’articolo 3; b) quali sono le attività individuate nei protocolli e nelle convenzioni stipulati; c) in quale entità il personale universitario ha concorso alle attività di assistenza; d) quali sono gli esiti della verifica degli obiettivi programmati prevista all’articolo 3, comma 3, e della valutazione qualitativa e quantitativa prevista all’articolo 5, comma 5; e) quali sono le attività svolte dal CIC e qual’é l’apporto delle università alla programmazione regionale in relazione alle strutture e ai servizi sanitari coinvolti nell’ambito della formazione sanitaria universitaria; f) come si è svolto il processo di istituzione degli OPC e quali sono le modalità del loro funzionamento. 3. La relazione di cui al comma 2 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l’esame. ARTICOLO 11 (Norma finanziaria) 1. Alle spese di cui all’articolo 8, commi 2 e 3 e all’articolo 9, si fa fronte con le risorse previste annualmente alla U.P.B. 5.1.0.2.256 "Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza". 2. All’autorizzazione delle spese relative al fondo speciale per le attività didattiche previsto dall’articolo 8, comma 1, si provvede con successivo provvedimento di legge. Formula Finale: La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 6 agosto 2009 (Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/872 del 30 luglio 2009)
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