Aggiornato al con n.41361 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa regionale - Campania

Indietro
Legge regionale 5 maggio 2011 n. 7
"Modifiche alle legge regionali 7 gennaio 1983, n. 9 concernente il rischio sismico, 25 agosto 1989, n. 15 concernente l'ordinamento amministrativo del Consiglio regionale, 28 marzo 2007, n.4 concernente la materia della gestione dei rifiuti, 30 aprile 2002, n.7 concernente l'ordinamento contabile della Regione Campania, 28 aprile 2008, n. 16 e 3 novembre 1994, n. 31 concernenti il riordino del servizio sanitario regionale e 15 marzo 2011, n. 4 concernente le legge finanziaria regionale 2011"
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


Art.1
1. All’articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), è aggiunto il seguente comma:
“5. In caso di inadeguatezza funzionale, in termini di personale tecnico, mezzi e risorse, anche in forma associata con altri enti, i sindaci, su conforme deliberazione del competente organo comunale, possono chiedere alla Giunta regionale di effettuare i
controlli di cui al comma 3, lettera c). La Giunta regionale, accertata l’inadeguatezza, al fine di garantire l’esercizio delle funzioni, affida detti controlli al settore provinciale del Genio Civile competente per territorio, fermo restando l’obbligo, per il Comune, di effettuare gli altri controlli di cui al comma 3.”
2. All’articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1989, n.15 ( Nuovo ordinamento amministrativo del Consiglio regionale), è aggiunto il seguente comma:
“Il Presidente del Consiglio regionale è supportato, nello svolgimento della sua attività istituzionale, da un ufficio diretto da un Capo di gabinetto. L’ufficio di gabinetto non esercita funzioni amministrative e gestionali, non interferisce con le attività delle
strutture organizzative del Consiglio e con esse si raccorda a cura del Segretario generale.”.
3. All’articolo 10 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), è aggiunto il seguente comma:
“5. Qualora il piano d’ambito di una provincia non riesca a garantire il pieno rispetto del principio dell’autosufficienza per fondate e comprovate ragioni oggettive, laGiunta regionale, su motivata richiesta della provincia interessata, acquisito il parere dei competenti organi tecnici e tecnico-sanitari, conferma la effettiva ricorrenza delle ragioni medesime. In tal caso, entro quarantacinque giorni dalla adozione della delibera di Giunta regionale, le altre province procedono alla modifica o alla integrazione dei rispettivi piani d’ambito, al fine di garantire il principio dell’autosufficienza su base regionale, nel rispetto dell’articolo 182-bis del D. Lgs 152/2006 e in coerenza con gli indirizzi del piano regionale di gestione dei rifiuti. I provvedimenti relativi devono essere accompagnati da forme di compensazione, definite d’intesa tra le province interessate.”.
4. Il comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, D.Lgs 28 marzo 2000, n. 76) è sostituito dal seguente:
“3. Ai sensi dell’articolo 53, comma 2, dell’articolo 60, comma 3, e dell’articolo 61, comma 5, dello Statuto regionale, l’ufficio, istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, appone il visto di conformità sui progetti di legge all’esame del Consiglio regionale, previo riscontro della corretta quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture.”.
5. Il comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro del disavanzo), è sostituito dal seguente:
“5. Nelle more dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie, le aziende sanitarie locali devono sottoscrivere, con le strutture autorizzate ai sensi della delibera della Giunta regionale della Campania n. 7301 del 31 dicembre 2001, contratti per le attività di cure palliative ai malati terminali-hospice. La Giunta regionale provvede all’approvazione delle tariffe entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
6. La legge regionale 3 novembre 1994, n.32 ( Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale) è così modificata:
a) il comma 4 dell’articolo 18 è così sostituito:
“4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno e di diritto privato; si instaura con contratto disciplinato dal comma 6 dell’articolo 3 e dal comma 8 dell’articolo 3-bis del D.lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.”;
b) al comma 7 dell’articolo 20 è aggiunto il seguente comma:
“7bis. In caso di mancata elezione del comitato di rappresentanza dopo tre convocazioni successive, il Presidente della Giunta regionale assegna, con lettera notificata ai sindaci dei comuni ricadenti nell’ambito territoriale dell’azienda, un termine non superiore a venti giorni per provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Presidente adotta i provvedimenti necessari e procede, con proprio decreto, all’istituzione del comitato di rappresentanza, formato da cinque componenti scelti tra i sindaci dei comuni che, nell’ambito territoriale e di riferimento, contano il maggior numero di abitanti,”;
c) al comma 5 dell’articolo 22 dopo le parole “con contratto ” sono soppresse le seguenti “di durata quinquennale”.
7. La legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2011), è così modificata:
a) il comma 38 dell’articolo 1 è così sostituito:
“38. Il ricorso all’istituto del comando di dipendenti di altra pubblica
amministrazione presso gli uffici della Giunta e del Consiglio regionale è ammissibile soltanto in presenza di specifiche condizioni legate alla carenza di personale. Il comando, attesa la straordinarietà e la eccezionalità delle esigenze da soddisfare, ha carattere limitato nel tempo, comunque non superiore ad un anno.”;
b) il comma 257 dell’articolo 1 è così sostituito:
“257. Le eventuali somme che le province sono tenute a restituire alla Regione Campania entro il 30 giugno 2011, a titolo di economie di cui alla deliberazione di Giunta regionale 3 agosto 2006, n. 1334, ricevute ad integrazione delle risorse del Programma operativo regionale (POR) Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) e Strumento finanziario di orientamento alla pesca (SFOP) 2000/2006 per la realizzazione di interventi nel settore agricolo e della pesca, sono destinate al finanziamento, a valere sulla UPB 1.74.174, dell’attività connessa all’esercizio della delega in materia di forestazione di cui alla legge regionale n.11/ 1996, come modificata con legge regionale 24 luglio 2006, n.14 (Modifiche ed integrazioni 7 maggio 1996, n.11 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo).”
8. I comuni competenti in materia di scarichi in corpi idrici superficiali possono avvalersi della provincia, all’interno del cui territorio ricadono, ai fini dell’esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 250 dell’articolo 1 della legge regionale 4/2011. I comuni, qualora intendano avvalersi per l’istruttoria degli uffici e del personale della provincia, possono stipulare con tale ente apposita convenzione.
9. La Regione riconosce i crediti vantati dai soggetti di cui alla delibera di Giunta regionale n. 318 del 19 marzo 2010 finalizzati al completamento economico del progetto.


Art. 2
(Dichiarazione d’urgenza)


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania
Caldoro


Note


Note all’art. 1


Comma 1.
Legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9: “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico”.
Art. 5: “Vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche”.
“1. Il collaudatore in corso d'opera, nominato dal committente o dal costruttore che esegue in proprio, controlla, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici ed esercita la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere denunciate ai sensi del precedente art. 2. Il collaudatore provvede, inoltre, unitamente al Direttore dei lavori, al controllo dei particolari esecutivi.
2. Per le strutture in cemento armato, il collaudatore, sempre unitamente al direttore dei lavori, deve verificare i dettagli costruttivi prima della esecuzione dei vari getti. L'attività di vigilanza e controllo del collaudatore si conclude con il certificato di collaudo da rilasciarsi dal collaudatore stesso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della citata L. n. 64 del 1974, da trasmettersi al competente Ufficio provinciale del Genio civile o Sezione autonoma, nonché al Sindaco. Tale certificato di collaudo allorché rilasciato dallo stesso collaudatore di cui al terzo comma del precedente art. 3, è valido anche ai fini e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 5 novembre 1971, n. 1086, fermo restando l'obbligo del direttore dei lavori degli adempimenti di cui all'art. 6 della L. 5 novembre 1971, n. 1086.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, i comuni:
a) accertano che chiunque inizi lavori di cui all’articolo 2 sia in possesso della autorizzazione sismica, ovvero del deposito sismico;
b) accertano che il direttore dei lavori abbia adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 3, comma 5;
c) effettuano il controllo sulla realizzazione dei lavori, ad eccezione di quanto previsto dal comma 4.
4. Il Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio effettua il controllo sulla realizzazione dei lavori, nei casi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b). Il regolamento di cui all’articolo 4, comma 4, disciplina i procedimenti di controllo, definendone anche le modalità a campione. I controlli così definiti costituiscono vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche, come prevista dalla normativa vigente per la fase di realizzazione dei lavori”.


Comma 2.
Legge regionale 25 agosto 1989, n. 15: “Nuovo ordinamento amministrativo del Consiglio regionale”.
Art. 9: “Individuazione e istituzione delle strutture organizzative”.
“L'Area generale di coordinamento, i Settori del Consiglio regionale, i Servizi e le posizioni di studio e di ricerca con i rispettivi ambiti di competenza sono istituiti con la presente legge ed individuati nella allegata Tabella A.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previo confronto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce con deliberazione le Sezioni fissandone il numero ed attribuendone le competenze.
L'Ufficio di Presidenza, su proposta dei Presidenti dei Gruppi, istituisce con deliberazione le strutture di cui al precedente comma dei Gruppi consiliari, in rapporto alla loro consistenza numerica.
Per particolari esigenze, ai Gruppi consiliari possono essere temporaneamente assegnati anche dipendenti dello Stato del Parastato, degli Enti locali e degli Enti pubblici, in posizione di comando disposto dall'Amministrazione di appartenenza su richiesta di quella regionale, sempre nei limiti
della dotazione organica”.


Comma 3.
Legge regionale 28 marzo 2007, n. 4: “Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”.
Art. 10: “Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti”.
“1. Il piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, di seguito denominato PRGR, stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attività di programmazione relative alla gestione dei rifiuti, incentiva il recupero, il riciclaggio e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, individua e delimita gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti, valutando prioritariamente i territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali.
1-bis. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) riconosce, ricorrendone le condizioni di adeguatezza, ai comuni, singoli o associati, la possibilità di provvedere all’adempimento di funzioni connesse al servizio di gestione integrata dei rifiuti nei territori di rispettiva competenza. Il predetto modello gestionale, che deve conformarsi alle finalità strategiche degli strumenti di pianificazione regionale e provinciale, rappresenta l’attuazione, nell’ordinamento regionale, dei principi costituzionali di sussidiarietà e decentramento nonché di quanto disposto dal comma 7 dell’articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Ove il modello gestionale in discorso comporti l’utilizzazione di dotazioni impiantistiche di interesse sovracomunale la relativa disciplina è dettata da accordi di collaborazione sottoscritti tra gli enti interessati.
2. Il PRGR, nel rispetto del decreto legislativo n. 152/2006, articolo 199, stabilisce:
a) le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, a eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate a insediamenti industriali ed artigianali;
b) la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non
pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali, sulla base delle migliori tecnologie disponibili nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;
c) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure di cui al decreto legislativo n. 152/2006, articolo 200. Il mancato accoglimento delle richieste avanzate dalle province e dai comuni deve essere evidenziato e motivato nella proposta di PRGR di cui all'articolo 13, comma 1;
d) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
e) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali attraverso una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi anche mediante la costituzione di un fondo regionale;
f) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulla qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nel rispetto delle prescrizioni dettate ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, articolo 65, comma 3, lettera f;
g) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;
h) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, prevedendo che nei comuni già sede di un impianto di smaltimento dei rifiuti non siano ubicati impianti o siti di smaltimento dei rifiuti o di stoccaggio salvo autonome delibere dei comuni stessi nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 199, comma 3, lettera h). Tale divieto non si applica ai siti di compostaggio.
i) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti;
l) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia in conformità al decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche;
m) la determinazione, nel rispetto della normativa tecnica vigente, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, comprese quelle di cui al decreto legislativo n. 152/2006, articolo 225, comma 6;
n) i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;
o) l'indicazione della produzione attuale dei rifiuti, la situazione e le previsioni della raccolta
differenziata, le potenzialità di recupero e smaltimento soddisfatte e l'analisi socio-economicoterritoriale - SWOT - sulla base dei dati elaborati e trasmessi dall'osservatorio;
p) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
q) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, suddivisi per singolo ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani.
3. Il PRGR stabilisce, inoltre:
a) i criteri per la redazione della relazione sullo stato di attuazione del piano regionale di smaltimento rifiuti;
b) la normativa generale;
c) gli obiettivi generali di pianificazione con l'individuazione concordata di quote aggiuntive di potenzialità di smaltimento di rifiuti urbani, per interventi di sussidiarietà e di emergenza tra ambiti territoriali ottimali e regioni;
d) i criteri per l'organizzazione del sistema di riduzione, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
e) i criteri per l'organizzazione del sistema di recupero di energia dai rifiuti urbani;
f) i criteri per l'organizzazione e la gestione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
g) il programma di cui all'articolo 7, comma 1, lettera cc);
h) il piano regionale dei rifiuti speciali, anche pericolosi, di cui all'articolo 11, ove necessario;
i) il piano regionale delle bonifiche di cui all'articolo 12.
4. La Regione approva e adegua il PRGR in relazione allo sviluppo delle migliori tecnologie disponibili, secondo la normativa statale vigente. A tal fine la Giunta regionale con proprie delibere aggiorna le direttive sui requisiti che devono essere accertati in sede di approvazione dei progetti e di rinnovo delle autorizzazioni”.


Comma 4.
Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7: “Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, D. Lgs. 28 marzo 2000, n. 76”.
Art. 25: “Relazioni tecniche sulle quantificazioni”.
Comma 3: “3. L’ufficio, istituito con il regolamento di cui all’articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 (Norme per garantire l’efficienza e l’efficacia dell’organizzazione della Giunta
regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale), presso la Presidenza della Giunta regionale, appone il visto di conformità sui progetti di legge e sui relativi emendamenti all’esame del Consiglio regionale, previo riscontro della corretta quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture. Fino all’istituzione del predetto ufficio i compiti ad esso assegnati sono svolti dall’area generale di coordinamento “Bilancio, ragioneria e tributi".


Comma 5.
Legge regionale 28 novembre 2008, n. 16: “Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo”.
Art. 8: “Delega alle Aziende sanitarie locali delle competenze in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie”.
Comma 5: “5. Nelle more dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, le aziende sanitarie locali possono sottoscrivere, con le strutture autorizzate ai sensi della Delib. G.R. 31 dicembre 2001, n. 7301, contratti per le attività di cure palliative ai malati terminali hospice.
La Giunta regionale provvede all’approvazione delle tariffe entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.


Comma 6.
Legge regionale 3 novembre 1994, n. 32: “Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale”.
Art. 18: “Direttore generale”.
Comma 4: “4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno e di diritto privato; si instaura con contratto di durata quinquennale, disciplinato dai commi 6 e 8 dell'art. 3 del D. Lgs. n.
502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni”.
Art. 20: “Il Sindaco, la Conferenza dei Sindaci e il Comitato di rappresentanza”.
Comma 7: “7. Le risultanze della votazione vengono comunicate entro 10 giorni alla Regione che provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, alla istituzione del comitato di
rappresentanza per ciascuna Azienda sanitaria locale ed alla notifica del decreto al direttore generale”.
Art. 22: “Direttore amministrativo e direttore sanitario”.
Comma 5: “5. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario è a tempo pieno e di diritto privato; si instaura con contratto di durata quinquennale rinnovabile al quale si applica la disciplina prevista dal precedente articolo 18, comma 4, per il direttore generale”.


Comma 7.
Legge regionale 15 marzo 2011, n. 4: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e mpluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011)”.
Art. 1, commi 38 e 257: “38. Il ricorso all'istituto del comando di dipendenti di altra pubblica amministrazione presso gli uffici della Giunta regionale è ammissibile soltanto in presenza di
specifiche condizioni legate alla carenza di personale. Il comando, attesa la straordinarietà ed eccezionalità delle esigenze da soddisfare, ha carattere limitato nel tempo, comunque non superiore ad un anno. La Giunta regionale è autorizzata a recuperare gli oneri relativi alle retribuzioni fisse del personale nei ruoli della Giunta in posizione di comando presso gli uffici del Consiglio regionale a valere sulle risorse da trasferire al Consiglio regionale nell'anno successivo, mediante apposita variazione compensativa tra le unità previsionali di base 6.23.48 e 6.23.104 da effettuare, entro il mese di maggio, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, della legge regionale n. 7/2002.
257. Relativamente alle eventuali somme che le province sono tenute a restituire alla Regione Campania entro il 30 giugno 2011, a titolo di economie di cui alla Delib. G.R. 3 agosto 2006, n. 1334, ricevute ad integrazione delle risorse del POR FEOGA e SFOP 2000/2006 per la realizzazione di interventi nel settore agricolo e della pesca, la parte imputata sul mutuo assunto in data 19 luglio 2006 in attuazione della legge regionale 11 agosto 2005, n. 16 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005 e 2007), stanziata sulla UPB 2.6.14 del bilancio di previsione 2006, è destinata a restituzioni anticipate sul predetto mutuo e l'economia derivante dalla riduzione della quota interessi, conseguente a tali restituzioni, è destinata al finanziamento, a valere sulla UPB 1.74.174, capitolo 1202, dell'attività connessa all'esercizio della delega in materia di forestazione di cui alla legge regionale n. 11/1996, come modificata con legge regionale 24 luglio 2006, n. 14 (Modifiche ed integrazioni L.R. 7 maggio 1996, n. 11 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo)”.


Comma 8.
Legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 già citata nella nota al comma precedente.
Art. 1, comma 250: “250. La domanda di autorizzazione di cui al comma 7 dell'articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è presentata al comune ovvero all'autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Se detta autorità risulta inadempiente nei termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca. Per le finalità delle richiamate norme, le Commissioni consiliari regionali Ambiente e Territorio approvano la disciplina degli scarichi Categorie produttive assimilabili, di cui alla Delib. G.R. 6 agosto 2008, n. 1350”.


Comma 9.
Delibera della Giunta regionale 19 marzo 2010, n. 318: “Presa d'atto delle Linee di indirizzo per la seconda sperimentazione dei Patti formativi Locali e riprogrammazione delle risorse di cui alla D.G.R. 1099/2008”.


Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (“Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico”), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.
La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dal Settore Legislativo, ai sensi dell'art. 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .
Testo coordinato dell'articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico).
Art. 5 Vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche.
Il collaudatore in corso d'opera, nominato dal committente o dal costruttore che esegue in proprio, controlla, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici ed esercita la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere denunciate ai sensi del precedente art. 2. Il collaudatore provvede, inoltre, unitamente al Direttore dei lavori, al controllo dei particolari esecutivi.
Per le strutture in cemento armato, il collaudatore, sempre unitamente al direttore dei lavori, deve verificare i dettagli costruttivi prima della esecuzione dei vari getti. L'attività di vigilanza e controllo del collaudatore si conclude con il certificato di collaudo da rilasciarsi dal collaudatore stesso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della citata L. n. 64 del 1974, da trasmettersi al competente Ufficio provinciale del Genio civile o Sezione autonoma, nonché al Sindaco. Tale certificato di collaudo allorché rilasciato dallo stesso collaudatore di cui al terzo comma del precedente art. 3, è valido anche ai fini e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 5 novembre 1971, n. 1086, fermo restando l'obbligo del direttore dei lavori degli adempimenti di cui all'art. 6 della L. 5 novembre 1971, n. 1086.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, i comuni:
a) accertano che chiunque inizi lavori di cui all’articolo 2 sia in possesso della autorizzazione sismica, ovvero del deposito sismico;
b) accertano che il direttore dei lavori abbia adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 3, comma 5;
c) effettuano il controllo sulla realizzazione dei lavori, ad eccezione di quanto previsto dal comma 4.
4. Il Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio effettua il controllo sulla realizzazione dei lavori, nei casi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b). Il regolamento di cui all’articolo 4, comma 4, disciplina i procedimenti di controllo, definendone anche le modalità a campione. I controlli così definiti costituiscono vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche, come prevista dalla normativa vigente per la fase di realizzazione dei lavori.
5. In caso di inadeguatezza funzionale, in termini di personale tecnico, mezzi e risorse, anche in forma associata con altri enti, i sindaci, su conforme deliberazione del competente organo comunale, possono chiedere alla Giunta regionale di effettuare i controlli di cui al comma 3, lettera c). La Giunta regionale, accertata l’inadeguatezza, al fine di garantire l’esercizio delle funzioni, affida detti controlli al settore provinciale del Genio Civile competente per territorio, fermo restando l’obbligo, per il Comune, di effettuare gli altri controlli di cui al comma 3.


Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1989, n. 15 (“Nuovo ordinamento amministrativo del Consiglio regionale”), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.
La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dal Settore Legislativo, ai sensi dell'art. 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .
Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.
Testo coordinato dell'articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1989, n. 15 (Nuovo ordinamento amministrativo del Consiglio regionale).
Art. 9 Individuazione e istituzione delle strutture organizzative.
L'Area generale di coordinamento, i Settori del Consiglio regionale, i Servizi e le posizioni di studio e di ricerca con i rispettivi ambiti di competenza sono istituiti con la presente legge ed individuati nella allegata Tabella A.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previo confronto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce con deliberazione le Sezioni fissandone il numero ed attribuendone le competenze.
L'Ufficio di Presidenza, su proposta dei Presidenti dei Gruppi, istituisce con deliberazione le strutture di cui al precedente comma dei Gruppi consiliari, in rapporto alla loro consistenza numerica.
Per particolari esigenze, ai Gruppi consiliari possono essere temporaneamente assegnati anche dipendenti dello Stato del Parastato, degli Enti locali e degli Enti pubblici, in posizione di comando disposto dall'Amministrazione di appartenenza su richiesta di quella regionale, sempre nei limiti della dotazione organica.
Il Presidente del Consiglio regionale è supportato, nello svolgimento della sua attività istituzionale, da un ufficio diretto da un Capo di gabinetto. L’ufficio di gabinetto non esercita funzioni amministrative e gestionali, non interferisce con le attività delle strutture organizzative del Consiglio e con esse si raccorda a cura del Segretario generale.


Si pubblica di seguito il testo degli articoli 18, 20 e 22 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (“Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale”), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.
La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dal Settore Legislativo, ai sensi dell'art. 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .
Testo coordinato degli articoli 18, 20 e 22 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale).
Art. 18 Direttore generale.
1. Il direttore generale:
a. ha la rappresentanza legale dell'azienda;
b. esercita tutti i poteri di gestione di cui al comma 6 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni e adotta tutti i provvedimenti necessari:
c. adotta, in particolare, lo statuto dell'azienda entro 60 giorni dalla data di immissione nelle proprie funzioni, recependo gli indirizzi determinati in uno schema tipo deliberato della Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i regolamenti, i bilanci pluriennali di previsione, i bilanci di esercizio, i conti consuntivi, i piani ed i progetti di attività;
d. adotta la nomina, la sospensione o la decadenza del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del coordinatore dei servizi sociali;
e. verifica, attraverso l'istituzione di un servizio di controllo interno previsto dall'art. 20 del decreto
legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite anche ai fini dell'individuazione delle responsabilità del personale dirigenziale, nonché, di altro personale responsabile;
f. verifica, altresì il risultato dell'attività svolta dagli uffici, reparti, servizi, dipartimenti, distretti, presidi o altra struttura e la realizzazione dei programmi e dei progetti affidati a ciascun dirigente in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica, amministrativa e sanitaria:
g. controlla e verifica, altresì, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;
h. sente le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in tutte le materie previste dagli accordi di lavoro del personale del servizio sanitario regionale.
2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa, nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La verifica delle condizioni di incompatibilità di cui ai commi 9 e 11 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502 del 1993, e successive modifiche cd integrazioni, è effettuata al momento della nomina. L'accertamento, anche successivo, delle condizioni di incompatibilità comporta, comunque, la decadenza dall'incarico e la risoluzione del rapporto di cui al comma successivo.
3-bis. I direttori generali, oltre i requisiti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, devono:
a) non aver svolto lo stesso incarico per due quinquenni consecutivi nella medesima azienda sanitaria locale o azienda ospedaliera;
b) non aver occupato tale incarico in azienda sanitaria locale o azienda ospedaliera incorsa nelle sanzioni previste all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24.
4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno e di diritto privato; si instaura con contratto disciplinato dal comma 6 dell’articolo 3 e dal comma 8 dell’articolo 3-bis del D.lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Il contratto di cui al precedente comma è sottoscritto sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale e conforme ai contenuti fissati dal D.P.C.M. di cui all'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni.
6. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale, o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano. Ove l'assenza o l'impedimento del direttore generale si protragga oltre sei mesi, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, procede alla sua sostituzione.
7. Il direttore generale decade dall'incarico:
a. qualora la gestione presenti grave, ingiustificato disavanzo;
b. in caso di gravi violazioni di legge o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione;
c. per altri gravi motivi;
8. Il direttore generale adotta i provvedimenti di sua competenza sentito il parere del direttore sanitario, del direttore amministrativo, del consiglio dei sanitari, ove richiesto, nonché, del coordinatore dei servizi sociali ove presente. Qualora ritenga di adottare tali provvedimenti in difformità dei pareri come innanzi espressi, è tenuto a darne motivazione.
9. I provvedimenti del direttore generale e qualsiasi altro atto aventi rilevanza esterna vanno conservati in originale e regolarmente registrati in ordine progressivo e cronologico secondo le norme del regolamento interno, e, fino all'adozione di detto regolamento, secondo le norme previste per gli atti deliberativi del comune.
10. Per il supporto delle funzioni di alta direzione, cui non può far fronte con personale in servizio, il direttore generale può conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, ai sensi e con i limiti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
Art. 20 Il Sindaco, la Conferenza dei Sindaci e il Comitato di rappresentanza.
1. Gli organi rappresentativi dei comuni esprimono, nell'ambito territoriale di ciascuna Azienda sanitaria locale, i bisogni socio - sanitari delle rispettive comunità locali.
2. Nelle aziende sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del comune spetta al sindaco e a un suo delegato la rappresentanza del comune per le seguenti funzioni:
a. provvedere alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività dell'azienda:
b. esaminare il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimettere alla Giunta regionale le relative osservazioni;
c. verificare l'andamento generale dell'attività segnalando al direttore generale ed alla Giunta regionale valutazioni e proposte anche con la finalità di assicurare l'adeguata erogazione delle prestazioni previste dai livelli uniformi di assistenza:
d. contribuire alla definizione dei piani attuativi programmatici dell'Azienda sanitaria locale trasmettendo al direttore generale ed alla Giunta regionale valutazioni e proposte.
3. Nelle aziende sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le funzioni del sindaco di cui al precedente comma 2 sono svolte dalla conferenza dei sindaci dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale di ciascuna Azienda sanitaria locale, tramite un comitato di rappresentanza, costituito nel suo seno da cinque componenti, nominati dalla stessa conferenza.
4. Il Presidente della Giunta regionale, entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove, per ciascun ambito territoriale delle aziende sanitarie locali, la conferenza dei sindaci per l'elezione del comitato di rappresentanza.
5. Ciascuna conferenza è convocata e presieduta dal sindaco, o un suo delegato, del comune, che, tra quelli dell'ambito territoriale di competenza, ha un maggior numero di abitanti. Ciascun sindaco rappresenta un numero di voti pari al numero dei consiglieri comunali del proprio comune.
6. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, per la disciplina delle modalità di convocazione della conferenza, della validità della seduta, della procedura di voto e di proclamazione
degli eletti si applicano le norme regolamentari del consiglio comunale con il maggior numero di abitanti.
7. Le risultanze della votazione vengono comunicate entro 10 giorni alla Regione che provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, alla istituzione del comitato di rappresentanza per ciascuna Azienda sanitaria locale ed alla notifica del decreto al direttore generale.
7 bis. In caso di mancata elezione del comitato di rappresentanza dopo tre convocazioni successive, il Presidente della Giunta regionale assegna, con lettera notificata ai sindaci dei comuni ricadenti nell’ambito territoriale dell’azienda, un termine non superiore a venti giorni per provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Presidente adotta i provvedimenti necessari e procede, con proprio decreto, all’istituzione del comitato di rappresentanza, formato da cinque componenti scelti tra i sindaci dei comuni che, nell’ambito territoriale e di riferimento, contano il maggior numero di abitanti.
8. Il comitato di rappresentanza è convocato, nella prima seduta, dal sindaco che, tra i componenti eletti rappresenta il comune con maggior numero di abitanti, entro 15 gg. dalla data di istituzione.
9. Nel corso della prima seduta si procede all'elezione del presidente ed alla designazione del segretario, scelto tra i dirigenti amministrativi dei comuni dell'Azienda sanitaria locale. Tale seduta è presieduta dal sindaco di cui al comma precedente, mentre le funzioni di segretario sono svolte dal componente più giovane.
10. I componenti del comitato di rappresentanza decadono allorché, decade il sindaco del rispettivo comune e vengono sostituiti tramite elezione del nuovo componente da parte della conferenza.
Il comitato è interamente rinnovato qualora per dimissioni o altre cause, vengano a mancare tre dei suoi membri.
11. Restano ferme le attribuzioni dei sindaci di cui all'art. 3 della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13, in materia di igiene e sanità pubblica nonché, le competenze della Regione di cui all'art. 4 della stessa legge regionale.
Art. 22 Direttore amministrativo e direttore sanitario.
1. I servizi amministrativi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono diretti dal direttore amministrativo. I servizi sanitari, ai fini organizzativi ed igienico sanitari, sono diretti dal direttore sanitario.
2. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati con provvedimento motivato del direttore generale, con particolare riferimento alle capacita professionali in relazione alle funzioni da svolgere.
3. Per la nomina a direttore amministrativo sono richiesti i seguenti requisiti:
a. essere in possesso dell'età prevista dalle norme vigenti;
b. laurea in discipline giuridiche o economiche;
c. qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa per almeno 5 anni in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
4. Per la nomina a direttore sanitario sono richiesti i seguenti requisiti:
a. età non superiore al limiti di legge;
b. laurea in medicina e chirurgia;
c. idoneità nazionale di cui all'articolo 17, commi 1 e seguenti, del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del medesimo art. 17;
d. qualificata attività di direzione tecnico - sanitaria per almeno 5 anni in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di grande o media dimensione.
5. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario è a tempo pieno e di diritto privato; si instaura con contratto rinnovabile al quale si applica la disciplina prevista dal precedente articolo 18, comma 4, per il direttore generale.
6. Il contratto di cui al precedente comma è stipulato dal direttore generale con il direttore amministrativo e con il direttore sanitario sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale e conforme ai contenuti fissati dal D.P.C.M. di cui all'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati.
8. Il direttore generale, con provvedimento motivato, dichiara la decadenza del direttore amministrativo o del direttore sanitario nei casi di sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 3, commi 9 e 11, del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, in caso di assenza o impedimento superiore a sei mesi. Il direttore generale, con provvedimento motivato, puòfonte:
sospendere o dichiarare decaduti il direttore amministrativo ed il direttore sanitario qualora ricorrano gravi motivi.


Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 25 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7
(“Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, D. Lgs. 28 marzo 2000, n. 76”), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.
La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dal Settore Legislativo, ai sensi dell'art. 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .
Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.
Testo coordinato dell'articolo 25 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, D. Lgs. 28 marzo 2000, n. 76).
Art. 25
Relazioni tecniche sulle quantificazioni.
1. I progetti di legge che disciplinano le entrate, mediante disposizioni suscettibili di influire sull'entità del loro gettito, e quelle che disciplinano le spese, con disposizioni del tipo di quelle di cui alla lettera c) dell'articolo 12, comma 1, sono corredate da una relazione tecnica. Analoga relazione è presentata al Consiglio regionale in allegato alla proposta di legge di bilancio e di legge finanziaria.
2. La relazione tecnica quantifica, nel caso in cui ciò non risulti già precisato dal contenuto della relativa legge, il gettito delle entrate o l'importo delle spese che in termini di competenza sarà presuntivamente prodotto in ciascun esercizio dalle singole disposizioni. In ogni caso, la relazione tecnica fornisce indicazioni sulle metodologie seguite e sugli elementi e criteri di calcolo impiegati nella quantificazione delle grandezze finanziarie.
3. Ai sensi dell’articolo 53, comma 2, dell’articolo 60, comma 3, e dell’articolo 61, comma 5, dello Statuto regionale, l’ufficio, istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, appone il visto di conformità sui progetti di legge all’esame del Consiglio regionale, previo riscontro della corretta quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture.
4. Per i disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale il visto è apposto sulla proposta di deliberazione prima dell’approvazione in Giunta. Per l’esame dei progetti di legge il Consiglio regionale adegua il proprio regolamento interno agli articoli 53, comma 2, 60, comma 3, e 61, comma 5, dello Statuto regionale, nonché alle norme di legge che disciplinano l’ordinamento contabile della Regione Campania. Il Presidente della Giunta garantisce l’osservanza delle richiamate disposizioni.


Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 8 della legge regionale 28 novembre 2008, n. 16 (“Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo”), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.
La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dal Settore Legislativo, ai sensi dell'art. 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .
Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.
Art. 8
Delega alle Aziende sanitarie locali delle competenze in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie.
1. Al fine di accelerare le procedure di accreditamento disciplinate dal Reg. 31 luglio 2006, n. 3 “Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l’accreditamento
istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale” e Reg. 22 giugno 2007, n. 1 “Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l’accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale”, e di semplificare i relativi procedimenti amministrativi, sono delegate alle Aziende sanitarie locali le competenze e le funzioni in ordine alla ricezione delle istanze di accreditamento dei soggetti interessati, alla verifica della funzionalità delle strutture richiedenti rispetto alla programmazione regionale, all’accertamento del possesso dei requisiti ulteriori e agli adempimenti connessi e conseguenti ivi compreso il rilascio dell’attestato di accreditamento istituzionale da parte del direttore generale. A tal fine, le commissioni competenti sono costituite con lo stesso personale con cui le Aziende sanitarie locali hanno provveduto alla realizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, ai sensi della Delib.G.R. 31 dicembre 2001, n. 7301 per il complesso delle attività relative al rilascio delle autorizzazioni.
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono integrate da almeno un valutatore scelto esclusivamente tra quelli già operativi nominati con specifico provvedimento per la fase di primo avvio e tra coloro che hanno superato la prima edizione del corso semestrale di formazione previsto dalla Delib.G.R. 22 settembre 2006, n. 1489. Nell’ambito delle procedure di verifica disciplinate dal Reg. n. 1/2007 è data priorità all’accreditamento istituzionale dei Centri di riabilitazione, di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che intendono riconvertire le loro attività in residenze assistenziali sanitarie per disabili o in centri diurni integrati per disabili, delle Case di Cura e delle residenze assistenziali sanitarie per disabili e per anziani nel rispetto dell’ordine cronologico di acquisizione al protocollo regionale delle relative istanze entro e non oltre il 30 giugno 2009.
3. L’Assessorato alla Sanità provvede a trasferire alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio le istanze di accreditamento istituzionale non ancora definite e giacenti presso gli uffici regionali.
4. Nelle more dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie i direttori generali delle Aziende sanitarie locali possono, previa evidenza pubblica, sottoscrivere contratti per le attività salvavita di radioterapia.
5. Nelle more dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, le aziende sanitarie locali devono sottoscrivere, con le strutture autorizzate ai sensi della delibera della Giunta regionale della Campania n. 7301 del 31 dicembre 2001, contratti per le attività di cure palliative ai malati terminali-hospice. La Giunta regionale provvede all’approvazione delle tariffe entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Guida pratica al Processo Telematico aggiornata al D.L. n. 90/2014
P. Della Costanza, N. Gargano, Giuffrè Editore, 2014
Piano dell'opera- La digitalizzazione dell’avvocatura oltre l’obbligatorietà- Cos’è il processo telematico- ...
Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
     Tutti i LIBRI >