Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Modificazioni al testo vigente)
1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 2003, n. 17 è così modificato: «Le Aziende sanitarie locali competenti per territorio, provvedono ad assicurare le prestazioni sanitarie primarie, il trattamento protesico e di specifica assistenza necessaria, nei riguardi dei grandi invalidi di guerra, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra e mutilati e invalidi per servizio».
2. All’articolo 1 è aggiunto il seguente comma 3: «Qualora presso le stesse aziende sanitarie locali non sia possibile garantire il servizio di assistenza previsto dai commi precedenti direttamente con proprie strutture interne, le stesse possono stipulare apposite convenzioni con altre strutture pubbliche o private, purché le stesse siano in possesso della competenza ad erogare la tipologia di assistenza prevista».
ARTICOLO 2
(Integrazioni al testo vigente)
1. All’articolo 3, comma 3, prima del punto aggiungere: «ovvero un fattore terapeutico atto ad incedere sullo stato psicofisico degli stessi
soggetti».
2. All’articolo 6, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera: «e) affezioni da cecità bilaterale assoluta».
3. All’articolo 10, comma 3, prima del punto aggiungere: «e del mezzo proprio di trasporto».
4. All’articolo 12, comma 2, ultimo periodo, prima del punto aggiungere: »o per l’uso del proprio mezzo di trasporto, con diritto al rimborso delle spese di trasporto in ragione di 1/5 del prezzo della benzina super, vigente nel periodo interessato, per ogni Km di percorrenza effettuata nel tragitto, calcolato sulle distanze ufficiali più brevi, tra il luogo di residenza e la sede di destinazione, fornite dall’ANAS o dall’ACI».
5. All’articolo 14, comma 1, la locuzione: «cecità bilaterale assoluta e plurimutilati» è sostituita dalla seguente locuzione: «cecità bilaterale assoluta, plurimutilati e paraplegici».
6. All’articolo 24, comma 1, la locuzione «ogni due anni» è sostituita con la seguente locuzione: «ogni anno».
ARTICOLO 3
(Modifiche all’allegato «B»)
1. Alla colonna 4, righe 1 e 2 dell’allegato «B», annesso alla legge regionale 30 ottobre 2003, n. 17, l’importo in euro di «43,93» è sostituito dall’importo in euro di «46,50».
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 5 novembre 2009 - Loiero