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NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia

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Legge regionale 6.05.2005, n.11
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’ appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)
 
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Finalita’ della legge)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformita’ ai principi di cui all’articolo 117 della Costituzione e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. l0 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente legge recepisce le seguenti direttive comunitarie:
a) direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
b) direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’accesso del pubblico all’informazione ambientale;
c) direttiva 2003/78/CE della Commissione, dell’11 agosto 2003, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari.

CAPO I
Attuazione della direttiva 2001/42/CE

ARTICOLO 2
(Finalita’)

1. Le disposizioni contenute nel presente capo danno attuazione nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia alla direttiva 2001/42/CE con riferimento alle materie di competenza regionale e nel rispetto dei principi generali desumibili dalla medesima, nonche’ dei principi e criteri direttivi generali contenuti nella normativa statale.

ARTICOLO 3
(Finalita’ e ambito di applicazione)

1. Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, la Regione, gli enti locali e gli enti pubblici, anche economici, operanti sul territorio regionale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi aventi effetti significativi sull’ambiente.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dal comma 3, si considerano avere effetti significativi sull’ambiente i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, relativa alla valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonche’ i piani e i programmi che richiedono la valutazione d’incidenza ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
3. I piani e programmi di cui al comma 2 che interessano piccole aree di interesse locale o che comprendono modifiche di rilevanza minore, nonche’ i piani e programmi diversi da quelli di cui al comma 2 e che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, sono soggetti a VAS qualora ne vengano accertati effetti significativi sull’ambiente mediante applicazione caso per caso della procedura di verifica di cui all’articolo 5.
4. Sono esclusi dall’applicazione della presente legge i piani e programmi di cui all’articolo 3, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2001/42/CE.

ARTICOLO 4
(Regolamenti di attuazione)

1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore dalla presente legge, con uno o piu’ regolamenti regionali sono definite le procedure della VAS e della procedura di verifica e sono specificate le tipologie di piani e programmi da assoggettare a tali procedure, sulla base dei seguenti criteri indicati all’allegato II della direttiva 2001/42/CE:
a) determinazione delle caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
1) in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti e altre attivita’, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative, o attraverso la ripartizione delle risorse;
2) in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
3) la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
4) problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
5) la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente;
b) determinazione delle caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
l) probabilita’, durata, frequenza e reversibilita’ degli effetti;
2) carattere cumulativo degli effetti;
3) natura transfrontaliera degli effetti;
4) rischi per la salute umana o per l’ambiente;
5) entita’ ed estensione nello spazio degli effetti;
6) valore e vulnerabilita’ dell’area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualita’ ambientale o dei valori limite, dell’utilizzo intensivo del suolo;
7) effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati in conformita’ ai principi generali di cui all’articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonche’ in conformita’ ai seguenti ulteriori principi e criteri:
a) omogeneita’ e trasparenza delle procedure;
b) semplificazione, accorpamento e accelerazione delle procedure;
c) collaborazione tra i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1;
d) adozione di adeguate forme di pubblicita’, di informazione e di conoscibilita’ degli atti procedimentali, anche mediante utilizzo di sistemi telematici;
e) adeguatezza, nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati, del livello istituzionale cui compete l’espletamento della procedura di VAS;
f) unicita’ delle procedure di valutazione ambientale al fine di evitare duplicazioni valutative;
g) previsione di procedure coordinate e comuni, che evitino duplicazioni procedimentali.
3. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati con decreto del Presidente della Regione, previa approvazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di ambiente, di concerto con gli altri assessori interessati, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, la quale esprime il parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.
4. E’ autorizzata l’emanazione ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge regionale 10/2004 dei regolamenti di cui al comma 1.

ARTICOLO 5
(Procedura di verifica)

1. La procedura di verifica si svolge sulla base dei criteri fissati nell’allegato II della direttiva 2001/42/CE, dei contenuti del rapporto ambientale di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), e dei pareri e delle risultanze delle consultazioni delle autorita’ interessate agli effetti sull’ambiente per le loro specifiche competenze ambientali. Il provvedimento di esclusione dalla procedura di VAS deve essere messo a disposizione dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 8.

ARTICOLO 6
(Procedura di VAS)

1. La procedura di VAS viene espletata:
a) nella fase preparatoria comprendente la fase di predisposizione, consultazione e adozione e nella fase di approvazione del piano o programma;
b) nella fase attuativa e gestionale del piano o programma.
2. La procedura di VAS deve assicurare, in particolare, il rispetto della direttiva 2001/42/CE in correlazione agli obblighi di cui alla direttiva 85/337/CEE, alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, alla direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, ovvero dalle norme interne di recepimento.

ARTICOLO 7
(Elaborazione e redazione di piani e programmi)

1. Nella definizione degli obiettivi ambientali da integrare negli obiettivi generali dei piani o dei programmi, sono svolte le seguenti attivita’:
a) analisi del contesto programmatico e ambientale, nonche’ degli effetti significativi sull’ambiente al fine di confrontare il grado di sostenibilita’ delle alternative;
b) elaborazione di un rapporto ambientale in cui siano contenute le informazioni atte alla identificazione, descrizione e valutazione di tipo qualitativo e quantitativo dei possibili effetti ambientali significativi, tenendo conto degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma, nonche’ delle alternative e degli interventi di mitigazione possibili; i contenuti e i livelli di approfondimento del rapporto ambientale, nonche’ gli indicatori ambientali necessari all’attivita’ di monitoraggio di cui all’articolo 10, comma 1, devono essere definiti nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 e all’allegato I della direttiva 2001/42/CE.
2. Per l’individuazione dei contenuti del rapporto di cui al comma 1, lettera b), e del loro livello di dettaglio, devono essere consultate le autorita’ che possono essere interessate agli effetti ambientali del piano o del programma.

ARTICOLO 8
(Informazione e consultazione su piani e programmi)

1. I regolamenti di cui all’articolo 4 determinano le modalita’ per l’informazione e la consultazione del pubblico e delle autorita’ interessate sui piani e programmi in conformita’ ai principi della direttiva 2001/42/CE e della direttiva 2003/4/CE. Specifiche modalita’ per l’informazione e la consultazione sono determinate nel caso di un piano o di un programma con effetti significativi sull’ambiente di Regioni o di Stati confinanti.

ARTICOLO 9
(Adozione e approvazione di piani e programmi)

1. Gli atti di adozione e approvazione dei piani e dei programmi assoggettati a VAS sono redatti sulla base delle risultanze delle attivita’ di cui all’articolo 7, dei pareri e delle consultazioni. Dell’adozione e dell’approvazione viene data informazione con modalita’ atte ad agevolare la conoscenza dei documenti di piano o di programma unitamente a una relazione di sintesi che illustri come i risultati della valutazione sono stati integrati nel piano o nel programma e che illustri altresi’ le attivita’ di monitoraggio di cui all’articolo 10.

ARTICOLO 10
(Attivita’ di monitoraggio)

1. I piani e programmi di cui alla presente legge sono soggetti, dopo l’approvazione, ad attivita’ di monitoraggio degli effetti ambientali significativi prodotti, che permettano di verificare la rispondenza con le previsioni del rapporto ambientale, nonche’ di individuare eventuali effetti negativi imprevisti, al fine delle opportune misure correttive.

ARTICOLO 11
(Periodo transitorio)

1. In attesa dell’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 4, la Giunta regionale si pronuncia con propria deliberazione in relazione agli effetti sull’ambiente dei piani e dei programmi regionali, nel rispetto delle disposizioni di legge e sulla base del parere espresso dalle amministrazioni competenti. Con lo stesso provvedimento considera le alternative al piano o al programma proposto e le misure di monitoraggio da osservarsi in fase di attuazione e gestione del piano o del programma medesimo.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua i piani e i programmi di cui all’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE, per i quali non trovano applicazione le disposizioni del presente capo.3. Gli enti locali e gli enti pubblici, anche economici, nell’ambito della propria potesta’ di autorganizzazione, adottano misure analoghe a quelle previste dai commi l e 2.

CAPO II
Attuazione della direttiva 2003/4/CE

ARTICOLO 12
(Adeguamento della normativa)

1. Le disposizioni contenute nel presente capo e nei regolamenti attuativi sono adeguate agli eventuali principi generali successivamente individuati dallo Stato nelle proprie materie di competenza esclusiva e concorrente di cui all’articolo 117, commi 2 e 3, della Costituzione, con riferimento alla direttiva 2001/42/CE.
2. Gli atti normativi statali di cui al comma 1 si applicano, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.

ARTICOLO 13
(Informazione ambientale)

1. Ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2003/4/CE, l’informazione ambientale comprende qualsiasi informazione, disponibile in qualunque forma, concernente:
a) lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria e l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversita’ biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonche’ le interazioni tra questi elementi;
b) fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente di cui alla lettera a);
c) atti legislativi e amministrativi, piani, programmi, accordi ambientali e ogni altra misura o attivita’, che incide o puo’ incidere sugli elementi dell’ambiente e sui fattori di cui alle lettere a) e b), nonche’ le misure o le attivita’ intese a proteggere gli elementi dell’ambiente;
d) le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale;
e) le analisi costi-benefici e altre analisi e ipotesi economiche usate nell’ambito delle misure e attivita’ di cui alla lettera c);
f) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell’ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c).
2. L’informazione ambientale deve essere aggiornata, precisa e confrontabile.

ARTICOLO 14
(Accesso all’informazione ambientale)

1. E’ garantito, a chiunque ne faccia richiesta, il diritto di accesso all’informazione ambientale in possesso delle amministrazioni pubbliche e delle persone fisiche e giuridiche definite autorita’ pubbliche, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2003/4/CE, ovvero detenuta per conto di esse.
2. Il diritto di accesso all’informazione ambientale e’ esercitato nei confronti dell’amministrazione regionale e degli enti regionali secondo le modalita’ stabilite dagli articoli 58 e seguenti della legge regionale 7/2000.
3. Gli enti locali, gli enti pubblici, anche economici, compresi i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 7/2000, applicano le disposizioni del presente capo secondo i rispettivi ordinamenti.

ARTICOLO 15
(Diffusione dell’informazione ambientale)

1. L’informazione ambientale deve essere resa disponibile al pubblico, diffusa e aggiornata, in modo da ottenere un’ampia, sistematica e progressiva fruibilita’.
2. L’informazione ambientale comprende almeno:
a) i testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, e di atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali concernenti direttamente o indirettamente l’ambiente;
b) i piani e i programmi relativi all’ambiente;
c) le relazioni sullo stato di attuazione degli atti di cui alle lettere a) e b), qualora elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorita’ pubbliche;
d) le relazioni sullo stato dell’ambiente;
e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attivita’ che incidono o possono incidere sull’ambiente;
f) le autorizzazioni con un impatto significativo sull’ambiente e gli accordi in materia di ambiente, ovvero il riferimento al luogo in cui tali informazioni possono essere richieste o reperite;
g) gli studi sull’impatto ambientale e le valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al luogo in cui tali informazioni possono essere richieste o reperite.
3. I soggetti di cui all’articolo 14 realizzano le misure organizzative necessarie per garantire la disponibilita’ e la diffusione dell’informazione ambientale, in particolare, mediante tecnologie di telecomunicazione informatica o tecnologie elettroniche.

Capo III
Attuazione della direttiva 2003/78/CE

ARTICOLO 16
(Finalita’)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con il presente capo, stabilisce i metodi di campionamento e analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari, in conformita’ ai principi di cui alla direttiva 2003/78/CE.

ARTICOLO 17
(Metodi di campionamento e di analisi)

1. I campioni destinati al controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari sono prelevati secondo le modalita’ tecniche fissate dal regolamento di cui al comma 4.
2. La preparazione e i metodi di analisi dei campioni di cui al comma 1 devono essere conformi ai criteri fissati dal regolamento di cui al comma 4.
3. I campioni globali ottenuti sono considerati rappresentativi dei lotti. La conformita’ al tenore massimo di patulina e’ determinata in funzione dei tenori rilevati nei campioni di laboratorio, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell’8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari.
4. Il regolamento di attuazione del presente articolo e’ emanato con decreto del Presidente della Regione, previa approvazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di salute e di concerto con gli altri assessori interessati.

CAPO IV
Norme finali

ARTICOLO 18
(Modifica all’articolo 4 della legge regionale 10/2004)

1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 10/2004 e’ sostituita dalla seguente:
<>.

ARTICOLO 19
(Modifica all’articolo 8 della legge regionale 10/2004)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 10/2004 e’ aggiunto
il seguente:
<<1 bis. Nel caso in cui in sede amministrativa e’ riconosciuto l’obbligo di disapplicare norme interne in contrasto con la normativa comunitaria, la Giunta regionale emana indirizzi al fine dell’omogeneita’ dell’attivita’ amministrativa regionale e presenta tempestivamente al Consiglio regionale un disegno di legge, con il quale sono modificate o abrogate le disposizioni di legge regionale incompatibili con le norme comunitarie, indicando eventualmente nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.>>.

ARTICOLO 20
(Comunicazione alla Commissione europea)

1. La presente legge e i relativi regolamenti sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, ai fini della loro comunicazione alla Commissione europea.

Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 6 maggio 2005.


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