NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio
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Legge regionale 5 marzo 2010, n. 2
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Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale ai fini dei collegamenti marittimi con le isole pontine denominata Laziomar S.p.A.
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Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale Promulga la seguente legge ARTICOLO 1 (Promozione della costituzione della Laziomar S.p.A.) 1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di adeguamento alla normativa comunitaria in materia di liberalizzazione delle rotte marittime, di cui all’articolo 19 ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità Europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, la Regione, in conformità all’articolo 56 dello Statuto regionale, promuove la costituzione di una società per azioni a totale partecipazione regionale per l’esercizio del servizio pubblico di cabotaggio marittimo regionale, denominata Laziomar s.p.a., ai fini dell’acquisizione a titolo gratuito, ai sensi dall’articolo 19 ter, comma 3, del d.l. 135/2009 convertito dalla l. 166/2009, del ramo d’azienda ceduto dalla Campania regionale marittima s.p.a (Caremar) relativo ai collegamenti marittimi con le isole pontine. 2. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 19 ter, commi 8 e 9, lettera b), del d.l. 135/2009 convertito dalla l. 166/2009, entro il 28 febbraio 2010 la Regione avvia le procedure per la privatizzazione della Laziomar s.p.a. attraverso la pubblicazione del bando di gara per la selezione del socio privato e la contestuale attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica conformi all’articolo 23 bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’articolo 15, comma 1, lettera b), del d.l. 135/2009 convertito dalla l. 166/2009. ARTICOLO 2 (Condizioni per la partecipazione) 1. La partecipazione della Regione alla Laziomar s.p.a. è subordinata alla condizione che il relativo atto costitutivo e lo statuto prevedano disposizioni tese a garantire che: a) la società sia trasformata in società a partecipazione mista pubblica e privata e che al socio privato sia attribuita una partecipazione al capitale azionario non inferiore al 40 per cento; b) l’oggetto sociale sia coerente con le disposizioni di cui alla presente legge e preveda, in particolare, il perseguimento del miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni delle isole di Ponza e di Ventotene attraverso l’assicurazione della continuità e del perfezionamento, nell’intero corso dell’anno, del servizio di trasporto passeggeri nonché di quello finalizzato all’approvvigionamento delle merci e dei servizi necessari al regolare funzionamento dei servizi pubblici e sociali; c) alla Regione sia riservata la facoltà, ai sensi dell’articolo 2449 del codice civile, di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla propria quota di partecipazione. ARTICOLO 3 (Procedure per la costituzione. Rappresentanti della Regione) 1. Il Presidente della Regione, ovvero l’Assessore regionale competente in materia di trasporti da lui delegato, sono autorizzati a compiere tutti gli atti esecutivi necessari per la costituzione della Laziomar s.p.a. e la relativa partecipazione della Regione ed in particolare a stipulare l’atto costitutivo e a sottoscrivere azioni nonché a sottoscrivere gli eventuali accordi tra i soci relativi all’esercizio dei reciproci diritti e doveri. 2. La Regione è rappresentata nell’assemblea della società dal Presidente della Regione stessa ovvero dall’Assessore regionale competente in materia da lui delegato. 3. I rappresentanti della Regione negli organi sociali sono nominati dal Presidente della Regione stessa. ARTICOLO 4 (Disposizioni finanziarie) 1. Agli oneri connessi all’attuazione della presente legge si provvede: a) al fine di introitare e rendere disponibile il contributo proveniente dallo Stato, mediante l’istituzione: 1) di un apposito capitolo di entrata, nell’ambito dell’UPB 223, denominato: “Assegnazione statale relativa alla gestione del trasporto marittimo conferita dallo Stato ai sensi della legge n. 133/2008 e successive modificazioni” con uno stanziamento pari a 10.030.606,00 euro per ciascuna delle annualità 2010-2012; 2) di un apposito capitolo di spesa, nell’ambito dell’UPB D41, denominato: “Utilizzazione dell’assegnazione statale relativa alla gestione del trasporto marittimo conferita dallo Stato ai sensi della legge n. 133/2008 e successive modificazioni”, con uno stanziamento pari a 10.030.606,00 euro per ciascuna delle annualità 2010-2012; b) mediante l’istituzione di un apposito capitolo di spesa, nell’ambito dell’UPB D41, denominato: “Contributo regionale relativo alla gestione del trasporto marittimo conferita dallo Stato ai sensi della legge n. 133/2008 e successive modificazioni” con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2010, pari a 3 milioni di euro alla cui copertura si provvede mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T21501, esercizio finanziario 2010; c) mediante l’istituzione di un apposito capitolo di spesa, nell’ambito dell’UPB D42, denominato: “Oneri connessi alla costituzione della società LAZIOMAR s.p.a. per l’esercizio del servizio pubblico di cabotaggio marittimo regionale” con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2010, pari a 1 milione di euro, alla cui copertura si provvede mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T22501, esercizio finanziario 2010. ARTICOLO 5 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 5 marzo 2010 IL VICE PRESIDENTE MONTINO
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