Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 - Norme sul diritto allo studio universitario)
1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario) è sostituita dalla seguente:
“e) l’Amministratore unico dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario di cui all’articolo 10 bis, o suo delegato;”.
2. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal seguente:
“2. La Commissione esprime pareri e formula proposte sugli interventi di cui all’articolo 3 ed esprime pareri sugli atti di programmazione.”.
3. L’articolo 10 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal seguente:
“Art. 10 (Organi)
1. Sono organi dell’ADiSU:
a) l’Amministratore unico;
b) il Collegio dei revisori dei conti.”.
4. Dopo l’articolo 10 della legge regionale 6/2006 sono inseriti i seguenti:
“Art. 10 bis (Amministratore unico)
1. L’incarico di Amministratore unico dell’ADiSU è conferito dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, a soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità rispetto alle funzioni da svolgere, maturate sia in ambito pubblico che privato. La durata dell’incarico è fissata in tre anni, prorogabili per altri due anni; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.
2. L’Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell’Agenzia.
3. All’Amministratore unico è corrisposta una indennità stabilita dalla Giunta regionale nella delibera di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia.
4. L’incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Regione, Assessore o Consigliere regionale; l’incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l’attività dell’Agenzia o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi.
5. L’Amministratore unico:
a) assicura il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale mediante i piani e i programmi di cui alla presente legge, adotta le norme regolamentari interne che, nell’ambito dei principi generali e dei criteri fissati dalle leggi regionali e nel rispetto degli indirizzi generali relativi all’organizzazione delle strutture e alle politiche del personale deliberati dalla Giunta regionale, disciplinano l’organizzazione dell’ADiSU, anche sotto il profilo contabile, facendo riferimento alla vigente legge regionale di contabilità, in quanto compatibile;
b) determina la dotazione organica ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2;
c) adotta il programma attuativo annuale degli interventi, su proposta del Direttore;
d) adotta, entro il 30 agosto di ogni anno, il bilancio di previsione per l’anno successivo e le relative variazioni, su proposta del Direttore;
e) adotta, entro il 31 marzo di ogni anno, il conto consuntivo dell’anno precedente allegando allo stesso una dettagliata relazione sull’attività svolta, su proposta del Direttore;
f) autorizza la contrazione di mutui e prestiti nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 19;
g) adotta il bando per la concessione delle provvidenze relativo a ciascun anno accademico;
h) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;
i) valuta i progetti e le proposte elaborati dalla Commissione di controllo degli studenti;
l) convoca, per l’insediamento nella prima data utile successiva alla elezione delle rappresentanze studentesche, la Commissione di controllo degli studenti.
Art. 10 ter (Decadenza dall’incarico)
1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza dall’incarico di Amministratore unico dell’ADiSU per i seguenti motivi:
a) gravi violazioni di norme di legge;
b) inadempienze in ordine alle direttive e agli indirizzi impartiti dalla Regione;
c) mancato conseguimento degli obiettivi assegnati, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi dell’Agenzia;
d) sopravvenute cause di incompatibilità;
e) mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 18, comma 2.”.
5. L’articolo 15 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal seguente:
“Art. 15 (Direttore)
1. Il Direttore dell’ADiSU è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, ed è scelto fra persone in possesso dei requisiti previsti all’articolo 7 della l.r. 2/2005.
2. La durata e la natura del rapporto di lavoro del Direttore è disciplinata nel rispetto delle disposizioni previste all’articolo 7 della l.r. 2/2005 e successive norme di attuazione.
3. Il Direttore:
a) ha la responsabilità dell’organizzazione e della gestione dell’ADiSU nell’ambito di quanto previsto dalle norme regolamentari di cui all’articolo 10 bis, comma 5, lettera a);
b) propone all’Amministratore unico il programma attuativo annuale degli interventi, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la relazione annuale sull’attività svolta;
c) propone all’Amministratore unico i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse umane e finanziarie necessarie;
d) dispone la destinazione e l’utilizzazione del personale;
e) emana le direttive e verifica i risultati dell’azione amministrativa e l’efficienza e l’efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative.”.
6. Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 6/2006 è aggiunto il seguente:
“2 bis. La dotazione organica dell’ADiSU è definita nei limiti delle disponibilità di bilancio dell’ADiSU e correlata con le previsioni del programma attuativo annuale.”.
ARTICOLO 2
(Abrogazioni)
l. Gli articoli 11, 12, 13 e 16 della legge regionale 6/2006 sono abrogati.
ARTICOLO 3
(Disposizioni relative agli organi dell’ADiSU)
1. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, conferisce l’incarico di Amministratore unico dell’ADiSU.
2. Gli organi dell’ADiSU, in carica al momento dell’entrata in vigore della presente legge, decadono alla data di nomina dell’Amministratore unico ai sensi del comma 1, ad eccezione del Collegio dei revisori dei conti che rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato.
3. L’Amministratore unico adotta le norme regolamentari di cui all’articolo 10 bis, comma 5, lettera a) della legge regionale 6/2006, così come introdotto dalla presente legge, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 4
(Convenzione con l’Automobile Club d’Italia)
1. Al fine di ottimizzare la gestione della tassa automobilistica regionale, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l’Automobile Club d’Italia, riconosciuto con legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), Ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, apposita convenzione, di durata triennale, per lo svolgimento di attività inerenti l’applicazione del tributo.
ARTICOLO 5
(Modificazioni all’articolo 22 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi)
1. Il comma 4 dell’articolo 22 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) è sostituito dal seguente:
“4. A decorrere dall’anno di imposta 2009 i proventi derivanti dalla tassa di concessione e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all’articolo 20 spettano alle Comunità montane, che li utilizzano per interventi di tutela, di
miglioramento e valorizzazione nel settore della tartuficoltura e di sostegno all’attività delle Associazioni tartufai.”.
2. Il comma 7 dell’articolo 22 della legge regionale 6/1994 è abrogato.
3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1, stimato in euro 242.000,00, si fa fronte mediante pari riduzione dello stanziamento di cui alla legge regionale 23 luglio 2007, n. 24 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell’ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142)), articolo 23, comma 6 (UPB 02.1.001 - capp. 810-820).
ARTICOLO 6
(Misure per il sostegno al reddito dei soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali)
1. I lavoratori interessati da crisi aziendali o occupazionali posti in cassa integrazione e i lavoratori interessati agli interventi di cui all’articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono usufruire, fino ad un massimo complessivo annuo di euro 5.000,00 dovute dal nucleo familiare anagrafico, del beneficio della sospensione del pagamento, per l’anno 2009, delle tasse, tariffe, canoni comunque denominati che siano corrispettivo o correlati al godimento dei seguenti servizi pubblici:
- asili nido;
- mense scolastiche;
- trasporti scolastici;
- servizi idrici integrati;
- gas per riscaldamento e usi domestici;
- servizio di igiene ambientale.
2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica anche ai lavoratori che, nell’anno 2009, siano interessati dai contratti di solidarietà o posti in mobilità indennizzata ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro).
3. Gli oneri finanziari conseguenti alla sospensione di cui ai precedenti commi e sopportati dalle aziende pubbliche e private erogatrici dei servizi sono posti a carico del bilancio regionale.
4. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali, disciplina con proprio regolamento le modalità ed i termini di attuazione della presente disposizione.
5. Per gli interventi di cui ai commi precedenti è autorizzata, per l’anno 2009, la spesa di euro 1.000.000,00, con imputazione alla UPB 08.1.017 n.i. denominata “Interventi di sostegno al reddito di soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali” (cap. 2942 n.i.).
6. I lavoratori di cui ai commi 1 e 2, nonché i lavoratori che per effetto di crisi aziendali o occupazionali abbiano perso il posto di lavoro a far data dal 1° gennaio 2009, possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate di mutuo immobiliare comprensive di capitale e interessi stipulato per l’acquisto e/o per la ristrutturazione dell’abitazione principale del nucleo familiare.
7. Il beneficio della sospensione di cui al comma 6 può essere richiesto a fronte di postergazione delle rate di mutuo immobiliare assistita da garanzia, per un importo massimo di euro 20.000,00, a valere su di un apposito Fondo istituito presso Gepafin S.p.A..
8. Il beneficio spetta per le rate di mutuo che scadano entro il 31 dicembre 2011 e per un periodo massimo di ammortamento dello stesso mutuo di 24 mesi.
9. La Giunta regionale disciplina, con proprio regolamento, le modalità ed i termini di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.
10. Per gli interventi di cui ai commi da 6 a 9 è autorizzata, per l’anno 2009, la spesa di euro 1.365.000,00, con imputazione alla UPB 08.1.017 n.i. denominata “Interventi di sostegno al reddito di soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali” (cap. 2943 n.i.).
11. Al finanziamento dell’onere complessivo di euro 2.365.000,00 si provvede mediante utilizzo di pari disponibilità, per competenza e per cassa, sulla UPB 06.2.002 per euro 235.000,00, sulla UPB 15.1.003 per euro 1.316.000,00, sulla UPB 15.3.002 per euro 634.000,00 e sulla UPB 16.1.002 per euro 180.000,00.
12. Per gli anni 2010 e successivi l’entità della spesa di cui al presente articolo è determinata annualmente con la legge regionale finanziaria, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
ARTICOLO 7
(Intervento straordinario a favore della mobilità)
1. Per contribuire alle finalità di cui all’articolo 1, comma 295, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), è autorizzata, per l’anno 2009, la spesa di euro 3.000.000,00, da imputare, per competenza e per cassa, alla UPB 06.1.002 (cap. 3131 n.i.) che presenta la sufficiente disponibilità.
2. Per gli anni 2010 e successivi l’entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge regionale finanziaria, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
ARTICOLO 8
(Modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24 - Costituzione del Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica”)
1. Alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24 (Costituzione del Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica”) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 24/2008, sono soppresse le parole “, in base alle rispettive quote di partecipazione,”;
b) al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 24/2008, le parole “il finanziamento degli oneri connessi” sono sostituite dalle seguenti “per il funzionamento del Consorzio ivi inclusi gli oneri connessi”;
c) il comma 5 dell’articolo 15 della legge regionale 24/2008 è sostituito dal seguente:
“5. Il regolamento dei concorsi di cui all’articolo 11, comma 2, al fine della copertura della dotazione organica iniziale del Consorzio, può prevedere modalità che valorizzino e consolidino adeguatamente le pregresse esperienze lavorative maturate nella Associazione “Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra” nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente nonché del principio di buon andamento del costituendo Consorzio dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.”;
d) il comma 6 dell’articolo 15 della legge regionale 24/2008 è abrogato;
e) al comma 7 dell’articolo 15 della legge regionale 24/2008 le parole “dei commi 3, 5 e 6,” sono sostituite dalla seguenti “del comma 3,”.
ARTICOLO 9
(Disposizioni inerenti agli eventi sismici del 1979)
1. Per gli interventi non ultimati entro la scadenza stabilita dall’articolo 13 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 (Provvidenze a favore della Valnerina e degli altri Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi) è fissato un nuovo termine per l’ultimazione dei lavori di mesi dodici dalla data di pubblicazione della presente legge. La documentazione necessaria, ai fini della liquidazione a saldo del contributo, è prodotta entro due mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Per gli interventi già ultimati alla data di pubblicazione della presente legge, il termine di due mesi per la presentazione della succitata documentazione decorre dalla stessa data di pubblicazione. Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporta la decadenza dal contributo e la revoca dello stesso.
2. La disposizione di cui all’articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26 (Ulteriori norme per favorire gli interventi di ripristino e di ricostruzione degli immobili e delle opere pubbliche nella Valnerina e negli altri comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi) non opera nei confronti dell’avente diritto non residente nell’immobile oggetto di contributo, fermo restando l’obbligo della realizzazione dei lavori strutturali per i quali l’importo del contributo non può essere superiore a quello determinato per tali opere in sede di concessione.
ARTICOLO 10
(Abrogazione del comma 9 dell’articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 - Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)
1. Il comma 9 dell’articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è abrogato.
ARTICOLO 11
(Sostegno all’accesso al credito delle PMI, misure di contrasto alla crisi economica e finanziaria, promozione e diffusione della qualità e dell’innovazione. Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 12 marzo 1990, n. 5, 3 aprile 1997, n. 12, 12 novembre 2002, n. 21, 7 novembre 1988, n. 42 e altre disposizioni)
1. Alla legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 (Testo unico dell’artigianato)
sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 5/1990 è aggiunta la seguente:
“c-bis) il potenziamento dei fondi rischi delle cooperative artigiane di garanzia costituite a norma degli articoli 10 e 11 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14 (Interventi per lo sviluppo del settore artigianato).”;
b) i commi 5, 6 e 7 dell’articolo 3 della legge regionale 5/1990 sono abrogati;
c) al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 5/1990, le parole “il capitale sociale” sono sostituite dalle seguenti “i fondi rischi”;
d) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 5/1990 è sostituita dalla seguente:
“a) contributi ai fondi rischi delle cooperative artigiane di garanzia, nei limiti dello stanziamento di bilancio. Le garanzie rilasciate a fronte dei
fondi costituiti con detti apporti sono concesse nel rispetto del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis);”;
e) la lettera c) del comma 2 dell’articolo 63 della legge regionale 5/1990 è soppressa.
2. Alla legge regionale 3 aprile 1997, n. 12 (Interventi di agevolazione finanziaria e per l’assistenza tecnica a favore delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica del Titolo II della legge regionale 12/1997 è sostituita dalla seguente “Contributi in conto interesse e contributi ai fondi rischi dei consorzi fidi”;
b) dopo l’articolo 6 della legge regionale 12/1997 è aggiunto il seguente:
“Art. 6 bis (Contributi ai fondi rischi dei consorzi fidi)
1. La Regione nei limiti degli stanziamenti di bilancio concede contributi per l’incremento dei fondi rischi dei consorzi fidi costituiti tra piccole e medie imprese del settore del commercio, del turismo e dei servizi. Gli importi assegnati possono essere utilizzati unicamente per il rilascio di garanzie a favore delle imprese con l’esclusione di qualsiasi altra finalizzazione. Le garanzie sono concesse nel rispetto del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).”;
c) al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 12/1997, le parole “«Contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati a favore delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi, tramite cooperative o consorzi di garanzia»” sono sostituite dalle seguenti “«Interventi di agevolazione finanziaria per l’assistenza tecnica a favore delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi e per l’erogazione di contributi ai fondi rischi dei consorzi fidi»”.
3. Le risorse residue dei fondi di garanzia di cui alla misura 5.5. “Servizi finanziari alle imprese” del Docup Obiettivo 5 b 1994-1999 affidati in gestione ai consorzi fidi privati ed al consorzio regionale di cui all’articolo 8 della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 (Testo unico dell’artigianato), definitivamente rendicontati all’Unione Europea, sono assegnati agli stessi soggetti a titolo di apporto ai fondi rischi per il rilascio di garanzie con l’esclusione di qualsiasi altra finalizzazione. Le garanzie sono concesse nel rispetto del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).
4. Alla legge regionale 12 novembre 2002, n. 21 (Interventi per la certificazione di sistemi della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell’etica nelle imprese umbre) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 21/2002 eliminare le seguenti parole “e sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 5” e dopo le parole “il programma annuale degli interventi previsti dalla presente legge” aggiungere le seguenti “che sarà inserito nell’ambito del programma annuale attuativo di cui al comma 6, articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25 (Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale)”;
b) l’articolo 5 della legge regionale 21/2002 è abrogato;
c) al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 21/2002, dopo le parole “interventi previsti all’articolo 2” inserire le seguenti “e per gli oneri derivanti dalla gestione”;
d) i commi 3 e 4 dell’articolo 10 della legge regionale 21/2002 sono abrogati.
5. Per il finanziamento della ricerca, innovazione, diffusione e trasferimento tecnologico di cui all’articolo 1, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25 (Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale), è autorizzata, per l’anno 2009, la spesa di euro 210.000,00 con imputazione alla UPB 8.02.011 (cap. 9503) denominata “Servizi reali alle imprese ed interventi per la diffusione dell’Innovazione tecnologica” che presenta la sufficiente disponibilità.
6. Per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 (Testo unico dell’artigianato) si provvede con imputazione alla UPB 8.02.013 (cap. 9455) denominata “Investimenti rivolti ad agevolare l’accesso al credito delle imprese artigiane” che presenta la sufficiente disponibilità.
7. Per gli anni 2010 e successivi l’entità della spesa di cui ai commi 5 e 6 è determinata annualmente con la legge regionale finanziaria, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
8. Alla legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 (Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell’artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 30 della legge regionale 42/1988, le parole “e alla sezione speciale del Registro delle imprese” sono soppresse;
b) il comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale 42/1988 è sostituito dal seguente:
“1. La Commissione provinciale per l’artigianato delibera, anche a posterioririspetto al momento della comunicazione, con effetti vincolanti ai fini previdenziali, assistenziali, assicurativi, di classificazione delle imprese con dipendenti, nonché per l’accesso a tutte le agevolazioni in favore delle imprese artigiane. La commissione provinciale per l’artigianato delibera altresì l’iscrizione, nella separata sezione dell’albo, dei consorzi e società consortili anche in forma di cooperativa, di cui all’articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l’artigianato). La qualifica di impresa artigiana può essere accertata d’ufficio dalle commissioni provinciali, nei confronti delle imprese in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 443/1985. Avverso le delibere della commissione provinciale per l’artigianato è ammesso il ricorso alla commissione regionale per l’artigianato ai sensi dell’articolo 7 della legge 443/1985.”;
c) i commi 2 e 3 dell’articolo 34 della legge regionale 42/1988 sono abrogati.
ARTICOLO 12
(Modificazione ed integrazione alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 – Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria)
1. Alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7-bis dell’articolo 1 della legge regionale 36/2007 le parole “con regolamento” sono soppresse;
b) dopo il comma 7-bis dell’articolo 1 della legge regionale 36/2007 è inserito il seguente comma:
“7-ter. L’agevolazione di cui al comma 2 dell’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) è estesa ai veicoli che presentano i requisiti previsti nelle determinazioni annuali ASI certificati da centri specializzati specificatamente individuati con deliberazione della Giunta regionale. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a definire le procedure per il conseguimento dell’agevolazione in questione.”.
ARTICOLO 13
(Integrazione alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 – Legislazione turistica regionale)
1. Dopo il comma 21 dell’articolo 107 della legge regionale 27 dicembre 2006,
n. 18 (Legislazione turistica regionale) è aggiunto il seguente:
“21 bis. L’Agenzia di promozione turistica esercita, tra le altre, ‘le attività di promozione tipiche di film commission’.”.
ARTICOLO 14
(Integrazione alla legge regionale 21 febbraio 2008, n. 1 - Istituzione del Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 21 febbraio 2008, n. 1 (Istituzione del Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro) è inserito il seguente:
“1 bis. Il contributo è concesso ove il lavoratore deceduto risulti residente in Umbria al momento del decesso, ovvero ove l’incidente mortale si sia verificato nel territorio regionale.”.
Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 5 marzo 2009
LORENZETTI