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NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio

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Legge regionale 6 agosto 2007, n. 13
Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche
 
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale

Promulga la seguente legge

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
SEZIONE I
FINALITÀ

ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione riconosce il turismo come fenomeno integrato di sviluppo economico sostenibile, di promozione e valorizzazione del territorio, di crescita sociale e culturale della persona e della collettività.
2. La presente legge, nel rispetto dei principi della Costituzione e dello Statuto, nonché degli obblighi comunitari, detta norme in materia di sviluppo del sistema di offerta turistica, per rendere tale offerta motore della crescita sostenibile della comunità regionale.

3. A tal fine la Regione interviene, in particolare, per:
a) favorire l’integrazione tra l’offerta turistica e gli altri settori economici e produttivi, al fine di aumentare il valore prodotto a beneficio sia del visitatore che della comunità locale;
b) consolidare e promuovere, sul mercato locale, nazionale ed estero,
l’immagine unitaria e complessiva del sistema turistico regionale e di ciascuna delle sue parti;
c) orientare il processo di costruzione e miglioramento del sistema dell’offerta turistica sul territorio, anche attraverso il sostegno all’innovazione tecnologica ed organizzativa del settore;
d) promuovere la posizione competitiva internazionale dell’offerta turistica regionale, con particolare riferimento all’attrazione di flussi di domande con caratteristiche e modelli di consumo coerenti con lo sviluppo sostenibile di tutto il territorio regionale;
e) favorire il rafforzamento strutturale del sistema di offerta turistica anche attraverso la qualificazione degli operatori, dei servizi e delle strutture;
f) favorire lo sviluppo di servizi basati sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per le imprese e le destinazioni turistiche, al fine di migliorare i sistemi di qualità di gestione, e dei sistemi di informazione e di assistenza ai turisti, anche attraverso il coordinamento del sistema informativo turistico regionale;
g) definire e attuare politiche di gestione coordinata delle risorse turistiche, valorizzando anche il patrimonio storico, monumentale,
naturalistico e culturale della Regione;
h) promuovere uno sviluppo economico-sociale equilibrato e sostenibile in materia di economia del mare e attuare una politica di gestione unitaria della costa;
i) promuovere il turismo montano valorizzando l’immagine delle località montane;
l) garantire la migliore accoglienza dei visitatori e promuovere la qualità complessiva del prodotto e dei servizi turistici;
m) promuovere il turismo sociale, favorendone la fruibilità, con particolare riferimento ai diversamente abili, ai giovani ed alla terza età;
n) favorire politiche attive tese a promuovere la stabilizzazione del mercato del lavoro, l’emersione del lavoro irregolare, il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e della disciplina contrattuale nazionale ed integrativa dei rapporti di lavoro, nonché la qualificazione e la riqualificazione professionale degli addetti del settore, anche mediante il sistema della bilateralità, tramite processi di formazione continua;
o) promuovere, concordemente con le altre Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l’unitarietà del comparto turistico.

SEZIONE II
PRINCIPI GENERALI E RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

ARTICOLO 2
(Principi generali)

1. La Regione, ai sensi dell’articolo 189, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, individua le specifiche funzioni ed i compiti amministrativi da attribuire, delegare o subdelegare agli enti locali in materia di turismo ed organizza il sistema turistico laziale ispirandosi al principio di sussidiarietà e favorendo l’integrazione delle funzioni tra i soggetti operanti nel settore nonché lo sviluppo del partenariato tra pubblico e privato.

ARTICOLO 3
(Funzioni della Regione)

1. La Regione, nelle materie disciplinate dalla presente legge, svolge le funzioni amministrative concernenti:
a) l’adozione del piano turistico regionale triennale degli interventi, con il quale sono determinati gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità, gli indirizzi, i criteri e le metodologie d’intervento nonché i criteri per la concessione di contributi per le imprese turistiche e le attività ricettive;
b) l’attuazione degli interventi riservati alla Regione dal piano turistico regionale, nonché la definizione e l’attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale;
c) l’elaborazione e il coordinamento dell’attuazione dei programmi di intervento previsti dall’Unione europea o da leggi statali;
d) i rapporti con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela del patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale, per la valorizzazione del proprio territorio a fini turistici;
e) il coordinamento e l’indirizzo in relazione all’attività e alle iniziative per la promozione del prodotto turistico, fatta salva l’autonomia degli enti locali;
f) la promozione turistica sul mercato nazionale che abbia particolare rilievo per l’immagine complessiva del turismo regionale nonché, in via esclusiva, sul mercato estero, fatto salvo quanto previsto all’ articolo 4, comma 1, lettera d), numero 5);
g) l’agevolazione dell’accesso al credito delle imprese turistiche mediante apposite convenzioni con istituti di credito;
h) la determinazione dei requisiti minimi funzionali e strutturali per la classificazione delle strutture ricettive nonché per la classificazione degli stabilimenti balneari;
i) l’assegnazione del marchio turistico regionale;
l) l’adozione della carta del turista;
m) l’adozione del piano di utilizzazione a scopo turistico ricreativo delle aree del demanio marittimo;
n) la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco, nonché la vigilanza sulle associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali,
religiose e sociali, operanti a livello nazionale, che abbiano sedi operative nel territorio regionale;
o) il riconoscimento dei sistemi turistici locali nonché il finanziamento dei relativi progetti di sviluppo;
p) il coordinamento della raccolta per l’elaborazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l’offerta turistica regionale in tutte le loro articolazioni;
q) la costituzione dell’Osservatorio regionale del turismo;
r) l’alta formazione degli operatori del comparto turistico attraverso la “Scuola di alta formazione del turismo”;
s) la tenuta dell’elenco regionale delle agenzie sicure;
t) la pubblicazione annuale dell’elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR).

ARTICOLO 4
(Funzioni delle province)

1. Nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e dei criteri contenuti nella programmazione regionale, le province:
a) adottano i piani di valorizzazione, promozione locale ed accoglienza turistica;
b) attuano specifici interventi turistici di rilevanza provinciale previsti nel piano turistico regionale, nonché nei programmi nazionali e comunitari; c) realizzano attività di promozione del prodotto turistico;
d) svolgono, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 6, le seguenti funzioni già di competenza delle aziende di promozione turistica (APT) di cui alla legge regionale 15 maggio 1997, n. 9 (Nuove norme in materia di organizzazione turistica nel Lazio) e successive modifiche:
1) l’organizzazione dell’informazione, dell’accoglienza, dell’assistenza e della tutela del turista, anche con l’ausilio delle tecnologie dell’informazione e comunicazione (ICT), attraverso i servizi di informazione e accoglienza turistica (IAT);
2) il controllo della qualità dei servizi;
3) la consulenza e l’assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore;
4) la valorizzazione turistica del proprio ambito territoriale nonché la promozione di manifestazioni e iniziative atte a stimolare flussi turistici;
5) la partecipazione ad iniziative di promozione turistica regionale all’estero ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera f), per il tramite dell’Agenzia regionale di promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.A..

2. Le province svolgono, altresì, le funzioni e i compiti amministrativi delegati dalla Regione concernenti:
a) la vidimazione, la raccolta e la pubblicazione delle tariffe delle strutture ricettive;
b) l’attribuzione della classifica delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari sulla base dei requisiti fissati dalla Regione e il rilascio del relativo attestato;
c) le agenzie di viaggi e turismo, nonché le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro, i gruppi sociali e le comunità, operanti a livello locale, ivi compresa l’attività di vigilanza;
d) le associazioni pro-loco;
e) la concessione di contributi.
3. Le province inoltre:
a) provvedono alla raccolta ed elaborazione dei dati sul movimento turistico delle strutture ricettive anche con la collaborazione dei comuni;
b) provvedono alla trasmissione dei dati alla Regione nell’ambito del sistema statistico regionale ed assicurano la necessaria collaborazione all’Osservatorio regionale del turismo.

ARTICOLO 5
(Funzioni dei comuni)

1. I comuni, singoli o associati, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2, degli obiettivi, degli indirizzi e dei criteri contenuti nella programmazione regionale svolgono le seguenti funzioni concernenti:
a) l’individuazione e la realizzazione degli interventi promozionali di livello comunale, ivi compresi quelli riguardanti il turismo sociale;
b) le autorizzazioni all’esercizio delle attività svolte dalle strutture ricettive e la relativa vigilanza;
c) la formulazione di proposte alla provincia competente per territorio per l’attivazione di uffici di informazione e accoglienza turistica e per la realizzazione di iniziative o la fornitura di servizi di interesse turistico.
2. I comuni svolgono, altresì, funzioni e compiti amministrativi delegati concernenti il rilascio, il rinnovo, la revoca delle concessioni relative alle aree del demanio marittimo, comprese quelle immediatamente prospicienti, per finalità turistiche e ricreative nonché la relativa vigilanza.
3. I comuni, inoltre:
a) collaborano con la provincia per la raccolta dei dati sul movimento turistico delle strutture ricettive;
b) assicurano all’Osservatorio regionale del turismo e al sistema statistico regionale la necessaria collaborazione.

ARTICOLO 6
(Comune di Roma)

1. Nelle more della entrata in vigore della legge concernente l’ordinamento di Roma Capitale della Repubblica, di cui all’articolo 114, comma terzo, della Costituzione, al Comune di Roma sono attribuite, in conformità all’articolo 9, comma 3, della l.r. 14/1999, oltre alle funzioni di cui all’ articolo 5, le funzioni già di competenza dell’APT, istituita nell’ambito del comune stesso, ai sensi della l.r. 9/1997, ed individuate nell’articolo 4, comma 1, lettera d).

ARTICOLO 7
(Atti di direttiva e poteri sostitutivi)

1. Al fine di garantire l’effettivo e corretto svolgimento delle funzioni e dei compiti delegati alle province, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta atti di direttiva ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della l.r. 14/1999.
2. Nel caso di inerzia o inadempimento nell’esercizio delle funzioni conferite la Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto.

SEZIONE III
ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE

ARTICOLO 8
(Organizzazione turistica regionale)

1. L’organizzazione turistica regionale si articola in:
a) sistemi turistici locali;
b) Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.A.;
c) servizi di informazione e accoglienza turistica;
d) associazioni pro-loco.

ARTICOLO 9
(Sistemi turistici locali)

1. I sistemi turistici locali, di seguito denominati STL, sono il principale ambito di programmazione integrata per lo sviluppo turistico del territorio, caratterizzati dall’offerta integrata di attrazioni turistiche, beni culturali e ambientali, compresi i prodotti eno-gastronomici e dell’artigianato locale, nonché dalla presenza diffusa di imprese turistiche, singole o associate.
2. Ai STL possono partecipare le province, i comuni, le comunità montane, le comunità isolane, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni pro-loco, gli enti e i privati, singoli o associati, che operano nel settore turistico e nei settori ad esso collegati.

ARTICOLO 10
(Riconoscimento dei sistemi turistici locali)

1. La Giunta regionale, previa concertazione con gli enti pubblici locali, le parti economiche e sociali, gli altri organismi operanti nel settore, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di turismo, con propria deliberazione specifica i parametri minimi, utili ai fini del riconoscimento dei STL e concernenti i seguenti elementi:
a) numero e ubicazione geografica, con specifico riferimento alla consistenza demografica ed all’estensione territoriale, dei comuni partecipanti;
b) consistenza della ricettività alberghiera ed extralberghiera e numero degli arrivi e delle presenze turistiche;
c) presenza di un’offerta turistica significativa che coinvolga tutto il territorio del STL ed i suoi attori e che determini una rappresentazione integrata e sinergica dal punto di vista della domanda;
d) valenza turistica caratterizzata dall’offerta di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale.
2. La Giunta regionale, previa concertazione con gli enti pubblici locali, le parti economiche e sociali, gli altri organismi operanti nel settore, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di turismo, riconosce i STL sulla base dei parametri di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale riconosce, altresì, i STL interregionali sulla base di criteri stabiliti d’intesa con le altre Regioni interessate.

ARTICOLO 11
(Progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali)

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e tenuto conto del piano turistico regionale, cofinanzia progetti di sviluppo predisposti, attraverso forme di programmazione negoziata, dai soggetti di cui all’articolo 9, comma 2, finalizzati a:
a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell’offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località con insediamenti turistico-ricettivi o ad alta valenza turistica;
c) sostenere l’innovazione tecnologica dei servizi di informazione e di accoglienza turistica;
d) sostenere la qualificazione delle imprese turistiche, con priorità per le misure volte a garantire stabilità nell’occupazione, gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, di accessibilità e fruibilità, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo dei livelli di eccellenza ed ai sistemi di certificazione ambientale (Emas ed Ecolabel) dei servizi e delle strutture turistiche, nonché alla tutela dell’immagine del prodotto turistico locale.

ARTICOLO 12
(Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.A.)

1. La Regione, le Province del Lazio, il Comune di Roma, al fine di garantire l’unitarietà, la concertazione e il coordinamento degli interventi in materia di promozione turistica di Roma e del Lazio in Italia e all’estero,
si avvalgono dell’Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.A., di seguito denominata Agenzia, costituita ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile, cui partecipano con le modalità di cui all’articolo 13.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l’Agenzia in particolare:
a) promuove l’offerta turistica regionale in Italia e all’estero;
b) favorisce la diffusione di una più ampia cultura dell’ospitalità tra operatori pubblici e privati e la popolazione locale;
c) promuove la cultura della tutela dei diritti del turista consumatore;
d) cura la stampa e la distribuzione del materiale informativo e promozionale di livello regionale e locale anche negli IAT;
e) realizza campagne promozionali e azioni di comunicazione di interesse regionale;
f) partecipa a fiere e manifestazioni turistiche e non, al fine di promuovere il territorio e le varie offerte regionali;
g) svolge qualsiasi ulteriore funzione necessaria per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica.
3. L’Agenzia opera nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modifiche.

ARTICOLO 13
(Partecipazione e rappresentanza della Regione nell’Agenzia)

1. La partecipazione della Regione alla Agenzia è subordinata alla condizione che lo statuto preveda che:
a) alla Regione sia riservata la maggioranza assoluta delle azioni, da mantenere anche in caso di aumento di capitale o di emissione di obbligazioni convertibili;
b) possano essere azionisti dell’Agenzia, oltre alla Regione, le province, il Comune di Roma, gli altri comuni, singoli o associati e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura regionali, anche in forma associata;
c) la promozione dell’offerta turistica sia attuata mediante un programma annuale delle attività, adottato nel rispetto delle previsioni contenute nel piano turistico regionale;
d) alla Regione sia riservata la facoltà, ai sensi dell’ articolo 2449 del codice civile, di nominare un numero di amministratori e di sindaci proporzionale alla quota di partecipazione della Regione stessa all’Agenzia;
e) l’Agenzia si doti di una struttura organizzativa tale da garantire un raccordo stabile con i territori provinciali.
2. La Regione è rappresentata nell’assemblea dell’Agenzia dal Presidente della Regione o dall’assessore competente in materia di turismo da lui delegato.
3. I rappresentanti della Regione negli altri organi dell’Agenzia sono contestualmente designati dal Consiglio regionale con voto limitato, sono nominati con decreto del Presidente della Regione e sono vincolati, nell’esercizio del mandato, all’osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione.
4. Per l’attuazione del programma annuale di attività dell’Agenzia, di cui al comma 1, lettera c), è istituito un fondo di rotazione, di seguito denominato fondo, affidato in gestione, con apposita convenzione, all’Agenzia stessa, che lo amministra con propria contabilità. La convenzione disciplina i diritti e gli obblighi della Regione e dell’Agenzia relativamente alla gestione del fondo stesso, alla destinazione degli eventuali rendimenti ed agli oneri di gestione del fondo stesso, nonché le modalità di verifica da parte della Regione circa l’utilizzo delle risorse.

ARTICOLO 14
(Servizi di informazione e accoglienza turistica)

1. Le province ed il Comune di Roma organizzano sul territorio di propria competenza servizi di informazione e accoglienza turistica, di seguito denominati IAT, sulla base di un piano organico che tenga conto della qualità ed entità delle correnti di traffico turistico, della consistenza e qualità delle strutture ricettive, extraricettive e turistico-sportive, della consistenza ed omogeneità delle risorse turistiche e dei servizi pubblici esistenti, della presenza di parchi archeologici, parchi e riserve naturali,
siti di rilevanza storico-artistica e religiosa, nonché di eventuali IAT già presenti sul territorio.
2. Il piano di cui al comma 1 è adottato, in conformità agli indirizzi programmatici della Regione e tenuto conto delle eventuali proposte presentate dai comuni interessati, con atto deliberativo del competente organo provinciale o del Comune di Roma.
3. In base al periodo di apertura ogni servizio può essere annuale, stagionale o occasionale.
4. La gestione degli IAT può essere svolta dalle province e dal Comune di Roma anche mediante convenzione con le associazioni pro-loco e con altri organismi associativi operanti sul territorio, ovvero ricorrendo a forme di gestione associata.

ARTICOLO 15
(Associazioni pro-loco)

1. Le associazioni pro-loco sono associazioni senza scopo di lucro, dirette a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la tutela delle risorse turistiche locali.
2. Le associazioni pro-loco, in particolare:
a) promuovono iniziative atte a preservare e diffondere le tradizioni culturali e folkloristiche più significative delle località;
b) svolgono attività di propaganda per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo;
c) svolgono attività ricreative nonché attività dirette a migliorare, in generale, le condizioni di soggiorno dei turisti;
d) garantiscono migliori servizi di assistenza e informazione turistica, anche attraverso convenzioni con gli IAT;
e) intraprendono iniziative idonee a favorire, attraverso processi partecipativi, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo.
3. La Regione riconosce il ruolo di coordinamento dell’Unione nazionale delle pro-loco d’Italia (UNPLI) nelle sue articolazioni regionali e provinciali, come associazione rappresentativa delle pro-loco attive in ambito regionale e provinciale.
4. Presso ogni provincia competente per territorio è istituito l’albo provinciale delle associazioni pro-loco. Per l’iscrizione all’albo devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che nello stesso comune non esista altra associazione già iscritta all’albo, a meno che nel comune stesso siano presenti più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico; in tal caso l’iscrizione all’albo di ulteriori associazioni pro-loco può essere consentita sentita l’UNPLI regionale;
b) che l’associazione sia costituita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata;
c) che nello statuto dell’associazione sia garantito il metodo democratico di accesso ai cittadini, il divieto di ripartizione degli utili tra gli associati, l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili per il raggiungimento degli scopi statutari, la devoluzione dei beni, in caso di scioglimento, ad altra associazione di utilità sociale.
5. Nell’ambito della programmazione turistica regionale, la Regione concede contributi alle associazioni pro-loco sulla base di programmi annuali di attività, predisposti dalle stesse associazioni pro-loco, nei quali è contenuta la relativa spesa. L’iscrizione all’albo di cui al comma 4 costituisce condizione per accedere ai contributi regionali e provinciali.
6. Le associazioni pro-loco presentano domanda di iscrizione all’albo alla provincia competente, corredata dalla copia autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto e dal parere positivo del comune, il quale esprime la propria valutazione entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine, si prescinde dall’acquisizione del parere del comune.
7. La denominazione “pro-loco” è riservata esclusivamente alle associazioni iscritte all’albo.
8. La cancellazione dall’albo è disposta qualora vengano meno i requisiti previsti, sia comprovata un’inattività di almeno un anno o lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dalla legge.

CAPO II
PROGRAMMAZIONE TURISTICA

ARTICOLO 16
(Finalità della programmazione turistica)

1. La Regione riconosce il turismo quale componente essenziale dello sviluppo sostenibile e promuove:
a) l’elaborazione di una strategia organica per il turismo che orienti l’evoluzione delle diverse offerte territoriali esistenti nella regione e individui i raccordi e le sinergie esistenti tra le stesse;
b) l’identificazione dei criteri operativi di allocazione delle risorse pubbliche disponibili, nonché delle modalità di coinvolgimento delle risorse private per l’attuazione dei progetti strategici;
c) la definizione degli interventi volti a favorire lo sviluppo diffuso del turismo regionale e sostenere le opportunità delle aree meno avvantaggiate;
d) la destagionalizzazione dell’offerta turistica, indirizzandola verso le fasce di popolazione interessata, al fine di promuovere nuovi turismi o turismi di nicchia, quali quelli relativi ai diversamente abili, ai giovani ed alla terza età;
e) l’elevazione del livello di qualità del prodotto turistico;
f) l’innovazione del prodotto attuata attraverso il sostegno alle tecniche innovative nei settori della bioarchitettura e del risparmio energetico e dei sistemi di certificazione ambientale (Emas ed Ecolabel) dei servizi e delle strutture turistiche;
g) il coordinamento tra il sistema infrastrutturale del territorio e le aree di fruizione turistica.

ARTICOLO 17
(Piano turistico regionale)

1. La Regione, in conformità agli obiettivi di programmazione socio-economica e territoriale comunitaria, nazionale e regionale, adotta un piano turistico triennale delle azioni da realizzare sul territorio regionale, nel quale sono definiti, in particolare:
a) gli obiettivi generali da perseguire nel triennio di validità nonché i
criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento;
b) gli obiettivi specifici per il rafforzamento e per la promozione dell’offerta turistica regionale da perseguire anche mediante i progetti d’intervento da realizzare nell’ambito dei STL;
c) gli indirizzi per lo sviluppo della competitività del sistema di offerta turistica della Regione e per la sua promozione in ambito locale, nazionale e internazionale;
d) gli interventi la cui realizzazione è riservata all’amministrazione regionale;
e) i criteri per la concessione dei contributi alle imprese turistiche e alle strutture ricettive;
f) le indicazioni e l’orientamento, in conformità alla vigente normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, delle misure di sostegno economico, per il raggiungimento di elevati standard qualitativi nonché per la realizzazione di sistemi di eccellenza, di nuovi prodotti turistici e per il potenziamento di un’offerta turistica che generi sviluppo sostenibile e diffuso in tutto il proprio sistema territoriale;
g) i criteri per il riconoscimento dei sistemi turistici locali interregionali;
h) le misure integrate per la formazione, la qualificazione e la riqualificazione degli addetti;
i) la ripartizione dei finanziamenti per i diversi ambiti d’intervento, con la relativa copertura finanziaria;
l) i criteri e le modalità per la concessione e la revoca dei finanziamenti;
m) le modalità per il monitoraggio e il controllo sull’utilizzazione dei finanziamenti e sullo stato di attuazione degli interventi.

ARTICOLO 18
(Procedure per l’adozione del piano turistico regionale)

1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno dell’anno precedente il triennio di riferimento, previa concertazione con le associazioni, gli enti locali, le autonomie funzionali, le parti economiche e sociali, delibera la proposta di piano turistico regionale.
2. Il Consiglio regionale approva il piano turistico regionale che, pubblicato sul BUR, costituisce direttiva per le strutture regionali e per gli enti ed i soggetti interessati.
3. Il piano turistico regionale è modificato con la stessa procedura prevista per la sua approvazione.
4. Il piano turistico regionale mantiene validità fino all’approvazione del piano turistico triennale successivo.

ARTICOLO 19
(Attuazione del piano turistico regionale)

1. Ai fini dell’attuazione del piano turistico regionale, nonché di un suo eventuale aggiornamento, la Giunta regionale, entro il 31 marzo, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di turismo, adotta un piano annuale, il quale, per l’anno di riferimento, in particolare, individua:
a) gli interventi da realizzare;
b) le coperture finanziarie e le modalità di impiego delle risorse.

ARTICOLO 20
(Osservatorio regionale del turismo)

1. Al fine di monitorare il settore turistico attraverso l’acquisizione,
la gestione e la diffusione delle informazioni e dei dati statistici relativi al flusso tra domanda e offerta turistica regionale, presso l’assessorato regionale competente in materia di turismo, è istituito, nel rispetto della normativa vigente in tema di organizzazione, l’ Osservatorio regionale del turismo, di seguito denominato Osservatorio.
2. Le modalità di funzionamento dell’Osservatorio sono disciplinate con apposita deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere della commissione consiliare permanente competente in materia di turismo.
3. I comuni e le province mettono a disposizione dell’Osservatorio i dati e le informazioni di cui dispongono al fine di realizzare un flusso informativo continuo.

CAPO III
IMPRESE TURISTICHE ED ATTIVITÀ RICETTIVA
Sezione I
Definizioni

ARTICOLO 21
(Imprese turistiche)

1. Sono imprese turistiche, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, ivi compresi gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei STL, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica.
2. La Regione, concordemente con le altre Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce gli standard minimi comuni delle attività svolte e dei sevizi offerti dalla imprese turistiche.

ARTICOLO 22
(Attività ricettiva)

1. Si definisce attività ricettiva quella diretta alla produzione ed all’offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione di alloggio e di servizi accessori e connessi.

SEZIONE II
STRUTTURE RICETTIVE

ARTICOLO 23
(Individuazione delle strutture ricettive)

1. Le strutture ricettive si distinguono in:
a) strutture ricettive alberghiere;
b) strutture ricettive extralberghiere;
c) strutture ricettive all’aria aperta.
2. Sono strutture ricettive alberghiere le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere, suite e unità abitative fornite di servizio autonomo di cucina.
3. Sono strutture ricettive extralberghiere le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o gruppi,
organizzate e gestite da persone fisiche, società, enti pubblici o privati senza scopo di lucro, da enti religiosi, da associazioni per il conseguimento di finalità ricreative, assistenziali, sociali, culturali, religiose o sportive, nonché da enti pubblici o privati per il soggiorno dei propri dipendenti.
4. Sono strutture ricettive all’aria aperta i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno sia di turisti prevalentemente provvisti di mezzi autonomi di pernottamento sia dei medesimi sprovvisti di tali mezzi autonomi di pernottamento. Nelle strutture ricettive all’aria aperta oltre ai servizi è consentita l’installazione di strutture non permanentemente infisse al suolo e di facile rimozione quali tende, caravan, roulotte, case mobili, maxicaravan e bungalow.
5. Le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ubicate in immobili soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche ed ammobiliate con arredi d’epoca possono assumere la specificazione aggiuntiva di “residenze d’epoca”.
6. L’individuazione e le caratteristiche delle singole strutture ricettive sono stabilite nei regolamenti regionali di cui all’articolo 56.

ARTICOLO 24
(Periodi di apertura e gestione unitaria)

1. I periodi di apertura delle strutture ricettive sono distinti in annuali e stagionali. Per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell’arco dell’anno solare. Per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell’arco dell’anno solare.2. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la
gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all’alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti.
La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purchè lo stesso sia in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista, e sia stipulata un’apposita convenzione che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilità in solido di garantire agli addetti l’applicazione organica delle normative di legge e contrattuali del settore del turismo nonché la coerenza della gestione dell’attività complessiva e dei servizi con il livello di classificazione ottenuto dalla struttura ricettiva.

ARTICOLO 25
(Classificazione delle strutture ricettive)

1. Nei regolamenti di cui all’articolo 56 sono stabiliti i diversi livelli di classificazione delle strutture ricettive e i relativi segni distintivi nonché i corrispondenti requisiti minimi funzionali e strutturali concernenti i seguenti elementi:
a) le condizioni strutturali degli immobili e la qualità e quantità delle strutture esistenti;
b) la qualità ed il numero dei servizi prestati;
c) la quantità e la professionalità del personale acquisita anche attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione e aggiornamento.
2. La provincia competente per territorio provvede alla classificazione delle strutture ricettive sulla base dei requisiti di cui al comma 1. Qualora, per qualsiasi causa, le strutture ricettive presentino i requisiti di una classificazione diversa da quella attribuita, la provincia, su domanda o d’ufficio, procede, di volta in volta, sentite le associazioni maggiormente rappresentative di categoria, ad una nuova classificazione.
3. Qualora in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, lettera o) vengano determinati gli standard minimi di qualità cui riferire la classificazione delle strutture ricettive, la Regione provvede, ove necessario, ad adeguare i regolamenti di cui al comma 1.

SEZIONE III
ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE

ARTICOLO 26
(Autorizzazione all’esercizio delle attività )

1. L’esercizio dell’ attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all’aria aperta è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal comune in cui la struttura è situata, che ne trasmette copia alla provincia.
L’autorizzazione deve contenere le indicazioni relative alla classificazione assegnata, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura e all’ubicazione della struttura.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa vigente, alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

ARTICOLO 27
(Sospensione, decadenza e revoca dell’autorizzazione)

1. Nel caso di carenze di alcuni requisiti oggettivi previsti e, comunque, quando l’attività svolta sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui è stata autorizzata oppure abbia dato luogo ad irregolarità tecnico amministrative, ad evasione fiscale o contributiva o ad inosservanza dell’applicazione delle norme contrattuali e di legge relative ai rapporti di lavoro e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, accertate dalle autorità competenti, il comune provvede a diffidare il titolare della struttura ricettiva, assegnando un termine per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, può disporre la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a sei mesi.
2. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività ricettiva decade:
a) qualora il titolare della struttura ricettiva, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l’esercizio entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione ovvero ne sospenda l’attività per un periodo superiore a dodici mesi al di fuori dei casi di chiusura temporanea autorizzata dal comune, previsti dai regolamenti regionali di cui all’articolo 56;
b) qualora il titolare, alla scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, non abbia ottemperato alle prescrizioni previste o non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti;
c) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per l’esercizio delle relative attività;
d) nelle ipotesi previste dall’articolo 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
e) in caso di reiterata violazione dell’obbligo, ove previsto, di comunicazione dei prezzi e dell’obbligo di applicazione di prezzi conformi a quelli comunicati.
3. Il comune può, altresì, disporre la sospensione dell’autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi, e nei casi più gravi la revoca della stessa, in presenza di rifiuto di accoglienza illegittimamente discriminante da parte del gestore.
4. Il comune comunica contestualmente alla provincia e alla Regione ogni provvedimento adottato ai sensi del presente articolo.

SEZIONE IV
DISPOSIZIONI COMUNI. VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 28
(Comunicazione a fini statistici)

1. Tutti i soggetti titolari di autorizzazione o gestori di esercizio ricettivo comunicano gli arrivi e le presenze all’amministrazione provinciale competente per territorio ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.

ARTICOLO 29
(Comunicazione dei prezzi e dei periodi di apertura)

1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive comunicano alla provincia competente, entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi che intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
2. Per le nuove strutture ed i nuovi esercizi la comunicazione è effettuata prima dell’apertura. Il nuovo gestore di una struttura ricettiva, entro un mese dal subentro, ha la facoltà di modificare i prezzi in vigore. Hanno, altresì, la facoltà di modificare i prezzi il titolare o il gestore che
hanno ottenuto un cambiamento della classificazione, entro trenta giorni dal cambiamento stesso.
3. Di norma i prezzi comunicati valgono per tutto l’anno successivo. In presenza di esigenze di carattere eccezionale gli operatori hanno la facoltà di comunicare, entro il 1° marzo di ogni anno, a modifica di quelli comunicati ai sensi del comma 1, i prezzi che intendono praticare a partire dal 1° giugno dello stesso anno.
4. Gli operatori non possono praticare prezzi superiori ai massimi o inferiori ai minimi comunicati. E’, tuttavia, consentita l’applicazione di prezzi inferiori ai minimi nei seguenti casi:
a) per periodi continuativi di soggiorno pari o superiore a quindici giorni;
b) per gruppi organizzati composti di almeno dieci persone e guide, accompagnatori e interpreti al seguito di detti gruppi;
c) per bambini fino a dodici anni;
d) per partecipanti a meeting, congressi, convegni ed iniziative particolari, realizzati dalla struttura ricettiva ospitante o in regime di convenzione con gli organizzatori dell’evento;
e) per iniziative promozionali che le strutture ricettive intendano promuovere, previa comunicazione alla provincia competente per territorio con l’indicazione del periodo di svolgimento delle iniziative stesse.
5. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi nei termini comporta l’obbligo dell’applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati, nonché l’applicazione della sanzione prevista all’articolo 31, comma 7. In caso di regolarizzazione entro i trenta giorni successivi al termine previsto, è consentita l’applicazione dei nuovi prezzi comunicati, ferma restando l’applicazione della sanzione amministrativa.
6. La provincia provvede alla verifica ed alla vidimazione delle comunicazioni pervenute e ne trasmette copia al titolare della struttura ricettiva e copia alla Regione. La provincia provvede, altresì, alle attività connesse alla raccolta ed alla pubblicazione delle tariffe delle strutture ricettive.
7. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1, i titolari o i gestori delle strutture ricettive comunicano alla provincia competente il periodo di apertura, annuale o stagionale, relativo all’anno successivo.

ARTICOLO 30
(Compiti di vigilanza e controllo)

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente capo sono esercitate dai comuni e dalle province nell’ambito delle rispettive competenze.
2. Le province ed i comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni circa le funzioni rispettivamente svolte in attuazione del presente capo e a comunicarle, se richieste, alla struttura regionale competente in materia di turismo.

ARTICOLO 31
(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. L’esercizio di un’attività ricettiva, anche in modo occasionale, senza autorizzazione è soggetta a sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro e all’immediata chiusura dell’attività.
2. L’inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione, da parte delle strutture ricettive soggette alla stessa, comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
3. La mancata esposizione al pubblico dell’autorizzazione comporta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.
4. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive del segno distintivo assegnato a seguito di classificazione, ovvero dei cartellini relativi alla pubblicità dei prezzi, nonché delle tabelle prezzi aggiornate, comporta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.
5. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive dell’apposito cartello indicante il percorso antincendio comporta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.
6. L’attribuzione alla propria struttura ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo di un’attrezzatura non corrispondente a quella autorizzata o di una denominazione o una classificazione diversa da quella approvata è soggetta alla sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
7. La mancata presentazione da parte delle strutture ricettive dei moduli di comunicazione dei prezzi comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.
8. L’applicazione da parte delle strutture ricettive di prezzi difformi da quelli comunicati comporta la sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.
9. La dotazione, in modo permanente, nelle strutture ricettive, escluse quelle all’aperto, di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato è soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per ogni posto letto in più.
10. La mancata osservanza, da parte delle strutture ricettive alberghiere, dell’obbligo di rimuovere il posto letto aggiunto alla partenza del cliente è soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.
11. La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini turistici da parte delle strutture ricettive comporta la sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro.
12. L’accoglienza, da parte delle strutture ricettive all’aperto, di un numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima autorizzata è soggetta ad una sanzione amministrativa di 500 euro per ogni persona ed ogni giorno in più.
13. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo, nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.
14. Le sanzioni di cui ai commi 1, 3, 5, 9, 10 e 12 sono irrogate dal comune competente e i relativi importi sono introitati e trattenuti dallo stesso ente e destinati alle funzioni conferite in materia di turismo.
15. Le sanzioni di cui ai commi 2, 4, 6, 7, 8 e 11 sono irrogate dalla provincia competente e i relativi importi sono introitati e trattenuti dallo stesso ente e destinati alle funzioni conferite in materia di turismo.

CAPO IV
Agenzie di viaggi e turismo ed altri organismi operanti nel settore
SEZIONE I
AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO

ARTICOLO 32
(Definizione delle agenzie di viaggi e turismo. Elenchi delle agenzie di viaggi e turismo)

1. Sono agenzie di viaggi e turismo le imprese che esercitano l’attività di produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nell’acquisto di tali servizi o entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza ed accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio “CCV”, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970) nonché dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).
2. Le agenzie di viaggi e turismo, autorizzate ai sensi della presente legge, e le rispettive filiali sono iscritte in apposito elenco istituito presso la provincia competente per territorio, che provvede alla sua tenuta ed aggiornamento. In tale elenco sono riportati, per ogni agenzia, i dati relativi alla denominazione, al tipo di attività autorizzata, al nome del titolare o alla ragione sociale, in caso di società, ed al nome del direttore tecnico, nonché tutti i provvedimenti concernenti la singola agenzia eventualmente assunti dalla provincia ai sensi della presente legge.
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le province trasmettono alla Regione gli elenchi di cui al comma 2, aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente, ai fini della pubblicazione annuale dell’elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo nel BUR.
4. Con i regolamenti di cui all’articolo 56 sono definite le attività delle agenzie di viaggi e turismo prevedendo:
a) i criteri e le modalità per l’apertura delle filiali gestite da soggetti aventi gli stessi requisiti previsti per l’agenzia principale;
b) i criteri per la redazione dei programmi dei viaggi;
c) i soggetti responsabili delle agenzie di viaggi e turismo;
d) idonea distinzione tra l’attività di organizzazione e quella di intermediazione da specificare al momento del rilascio delle autorizzazioni.

ARTICOLO 33
(Garanzia assicurativa e deposito cauzionale)

1. Le agenzie di viaggi e turismo sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli utenti dei servizi turistici ed a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione a programmi di viaggi e soggiorno, nell’osservanza delle disposizioni previste in materia di contratti di viaggio dalla Convenzione internazionale di cui alla l. 1084/1977 nonché dal d.lgs. 206/2005. Le agenzie di viaggi e turismo inviano annualmente alla provincia territorialmente competente la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del premio assicurativo.
2. Le agenzie di viaggi e turismo sono tenute a versare alla provincia competente per territorio un deposito cauzionale di 20.000 euro per l’autorizzazione all’esercizio dell’ attività. Tali importi possono essere aggiornati con decreto del Presidente della Regione. La cauzione può essere prestata in titoli di rendita pubblica esenti da vincolo o al portatore o può essere costituita mediante fideiussione bancaria irrevocabile o polizza fideiussoria assicurativa anche fornita da mutue costituite da agenti di viaggio.
3. La cauzione di cui al comma 2 è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell’agenzia a garanzia di tasse non pagate o di sanzioni pecuniarie.
4. Nei casi in cui la cauzione sia stata ridotta rispetto alla sua consistenza per effetto dell’applicazione del comma 3, essa deve essere reintegrata nel suo importo originario nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di adempiervi da parte della provincia.
5. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell’interessato, viene effettuato dalla provincia entro e non oltre novanta giorni consecutivi dalla data di ricezione della domanda, purché risulti regolare il pagamento delle tasse e di eventuali sanzioni.

ARTICOLO 34
(Condizioni per l’apertura delle agenzie di viaggi e turismo e per l’esercizio delle attività)

1. L’apertura delle agenzie di viaggi e turismo nonché l’esercizio della relativa attività sono soggetti ad autorizzazione da parte della provincia competente per territorio, rilasciata alla persona fisica o alla società nella persona del legale rappresentante che ne abbiano fatto richiesta.
L’autorizzazione è annuale e viene tacitamente rinnovata con il pagamento della tassa di concessione regionale di cui al comma 2.
2. Il titolare dell’autorizzazione è soggetto al pagamento della tassa di concessione regionale dovuta nella misura stabilita dalla normativa statale e regionale vigente in materia e i cui proventi spettano alle province ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 14/1999 e dei relativi provvedimenti di attuazione.
3. Le agenzie di viaggi e turismo possono aprire propri uffici in occasione di fiere o manifestazioni temporanee nell’area di svolgimento della fiera o manifestazione, limitatamente al periodo della manifestazione medesima, previa comunicazione alla provincia.
4. Le agenzie di viaggi e turismo devono esporre in modo visibile l’autorizzazione all’esercizio delle attività sia nei locali ad essa preposti che nei siti on line in caso di vendita di prodotti e-commerce.
5. Le agenzie di viaggi e turismo devono usare sempre ed esclusivamente la denominazione risultante dal provvedimento di autorizzazione. In caso di utilizzo da parte delle agenzie, per la promozione e la commercializzazione dei loro prodotti, di marchi diversi dalla loro denominazione, deve comunque risultare in modo chiaro ed evidente la denominazione dell’agenzia che propone o vende il prodotto turistico.

ARTICOLO 35
(Rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed ai mutamenti nell’organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo)

1. La provincia rilascia l’autorizzazione all’apertura delle agenzie di viaggi e turismo con apposito provvedimento che indica espressamente:
a) la denominazione dell’agenzia di viaggi e turismo;
b) il titolare, persona fisica o giuridica e, relativamente alle società, la denominazione, la ragione sociale ed il legale rappresentante;
c) l’attività autorizzata;
d) il direttore tecnico;
e) l’ubicazione dei locali di esercizio.
2. La provincia autorizza, altresì, i mutamenti nell’organizzazione dell’agenzia di viaggi e turismo relativi agli elementi di cui al comma 1. A tal fine i mutamenti devono essere comunicati, entro trenta giorni dal loro verificarsi, alla provincia stessa, che, previa verifica dei presupposti, provvede alla modifica richiesta. I mutamenti relativi alla titolarità dell’agenzia di viaggi e turismo o alla ragione sociale comportano il pagamento della tassa di concessione.
3. Sono ammessi mutamenti nell’organizzazione dell’agenzia dovuti a subentri nell’impresa già esistente a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge per tale attività.
4. Per il rilascio dell’autorizzazione a persone fisiche o a persone giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea sono fatte salve le disposizioni previste dall’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 (Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell’art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 - legge comunitaria 1990).
5. Le province comunicano all’assessorato regionale competente in materia di turismo l’elenco delle autorizzazioni concesse nonché ogni modifica ad esse relativa.

ARTICOLO 36
(Sospensione e decadenza dell’autorizzazione)

1. La provincia dispone la sospensione dell’autorizzazione per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di sei mesi:
a) quando vengano esercitate attività difformi da quelle autorizzate;
b) qualora venga accertato che l’attività dell’agenzia risulti pregiudizievole per l’immagine dell’offerta turistica regionale in conseguenza di gravi inadempimenti e irregolarità amministrative.
2. La provincia dichiara la decadenza dell’autorizzazione:
a) qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al comma 1, l’agenzia non provveda all’eliminazione delle irregolarità o non ottemperi alle disposizioni della provincia entro l’ulteriore termine assegnato dalla stessa a pena di decadenza dell’autorizzazione;
b) nel caso di condanna per reati connessi all’esercizio delle attività di agenzia di viaggi e turismo;
c) in caso di mancata garanzia assicurativa ai sensi dell’articolo 33.

ARTICOLO 37
(Elenco regionale delle agenzie sicure)

1. Presso l’assessorato regionale competente in materia di turismo è istituito l’elenco regionale delle agenzie sicure, di seguito denominato elenco, al quale possono iscriversi le agenzie di viaggi e turismo che garantiscano un alto livello nell’organizzazione e nella sicurezza dei servizi offerti nonché il rispetto del “turismo etico”. Tale elenco è aggiornato annualmente ed è pubblicato sul BUR e sul sito Internet della Regione.
2. I criteri e le modalità per l’iscrizione all’elenco sono stabiliti nei regolamenti di cui all’articolo 32, comma 4.

ARTICOLO 38
(Esclusione)

1. Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla presente sezione:
a) le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale, la cui attività si limiti esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti;
b) i consorzi e le società consortili di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e seguenti e 2615 ter del codice civile, fra strutture ricettive che effettuino servizi di prenotazione ed assistenza esclusivamente a favore delle imprese consorziate, anche avvalendosi di strumenti infotelematici e mediante l’apertura di propri distinti uffici.

SEZIONE II
ALTRI ORGANISMI OPERANTI NEL SETTORE

ARTICOLO 39
(Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale)

1. E’ istituito presso l’assessorato regionale competente in materia di turismo l’elenco delle associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali che abbiano sedi operative nel Lazio ed almeno in altre tre regioni e che, ai sensi della normativa vigente, svolgano in modo continuativo ed esclusivamente per i propri associati l’attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni.
2. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1, le associazioni e gli altri enti devono possedere, per disposizione statutaria, i seguenti requisiti:
a) assenza di qualunque forma di lucro nell’esercizio delle attività, desumibile dai bilanci sociali;
b) organizzazione e funzionamento secondo criteri di democraticità;
c) fruizione dei servizi solo da parte degli associati.
3. Le modalità di iscrizione all’elenco regionale di cui al comma 1 sono disciplinate nel regolamento previsto all’articolo 32, comma 4.
4. Le associazioni e gli altri enti inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di agenzie di viaggi e turismo il programma annuale delle singole iniziative previste. Eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente e comunque prima dell’inizio dell’attività.
5. La Regione, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 42, sospende lo svolgimento delle attività delle associazioni e degli altri enti fino all’eliminazione dell’irregolarità, qualora:
a) la documentazione di cui ai commi 3 e 4 risulti insufficiente od incompleta;
b) siano accertate gravi irregolarità nello svolgimento delle attività;
c) non risulti l’esistenza della garanzia assicurativa di cui all’articolo 33.
6. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 40, ogni associazione o altro ente deve servirsi, per l’organizzazione tecnica dei viaggi, di agenzie di viaggi e turismo che risultino autorizzate ai sensi della presente legge.

ARTICOLO 40
(Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità, operanti a livello locale)

1. Le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro, i gruppi sociali e le comunità, operanti a livello locale aventi finalità ricreative, culturali, religiose e sociali possono organizzare e realizzare, senza carattere di professionalità, gite occasionali riservate esclusivamente ai propri associati od appartenenti.
2. L’organizzazione e la realizzazione delle attività di cui al comma 1 non sono soggette alle disposizioni della presente legge, purché venga stipulata un’assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dall’effettuazione di ogni singola iniziativa.

SEZIONE III
VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 41
(Vigilanza e controllo)

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente capo sono esercitate dalla provincia competente per territorio, salvo quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera n).

ARTICOLO 42
(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Salva l’applicazione delle norme penali, chiunque intraprenda o svolga in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attività delle agenzie di viaggi e turismo senza aver ottenuto le autorizzazioni prescritte dalla presente legge è soggetto al pagamento di una somma da 5.000 a 10.000 euro, tenuto conto delle attività abusivamente esercitate.
2. L’inosservanza delle prescrizioni relative alla redazione dei programmi di viaggio comporta il pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro, tenuto conto delle attività che l’agenzia è autorizzata a svolgere.
3. Il titolare che con qualsiasi mezzo di comunicazione attribuisca alla propria agenzia una denominazione diversa da quella autorizzata è soggetto al pagamento di una somma da 3.000 a 6.000 euro.
4. La mancata esposizione al pubblico dell’autorizzazione di cui all’articolo 35 comporta il pagamento della sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.
5 La tardiva comunicazione dei mutamenti nell’organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo di cui all’articolo 35, comma 2 comporta il pagamento di una somma da 250 a 500 euro.
6. Le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale che esercitano le attività previste dalla presente legge senza essere iscritti nell’elenco regionale sono soggetti al pagamento di una somma da 5.000 a 10.000 euro.
7. La mancata stipula da parte delle associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro di cui agli articoli 39 e 40 della polizza assicurativa
prescritta comporta il pagamento di una somma da 5.000 a 10.000 euro.
8. Il mancato invio alla struttura regionale competente in materia di agenzie di viaggi e turismo del programma annuale delle attività da parte delle associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro di cui all’articolo 39 comporta il pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.
9. All’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo si provvede ai sensi del titolo VI, capo II, della l.r. 14/1999. Come previsto dall’articolo 208 della l.r. 14/1999, in attesa dell’adeguamento della legge regionale di disciplina delle sanzioni amministrative ai sensi dell’articolo 194, comma 4, della l.r. 14/1999, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge regionale 5 luglio 1994, n 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche, limitatamente alle sanzioni di competenza regionale di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.

CAPO V
STRUMENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO

ARTICOLO 43
(Marchio turistico regionale)

1. E’ istituito il marchio turistico regionale mirato a riconoscere l’eccellenza in ambito turistico di aree territoriali, comuni, strutture ricettive e imprese turistiche del Lazio. Il marchio è attribuito per singole ed esclusive attività tenendo conto di quella prevalente del richiedente.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere della commissione consiliare permanente competente in materia di turismo, sentite le associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale e le organizzazioni dei consumatori, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’assegnazione del marchio turistico regionale a coloro che ne facciano richiesta.
3. Il marchio è assegnato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di turismo.

ARTICOLO 44
(Scuola di alta formazione per il turismo)

1. Al fine di favorire una continua crescita professionale e manageriale degli operatori del comparto turistico regionale, la Regione promuove la costituzione di una fondazione denominata “Scuola di alta formazione per il turismo”, di seguito denominata scuola, quale ente di interesse pubblico senza fini di lucro, con sede legale in Roma ed eventuali sedi operative in comuni a forte vocazione turistica, in cui sono presenti istituti pubblici di formazione nelle attività turistiche.
2. Possono partecipare alla scuola, in qualità di soci fondatori, oltre alla Regione e agli enti locali, anche istituzioni, enti, imprese, pubbliche o private, regionali, statali e internazionali, che ne condividano le finalità.
3. La partecipazione della Regione alla scuola è subordinata alla condizione che il relativo atto costitutivo e lo statuto prevedano che:a) la fondazione, una volta costituita, chieda alla Regione il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
b) siano individuate le funzioni del consiglio di amministrazione, del presidente, del collegio dei revisori e l’eventuale presenza di altri organi;
c) sia riservata alla Regione, quale socio promotore, la nomina della maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti e del presidente della fondazione;
d) siano richieste le maggioranze qualificate per le determinazioni più rilevanti per l’ente e la sua attività;
e) venga adottato un programma pluriennale di attività, aggiornato annualmente;
f) venga inviata alla Regione copia della relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo annuale, approvata dal consiglio di amministrazione;
g) vi sia il vincolo di destinare tutti gli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuire utili.
. Lo statuto, inoltre, può stabilire che:
a) la fondazione, per svolgere le sue attività, possa stipulare accordi, convenzioni o contratti con enti o istituti pubblici o privati, costituire e partecipare a consorzi e a società, nel rispetto delle finalità indicate dallo statuto;
b) le modifiche statutarie siano approvate dal consiglio d’amministrazione, con una maggioranza dei due terzi dei componenti.
5. Il fondo di dotazione della scuola è costituito da beni immobili e mobili, da dotazioni finanziarie conferite dai soci all’atto della costituzione della fondazione o successivamente secondo quanto previsto dall’atto costitutivo e dallo statuto.
6. La Regione, in sede di costituzione, è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della scuola beni mobili ed immobili, diritti reali e personali.
7. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione alla scuola ed, in particolare, a sottoscrivere l’atto costitutivo e lo statuto.

ARTICOLO 45
(Interventi a favore del turista)

1. La Regione sostiene le attività per la tutela dei diritti del turista, comprese forme non giudiziali di soluzione delle controversie, a partire dalle commissioni arbitrali e conciliative delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, che hanno compiti istituzionali in materia.
2. La Regione, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, adotta la “carta del turista” e ne promuove la distribuzione presso le strutture ricettive, gli IAT, le associazioni pro-loco, le agenzie di viaggi e turismo e comunque a livello capillare sul territorio. Detta carta, in particolare, contiene informazioni sulla normativa nazionale e regionale in materia turistica, sui servizi turistico-ricettivi, sulle tradizioni e sugli usi delle comunità locali, sulla fruibilità dei beni storici, artistici ed ambientali presenti sul territorio regionale, nonché sull’educazione ad un turismo responsabile nei confronti della comunità ospitante.

CAPO VI
UTILIZZAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO PER FINALITà TURISTICHE E RICREATIVE

ARTICOLO 46
(Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo)

1. Per garantire l’utilizzazione programmata e razionale delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, la Regione adotta, sulla base della cartografia catastale nonché dei dati forniti dal Sistema informativo del demanio marittimo (SID), ai sensi dall’articolo 6, comma 3, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modificazioni, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo. Detto piano, in particolare:
a) individua le aree destinate all’utilizzazione turistico-ricreativa, tenuto conto anche dei piani di utilizzazione degli arenili (PUA) adottati dai comuni;
b) stabilisce i criteri per l’utilizzazione delle aree demaniali per finalità turistiche e ricreative, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela ambientale e di quanto previsto dal presente capo;
c) stabilisce la classificazione delle aree demaniali e degli specchi acquei in relazione alla valenza turistica.
2. Il piano di cui al comma 1 è adottato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentiti i sindaci dei comuni interessati nonché, limitatamente al piano di cui al comma 1, lettera a), la competente autorità marittima statale e le associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore.
3. I PUA dei comuni devono essere conformi alle disposizioni contenute nei piani di cui al presente articolo.

ARTICOLO 47
(Concessioni delle aree del demanio marittimo e di quelle immediatamente prospicienti per finalità turistiche e ricreative)

1. I comuni nel cui territorio sono comprese le relative aree demaniali provvedono al rilascio, al rinnovo, alla decadenza e alla revoca, nonché a qualsiasi variazione, delle concessioni delle aree demaniali marittime, comprese quelle immediatamente prospicienti, quando l’utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative, in conformità alla normativa statale e regionale e ai contenuti del piano di cui all’articolo 46, per quanto riguarda le aree demaniali marittime.
2. I comuni curano l’aggiornamento delle concessioni di propria competenza comunicando i dati, anche su supporto informatico, alla Regione e trasmettendo ad essa, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione, riferita all’anno precedente, sull’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.
3. Le concessioni delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative hanno durata di sei anni e alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo, limitatamente alle concessioni delle aree demaniali marittime, quanto disposto dall’articolo 42, secondo comma, del codice della navigazione. In caso di motivata richiesta degli interessati ed in considerazione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare, le concessioni di cui al presente comma possono avere una durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni.

ARTICOLO 48
(Deposito cauzionale)

1. I concessionari, a garanzia dell’osservanza degli obblighi assunti con la concessione, prima del rilascio della stessa, provvedono a stipulare una polizza fideiussoria pari ad un importo doppio del canone annuo.

ARTICOLO 49
(Revoca e decadenza dalla concessione)

1. I provvedimenti di revoca e decadenza delle concessioni sono adottati dal comune competente con provvedimento adeguatamente motivato.
2. In caso di revoca di una concessione per motivi di pubblico interesse non riconducibili a fatto del concessionario o, per quanto riguarda la concessione di aree del demanio marittimo, in caso di contrasto sopravvenuto con il piano di cui all’articolo 46, il comune, su richiesta del concessionario, può rilasciare al medesimo, qualora fosse disponibile sul litorale di propria competenza, una concessione equivalente per estensione, in conformità al suddetto piano.
3. La decadenza dalla concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
a) per mancata esecuzione delle opere previste nell’atto di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati;
b) per non uso continuato durante il periodo fissato nell’atto di concessione o per cattivo uso;
c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;
d) per omesso pagamento del canone nel numero di rate fissato dall’atto di concessione;
e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di leggi o di regolamenti.
4. Nel caso di cui al comma 3, lettere a) e b) il comune può accordare una proroga al concessionario. Prima di dichiarare la decadenza, l’amministrazione comunale fissa un termine entro il quale l’interessato può presentare le sue controdeduzioni.
5. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite, né per spese sostenute.

ARTICOLO 50
(Affidamento ad altri delle attività. Subingresso nella concessione)

1. Il comune concedente rilascia:
a) l’autorizzazione all’affidamento, da parte del concessionario, ad altri soggetti della gestione dell’attività oggetto della concessione, nonché di attività secondarie rientranti nell’ambito della stessa;
b) l’autorizzazione al subingresso di altri soggetti nella concessione delle aree demaniali.

ARTICOLO 51
(Canone e imposta regionale sulle concessioni delle aree demaniali marittime)

1. Le concessioni delle aree demaniali marittime sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa vigente, nonché al pagamento dell’imposta regionale nella misura stabilita dall’articolo 14 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2, relativo all’imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo.
2. Le funzioni relative all’accertamento e riscossione dell’imposta, al contenzioso tributario e all’eventuale rappresentanza in giudizio spettano ai comuni.
3. I comuni provvedono entro il mese di febbraio di ciascun anno a comunicare alla Regione gli importi dei canoni e dell’imposte dovuti dai concessionari ai sensi del presente articolo.

ARTICOLO 52
(Tipologie di utilizzazione delle aree demaniali per finalità turistiche e ricreative)

1. Rientrano tra le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative, in particolare:
a) gli stabilimenti balneari;
b) le spiagge attrezzate;
c) le spiagge libere attrezzate;
d) i punti di ormeggio;
e) gli esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
f) l’esercizio del noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
g) la gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive.
2. La Regione, concordemente con le altre Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua le ulteriori tipologie a valenza generale relativamente alle attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse ed il turismo nautico.
3. Con i regolamenti regionali di cui all’articolo 56 sono stabiliti i requisiti e le caratteristiche delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali di cui al comma 1.
4. La provincia competente per territorio provvede alla classificazione degli stabilimenti balneari in relazione alle specifiche caratteristiche ed ai requisiti posseduti. A tal fine, con i regolamenti regionali di cui al comma 3 sono stabiliti, in particolare, i criteri ed i requisiti minimi funzionali e strutturali per l’attribuzione dei diversi livelli di classificazione ed i relativi segni distintivi.

ARTICOLO 53
(Dichiarazione di inizio di attività e comunicazione dei prezzi)

1. L’esercizio delle attività oggetto della concessione è subordinato alla previa dichiarazione di inizio dell’attività stessa. La dichiarazione è presentata al comune concedente con le indicazioni riguardanti l’ubicazione della struttura e il periodo di apertura ed è, inoltre, corredata dalla documentazione comprovante il possesso, da parte del titolare, dei requisiti prescritti ai sensi della normativa vigente, ivi compresi quelli inerenti la somministrazione di cibi e bevande.
2. L’esercizio dell’attività è intrapreso decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, dandone contestuale comunicazione al comune competente.
3. I titolari della gestione delle attività oggetto della concessione comunicano al comune competente i prezzi minimi e massimi dei servizi applicati al pubblico.
4. La comunicazione di cui al comma 3 deve essere inviata entro il 31 gennaio di ogni anno, con validità dal primo giorno di apertura della stagione balneare e fino alla chiusura della stessa come fissato nelle ordinanze balneari.
5. Il comune, nei trenta giorni successivi alla scadenza di cui al comma 4, provvede alla verifica delle comunicazioni pervenute. Una copia della comunicazione è inviata alla Regione.
6. Nel caso vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.
7. La mancata o incompleta comunicazione entro il termine previsto comporta l’impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell’ultima regolare comunicazione e l’irrogazione della sanzione prevista.
8. Per le nuove concessioni ovvero nei casi in cui si verifica, nel corso dell’anno, il subingresso nella concessione la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio attività.
9. E’ fatto obbligo di esporre in modo ben visibile al pubblico una tabella con i prezzi conformi all’ultima regolare comunicazione di cui al comma 3.

ARTICOLO 54
(Vigilanza)

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittime disciplinate dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull’utilizzo delle aree demaniali marittime e sulle aree immediatamente prospicienti, quando l’utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative, sono esercitate dalle province e dai comuni nell’ambito delle rispettive competenze.

ARTICOLO 55
(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. L’esercizio delle attività oggetto della concessione senza la previa dichiarazione d’inizio di attività comporta la sanzione amministrativa da 2.500 a 5.000 euro e l’immediata chiusura dell’esercizio.
2. La mancata comunicazione dei prezzi da applicare nei termini previsti comporta la sanzione amministrativa da 2.000 a 4.000 euro.
3. L’applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati comporta la sanzione amministrativa da 1.500 a 3.000 euro.
4. La mancata esposizione al pubblico delle tabelle prezzi aggiornate comporta la sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro.
5. L’utilizzazione da parte degli stabilimenti balneari di una classificazione diversa da quella attribuita è soggetta alla sanzione amministrativa da 2.000 a 4.000 euro.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono applicate dal comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente e destinate alle funzioni delegate in materia di demanio marittimo. Le sanzioni di cui al comma 5 sono di competenza della provincia.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
SEZIONE I
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 56
(Regolamenti autorizzati)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta uno o più regolamenti regionali autorizzati ai sensi dell’ articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto, sulla base delle norme generali contenute nella presente legge, fatta salva la potestà normativa delle province e dei comuni, secondo i principi fissati dall’articolo 117, comma sesto della Costituzione e dall’articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). Alla data di entrata in vigore dei suddetti regolamenti sono abrogate le leggi regionali individuate all’articolo 59.
2. Nelle more della costituzione del Comitato di garanzia statutaria di cui all’articolo 68 dello Statuto, i regolamenti di cui al presente articolo sono adottati sentito il parere della commissione consiliare competente.

ARTICOLO 57
(Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione degli aiuti)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.
2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati ai sensi del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 142 del 14 maggio 1998.
3. I contributi di cui al comma 1, soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, sono concessi a condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dei contributi stessi ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 83 del 27 marzo 1999. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

ARTICOLO 58
(Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modifiche)

1. Al comma 1 dell’articolo 75 della l.r. 14/1999 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
“a bis) l’attuazione degli interventi riservati alla Regione dal piano turistico regionale, nonché la definizione e l’attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale;
a ter) l’elaborazione ed il coordinamento dell’attuazione dei programmi d’intervento previsti dall’Unione europea o da leggi statali;
a quater) i rapporti con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela del patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale, per la valorizzazione del proprio territorio a fini turistici;”;
b) le lettere b), c) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
“b) la determinazione dei requisiti minimi funzionali e strutturali per la classificazione delle strutture ricettive nonché per la classificazione degli stabilimenti balneari;
c) l’agevolazione dell’accesso al credito delle imprese turistiche mediante apposite convenzioni con istituti di credito;
e) la promozione turistica sul mercato nazionale che abbia particolare rilievo per l’immagine complessiva del turismo regionale nonché, in via esclusiva, sul mercato estero, fatto salvo quanto previsto all’articolo 76, comma 1, lettera c sexies), numero 5;”;
c) alla lettera d) le parole: “e la commercializzazione” sono soppresse;
d) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
“e bis) l’assegnazione del marchio turistico regionale;
e ter) l’adozione della carta del turista;
e quater) la tenuta dell’elenco regionale delle agenzie sicure;
e quinquies) la pubblicazione annuale dell’elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo nel BUR;”;
e) alla lettera h) le parole da: “nel settore” a “dell’albo” sono sostituite dalle seguenti: “a livello nazionale, ivi compresi la tenuta e l’aggiornamento del relativo elenco,”;
f) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché l’adozione del piano di utilizzazione per finalità turistiche e ricreative delle aree del demanio marittimo;”;
g) dopo la lettera n bis) sono aggiunte le seguenti:
“n ter) il riconoscimento dei sistemi turistici locali nonché il finanziamento dei relativi progetti di sviluppo;
n quater) il coordinamento della raccolta per l’elaborazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l’offerta
n quinquies) l’alta formazione degli operatori del comparto turistico attraverso la “Scuola di alta formazione per il turismo”.”.
2. Dopo la lettera c ter) del comma 1 dell’articolo 76 della l.r. 14/1999 e successive modifiche sono aggiunte le seguenti:
“c quater) l’adozione dei piani di valorizzazione, promozione locale ed accoglienza turistica;
c quinquies) l’attuazione di specifici interventi turistici di rilevanza provinciale previsti nel piano turistico regionale, nonché nei programmi nazionali e comunitari e la realizzazione di attività di promozione del prodotto turistico, nel rispetto dell’azione di coordinamento regionale di cui all’articolo 75, comma 1, lettera d);
c sexies) lo svolgimento delle seguenti funzioni già di competenza delle aziende di promozione turistica (APT) di cui alla legge regionale 15 maggio 1997, n. 9 (Nuove norme in materia di organizzazione turistica nel Lazio) e successive modifiche:
1) l’organizzazione dell’informazione, dell’accoglienza, dell’assistenza e della tutela del turista, anche con l’ausilio delle tecnologie dell’informazione e comunicazione (ICT), attraverso i servizi di informazione e accoglienza turistica (IAT);
2) il controllo della qualità dei servizi;
3) la consulenza e l’assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore;
4) la valorizzazione turistica del proprio ambito territoriale nonché la promozione di manifestazioni e iniziative atte a stimolare flussi turistici;
5) la partecipazione ad iniziative di promozione turistica regionale all’estero ai sensi dell’articolo 75, comma 1, lettera e), per il tramite dell’Agenzia regionale di promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.A..”.
3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 76 della l.r. 14/1999 e successive modifiche è inserita la seguente:
“b bis) le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro, i gruppi sociali e le comunità, operanti a livello locale, e la relativa vigilanza;”.
4. Il comma 5 dell’articolo 76 della l.r. 14/1999 e successive modifiche è abrogato.

ARTICOLO 59
(Abrogazioni)

1. Alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 56 sono abrogate le seguenti norme:
a) la legge regionale 8 gennaio 1975, n. 1 (Istituzione dell’Albo regionale delle associazioni pro-loco);
b) la legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 (Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive);
c) il regolamento regionale 4 marzo 1985, n. 1 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, concernente: “Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive”);
d) il regolamento regionale 4 marzo 1985, n. 2 (Modifica dell’articolo 6 del regolamento regionale 4 marzo 1985, n. 1, concernente: “Regolamento di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53”);
e) la legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 (Disciplina dei complessi ricettivi campeggistici);
f) la legge regionale 28 luglio 1988, n. 45 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 concernente: “Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive”);
g) il regolamento regionale 28 luglio 1988, n. 5 (Modifiche del regolamento regionale 4 marzo 1985, n. 1 e del regolamento regionale 4 marzo 1985, n. 2, di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 “Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive”);
h) la legge regionale 20 giugno 1990, n. 78 (Interventi per attività di promozione e propaganda turistica da parte delle pro-loco iscritte all’albo regionale);
i) il regolamento regionale 27 settembre 1993, n. 2 (Caratteristiche tecniche dei villaggi turistici e dei campeggi e requisiti per la loro classificazione in attuazione dell’articolo 7 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 “Disciplina dei complessi ricettivi campeggistici”);
l) la legge regionale 13 dicembre 1996, n. 54 (Regolamentazione del turismo itinerante con istituzione delle aree attrezzate di sosta per veicoli autosufficienti);
m) la legge regionale 15 maggio 1997, n. 9 (Nuove norme in materia di organizzazione turistica nel Lazio);
n) la legge regionale 15 maggio 1997, n. 10 (Modifiche alla deliberazione legislativa, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 1997, concernente: “Nuove norme in materia di organizzazione turistica nel Lazio”);
o) l’articolo 23 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11
(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1997), relativo a modifiche alla legge regionale 17 settembre 1984, n. 53;
p) la legge regionale 29 maggio 1997, n. 18 (Norme relative alla disciplina ed alla classificazione degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie);
q) l’articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 1997, n. 46 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 1997), relativo a modifiche alla legge regionale 15 maggio 1997, n. 9;
r) la legge regionale 5 agosto 1998, n. 33 (Disciplina e gestione delle case ed appartamenti per vacanze);
s) la legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10 (Disciplina dell’esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo e di altri organismi operanti in materia);
t) il comma 2 dell’articolo 61 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002), relativo a modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10;
u) la legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 (Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10 “Disciplina dell’esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo e di altri organismi operanti in materia”);
v) l’articolo 55 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004), relativo a modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10;
z) l’articolo 30 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2005), relativo a modifiche alla legge regionale 15 maggio 1997, n. 9;
aa) l’articolo 177 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006), relativo alla Scuola di alta formazione del turismo.

SEZIONE II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 60
(Esercizio provvisorio delle funzioni di competenza delle APT. Soppressione delle APT)

1. Le APT istituite dall’articolo 12 della l.r. 9/1997 sono soppresse a decorrere dalla data del concreto esercizio da parte delle province e del Comune di Roma delle funzioni già di competenza di tali aziende, ai sensi della citata legge regionale, attraverso le proprie strutture amministrative, ovvero con le forme di gestione previste dal titolo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), secondo quanto stabilito con apposito atto di organizzazione.

2. Fino alla suddetta data e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di cui al comma 1 continuano ad essere esercitate dalle APT.

3. Ai fini della soppressione delle APT, i commissari straordinari in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre allo svolgimento delle funzioni proprie del presidente e del consiglio di amministrazione delle aziende stesse, con la collaborazione del collegio dei revisori contabili, redigono e trasmettono alla Regione e agli enti locali di riferimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un verbale di ricognizione attestante:
a) lo stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili, indicando la rispettiva destinazione d’uso;
b) i rapporti giuridici attivi e passivi esistenti;
c) la situazione finanziaria e contabile;
d) le unità di personale in servizio e il rispettivo stato giuridico ed economico, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
4. Entro sessanta giorni dal ricevimento del verbale di ricognizione di ciascuna APT, il Presidente della Regione, previa verifica di quanto ivi attestato e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative limitatamente al personale da trasferire, con proprio decreto:
a) prende atto dei dati di cui al comma 3;
b) individua il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’APT non utilizzato per lo svolgimento delle relative attività alla data di entrata in vigore della presente legge, da trasferire in proprietà alla Regione.
5. A seguito della comunicazione da parte di ciascuna provincia e del Comune di Roma dell’avvenuta adozione dell’atto di organizzazione ai sensi del comma 1, il Presidente della Regione, sulla base del decreto di cui al comma 4, impartisce ai commissari straordinari specifiche direttive in ordine al trasferimento del personale, del patrimonio mobiliare ed immobiliare con relativo vincolo di destinazione d’uso, fatta eccezione per quello indicato dal comma 4, lettera b), e delle risorse strumentali alle province ed al Comune di Roma, che subentrano nei rapporti attivi e passivi facenti capo alle APT.
6. Espletati gli adempimenti previsti nelle direttive di cui al comma 5:
a) i commissari straordinari cessano dall’incarico e decade il collegio dei revisori contabili;
b) ciascuna provincia ed il Comune di Roma esercitano le funzioni della APT di rispettiva competenza, con le modalità previste dall’atto di organizzazione di cui al comma 1;
c) il Presidente della Regione dichiara con propri decreti l’estinzione delle singole APT.
7. Il personale di ruolo delle APT è inquadrato nei ruoli organici delle rispettive province e del Comune di Roma, nella corrispondente categoria di appartenenza e profilo professionale, senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, del contratto applicato e del trattamento economico in godimento, nonché delle mansioni svolte.
8. La contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali territoriali, le province e il Comune di Roma determina, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento, le forme di tutela dei lavoratori interessati, in ordine al mantenimento del trattamento economico accessorio in godimento, della sede di lavoro, delle mansioni svolte all’atto del trasferimento, nonché alla salvaguardia e allo sviluppo della professionalità acquisita, con riferimento prioritario alle funzioni attribuite alle province e al Comune di Roma dalla presente legge. La contrattazione decentrata può prevedere il ricorso a procedure di mobilità volontaria verso altri enti locali.
9. La Regione assicura alle province e al Comune di Roma, in sede di prima attuazione della presente legge e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione in materia di autonomia di entrate e di spese, risorse non inferiori ai costi complessivamente sostenuti dalle APT per il personale e per la gestione degli uffici, sulla base delle risultanze dell’ultimo esercizio precedente alla soppressione.

ARTICOLO 61
(Primo piano turistico regionale)

1. La Regione adotta, ai sensi dell’articolo 17, il primo piano turistico regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all’articolo 18.

SEZIONE III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 62
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti degli appositi capitoli di cui alle UPB B41, B43 e B44.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 6 agosto 2007
Marrazzo


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